TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 24/10/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1693/2021
Tribunale Ordinario di Paola
Sezione Prima Civile
Verbale di udienza del 24/10/2025
È presente per l'attrice l'avv. Gianluca Maio, in sostituzione dell'avv. CESARE GRECO, nonché per il , l'avv. FRANCESCA VITALE. Controparte_1
Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi dei quali chiedono integrale accoglimento. L'avv. Maio insiste per l'accoglimento della domanda con condanna degli enti resistenti in via solidale alle spese del giudizio. L'avv. Vitale si oppone alla richiesta formulata di condanna alle spese.
Esaurita la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, nell'ora del deposito telematico, il Giudice decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
AT ET
pagina 1 di 5 R.G.N. 1693/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. AT ET, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1693/2021 vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
RE RE (C.F. C.F._2
Attore
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Mosciaro (C.F.
) C.F._3
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Vitale (C.F. ) C.F._4
Convenuti
Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c. – intimazione di pagamento e cartella – canoni idrici anni 2003-2006
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 03420219001069186000 notificatagli il 09/11/2021, relativamente alle somme iscritte a ruolo trasfuso nella cartella di pagamento n.
pagina 2 di 5 03420110003319574000 dell'importo di € 12.042,80 e avente ad oggetto il pagamento del canone acqua relativo agli anni 2003, 2004, 2005 e 2006.
1.1. L'opponente eccepisce, in via preliminare, la prescrizione quinquennale del credito azionato. Contesta, inoltre, la legittimità della procedura di riscossione, la quale è stata avviata in mancanza di un valido titolo esecutivo, atteso che il canone idrico costituisce un'entrata di diritto privato che non può essere direttamente riscosso a mezzo ruolo.
Deduce, quali ulteriori motivi di illegittimità la mancanza della notifica della cartella di pagamento presupposta e l'onere di prova sul contenuto del plico eventualmente notificato a carico delle convenute. Conclude affinché il Tribunale adito dichiari la nullità e/o l'illegittimità della cartella di pagamento n. 03420110003319574000 e/o del ruolo da cui risulta, per i motivi su esposti.
1.2. Il resiste alla domanda. Deduce che il credito relativo al canone idrico Controparte_1 per gli anni 2003 – 2006 e relativo alle fatture nn. 6015-6017/2003, 6306-6308/2004, 6069-
6071/2005 e 6206-6208/2006, è stato fatto oggetto di regolare sollecito con comunicazione n. prot. 14676 del 10/08/2007, notificata a mezzo raccomandata a/r il
20/10/2007 sicché, in mancanza di riscontro da parte di , ha Parte_1 legittimamente trasmesso gli atti all' ai fini Controparte_3 dell'avvio della procedura di riscossione coattiva dei crediti. Tenuto conto, quindi, che l'attore non ha mosso alcuna contestazione rispetto alle operazioni poste in essere dal bensì solo a quelle dell' , l'ente Controparte_1 Controparte_3 comunale conclude, in via principale e pregiudiziale, chiedendo che sia accertato e dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva, con conseguenziale estromissione dal giudizio.
1.3. L'agente della riscossione eccepisce, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva relativamente agli atti e alle vicende che precedono la formazione e la consegna del ruolo. Nel merito, deduce l'esistenza e la regolarità della notifica della cartella di pagamento presupposta all'intimazione di pagamento richiamata e che mai è stata opposta dalla parte nonché l'inammissibilità e infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito, vuoi perché da computarsi secondo i termini della prescrizione ordinaria, vuoi perché è intervenuta la sospensione della stessa durante il periodo emergenziale per la diffusione del virus SARS-CoV-2. Conclude, in via pregiudiziale, per la dichiarazione della propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.
1.4. Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., il procedimento, istruito mediante produzione di documenti, è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni ed è stato pagina 3 di 5 deciso con sentenza contestuale all'esito della discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. Intanto va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata tanto dall'Agente della Riscossione quanto dal . Controparte_1
2.1. In tema di riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo di entrate di natura non tributaria, qualora il debitore abbia impugnato la cartella di pagamento, emessa dall'
[...]
, per motivi che attengono a vizi della cartella medesima, compreso il vizio Controparte_4 di motivazione, l'impugnazione deve essere rivolta nei confronti dell' CP_4
, il quale, ove assuma che il vizio sia imputabile all'ente impositore, può
[...] estendere il giudizio a quest'ultimo [Cass. Civ. Sez. 3, sentenza n. 3707 del 25/02/2016 (Rv.
638876 - 01)]. Peraltro, nel caso in cui la contestazione riguardi anche il merito della pretesa di credito, deve riconoscersi la legittimazione passiva non solo all'agente della riscossione, ma anche all'ente impositore.
3. Nel merito, l'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
3.1. La causa può essere decisa facendo applicazione del criterio della ragione più liquida
[cfr. Cass. S.U. n. 9936 del 2014; Cass. Civ. Sez. 6 sentenza n. 12002 del 28/05/2014 (Rv.
631058 -01); Cass. Civ. Sez. 5 sentenza n. 11458 del 11/05/2018 (Rv. 648510 - 01) Cass. Civ.
Sez. 5 ordinanza n. 363 del 09/01/2019 (Rv. 652184 - 01)], perché è manifestamente fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
3.2. Il canone per il servizio idrico rientra nelle prestazioni periodiche aventi connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi a carattere continuativo e soggiace, pertanto, al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4 cod. civ.
3.3. Nella specie, i canoni idrici richiesti con la cartella di pagamento assunta come presupposto dell'atto di intimazione ricevuto da parte attrice si riferiscono alle annualità
2003 – 2006, relativamente alle quali il ha depositato atti interruttivi della Controparte_1 prescrizione del 20/10/2007. Dopo questi anni, è stata fornita evidenza, mediante deposito di copia del relativo avviso di ricevimento, della sola notifica della cartella di pagamento n.
03420110003319574000 avvenuta il 04/03/2011. Ne consegue che essendo decorsi oltre 5 anni dalla notifica di quest'ultimo atto interruttivo e in mancanza di evidenza di ulteriori atti interruttivi infra-quinquennali, il credito azionato si è irrimediabilmente prescritto.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano facendo applicazione di valori tabellari minimi di cui al dm 55/2014, in ragione del non elevato livello di difficoltà della controversia e del numero e della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza o eccezione, così provvede:
Accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara estinti Parte_1 per prescrizione i crediti vantati dal per i canoni del servizio idrico relativi Controparte_1 agli anni 2003 – 2006 e annulla l'intimazione di pagamento n. 03420219001069186000, limitatamente alla sola cartella di pagamento n. 03420110003319574000.
Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di parte opponente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 264,00 per esborsi ed euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. RE RE che ha dichiarato di avere anticipato le spese e di non aver ricevuto compenso dal suo assistito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Paola, 24/10/2025
Il Giudice
AT ET
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Paola
Sezione Prima Civile
Verbale di udienza del 24/10/2025
È presente per l'attrice l'avv. Gianluca Maio, in sostituzione dell'avv. CESARE GRECO, nonché per il , l'avv. FRANCESCA VITALE. Controparte_1
Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi dei quali chiedono integrale accoglimento. L'avv. Maio insiste per l'accoglimento della domanda con condanna degli enti resistenti in via solidale alle spese del giudizio. L'avv. Vitale si oppone alla richiesta formulata di condanna alle spese.
Esaurita la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, nell'ora del deposito telematico, il Giudice decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
AT ET
pagina 1 di 5 R.G.N. 1693/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. AT ET, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1693/2021 vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
RE RE (C.F. C.F._2
Attore
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Mosciaro (C.F.
) C.F._3
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Vitale (C.F. ) C.F._4
Convenuti
Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c. – intimazione di pagamento e cartella – canoni idrici anni 2003-2006
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 03420219001069186000 notificatagli il 09/11/2021, relativamente alle somme iscritte a ruolo trasfuso nella cartella di pagamento n.
pagina 2 di 5 03420110003319574000 dell'importo di € 12.042,80 e avente ad oggetto il pagamento del canone acqua relativo agli anni 2003, 2004, 2005 e 2006.
1.1. L'opponente eccepisce, in via preliminare, la prescrizione quinquennale del credito azionato. Contesta, inoltre, la legittimità della procedura di riscossione, la quale è stata avviata in mancanza di un valido titolo esecutivo, atteso che il canone idrico costituisce un'entrata di diritto privato che non può essere direttamente riscosso a mezzo ruolo.
Deduce, quali ulteriori motivi di illegittimità la mancanza della notifica della cartella di pagamento presupposta e l'onere di prova sul contenuto del plico eventualmente notificato a carico delle convenute. Conclude affinché il Tribunale adito dichiari la nullità e/o l'illegittimità della cartella di pagamento n. 03420110003319574000 e/o del ruolo da cui risulta, per i motivi su esposti.
1.2. Il resiste alla domanda. Deduce che il credito relativo al canone idrico Controparte_1 per gli anni 2003 – 2006 e relativo alle fatture nn. 6015-6017/2003, 6306-6308/2004, 6069-
6071/2005 e 6206-6208/2006, è stato fatto oggetto di regolare sollecito con comunicazione n. prot. 14676 del 10/08/2007, notificata a mezzo raccomandata a/r il
20/10/2007 sicché, in mancanza di riscontro da parte di , ha Parte_1 legittimamente trasmesso gli atti all' ai fini Controparte_3 dell'avvio della procedura di riscossione coattiva dei crediti. Tenuto conto, quindi, che l'attore non ha mosso alcuna contestazione rispetto alle operazioni poste in essere dal bensì solo a quelle dell' , l'ente Controparte_1 Controparte_3 comunale conclude, in via principale e pregiudiziale, chiedendo che sia accertato e dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva, con conseguenziale estromissione dal giudizio.
1.3. L'agente della riscossione eccepisce, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva relativamente agli atti e alle vicende che precedono la formazione e la consegna del ruolo. Nel merito, deduce l'esistenza e la regolarità della notifica della cartella di pagamento presupposta all'intimazione di pagamento richiamata e che mai è stata opposta dalla parte nonché l'inammissibilità e infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito, vuoi perché da computarsi secondo i termini della prescrizione ordinaria, vuoi perché è intervenuta la sospensione della stessa durante il periodo emergenziale per la diffusione del virus SARS-CoV-2. Conclude, in via pregiudiziale, per la dichiarazione della propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.
1.4. Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., il procedimento, istruito mediante produzione di documenti, è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni ed è stato pagina 3 di 5 deciso con sentenza contestuale all'esito della discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. Intanto va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata tanto dall'Agente della Riscossione quanto dal . Controparte_1
2.1. In tema di riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo di entrate di natura non tributaria, qualora il debitore abbia impugnato la cartella di pagamento, emessa dall'
[...]
, per motivi che attengono a vizi della cartella medesima, compreso il vizio Controparte_4 di motivazione, l'impugnazione deve essere rivolta nei confronti dell' CP_4
, il quale, ove assuma che il vizio sia imputabile all'ente impositore, può
[...] estendere il giudizio a quest'ultimo [Cass. Civ. Sez. 3, sentenza n. 3707 del 25/02/2016 (Rv.
638876 - 01)]. Peraltro, nel caso in cui la contestazione riguardi anche il merito della pretesa di credito, deve riconoscersi la legittimazione passiva non solo all'agente della riscossione, ma anche all'ente impositore.
3. Nel merito, l'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
3.1. La causa può essere decisa facendo applicazione del criterio della ragione più liquida
[cfr. Cass. S.U. n. 9936 del 2014; Cass. Civ. Sez. 6 sentenza n. 12002 del 28/05/2014 (Rv.
631058 -01); Cass. Civ. Sez. 5 sentenza n. 11458 del 11/05/2018 (Rv. 648510 - 01) Cass. Civ.
Sez. 5 ordinanza n. 363 del 09/01/2019 (Rv. 652184 - 01)], perché è manifestamente fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
3.2. Il canone per il servizio idrico rientra nelle prestazioni periodiche aventi connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi a carattere continuativo e soggiace, pertanto, al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4 cod. civ.
3.3. Nella specie, i canoni idrici richiesti con la cartella di pagamento assunta come presupposto dell'atto di intimazione ricevuto da parte attrice si riferiscono alle annualità
2003 – 2006, relativamente alle quali il ha depositato atti interruttivi della Controparte_1 prescrizione del 20/10/2007. Dopo questi anni, è stata fornita evidenza, mediante deposito di copia del relativo avviso di ricevimento, della sola notifica della cartella di pagamento n.
03420110003319574000 avvenuta il 04/03/2011. Ne consegue che essendo decorsi oltre 5 anni dalla notifica di quest'ultimo atto interruttivo e in mancanza di evidenza di ulteriori atti interruttivi infra-quinquennali, il credito azionato si è irrimediabilmente prescritto.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano facendo applicazione di valori tabellari minimi di cui al dm 55/2014, in ragione del non elevato livello di difficoltà della controversia e del numero e della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza o eccezione, così provvede:
Accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara estinti Parte_1 per prescrizione i crediti vantati dal per i canoni del servizio idrico relativi Controparte_1 agli anni 2003 – 2006 e annulla l'intimazione di pagamento n. 03420219001069186000, limitatamente alla sola cartella di pagamento n. 03420110003319574000.
Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di parte opponente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 264,00 per esborsi ed euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. RE RE che ha dichiarato di avere anticipato le spese e di non aver ricevuto compenso dal suo assistito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Paola, 24/10/2025
Il Giudice
AT ET
pagina 5 di 5