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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 08/07/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente rel.
Ettore DI ROBERTO Giudice
Maurizio DRIGANI Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 835/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto: Divorzio congiunto
– Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e promossa congiuntamente
D A
, nato il [...] a [...] ed ivi residente Parte_1
c.f. avv. AMBROGETTI SABINA C.F._1
E
, nata il [...] a [...] e residente in [...]
Stefano di Magra (SP)
c.f. avv. DORGIA FEDERICA C.F._2
E
1 con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data
12.5.2025 sulle seguenti
C O N C L U S I O N I precisate dalle parti come da note scritte in sostituzione d'udienza depositate entro il termine del 26.6.2025:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di eleggere il proprio domicilio ove lo ritenga opportuno, anche all'estero. Dichiarano sin d'ora di concedersi reciproco assenso per il rilascio del passaporto valido per l'espatrio;
2) la figlia minore sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna. Per_1
starà con i genitori nel rispetto delle seguenti modalità:
- SETTIMANA 1
Lunedì con la mamma;
Martedì la mamma l'accompagnerà a scuola ed il papà l'andrà a prendere ad ore 16 all'uscita dal rientro scolastico;
Mercoledì con il papà
Giovedì il papà l'accompagnerà a scuola e la mamma l'andrà a prendere ad ore 16 all'uscita dal rientro scolastico;
Venerdì con la mamma;
Sabato il papà l'andrà a prendere ad ore 10 a casa della mamma, tenendola con sé la domenica ed il lunedì, per poi accompagnarla a scuola il martedì mattina;
-SETTIMANA 2
Lunedì con il papà;
2 Martedì il papà l'accompagnerà a scuola e la mamma l'andrà a prendere ad ore 16 all'uscita dal rientro scolastico;
Mercoledì con la mamma;
Giovedì la mamma l'accompagnerà a scuola ed il papà l'andrà a prendere ad ore 16 all'uscita dal rientro scolastico;
Venerdì con il papà;
Sabato la mamma l'andrà a prendere ad ore 9.30 a casa del papà, tenendola con sé la domenica ed il lunedì, per poi accompagnarla a scuola il martedì mattina;
VACANZE PASQUALI
Durante le vacanze pasquali starà con i genitori per un periodo di tempo Per_1
paritario così suddiviso e da alternarsi ogni anno: dal primo giorno di vacanza scolastica sino alla sera di Pasqua, quando la bambina sarà riaccompagnata intorno ad ore 21 a casa dell'altro genitore, ove dormirà e permarrà sino alla fine delle vacanze scolastiche pasquali.
VACANZE NATALIZIE
Il periodo di frequentazione di nelle vacanze natalizie sarà invece suddiviso Per_1
in tre periodi: dal primo giorno di vacanza scolastica sino al 25/12 compreso;
dal
26/12 sino al 01/01 gennaio e dal 02/01 sino alla fine delle vacanze scolastiche. Di conseguenza, un genitore terrà con sé dall'inizio delle vacanze natalizie fino Per_1
al 25/12 compreso, tenendola a dormire a casa propria. La mattina del 26/12 sarà accompagnata a casa dell'altro genitore, ove rimarrà sino al 01/01 compreso, accompagnandola la mattina del medesimo 01/01 (o pomeriggio o sera del 01/01 a seconda che il genitore porti la figlia con sé in eventuali luoghi di villeggiatura e questo sarà da concordare di volta in volta) a casa dell'altro genitore, che la terrà con sé fino alla sera dell'ultimo giorno di vacanze natalizie. Quella sera la bambina dormirà a casa del genitore che l'accompagnerà alla scuola materna la mattina successiva.
3 VACANZE ESTIVE
Durante le vacanze estive potrà trascorrere con ciascun genitore un periodo Per_1
di tempo di 15 giorni anche non consecutivi. Entro il 31/05 di ciascun anno i genitori si dovranno comunicare il periodo scelto per trascorrere le vacanze con . In Per_1 prossimità della partenza in un luogo di vacanza all'interno del territorio italiano i genitori dovranno comunicarsi il luogo, la struttura ed i recapiti telefonici ove poter rintracciare e contattare la bambina.
Le vacanze all'estero dovranno invece essere preventivamente concordate tra i genitori;
3) il genitore che porterà con sé la figlia in vacanza, se ne assumerà completamente il costo, senza chiedere nulla all'altro genitore;
4) ogni genitore, quando avrà la minore con sé, si impegna ad informare tempestivamente l'altro di eventuali problemi di salute che dovessero colpire la figlia, concordando eventuali decisioni mediche riguardanti la stessa, che dovessero essere assunte con tempestività ed in assenza fisica dell'altro genitore.
MANTENIMENTO PER LA FIGLIA
5) Ciascun genitore manterrà la figlia direttamente durante i periodi di rispettiva permanenza. Nel mantenimento ordinario sono ricomprese le spese per vitto, abbigliamento di ordinaria fattura, medicinali da banco acquistabili senza ricetta e necessari alla cura di patologie ordinarie o stagionali, ricarica cellulari, trattamenti estetici (parrucchiere…);
6) I coniugi hanno concordemente deciso che:
a) prima dell'inizio di ogni anno scolastico, indicativamente nei mesi di agosto/settembre, effettueranno l'acquisto di tutto il corredo scolastico necessario a
(zaino, diario, quaderni, penne, matite, cancelleria varia…); Per_1
4 b) prima dell'inizio della stagione invernale (indicativamente a settembre/ottobre) effettueranno l'acquisto di tutto l'abbigliamento e scarpe necessari a per Per_1
affrontare la nuova stagione;
c) prima dell'inizio della stagione estiva (indicativamente a marzo/aprile) effettueranno l'acquisto di tutto l'abbigliamento e scarpe necessari a per Per_1
affrontare la nuova stagione.
I sigg. concordano sin d'ora che: Controparte_1
- la spesa che andranno complessivamente a sostenere non potrà essere superiore ad € 300,00 nella fattispecie sub a) e ad € 450,00 sia nella fattispecie sub b) che nella fattispecie sub c);
- si suddivideranno al 50% fra loro gli esborsi effettuati, previa reciproca esibizione
– a mezzo whatsapp/e_mail e/o altro mezzo documentabile – dei giustificativi di spesa (fatture, ricevute fiscali, scontrini…) comprovanti l'esborso sopportato da ciascuno;
7) i coniugi, in ragione del 50% ciascuno, sosterranno tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per la figlia, secondo quanto previsto e stabilito dalle linee guida adottate dal Tribunale della Spezia del 13/12/2018, da intendersi qui integralmente trascritte e che qui si allegano (ALL. 03), dando atto di averne consegnata copia a ciascuno dei coniugi;
8) per il sostenimento delle spese per cui non è necessario il preventivo accordo, al di sotto di € 100,00 (€ cento/00), ciascun genitore anticiperà la quota dell'altro, inviando poi il giustificativo della spesa onde ottenere il rimborso;
9) quanto alle modalità di corresponsione, per le spese di importo superiore ad €
100,00 (€ cento/00), che dovranno essere preventivamente concordate fra i coniugi, viene disposto che ciascun genitore metta a disposizione la percentuale che gli fa carico tre giorni prima della data in cui deve avvenire il pagamento anziché onerare
5 il genitore convivente dell'anticipazione della spesa spesso addossandogli il rischio del mancato o ritardato rimborso;
10) quanto alle deduzioni fiscali i genitori si impegnano a far emettere eventuali documenti fiscali, quali fatture e ricevute, relative a spese che rappresentano oneri deducibili al nominativo della figlia, al fine di poter successivamente utilizzare il documento nella percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa;
Tutte le spese, sia ordinarie che straordinarie, saranno detratte fiscalmente al 50% da ciascun genitore;
11) l'assegno unico sarà percepito dalla sig.ra Pt_2
12) i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla richiesta di corresponsione dell'assegno di mantenimento;
13) come già concordato tra le parti in sede di separazione consensuale, la casa familiare di proprietà del sig. padre della sig.ra Persona_2 Parte_2
rimarrà assegnata alla stessa, che la abiterà insieme alla figlia. Tutti i beni mobili costituenti l'arredo della casa coniugale, anche quelli acquistati in maniera esclusiva dal sig. e/o dai di lui genitori, rimarranno assegnati in via esclusiva alla Parte_1
sig.ra senza pretesa economica alcuna da parte del Pt_2 Parte_1
14) come già concordato tra le parti in sede di separazione consensuale,
l'autovettura Mercedes classe GLA targata FR466ZB, acquistata dai coniugi in regime di comunione, rimarrà di esclusiva proprietà e disponibilità del marito che provvederà in via esclusiva al pagamento delle rate del finanziamento contratto per il suo acquisto sino alla sua completa estinzione, senza nulla mai chiedere e/o pretendere dalla sig.ra Pt_2
15) i coniugi danno atto di aver regolato tra di loro ogni altra questione e/o pendenza e di non aver più nulla a pretendere, reciprocamente, per nessun titolo o ragione.”
6 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. anche personalmente sottoscritto e depositato in data 29.4.2025, premettendo di aver contratto in data 19.9.2010 in
Santo Stefano di Magra (SP) matrimonio concordatario (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato civile del suddetto Comune al n. 15 parte II serie
A anno 2010), di aver avuto una figlia ( , nata il [...]), di essersi separati Per_1
consensualmente con decreto di omologa del Tribunale della Spezia del 12.11.2019
e di non aver da allora ripreso alcuna forma di comunione materiale e spirituale, hanno chiesto accogliersi le conclusioni di cui al ricorso.
Il P.M. ha apposto il visto in data 12.5.2025.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 473-bis 51 c.p.c., le parti hanno rappresentato la volontà di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare.
Nel termine assegnato le parti hanno provveduto a depositare nota scritta sostitutiva di udienza, sottoscritta dalle stesse, con la quale i coniugi hanno confermato la rinuncia a comparire all'udienza, la volontà di non riconciliarsi e le condizioni divorzili come da ricorso.
In diritto, il comportamento processuale delle parti, che hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune, depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
E' pacifica l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 1.12.1970
n. 898 per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 comma 1 n. 2) lettera b) della stessa legge, come da ultimo modificata dalla L. 55/2015
7 Le pattuizioni concordate tra le parti sono conformi a legge, rispondenti all'interesse della figlia minore di età in quanto idonee a garantire un equilibrato rapporto affettivo con entrambi i genitori e congrue sotto il profilo economico e possono pertanto essere ratificate dal tribunale.
Alla stregua dell'art. 473 bis. 4., tenuto conto dei contenuti dell'accordo non è necessario procedere all'ascolto della minore, comunque superfluo.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe visti gli artt. 3 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis. 51 c.p.c.
Dichiara la cessazione del matrimonio concordatario tra Parte_1
e contratto in Santo Stefano di Magra (SP) il
[...] Parte_2
19.9.2010 (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato civile del suddetto Comune al n. 15 parte II serie A anno 2010), omologando le condizioni concordate tra le parti come di seguito:
“1) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di eleggere il proprio domicilio ove lo ritenga opportuno, anche all'estero. Dichiarano sin d'ora di concedersi reciproco assenso per il rilascio del passaporto valido per l'espatrio;
2) la figlia minore sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna. Per_1
starà con i genitori nel rispetto delle seguenti modalità:
- SETTIMANA 1
Lunedì con la mamma;
Martedì la mamma l'accompagnerà a scuola ed il papà l'andrà a prendere ad ore 16 all'uscita dal rientro scolastico;
Mercoledì con il papà
8 Giovedì il papà l'accompagnerà a scuola e la mamma l'andrà a prendere ad ore 16 all'uscita dal rientro scolastico;
Venerdì con la mamma;
Sabato il papà l'andrà a prendere ad ore 10 a casa della mamma, tenendola con sé la domenica ed il lunedì, per poi accompagnarla a scuola il martedì mattina;
-SETTIMANA 2
Lunedì con il papà;
Martedì il papà l'accompagnerà a scuola e la mamma l'andrà a prendere ad ore 16 all'uscita dal rientro scolastico;
Mercoledì con la mamma;
Giovedì la mamma l'accompagnerà a scuola ed il papà l'andrà a prendere ad ore 16 all'uscita dal rientro scolastico;
Venerdì con il papà;
Sabato la mamma l'andrà a prendere ad ore 9.30 a casa del papà, tenendola con sé la domenica ed il lunedì, per poi accompagnarla a scuola il martedì mattina;
VACANZE PASQUALI
Durante le vacanze pasquali starà con i genitori per un periodo di tempo Per_1
paritario così suddiviso e da alternarsi ogni anno: dal primo giorno di vacanza scolastica sino alla sera di Pasqua, quando la bambina sarà riaccompagnata intorno ad ore 21 a casa dell'altro genitore, ove dormirà e permarrà sino alla fine delle vacanze scolastiche pasquali.
VACANZE NATALIZIE
Il periodo di frequentazione di nelle vacanze natalizie sarà invece suddiviso Per_1
in tre periodi: dal primo giorno di vacanza scolastica sino al 25/12 compreso;
dal
26/12 sino al 01/01 gennaio e dal 02/01 sino alla fine delle vacanze scolastiche. Di conseguenza, un genitore terrà con sé dall'inizio delle vacanze natalizie fino Per_1
al 25/12 compreso, tenendola a dormire a casa propria. La mattina del 26/12 sarà
9 accompagnata a casa dell'altro genitore, ove rimarrà sino al 01/01 compreso, accompagnandola la mattina del medesimo 01/01 (o pomeriggio o sera del 01/01 a seconda che il genitore porti la figlia con sé in eventuali luoghi di villeggiatura e questo sarà da concordare di volta in volta) a casa dell'altro genitore, che la terrà con sé fino alla sera dell'ultimo giorno di vacanze natalizie. Quella sera la bambina dormirà a casa del genitore che l'accompagnerà alla scuola materna la mattina successiva.
VACANZE ESTIVE
Durante le vacanze estive potrà trascorrere con ciascun genitore un periodo Per_1
di tempo di 15 giorni anche non consecutivi. Entro il 31/05 di ciascun anno i genitori si dovranno comunicare il periodo scelto per trascorrere le vacanze con . In Per_1 prossimità della partenza in un luogo di vacanza all'interno del territorio italiano i genitori dovranno comunicarsi il luogo, la struttura ed i recapiti telefonici ove poter rintracciare e contattare la bambina.
Le vacanze all'estero dovranno invece essere preventivamente concordate tra i genitori;
3) il genitore che porterà con sé la figlia in vacanza, se ne assumerà completamente il costo, senza chiedere nulla all'altro genitore;
4) ogni genitore, quando avrà la minore con sé, si impegna ad informare tempestivamente l'altro di eventuali problemi di salute che dovessero colpire la figlia, concordando eventuali decisioni mediche riguardanti la stessa, che dovessero essere assunte con tempestività ed in assenza fisica dell'altro genitore.
MANTENIMENTO PER LA FIGLIA
5) Ciascun genitore manterrà la figlia direttamente durante i periodi di rispettiva permanenza. Nel mantenimento ordinario sono ricomprese le spese per vitto, abbigliamento di ordinaria fattura, medicinali da banco acquistabili senza ricetta e
10 necessari alla cura di patologie ordinarie o stagionali, ricarica cellulari, trattamenti estetici (parrucchiere…);
6) I coniugi hanno concordemente deciso che:
a) prima dell'inizio di ogni anno scolastico, indicativamente nei mesi di agosto/settembre, effettueranno l'acquisto di tutto il corredo scolastico necessario a
(zaino, diario, quaderni, penne, matite, cancelleria varia…); Per_1
b) prima dell'inizio della stagione invernale (indicativamente a settembre/ottobre) effettueranno l'acquisto di tutto l'abbigliamento e scarpe necessari a per Per_1
affrontare la nuova stagione;
c) prima dell'inizio della stagione estiva (indicativamente a marzo/aprile) effettueranno l'acquisto di tutto l'abbigliamento e scarpe necessari a per Per_1
affrontare la nuova stagione.
I sigg. concordano sin d'ora che: Controparte_1
- la spesa che andranno complessivamente a sostenere non potrà essere superiore ad € 300,00 nella fattispecie sub a) e ad € 450,00 sia nella fattispecie sub b) che nella fattispecie sub c);
- si suddivideranno al 50% fra loro gli esborsi effettuati, previa reciproca esibizione
– a mezzo whatsapp/e_mail e/o altro mezzo documentabile – dei giustificativi di spesa (fatture, ricevute fiscali, scontrini…) comprovanti l'esborso sopportato da ciascuno;
7) i coniugi, in ragione del 50% ciascuno, sosterranno tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per la figlia, secondo quanto previsto e stabilito dalle linee guida adottate dal Tribunale della Spezia del 13/12/2018, da intendersi qui integralmente trascritte e che qui si allegano (ALL. 03), dando atto di averne consegnata copia a ciascuno dei coniugi;
11 8) per il sostenimento delle spese per cui non è necessario il preventivo accordo, al di sotto di € 100,00 (€ cento/00), ciascun genitore anticiperà la quota dell'altro, inviando poi il giustificativo della spesa onde ottenere il rimborso;
9) quanto alle modalità di corresponsione, per le spese di importo superiore ad €
100,00 (€ cento/00), che dovranno essere preventivamente concordate fra i coniugi, viene disposto che ciascun genitore metta a disposizione la percentuale che gli fa carico tre giorni prima della data in cui deve avvenire il pagamento anziché onerare il genitore convivente dell'anticipazione della spesa spesso addossandogli il rischio del mancato o ritardato rimborso;
10) quanto alle deduzioni fiscali i genitori si impegnano a far emettere eventuali documenti fiscali, quali fatture e ricevute, relative a spese che rappresentano oneri deducibili al nominativo della figlia, al fine di poter successivamente utilizzare il documento nella percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa;
Tutte le spese, sia ordinarie che straordinarie, saranno detratte fiscalmente al 50% da ciascun genitore;
11) l'assegno unico sarà percepito dalla sig.ra Pt_2
12) i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla richiesta di corresponsione dell'assegno di mantenimento;
13) come già concordato tra le parti in sede di separazione consensuale, la casa familiare di proprietà del sig. padre della sig.ra Persona_2 Parte_2
rimarrà assegnata alla stessa, che la abiterà insieme alla figlia. Tutti i beni mobili costituenti l'arredo della casa coniugale, anche quelli acquistati in maniera esclusiva dal sig. e/o dai di lui genitori, rimarranno assegnati in via esclusiva alla Parte_1
sig.ra senza pretesa economica alcuna da parte del Pt_2 Parte_1
14) come già concordato tra le parti in sede di separazione consensuale,
l'autovettura Mercedes classe GLA targata FR466ZB, acquistata dai coniugi in
12 regime di comunione, rimarrà di esclusiva proprietà e disponibilità del marito che provvederà in via esclusiva al pagamento delle rate del finanziamento contratto per il suo acquisto sino alla sua completa estinzione, senza nulla mai chiedere e/o pretendere dalla sig.ra Pt_2
15) i coniugi danno atto di aver regolato tra di loro ogni altra questione e/o pendenza e di non aver più nulla a pretendere, reciprocamente, per nessun titolo o ragione.”
Nulla per le spese.
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 26.6.2025
Il Presidente est.
Lucia Sebastiani
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