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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 17/11/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. 700 /2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA rilevato che i coniugi:
1. nata a [...] in data [...] C.F. CP_1
C.F._1
2. nato a RM (PA) in [...]_1
12/06/1984 C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. AGLIETTI SILVIA;
matrimonio celebrato in FORLI' il 29/07/2006 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa;
che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
che il p.m. è stato posto nelle condizioni di intervenire1; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c.
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
“- I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto, ciascuno libero di stabilire la residenza ove meglio creda, seppur con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
- la casa coniugale, in cui la famiglia risiedeva con regolare contratto di affitto, resterà affidata e nella disponibilità della IG.ra , che vi abiterà con i figli, CP_1 impegnandosi, sin da ora, a provvedere alla modifica del relativo contratto di affitto in modo da escludere il nome del medesimo IG. quale locatario ed al Pt_1 pagamento dei canoni mensili di affitto senza nulla pretendere dal coniuge;
- Gli arredi e suppellettili presenti all'interno della casa coniugale resteranno in uso e nella disponibilità della IG.ra e dei figli della coppia;
CP_1
- i figli minori, , , saranno affidati in RSona_1 RSona_2 maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
- relativamente a diritti di visita e periodi di permanenza dei figli presso il padre, i coniugi concordano che al padre sia riconosciuta la facoltà di tenerli con sé, oltre che per un pomeriggio infrasettimanale, da concordare, dall'orario di uscita da scuola e fino alle ore 20.00, riportandoli, poi, presso l'abitazione della madre, con spostamenti a suo carico, anche per due fine settimana alternati al mese, previo accordo con la madre, a partire dal venerdì, all'uscita da scuola, e fino alla domenica sera alle ore 20.00, riportandoli, poi, presso l'abitazione della madre, con spostamenti a suo carico ed assumendosi, in tali occasioni, gli oneri delle attività mediche, scolastiche ed extrascolastiche dei figli. Per quanto attiene, comunque, la possibilità che i figli pernottino presso l'abitazione del padre, i coniugi concordano che tale possibilità non sia riconosciuta fino al momento in cui il padre non si sia sistemato presso una abitazione idonea ad ospitare i figli stessi;
- i coniugi stabiliscono, inoltre, che, a causa degli impegni e degli orari lavorativi dei medesimi, sia il IG. ad accompagnare i figli a scuola ogni mattina, salvo Pt_1 impegni lavorativi dello stesso, da comunicare con congruo anticipo alla IG.ra ; CP_1
per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727) – P.M. avvisato in data 2.4.2025
2 - allo stesso modo, previo accordo con la madre, ad ogni modo, il padre potrà recarsi a far visita ai figli in ogni momento che entrambi i genitori possano ritenere utile e/o necessario, pur sempre comunicandolo alla IG.ra con congruo CP_1 anticipo;
- il medesimo ragionamento andrà applicato ai periodi di vacanza: per quanto riguarda le vacanze natalizie e pasquali, privilegiando in ogni caso sia le esigenze dei figli che quelle lavorative dei genitori, il giorno di Natale, di Capodanno (inteso come 31 dicembre e l° gennaio) e di Pasqua saranno trascorsi alternativamente presso ciascun genitore, di anno in anno, mentre durante le vacanze estive, ossia nei mesi compresi tra la fine di un anno scolastico e l'inizio di quello successivo, i figli minori della coppia potranno trascorrere una settimana con il padre, oltre ad eventuali ulteriori periodi, a seconda della disponibilità legata agli impegni lavorativi della coppia, comunque, previo accordo con la madre;
- Quanto alle situazioni patrimoniali delle parti, i coniugi stabiliscono che il IG. verserà, a titolo di contributo mensile per il mantenimento dei figli, Pt_1 Per_1
ed € 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo
[...] Per_2 Per_2
l'indice Istat, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG,
[...]
, entro il giorno 20 di ogni mese, solamente a far data dal momento in cui CP_2 saranno cessati i versamenti mensili da questo sostenuti per i finanziamenti contratti;
- Quanto, infine, all'assegno unico percepito dalla coppia per i figli minori, si stabilisce che le somme percepite a tale titolo resteranno nella piena ed esclusiva disponibilità della IG.ra , per far fronte alle necessità proprie dei figli della CP_1 coppia;
- per quanto attiene, inoltre, alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli dal giorno della sottoscrizione della presente scrittura, le stesse saranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50%, in base a quanto previsto dal protocollo d'intesa sulla gestione dei processi in materia di Famiglia del Tribunale di Forlì – art. 15. Restano escluse solamente le spese che dovessero rendersi necessarie per baby sitter o centri estivi, che i coniugi concordano, sin da ora, di corrispondere nella misura del 50% ognuno. Gli importi, pari al 50%, dovuti dal IG. Pt_1 saranno versati mediante bonifico bancario sul conto intestato alla IG.ra , CP_1 con conguagli mensili, dietro presentazione di rendiconto o documentazione contabile probante e giustificativa;
- Per quanto attiene, inoltre, le vetture della coppia, la IG.ra resterà CP_1 proprietaria della Lancia Y tg FG768KS, in uso alla medesima, mentre il IG. Pt_1 resterà proprietario della Opel Grandland tg GA901MF, in uso al medesimo;
- la IG.ra ed il IG. infine, si impegnano, fin da ora, a trasferire la CP_1 Pt_1 proprietà del motociclo Zip 4 tempi, tg X9FJC di cui è proprietaria la IG.ra CP_1
3 al IG. con idonea procedura di intestazione targa e spese in capo a Pt_1 quest'ultimo;
- Per quanto attiene, invece i conti correnti in essere, la IG.ra resterà CP_1 esclusiva intestataria del conto corrente, acceso presso Poste italiane, in cui confluisce il proprio stipendio, mentre il IG. resterà esclusivo intestatario del Pt_1 conto corrente, acceso presso Poste italiane, in cui confluisce il proprio stipendio;
- Il IG. e la IG.ra , infine, si impegnano a chiudere entro e non oltre Pt_1 CP_1 Contr 30 giorni dalla sentenza di separazione, il conto corrente acceso presso la , filiale di V.le Spazzoli di cui sono cointestatari, spartendo nella misura del 50% ciascuno l'eventuale saldo residuo;
RS
- Per quanto attiene, infine il cane, di nome razza meticcia, di cui risulta proprietario il IG. il medesimo si impegna a trovare una idonea Pt_1 sistemazione in cui collocarlo, esonerando la IG.ra da ogni responsabilità in CP_1 merito, entro e non oltre la sentenza di separazione;
- Agendo secondo diligenza e buona fede alla redazione dell'allegato Piano Genitoriale nel migliore interesse dei propri figli minori la IG.ra ed il IG. CP_1 pensano di aver gestito al meglio i profili e gli aspetti riguardanti la loro Pt_1 vita, mettendone al centro gli interessi e il benessere, e privilegiando, in particolare, la pienezza e continuità di rapporto con ciascuno dei genitori, ove possibile, riconoscendo, ad ogni modo, che il programma così stilato potrà sempre essere suscettibile di modifiche, e che le modifiche temporanee e di lieve entità potranno essere concordate direttamente tra gli stessi genitori e non sarà necessaria la forma scritta. Qualora si rendano necessarie, invece, delle modifiche di rilievo, in ragione della sopravvenienza di circostanze nuove nella vita del figlio e/o dei genitori, i coniugi si impegnano a trovare una soluzione concordata e volta ad integrare e/o sostituire in toto quanto sopra;
- Per quanto attiene, infine, i debiti per le somme dovute e non pagate inerenti il Tributo di , la IG.ra ed il IG. si impegnano a saldare il debito in CP_4 CP_1 Pt_1 oggetto mediante corresponsione di una quota pari al 50% ciascuno dell'importo totale;
- Il IG. si impegna a modificare, entro e non oltre 30 giorni dalla sentenza di Pt_1 separazione, la propria residenza;
- La IG.ra ed il IG. si impegnano a comunicare sempre il proprio CP_1 Pt_1 recapito, anche telefonico, rilasciandosi reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per i propri figli;
- Le parti concordano che le spese inerenti la presente procedura siano corrisposte nella misura del 50% ciascuno;
4 - Le parti dichiarano, infine, di avere, allo stato, regolato tra loro ogni altra questione di natura patrimoniale e di non avere, oltre a quanto sopra stabilito, più nulla a pretendere vicendevolmente per qualsiasi ragione o titolo”.
PRENDE ATTO che le parti, in ricorso, hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FORLI' (atto n. 90 parte 1 anno 2006).
Forlì, 17/11/2025
Il Presidente – est. Massimo Di Patria
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo
1
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA rilevato che i coniugi:
1. nata a [...] in data [...] C.F. CP_1
C.F._1
2. nato a RM (PA) in [...]_1
12/06/1984 C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. AGLIETTI SILVIA;
matrimonio celebrato in FORLI' il 29/07/2006 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa;
che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
che il p.m. è stato posto nelle condizioni di intervenire1; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c.
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
“- I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto, ciascuno libero di stabilire la residenza ove meglio creda, seppur con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
- la casa coniugale, in cui la famiglia risiedeva con regolare contratto di affitto, resterà affidata e nella disponibilità della IG.ra , che vi abiterà con i figli, CP_1 impegnandosi, sin da ora, a provvedere alla modifica del relativo contratto di affitto in modo da escludere il nome del medesimo IG. quale locatario ed al Pt_1 pagamento dei canoni mensili di affitto senza nulla pretendere dal coniuge;
- Gli arredi e suppellettili presenti all'interno della casa coniugale resteranno in uso e nella disponibilità della IG.ra e dei figli della coppia;
CP_1
- i figli minori, , , saranno affidati in RSona_1 RSona_2 maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
- relativamente a diritti di visita e periodi di permanenza dei figli presso il padre, i coniugi concordano che al padre sia riconosciuta la facoltà di tenerli con sé, oltre che per un pomeriggio infrasettimanale, da concordare, dall'orario di uscita da scuola e fino alle ore 20.00, riportandoli, poi, presso l'abitazione della madre, con spostamenti a suo carico, anche per due fine settimana alternati al mese, previo accordo con la madre, a partire dal venerdì, all'uscita da scuola, e fino alla domenica sera alle ore 20.00, riportandoli, poi, presso l'abitazione della madre, con spostamenti a suo carico ed assumendosi, in tali occasioni, gli oneri delle attività mediche, scolastiche ed extrascolastiche dei figli. Per quanto attiene, comunque, la possibilità che i figli pernottino presso l'abitazione del padre, i coniugi concordano che tale possibilità non sia riconosciuta fino al momento in cui il padre non si sia sistemato presso una abitazione idonea ad ospitare i figli stessi;
- i coniugi stabiliscono, inoltre, che, a causa degli impegni e degli orari lavorativi dei medesimi, sia il IG. ad accompagnare i figli a scuola ogni mattina, salvo Pt_1 impegni lavorativi dello stesso, da comunicare con congruo anticipo alla IG.ra ; CP_1
per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727) – P.M. avvisato in data 2.4.2025
2 - allo stesso modo, previo accordo con la madre, ad ogni modo, il padre potrà recarsi a far visita ai figli in ogni momento che entrambi i genitori possano ritenere utile e/o necessario, pur sempre comunicandolo alla IG.ra con congruo CP_1 anticipo;
- il medesimo ragionamento andrà applicato ai periodi di vacanza: per quanto riguarda le vacanze natalizie e pasquali, privilegiando in ogni caso sia le esigenze dei figli che quelle lavorative dei genitori, il giorno di Natale, di Capodanno (inteso come 31 dicembre e l° gennaio) e di Pasqua saranno trascorsi alternativamente presso ciascun genitore, di anno in anno, mentre durante le vacanze estive, ossia nei mesi compresi tra la fine di un anno scolastico e l'inizio di quello successivo, i figli minori della coppia potranno trascorrere una settimana con il padre, oltre ad eventuali ulteriori periodi, a seconda della disponibilità legata agli impegni lavorativi della coppia, comunque, previo accordo con la madre;
- Quanto alle situazioni patrimoniali delle parti, i coniugi stabiliscono che il IG. verserà, a titolo di contributo mensile per il mantenimento dei figli, Pt_1 Per_1
ed € 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo
[...] Per_2 Per_2
l'indice Istat, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG,
[...]
, entro il giorno 20 di ogni mese, solamente a far data dal momento in cui CP_2 saranno cessati i versamenti mensili da questo sostenuti per i finanziamenti contratti;
- Quanto, infine, all'assegno unico percepito dalla coppia per i figli minori, si stabilisce che le somme percepite a tale titolo resteranno nella piena ed esclusiva disponibilità della IG.ra , per far fronte alle necessità proprie dei figli della CP_1 coppia;
- per quanto attiene, inoltre, alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli dal giorno della sottoscrizione della presente scrittura, le stesse saranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50%, in base a quanto previsto dal protocollo d'intesa sulla gestione dei processi in materia di Famiglia del Tribunale di Forlì – art. 15. Restano escluse solamente le spese che dovessero rendersi necessarie per baby sitter o centri estivi, che i coniugi concordano, sin da ora, di corrispondere nella misura del 50% ognuno. Gli importi, pari al 50%, dovuti dal IG. Pt_1 saranno versati mediante bonifico bancario sul conto intestato alla IG.ra , CP_1 con conguagli mensili, dietro presentazione di rendiconto o documentazione contabile probante e giustificativa;
- Per quanto attiene, inoltre, le vetture della coppia, la IG.ra resterà CP_1 proprietaria della Lancia Y tg FG768KS, in uso alla medesima, mentre il IG. Pt_1 resterà proprietario della Opel Grandland tg GA901MF, in uso al medesimo;
- la IG.ra ed il IG. infine, si impegnano, fin da ora, a trasferire la CP_1 Pt_1 proprietà del motociclo Zip 4 tempi, tg X9FJC di cui è proprietaria la IG.ra CP_1
3 al IG. con idonea procedura di intestazione targa e spese in capo a Pt_1 quest'ultimo;
- Per quanto attiene, invece i conti correnti in essere, la IG.ra resterà CP_1 esclusiva intestataria del conto corrente, acceso presso Poste italiane, in cui confluisce il proprio stipendio, mentre il IG. resterà esclusivo intestatario del Pt_1 conto corrente, acceso presso Poste italiane, in cui confluisce il proprio stipendio;
- Il IG. e la IG.ra , infine, si impegnano a chiudere entro e non oltre Pt_1 CP_1 Contr 30 giorni dalla sentenza di separazione, il conto corrente acceso presso la , filiale di V.le Spazzoli di cui sono cointestatari, spartendo nella misura del 50% ciascuno l'eventuale saldo residuo;
RS
- Per quanto attiene, infine il cane, di nome razza meticcia, di cui risulta proprietario il IG. il medesimo si impegna a trovare una idonea Pt_1 sistemazione in cui collocarlo, esonerando la IG.ra da ogni responsabilità in CP_1 merito, entro e non oltre la sentenza di separazione;
- Agendo secondo diligenza e buona fede alla redazione dell'allegato Piano Genitoriale nel migliore interesse dei propri figli minori la IG.ra ed il IG. CP_1 pensano di aver gestito al meglio i profili e gli aspetti riguardanti la loro Pt_1 vita, mettendone al centro gli interessi e il benessere, e privilegiando, in particolare, la pienezza e continuità di rapporto con ciascuno dei genitori, ove possibile, riconoscendo, ad ogni modo, che il programma così stilato potrà sempre essere suscettibile di modifiche, e che le modifiche temporanee e di lieve entità potranno essere concordate direttamente tra gli stessi genitori e non sarà necessaria la forma scritta. Qualora si rendano necessarie, invece, delle modifiche di rilievo, in ragione della sopravvenienza di circostanze nuove nella vita del figlio e/o dei genitori, i coniugi si impegnano a trovare una soluzione concordata e volta ad integrare e/o sostituire in toto quanto sopra;
- Per quanto attiene, infine, i debiti per le somme dovute e non pagate inerenti il Tributo di , la IG.ra ed il IG. si impegnano a saldare il debito in CP_4 CP_1 Pt_1 oggetto mediante corresponsione di una quota pari al 50% ciascuno dell'importo totale;
- Il IG. si impegna a modificare, entro e non oltre 30 giorni dalla sentenza di Pt_1 separazione, la propria residenza;
- La IG.ra ed il IG. si impegnano a comunicare sempre il proprio CP_1 Pt_1 recapito, anche telefonico, rilasciandosi reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per i propri figli;
- Le parti concordano che le spese inerenti la presente procedura siano corrisposte nella misura del 50% ciascuno;
4 - Le parti dichiarano, infine, di avere, allo stato, regolato tra loro ogni altra questione di natura patrimoniale e di non avere, oltre a quanto sopra stabilito, più nulla a pretendere vicendevolmente per qualsiasi ragione o titolo”.
PRENDE ATTO che le parti, in ricorso, hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FORLI' (atto n. 90 parte 1 anno 2006).
Forlì, 17/11/2025
Il Presidente – est. Massimo Di Patria
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo
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