TRIB
Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 26/08/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. N. 718/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di ConIGlio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Emanuele Venzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 718/2025 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 09.04.2025, congiuntamente da:
nata a Milano (MI) in [...]_1
20.06.1974, codice fiscale residente in C.F._1
Pistoia (PT), Via dello Spartitoio n. 149,
e nato a [...] in data [...], Parte_2 codice fiscale , residente in [...] dello Spartitoio n. 149, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.
Silvia Vicenzo ed elettivamente domiciliati presso e nel suo studio in Pistoia (PT), Via dei Fabbri n. 37, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 09.04.2025,
[...]
e esponendo di aver Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in data 27.08.2005 in Serravalle Pistoiese
(PT), precisavano che dall'unione erano nati i figli Persona_1
(in data 30.12.2006) ed (in data 14.06.2009). Persona_2
Le parti evidenziavano che nel corso degli anni, le condizioni di unione materiale e spirituale su cui era fondato il matrimonio venivano meno, compromettendo irrimediabilmente l'unione affettiva tra loro e portandoli alla decisione, onde evitare l'ulteriore deterioramento dei rapporti familiari, di separarsi consensualmente e far cessare gli effetti civili del matrimonio concordatario.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) I coniugi vivranno separati nel mutuo e civile reciproco rispetto, come già di fatto avviene.
Nel mese di Gennaio 2025 il Sig. con il consenso Parte_2 della moglie, ha provveduto a lasciare la casa coniugale – sita a
Pistoia Via dello Spartitoio n. 149 – trasferendosi a vivere in un immobile condotto in locazione situato a Pistoia, località
Montagnana, Via IV Novembre n. 94.
2) La casa coniugale sarà assegnata alla moglie, dove vi rimarrà a vivere insieme ai figli e . I mobili e gli arredi posti Per_1 Per_2 all'interno dell'abitazione saranno lasciati all'interno della stessa.
Il Sig. entro la data del 30 Giugno 2025, Parte_2 provvederà a portare via da detto immobile tutti i propri effetti personali e a trasferire la propria residenza anagrafica.
Con la sottoscrizione del presente ricorso, la IG.ra Parte_1
provvederà ad intestare a sé tutte le utenze relative
[...] all'abitazione sostenendone pertanto i relativi costi.
2 Quanto alle eventuali spese di manutenzione dell'immobile, i ricorrenti concordano che la IG.ra sosterrà le Parte_1 spese di ordinaria amministrazione che si dovessero rendere necessarie, mentre, per quanto riguarda quelle di natura straordinaria, ovvero tutte quelle spese relative alla conservazione, al mantenimento ed alla funzionalità del bene e dei suoi impianti, sarà il IG. a sostenerne integralmente i costi. Parte_2
Le parti espressamente prevedono che, ove la moglie dovesse riscontrare la necessità di un intervento di straordinaria amministrazione, dovrà segnalarlo tempestivamente al marito, il quale provvederà, con la medesima tempestività, a predisporre tutti gli interventi necessari mediante personale specializzato di propria fiducia.
Ove tali interventi fossero caratterizzati da necessità ed urgenza, la IG.ra ne darà tempestiva comunicazione al Parte_1 marito e potrà provvedere autonomamente alla realizzazione dei medesimi, fermo il diritto al rimborso delle spese sostenute.
Con riferimento agli arredi, posti all'interno dell'abitazione coniugale alla data di sottoscrizione del presente ricorso, le parti potranno convenire di comune accordo di smaltirli, ove rotti o deteriorati.
3) La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori, secondo Per_2
l'istituto del c.d. affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale, con riferimento alle decisioni di maggiore interesse attinenti all'educazione, istruzione e la salute della minore, che saranno assunte dai genitori di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, con esercizio disgiunto e separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle decisioni di ordinaria amministrazione allorquando la figlia sarà con ciascun genitore.
4) Per quanto riguarda anche l'altro figlio, ancorché oggi Per_1 maggiorenne ma comunque ancora studente e non economicamente autosufficiente, i genitori si impegnano a condividere ogni scelta che dovesse essere presa nel suo interesse, riguardante le vacanze, lo sviluppo e la salute del figlio stesso
3 (scuola, sport, tempo libero, spese mediche, cure di ogni genere etc…) che, fin tanto che così come , non sarà Per_1 Per_2 indipendente, dovrà essere presa concordemente da entrambi i genitori.
5) In ordine ai tempi di frequentazione dei figli, i ricorrenti concordano che il padre – in ragione dell'età sia di che di Per_1
nonché dei buoni rapporti che il IG. ha con Per_2 Parte_2
i medesimi – potrà incontrare e/o prendere con sé gli stessi concordando preventivamente con e i tempi di Per_1 Per_2 permanenza presso di sé, e previa semplice comunicazione alla moglie, tenendo conto dei desideri dei figli e degli impegni scolastici, sportivi e ricreativi di questi.
6) Con la stessa elasticità saranno convenuti i periodi di vacanza estivi, le festività di Natale e di Pasqua nonché i ponti e le altre ricorrenze.
7) I ricorrenti concordano che il cane rimanga a vivere Per_3 nell'abitazione coniugale insieme ai figli ed , ferma Per_1 Per_2 la possibilità per il IG. di poterla prendere con sé Parte_2 dandone preventiva comunicazione alla moglie.
Le parti contribuiranno in maniera paritaria ai compiti di cura ed accudimento del cane, impegnandosi a supportarsi reciprocamente nei periodi di vacanza, allorquando il cane non potrà restare insieme ai figli ed essere portato nella località di vacanza prescelta.
Per quanto riguarda le spese straordinarie relative al cane, con ciò intendendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle veterinarie (ad eccezione delle vaccinazioni annuali), dogsitter, pensione per cani, ecc.. saranno previamente concordate dai ricorrenti e sostenute nella misura del 50% ciascuno.
8) I ricorrenti contribuiranno, come già sta avvenendo, al mantenimento dei figli in proporzione ai rispettivi redditi. Le parti concordano che il IG. verserà entro il giorno 10 di Parte_2 ogni mese alla IG.ra , a titolo di assegno Parte_1 perequativo di mantenimento dei figli ed , la Per_1 Per_2 somma mensile di €. 500,00 (€. 250,00 per ciascun figlio) che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
4 9) Le spese che il IG. sosterrà durante la Parte_2 permanenza dei figli minori presso di sé (intendendosi con ciò il quotidiano mantenimento) saranno interamente sostenute dal genitore stesso, senza possibilità di pretenderne alcuna contribuzione del 50% dall'altro.
10) Le parti concordano che, rispetto alle mensilità di Febbraio e
Marzo 2025, in cui il padre ha lasciato l'abitazione coniugale, lo stesso provvederà a corrispondere alla moglie l'importo di €.
1.000,00 a titolo di mantenimento dei figli (€. 500,00 per ciascun mese), oltre al 50% delle spese straordinarie dalla stessa sostenute.
I ricorrenti effettueranno pertanto un conguaglio fra gli importi di cui sopra e le spese per le utenze dell'abitazione che il Sig. Parte_2 dovesse avere, nel frattempo, corrisposto.
[...]
11) Ciascun genitore contribuirà, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse dei figli, come previste e disciplinate dall'art. 6 del Protocollo di Intesa per i giudizi di separazione, divorzio e relative modifiche, stipulato tra
Tribunale ed il ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia il
01.10.2018, di seguito riportato:
- quelle non richiedono il preventivo accordo:
a) sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche da pediatra o medico di base, effettuate nell'ambito S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, compresi occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche);
b) scolastiche: iscrizione e retta dell'asilo infantile;
tasse universitarie;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati d'accordo dai genitori e relative spese connesse (bollo, assicurazione, corso patente di guida);
5 - quelle che richiedono il consenso espresso o tacito di ambo i genitori:
a) sanitarie: visite mediche;
esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie in strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
b) scolastiche: ripetizioni;
gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private;
stages; corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per ingresso nell'Università, la formazione o specializzazione universitaria o l'avvio nel mondo del lavoro;
Università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post-universitari (specializzazioni o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
pre-scuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) extrascolastiche: baby sitter dopo la separazione;
viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura ed il necessario per partecipazione a gare e tornei (comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) e casco;
corso patente di guida;
attività artistiche, culturali e ricreative (acquisto strumenti musicali, corsi di informatica, etc.); festeggiamenti dedicati ai figli.
Le parti concordano che il corso per la patente di guida è una spesa su cui le stesse prestano fin d'ora il proprio consenso.
Le parti concordano inoltre che, per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, whatsapp, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro 10gg. dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa.
6 In caso di anticipazione di una spesa da parte di un genitore, il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta.
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta saranno, ove possibile, intestati ai figli e consegnati periodicamente al genitore che non ha anticipato la relativa spesa ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta.
12) I figli saranno infatti a carico fiscale di entrambi i ricorrenti e dunque ognuno ne trarrà, secondo tale percentuale (50%), i relativi benefici fiscali. Le somme riconosciute a titolo di assegno unico ed universale (AUU), saranno parimenti percepite da entrambi genitori nella misura del 50% ciascuno, i quali provvederanno a presentare autonoma domanda o comunque ad espletare le necessarie formalità ai fini della erogazione di detto beneficio.
13) Il Motociclo EE K-light 125 targato ES59323, ancorché intestato esclusivamente al padre, è stato acquistato da entrambi i coniugi in favore del figlio e pertanto rimarrà nella Per_1 disponibilità dello stesso.
Le parti si impegnano, allorquando tale motociclo dovesse essere venduto, a suddividerne equamente i proventi nella misura del 50% ciascuno.
14) I genitori comunicheranno l'un l'altro ogni variazione della propria residenza o dimora e rilasciano reciprocamente il nulla-osta per la concessione e/o il rinnovo del passaporto della figlia minore o documento equipollente. Per_2
15) Salvo quanto sopra indicato, i ricorrenti si danno reciproco atto di non avere beni mobili e/o immobili conti/depositi/titoli/azioni/obbligazioni cointestati e di aver già proceduto alla divisione e reciproca restituzione di ogni bene personale e/o quant'altro in comune, ad eccezione di quanto disciplinato al punto 2) che precede.
7 16) Per volontà concorde dei ricorrenti, gli effetti del presente ricorso decorreranno dalla sottoscrizione del medesimo.
17) I ricorrenti dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non chiedere alcunché l'uno dall'altro a titolo di mantenimento.
I ricorrenti convengono pertanto di aver regolamentato ogni altro aspetto patrimoniale, anche non espressamente indicato nel presente accordo, non avendo più nulla a che pretendere l'uno dall'altro.
18) Le spese del presente procedimento saranno sostenute da entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti in data 14.05.2025 e preso atto del parere favorevole espresso dal
Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
, nata a [...] in data [...] e
[...] Parte_2
nato a [...] in data [...], che hanno
[...] contratto matrimonio in data 27.08.2005 in Serravalle Pistoiese
(PT), alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Serravalle Pistoiese (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto
n. 16, P. II, Serie A, anno 2005);
- nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di conIGlio del 22.08.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di ConIGlio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Emanuele Venzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 718/2025 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 09.04.2025, congiuntamente da:
nata a Milano (MI) in [...]_1
20.06.1974, codice fiscale residente in C.F._1
Pistoia (PT), Via dello Spartitoio n. 149,
e nato a [...] in data [...], Parte_2 codice fiscale , residente in [...] dello Spartitoio n. 149, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.
Silvia Vicenzo ed elettivamente domiciliati presso e nel suo studio in Pistoia (PT), Via dei Fabbri n. 37, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 09.04.2025,
[...]
e esponendo di aver Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in data 27.08.2005 in Serravalle Pistoiese
(PT), precisavano che dall'unione erano nati i figli Persona_1
(in data 30.12.2006) ed (in data 14.06.2009). Persona_2
Le parti evidenziavano che nel corso degli anni, le condizioni di unione materiale e spirituale su cui era fondato il matrimonio venivano meno, compromettendo irrimediabilmente l'unione affettiva tra loro e portandoli alla decisione, onde evitare l'ulteriore deterioramento dei rapporti familiari, di separarsi consensualmente e far cessare gli effetti civili del matrimonio concordatario.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) I coniugi vivranno separati nel mutuo e civile reciproco rispetto, come già di fatto avviene.
Nel mese di Gennaio 2025 il Sig. con il consenso Parte_2 della moglie, ha provveduto a lasciare la casa coniugale – sita a
Pistoia Via dello Spartitoio n. 149 – trasferendosi a vivere in un immobile condotto in locazione situato a Pistoia, località
Montagnana, Via IV Novembre n. 94.
2) La casa coniugale sarà assegnata alla moglie, dove vi rimarrà a vivere insieme ai figli e . I mobili e gli arredi posti Per_1 Per_2 all'interno dell'abitazione saranno lasciati all'interno della stessa.
Il Sig. entro la data del 30 Giugno 2025, Parte_2 provvederà a portare via da detto immobile tutti i propri effetti personali e a trasferire la propria residenza anagrafica.
Con la sottoscrizione del presente ricorso, la IG.ra Parte_1
provvederà ad intestare a sé tutte le utenze relative
[...] all'abitazione sostenendone pertanto i relativi costi.
2 Quanto alle eventuali spese di manutenzione dell'immobile, i ricorrenti concordano che la IG.ra sosterrà le Parte_1 spese di ordinaria amministrazione che si dovessero rendere necessarie, mentre, per quanto riguarda quelle di natura straordinaria, ovvero tutte quelle spese relative alla conservazione, al mantenimento ed alla funzionalità del bene e dei suoi impianti, sarà il IG. a sostenerne integralmente i costi. Parte_2
Le parti espressamente prevedono che, ove la moglie dovesse riscontrare la necessità di un intervento di straordinaria amministrazione, dovrà segnalarlo tempestivamente al marito, il quale provvederà, con la medesima tempestività, a predisporre tutti gli interventi necessari mediante personale specializzato di propria fiducia.
Ove tali interventi fossero caratterizzati da necessità ed urgenza, la IG.ra ne darà tempestiva comunicazione al Parte_1 marito e potrà provvedere autonomamente alla realizzazione dei medesimi, fermo il diritto al rimborso delle spese sostenute.
Con riferimento agli arredi, posti all'interno dell'abitazione coniugale alla data di sottoscrizione del presente ricorso, le parti potranno convenire di comune accordo di smaltirli, ove rotti o deteriorati.
3) La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori, secondo Per_2
l'istituto del c.d. affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale, con riferimento alle decisioni di maggiore interesse attinenti all'educazione, istruzione e la salute della minore, che saranno assunte dai genitori di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, con esercizio disgiunto e separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle decisioni di ordinaria amministrazione allorquando la figlia sarà con ciascun genitore.
4) Per quanto riguarda anche l'altro figlio, ancorché oggi Per_1 maggiorenne ma comunque ancora studente e non economicamente autosufficiente, i genitori si impegnano a condividere ogni scelta che dovesse essere presa nel suo interesse, riguardante le vacanze, lo sviluppo e la salute del figlio stesso
3 (scuola, sport, tempo libero, spese mediche, cure di ogni genere etc…) che, fin tanto che così come , non sarà Per_1 Per_2 indipendente, dovrà essere presa concordemente da entrambi i genitori.
5) In ordine ai tempi di frequentazione dei figli, i ricorrenti concordano che il padre – in ragione dell'età sia di che di Per_1
nonché dei buoni rapporti che il IG. ha con Per_2 Parte_2
i medesimi – potrà incontrare e/o prendere con sé gli stessi concordando preventivamente con e i tempi di Per_1 Per_2 permanenza presso di sé, e previa semplice comunicazione alla moglie, tenendo conto dei desideri dei figli e degli impegni scolastici, sportivi e ricreativi di questi.
6) Con la stessa elasticità saranno convenuti i periodi di vacanza estivi, le festività di Natale e di Pasqua nonché i ponti e le altre ricorrenze.
7) I ricorrenti concordano che il cane rimanga a vivere Per_3 nell'abitazione coniugale insieme ai figli ed , ferma Per_1 Per_2 la possibilità per il IG. di poterla prendere con sé Parte_2 dandone preventiva comunicazione alla moglie.
Le parti contribuiranno in maniera paritaria ai compiti di cura ed accudimento del cane, impegnandosi a supportarsi reciprocamente nei periodi di vacanza, allorquando il cane non potrà restare insieme ai figli ed essere portato nella località di vacanza prescelta.
Per quanto riguarda le spese straordinarie relative al cane, con ciò intendendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle veterinarie (ad eccezione delle vaccinazioni annuali), dogsitter, pensione per cani, ecc.. saranno previamente concordate dai ricorrenti e sostenute nella misura del 50% ciascuno.
8) I ricorrenti contribuiranno, come già sta avvenendo, al mantenimento dei figli in proporzione ai rispettivi redditi. Le parti concordano che il IG. verserà entro il giorno 10 di Parte_2 ogni mese alla IG.ra , a titolo di assegno Parte_1 perequativo di mantenimento dei figli ed , la Per_1 Per_2 somma mensile di €. 500,00 (€. 250,00 per ciascun figlio) che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
4 9) Le spese che il IG. sosterrà durante la Parte_2 permanenza dei figli minori presso di sé (intendendosi con ciò il quotidiano mantenimento) saranno interamente sostenute dal genitore stesso, senza possibilità di pretenderne alcuna contribuzione del 50% dall'altro.
10) Le parti concordano che, rispetto alle mensilità di Febbraio e
Marzo 2025, in cui il padre ha lasciato l'abitazione coniugale, lo stesso provvederà a corrispondere alla moglie l'importo di €.
1.000,00 a titolo di mantenimento dei figli (€. 500,00 per ciascun mese), oltre al 50% delle spese straordinarie dalla stessa sostenute.
I ricorrenti effettueranno pertanto un conguaglio fra gli importi di cui sopra e le spese per le utenze dell'abitazione che il Sig. Parte_2 dovesse avere, nel frattempo, corrisposto.
[...]
11) Ciascun genitore contribuirà, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse dei figli, come previste e disciplinate dall'art. 6 del Protocollo di Intesa per i giudizi di separazione, divorzio e relative modifiche, stipulato tra
Tribunale ed il ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia il
01.10.2018, di seguito riportato:
- quelle non richiedono il preventivo accordo:
a) sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche da pediatra o medico di base, effettuate nell'ambito S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, compresi occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche);
b) scolastiche: iscrizione e retta dell'asilo infantile;
tasse universitarie;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati d'accordo dai genitori e relative spese connesse (bollo, assicurazione, corso patente di guida);
5 - quelle che richiedono il consenso espresso o tacito di ambo i genitori:
a) sanitarie: visite mediche;
esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie in strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
b) scolastiche: ripetizioni;
gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private;
stages; corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per ingresso nell'Università, la formazione o specializzazione universitaria o l'avvio nel mondo del lavoro;
Università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post-universitari (specializzazioni o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
pre-scuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) extrascolastiche: baby sitter dopo la separazione;
viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura ed il necessario per partecipazione a gare e tornei (comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) e casco;
corso patente di guida;
attività artistiche, culturali e ricreative (acquisto strumenti musicali, corsi di informatica, etc.); festeggiamenti dedicati ai figli.
Le parti concordano che il corso per la patente di guida è una spesa su cui le stesse prestano fin d'ora il proprio consenso.
Le parti concordano inoltre che, per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, whatsapp, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro 10gg. dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa.
6 In caso di anticipazione di una spesa da parte di un genitore, il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta.
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta saranno, ove possibile, intestati ai figli e consegnati periodicamente al genitore che non ha anticipato la relativa spesa ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta.
12) I figli saranno infatti a carico fiscale di entrambi i ricorrenti e dunque ognuno ne trarrà, secondo tale percentuale (50%), i relativi benefici fiscali. Le somme riconosciute a titolo di assegno unico ed universale (AUU), saranno parimenti percepite da entrambi genitori nella misura del 50% ciascuno, i quali provvederanno a presentare autonoma domanda o comunque ad espletare le necessarie formalità ai fini della erogazione di detto beneficio.
13) Il Motociclo EE K-light 125 targato ES59323, ancorché intestato esclusivamente al padre, è stato acquistato da entrambi i coniugi in favore del figlio e pertanto rimarrà nella Per_1 disponibilità dello stesso.
Le parti si impegnano, allorquando tale motociclo dovesse essere venduto, a suddividerne equamente i proventi nella misura del 50% ciascuno.
14) I genitori comunicheranno l'un l'altro ogni variazione della propria residenza o dimora e rilasciano reciprocamente il nulla-osta per la concessione e/o il rinnovo del passaporto della figlia minore o documento equipollente. Per_2
15) Salvo quanto sopra indicato, i ricorrenti si danno reciproco atto di non avere beni mobili e/o immobili conti/depositi/titoli/azioni/obbligazioni cointestati e di aver già proceduto alla divisione e reciproca restituzione di ogni bene personale e/o quant'altro in comune, ad eccezione di quanto disciplinato al punto 2) che precede.
7 16) Per volontà concorde dei ricorrenti, gli effetti del presente ricorso decorreranno dalla sottoscrizione del medesimo.
17) I ricorrenti dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non chiedere alcunché l'uno dall'altro a titolo di mantenimento.
I ricorrenti convengono pertanto di aver regolamentato ogni altro aspetto patrimoniale, anche non espressamente indicato nel presente accordo, non avendo più nulla a che pretendere l'uno dall'altro.
18) Le spese del presente procedimento saranno sostenute da entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti in data 14.05.2025 e preso atto del parere favorevole espresso dal
Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
, nata a [...] in data [...] e
[...] Parte_2
nato a [...] in data [...], che hanno
[...] contratto matrimonio in data 27.08.2005 in Serravalle Pistoiese
(PT), alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Serravalle Pistoiese (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto
n. 16, P. II, Serie A, anno 2005);
- nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di conIGlio del 22.08.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
9