Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 11/03/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 884/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Paola Barracchia Presidente
dott. Antonello Vitale Consigliere
dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 884/2023 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1518/2023 del 01.06.2023
TRA
e elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Elisabetta Parte_1 Parte_2
Checchia, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellanti –
CONTRO
con sede in Rovereto (TN), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dall'avv. Giuseppe Mescia e dall'avv. Pier Luigi
Pellegrino, elettivamente domiciliata in Foggia presso il loro studio giusta procura in atti
- Appellata –
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
in persona del Sindaco p.t. Controparte_3
-Appellati contumaci-
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 27 aprile 2012 e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, la e la Controparte_1 Controparte_4 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: ”1) accertare e dichiarare che le convenute hanno autorizzato, posizionato e messo in funzione gli aereogeneratori collocati in prossimità dell'immobile di proprietà degli attori in violazione delle norme di legge in materia di distanze, nonché in violazione della delibera di Consiglio Comunale di n.13 del 23.05.2005 oltre che del Regolamento Regionale CP_1
1
2) accertare e dichiarare che, in conseguenza della illegittima attività dei convenuti, si sprigionano dagli aereo generatori coni d'ombra, campi elettromagnetici e rumori oltre la soglia della normale tollerabilità che cagionano agli odierni attori danni patrimoniali e per l'effetto, condannare di conseguenza i convenuti in solido tra loro, al ripristino dello stato dei luoghi e, in…….allo spostamento degli aereogeneratori ad una distanza dall'immobile di proprietà degli attori superiore ai 500 metri o comunque idonei al fine di garantire il diritto alla salute e salubrità ambientale ed eliminare ogni possibile inquinamento acustico ed elettromagnetico;
3) in ogni caso condannare i convenuti in solido tra loro, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre rimborso forfettario,12,50% ex art.14 T.F.,Iva e cpa come per legge con distrazione in favore del sottoscritto procuratore”.
A fondamento della domanda deducevano: -di essere comproprietari di un immobile a uso abitazione censito come fabbricato rurale e dell'annesso fondo agricolo, ubicato in alla CP_1 contrada “Coste Foglio”; -che, giusta delibera del Consiglio Comunale di n. 13 del 23 CP_1 maggio 2005, era stata assentita la realizzazione di parchi eolici nella località ove si trova l'immobile di loro proprietà, con la prescrizione di rispettare la distanza non inferiore a 500 mt tra gli impianti e i singoli insediamenti abitativi, salvo consenso dei proprietari, con la specificazione che in ogni caso la distanza non poteva essere inferiore a 300 mt;
- che in data 21 marzo 2007 la , la società e il Comune di avevano CP_5 Controparte_2 CP_1 sottoscritto la convenzione n. 370/2005 e, successivamente, la Regione aveva adottato la determina dirigenziale n. 365 del 3 aprile 2007, avente ad oggetto l'autorizzazione unica alla costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica nel Comune di località “Scalandri-Coste-Pietralunga-Bascianelli-Piscioli”; -che nel dare esecuzione al CP_1 progetto oggetto dei predetti provvedimenti amministrativi, la società aveva Controparte_2 realizzato n. 17 aerogeneratori, una parte dei quali era stata posizionata in modo illegittimo, in quanto non rispettava la distanza minima (500 mt) dalla loro abitazione, così arrecando loro significativi pregiudizi (in termini di compromissione dello ius edificandi, di “coni d'ombra” generati dagli impianti che privano l'immobile dell'esposizione al sole, di disturbo delle radio- frequenze televisive;
di immissioni di rumori intollerabili), accertati da perizia di parte;
-che nelle more, l'impianto eolico in questione è stato ceduto, con ramo di azienda, alla società
[...]
Controparte_1
Costituitasi in giudizio, in via pregiudiziale chiedeva di chiamare in causa il Controparte_1
per essere manlevato e garantito in caso di condanna ed eccepiva il difetto Controparte_3 di giurisdizione del G.O. a favore del G.A; nel merito, contestava la fondatezza della domanda attorea, rilevando in particolare che la distanza non inferiore a mt. 500, come da delibera del
Comune di Candela, non aveva efficacia vincolante in termini di deroga alla disciplina codicistica di cui agli art. 873 e ss. c.c. e, in ogni caso, che l'insediamento del era stato assentito CP_6 dalle competenti autorità regionali;
eccepiva l'inesistenza di qualsiasi danno in capo agli attori, anche perché non risiedevano effettivamente nell'immobile oggetto di causa, peraltro rientrante
2 in zona agricola;
da ultimo, eccepivano l'inapplicabilità della tutela in forma specifica richiesta dagli attori, trattandosi di opere pubbliche (di pubblica utilità). ed il ritualmente chiamato in causa, rimanevano Controparte_2 Controparte_3 contumaci.
Con sentenza parziale n. 146/2021 del 19.1.2021 (confermata dalla Corte di appello con sentenza n. 880/2023) il Tribunale di Foggia rigettava l'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione del
G.O. a favore del G.A., sussistendo la giurisdizione del Giudice Ordinario, e con separata ordinanza ammetteva CTU finalizzata ad accertare la conformità degli aerogeneratori per cui è causa alla determinazione del Dirigente di Settore della n. 365/2007 ed agli altri atti CP_5 amministrativi presupposti, per verificare la distanza effettiva degli aerogeneratori dall'immobile di proprietà degli attori nonché per accertare l'inquinamento acustico ed elettromagnetico sprigionato dagli aerogeneratori, ed in particolare se le immissioni provocate superino la normale tollerabilità ovvero le soglie di tollerabilità previste dalla normativa vigente.
Espletata la CTU, con sentenza n. 1518/2023, pubblicata il 1.6.2023, il Tribunale di Foggia così provvedeva: “Rigetta la domanda di parte attrice;
Condanna altresì gli attori, in solido, a rimborsare alla le spese di lite, che si liquidano in euro 3.809,00 per compenso professionale, oltre Controparte_1
i.v.a., c.p..a. e 15% per spese generali. Nulla per le spese nei rapporti tra gli attori, la ed il CP_2
Pone le spese di c.t.u. a carico di parte attrice”. Controparte_3
A fondamento della decisione il Tribunale ha osservato che:
-l'unico parametro per accertare se vi sia stata violazione delle distanze delle pale eoliche dalle abitazioni è quello indicato dal Decreto dal Ministero dello Sviluppo Economico, D.M. del
10.09.2010 (recante le «linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», adottate in attuazione dell'art. 12 co. 10 d. lgs. 387/2003e dal d. lgs. 28/2011), che al Punto 5.3 dell'All.
4. prevede che ciascun aerogeneratore deve essere posta a distanza di almeno 200 metri rispetto alle abitazioni;
- l'espletata ctu ha accertato che la collocazione degli areogeneratori non violi il predetto decreto ministeriale, parametro cui ancorare le distanze di dette opere dai fabbricati;
- quanto alle immissioni acustiche, le verifiche fonometriche effettuate hanno consentito di accertare che le immissioni rumorose sono inferiori ai limiti previsti per il rispetto della normale tollerabilità prevista dalla normativa vigente e che le immissioni sonore, all'interno dell'abitazione dei germani risultano essere accettabili, così come le interferenze Pt_1 elettromagnetiche, alla luce dei materiali impiegati;
-con riferimento al cono d'ombra, della cui esistenza non è stata fornita alcuna prova, il posizionamento degli areogeneratori ad una distanza legale esclude in radice la sussistenza di un danno alla salute psichica e fisica, danno, peraltro, non provato;
-in relazione all'esposizione al campo elettromagnetico (quesito al quale il CTU non avrebbe risposto, come rilevato dagli attori solo con la comparsa conclusionale) la consulenza appare comunque esplorativa, essendosi gli attori limitati ad allegare che le propagazioni
3 elettromagnetiche determinano l'impossibilità di funzionamento dei sistemi di allarme preposti a tutela della proprietà privata, con conseguente esposizione a costante pericolo di furti, senza allegare e provare in modo circostanziato la violazione della normativa, il danno ed il nesso causale.
Avverso detta sentenza hanno proposto tempestivo appello i germani e Parte_2 Pt_1 chiedendo, per i motivi di seguito esposti, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) accogliere l'appello proposto siccome fondato e meritevole, ed, in riforma della sentenza impugnata, accogliere la domanda formulata dagli attori con ogni statuizione conseguente;
2) condannare gli appellati alla spese competenze del doppio grado processuale da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Si è costituita in giudizio ,che ha contestato la fondatezza del gravame, Controparte_1 chiedendo 1) in via principale, rigettare l'appello poiché inammissibile ed infondato, in fatto e in diritto, di conseguenza confermando integralmente la sentenza gravata;
2) in subordine, rigettare comunque l'appello e la domanda formulata dagli attori in primo grado, per le ulteriori eccezioni sollevate dalla
[...] in primo grado e riproposte in questo grado di giudizio (su cui non vi è stata pronuncia, essendo CP_1 assorbite dalla decisione); 3) in tutti i casi, condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado, oltre spese e oneri accessori. ed il nonostante la rituale notifica dell'atto di appello, non Controparte_2 Controparte_3 si sono costituiti in giudizio, sicchè ne va dichiarata la contumacia.
A seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione, a norma dell'art. 281 sexies 3° co. c.p.c..
Motivi di appello.
1.Violazione di legge. Violazione del principio di legalità, imparzialità erronea e travisata applicazione normativa.
Gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che la normativa applicabile per le distanze delle pale eoliche dalle abitazioni fosse esclusivamente riconducibile alle indicazioni contenute nel Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 10 settembre 2010. Deducono, al riguardo, innanzitutto che il decreto ministeriale non ha forza di legge e, nel sistema della fonti, riveste carattere secondario e, soprattutto, che lo stesso non ha efficacia retroattiva, operando solo per i progetti da esaminare ed autorizzare, mentre non interviene a sanare posizioni consolidate, né contiene norme transitorie che “possano consentire, ad una autorizzazione, protocollata in data 27.01.2005 con il n. 37/732 dalla , la soggezione ad CP_5 esso, vanificando ed alterando i presupposti di quella vigente e coeva alla sua autorizzazione”. Sostengono che nel 2010 tutto il parco eolico in questione era stato realizzato, fin dall'anno 2008, e doveva rispettare la normativa vigente e, dunque, doveva essere realizzato secondo le condizioni esecutive previste nella convenzione stipulata tra il Comune di e la CP_1 Controparte_2
Il Tribunale ha osservato che “In relazione alle distanze, si osserva che le distanze delle pale eoliche dalle abitazioni deve essere ancorata ai parametri normativi stabiliti con apposito Decreto dal Ministero dello
4 Sviluppo Economico, D.M. del 10.09.2010, recante le «linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili».
Il Punto 5.3 dell'All. 4 del menzionato D.M. prevede che ciascun aerogeneratore deve essere posta a distanza di almeno 200 metri rispetto alle abitazioni…..
La consulenza tecnica espletata ha accertato che il sito in questione consta di n. 17 aerogeneratori, posizionati ad una distanza superiore ai 500 metri dalle abitazioni, ad eccezione dell'aerogeneratore siglato
CA8, che è stato installato ad una distanza inferiore a 500 metri. Nella risposta al quesito n. 2. «verifichi la distanza effettiva degli aerogeneratori per cui è causa dall'immobile di proprietà degli attori», solo per uno degli areogeneratori la distanza tra il fabbricato rurale di proprietà degli attori e il contestato aerogeneratore CA8, composto da una torre tubolare e tre pale verticali che ruotano intorno al proprio asse orizzontale, è di metri 358,83 rispetto allo spigolo del fabbricato, ad uso abitazione.
Deve, pertanto, ritenersi che la collocazione degli areogeneratori non violi il decreto ministeriale di cui si è detto, parametro cui ancorare le distanze di dette opere dai fabbricati.”
1.1.Il motivo è privo di pregio per l'assorbente ragione che, in tema di distanze legali nelle costruzioni, qualora sopravvenga una disciplina meno restrittiva, la costruzione, realizzata in violazione della normativa in vigore al momento della sua ultimazione, non può ritenersi illegittima qualora risulti conforme alla nuova disciplina, non potendosi ordinare la demolizione o l'arretramento dell'edificio originariamente illecito che abbia le caratteristiche e i requisiti che ne consentirebbero la costruzione alla stregua della disciplina sopravvenuta (così, Cass. civ. sez.
II, 24/11/2020, n.26713; conf. Sez. 2, Sent. n. 14446 del 2010).
In particolare, “in caso di successione nel tempo di norme edilizie, la nuova disciplina, se meno restrittiva,
è applicabile anche alle costruzioni realizzate prima della sua entrata in vigore, con l'unico limite dell'eventuale giudicato formatosi nella controversia sulla legittimità della costruzione stessa, onde la illegittimità dell'eventuale ordine di demolizione degli edifici originariamente illeciti alla stregua delle precedenti norme, nei limiti in cui siano consentiti dalla normativa sopravvenuta” (cfr. Cass. civ. sez. II,
02/03/2010, n.4961; negli stessi termini, Cass. civ. sez. II, 26/07/2013, n.18119).
Trattasi di orientamento assolutamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ove si consideri che, già con risalenti pronunce, la S.C. (Cass. 3.9.91, n. 9348; 18.3.87, n. 2726), aveva chiarito che qualora sopravvenga una disciplina normativa meno restrittiva in tema di distanze legali nelle costruzioni, l'edificio, in contrasto con la regolamentazione in vigore al momento della sua ultimazione, ma conforme alla nuova, non può più essere ritenuto illegittimo, onde il confinante non può pretenderne l'abbattimento o comunque la riduzione alle dimensioni previste dalle norme vigenti al momento della sua costruzione. Tale effetto non deriva dalla retroattività delle nuove norme, che deve essere sì regola esclusa, ai sensi dell'art. 11 delle preleggi, ma dal fatto che, pur rimanendo sussistente l'illecito di chi abbia costruito in violazione di norme giuridiche allora vigenti e la sua responsabilità per i danni subiti dal confinante fino all'entrata in vigore della normativa meno restrittiva, viene però meno l'illegittimità della situazione di fatto determinatasi con la costruzione, essendo questa conforme alla normativa successiva e quindi del
5 tutto identica a quella delle costruzioni realizzate dopo la sua entrata in vigore (in termini, pure
Cassazione civile sez. II, 28/05/2003, n.8512).
Tanto è sufficiente al rigetto del motivo di gravame, con assorbimento di ogni altra questione, ove si consideri che: 1) la Deliberazione comunale n. 13/2005 (che prevedeva l'invocata distanza di 500 mt) è stata superata dalla Deliberazione comunale n. 3/2008 (300 mt.), oltre che dalla normativa nazionale del DM 10.09.2010 (200 mt.), che prevedono una disciplina meno restrittiva in tema di distanze legali nelle costruzioni;
2) l'aerogeneratore CA08 è posto ad una distanza superiore a 300 mt. dall'immobile dei germani 3) gli appellanti hanno chiesto Pt_1 esclusivamente la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e lo spostamento dell'aerogeneratore.
Solo per completezza, deve osservarsi che le opere private realizzate per la produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili in violazione delle distanze legali non soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 873 c.c. e alle relative sanzioni, in virtù dell'espressa loro equiparazione
"alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche", disposta prima dall'art. 1, comma 4, della l. n. 10 del 1991 e successivamente dall'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, sicchè è possibile ottenere la sola tutela indennitaria per il pregiudizio sofferto, trattandosi di interventi rispetto ai quali deve cedere anche la posizione di diritto soggettivo del proprietario confinante (Cassazione civile sez. II, 19/05/2021, n.13626).
Inoltre, la Corte Costituzionale (cfr. sent. 30.1.2014 n. 13) ha statuito che in base che principi fondamentali della legislazione statale contenuti nell'art. 12, comma 10, d.lg. n. 387 del 2003 e nelle linee guida adottate con d.m. 10 settembre 2010, alle regioni è consentito soltanto individuare, caso per caso, “aree e siti non idonei”, avendo specifico riguardo alle diverse fonti e alle diverse taglie di impianto, in via di eccezione e solo qualora ciò sia necessario per proteggere interessi costituzionalmente rilevanti, non essendo permesso in alcun modo che le regioni prescrivano limiti generali, valevoli sull'intero territorio regionale, specie nella forma di distanze minime, perché ciò contrasterebbe con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale in conformità alla normativa dell'Unione europea (sent. n. 44 del 2011, 224 del 2012, 134 del 2013, ordd. n. 170, 231 del 2009).
Se, pertanto, da ciò deriva l'illegittimità costituzionale delle leggi regionali che si pongono in contrasto con i detti principi, a fortiori devono disapplicarsi, perché illegittimi, gli atti di normazione secondaria come, nel caso che ci occupa, le delibere comunali o regionali, che introducono misure restrittive.
Va dunque esclusa l'illiceità dell'aerogeneratore CA08 per la distanza dal fabbricato degli appellanti.
2. Omessa, controversa motivazione. Vizio logico di motivazione. Errato e mancato esame delle omissioni della CTU. Mancata ed omessa motivazione. Sviamento.
Con il secondo motivo gli appellanti, dopo aver reiterato, in modo confuso, la doglianza fatta valere con il primo motivo, in modo altrettanto confuso si dolgono delle conclusioni cui è
6 pervenuto il CTU che, a loro dire, non avrebbe risposto alle osservazioni da loro mosse all'elaborato peritale. In particolare, lamentano che, senza alcuna ragione, il CTU “disattendeva la normativa CEI En 61400-11 e 11/A1 ”tecniche di misura del rumore acustico prodotto da turbine eoliche”, norme UNI ISO 11143” metodo per la stima dell'impatto e del clima acustico per tipologia di sorgenti- parti”, nelle quali viene stabilito che la misurazione non può essere rilevata nei casi in cui il vento sia superiore a 5 m/s a terra;
nel verbale di sopralluogo, redatto il giorno 02 aprile, il c.t.u. riportava che il vento era superiore a 5 m/s, confermando tale dato nella relazione finale, a pagina 10; ma, nonostante ciò, invece di adeguarsi al dettato normativo, proseguiva la misurazione, pur nella consapevolezza che non potesse effettuarla, operando in eterodossia con grave nocumento per la credibilità dell'elaborato stesso depositato!. L'esecuzione delle misure acustico ambientali, per il rilievo del rumore prodotto dagli aerogeneratori, richiede una campagna di misura alle varie velocità del vento (da 3 m/s fino a 5 m/s a terra); tali misure vanno eseguite con la sorgente spenta (intero parco eolico fermo) per il rilievo del rumore residuo e con il parco eolico funzionante per il rilevo del rumore ambientale L.a (a tutte le velocità del vento:3
m/s,4m/s,5m/s), ma queste, cosa importantissima, non devono eseguirsi nella ipotesi in cui la velocità del vento a terra sia maggiore di 5 m/s. Il c.t.u. ha rilevato un livello di rumore ambientale,con l'aerogeneratore
CA8 fermo, superiore a quello rilevato con l'aerogeneratore funzionante:da ciò è facile desumere che le misurazione seguite il giorno 02.04.2022 non sono valide ed a conferma delle forti perplessità sollevate, i valori rilevati del rumore ambientale sono i seguenti:
a) Rumore ambientale rilevato con aereogeneratore fermo L(Aeq)= 54,0 dBA
b) Rumore ambientale rilevato con aeregeneratore acceso L(Aeq)= 53,0 dBA
Lo stesso c.t.u.,,poi, quasi a convalidare la opacità dell'elaborato di offrire delle risposte tecniche, allega le risultanze, conseguite dalla strumentazione utilizzata dal suo ausiliario, indicando due misurazioni, avvenute nella stessa giornata, dove il rumore della pala spenta risultava maggiore del rumore della pala accesa…In particolare, nella misura, eseguita il giorno 19/03/2022, il Ctu riscontrava che, mentre tutti gli aerogeneratori del , erano funzionanti, il solo aerogeneratore CA8 era ”quasi immobilizzo”, tale CP_6 riscontro, però, non viene accompagnato da alcuna spiegazione tecnica, ma solo dal particolare che l'aerogeneratore CA8 era stato fermato e/o rallentato dall'azienda proprietaria, attraverso la gestione del software di controllo. Il c.t.u. nella sua relazione non evidenziava tale grave circostanza, anzi decideva di effettuare la misura del rumore residuo, senza fermare il funzionamento dell'intero , come CP_6 doveva essere fatto per effettuare la misura del rumore residuo ovvero del rumore presente quando vengono escluse sorgenti disturbanti;
pertanto tale rilievo, eseguito in data 19.03.2022, del rumore residuo, pari a
39,0dBA non può meritare alcun valore tecnico. Infine, occorre evidenziare che il ctu non ha eseguito alcuna misura acustica, nel periodo notturno (22.00-06.00), cosa molto grave, in quanto nel periodo notturno i limiti di immissione ed i criteri differenziali, previsti dalle norme vigenti (DPCM 14/11/1997) sono diversi.
La omissione evidenziata della CTU, appare rilevante e consente di rimarcare che la differenza, in termini di rumore misurato non equivale al rumore percepito dalle persone”.
7 Sotto altro profilo, contestano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto di revocare parzialmente l'ordinanza ammissiva della CTU relativamente all'indagine sulle onde elettromagnetiche, ritenendola irrilevante;
per tale motivo chiedono che venga affidato l'incarico ad altro consulente.
Il motivo è privo di pregio, per l'assorbente ragione che, per ipotizzare il diritto dei al Pt_1 risarcimento dei danni, mediante riduzione in pristino, occorre che risulti l'illiceità del posizionamento degli aerogeneratori che, tuttavia, per le ragioni sopra esposte va esclusa.
Una volta autorizzata dall'autorità regionale la realizzazione del eolico, l'opera è ex lege CP_6 equiparata alle opere dichiarate indifferibili e urgenti, ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche (a norma dell'art. 12 R.D. n. 387/2003 e, in precedenza, dell'art. 1 L. n. 10/1991) e, pertanto, soggiace alla disciplina delle opere pubbliche, compresa quella sulle distanze, con la conseguenza che per, l'inosservanza delle norme generali sulle distanze e finanche per l'invasione dello spazio aereo, la tutela riconosciuta al proprietario confinante, oltre ai rimedi amministrativi, consiste soltanto nel diritto all'indennizzo previsto dall'art. 44 DPR n. 327/2001 (e, in precedenza, dall'art. 46 L. n.2359/1865): ciò in quanto, a partire dalla L. n. 2248 del 1865, all'art. 4, allegato E, e fino alle disposizioni dettate dall'art. 44 del DPR n. 327 del 2001 e dall'articolo 7 del DPR 380/2001, la normativa dell'art. 873 codice civile e le relative sanzioni restano inapplicabili a fronte di interventi realizzativi di opere pubbliche (cui l'opera in questione è ex lege equiparata), in presenza delle quali deve cedere anche la posizione di diritto soggettivo del proprietario confinante, cui il legislatore ha riservato l'anzidetta tutela indennitaria. Nel caso di specie, non è stata accertata alcuna violazione delle distanze. I infatti, fanno valere, quale causa Pt_1 dell'illiceità del posizionamento degli aerogeneratori, soltanto la violazione della disciplina generale sulla distanza tra le costruzioni che, si ribadisce, è inapplicabile alla fattispecie e, comunque, per quanto già rilevato, non sussiste.
Solo per completezza deve osservarsi che il Tribunale, quanto alle immissioni acustiche, correttamente, ha rilevato che “la consulenza tecnica avendo dato conto dell'iter logico seguito, delle norme tecniche di riferimento e rispondendo alle osservazioni dei consulenti di parte, è pienamente condivisibile. Il consulente, sulla base delle misure fonometriche effettuate dal tecnico , secondo Per_1 le modalità e con le strumentazioni certificate, eseguite sia con sorgente spenta che accesa, ha rilevato i valori paragonabili del livello sonoro concludendo che, sia a sorgente accesa che a sorgente spenta, i livelli misurati sono tra loro uguali perché influenzati dal rumore del vento. Il consulente ha anche chiarito che non sono stati rilevati rumori che provengono dal funzionamento dell'aerogeneratore e che, pertanto, le verifiche fonometriche effettuate hanno consentito di accertare che le immissioni rumorose sono inferiori ai limiti previsti per il rispetto della normale tollerabilità prevista dalla normativa vigente e che le immissioni sonore, all'interno dell'abitazione dei germani risultano essere accettabili…”. Pt_1
Le censure alla CTU, sollevate dagli appellanti, che peraltro ripropongono le osservazioni mosse dal loro CTP, al quale il CTU ha compiutamente risposto in sede di risposta alle osservazioni, non scalfiscono la correttezza dell'iter logico e scientifico attraverso il quale il consulente, coadiuvato
8 da esperto, è pervenuto a rassegnare conclusioni complete e coerenti con le risultanze degli accertamenti eseguiti nel corso delle indagini peritali.
“Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (ex plurimis, Cassazione civile sez. I, 16/11/2022, n.33742).
Dalla CTU e dalla Valutazione del clima acustico (all. 21 alla CTU) è emerso che sono state esperite tutte le “misurazioni fonometriche” del caso, con l'ausilio di un “tecnico regolarmente iscritto” nel relativo “Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica”, mediante “fonometro” e “calibratore”
“dotati di regolari Certificati di taratura, allegati alla relazione dei dati fonometrici.
In particolare, la completezza dell'accertamento peritale si apprezza ove si consideri che: “Le misurazioni fonometriche sono state eseguite all'interno dell'abitazione dei signori e Parte_1 [...]
con l'ausilio di tecnico regolarmente iscritto alla piattaforma , contenente l'Elenco Pt_2 Per_1
Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica, e l'utilizzo di Fonometro integratore Larson Davis, modello
LXT1, matricola 0003065 di classe 1 (IEC 651, IEC 804 e OEC 61672-1) e di Davis, Controparte_7 modello CAL 200, matricola 9244. Il fonometro e il calibratore sono dotati di regolari Certificati di taratura, allegati alla relazione dei dati fonometrici sottoscritta dal Tecnico abilitato… e corrispondono a quanto previsto dal D.M. del 16/03/1998 Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico.
Il Fonometro è stato configurato per l'acquisizione del livello equivalente della pressione sonora ponderata
“A” e dei livelli statistici;
al fine di individuare la presenza di Componenti Tonali (CT) nel rumore è stata effettuata un'analisi spettrale per bande normalizzate di 1/3 di ottava.
In relazione alle problematiche acustiche, va precisato che gli aerogeneratori durante il loro funzionamento generano due tipi di rumore: il rumore aerodinamico prodotto dalle pale in rotazione ed il rumore meccanico all'interno della navicella, prodotto dalle parti elettromeccaniche (generatore, moltiplicatore di giri, sistemi di raffreddamento ed altre componenti). Il rumore generato nella navicella, che è dovuto al contatto delle parti meccaniche in movimento, contiene componenti sonore a media ed alta frequenza;
in alcune condizioni questo rumore è percepito come uno stridio meccanico. Per le particolari componenti in frequenza questa tipologia di rumore è percepibile solo a poche centinaia di metri di distanza dalla torre. Il rumore aerodinamico generato dalla rotazione delle pale intorno all'asse del mozzo è un fenomeno molto complesso: esso è dovuto alla turbolenza dell'aria generata dalla rotazione delle pale e all'effetto della compressione dell'aria al passaggio delle pale in corrispondenza della torre tubolare. Ai fini della propagazione del suono emesso, date le dimensioni e le distanze relative, tra punto sorgente e punto ricevente, l'aerogeneratore è considerato una sorgente sonora puntiforme.
Ciò precisato, si rileva che le misure fonometriche e la valutazione dei risultati delle stesse sono state eseguite nel rispetto delle seguenti disposizioni legislative:
9 1- Legge quadro sull'inquinamento acustico, del 26 ottobre 1995, n. 447”
2- Decreto Ministeriale 16.03.1998 (Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico) che riporta le metodologie di acquisizione del segnale sia in ambiente esterno che interno;
e fissa le metodologie di analisi del segnale per l'identificazione dei toni puri e dei rumori impulsivi, introducendo dei coefficienti correttivi da applicare nel caso fossero riscontrate tali eventi sonori.
3- DPCM 14.11.1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore) che in attuazione dell'art. 3, comma 1, della “Legge quadro sull'inquinamento acustico”, determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione e valori limite differenziali di immissione.
4- Circolare 6 settembre 2004, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, “Interpretazione in materia di inquinamento acustico: Criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali”.
5- Norma UNI ISO 9613-2:2006 “Acustica - Attenuazione sonora nella propagazione all'aperto” - Parte
2: Metodo generale di calcolo.
6- Norma UNI/TS 11143-7 “Acustica – Metodo per la stima dell'impatto e del clima acustico per tipologia di sorgenti” – Parte 7: Rumore di aerogeneratori.
Il criterio comparativo, ovvero “il limite della normale tollerabilità” delle immissioni, ha carattere relativo, nel senso che deve essere fissato tenendo conto delle condizioni dei luoghi. Con riferimento alle immissioni sonore, occorre considerare la rumorosità di fondo della zona, cioè tenendo conto di quel complesso dei rumori di origine varia, spesso non identificabili, che sono caratteristici del luogo, sui quali si innestano i rumori antropici. La prassi giurisprudenziale ritiene eccedenti il limite di normale tollerabilità le immissioni sonore che superano di 3 decibel (dB) la rumorosità di fondo…..
Il rumore di fondo è il livello sonoro minimo misurato nel luogo, in assenza del rumore disturbante. Esso deve essere ottenuto all'analisi statistica del livello sonoro misurato, si considera il livello del rumore di fondo quello che viene superato durante il 95% del tempo di osservazione. Il livello statistico L95, rilevato con campionamento (FAST), tiene conto delle influenze ambientali proprie e caratteristiche del luogo, quindi tiene conto anche della vocazione dei luoghi.
…Per la valutazione del disturbo prodotto dal funzionamento degli aerogeneratori in ambiente abitativo si fa riferimento:
1- al criterio differenziale - Il livello differenziale di rumore (LD), è rappresentato dalla differenza tra il livello di rumore ambientale (LA) e il livello di rumore residuo (LR), (LD = LA – LR); se la differenza tra il livello del rumore ambientale (generato dal funzionamento degli aerogeneratori) e il livello residuo
(aerogeneratori spenti) è inferiore a 5 dBA di giorno e 3 dBA di notte, si ritiene trascurabile la generazione di rumore da parte degli aerogeneratori. Questo criterio si basa sull'accettabilità amministrativa nel rapporto pubblicistico tra il privato disturbato dal rumore e la pubblica amministrazione, cioè il Comune e l'ARPA. Invece il rumore residuo, stabilito dalla normativa amministrativa della legge 447/95 e dei relativi decreti attuativi, è il livello equivalente LeqA.
2- al criterio della “normale tollerabilità” - “Il limite della normale tollerabilità è fissato dalla giurisprudenza dell'art. 844 codice civile in non più di 3 decibel oltre il rumore di fondo. Ovvero, misurato il rumore di fondo (L95), quando non funzionano gli aerogeneratori;
misurato il valore delle
10 immissioni sonore, che corrispondono al livello equivalente LeqA quando sono in funzione gli aerogeneratori. Si eccede il limite della normale tollerabilità se le immissioni sonore superano di 3 dB rispetto alla rumorosità di fondo (L95). Questo criterio si basa sulla tollerabilità giudiziaria nel rapporto privatistico tra i due privati, il disturbato e il responsabile del rumore. Il rumore di fondo è il valore percentile L95, cioè che è superato per il 95% del tempo, perciò pari al valore medio minimo del livello sonoro. La tollerabilità del rumore va valutata secondo il criterio comparativo che è maturato in ambiente giudiziario. Il limite della normale tollerabilità ha carattere non assoluto, ma relativo, nel senso che deve essere fissato con riguardo al caso concreto, tenendo conto delle condizioni naturali e sociali dei luoghi, delle attività normalmente svolte, del sistema di vita e delle abitudini delle popolazioni e, con particolare riguardo alle immissioni sonore, occorre fare riferimento alla cosiddetta rumorosità di fondo della zona, e cioè a quel complesso di suoni di origine varia e spesso non identificabili, continui e caratteristici del luogo, sui quali s'innestano di volta in volta rumori più intensi prodotti da voci, veicoli ecc...” (Cassazione Sez. 2, 4/12/1978 n° 5695 su Giust. Civ. 1979). “Posto che per valutare il limite di tollerabilità delle immissioni sonore occorre tener conto della rumorosità di fondo della zona in relazione alla reattività dell'uomo medio, sono da ritenersi eccedenti il limite normale le immissioni che superano di 3 decibel (dB) la rumorosità di fondo”. (Cassazione Sez. 2, 6/1/1978 n° 38 su Foro It. 1978). Il criterio cui si sta facendo riferimento può così sintetizzarsi:
LT = RUMORE DI FONDO (L95) + 3 dB ,dove LT è il limite della tollerabilità.
Misure fonometriche e Conclusioni
Alla luce delle misure fonometriche effettuate dal tecnico , secondo le modalità e con le Per_1 strumentazioni certificate, eseguite sia con sorgente spenta che accesa, si rilevano valori paragonabili del livello sonoro. Pertanto sia a sorgente accesa che a sorgente spenta, i livelli misurati sono tra loro uguali perché influenzati dal rumore del vento. Non si rilevano rumori che provengono dal funzionamento dell'aerogeneratore, pertanto, le verifiche fonometriche effettuate hanno consentito di accertare che le immissioni rumorose sono inferiori ai limiti previsti per il rispetto della normale tollerabilità prevista dalla normativa vigente, per cui si può dedurre che le immissioni sonore all'interno dell'abitazione dei germani risultano essere accettabili;
così come le interferenze elettromagnetiche, alla luce dei materiali Pt_1 impiegati”.
In sede di risposta alle osservazioni del CTP di parte attrice, riproposte con il secondo motivo di gravame, il CTU ha ribadito le proprie conclusioni, precisando che:
“a) le misurazioni in tema di eolico sono funzione della velocità e della direzione del vento;
b) le misurazioni in campo d'inquinamento acustico vengono eseguite alla presenza di vento con una velocità non superiori a 5 m/sec;
c) durante le misurazioni bisogna evitare qualsiasi forma di influenza negativa sulla misurazione stessa, come nel caso in cui il vento che lambisce il microfono e, pertanto, si ricorre all'uso di dispositivi, tra questi la cuffia anti-vento, per limitare tali effetti negativi;
d) un impianto eolico funziona in presenza di un vento con velocità compresa tra i 3 e i 20 m/sec;
11 e) gli immobili per cui è causa sono compresi in un'area opportunamente recintata e sulla cui recinzione insistono alberi frondosi e di medio–alto fusto.
… le misurazioni in tema di eolico sono funzione della velocità e direzione del vento. Il Ctp sottolinea che la norma prevede che le misurazioni di inquinamento acustico venga no eseguite con una velocità del vento non superiori a 5 m/s, per evitare che il vento che lambisce il microfono ne influenzi in modo negativo le misurazioni (per questo si utilizza la cuffia anti vento che è un dispositivo che copre il microfono per limitare tali effetti). È chiaro che tale prescrizione è riferita a misurazioni effettuate in ambiente esterno. Le misurazioni in oggetto sono effettuate in ambiente interno dove la velocità del vento è nulla. Lo scopo delle presenti misurazioni è stimare il rumore generato da un impianto eolico, che per sua definizione può funzionare solo quando insiste il vento con una certa velocità. Sfugge al Ctp che un aerogeneratore funziona per velocità del vento comprese tra i 3 m/ s e i 20 m/s, e dovendo eseguire misure con velocità del vento inferiori a 5 m/s di fatto la norma, così come riportata, non consentirebbe eseguire alcuna misura fonometrica!
La velocità del vento all'interno dell'abitazione è nulla e quindi il vento non può influenzare la misura medesima. Lo scopo delle misure fonometriche, oggetto di indagine, è quello di misurare il rumore dell'impianto eolico, generato dal flusso del vento. Gli effetti del rumore all'interno degli ambienti abitativi sono funzione della velocità del vento.
In relazione alle misurazioni in notturna, si precisa che gli immobili dei germani oggetto di indagine, Pt_1 sono ubicati in contrada Coste del Comune di Candela (FG) ovvero in una zona priva di antropizzazione.
Si sottolinea che, così come precisato nella relazione peritale nella descrizione dello stato dei luoghi, all'esterno dell'abitazione sono presenti alberi con fogliame, che a loro volta generano rumore che “copre” il rumore generato degli aerogeneratori.
Il Ctp contesta la genuinità delle misurazioni fonometriche, ove si afferma che ad impianto spento il rumore misurato all'interno dell'abitazione è inferiore a quando la sorgente è in funzione. Il CTP non tiene evidentemente conto che il rumore all'interno dell'abitazione è influenzato dalle condizioni del vento e dal rumore generato dalle foglie degli alberi presenti nell'area antistante l'abitazione della parte attrice, ragion per cui il rumore del fruscìo delle foglie genera un rumore che si sovrappone a quello della torre eolica.
Conseguentemente le osservazioni di parte attrice restano tutte prive di qualsivoglia riscontro…”.
Da ultimo deve osservarsi che il motivo è infondato anche nella parte in cui lamenta che il
Tribunale, in maniera contraddittoria, ha revocato parzialmente l'ordinanza ammissiva della
CTU, relativamente alle propagazioni elettromagnetiche. Sul punto deve osservarsi che, in realtà, contrariamente a quanto rilevato dal primo giudice, nella ctu non vi era alcuna omissione in merito all'accertamento relativo alle interferenze elettromagnetiche, ove si consideri che il CTU, in risposta al quesito n. 3 postogli dal Tribunale («accerti l'inquinamento acustico ed elettromagnetico sprigionato dagli aerogeneratori, specificando se le immissioni provocate superino la normale tollerabilità ovvero le soglie di tollerabilità previste dalla normativa vigente»), così rispondeva:
“L'aerogeneratore esaminato, più vicino al fabbricato rurale di proprietà dei germani è contraddistinto Pt_1 con la sigla CA8, posizionato alla contrada Coste nel territorio del Comune di Candela (FG) e facente parte
12 del in esame, è composto da una torre tubolare e tre pale verticali che ruotano intorno al proprio CP_6 asse orizzontale. La potenza nominale è di kW 2.300, con un rotore sopravento con regolazione attiva delle pale, quest'ultime realizzate in fibra di vetro (resina epossidica) e con sistema parafulmini integrato, che evitano la generazione di interferenze elettromagnetiche”, per poi concludere che “le immissioni sonore all'interno dell'abitazione dei germani risultano essere Pt_1 accettabili;
così come le interferenze elettromagnetiche, alla luce dei materiali impiegati” (cfr. pag. 18 relazione).
Dunque, il CTU escludeva motivatamente l'intollerabilità delle interferenze elettromagnetiche, in considerazione dei materiali utilizzati per le pale, realizzate in fibra di vetro (resina epossidica)
e con sistema parafulmini integrato.
Da quanto finora esposto discende il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza appellata.
Al rigetto dell'appello segue la condanna degli appellanti alla refusione, in favore dell'appellata delle spese del presente grado, alla cui liquidazione si provvede in Controparte_1 conformità ai parametri forensi introdotti con D.M. n. 147 del 2022, con applicazione dei minimi delle quattro fasi dello scaglione applicabile (cause di valore indeterminabile complessità media), tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta.
Nulla per le spese nei confronti degli appellati contumaci;
L'appellante dovrà, inoltre, versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di in persona del Parte_1 Parte_2 Controparte_1 legale rappresentante p.t., in persona del l.r.p.t., e in Controparte_2 Controparte_3 persona del Sindaco p.t., avverso la sentenza n. 1518/2023, emessa dal Tribunale di Foggia, pubblicata il 01.06.2023, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara la contumacia di e del Controparte_2 Controparte_3
2. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3. condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore dell'appellata
[...]
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 6.079,00 per CP_1 compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, I.V.A.
e C.A.P., come per legge;
4. nulla per le spese nei confronti degli appellati contumaci;
5. dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002 per il versamento a carico
13 degli appellanti dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis. d.P.R.
115/2002.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 10 marzo
2025
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia
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