CA
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/07/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1011/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al N. 1011/2023 R.G. promossa da
- ” (C.F. Parte_1
), in persona del curatore, rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1
Miria Belloni (pec: ed elettivamente Email_1 domiciliato presso il suo studio sito a Fermo, C.da Campiglione n. 20;
APPELLANTE contro
- (C.F. ); CP_1 C.F._1
- (C.F. ); CP_2 C.F._2
- (C.F. ; CP_3 C.F._3 tutte rappresentate e difese dall'Avv. Paolo Flaiani (pec:
ed elettivamente domiciliate presso Email_2 il suo studio in Fermo, Corso Cavour n. 48; pagina 1 di 11 APPELLATE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 442/2023 emessa dal Tribunale di
Fermo nel giudizio iscritto al n. 2504/2017 R.G., pubblicata in data 7.6.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis - per i motivi tutti dedotti in narrativa - in accoglimento del presente appello riformare la sentenza del Tribunale di Fermo n. 442/2023, Giudice dott. Francesco DE PERNA, resa nel procedimento avente R.G. n. 2504/2017, pubblicata il 7.06.2023, mai notificata, nella parte in cui rigetta la domanda di revocatoria proposta dalla Curatela attrice e nella parte in cui condanna la stessa al pagamento delle spese di lite, fermo il resto. Dunque accogliere le conclusioni già prese nel giudizio di primo grado che qui si trascrivono (ove per Tribunale deve intendersi Corte di Appello): “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e/o diversa istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare che l'atto di donazione del 3 dicembre 2012, per atto
Notaio (rep. n. 8566; racc. 2743) con cui i coniugi Persona_1
fallito personalmente, e , ciascuno per i Parte_2 CP_1 propri diritti ed entrambi in regime di comunione legale dei beni, hanno donato alle loro figlie, e riservandosi il diritto di abitazione CP_3 CP_2 sull'immobile sub a), la proprietà del compendio immobiliare sito nel Comune di Campofilone (FM), alla via Borgo San Patrizio n. 7, meglio descritto in premessa, è stato posto in essere con l'intento doloso di eludere le ragioni dei creditori del signor e che a tale disegno fraudolento Parte_2 hanno consapevolmente partecipato tutte le parti convenute in giudizio;
per
l'effetto dichiarare inefficace, invalido, annullare e rendere inopponibile nei confronti della Curatela fallimentare attrice, ex art. 66 L.F. e art. 2901 c.c.
l'atto impugnato sopra descritto, limitatamente alla quota di proprietà del fallito , pari al 50%. Parte_2
Conseguentemente revocare, dichiarare inefficace, invalido, annullare e rendere inopponibile nei confronti della Curatela fallimentare attrice, ex art.
66 L.F. e art. 2901 c.c. anche il diritto di abitazione costituito con il
pagina 2 di 11 medesimo atto.
Con condanna dei convenuti al pagamento delle spese e compenso di lite”.”.
Per parte appellata: “Voglia l'ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, respingere l'appello proposto dal della società Parte_1 Pt_1 [...]
nonché dei soci Parte_1 Parte_1 Parte_1 Parte_1 CP_4
e perché infondato
[...] Parte_2 Controparte_5 Controparte_6 in fatto ed in diritto e, comunque, perché non provato con conferma integrale della sentenza n. 442 emessa dal Tribunale di Fermo, in composizione monocratica giudice dott. De Perna, in data 5-7.06.2023. Vinte le spese e competenze del grado da distrarre in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 L. 23.12.1999, n. 488 e successive modifiche ed integrazioni, si dichiara che con la presente comparsa di costituzione e risposta non viene modificata la domanda, non viene proposto appello incidentale né vengono chiamati in causa terzi soggetti”.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Curatela del Fallimento
[...]
adiva il Tribunale di Fermo al fine di Parte_3 ottenere la pronuncia di revocatoria dell'atto di donazione del 3.12.2012, per atto del Notaio (rep. n. 8566; racc. 2743), con cui i Persona_1 coniugi e avevano donato alle loro figlie - Parte_2 CP_1
e - la proprietà di un compendio immobiliare sito nel CP_3 CP_2
Comune di Campofilone (FM), via Borgo San Patrizio n. 7, riservandosi il diritto di abitazione sullo stesso.
La Curatela istante deduceva che l'atto di donazione aveva fatto venire meno
- o, comunque, decisamente diminuito - la garanzia patrimoniale dei creditori personali di , della fallita società di persone “ Parte_2 Pt_1 [...]
, nonché di quelli della “Maroni F.lli S.r.l.” di cui Parte_1 erano fideiussori sia personalmente, sia la “ Parte_2 [...]
. Parte_1
Si costituivano in giudizio le convenute Giudici , e CP_1 CP_3
pagina 3 di 11 (rispettivamente moglie e figlie di ) eccependo CP_2 Parte_2
- in via preliminare - la carenza di autorizzazione in capo alla Curatela ad esperire l'azione revocatoria anche per l'atto di costituzione del diritto di abitazione in favore di . CP_1
Nel merito, contestavano la domanda attrice sostenendo che i beni residui rimasti in proprietà al sig. risultavano ampiamente sufficienti a _2 garantire i creditori sociali dell'epoca; deducevano, inoltre, il difetto della c.d.
“scientia fraudis” in capo al tenuto sempre all'oscuro delle vicende _2 societarie;
in ogni caso, rappresentavano che la situazione finanziaria della società - alla data della donazione - non era affatto Parte_1 compromessa.
All'esito della fase istruttoria, le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
Con la sentenza gravata, il Tribunale di Fermo - previo rigetto delle eccezioni preliminari - respingeva la domanda proposta dalla Curatela per insussistenza dei presupposti della revocatoria e condannava l'attrice al pagamento - in favore delle convenute - delle spese di lite.
Il Fallimento ha proposto appello Parte_1 avverso detta sentenza, chiedendo alla Corte adita di dichiarare che l'atto di donazione del 3.12.2012 è stato posto in essere con l'intento doloso di eludere le ragioni dei creditori del sig. e che a tale disegno Parte_2 fraudolento hanno consapevolmente partecipato tutte le parti convenute in giudizio;
per l'effetto, dichiarare inefficace, invalido, annullare e rendere inopponibile nei confronti della Curatela fallimentare attrice - ex art. 66 L.F. e art. 2901 c.c. - l'atto impugnato, limitatamente alla quota del 50% (di proprietà del coniuge fallito), ivi compreso il diritto di abitazione contestualmente costituito.
Giudici , e hanno chiesto il rigetto del CP_1 CP_2 CP_3 gravame ex adverso interposto, in quanto infondato in fatto e in diritto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
In data 5.6.2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni pagina 4 di 11 rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Curatela appellante lamenta l'erronea valutazione da parte del Tribunale di Fermo delle allegazioni e risultanze istruttorie acquisite al procedimento a riprova della situazione debitoria della società e del socio al momento dell'atto.
In particolare, la Curatela censura la sentenza impugnata nella parte in cui il
Giudice di prime cure denuncia una carenza di allegazioni in ordine alla situazione debitoria della società fallita - al momento del negozio di donazione - che non gli avrebbe consentito una valutazione del pregiudizio recato dall'atto alle ragioni dei creditori.
L'appello merita accoglimento.
Com'è noto, il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria è rappresentato dal c.d. eventus damni cioè dal pregiudizio che gli atti di disposizione del debitore possono arrecare alle ragioni dei creditori.
Precisamente, deve trattarsi della lesione - effettiva ed attuale - dell'interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale, pur se il danno non sia attuale, ma si profili soltanto un pericolo di danno come conseguenza del comportamento del debitore.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. 26310/2021; 19207/2018;
1896/2012; 19234/2009) ritiene sufficiente ad integrare il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria che l'atto di disposizione renda la realizzazione del diritto del creditore incerta o (anche soltanto) difficoltosa.
Infatti, l'eventus damni deve essere conseguenza diretta dell'atto impugnato e deve sussistere fino al momento della proposizione dell'azione. Il carattere pregiudizievole dell'atto è valutato in relazione all'insufficienza dei beni residui del debitore a fornire la garanzia patrimoniale.
Tuttavia, avendo l'actio pauliana la funzione di ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore, è sufficiente a determinare l'eventus damni anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore.
pagina 5 di 11 Ed invero, anche la posizione del fideiussore - con l'origine del credito di garanzia, ossia al momento della sua effettiva insorgenza - comporta l'acquisto della qualità del debitore nei confronti del creditore.
In tal modo, con la prestazione delle fideiussioni, risulta certamente diminuita la garanzia patrimoniale dei debitori (prevista dall'art. 2740 c.c.), i quali non hanno fornito prova della capienza del loro patrimonio.
Sul punto, alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità, deve ribadirsi che incombe sul debitore la prova circa la sussistenza di un proprio patrimonio residuo di dimensioni tali - in rapporto all'entità della sua complessiva situazione debitoria - da non esporre ad apprezzabile rischio il soddisfacimento dei crediti in rilievo (ex plurimis Cass. civ. Sez. III Sent.,
18/10/2011, n. 21492).
Infatti, l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. può essere utilmente proposta anche nei confronti degli atti dispositivi del fideiussore, se compiuti in pregiudizio dei creditori.
Sul punto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la fideiussione concessa in relazione alle future obbligazioni del debitore principale e gli atti dispositivi del fideiussore - se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore - sono soggetti all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., n.1 in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza (del fideiussore) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore e al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento, giacché l'insorgenza del credito deve essere apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione (così: Cass. civ. 01.04.2022
n. 10594).
Ed ancora, secondo la S.C. “l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua legittima esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la concreta esigibilità di esso (potendo essere esperita, nel concorso con gli altri requisiti di legge, anche per crediti condizionali, non scaduti o soltanto eventuali).
pagina 6 di 11 Ne consegue che, con riguardo alla posizione del fideiussore (i cui atti dispositivi sono senz'altro assoggettabili, al pari di quelli del debitore principale, al rimedio de quo) l'acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore risale al momento della nascita stessa del credito (e non anche
a quello della scadenza dell'obbligazione del debitore principale), sì che è a tale momento che occorre far riferimento al fine di stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito (…)” (così:
Cass., Sez. VI, ord. 01.04.2022 n. 10594).
Le molteplici produzioni documentali versate in atti dalla Curatela attrice consentono di ritenere comprovata la consistente esposizione debitoria della società e del socio , alla data dell'atto. Parte_2
Dirimente è il “Prospetto di Sintesi” dei dati ricavabili dalla Ce.Ri. di tutte le garanzie prestate dalla società “ e Parte_1 dal socio personalmente, al mese di dicembre 2012: da tale Parte_2 documento si evince chiaramente la pesante situazione debitoria di entrambi i soggetti al momento della dismissione del compendio immobiliare in contestazione.
Risulta per tabulas che, al mese di dicembre 2012 - e, dunque, al momento della donazione de qua - la aveva prestato garanzie reali e Pt_1 Parte_1 personali - in favore di altra società, la “Maroni F.lli S.r.l.” - verso gli Istituti di credito ivi elencati per un importo complessivo di €.6.928.326,00, con un importo garantito/utilizzato di €.2.183.177,00.
Dalla stessa documentazione risulta, inoltre, che il socio - Parte_2 personalmente - aveva concesso garanzie, sempre per debiti della “Maroni
F.lli S.r.l.”, per un totale di €.1.295.000,00, per un importo garantito/utilizzato di €.705.769,00.
Tali dati trovano piena conferma nei contratti di fideiussione e nei Reports della Centrale Rischi - sia della che del socio Parte_1 Parte_2
- che, unitamente ai bilanci della garantita “Maroni F.lli S.r.l.” danno conto di una rilevantissima esposizione debitoria in capo alla società fallita e al socio
(illimitatamente responsabile) . Parte_2
pagina 7 di 11 Il C.T.U. nominato dal Giudice, Geom. - incaricato di Persona_2
“Valutare il valore dell'immobile donato oggetto dell'azione revocatoria, in relazione al valore degli immobili del donante” - ha indicato il valore del compendio donato in €.620.000,00 - detratti eventuali costi di sanatoria - o in €.570.000,00 - nel caso non si riuscisse a sanare - rispetto a quelli residui, costituiti da diritti immobiliari pro quota, rimasti in proprietà a _2
, del valore di €.126.780,00.
[...]
Risulta, così, integrato il requisito dell'eventus damni, anche solo a fronte delle fideiussioni prodotte: l'accertamento tecnico disposto in corso di causa conferma che la garanzia patrimoniale generica è fortemente diminuita a seguito della donazione, con conseguente maggiore difficoltà per i creditori di soddisfare le proprie ragioni.
E' vero che il “Libro inventari in data 31.12.2012” (bilancio) della società fallita - alla voce delle passività - riporta un'esposizione debitoria in capo alla pari ad €.22.139,47 (ovvero €.14.747,95 di debiti verso Parte_1 banche ed €.7.391,52 di debiti diversi).
Tuttavia, si tratta di un dato contabile parziale, avulso dal contesto complessivo in cui versava la che omette di considerare tutte Parte_1 le ulteriori emergenze probatorie.
Ed infatti, l'importo di €.22.139,47 rappresenta unicamente le passività assunte direttamente dalla fallita quale debitore principale;
mentre nessuna indicazione è riportata nella situazione patrimoniale agli atti in riferimento alle fideiussioni e garanzie reali rilasciate dalla società “ Pt_1 [...]
nei confronti della “ F.lli S.r.l.”, trattandosi di Parte_1 _2 informazioni non richieste dalla disciplina civilistica applicabile alle società di persone.
In ogni caso, l'omessa indicazione nel libro inventari delle ingentissime garanzie prestate dalla fallita per debiti di terzi, all'epoca dell'atto impugnato, non fa venire meno l'esistenza delle stesse e, soprattutto, la loro rilevanza nel caso di specie.
La Curatela ne ha puntualmente documentato l'esistenza mediante la pagina 8 di 11 produzione dei relativi contratti e mediante i Reports della Centrale Rischi, che derivano dalle segnalazioni fatte dagli stessi Istituti di credito a favore dei quali la fallita aveva rilasciato dette garanzie per i debiti di un terzo.
Per di più, il “Libro Inventari” evidenzia anche una perdita di esercizio pari ad
€.267.765,54 che la ha registrato nell'anno 2012. Parte_1
Tale perdita di esercizio rappresenta - unitamente a tutti gli altri elementi allegati - un evidente sintomo dello stato di dissesto della società, poi inesorabilmente fallita.
Infatti, l'esposizione debitoria appare rilevante in termini assoluti, ma ancor più se rapportata all'esiguo ammontare dei ricavi conseguiti nell'anno 2012, pari a soli €.51.000,77, come si desume dallo stesso bilancio.
Il “Libro Inventari” evidenzia, poi, un ulteriore dato: alla voce “Perdite su crediti” è annotato un importo di €.300.000,00, che trova corrispondenza nel capo di imputazione del rinvio a giudizio per bancarotta fraudolenta del legale rappresentante e di tutti i soci della società fallita perché - in concorso tra loro - nell'anno 2012 “dissimulavano una posta attiva del bilancio mediante sostituzione di un credito vantato dalla società fallita nei confronti dei soci per pregressi prelevamenti eseguiti in conto utile ammontanti ad
€.3.000.000,00 con il credito di pari importo vantato dalla stessa società nei confronti della “ , credito Parte_4 successivamente stralciato mediante la rilevazione di una perdita su crediti”.
Per il reato di bancarotta, il legale rappresentante della società fallita
- la cui posizione è stata stralciata rispetto al procedimento Parte_1
a carico di - ha riportato, nell'anno 2018, una condanna Parte_2 penale.
Il bilancio era falsato così da non potere essere assunto da solo e, per giunta, con riferimento ad un solo dato (debiti) per il rigetto della domanda della
Curatela.
Una lettura coordinata di tutti i documenti allegati dalla Curatela attrice fornisce una visione puntuale dell'esposizione debitoria della società - e del socio - al momento della donazione, evidenziando come tale Parte_2
pagina 9 di 11 atto dispositivo abbia sicuramente arrecato un pregiudizio alle ragioni dei creditori, per avere inciso negativamente sulla garanzia generica costituta dal patrimonio del debitore.
Dalla lettura dei provvedimenti del G.D. - di ammissione al passivo dei vari
Istituti di credito - si ricava chiaramente l'esistenza di fideiussioni (le stesse prodotte in causa) preesistenti alla data della donazione e la persistenza del debito - per alcune di esse - fino alla data del fallimento.
In conclusione, il confronto dei dati contenuti nei singoli provvedimenti con le produzioni di tutte le fideiussioni sopra nominate e delle risultanze della al mese di dicembre 2012 avrebbe dovuto condurre il Giudice ad Pt_5 accertare la preesistenza - rispetto all'atto di donazione del 3.12.2012 - di ingenti debiti di garanzia sia in capo alla società che al socio illimitatamente responsabile.
Al contrario, dai documenti versati in atti non si evince la capienza patrimoniale né del debitore, né dei fideiussori tale da garantire l'ingente debito presupposto.
In conclusione, alla stregua delle considerazioni che precedono, sussistono tutti i presupposti necessari alla declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. della donazione del 3.12.2012 (con contestuale riserva del diritto di abitazione), a rogito del notaio per atto Notaio . Persona_1
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio - liquidate come da dispositivo, ai valori minimi, per la non particolare complessità delle questioni trattate, tenuto conto del valore indeterminato della controversia - vanno poste a carico delle appellate in solido, in applicazione del principio della soccombenza.
Le spese di C.T.U. vanno definitivamente poste a carico della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...] avverso la sentenza n. 442/2023, Parte_1 emessa in data 7.6.2023 dal Tribunale di Fermo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
pagina 10 di 11 - accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara inefficace - nei confronti della
Curatela fallimentare, ex art. 66 L.F. e art. 2901 c.c. - l'atto di donazione stipulato in data 3 dicembre 2012, a rogito Notaio (rep. n. Persona_1
8566; racc. 2743), limitatamente alla quota di proprietà del fallito _2
, pari al 50%, nonché il diritto di abitazione costituito con il medesimo
[...] atto;
- condanna le appellate - in solido - al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, che vengono liquidate - per il primo grado - in complessivi €.3.809,00 per compensi professionali ed €.545,00 per spese, e
- per il presente grado - in €.4.996,00 per compensi professionali ed
€.1.138,50,00 per spese, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A, come per legge.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 18.6.2025.
Il Consigliere Estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al N. 1011/2023 R.G. promossa da
- ” (C.F. Parte_1
), in persona del curatore, rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1
Miria Belloni (pec: ed elettivamente Email_1 domiciliato presso il suo studio sito a Fermo, C.da Campiglione n. 20;
APPELLANTE contro
- (C.F. ); CP_1 C.F._1
- (C.F. ); CP_2 C.F._2
- (C.F. ; CP_3 C.F._3 tutte rappresentate e difese dall'Avv. Paolo Flaiani (pec:
ed elettivamente domiciliate presso Email_2 il suo studio in Fermo, Corso Cavour n. 48; pagina 1 di 11 APPELLATE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 442/2023 emessa dal Tribunale di
Fermo nel giudizio iscritto al n. 2504/2017 R.G., pubblicata in data 7.6.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis - per i motivi tutti dedotti in narrativa - in accoglimento del presente appello riformare la sentenza del Tribunale di Fermo n. 442/2023, Giudice dott. Francesco DE PERNA, resa nel procedimento avente R.G. n. 2504/2017, pubblicata il 7.06.2023, mai notificata, nella parte in cui rigetta la domanda di revocatoria proposta dalla Curatela attrice e nella parte in cui condanna la stessa al pagamento delle spese di lite, fermo il resto. Dunque accogliere le conclusioni già prese nel giudizio di primo grado che qui si trascrivono (ove per Tribunale deve intendersi Corte di Appello): “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e/o diversa istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare che l'atto di donazione del 3 dicembre 2012, per atto
Notaio (rep. n. 8566; racc. 2743) con cui i coniugi Persona_1
fallito personalmente, e , ciascuno per i Parte_2 CP_1 propri diritti ed entrambi in regime di comunione legale dei beni, hanno donato alle loro figlie, e riservandosi il diritto di abitazione CP_3 CP_2 sull'immobile sub a), la proprietà del compendio immobiliare sito nel Comune di Campofilone (FM), alla via Borgo San Patrizio n. 7, meglio descritto in premessa, è stato posto in essere con l'intento doloso di eludere le ragioni dei creditori del signor e che a tale disegno fraudolento Parte_2 hanno consapevolmente partecipato tutte le parti convenute in giudizio;
per
l'effetto dichiarare inefficace, invalido, annullare e rendere inopponibile nei confronti della Curatela fallimentare attrice, ex art. 66 L.F. e art. 2901 c.c.
l'atto impugnato sopra descritto, limitatamente alla quota di proprietà del fallito , pari al 50%. Parte_2
Conseguentemente revocare, dichiarare inefficace, invalido, annullare e rendere inopponibile nei confronti della Curatela fallimentare attrice, ex art.
66 L.F. e art. 2901 c.c. anche il diritto di abitazione costituito con il
pagina 2 di 11 medesimo atto.
Con condanna dei convenuti al pagamento delle spese e compenso di lite”.”.
Per parte appellata: “Voglia l'ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, respingere l'appello proposto dal della società Parte_1 Pt_1 [...]
nonché dei soci Parte_1 Parte_1 Parte_1 Parte_1 CP_4
e perché infondato
[...] Parte_2 Controparte_5 Controparte_6 in fatto ed in diritto e, comunque, perché non provato con conferma integrale della sentenza n. 442 emessa dal Tribunale di Fermo, in composizione monocratica giudice dott. De Perna, in data 5-7.06.2023. Vinte le spese e competenze del grado da distrarre in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 L. 23.12.1999, n. 488 e successive modifiche ed integrazioni, si dichiara che con la presente comparsa di costituzione e risposta non viene modificata la domanda, non viene proposto appello incidentale né vengono chiamati in causa terzi soggetti”.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Curatela del Fallimento
[...]
adiva il Tribunale di Fermo al fine di Parte_3 ottenere la pronuncia di revocatoria dell'atto di donazione del 3.12.2012, per atto del Notaio (rep. n. 8566; racc. 2743), con cui i Persona_1 coniugi e avevano donato alle loro figlie - Parte_2 CP_1
e - la proprietà di un compendio immobiliare sito nel CP_3 CP_2
Comune di Campofilone (FM), via Borgo San Patrizio n. 7, riservandosi il diritto di abitazione sullo stesso.
La Curatela istante deduceva che l'atto di donazione aveva fatto venire meno
- o, comunque, decisamente diminuito - la garanzia patrimoniale dei creditori personali di , della fallita società di persone “ Parte_2 Pt_1 [...]
, nonché di quelli della “Maroni F.lli S.r.l.” di cui Parte_1 erano fideiussori sia personalmente, sia la “ Parte_2 [...]
. Parte_1
Si costituivano in giudizio le convenute Giudici , e CP_1 CP_3
pagina 3 di 11 (rispettivamente moglie e figlie di ) eccependo CP_2 Parte_2
- in via preliminare - la carenza di autorizzazione in capo alla Curatela ad esperire l'azione revocatoria anche per l'atto di costituzione del diritto di abitazione in favore di . CP_1
Nel merito, contestavano la domanda attrice sostenendo che i beni residui rimasti in proprietà al sig. risultavano ampiamente sufficienti a _2 garantire i creditori sociali dell'epoca; deducevano, inoltre, il difetto della c.d.
“scientia fraudis” in capo al tenuto sempre all'oscuro delle vicende _2 societarie;
in ogni caso, rappresentavano che la situazione finanziaria della società - alla data della donazione - non era affatto Parte_1 compromessa.
All'esito della fase istruttoria, le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
Con la sentenza gravata, il Tribunale di Fermo - previo rigetto delle eccezioni preliminari - respingeva la domanda proposta dalla Curatela per insussistenza dei presupposti della revocatoria e condannava l'attrice al pagamento - in favore delle convenute - delle spese di lite.
Il Fallimento ha proposto appello Parte_1 avverso detta sentenza, chiedendo alla Corte adita di dichiarare che l'atto di donazione del 3.12.2012 è stato posto in essere con l'intento doloso di eludere le ragioni dei creditori del sig. e che a tale disegno Parte_2 fraudolento hanno consapevolmente partecipato tutte le parti convenute in giudizio;
per l'effetto, dichiarare inefficace, invalido, annullare e rendere inopponibile nei confronti della Curatela fallimentare attrice - ex art. 66 L.F. e art. 2901 c.c. - l'atto impugnato, limitatamente alla quota del 50% (di proprietà del coniuge fallito), ivi compreso il diritto di abitazione contestualmente costituito.
Giudici , e hanno chiesto il rigetto del CP_1 CP_2 CP_3 gravame ex adverso interposto, in quanto infondato in fatto e in diritto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
In data 5.6.2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni pagina 4 di 11 rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Curatela appellante lamenta l'erronea valutazione da parte del Tribunale di Fermo delle allegazioni e risultanze istruttorie acquisite al procedimento a riprova della situazione debitoria della società e del socio al momento dell'atto.
In particolare, la Curatela censura la sentenza impugnata nella parte in cui il
Giudice di prime cure denuncia una carenza di allegazioni in ordine alla situazione debitoria della società fallita - al momento del negozio di donazione - che non gli avrebbe consentito una valutazione del pregiudizio recato dall'atto alle ragioni dei creditori.
L'appello merita accoglimento.
Com'è noto, il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria è rappresentato dal c.d. eventus damni cioè dal pregiudizio che gli atti di disposizione del debitore possono arrecare alle ragioni dei creditori.
Precisamente, deve trattarsi della lesione - effettiva ed attuale - dell'interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale, pur se il danno non sia attuale, ma si profili soltanto un pericolo di danno come conseguenza del comportamento del debitore.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. 26310/2021; 19207/2018;
1896/2012; 19234/2009) ritiene sufficiente ad integrare il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria che l'atto di disposizione renda la realizzazione del diritto del creditore incerta o (anche soltanto) difficoltosa.
Infatti, l'eventus damni deve essere conseguenza diretta dell'atto impugnato e deve sussistere fino al momento della proposizione dell'azione. Il carattere pregiudizievole dell'atto è valutato in relazione all'insufficienza dei beni residui del debitore a fornire la garanzia patrimoniale.
Tuttavia, avendo l'actio pauliana la funzione di ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore, è sufficiente a determinare l'eventus damni anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore.
pagina 5 di 11 Ed invero, anche la posizione del fideiussore - con l'origine del credito di garanzia, ossia al momento della sua effettiva insorgenza - comporta l'acquisto della qualità del debitore nei confronti del creditore.
In tal modo, con la prestazione delle fideiussioni, risulta certamente diminuita la garanzia patrimoniale dei debitori (prevista dall'art. 2740 c.c.), i quali non hanno fornito prova della capienza del loro patrimonio.
Sul punto, alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità, deve ribadirsi che incombe sul debitore la prova circa la sussistenza di un proprio patrimonio residuo di dimensioni tali - in rapporto all'entità della sua complessiva situazione debitoria - da non esporre ad apprezzabile rischio il soddisfacimento dei crediti in rilievo (ex plurimis Cass. civ. Sez. III Sent.,
18/10/2011, n. 21492).
Infatti, l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. può essere utilmente proposta anche nei confronti degli atti dispositivi del fideiussore, se compiuti in pregiudizio dei creditori.
Sul punto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la fideiussione concessa in relazione alle future obbligazioni del debitore principale e gli atti dispositivi del fideiussore - se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore - sono soggetti all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., n.1 in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza (del fideiussore) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore e al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento, giacché l'insorgenza del credito deve essere apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione (così: Cass. civ. 01.04.2022
n. 10594).
Ed ancora, secondo la S.C. “l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua legittima esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la concreta esigibilità di esso (potendo essere esperita, nel concorso con gli altri requisiti di legge, anche per crediti condizionali, non scaduti o soltanto eventuali).
pagina 6 di 11 Ne consegue che, con riguardo alla posizione del fideiussore (i cui atti dispositivi sono senz'altro assoggettabili, al pari di quelli del debitore principale, al rimedio de quo) l'acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore risale al momento della nascita stessa del credito (e non anche
a quello della scadenza dell'obbligazione del debitore principale), sì che è a tale momento che occorre far riferimento al fine di stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito (…)” (così:
Cass., Sez. VI, ord. 01.04.2022 n. 10594).
Le molteplici produzioni documentali versate in atti dalla Curatela attrice consentono di ritenere comprovata la consistente esposizione debitoria della società e del socio , alla data dell'atto. Parte_2
Dirimente è il “Prospetto di Sintesi” dei dati ricavabili dalla Ce.Ri. di tutte le garanzie prestate dalla società “ e Parte_1 dal socio personalmente, al mese di dicembre 2012: da tale Parte_2 documento si evince chiaramente la pesante situazione debitoria di entrambi i soggetti al momento della dismissione del compendio immobiliare in contestazione.
Risulta per tabulas che, al mese di dicembre 2012 - e, dunque, al momento della donazione de qua - la aveva prestato garanzie reali e Pt_1 Parte_1 personali - in favore di altra società, la “Maroni F.lli S.r.l.” - verso gli Istituti di credito ivi elencati per un importo complessivo di €.6.928.326,00, con un importo garantito/utilizzato di €.2.183.177,00.
Dalla stessa documentazione risulta, inoltre, che il socio - Parte_2 personalmente - aveva concesso garanzie, sempre per debiti della “Maroni
F.lli S.r.l.”, per un totale di €.1.295.000,00, per un importo garantito/utilizzato di €.705.769,00.
Tali dati trovano piena conferma nei contratti di fideiussione e nei Reports della Centrale Rischi - sia della che del socio Parte_1 Parte_2
- che, unitamente ai bilanci della garantita “Maroni F.lli S.r.l.” danno conto di una rilevantissima esposizione debitoria in capo alla società fallita e al socio
(illimitatamente responsabile) . Parte_2
pagina 7 di 11 Il C.T.U. nominato dal Giudice, Geom. - incaricato di Persona_2
“Valutare il valore dell'immobile donato oggetto dell'azione revocatoria, in relazione al valore degli immobili del donante” - ha indicato il valore del compendio donato in €.620.000,00 - detratti eventuali costi di sanatoria - o in €.570.000,00 - nel caso non si riuscisse a sanare - rispetto a quelli residui, costituiti da diritti immobiliari pro quota, rimasti in proprietà a _2
, del valore di €.126.780,00.
[...]
Risulta, così, integrato il requisito dell'eventus damni, anche solo a fronte delle fideiussioni prodotte: l'accertamento tecnico disposto in corso di causa conferma che la garanzia patrimoniale generica è fortemente diminuita a seguito della donazione, con conseguente maggiore difficoltà per i creditori di soddisfare le proprie ragioni.
E' vero che il “Libro inventari in data 31.12.2012” (bilancio) della società fallita - alla voce delle passività - riporta un'esposizione debitoria in capo alla pari ad €.22.139,47 (ovvero €.14.747,95 di debiti verso Parte_1 banche ed €.7.391,52 di debiti diversi).
Tuttavia, si tratta di un dato contabile parziale, avulso dal contesto complessivo in cui versava la che omette di considerare tutte Parte_1 le ulteriori emergenze probatorie.
Ed infatti, l'importo di €.22.139,47 rappresenta unicamente le passività assunte direttamente dalla fallita quale debitore principale;
mentre nessuna indicazione è riportata nella situazione patrimoniale agli atti in riferimento alle fideiussioni e garanzie reali rilasciate dalla società “ Pt_1 [...]
nei confronti della “ F.lli S.r.l.”, trattandosi di Parte_1 _2 informazioni non richieste dalla disciplina civilistica applicabile alle società di persone.
In ogni caso, l'omessa indicazione nel libro inventari delle ingentissime garanzie prestate dalla fallita per debiti di terzi, all'epoca dell'atto impugnato, non fa venire meno l'esistenza delle stesse e, soprattutto, la loro rilevanza nel caso di specie.
La Curatela ne ha puntualmente documentato l'esistenza mediante la pagina 8 di 11 produzione dei relativi contratti e mediante i Reports della Centrale Rischi, che derivano dalle segnalazioni fatte dagli stessi Istituti di credito a favore dei quali la fallita aveva rilasciato dette garanzie per i debiti di un terzo.
Per di più, il “Libro Inventari” evidenzia anche una perdita di esercizio pari ad
€.267.765,54 che la ha registrato nell'anno 2012. Parte_1
Tale perdita di esercizio rappresenta - unitamente a tutti gli altri elementi allegati - un evidente sintomo dello stato di dissesto della società, poi inesorabilmente fallita.
Infatti, l'esposizione debitoria appare rilevante in termini assoluti, ma ancor più se rapportata all'esiguo ammontare dei ricavi conseguiti nell'anno 2012, pari a soli €.51.000,77, come si desume dallo stesso bilancio.
Il “Libro Inventari” evidenzia, poi, un ulteriore dato: alla voce “Perdite su crediti” è annotato un importo di €.300.000,00, che trova corrispondenza nel capo di imputazione del rinvio a giudizio per bancarotta fraudolenta del legale rappresentante e di tutti i soci della società fallita perché - in concorso tra loro - nell'anno 2012 “dissimulavano una posta attiva del bilancio mediante sostituzione di un credito vantato dalla società fallita nei confronti dei soci per pregressi prelevamenti eseguiti in conto utile ammontanti ad
€.3.000.000,00 con il credito di pari importo vantato dalla stessa società nei confronti della “ , credito Parte_4 successivamente stralciato mediante la rilevazione di una perdita su crediti”.
Per il reato di bancarotta, il legale rappresentante della società fallita
- la cui posizione è stata stralciata rispetto al procedimento Parte_1
a carico di - ha riportato, nell'anno 2018, una condanna Parte_2 penale.
Il bilancio era falsato così da non potere essere assunto da solo e, per giunta, con riferimento ad un solo dato (debiti) per il rigetto della domanda della
Curatela.
Una lettura coordinata di tutti i documenti allegati dalla Curatela attrice fornisce una visione puntuale dell'esposizione debitoria della società - e del socio - al momento della donazione, evidenziando come tale Parte_2
pagina 9 di 11 atto dispositivo abbia sicuramente arrecato un pregiudizio alle ragioni dei creditori, per avere inciso negativamente sulla garanzia generica costituta dal patrimonio del debitore.
Dalla lettura dei provvedimenti del G.D. - di ammissione al passivo dei vari
Istituti di credito - si ricava chiaramente l'esistenza di fideiussioni (le stesse prodotte in causa) preesistenti alla data della donazione e la persistenza del debito - per alcune di esse - fino alla data del fallimento.
In conclusione, il confronto dei dati contenuti nei singoli provvedimenti con le produzioni di tutte le fideiussioni sopra nominate e delle risultanze della al mese di dicembre 2012 avrebbe dovuto condurre il Giudice ad Pt_5 accertare la preesistenza - rispetto all'atto di donazione del 3.12.2012 - di ingenti debiti di garanzia sia in capo alla società che al socio illimitatamente responsabile.
Al contrario, dai documenti versati in atti non si evince la capienza patrimoniale né del debitore, né dei fideiussori tale da garantire l'ingente debito presupposto.
In conclusione, alla stregua delle considerazioni che precedono, sussistono tutti i presupposti necessari alla declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. della donazione del 3.12.2012 (con contestuale riserva del diritto di abitazione), a rogito del notaio per atto Notaio . Persona_1
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio - liquidate come da dispositivo, ai valori minimi, per la non particolare complessità delle questioni trattate, tenuto conto del valore indeterminato della controversia - vanno poste a carico delle appellate in solido, in applicazione del principio della soccombenza.
Le spese di C.T.U. vanno definitivamente poste a carico della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...] avverso la sentenza n. 442/2023, Parte_1 emessa in data 7.6.2023 dal Tribunale di Fermo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
pagina 10 di 11 - accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara inefficace - nei confronti della
Curatela fallimentare, ex art. 66 L.F. e art. 2901 c.c. - l'atto di donazione stipulato in data 3 dicembre 2012, a rogito Notaio (rep. n. Persona_1
8566; racc. 2743), limitatamente alla quota di proprietà del fallito _2
, pari al 50%, nonché il diritto di abitazione costituito con il medesimo
[...] atto;
- condanna le appellate - in solido - al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, che vengono liquidate - per il primo grado - in complessivi €.3.809,00 per compensi professionali ed €.545,00 per spese, e
- per il presente grado - in €.4.996,00 per compensi professionali ed
€.1.138,50,00 per spese, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A, come per legge.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 18.6.2025.
Il Consigliere Estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 11 di 11