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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 03/12/2025, n. 1464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1464 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1479/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonietta
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1479/2024, vertente
TRA
el.te dom.to presso lo studio dell'avv. E. Parte_1
Paniccia, che la rapp.ta e difende giusta mandato a margine dell'appello
APPELLANTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1
difeso dall' Avv. Gabriele Nuzzi, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Nuzzi sito in Castelvenere (Bn), piazza San
Barbato
APPELLATO
E
Controparte_2
APPELLATO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come verbale del
3.12.25, da intendersi qui interamente trascritto
Svolgimento del processo
La proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
514/23, emessa dal Giudice di Pace di Guardia Sanframondi, che accoglieva l'opposizione proposta da avverso CP_1
l'ingiunzione di pagamento ivi indicata, emessa dalla
[...]
Parte_1
A sostegno del gravame censurava la violazione e falsa applicazione dell'art.68 del D.L. n.18/2020 poiché il Giudice di
Pace non ne aveva tenuto conto, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale decorrente dalla data di notifica del verbale di contestazione richiamato in ingiunzione, non impugnato, né pagato e quindi diventato esecutivo.
Si costituiva in giudizio l'appellato che chiedeva il rigetto dell'appello.
All'udienza del 3.12.25 la causa veniva decisa come da dispositivo
Motivi della decisione
L'appello è fondato.
Deve premettersi che la fase di riscossione coattiva durante il periodo emergenziale per il covid 19 è stata oggetto di interventi normativi diretti a sospendere l'attività di riscossione dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, anche per le entrate locali. La norma di riferimento è contenuta nell'articolo 68 del D.l
18/2020 (c.d. decreto cura Italia), che dispone la sospensione per 542 giorni dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni fiscali e accertamenti esecutivi. In pagina 2 di 5 particolare, l'articolo 68 comma 1 prevede che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto
2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e
30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.” Il comma 2 del medesimo articolo prosegue stabilendo che “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.
44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.
639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n.
160”. Quindi, espressamente le predette disposizioni si applicano anche alle entrate locali, ad ingiunzioni e avvisi di accertamento degli enti locali e, per equilibrare il fermo delle attività, riconoscono una proroga sui termini di decadenza e prescrizione, ai fini della riscossione delle entrate mediante il richiamo all'applicazione dell'articolo 12 del d.lgs 159/2015.
Infatti, tale ultima norma, al comma 1, espressamente prevede che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e pagina 3 di 5 assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Al comma 2 il medesimo articolo prevede che “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Al comma 3 il citato articolo stabilisce, infine, che “L' CP_3
non procede alla notifica delle cartelle di pagamento
[...] pagina 4 di 5 durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”. Il combinato disposto delle menzionate disposizioni determina che le ingiunzioni fiscali che dovevano essere notificate nel periodo della citata sospensione sono state prorogate al 31 dicembre
2023. Nella fattispecie in esame, la prescrizione quinquennale dei crediti vantati, di cui ai verbali in oggetto, notificati nei mesi di aprile e giugno 2017, sottesi all' ingiunzione fiscale opposta, maturava il 31.12.2023. Invero, l'ingiunzione fiscale opposta veniva notificata in data 5.07.2023, entro il termine prescrizionale, come stabilito dall'art. 68 D.L. 18/20. Le disposizioni riguardano, indistintamente, entrate tributarie e patrimoniali. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio, attese le difficoltà interpretative e applicative poste dalla richiamata normativa emergenziale covid 19.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del e Parte_1 Controparte_2
avverso la sentenza n. 514/23, emessa dal CP_1
Giudice di Pace di Guardia Sanframondi, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'opposizione proposta in primo grado
2) Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio
Benevento, 3.12.25
Il Giudice dott. Antonietta Genovese
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonietta
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1479/2024, vertente
TRA
el.te dom.to presso lo studio dell'avv. E. Parte_1
Paniccia, che la rapp.ta e difende giusta mandato a margine dell'appello
APPELLANTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1
difeso dall' Avv. Gabriele Nuzzi, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Nuzzi sito in Castelvenere (Bn), piazza San
Barbato
APPELLATO
E
Controparte_2
APPELLATO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come verbale del
3.12.25, da intendersi qui interamente trascritto
Svolgimento del processo
La proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
514/23, emessa dal Giudice di Pace di Guardia Sanframondi, che accoglieva l'opposizione proposta da avverso CP_1
l'ingiunzione di pagamento ivi indicata, emessa dalla
[...]
Parte_1
A sostegno del gravame censurava la violazione e falsa applicazione dell'art.68 del D.L. n.18/2020 poiché il Giudice di
Pace non ne aveva tenuto conto, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale decorrente dalla data di notifica del verbale di contestazione richiamato in ingiunzione, non impugnato, né pagato e quindi diventato esecutivo.
Si costituiva in giudizio l'appellato che chiedeva il rigetto dell'appello.
All'udienza del 3.12.25 la causa veniva decisa come da dispositivo
Motivi della decisione
L'appello è fondato.
Deve premettersi che la fase di riscossione coattiva durante il periodo emergenziale per il covid 19 è stata oggetto di interventi normativi diretti a sospendere l'attività di riscossione dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, anche per le entrate locali. La norma di riferimento è contenuta nell'articolo 68 del D.l
18/2020 (c.d. decreto cura Italia), che dispone la sospensione per 542 giorni dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni fiscali e accertamenti esecutivi. In pagina 2 di 5 particolare, l'articolo 68 comma 1 prevede che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto
2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e
30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.” Il comma 2 del medesimo articolo prosegue stabilendo che “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.
44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.
639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n.
160”. Quindi, espressamente le predette disposizioni si applicano anche alle entrate locali, ad ingiunzioni e avvisi di accertamento degli enti locali e, per equilibrare il fermo delle attività, riconoscono una proroga sui termini di decadenza e prescrizione, ai fini della riscossione delle entrate mediante il richiamo all'applicazione dell'articolo 12 del d.lgs 159/2015.
Infatti, tale ultima norma, al comma 1, espressamente prevede che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e pagina 3 di 5 assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Al comma 2 il medesimo articolo prevede che “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Al comma 3 il citato articolo stabilisce, infine, che “L' CP_3
non procede alla notifica delle cartelle di pagamento
[...] pagina 4 di 5 durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”. Il combinato disposto delle menzionate disposizioni determina che le ingiunzioni fiscali che dovevano essere notificate nel periodo della citata sospensione sono state prorogate al 31 dicembre
2023. Nella fattispecie in esame, la prescrizione quinquennale dei crediti vantati, di cui ai verbali in oggetto, notificati nei mesi di aprile e giugno 2017, sottesi all' ingiunzione fiscale opposta, maturava il 31.12.2023. Invero, l'ingiunzione fiscale opposta veniva notificata in data 5.07.2023, entro il termine prescrizionale, come stabilito dall'art. 68 D.L. 18/20. Le disposizioni riguardano, indistintamente, entrate tributarie e patrimoniali. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio, attese le difficoltà interpretative e applicative poste dalla richiamata normativa emergenziale covid 19.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del e Parte_1 Controparte_2
avverso la sentenza n. 514/23, emessa dal CP_1
Giudice di Pace di Guardia Sanframondi, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'opposizione proposta in primo grado
2) Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio
Benevento, 3.12.25
Il Giudice dott. Antonietta Genovese
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