Sentenza 25 novembre 2008
Massime • 1
La giurisdizione attribuita, in tema di responsabilità amministrativa, alla Corte dei conti, ai sensi degli artt. 81 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 e 52 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, presuppone che il soggetto, legato all'amministrazione da un rapporto di impiego (o di servizio), debba rispondere del danno da lui causato nell'esercizio di un'attività illecita connessa con detto rapporto, tale dovendosi considerare non solo quella costituente svolgimento diretto della funzione propria del rapporto d'impiego (o di servizio), ma anche quella rivestente carattere strumentale per l'esercizio della medesima funzione, sempre che detta attività rinvenga nel rapporto l'occasione necessaria del suo manifestarsi, ancorché rappresenti un'illecita deviazione dalle attribuzioni del servizio. Ne consegue, che compete alla Corte dei conti l'accertamento della responsabilità del funzionario (nella specie, dirigente di ASL) che abbia posto in essere una condotta criminosa (concretante il reato di peculato per emissione di illegittimi mandati di pagamento di contributi a carico dell'Opera di Previdenza Nazionale Invalidi di Guerra a favore di soggetti non aventi diritto alla prestazione, con successiva monetizzazione degli importi recati dai suddetti mandati in favore di sé medesimo) causante danno allo Stato.
Commentario • 1
- 1. Raccolta differenziata insufficiente: pagamento da parte dell’Ente di oneri aggiuntivi per il conferimento in discarica.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Corte dei Conti Sez. Giur. Liguria del 27 maggio 2013 Sentenza n. 83 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LIGURIA composta dai Magistrati: dott. Luciano COCCOLI Presidente dott. Tommaso SALAMONE Consigliere dott. Pietro MALTESE Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 19333 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale contro BUCCILLI Gian Luca, BERSANETTI Stefano, CAPURRO Dario, SENAREGA Franco, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Ghibellini, presso il quale eleggono domicilio in Genova, Via Ceccardi 1/15, CANOVI Franco, rappresentato e difeso dall'avv. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/11/2008, n. 28048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28048 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente di Sezione -
Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente di Sezione -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Presidente di Sezione -
Dott. FINOCCHIARO Mario - rel. Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26697/2006 proposto da:
CE PA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GUIDO RENI 1, presso lo studio dell'avvocato VIANELLO VALERIO, rappresentato e difeso dall'avvocato MIRABILE EMPEDOCLE, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 169/2005 della CORTE DEI CONTI di PALERMO, depositata il 26/09/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/2008 dal Consigliere Dott. MARIO FINOCCHIARO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso (giurisdizione della Corte dei Conti).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 5 luglio 2002 il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento ha ritenuto - condannandoli alla pena detentiva del caso - CE SQ e VA PI responsabili dei delitti di peculato e di falsità materiale e ideologica, consumati in forma aggravata e concorsuale in danno della AUSL n. 1 di Agrigento, nel periodo compreso tra il 1989 e l'aprile 1997. Ha accertato quel giudice, in particolare, che il CE e il VA, abusando rispettivamente delle funzioni di dirigente responsabile e di addetto al settore economico finanziario della stessa AUSL, avevano emesso illegittimi mandati di pagamento di contributi a carico del fondo della cessata Opera di Previdenza Nazionale Invalidi di Guerra, a favore di soggetti non aventi diritto alla prestazione, sulla base di false delibere del Servizio economico finanziario (peraltro incompetente) che individuavano nominativamente i beneficiari delle provvidenze economiche e attestavano falsamente che costoro - ignari del disegno criminoso - avevano diritto al rimborso di spese sostenute a titolo di assistenza sanitaria specifica agli invalidi, ex militari, civili e di guerra.
I relativi mandati erano poi alterati, con sostituzione della indicazione individuale dei vari destinatari dell'incasso e la riscossione cumulativa con quietanza di un solo soggetto, delegato per l'intero importo del mandato, il quale - poi - consegnava al CE e al VA quanto riscosso, verso un compenso variabile tra le L. 500 mila e le L. due milioni.
Tale pronunzia è stata confermata, in grado di appello con sentenza 692/2004 della Corte di appello di Palermo. In sede penale, a seguito di perizia contabile di ufficio, l'illecita appropriazione del CE e del VA è stata quantificata in complessive L. 5.137.265.000, delle quali L.
4.785.785.000 in concorso e L. 351.480.000 da parte del solo Miceli.
La AUSL di Agrigento costituitasi parte civile nel giudizio penale, ha ottenuto, in quella sede, condanna generica degli imputati al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede. Esposto quanto sopra, con atto 5 aprile 2004 il Procuratore regionale presso la Corte dei Conti per la Regione Sicilia ha convenuto in giudizio, innanzi alla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Sicilia il CE e il VA, chiedendone la condanna al pagamento oltre che della somma di L. 5.137.265.000 (accertata in sede penale) degli ulteriori importi di L.
1.218.648.151 per rivalutazione monetaria, L.
2.721.396.718 per interessi legali maturati alla data di emissione del singolo mandato fino all'11 gennaio 2002 (come da relazione di consulenza di parte e da lettera AUSL del 5 febbraio 2004) e di Euro 250.000,00 per danno esistenziale al prestigio ed all'immagine dell'ente.
Svoltasi la istruttoria del caso l'adita sezione, preso atto che il CE aveva restituito alla Amministrazione titoli di credito che avevano consentito il recupero di L. 4.435.558.151, e ritenuto che al CE fosse ascrivibile in via esclusiva l'appropriazione (anteriore al 17 marzo 1990, data di inizio del concorso) di L. 351.480.000, che senza il concorso dei due convenuti l'illecito non avrebbe potuto essere portato a compimento, che nella fattispecie il debito non era di valore ma di valuta e che quindi potevano essere addebitati soltanto gli interessi legali (maggiori rispetto alla rivalutazione monetaria (nella misura di L.
2.721.396.718 pari ad Euro 1.405.680,12) e che sussisteva un danno all'immagine (giudicato non prescritto) pari a Euro 250.000,00, ha condannato in solido i convenuti al pagamento, in favore della AUSL n. 1 di Agrigento: della somma di Euro 1.441.754,19, a titolo di danno patrimoniale diretto e con ripartizione interna in due quote uguali;
della somma di Euro 326.130,96 a titolo di danno patrimoniale diretto a carico del solo CE;
della somma di Euro 250.000,00, in solido, a titolo di danno all'immagine, oltre accessori.
Gravata tale pronunzia del Miceli, che ha dedotto, in tale sede, tra l'altro, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, essendosi, la condotta dell'agente realizzata non nell'esercizio abnorme della sua funzione istituzionale ma per effetto della consumazione dei reati comuni estranei all'iter della sua attività d'ufficio, nonché la improcedibilità del giudizio per il pregresso avvio da parte dell'ente danneggiato, del giudizio civile di risarcimento, mediante costituzione di parte civile nel processo penale, con il conseguimento del giudicato sulla condanna di risarcimento, per l'aspetto dell'an debeatur, la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana, con sentenza 169/A/2005 del 26 settembre 2005, ha rigettato l'appello del CE, con conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante alle spese.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Miceli, affidato a un unico motivo, chiedendo, in via principale, l'annullamento della stessa senza rinvio e, in subordine, con rinvio degli atti ad altra Corte di merito per il nuovo esame. La Procura Generale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I giudici di appello hanno disatteso la eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal CE osservando che, come correttamente ritenuto dai primi giudici, nel giudizio amministrativo contabile di competenza della Corte dei Conti - caratterizzato da propria autonomia in rapporto al giudizio penale promosso per gli stessi fatti - il risarcimento del danno erariale è configurato come conseguenza del comportamento illecito posto in essere da amministratori e dipendenti pubblici, in genere nell'adempimento di una prestazione in cui si estrinseca il contenuto del rapporto di servizio, indipendentemente dal fatto che le violazioni degli obblighi di servizio, che caratterizzano tale rapporto, integrino, ricorrendone i presupposti, gli estremi di un reato previsto e punito dalla legge penale.
In tale contesto, hanno ancora evidenziato quei giudici, la costituzione di parte civile dell'amministrazione danneggiata nel processo penale per gli stessi fatti non può essere minimamente di ostacolo all'attivazione del giudizio contabile dinanzi alla Corte dei Conti.
Nel caso di specie - precisa la sentenza ora oggetto di ricorso - ci si trova dinanzi a due pubblici dipendenti che, sfruttando ripetutamente la specifica posizione ricoperta, hanno commesso, per loro fini patrimoniali ed abusando delle loro pubbliche funzioni, un grave reato in danno di quell'amministrazione nel cui interesse dovevano invece operare.
Quanto, poi, alla eccepita condanna generica sull'an debeatur, la "separata sede" nella quale quantificare il danno erariale è proprio quella dinanzi al giudice contabile, mentre la improcedibilità invocata dalla appellante opererebbe soltanto nell'ipotesi in cui la Amministrazione fosse comunque riuscita, in altra sede giurisdizionale, ad ottenere il titolo esecutivo nei confronti del danneggiante, per la medesima fattispecie, con conseguente carenza di interesse nel giudizio amministrativo contabile per l'ormai avvenuto conseguimento del risultato.
2. Con l'unico motivo del proprio ricorso il quale in quanto proposto avverso sentenza pubblicata il 26 settembre 2005, e, pertanto, anteriormente al 2 marzo 2006, non è soggetto - a norma del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 27, comma 2, - alla disciplina introdotta,
con riguardo al giudizio di cassazione dal ricordato D.Lgs. n. 40 del 2006 il ricorrente denunzia "violazione art. 360 c.p.c., n. 1,
difetto di giurisdizione dell'adita magistratura contabile di Palermo".
Richiamata l'autorità dell'insegnamento contenuto in Cass. 22 febbraio 2002, n. 2068, parte ricorrente evidenzia che per la proponibilità del giudizio di responsabilità avanti la Corte dei Conti è indispensabile una condotta realizzata dall'agente nell'ambito dell' espletamento dei propri doveri istituzionali e non pure la condotta "conseguita e perfezionata per effetto di travalicazione dei compiti istituzionali e dei doveri propri del pubblico dipendente".
Rapportando la condotta del ricorrente al principio desumibile dalla richiamata pronunzia delle Sezioni Unite - evidenzia il ricorrente - non può revocarsi in dubbio che esso concludente, realizzò la condotta per cui è causa, non già nell'ambito dell' espletamento dei suoi doveri istituzionali d'ufficio, ma travalicando tali poteri, con la consumazione dei reati di peculato e falso, reati per i quali doveva essere perseguito, come perseguito è stato, avanti il giudice penale, con la possibilità dell'innesto della correlativa azione risarcitoria civile, che in effetti è stata avviata e sviluppata, con il realizzo allo stato da parte della AUSL, di valore doppio rispetto all'oggetto dell'appropriazione soggettiva e personale del ricorrente.
Propone, al riguardo, il ricorrente pur non essendone onerato, trattandosi di controversia per la quale non trova applicazione l'art. 366 bis c.p.c., come evidenziato sopra il seguente quesito:
"statuisca la Corte di legittimità con principio di diritto, sulla profilata sussistenza del difetto di giurisdizione, dell'adita Magistratura Contabile di Palermo".
3. Il proposto ricorso è infondato.
Alla luce delle considerazioni che seguono.
3.1. Giusta quanto assolutamente pacifico - presso una giurisprudenza più che consolidata di queste Sezioni Unite - la giurisdizione attribuita, in tema di responsabilità amministrativa, alla Corte dei conti, ai sensi del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 81, e R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 52, presuppone che il soggetto, legato all'amministrazione da un rapporto di impiego (o di servizio), debba rispondere del danno da lui causato nell'esercizio di un'attività illecita connessa con detto rapporto, tale dovendosi considerare non solo quella costituente svolgimento diretto della funzione propria del rapporto d'impiego (o di servizio), ma anche quella rivestente carattere strumentale per l'esercizio della medesima funzione, sempre che detta attività rinvenga nel rapporto l'occasione necessaria del suo manifestarsi, ancorché rappresenti una illecita deviazione dalle attribuzioni dal servizio (Cass., sez. un., 22 febbraio 2002, n. 2628). Pacifico quanto precede si osserva che nella specie è rimasto accertato, in linea di fatto, che il CE ha potuto ideare e realizzare i suoi propositi delittuosi emissione di illegittimi mandati di pagamento di contributi a carico della Opera di Previdenza Nazionale Invalidi di Guerra a favore di soggetti non aventi diritto alla prestazione, sulla base di false delibere del Servizio economico finanziario e successiva alterazione dei mandati stessi con la indicazione di altri beneficiari, che provvedevano alla monetizzazione degli importi portati dagli stessi importi poi trasferiti allo stesso CE, solo e proprio perché si è avvalso della sua qualità di dirigente responsabile della AUSL n. 1 di Agrigento.
La circostanza - del resto - è talmente incontroversa che il CE è stato ritenuto responsabile, tra l'altro, di un reato "proprio" quale il "peculato" che senza ombra di dubbio non poteva essere posto in essere se non quale dipendenti della AUSL.
È palese, per l'effetto, che correttamente i giudici contabili hanno ritenuto la propria giurisdizione.
3.2. Non controverso quanto precede, in alcun modo pertinenti, al fine di pervenire a una diversa soluzione della controversia appaiono i rilievi svolti in ricorso.
3.2.1. Quanto in primis, all'insegnamento contenuto in Cass., sez. un., 22 febbraio 2002, n. 2068 (recte: n. 2628) è agevole evidenziare la totale differenza della fattispecie allora all'attenzione di queste S.C., rispetto alla presente. In quell'occasione, in particolare è stata esclusa la giurisdizione della Corte dei Conti e ritenuta quella dell'autorità giudiziaria ordinaria con riguardo alla condotta criminosa posta in essere da un funzionario sospeso dal servizio che aveva appiccato un incendio doloso a uffici ministeriali, con conseguenti danni allo Stato, trattandosi, appunto, di attività non consumata ne' nell'esercizio nè in occasione del servizio.
Atteso che all'opposto la condotta criminosa del CE è stata realizza proprio abusando della propria qualità di dirigente dell'AUSL è evidente che correttamente - come evidenziato sopra - è stata ritenuta la giurisdizione della Corte dei Conti.
3.2.2. Quanto, da ultimo, al rilievo che esso CE doveva essere perseguito, come perseguito è stato, avanti al giudice penale, "con la possibilità dell'innesto della correlativa azione risarcitoria civile che in effetti è stata avviata e sviluppata, con il realizzo allo stato da parte dell'AUSL di valore doppio rispetto all'oggetto della propri azione soggettiva e personale del ricorrente" il rilievo è inammissibile.
Giusta quanto assolutamente pacifico, presso una risalente giurisprudenza di queste Sezioni Unite, che nella specie deve ulteriormente ribadirsi, giurisdizione civile per risarcimento dei danni da reato, da un lato, e giurisdizione contabile, dall'altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali. Anche quando investono un medesimo fatto materiale e la eventuale interferenza che può determinarsi tra tali giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione di responsabilità (tra le tantissime, Cass., sez. un., 24 marzo 2006, n. 6581; Cass. 21 ottobre 2005, n. 20343, che, in applicazione del riferito principio, hanno dichiarato inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione formulato in pendenza del giudizio civile di risarcimento nella supposizione della sussistenza della giurisdizione contabile).
Nella stessa ottica delle pronunce testè richiamate - del resto - in molteplici occasioni queste Sezioni Unite hanno affermato - posto che le sentenze della Corte dei conti sono impugnabili in cassazione soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione, in relazione ai limiti esterni delle attribuzioni di detto giudice - che è inammissibile il ricorso alle Sezioni Unite della Suprema Corte che, con riferimento a pronuncia della Corte dei conti in materia di responsabilità contabile come nella specie, sia diretto a denunciare, come ragione preclusiva dell'affermazione della responsabilità, la circostanza che la P.A., costituendosi parte civile in sede penale, abbia richiesto e ottenuto sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni per il medesimo fatto. Tale deduzione evidenzia, infatti, non una questione di giurisdizione, ma una questione afferente ai limiti della proponibilità della domanda davanti al giudice contabile, traducendosi nella deduzione di un error in iudicando, esorbitante dalle previsioni di cui all'art. 111 Cost., e art. 362 c.p.c., spettando la realizzazione del divieto di ne bis in idem unicamente al giudice del merito (Cass., sez. un., 8 marzo 2005, n. 4957;
nonché Cass. 26 novembre 2004, n. 22277).
4. Il proposto ricorso, in conclusione, deve essere rigettato, con declaratoria della giurisdizione della Corte dei conti, mentre nessun provvedimento deve adottarsi quanto alle spese di lite di questa fase del giudizio, atteso che ha resistito al ricorso il Procuratore Generale, rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti;
nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, il 11 novembre 2008. Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2008