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Sentenza 29 agosto 2024
Sentenza 29 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 29/08/2024, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2024 |
Testo completo
N. 362/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Il Giudice, Dott.ssa Martina Ponzin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
( ) residente in [...], vicolo degli Scaglioni 20, rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Marco Antonio Bianca e dal prof. avv. Massimo Bianca
Attrice opponente contro sito in Gorizia, , C.F. , in Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore condominiale pro tempore, P.IVA con sede in Controparte_2 P.IVA_2
Cividale del Friuli (UD), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 rappresentato e difeso dall'avv. Andrea PELLEGRINI
Convenuto opposto in punto: opposizione a decreto ingiuntivo e impugnazione delibere condominiali.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti costituite.
Per l'attrice opponente:
“Nel merito, in via riconvenzionale: accertare e/o dichiarare che nessuna assemblea condominiale ha mai approvato la modificazione dei criteri di ripartizione delle spese stabiliti con la Tabella del 1967 e l'adozione del criterio di ripartizione delle spese previsti dalla Tabella Spanò.
Nel merito, in via subordinata e riconvenzionale: in caso di reiezione della precedente domanda riconvenzionale, accertare e/o dichiarare la nullità e/o l'annullabilità della deliberazione con cui l'assemblea condominiale dd. 07 ottobre
2019 avrebbe eventualmente deciso la modificazione dei criteri di ripartizione delle spese stabiliti con la Tabella del 1967 e
l'adozione del criterio di ripartizione delle spese previsti dalla Tabella Spanò.
pagina 1 di 7 Nel merito, in via ulteriormente subordinata e riconvenzionale: in caso di reiezione delle precedenti domande riconvenzionali, accertare e/o dichiarare la nullità e/o l'annullabilità delle deliberazioni assunte dalle assemblee condominiali dd. 07 ottobre 2019, 03 marzo 2020 e 13 ottobre 2021 in merito alla ripartizione delle spese di riscaldamento a carico degli
Enti 2 e 3.
Nel merito, in via nuovamente riconvenzionale: accertare e dichiarare che i locali pertinenziali al piano interrato degli Enti 2 e 3 del di Gorizia sono del tutto privi di qualsiasi collegamento impiantistico Controparte_4 all'impianto centralizzato e che questi vanno quindi esclusi dal calcolo millesimale per la ripartizione delle spese condominiali per il riscaldamento indiretto e dall'addebito di spese condominiali per il riscaldamento indiretto.
Nel merito, in via principale ed eventualmente riconvenzionale: annullarsi, revocarsi e/o dichiarare
l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto condannarsi il (CF Controparte_5
), in persona dell'amministratore conominiale in carica, alla restituzione dell'importo di € € 14.753,37, o del P.IVA_1 diverso minore importo che dovesse risultare di giustizia in corso di causa, anche in considerazione del precedente pagamento di
€ 2.251,41 eseguito dalla signora con interessi di legge dalla data del 24.03.2022 al saldo effettivo. Pt_1
In via istruttoria: nominarsi un consulente tecnico d'ufficio che, esaminato lo stato di fatto degli Enti 2 e 3, acclari se questi siano effettivamente attraversati dalle condutture dell'impianto di riscaldamento condominiale e versino in una situazione che imponga di concorrere alle spese di riscaldamento involontario.”.
Per il convenuto opposto:
“In via preliminare:
Contrariis reiectis, rigettare, per i motivi esposti in atti, l'opposizione al decreto ingiuntivo dd. 2/3/2022, n. 68/2022, depositato il
3/3/2022, Rep. 135/2022, del Tribunale di Gorizia, per impossibilità del Tribunale adito di poter sindacare, in via incidentale, la validità delle delibere condominiali impugnate in via riconvenzionale “essendo questa riservata al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate” (Cass. Civ. 9262/2022) e comunque perché l'impugnazione delle delibere assembleari richiesta con domanda riconvenzionale è stata proposta oltre il termine di decadenza di 30 giorni previsto dall'art. 1137, comma 2, C.C. e, di conseguenza, accogliere la domanda di seguito indicata “nel merito in via subordinata”.
Nel merito, in via principale:
Contrariis reiectis, accertata e dichiarata l'assoluta infondatezza, in fatto e in diritto, dell'avversa opposizione, per i motivi esposti in atti, rigettare integralmente la stessa opposizione e accogliere la domanda di seguito indicata “nel merito in via subordinata”.
Nel merito, in via subordinata:
Contrariis reiectis, accertare e dichiarare che la signora nata il [...] a [...], residente in [...], Vicolo Parte_1 degli Scaglioni n. 20, lett. 3, C.F. , era debitrice, alla data del 31/1/2022, nei confronti del C.F._1
sito in Gorizia, , C.F. , in persona Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore condominiale pro tempore, P.IVA , con sede in Cividale del Friuli (UD), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, dell'importo di Euro 10.611,86, con gli interessi legali dalla scadenza al saldo, ovvero di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia all'esito del presente giudizio e, accertato il pagamento avvenuto prima dell'avvio del
pagina 2 di 7 presente giudizio, dichiarare la cessazione della materia del contendere con condanna della signora per soccombenza Parte_1 virtuale.
In ogni caso:
Spese, diritti ed onorari interamente rifusi, comprese quelle attinenti la fase monitoria.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al decreto ingiuntivo dd. Parte_1
2/3/2022, n. 68/2022, depositato il 3/3/2022, Rep. 135/2022, R.G. n. 175/2022 del Tribunale di Gorizia lamentando, anche mediante proposizione di domande riconvenzionali, l'illegittimità della richiesta di pagamento avanzata dal (per brevità ”) in quanto fondata su Controparte_1 CP_1 una errata ripartizione delle spese condominiali, essendo state determinate e poi approvate dall'assemblea condominiale tenutasi in data 13.10.2021 in difformità rispetto alle Tabelle di ripartizione delle spese predisposte dal costruttore il 15.11.1967 e con criteri tali da non tener conto della situazione di fatto degli
Enti 2 e 3 di proprietà dell'opponente.
A prescindere da ciò, la somma azionata monitoriamente sarebbe stata comunque non dovuta per intero in quanto nel ricorso introduttivo, depositato in data 1.3.2022, il non avrebbe tenuto conto del CP_1 pagamento di 2.251,41 € eseguito precedentemente dalla debitrice in data 1.12.2021.
Si costituiva il eccependo la tardività e quindi l'inammissibilità della domanda riconvenzionale CP_1 avente ad oggetto l'annullamento della delibera assembleare del 13.10.2021 in quanto proposta oltre i termini previsti dall'art. 1137 co. 2 c.c., dando comunque atto del pagamento integrale di quanto dovuto in virtù del decreto ingiuntivo e chiedendo quindi che, previo accertamento del diritto di credito del
, venisse dichiarata la cessata materia del contendere. CP_1
A seguito dello scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., istruita documentalmente la causa e rigettata l'istanza di espletamento di CTU, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Devi sin da subito darsi atto che il Condominio ha confermato che ha effettivamente pagato Parte_1 la somma di 2.251,41 € il 1.12.2021 e quindi il credito del alla data del 31.1.2022 risultava pari CP_1 ad 10.611,86 €. Conseguentemente, appare pacificamente non dovuta la somma richiesta con ricorso monitorio depositato in data 1.3.2022, quantificata in 12.863,27 € per sorte capitale e non nel minor importo di 10.611,86 €.
Altrettanto pacifico è che l'assemblea condominiale non è mai stata convocata per la modificazione delle tabelle (riportanti i criteri) per la ripartizione delle spese condominiali né ha mai deliberato sul punto. Tanto emerge sia dagli atti del , che sin da subito ha confermato tale circostanza, sia dai verbali delle CP_1 assemblee depositati. pagina 3 di 7 Occorre precisare che appare chiaro che il credito azionato in sede monitoria dal deriva CP_1 direttamente ed esclusivamente da ciò che è stato deliberato nel corso dell'assemblea condominiale tenutasi in data 13.10.2021, ossia l'approvazione del bilancio consuntivo 2020/2021 e del bilancio preventivo
2021/2022. Ciò risulta dal verbale di assemblea (doc. n. 3 parte opposta) nonché dal prospetto rate (doc. n.
5 parte opposta).
La debitrice opponente non ha contestato le cifre riportate nel prospetto rate che devono pertanto darsi per pacifiche ai fini della decisione della causa (tenuto conto, tuttavia, del pagamento eseguito in data
1.12.2021 e qui riconosciuto dal ). CP_1
La prima domanda riconvenzionale della debitrice opponente appare in realtà inammissibile per carenza di interesse ad agire in quanto volta ad ottenere l'accertamento di un fatto (che nessuna assemblea condominiale ha mai approvato la modificazione dei criteri di ripartizione delle spese stabiliti con la Tabella del 1967 e l'adozione del criterio di ripartizione delle spese previsti dalla Tabella Spanò) senza che a ciò consegua alcun accertamento circa situazione giuridiche soggettive. Difetta quindi l'interesse ad agire dell'opponente in quanto ogni domanda di accertamento, e così ogni conseguente statuizione del giudice civile, deve avere ad oggetto l'affermazione o la negazione dell'esistenza di una situazione giuridica (diritto soggettivo o status) (si veda sul punto Cass. Sez. L, Sentenza n. 11565 del 2017).
La seconda domanda svolta in via riconvenzionale (accertamento dell'invalidità della delibera assembleare del 7.10.2019) è invece palesemente inammissibile per carenza di interesse ad agire in quanto è pacifico che il credito fatto valere dal in sede monitoria si fonda sulla delibera assembleare di data CP_1
13.10.2021 senza che possa essere attribuito alcun ruolo alla delibera adottata in sede di assemblea condominiale del 7.10.2019 rispetto alla nascita del credito vantato dal e oggetto di causa. CP_1
Anche la terza domanda svolta dalla debitrice opposta è inammissibile.
Relativamente alla parte in cui si impugnano le delibere assunte dalle assemblee del 7.10.2019 e 3.3.2020, è inammissibile per le medesime ragioni poc'anzi esposte a fondamento del rigetto della seconda domanda riconvenzionale.
Per quanto riguarda la parte in cui si impugna la delibera assembleare del 13.10.2021, la medesima è inammissibile in quanto volta a far valere una violazione (ripartizione delle spese in difformità rispetto alle
Tabelle di ripartizione delle spese predisposte dal costruttore il 15.11.1967) che comporta una mera annullabilità della delibera e, come tale, doveva essere proposta nel rispetto del termine previsto dall'art. 1137 co. 2 c.c., pacificamente spirato (delibera assunta nel corso dell'assemblea del 13.10.2021, presente anche la debitrice opponente, e impugnazione proposta in via riconvenzionale solo con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 14.4.2022, ben oltre i 30 giorni previsti dalla norma).
pagina 4 di 7 La questione dell'invalidità delle delibere assembleari è un argomento che ha molto impegnato la giurisprudenza, sia di merito sia di legittimità.
Si richiama, da ultimo, Cass. civ., Sez. Unite, Sent. n. 9839 14.4.2021, con la quale il Supremo Collegio ha affrontato tale questione con uno sguardo generale e volto a indicare delle linee guida utili all'interprete al fine di stabilire se una particolare delibera assembleare invalida sia annullabile (categoria generale individuata dal legislatore con l'art. 1337 c.c.) o addirittura nulla (categoria residuale ed eccezionale in materia di delibere assembleari).
Nella suddetta pronuncia la Corte di Cassazione ha affermato “- così confermando quanto già affermato da queste
Sezioni Unite con la sentenza n. 4806 del 2005 - che le delibere in materia di ripartizione delle spese condominiali sono nulle per "impossibilità giuridica" dell'oggetto ove l'assemblea, esulando dalle proprie attribuzioni, modifichi i criteri di ripartizione delle spese, stabiliti dalla legge o in via convenzionale da tutti i condomini, da valere - oltre che per il caso oggetto della delibera
- anche per il futuro;
mentre sono semplicemente annullabili nel caso in cui i suddetti criteri vengano soltanto violati o disattesi nel singolo caso deliberato. In proposito, va osservato che le attribuzioni dell'assemblea in tema di ripartizione delle spese condominiali sono circoscritte, dall'art. 1135, nn. 2 e 3, cod. civ., alla verifica ed all'applicazione in concreto dei criteri stabiliti dalla legge e non comprendono il potere di introdurre modifiche ai criteri legali di riparto delle spese, che l'art. 1123 cod. civ. consente solo mediante apposita convenzione tra tutti i partecipanti al condominio;
di modo che l'assemblea che deliberi a maggioranza di modificare, in astratto e per il futuro, i criteri previsti dalla legge o quelli convenzionalmente stabiliti (delibere
c.d. normative) si troverebbe ad operare in "difetto assoluto di attribuzioni".”
La delibera del 13.10.2021 ha avuto ad oggetto (tramite l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo) l'individuazione delle somme dovute da ciascun condominio a titolo di partecipazione alle spese condominiali relativamente agli anni 2020/2021 e 2021/2022 e ciò ha fatto, per ammissione dello stesso (che ha poi fornito, nel merito, una propria giustificazione rispetto a tale scelta), in CP_1 contrasto con i criteri previsti dalle Tabelle di ripartizione delle spese predisposte dal costruttore il
15.11.1967. Ciò è quanto allega, per vero, la stessa debitrice opponente.
Orbene, è quindi lampante che il caso di specie sia riconducibile a vizio che comporta la mera annullabilità della delibera assembleare dal momento che, citando testualmente la pronuncia del Supremo Collegio poc'anzi richiamata, le delibere assembleari (come quella qui impugnata del 13.10.2021) “sono semplicemente annullabili nel caso in cui i suddetti criteri vengano soltanto violati o disattesi nel singolo caso deliberato”.
La quarta domanda svolta in via riconvenzionale dalla debitrice opponente deve anch'essa essere rigettata in rito per carenza di interesse in quanto volta ad ottenere un accertamento che, da un lato, ha ad oggetto un mero fatto e, in ogni caso, non avrebbe l'effetto di far venir meno il credito vantato dal Condominio.
Sotto il primo aspetto, si ribadisce il principio che non è ammissibile la domanda volta a un accertamento autonomo di fatti storici che, invece, possono costituire soltanto la mera premessa, incidentalmente pagina 5 di 7 , del prodursi di un effetto giuridico positivo per l'attore-opponente (Cass. Sez. 1, Sentenza n. CP_6
28821 del 2017).
Circa il secondo aspetto, lo specifico credito del oggetto di causa, si ribadisce, è fondato CP_1 esclusivamente sulla delibera assembleare del 13.10.2021, rispetto alla quale non sono emersi vizi tali da determinarne la nullità. La circostanza che gli Enti condominiali 2 e 3, secondo quanto sostenuto dalla debitrice opponente, non debbano partecipare alle spese relative al riscaldamento indiretto non ha, in questa sede, rilevanza, in quanto si tratta di circostanza che tutt'al più poteva essere valorizzata in sede di impugnazione per annullamento della delibera del 13.10.2021 tempestivamente proposta entro 30 giorni.
Venendo, infine, alla quinta domanda svolta dalla debitrice opponente, si ritiene che la stessa possa essere trattata unitamente alle domande svolte dal creditore opposto.
Come precisato sopra, il ha confermato che ha effettivamente pagato la somma CP_1 Parte_1 di 2.251,41 € in data 1.12.2021 e, pertanto, il credito del alla data del 31.1.2022 risultava pari CP_1 ad 10.611,86 € e non a 12.863,27 € come invece indicato in sede di ricorso monitorio depositato in data
1.3.2022.
Limitatamente a tale motivo, l'opposizione è quindi fondata.
Ciononostante, a seguito della notifica del precetto con il quale veniva chiesto il pagamento complessivo di
14.753,37 € (somma ottenuta tenendo conto ancora una volta, a titolo di capitale, della – errata – somma di
12.863,27 € ingiunta con decreto ingiuntivo, corrispondente a quella indicata in ricorso monitorio, e non di quanto invece era dovuto, ossia 10.611,86 €), la debitrice in data 24.3.2022 pagava al l'intera CP_1 somma precettata (doc. n. 3 parte opponente).
Nuovamente, quindi, non si teneva conto del pagamento di 2.251,41 € avvenuto prima del deposito del ricorso monitorio.
In definitiva, quindi, il ha ricevuto in pagamento 2.251,41 € in più rispetto a quanto dovuto CP_1
(senza necessità di operare ricalcoli in quanto le diverse somme chieste in pagamento con il decreto ingiuntivo e con il precetto, nonché la somma già pagata in data 1.12.2021, sono tutte per capitale senza comprendere gli interessi), dal momento che né il creditore né la debitrice hanno tenuto conto del pagamento eseguito dalla debitrice in data 1.12.2021, né nel ricorso monitorio, né nel precetto e nemmeno in sede di pagamento eseguito dalla debitrice in data 24.3.2022 a seguito della notifica del precetto.
In conclusione, è accertato il diritto del ad ottenere il pagamento delle spese condominiali CP_1 approvate con delibera assembleare del 13.10.2021 e portate dal decreto ingiuntivo opposto, sebbene per la minor somma di 10.611,86 € invece che di 12.863,27 € per estinzione parziale del debito a seguito di pagamento avvenuto prima del deposito del ricorso monitorio.
pagina 6 di 7 Tenuto conto, tuttavia, che successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo unitamente al precetto la debitrice ha provveduto all'integrale pagamento di quanto dovuto, con conseguente venir meno dell'attualità del diritto di credito del , deve necessariamente essere revocato il decreto CP_1 ingiuntivo e dichiarata cessata la materia del contendere.
Infine, considerato il pagamento eseguito in eccesso dalla debitrice già in epoca antecedente al deposito del ricorso monitorio, il deve essere condannato a restituire alla debitrice la somma di 2.251,41 € CP_1 oltre interessi al tasso legale dal 25.3.2022 al saldo (giorno successivo all'ultimo pagamento eseguito).
In punto spese, devono essere riconosciute anche le spese per la fase di mediazione obbligatoria;
inoltre, pur a fronte della sostanziale soccombenza della debitrice opponente, si ritiene opportuno compensare le spese nella misura del 20% in ragione della condanna del alla restituzione della somma in CP_1 eccesso pagata dalla debitrice già in epoca antecedente al deposito del ricorso monitorio. Le spese vengono quindi così liquidate secondo il D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022): 5.077 € per compensi per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
1.323 € per compensi e 50,10 € per anticipazioni per il procedimento di mediazione obbligatoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, accerta il credito del
[...] nei confronti di per i titoli di cui in narrativa per la somma Controparte_1 Parte_1 capitale di 10.611,86 € alla data del 31.1.2022, con gli interessi legali dalla scadenza al saldo, oltre le spese della procedura di ingiunzione come liquidate in decreto ingiuntivo, e, tenuto conto del successivo integrale pagamento, revoca il decreto ingiuntivo dd. 2/3/2022, n. 68/2022, depositato il 3/3/2022, Rep. 135/2022,
R.G. n. 175/2022 del Tribunale di Gorizia dichiarando cessata la materia del contendere;
2. condanna il a restituire a la Controparte_1 Parte_1 somma di 2.251,41 € oltre agli interessi al tasso legale dal 25.3.2022 al saldo;
3. rigetta le altre domande di parte attrice in quanto inammissibili per le ragioni di cui in motivazione;
4. condanna a rifondere a l'80% Parte_1 Controparte_1 delle spese del giudizio pari a 4.061,60 € per compensi per la fase di opposizione a decreto ingiuntivo e
1.058,40 € per compensi per il procedimento di mediazione obbligatoria, oltre rimborso forfettario al 15%,
IVA e c.p.a. come per legge, oltre a 45,09 € per anticipazioni;
compensa il restante 20%.
Gorizia, li 29 agosto 2024
Il Giudice
Dott.ssa Martina Ponzin
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Il Giudice, Dott.ssa Martina Ponzin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
( ) residente in [...], vicolo degli Scaglioni 20, rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Marco Antonio Bianca e dal prof. avv. Massimo Bianca
Attrice opponente contro sito in Gorizia, , C.F. , in Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore condominiale pro tempore, P.IVA con sede in Controparte_2 P.IVA_2
Cividale del Friuli (UD), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 rappresentato e difeso dall'avv. Andrea PELLEGRINI
Convenuto opposto in punto: opposizione a decreto ingiuntivo e impugnazione delibere condominiali.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti costituite.
Per l'attrice opponente:
“Nel merito, in via riconvenzionale: accertare e/o dichiarare che nessuna assemblea condominiale ha mai approvato la modificazione dei criteri di ripartizione delle spese stabiliti con la Tabella del 1967 e l'adozione del criterio di ripartizione delle spese previsti dalla Tabella Spanò.
Nel merito, in via subordinata e riconvenzionale: in caso di reiezione della precedente domanda riconvenzionale, accertare e/o dichiarare la nullità e/o l'annullabilità della deliberazione con cui l'assemblea condominiale dd. 07 ottobre
2019 avrebbe eventualmente deciso la modificazione dei criteri di ripartizione delle spese stabiliti con la Tabella del 1967 e
l'adozione del criterio di ripartizione delle spese previsti dalla Tabella Spanò.
pagina 1 di 7 Nel merito, in via ulteriormente subordinata e riconvenzionale: in caso di reiezione delle precedenti domande riconvenzionali, accertare e/o dichiarare la nullità e/o l'annullabilità delle deliberazioni assunte dalle assemblee condominiali dd. 07 ottobre 2019, 03 marzo 2020 e 13 ottobre 2021 in merito alla ripartizione delle spese di riscaldamento a carico degli
Enti 2 e 3.
Nel merito, in via nuovamente riconvenzionale: accertare e dichiarare che i locali pertinenziali al piano interrato degli Enti 2 e 3 del di Gorizia sono del tutto privi di qualsiasi collegamento impiantistico Controparte_4 all'impianto centralizzato e che questi vanno quindi esclusi dal calcolo millesimale per la ripartizione delle spese condominiali per il riscaldamento indiretto e dall'addebito di spese condominiali per il riscaldamento indiretto.
Nel merito, in via principale ed eventualmente riconvenzionale: annullarsi, revocarsi e/o dichiarare
l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto condannarsi il (CF Controparte_5
), in persona dell'amministratore conominiale in carica, alla restituzione dell'importo di € € 14.753,37, o del P.IVA_1 diverso minore importo che dovesse risultare di giustizia in corso di causa, anche in considerazione del precedente pagamento di
€ 2.251,41 eseguito dalla signora con interessi di legge dalla data del 24.03.2022 al saldo effettivo. Pt_1
In via istruttoria: nominarsi un consulente tecnico d'ufficio che, esaminato lo stato di fatto degli Enti 2 e 3, acclari se questi siano effettivamente attraversati dalle condutture dell'impianto di riscaldamento condominiale e versino in una situazione che imponga di concorrere alle spese di riscaldamento involontario.”.
Per il convenuto opposto:
“In via preliminare:
Contrariis reiectis, rigettare, per i motivi esposti in atti, l'opposizione al decreto ingiuntivo dd. 2/3/2022, n. 68/2022, depositato il
3/3/2022, Rep. 135/2022, del Tribunale di Gorizia, per impossibilità del Tribunale adito di poter sindacare, in via incidentale, la validità delle delibere condominiali impugnate in via riconvenzionale “essendo questa riservata al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate” (Cass. Civ. 9262/2022) e comunque perché l'impugnazione delle delibere assembleari richiesta con domanda riconvenzionale è stata proposta oltre il termine di decadenza di 30 giorni previsto dall'art. 1137, comma 2, C.C. e, di conseguenza, accogliere la domanda di seguito indicata “nel merito in via subordinata”.
Nel merito, in via principale:
Contrariis reiectis, accertata e dichiarata l'assoluta infondatezza, in fatto e in diritto, dell'avversa opposizione, per i motivi esposti in atti, rigettare integralmente la stessa opposizione e accogliere la domanda di seguito indicata “nel merito in via subordinata”.
Nel merito, in via subordinata:
Contrariis reiectis, accertare e dichiarare che la signora nata il [...] a [...], residente in [...], Vicolo Parte_1 degli Scaglioni n. 20, lett. 3, C.F. , era debitrice, alla data del 31/1/2022, nei confronti del C.F._1
sito in Gorizia, , C.F. , in persona Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore condominiale pro tempore, P.IVA , con sede in Cividale del Friuli (UD), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, dell'importo di Euro 10.611,86, con gli interessi legali dalla scadenza al saldo, ovvero di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia all'esito del presente giudizio e, accertato il pagamento avvenuto prima dell'avvio del
pagina 2 di 7 presente giudizio, dichiarare la cessazione della materia del contendere con condanna della signora per soccombenza Parte_1 virtuale.
In ogni caso:
Spese, diritti ed onorari interamente rifusi, comprese quelle attinenti la fase monitoria.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al decreto ingiuntivo dd. Parte_1
2/3/2022, n. 68/2022, depositato il 3/3/2022, Rep. 135/2022, R.G. n. 175/2022 del Tribunale di Gorizia lamentando, anche mediante proposizione di domande riconvenzionali, l'illegittimità della richiesta di pagamento avanzata dal (per brevità ”) in quanto fondata su Controparte_1 CP_1 una errata ripartizione delle spese condominiali, essendo state determinate e poi approvate dall'assemblea condominiale tenutasi in data 13.10.2021 in difformità rispetto alle Tabelle di ripartizione delle spese predisposte dal costruttore il 15.11.1967 e con criteri tali da non tener conto della situazione di fatto degli
Enti 2 e 3 di proprietà dell'opponente.
A prescindere da ciò, la somma azionata monitoriamente sarebbe stata comunque non dovuta per intero in quanto nel ricorso introduttivo, depositato in data 1.3.2022, il non avrebbe tenuto conto del CP_1 pagamento di 2.251,41 € eseguito precedentemente dalla debitrice in data 1.12.2021.
Si costituiva il eccependo la tardività e quindi l'inammissibilità della domanda riconvenzionale CP_1 avente ad oggetto l'annullamento della delibera assembleare del 13.10.2021 in quanto proposta oltre i termini previsti dall'art. 1137 co. 2 c.c., dando comunque atto del pagamento integrale di quanto dovuto in virtù del decreto ingiuntivo e chiedendo quindi che, previo accertamento del diritto di credito del
, venisse dichiarata la cessata materia del contendere. CP_1
A seguito dello scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., istruita documentalmente la causa e rigettata l'istanza di espletamento di CTU, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Devi sin da subito darsi atto che il Condominio ha confermato che ha effettivamente pagato Parte_1 la somma di 2.251,41 € il 1.12.2021 e quindi il credito del alla data del 31.1.2022 risultava pari CP_1 ad 10.611,86 €. Conseguentemente, appare pacificamente non dovuta la somma richiesta con ricorso monitorio depositato in data 1.3.2022, quantificata in 12.863,27 € per sorte capitale e non nel minor importo di 10.611,86 €.
Altrettanto pacifico è che l'assemblea condominiale non è mai stata convocata per la modificazione delle tabelle (riportanti i criteri) per la ripartizione delle spese condominiali né ha mai deliberato sul punto. Tanto emerge sia dagli atti del , che sin da subito ha confermato tale circostanza, sia dai verbali delle CP_1 assemblee depositati. pagina 3 di 7 Occorre precisare che appare chiaro che il credito azionato in sede monitoria dal deriva CP_1 direttamente ed esclusivamente da ciò che è stato deliberato nel corso dell'assemblea condominiale tenutasi in data 13.10.2021, ossia l'approvazione del bilancio consuntivo 2020/2021 e del bilancio preventivo
2021/2022. Ciò risulta dal verbale di assemblea (doc. n. 3 parte opposta) nonché dal prospetto rate (doc. n.
5 parte opposta).
La debitrice opponente non ha contestato le cifre riportate nel prospetto rate che devono pertanto darsi per pacifiche ai fini della decisione della causa (tenuto conto, tuttavia, del pagamento eseguito in data
1.12.2021 e qui riconosciuto dal ). CP_1
La prima domanda riconvenzionale della debitrice opponente appare in realtà inammissibile per carenza di interesse ad agire in quanto volta ad ottenere l'accertamento di un fatto (che nessuna assemblea condominiale ha mai approvato la modificazione dei criteri di ripartizione delle spese stabiliti con la Tabella del 1967 e l'adozione del criterio di ripartizione delle spese previsti dalla Tabella Spanò) senza che a ciò consegua alcun accertamento circa situazione giuridiche soggettive. Difetta quindi l'interesse ad agire dell'opponente in quanto ogni domanda di accertamento, e così ogni conseguente statuizione del giudice civile, deve avere ad oggetto l'affermazione o la negazione dell'esistenza di una situazione giuridica (diritto soggettivo o status) (si veda sul punto Cass. Sez. L, Sentenza n. 11565 del 2017).
La seconda domanda svolta in via riconvenzionale (accertamento dell'invalidità della delibera assembleare del 7.10.2019) è invece palesemente inammissibile per carenza di interesse ad agire in quanto è pacifico che il credito fatto valere dal in sede monitoria si fonda sulla delibera assembleare di data CP_1
13.10.2021 senza che possa essere attribuito alcun ruolo alla delibera adottata in sede di assemblea condominiale del 7.10.2019 rispetto alla nascita del credito vantato dal e oggetto di causa. CP_1
Anche la terza domanda svolta dalla debitrice opposta è inammissibile.
Relativamente alla parte in cui si impugnano le delibere assunte dalle assemblee del 7.10.2019 e 3.3.2020, è inammissibile per le medesime ragioni poc'anzi esposte a fondamento del rigetto della seconda domanda riconvenzionale.
Per quanto riguarda la parte in cui si impugna la delibera assembleare del 13.10.2021, la medesima è inammissibile in quanto volta a far valere una violazione (ripartizione delle spese in difformità rispetto alle
Tabelle di ripartizione delle spese predisposte dal costruttore il 15.11.1967) che comporta una mera annullabilità della delibera e, come tale, doveva essere proposta nel rispetto del termine previsto dall'art. 1137 co. 2 c.c., pacificamente spirato (delibera assunta nel corso dell'assemblea del 13.10.2021, presente anche la debitrice opponente, e impugnazione proposta in via riconvenzionale solo con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 14.4.2022, ben oltre i 30 giorni previsti dalla norma).
pagina 4 di 7 La questione dell'invalidità delle delibere assembleari è un argomento che ha molto impegnato la giurisprudenza, sia di merito sia di legittimità.
Si richiama, da ultimo, Cass. civ., Sez. Unite, Sent. n. 9839 14.4.2021, con la quale il Supremo Collegio ha affrontato tale questione con uno sguardo generale e volto a indicare delle linee guida utili all'interprete al fine di stabilire se una particolare delibera assembleare invalida sia annullabile (categoria generale individuata dal legislatore con l'art. 1337 c.c.) o addirittura nulla (categoria residuale ed eccezionale in materia di delibere assembleari).
Nella suddetta pronuncia la Corte di Cassazione ha affermato “- così confermando quanto già affermato da queste
Sezioni Unite con la sentenza n. 4806 del 2005 - che le delibere in materia di ripartizione delle spese condominiali sono nulle per "impossibilità giuridica" dell'oggetto ove l'assemblea, esulando dalle proprie attribuzioni, modifichi i criteri di ripartizione delle spese, stabiliti dalla legge o in via convenzionale da tutti i condomini, da valere - oltre che per il caso oggetto della delibera
- anche per il futuro;
mentre sono semplicemente annullabili nel caso in cui i suddetti criteri vengano soltanto violati o disattesi nel singolo caso deliberato. In proposito, va osservato che le attribuzioni dell'assemblea in tema di ripartizione delle spese condominiali sono circoscritte, dall'art. 1135, nn. 2 e 3, cod. civ., alla verifica ed all'applicazione in concreto dei criteri stabiliti dalla legge e non comprendono il potere di introdurre modifiche ai criteri legali di riparto delle spese, che l'art. 1123 cod. civ. consente solo mediante apposita convenzione tra tutti i partecipanti al condominio;
di modo che l'assemblea che deliberi a maggioranza di modificare, in astratto e per il futuro, i criteri previsti dalla legge o quelli convenzionalmente stabiliti (delibere
c.d. normative) si troverebbe ad operare in "difetto assoluto di attribuzioni".”
La delibera del 13.10.2021 ha avuto ad oggetto (tramite l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo) l'individuazione delle somme dovute da ciascun condominio a titolo di partecipazione alle spese condominiali relativamente agli anni 2020/2021 e 2021/2022 e ciò ha fatto, per ammissione dello stesso (che ha poi fornito, nel merito, una propria giustificazione rispetto a tale scelta), in CP_1 contrasto con i criteri previsti dalle Tabelle di ripartizione delle spese predisposte dal costruttore il
15.11.1967. Ciò è quanto allega, per vero, la stessa debitrice opponente.
Orbene, è quindi lampante che il caso di specie sia riconducibile a vizio che comporta la mera annullabilità della delibera assembleare dal momento che, citando testualmente la pronuncia del Supremo Collegio poc'anzi richiamata, le delibere assembleari (come quella qui impugnata del 13.10.2021) “sono semplicemente annullabili nel caso in cui i suddetti criteri vengano soltanto violati o disattesi nel singolo caso deliberato”.
La quarta domanda svolta in via riconvenzionale dalla debitrice opponente deve anch'essa essere rigettata in rito per carenza di interesse in quanto volta ad ottenere un accertamento che, da un lato, ha ad oggetto un mero fatto e, in ogni caso, non avrebbe l'effetto di far venir meno il credito vantato dal Condominio.
Sotto il primo aspetto, si ribadisce il principio che non è ammissibile la domanda volta a un accertamento autonomo di fatti storici che, invece, possono costituire soltanto la mera premessa, incidentalmente pagina 5 di 7 , del prodursi di un effetto giuridico positivo per l'attore-opponente (Cass. Sez. 1, Sentenza n. CP_6
28821 del 2017).
Circa il secondo aspetto, lo specifico credito del oggetto di causa, si ribadisce, è fondato CP_1 esclusivamente sulla delibera assembleare del 13.10.2021, rispetto alla quale non sono emersi vizi tali da determinarne la nullità. La circostanza che gli Enti condominiali 2 e 3, secondo quanto sostenuto dalla debitrice opponente, non debbano partecipare alle spese relative al riscaldamento indiretto non ha, in questa sede, rilevanza, in quanto si tratta di circostanza che tutt'al più poteva essere valorizzata in sede di impugnazione per annullamento della delibera del 13.10.2021 tempestivamente proposta entro 30 giorni.
Venendo, infine, alla quinta domanda svolta dalla debitrice opponente, si ritiene che la stessa possa essere trattata unitamente alle domande svolte dal creditore opposto.
Come precisato sopra, il ha confermato che ha effettivamente pagato la somma CP_1 Parte_1 di 2.251,41 € in data 1.12.2021 e, pertanto, il credito del alla data del 31.1.2022 risultava pari CP_1 ad 10.611,86 € e non a 12.863,27 € come invece indicato in sede di ricorso monitorio depositato in data
1.3.2022.
Limitatamente a tale motivo, l'opposizione è quindi fondata.
Ciononostante, a seguito della notifica del precetto con il quale veniva chiesto il pagamento complessivo di
14.753,37 € (somma ottenuta tenendo conto ancora una volta, a titolo di capitale, della – errata – somma di
12.863,27 € ingiunta con decreto ingiuntivo, corrispondente a quella indicata in ricorso monitorio, e non di quanto invece era dovuto, ossia 10.611,86 €), la debitrice in data 24.3.2022 pagava al l'intera CP_1 somma precettata (doc. n. 3 parte opponente).
Nuovamente, quindi, non si teneva conto del pagamento di 2.251,41 € avvenuto prima del deposito del ricorso monitorio.
In definitiva, quindi, il ha ricevuto in pagamento 2.251,41 € in più rispetto a quanto dovuto CP_1
(senza necessità di operare ricalcoli in quanto le diverse somme chieste in pagamento con il decreto ingiuntivo e con il precetto, nonché la somma già pagata in data 1.12.2021, sono tutte per capitale senza comprendere gli interessi), dal momento che né il creditore né la debitrice hanno tenuto conto del pagamento eseguito dalla debitrice in data 1.12.2021, né nel ricorso monitorio, né nel precetto e nemmeno in sede di pagamento eseguito dalla debitrice in data 24.3.2022 a seguito della notifica del precetto.
In conclusione, è accertato il diritto del ad ottenere il pagamento delle spese condominiali CP_1 approvate con delibera assembleare del 13.10.2021 e portate dal decreto ingiuntivo opposto, sebbene per la minor somma di 10.611,86 € invece che di 12.863,27 € per estinzione parziale del debito a seguito di pagamento avvenuto prima del deposito del ricorso monitorio.
pagina 6 di 7 Tenuto conto, tuttavia, che successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo unitamente al precetto la debitrice ha provveduto all'integrale pagamento di quanto dovuto, con conseguente venir meno dell'attualità del diritto di credito del , deve necessariamente essere revocato il decreto CP_1 ingiuntivo e dichiarata cessata la materia del contendere.
Infine, considerato il pagamento eseguito in eccesso dalla debitrice già in epoca antecedente al deposito del ricorso monitorio, il deve essere condannato a restituire alla debitrice la somma di 2.251,41 € CP_1 oltre interessi al tasso legale dal 25.3.2022 al saldo (giorno successivo all'ultimo pagamento eseguito).
In punto spese, devono essere riconosciute anche le spese per la fase di mediazione obbligatoria;
inoltre, pur a fronte della sostanziale soccombenza della debitrice opponente, si ritiene opportuno compensare le spese nella misura del 20% in ragione della condanna del alla restituzione della somma in CP_1 eccesso pagata dalla debitrice già in epoca antecedente al deposito del ricorso monitorio. Le spese vengono quindi così liquidate secondo il D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022): 5.077 € per compensi per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
1.323 € per compensi e 50,10 € per anticipazioni per il procedimento di mediazione obbligatoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, accerta il credito del
[...] nei confronti di per i titoli di cui in narrativa per la somma Controparte_1 Parte_1 capitale di 10.611,86 € alla data del 31.1.2022, con gli interessi legali dalla scadenza al saldo, oltre le spese della procedura di ingiunzione come liquidate in decreto ingiuntivo, e, tenuto conto del successivo integrale pagamento, revoca il decreto ingiuntivo dd. 2/3/2022, n. 68/2022, depositato il 3/3/2022, Rep. 135/2022,
R.G. n. 175/2022 del Tribunale di Gorizia dichiarando cessata la materia del contendere;
2. condanna il a restituire a la Controparte_1 Parte_1 somma di 2.251,41 € oltre agli interessi al tasso legale dal 25.3.2022 al saldo;
3. rigetta le altre domande di parte attrice in quanto inammissibili per le ragioni di cui in motivazione;
4. condanna a rifondere a l'80% Parte_1 Controparte_1 delle spese del giudizio pari a 4.061,60 € per compensi per la fase di opposizione a decreto ingiuntivo e
1.058,40 € per compensi per il procedimento di mediazione obbligatoria, oltre rimborso forfettario al 15%,
IVA e c.p.a. come per legge, oltre a 45,09 € per anticipazioni;
compensa il restante 20%.
Gorizia, li 29 agosto 2024
Il Giudice
Dott.ssa Martina Ponzin
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