TRIB
Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/04/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5895/2024 R.G.V.G. vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
e nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. Alessandro Pellerito, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate il
14/4/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/12/2024 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio concordatario a Palermo il 20/9/2008, in costanza del quale sono nati i figli (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]), e Per_1 Per_2
di essersi separati consensualmente in forza del decreto di omologa n. 600/2016 del
23/2/2016, emesso dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 17735/2014 R.G., hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Scaduto il termine perentorio del 17/4/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno chiesto di divorziare congiuntamente alle seguenti condizioni:
“- In conformità a quanto concordato in sede di separazione, entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti (entrambi dipendenti Trenitalia S.p.A) e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno divorzile. Dichiarano altresì di avere provveduto alla vendita della casa coniugale al tempo acquistata in comproprietà, e di avere provveduto all'integrale estinzione del mutuo ipotecario e conseguente ripartizione nella misura del 50% del residuo derivante da tale operazione.
Con riguardo ai figli, e , le parti concordano che: Per_1 Per_2
- i minori, fermo restando l'affidamento condiviso - in relazione al quale i genitori eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale provvedendo a curarne la crescita, l'educazione e
l'istruzione scolastica seguendo le naturali inclinazioni
- continueranno ad avere prevalente domiciliazione presso l'abitazione della madre sita in
Palermo al Viale Regione Siciliana n. 4365;
- in ordine al diritto di visita del padre le parti concordano che, in considerazione dell'età ormai adolescenziale dei minori e dell'assenza assoluta di conflittualità tra i coniugi, i giorni di permanenza dei figli con il padre così come il pernotto presso lo stesso, le festività e i periodi di vacanza, verranno di volta in volta concordati dai genitori in funzione della prevalente volontà dei minori ed in relazione ai turni di lavoro dei coniugi. Il pernotto dei minori con il padre avverrà presso la dimora effettiva in Palermo, Via Enrico Fermi n. 36, unitamente alla compagna ed ai fratelli consanguinei ed Per_3 Per_4 Per_5
- Le parti si impegnano a che, la libera determinazione dei giorni di visita, pernotto, festività e vacanze con ciascuno dei genitori, come sopra stabilito, dovrà comunque garantire un'equa distribuzione, tra gli stessi, del tempo da trascorrere con i figli, così come un'equa alternanza nelle festività comandate e nei periodi di vacanza.
- In ordine al mantenimento dei minori il sig. così come concordato in sede Parte_1 di separazione consensuale, si obbliga a corrispondere in favore della sig.ra Parte_2
l'importo complessivo di euro 300,00 (Euro trecento/00) mensili, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e , da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni Per_1 Per_2
2 mese.
I coniugi si obbligano al pagamento delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli nella misura del 50% ciascuno, a tal uopo facendo espresso richiamo al protocollo su spese extra- assegno per il mantenimento dei figli del 2019, adottato dal Tribunale di Palermo, che qui deve intendersi ripetuto e trascritto.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito concordatario a Palermo il
20/9/2008;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione consensuale n. 17735/2014 R.G., definito con decreto di omologa n. 600/2016 del 23/2/2016.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il 20/9/2008 da nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], iscritto agli atti dello Stato civile del Parte_2
predetto Comune dell'anno 2008, al n. 465, parte II, serie A, alle condizioni concordate tra le parti, riportate in parte motiva;
b) dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le
3 ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 17 aprile 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5895/2024 R.G.V.G. vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
e nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. Alessandro Pellerito, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate il
14/4/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/12/2024 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio concordatario a Palermo il 20/9/2008, in costanza del quale sono nati i figli (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]), e Per_1 Per_2
di essersi separati consensualmente in forza del decreto di omologa n. 600/2016 del
23/2/2016, emesso dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 17735/2014 R.G., hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Scaduto il termine perentorio del 17/4/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno chiesto di divorziare congiuntamente alle seguenti condizioni:
“- In conformità a quanto concordato in sede di separazione, entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti (entrambi dipendenti Trenitalia S.p.A) e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno divorzile. Dichiarano altresì di avere provveduto alla vendita della casa coniugale al tempo acquistata in comproprietà, e di avere provveduto all'integrale estinzione del mutuo ipotecario e conseguente ripartizione nella misura del 50% del residuo derivante da tale operazione.
Con riguardo ai figli, e , le parti concordano che: Per_1 Per_2
- i minori, fermo restando l'affidamento condiviso - in relazione al quale i genitori eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale provvedendo a curarne la crescita, l'educazione e
l'istruzione scolastica seguendo le naturali inclinazioni
- continueranno ad avere prevalente domiciliazione presso l'abitazione della madre sita in
Palermo al Viale Regione Siciliana n. 4365;
- in ordine al diritto di visita del padre le parti concordano che, in considerazione dell'età ormai adolescenziale dei minori e dell'assenza assoluta di conflittualità tra i coniugi, i giorni di permanenza dei figli con il padre così come il pernotto presso lo stesso, le festività e i periodi di vacanza, verranno di volta in volta concordati dai genitori in funzione della prevalente volontà dei minori ed in relazione ai turni di lavoro dei coniugi. Il pernotto dei minori con il padre avverrà presso la dimora effettiva in Palermo, Via Enrico Fermi n. 36, unitamente alla compagna ed ai fratelli consanguinei ed Per_3 Per_4 Per_5
- Le parti si impegnano a che, la libera determinazione dei giorni di visita, pernotto, festività e vacanze con ciascuno dei genitori, come sopra stabilito, dovrà comunque garantire un'equa distribuzione, tra gli stessi, del tempo da trascorrere con i figli, così come un'equa alternanza nelle festività comandate e nei periodi di vacanza.
- In ordine al mantenimento dei minori il sig. così come concordato in sede Parte_1 di separazione consensuale, si obbliga a corrispondere in favore della sig.ra Parte_2
l'importo complessivo di euro 300,00 (Euro trecento/00) mensili, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e , da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni Per_1 Per_2
2 mese.
I coniugi si obbligano al pagamento delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli nella misura del 50% ciascuno, a tal uopo facendo espresso richiamo al protocollo su spese extra- assegno per il mantenimento dei figli del 2019, adottato dal Tribunale di Palermo, che qui deve intendersi ripetuto e trascritto.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito concordatario a Palermo il
20/9/2008;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione consensuale n. 17735/2014 R.G., definito con decreto di omologa n. 600/2016 del 23/2/2016.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il 20/9/2008 da nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], iscritto agli atti dello Stato civile del Parte_2
predetto Comune dell'anno 2008, al n. 465, parte II, serie A, alle condizioni concordate tra le parti, riportate in parte motiva;
b) dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le
3 ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 17 aprile 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
4