TAR Brescia, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 128
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Dispositivo di sentenza 19 gennaio 2026
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Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione del vincolo di aggiudicazione di un solo lotto

    Il Tribunale ha ritenuto che la lex specialis, interpretata letteralmente e sistematicamente, prevedeva l'identità di operatore economico solo in caso di totale identità tra i componenti dei raggruppamenti. La parziale sovrapposizione dei componenti, come nel caso di specie, non configurava un'unica entità decisionale e non violava il vincolo di aggiudicazione. L'Amministrazione aveva agito ragionevolmente nell'interpretare la clausola in modo da non introdurre cause di esclusione non chiaramente indicate ai concorrenti.

  • Rigettato
    Illegittimità della lex specialis per elusione del vincolo antiaccaparramento

    Il Tribunale ha ritenuto che la clausola fosse legittima e ragionevolmente interpretata dall'Amministrazione. L'autovincolo, interpretato come applicabile solo a RTI identici, bilanciava le finalità pro-concorrenziali, il principio di massima partecipazione e la libertà d'impresa, evitando interferenze non necessarie nei rapporti tra imprese e garantendo certezza ai concorrenti.

  • Rigettato
    Domanda risarcitoria subordinata

    La domanda risarcitoria è stata rigettata in quanto accessoria alla domanda principale di annullamento, anch'essa rigettata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Brescia, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 128
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
    Numero : 128
    Data del deposito : 9 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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