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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/12/2025, n. 2085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2085 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4720/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Gabriella Anna Leonardi, ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4720/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. MAURIZIO Parte_1 C.F._1
LIISTRO, giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
(C.F. , residente in [...] alla Controparte_1 C.F._2 CP_2
con domicilio digitale
[...] Email_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 02.12.2023, l'avv. ha chiesto Parte_1
pagina 1 di 4 condannarsi al pagamento di € 1.384,00, oltre accessori di legge e interessi per Controparte_1
l'attività professionale svolta in favore del resistente nel procedimento di separazione giudiziale iscritto al 3876/2021 R.G.
In particolare, il ricorrente ha dedotto che in base al mandato conferitogli ha predisposto le difese di
, costituendosi in giudizio con memoria difensiva e assistendo l'odierno convenuto Controparte_1
in occasione dell'udienza presidenziale di comparizione personale dei coniugi. Esponeva, infine, che con PEC del 14.03.2022 avrebbe comunicato al proprio assistito la rinuncia al mandato professionale,
diffidandolo, successivamente, al pagamento del proprio onorario, determinato secondo le tariffe professionali per ciascuna delle fasi di giudizio svolte, senza che tuttavia il proprio assistito provvedesse al pagamento di quanto dovuto.
Radicatosi il contraddittorio la parte resistente, pur regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita e deve dunque dichiararsene la contumacia.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Si osserva anzitutto che il credito azionato nell'odierno giudizio discende dal contratto di prestazione d'opera intellettuale intercorso tra parte resistente e l'avv. . Parte_1
In via preliminare occorre ricordare che, in virtù dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato grava, com'è noto, su chi ne afferma l'esistenza, mentre grava sulla parte avversaria l'onere di provare i fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa.
Applicando la citata norma in materia di obbligazioni, il Supremo Collegio ha poi precisato che,
qualora venga proposta azione fondata sulla mancata o inesatta esecuzione della prestazione, l'onere probatorio gravante sull'attore deve ritenersi assolto allorché questi dimostri il titolo fatto valere e alleghi in giudizio l'inadempimento di controparte, spettando invece a quest'ultima la prova dell'esatto pagina 2 di 4 adempimento o di altre circostanze in grado di paralizzare la domanda contrapposta (v., ex multis, Cass.
Sez. Un. Civ. 30.10.2001, n. 13533).
Orbene, parte ricorrente ha allegato documentazione comprovante l'attività professionale svolta, posto che per il contratto di patrocinio legale non è richiesta forma scritta e che la sottoscrizione degli atti difensivi e dei verbali d'udienza è prova privilegiata dell'espletamento del mandato professionale conferito all'avvocato (Cass. Civ. Sez. VI 6.2.2015, n. 2321).
In particolare, al fine di suffragare la propria pretesa, l'odierno ricorrente ha prodotto in giudizio la
procura ad litem (cfr. all. 3), i propri scritti difensivi (cfr. all. 2 e 6), il verbale dell'udienza di comparizione dei coniugi del 23.11.2021 (cfr. all. 4).
In merito al quantum della pretesa fatta valere dall'odierno ricorrente, l'art. 2233 cod. civ. prevede che,
per la determinazione del compenso nel caso di prestazione d'opera intellettuale, l'importo vada determinato innanzitutto in base a quanto convenuto dalle parti e, in subordine ed in mancanza di accordo, secondo le tariffe.
Nel caso di specie, attesa la mancanza di un accordo delle parti, la liquidazione dei compensi va pertanto operata secondo i parametri professionali ordinari, da rinvenirsi nel caso di specie nel D.M.
55/2014, applicabile ratione temporis ai fatti di causa e pertanto, appare congruo riconoscere in favore dell'odierno ricorrente l'importo complessivo di € 1.655,26 di cui € 810,00 relativi alla fase di studio della controversia, € 574,00 relativi alla fase introduttiva del giudizio oltre ad € 207,60 ed € 63,66 a titolo di rimborso forfettario e C.P.A., determinati secondo i valori minimi per i giudizi di cognizione di competenza del Tribunale di valore indeterminabile e di bassa complessità.
Le spese processuali seguono la soccombenza di parte resistente e possono liquidarsi come da dispositivo che segue applicando il DM n. 55/2014 e successive modifiche tenuto conto dell'attività
difensiva concretamente svolta anche in considerazione della mancata costituzione di controparte, pagina 3 di 4 senza il riconoscimento della fase istruttoria, non espletata.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta che l'avv. ha svolto l'attività professionale demandatagli da Parte_1 CP_1
davanti al Tribunale di Siracusa nel procedimento civile 3876/2021 R.G.;
[...]
- condanna parte resistente a pagare in favore di parte ricorrente la complessiva somma di € 1.655,26 a titolo di compenso oltre spese generali al 15% e C.P.A. come previsto dal D.M. 55/2014, oltre interessi al tasso legale dalla maturazione al soddisfo, per le ragioni di cui in motivazione;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che liquida in €. 852,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e IVA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, u.c., c.p.c.
Così deciso in Siracusa il 17.12.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Gabriella Anna Leonardi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Gabriella Anna Leonardi, ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4720/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. MAURIZIO Parte_1 C.F._1
LIISTRO, giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
(C.F. , residente in [...] alla Controparte_1 C.F._2 CP_2
con domicilio digitale
[...] Email_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 02.12.2023, l'avv. ha chiesto Parte_1
pagina 1 di 4 condannarsi al pagamento di € 1.384,00, oltre accessori di legge e interessi per Controparte_1
l'attività professionale svolta in favore del resistente nel procedimento di separazione giudiziale iscritto al 3876/2021 R.G.
In particolare, il ricorrente ha dedotto che in base al mandato conferitogli ha predisposto le difese di
, costituendosi in giudizio con memoria difensiva e assistendo l'odierno convenuto Controparte_1
in occasione dell'udienza presidenziale di comparizione personale dei coniugi. Esponeva, infine, che con PEC del 14.03.2022 avrebbe comunicato al proprio assistito la rinuncia al mandato professionale,
diffidandolo, successivamente, al pagamento del proprio onorario, determinato secondo le tariffe professionali per ciascuna delle fasi di giudizio svolte, senza che tuttavia il proprio assistito provvedesse al pagamento di quanto dovuto.
Radicatosi il contraddittorio la parte resistente, pur regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita e deve dunque dichiararsene la contumacia.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Si osserva anzitutto che il credito azionato nell'odierno giudizio discende dal contratto di prestazione d'opera intellettuale intercorso tra parte resistente e l'avv. . Parte_1
In via preliminare occorre ricordare che, in virtù dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato grava, com'è noto, su chi ne afferma l'esistenza, mentre grava sulla parte avversaria l'onere di provare i fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa.
Applicando la citata norma in materia di obbligazioni, il Supremo Collegio ha poi precisato che,
qualora venga proposta azione fondata sulla mancata o inesatta esecuzione della prestazione, l'onere probatorio gravante sull'attore deve ritenersi assolto allorché questi dimostri il titolo fatto valere e alleghi in giudizio l'inadempimento di controparte, spettando invece a quest'ultima la prova dell'esatto pagina 2 di 4 adempimento o di altre circostanze in grado di paralizzare la domanda contrapposta (v., ex multis, Cass.
Sez. Un. Civ. 30.10.2001, n. 13533).
Orbene, parte ricorrente ha allegato documentazione comprovante l'attività professionale svolta, posto che per il contratto di patrocinio legale non è richiesta forma scritta e che la sottoscrizione degli atti difensivi e dei verbali d'udienza è prova privilegiata dell'espletamento del mandato professionale conferito all'avvocato (Cass. Civ. Sez. VI 6.2.2015, n. 2321).
In particolare, al fine di suffragare la propria pretesa, l'odierno ricorrente ha prodotto in giudizio la
procura ad litem (cfr. all. 3), i propri scritti difensivi (cfr. all. 2 e 6), il verbale dell'udienza di comparizione dei coniugi del 23.11.2021 (cfr. all. 4).
In merito al quantum della pretesa fatta valere dall'odierno ricorrente, l'art. 2233 cod. civ. prevede che,
per la determinazione del compenso nel caso di prestazione d'opera intellettuale, l'importo vada determinato innanzitutto in base a quanto convenuto dalle parti e, in subordine ed in mancanza di accordo, secondo le tariffe.
Nel caso di specie, attesa la mancanza di un accordo delle parti, la liquidazione dei compensi va pertanto operata secondo i parametri professionali ordinari, da rinvenirsi nel caso di specie nel D.M.
55/2014, applicabile ratione temporis ai fatti di causa e pertanto, appare congruo riconoscere in favore dell'odierno ricorrente l'importo complessivo di € 1.655,26 di cui € 810,00 relativi alla fase di studio della controversia, € 574,00 relativi alla fase introduttiva del giudizio oltre ad € 207,60 ed € 63,66 a titolo di rimborso forfettario e C.P.A., determinati secondo i valori minimi per i giudizi di cognizione di competenza del Tribunale di valore indeterminabile e di bassa complessità.
Le spese processuali seguono la soccombenza di parte resistente e possono liquidarsi come da dispositivo che segue applicando il DM n. 55/2014 e successive modifiche tenuto conto dell'attività
difensiva concretamente svolta anche in considerazione della mancata costituzione di controparte, pagina 3 di 4 senza il riconoscimento della fase istruttoria, non espletata.
P.Q.M
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta che l'avv. ha svolto l'attività professionale demandatagli da Parte_1 CP_1
davanti al Tribunale di Siracusa nel procedimento civile 3876/2021 R.G.;
[...]
- condanna parte resistente a pagare in favore di parte ricorrente la complessiva somma di € 1.655,26 a titolo di compenso oltre spese generali al 15% e C.P.A. come previsto dal D.M. 55/2014, oltre interessi al tasso legale dalla maturazione al soddisfo, per le ragioni di cui in motivazione;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che liquida in €. 852,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e IVA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, u.c., c.p.c.
Così deciso in Siracusa il 17.12.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Gabriella Anna Leonardi
pagina 4 di 4