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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/05/2025, n. 3737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3737 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22736/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.22736/2023 promossa da
(C.F. ), titolare dell'omonima impresa Parte_1 C.F._1
individuale, elettivamente domiciliato in CORSO SEMPIONE 44, MILANO, presso lo studio dell'avv.
MILARDI VITTORIO ( ), che lo rappresenta e difende per procura allegata C.F._2 all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante in carica sig. , elettivamente domiciliato in VIA SANTA MARTA Controparte_2
240, MESSINA, presso lo studio dell'avv. CASABLANCA MANUELA ( , che C.F._3
lo rappresenta e difende per procura unita alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per l'attore opponente:
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere le conclusioni contenute nei propri atti e scritti difensivi di causa e accertare, dichiarare e statuire che tra le parti non è mai intervenuto alcun contratto di promozione pubblicitaria e, per l'effetto, accertare, dichiarare e statuire che il nulla deve Parte_1
alla società ricorrente a titolo di adempimento contrattuale per la promozione pubblicitaria;
per pagina 1 di 4 l'effetto, dichiarare nullo e privo di effetto nonché infondato sia in fatto che in diritto il Decreto
Ingiuntivo n.6412/2023 dell'11.4.2023 emesso nel procedimento RG n.1158/2023 notificato in data
27.4.2023; emettere ogni altra statuizione come per legge;
condannare controparte per responsabilità aggravata ex art.96 cpc;
condannare controparte al pagamento delle spese e competenze del giudizio da distrarsi ex art.93 cpc in favore del procuratore antistatario.
Per il convenuto opposto:
Voglia il Tribunale adito, rigettare con ogni più opportuno provvedimento l'opposizione proposta in quanto infondata sia in fatto che in diritto per i motivi esposti;
confermare il decreto ingiuntivo n.6412/2023 del 11/04/2023 emesso dal Tribunale di Milano in seno al procedimento n.1158/2023 R.G.
Con vittoria di spese e compensi da distrarsi al sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a controparte in data 05.06.2023 l'arch. ha Parte_1
proposto opposizione al decreto ingiuntivo n.6412/2023, emesso dal tribunale di Milano in favore del ricorrente, qui opposto, pubblicato in data 11.04.2023 e notificato Controparte_1
in data 27.04.2023, svolgendo le conclusioni in epigrafe.
Costituitasi con comparsa depositata in data 05.07.2023, l'opposta ha concluso per la conferma del decreto ed il rigetto dell'avversa opposizione.
Concessa la provvisoria esecuzione all'udienza del 23.11.2023, espletata prova orale all'udienza del
17.06.2024, la causa è passata in decisione sulle conclusioni precisate in data 12.02.2025, decorsi i termini ex art.190 cpc (previgente).
Il decreto ingiuntivo qui opposto poggia sulla fattura n.23/2022 emessa dalla Controparte_1 il 12/07/2022 per l'importo complessivo di €6.100,00, pretesa dall'opposto quale corrispettivo
[...]
per l'attività di promozione pubblicitaria asseritamente svolta, in data 01/07/2022, dall'opposta in favore del , e consistente nella pubblicazione di un inserto pubblicitario sul n.14 della Parte_1 rivista “Fashion live magazine”, sia nella versione italiana che in quella inglese.
L'opponente eccepisce l'inesistenza di alcun contratto di fornitura di servizi pubblicitari fra le parti, che possa giustificare la suddetta attività di pubblicazione, con relativa emissione di fattura, e grava controparte dell'onere di dimostrare l'effettiva esistenza di un accordo in tal senso;
piuttosto,
l'opponente allega che la descritta attività di promozione pubblicitaria sia, in realtà, un mero atto di liberalità del , quale legale rappresentante dell'opposto, al fine di giustificare le somme da CP_2
costui asseritamente pretese nei confronti dell'odierno opponente per l'attività di intermediazione pagina 2 di 4 realizzata a vantaggio di quest'ultimo. Il , infatti, in virtù del suo lavoro di pubblicitario, si CP_2
è adoperato, verso corrispettivo, per porre il proprio cliente NO OR S.r.l. in contatto col
, al fine di far assegnare a quest'ultimo l'appalto per la ristrutturazione di un proprio Parte_1
immobile situato in Muggiò (MB). Tale corrispettivo per l'intermediazione, però, non è stato concretamente corrisposto da a poiché NO OR non ha versato al Parte_1 CP_2
le somme dovute per le opere di ristrutturazione asseritamente realizzate da quest'ultimo. Parte_1
Perciò l'opponente ha eccepito l'infondatezza della pretesa creditoria azionata in monitorio e ne ha chiesto la condanna ex art.96 c.p.c.
L'opposta replica che la fattura n.23/2022 è stata emessa all'esito dell'incarico conferito da Parte_1 per l'inserzione a pagamento di annuncio pubblicitario sulla rivista Fashion Life, sottolineando, inoltre, che, nell'ambito dei contratti di promozione pubblicitaria la forma scritta non costituisce elemento essenziale a pena di nullità, essendo sufficiente l'accordo verbale, così come risulta nel caso di specie dalle conversazioni scritte prodotte in giudizio intercorse fra il ed il . L'opposta Tes_1 Parte_1
ha ribadito, infine, che l'effettiva esecuzione della prestazione della suddetta commissione pubblicitaria sia provata dalla concreta pubblicazione del n.14 della rivista “Fashion live magazine”, ove figura la promozione dell'attività gestita da controparte opponente.
Ciò posto, reputa questo giudice che l'opposizione sia fondata e debba, perciò, essere accolta.
Preliminarmente si osserva come la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo è stata concessa per mancanza di idonea prova scritta dell'opposizione, in conformità con il dettato dell'art.648 c.p.c., nonché in ragione della ricognizione da parte dello stesso circa la sussistenza di un debito Parte_1
nei confronti del , a fronte di un'attività di intermediazione realizzata da parte di CP_2 quest'ultimo nei suoi confronti. Inoltre, l'allegato contenzioso tra e la NO OR, che Parte_1 avrebbe giustificato il rifiuto dell'opponente di pagare a controparte il corrispettivo per la suddetta intermediazione è rimasto privo di prova, al pari del carattere di “liberalità” che vorrebbe Parte_1
attribuire all'attività pubblicitaria concretamente svolta da . CP_2
Nel merito, si osserva, tuttavia, che la pretesa creditoria azionata in monitorio è fondata sull'asserita sussistenza di una commissione pubblicitaria a titolo oneroso, che avrebbe rivolto Parte_1 all'opposto e di cui però quest'ultimo, pur essendone onerato, quale attore sostanziale, ex art.2697 cc, non fornisce concreta prova nel presente giudizio.
Si osserva, inoltre, che, in esito alla prova orale resa dal teste -giornalista e direttore Testimone_2
della testata di dal 2019 -risulta che il medesimo ha negato di aver mai Controparte_1
avuto contatti col , affermando, piuttosto, di non aver mai visto alcun accordo di simile Parte_1 pagina 3 di 4 tenore relativo all'inserzione della promozione dell'attività di quest'ultimo sul giornale diretto dallo stesso La sussistenza di un accordo di questo tipo, precisa il teste, è circostanza di cui ha avuto Tes_2
conoscenza esclusivamente in ragione di una comunicazione in tal senso da parte del pubblicitario
[...]
. Nel caso di specie ricorre, quindi, una ipotesi di testimonianza cd de relato actoris, priva di Tes_1
valore probatorio, in quanto avente ad oggetto deposizioni su fatti e circostanze di cui il teste è stato informato dal soggetto che ha proposto il giudizio -in tal senso, Cass.n.4530/2025, secondo cui le testimonianze de relato in genere sono idonee ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice solo ove le deposizioni dei teste vertano su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e solo a condizione del concorso con altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffraghino la credibilità. Quanto all'altro teste pure escusso, cioè -che, all'epoca dei fatti di causa, collaborava col in veste di Testimone_3 Parte_1
geometra -il medesimo ha sostanzialmente confermato la versione dell'opponente.
Le spese di lite seguono, dunque, la soccombenza dell'opposto e sono liquidate secondo vigente tabella forense, come in dispositivo, in relazione al valore della controversia.
Non si configurano, infine, i requisiti per la condanna dell'opposto ex art.96 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento dell'opposizione proposta da , revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n.6412/2023 dell'11.04.2023, emesso dal Tribunale di Milano in favore dell'opposta
Controparte_1
2) condanna parte opposta a rimborsare a parte opponente le spese di lite, che si liquidano in
€145,50 per spese ed €4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art.93 in favore del Difensore dell'opponente, che ha reso la relativa dichiarazione
Milano, 08 maggio 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.22736/2023 promossa da
(C.F. ), titolare dell'omonima impresa Parte_1 C.F._1
individuale, elettivamente domiciliato in CORSO SEMPIONE 44, MILANO, presso lo studio dell'avv.
MILARDI VITTORIO ( ), che lo rappresenta e difende per procura allegata C.F._2 all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante in carica sig. , elettivamente domiciliato in VIA SANTA MARTA Controparte_2
240, MESSINA, presso lo studio dell'avv. CASABLANCA MANUELA ( , che C.F._3
lo rappresenta e difende per procura unita alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per l'attore opponente:
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere le conclusioni contenute nei propri atti e scritti difensivi di causa e accertare, dichiarare e statuire che tra le parti non è mai intervenuto alcun contratto di promozione pubblicitaria e, per l'effetto, accertare, dichiarare e statuire che il nulla deve Parte_1
alla società ricorrente a titolo di adempimento contrattuale per la promozione pubblicitaria;
per pagina 1 di 4 l'effetto, dichiarare nullo e privo di effetto nonché infondato sia in fatto che in diritto il Decreto
Ingiuntivo n.6412/2023 dell'11.4.2023 emesso nel procedimento RG n.1158/2023 notificato in data
27.4.2023; emettere ogni altra statuizione come per legge;
condannare controparte per responsabilità aggravata ex art.96 cpc;
condannare controparte al pagamento delle spese e competenze del giudizio da distrarsi ex art.93 cpc in favore del procuratore antistatario.
Per il convenuto opposto:
Voglia il Tribunale adito, rigettare con ogni più opportuno provvedimento l'opposizione proposta in quanto infondata sia in fatto che in diritto per i motivi esposti;
confermare il decreto ingiuntivo n.6412/2023 del 11/04/2023 emesso dal Tribunale di Milano in seno al procedimento n.1158/2023 R.G.
Con vittoria di spese e compensi da distrarsi al sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a controparte in data 05.06.2023 l'arch. ha Parte_1
proposto opposizione al decreto ingiuntivo n.6412/2023, emesso dal tribunale di Milano in favore del ricorrente, qui opposto, pubblicato in data 11.04.2023 e notificato Controparte_1
in data 27.04.2023, svolgendo le conclusioni in epigrafe.
Costituitasi con comparsa depositata in data 05.07.2023, l'opposta ha concluso per la conferma del decreto ed il rigetto dell'avversa opposizione.
Concessa la provvisoria esecuzione all'udienza del 23.11.2023, espletata prova orale all'udienza del
17.06.2024, la causa è passata in decisione sulle conclusioni precisate in data 12.02.2025, decorsi i termini ex art.190 cpc (previgente).
Il decreto ingiuntivo qui opposto poggia sulla fattura n.23/2022 emessa dalla Controparte_1 il 12/07/2022 per l'importo complessivo di €6.100,00, pretesa dall'opposto quale corrispettivo
[...]
per l'attività di promozione pubblicitaria asseritamente svolta, in data 01/07/2022, dall'opposta in favore del , e consistente nella pubblicazione di un inserto pubblicitario sul n.14 della Parte_1 rivista “Fashion live magazine”, sia nella versione italiana che in quella inglese.
L'opponente eccepisce l'inesistenza di alcun contratto di fornitura di servizi pubblicitari fra le parti, che possa giustificare la suddetta attività di pubblicazione, con relativa emissione di fattura, e grava controparte dell'onere di dimostrare l'effettiva esistenza di un accordo in tal senso;
piuttosto,
l'opponente allega che la descritta attività di promozione pubblicitaria sia, in realtà, un mero atto di liberalità del , quale legale rappresentante dell'opposto, al fine di giustificare le somme da CP_2
costui asseritamente pretese nei confronti dell'odierno opponente per l'attività di intermediazione pagina 2 di 4 realizzata a vantaggio di quest'ultimo. Il , infatti, in virtù del suo lavoro di pubblicitario, si CP_2
è adoperato, verso corrispettivo, per porre il proprio cliente NO OR S.r.l. in contatto col
, al fine di far assegnare a quest'ultimo l'appalto per la ristrutturazione di un proprio Parte_1
immobile situato in Muggiò (MB). Tale corrispettivo per l'intermediazione, però, non è stato concretamente corrisposto da a poiché NO OR non ha versato al Parte_1 CP_2
le somme dovute per le opere di ristrutturazione asseritamente realizzate da quest'ultimo. Parte_1
Perciò l'opponente ha eccepito l'infondatezza della pretesa creditoria azionata in monitorio e ne ha chiesto la condanna ex art.96 c.p.c.
L'opposta replica che la fattura n.23/2022 è stata emessa all'esito dell'incarico conferito da Parte_1 per l'inserzione a pagamento di annuncio pubblicitario sulla rivista Fashion Life, sottolineando, inoltre, che, nell'ambito dei contratti di promozione pubblicitaria la forma scritta non costituisce elemento essenziale a pena di nullità, essendo sufficiente l'accordo verbale, così come risulta nel caso di specie dalle conversazioni scritte prodotte in giudizio intercorse fra il ed il . L'opposta Tes_1 Parte_1
ha ribadito, infine, che l'effettiva esecuzione della prestazione della suddetta commissione pubblicitaria sia provata dalla concreta pubblicazione del n.14 della rivista “Fashion live magazine”, ove figura la promozione dell'attività gestita da controparte opponente.
Ciò posto, reputa questo giudice che l'opposizione sia fondata e debba, perciò, essere accolta.
Preliminarmente si osserva come la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo è stata concessa per mancanza di idonea prova scritta dell'opposizione, in conformità con il dettato dell'art.648 c.p.c., nonché in ragione della ricognizione da parte dello stesso circa la sussistenza di un debito Parte_1
nei confronti del , a fronte di un'attività di intermediazione realizzata da parte di CP_2 quest'ultimo nei suoi confronti. Inoltre, l'allegato contenzioso tra e la NO OR, che Parte_1 avrebbe giustificato il rifiuto dell'opponente di pagare a controparte il corrispettivo per la suddetta intermediazione è rimasto privo di prova, al pari del carattere di “liberalità” che vorrebbe Parte_1
attribuire all'attività pubblicitaria concretamente svolta da . CP_2
Nel merito, si osserva, tuttavia, che la pretesa creditoria azionata in monitorio è fondata sull'asserita sussistenza di una commissione pubblicitaria a titolo oneroso, che avrebbe rivolto Parte_1 all'opposto e di cui però quest'ultimo, pur essendone onerato, quale attore sostanziale, ex art.2697 cc, non fornisce concreta prova nel presente giudizio.
Si osserva, inoltre, che, in esito alla prova orale resa dal teste -giornalista e direttore Testimone_2
della testata di dal 2019 -risulta che il medesimo ha negato di aver mai Controparte_1
avuto contatti col , affermando, piuttosto, di non aver mai visto alcun accordo di simile Parte_1 pagina 3 di 4 tenore relativo all'inserzione della promozione dell'attività di quest'ultimo sul giornale diretto dallo stesso La sussistenza di un accordo di questo tipo, precisa il teste, è circostanza di cui ha avuto Tes_2
conoscenza esclusivamente in ragione di una comunicazione in tal senso da parte del pubblicitario
[...]
. Nel caso di specie ricorre, quindi, una ipotesi di testimonianza cd de relato actoris, priva di Tes_1
valore probatorio, in quanto avente ad oggetto deposizioni su fatti e circostanze di cui il teste è stato informato dal soggetto che ha proposto il giudizio -in tal senso, Cass.n.4530/2025, secondo cui le testimonianze de relato in genere sono idonee ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice solo ove le deposizioni dei teste vertano su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e solo a condizione del concorso con altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffraghino la credibilità. Quanto all'altro teste pure escusso, cioè -che, all'epoca dei fatti di causa, collaborava col in veste di Testimone_3 Parte_1
geometra -il medesimo ha sostanzialmente confermato la versione dell'opponente.
Le spese di lite seguono, dunque, la soccombenza dell'opposto e sono liquidate secondo vigente tabella forense, come in dispositivo, in relazione al valore della controversia.
Non si configurano, infine, i requisiti per la condanna dell'opposto ex art.96 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento dell'opposizione proposta da , revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n.6412/2023 dell'11.04.2023, emesso dal Tribunale di Milano in favore dell'opposta
Controparte_1
2) condanna parte opposta a rimborsare a parte opponente le spese di lite, che si liquidano in
€145,50 per spese ed €4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art.93 in favore del Difensore dell'opponente, che ha reso la relativa dichiarazione
Milano, 08 maggio 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
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