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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/01/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, dopo l'udienza del giorno 21/01/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 1934/2021 promossa da
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. DI NATALE FRANCESCO contro
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. TIBERINO CARLA
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 16.3.2021 il ricorrente in epigrafe indicato deduceva: che è titolare di pensione di vecchiaia cat.VR n. 30045156 riconosciutagli con decorrenza del 1 agosto 2014 per un importo mensile pari ad euro 440,63, integrato
CP_ al trattamento minimo sino ad euro 501,38; che l' aveva liquidato la pensione considerando un'anzianità contributiva pari a 1754 settimane contributive versate dal
1° gennaio 1965 al 31 dicembre 2009, così suddivise: - Quota A FPLD (fino al 1992)
67 contributi settimanali;
- Quota B FPLD (successivi al 1992) 23 contributi settimanali;
- Quota A CM (fino al 1992) 624 contributi settimanali;
- Quota B
CM (successivi al 1992) 1040 contributi settimanali, omettendo tuttavia l'accredito dei contributi figurativi per la disoccupazione agricola di competenza dell'anno 2009 nonché i contributi, quale coltivatore diretto, relativi agli anni 2000,
2001 e 2004; che in particolare, per i suddetti anni le omissioni nei versamenti erano state regolarizzate attraverso l'adesione ad un accordo di ristrutturazione, in forza del quale aveva effettuato il pagamento di euro 26.500,00 effettuato in data 27.12.2012; che il conteggio della contribuzione erroneamente non calcolata dava diritto alla ricostituzione della pensione per complessive 174 settimane di contribuzione, con la conseguenza che la pensione doveva essere ricalcolata come segue: - quota A FPLD: anzianità 26 settimane, RMS euro 294,44, quota mensile di pensione euro 11,78; - quota B FPLD: anzianità 86 settimane, RMS euro 55,65, - quota A CM: anzianità
1040 settimane, RMS euro 154,64 quota mensile di pensione euro 247,42; - quota B
CM: anzianità 780 settimane, RMS euro 176,53 quota mensile di pensione euro
211,84.
Tanto premesso, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare il diritto all'accredito delle ulteriori 174 settimane di contribuzione derivanti dalla corretta contabilizzazione della contribuzione per gli anni 2000
(R.M.C.: euro 6.130,80 = 39,30X 156)– 2001 (R.M.C.: euro 6.327,36 = 40,56 X 156)
e 2004 (R.M.C.: euro 6.658,08 = 42,68 X 156) per 156 settimane quale coltivatore diretto iscritto nella gestione CD/CM e della contabilizzazione di ulteriori 18 settimane derivanti dal trattamento speciale percepito pari ad euro 1.384,39, relativo all'anno 2009. 2. Per l'effetto accertare il diritto del ricorrente alla rideterminazione dell'importo mensile della pensione di vecchiaia cat. VR nr.
30045156 in € 526,69 dalla data del 1° agosto 2014, da rivalutare e perequare. 3.
Condannare, conseguentemente, l' in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, al pagamento della differenza dell'importo mensile perequabile maturato a far data dal 01.04.2018, oltre interessi nella misura di legge della data di maturazione dei singoli ratei mensili sino all'effettivo soddisfo”. CP_ L' regolarmente costituitosi in giudizio ha in via preliminare eccepito la decadenza di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 639/70, come sostituito dall'art. 4 della legge n. 438/92 e successive modificazioni;
nel merito, poi, con puntuali argomentazioni ha contestato la fondatezza dell'avversa domanda, chiedendone il rigetto integrale.
La causa inizialmente iscritta sul ruolo di un altro Magistrato di questa sezione, è stata assegnata alla sottoscritta in data 8.2.2024.
Quindi, tenuto conto della natura documentale della causa, è stato disposto il rinvio all'odierna udienza. Pertanto, previa acquisizione delle note per la trattazione scritta, la causa è stata decisa con il deposito della presente sentenza.
Orbene, la domanda attorea è infondata per le ragioni di seguito esposte. Innanzitutto per quanto concerne l'omesso accredito della contribuzione figurativa per la disoccupazione agricola di competenza dell'anno 2009, è appena il caso di osservare che l'estratto contributivo versato in atti da entrambe le parti attesta che nel
2009 il ricorrente ha lavorato in agricoltura per 101 giornate nonché in qualità di coltivatore diretto per 156 giornate. Dal medesimo estratto, poi, non si evince la percezione, per la ridetta annualità della DS agricola. A tal proposito lo stesso ricorrente ha dedotto di aver ricevuto nel mese di luglio 2014 un provvedimento con
CP_ il quale l' gli chiedeva in restituzione le somme indebitamente percepite a titolo di DS agricola di competenza dell'anno 2009. CP_ Nel presente giudizio, inoltre, l' ha precisato che il ricorrente non aveva diritto all'erogazione della DS agricola per la ridetta annualità (effettivamente chiesta in restituzione dall'istituto), in quanto iscritto negli elenchi dei coltivatori ridetti. A supporto del proprio assunto ha versato in atti il verbale ispettivo con il quale era stata disposta la ridetta iscrizione dall'1.1.2008 al 23.3.2010.
A tal proposito, è opportuno rammentare che ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 co. 1 lett. a) l. 29.4.1949 n. 264 e dell'art. 2 d.p.r.
3.12.1970 n. 1049, il lavoratore agricolo iscritto negli elenchi nominativi ha diritto di percepire il trattamento di disoccupazione se esercita un'attività agricola in proprio in via sussidiaria, mentre perde tale diritto se esercita un'attività agricola autonoma in via esclusiva, prevalente o comunque normale o abituale.
Ebbene a fronte dell'omesso versamento dei contributi figurativi inerenti la DS agricola dell'anno 2009 (pacificamente non risultanti dall'estratto conto contributivo) nonché dell'insussistenza del diritto del ricorrente a percepire la Ds agricola per l'anno 2009 (in ossequio alla disciplina per cui è causa), è decisamente corretto CP_ l'assunto dell' laddove non ha ricompreso nel montante contributivo utile ai fini pensionistici, i contributi figurativi per cui è causa.
CP_ Non si comprende d'altronde per quale ragione l' avrebbe dovuto considerare i contributi figurativi relativi ad una prestazione previdenziale non percepita dal ricorrente.
Inconferente, si rileva il richiamo alla sentenza n. 12/2012 della Corte di Appello di
Bari che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, non concerne affatto una fattispecie analoga alla presente. Invero nel caso sottoposto al vaglio della Corte territoriale, indiscussa la percezione della Ds agricola dell'anno 1999, risultante dell'estratto contributivo, non era controverso il versamento dei contributi obbligatori e tantomeno di quelli figurativi, ma soltanto l'errata applicazione delle prescrizioni fissate dall'art. 7 com. 12 del D. L. 463/1983 e dall'art. 1 del DPR
1049/70.
Nel caso di specie, invece, a monte viene in rilievo l'omesso accredito della contribuzione figurativa stante l'omessa percezione della prestazione previdenziale.
Sotto tale profilo, dunque, la domanda attorea deve essere rigettata.
Medesima sorte, poi, spetta anche all'ulteriore capo della domanda attorea, inerente l'accredito, ai fini pensionistici, di ulteriori 156 settimane di contribuzione, inerenti l'attività espletata in qualità di coltivatore diretto negli anni 2000, 2001 e 2004.
A tal proposito, si rammenta che il ricorrente ha dedotto di aver aderito alla procedura di ristrutturazione del credito contributivo versando in nei confronti dell' l'importo di euro 26.500,00, volto a sanare il debito contributivo afferente, CP_1
tra gli altri, anche gli anni 2000, 2001 e 2004.
CP_ A tal proposito l' nella propria memoria di costituzione ha asserito: “Per gli anni 2000, 2001 e 2004, si eccepisce che per tali anni non risultano versati i contributi previdenziali, come si evince dall'estratto conto previdenziale che si allega in copia.
Né a sostegno del diritto all'accredito contributivo rileva la circostanza evidenziata da controparte di aver aderito ad un accordo di ristrutturazione del debito, comprensiva degli anni in contestazione.
Infatti tale accordo permette di estinguere il debito previdenziale mediante la corresponsione di un importo inferiore al dovuto, quindi in modo agevolato.
Tuttavia, l'agevolazione consiste esclusivamente nella diminuzione dell'importo da pagare, ma non anche nella possibilità di coprire completamente tutti i periodi previdenziali scoperti.
Gli importi corrisposti in modo agevolato vengono quindi utilizzati per l'accredito contributivo nei limiti del possibile, con la conseguenza che alcuni periodi contributivi, in caso di definizione agevolata dei crediti, rimangono scoperti.
Il vantaggio del contribuente è limitato quindi a una diminuzione dell'importo da corrispondere all'istituto previdenziale e non anche all'accredito dell'intero periodo contributivo mancante. Per tale motivo, nonostante la definizione agevolata evidenziata da controparte, gli anni 2000, 2001 e 2004 non risultano coperti da alcuna contribuzione.”
In sede di note per la trattazione scritta, poi, l' ha precisa e comprovato che “I CP_2 versamenti citati in ricorso, pari ad € 26.500,04, non risultano sufficienti alla copertura assicurativa per gli anni 2000, 2001 e 2004, in quanto gli stessi hanno coperto ulteriore debitoria pregressa per l'azienda autonoma agricola e assuntrice di manodopera”.
Orbene, così sintetizzate le posizioni delle parti, merita di essere condivisa la CP_ prospettazione difensiva dell'
Premesso che la contribuzione relativa agli anni 2000, 2001 e 2004 non risulta dall'estratto contro contributivo, si ritiene che a fronte della precisa asserzione CP_ dell' laddove ha dedotto l'insufficienza della somma versata ai fini della ristrutturazione, perchè non integralmente satisfattiva del debito contributivo per gli anni di riferimento, sarebbe stato onere del ricorrente provare che il ridetto pagamento aveva coperto interamente il periodo per cui è causa. Tanto, tuttavia, non
è stato fatto.
In aggiunta, poi, deve rammentarsi che nei confronti dell'odierno ricorrente, coltivatore diretto, non può trovare applicazione il principio generale dell'automatismo delle prestazioni previdenziali vigente, di cui all'art. 2116 c.c.; per il lavoratore autonomo, infatti, il calcolo della prestazione resta sempre ancorato al montante contributivo effettivamente versato.
E ciò anche perché gli accordi di ristrutturazione del debito contributivo, non consistono in un “condono” legislativamente previsto bensì in un'operazione, di tipo esclusivamente privatistico-finanziario, in virtù della quale gruppi di bancari hanno acquistato i crediti già prima ceduti alla società di cartolarizzazione SCCI spa. CP_1
Tali operazioni, hanno consentito agli agricoltori di sanare il pregresso debito contributivo, mediante la sottoscrizione di una vera e propria transazione, versando una somma percentuale del dovuto.
Ne consegue che la ristrutturazione non comporta alcun danno per i lavoratori interessati, se dipendenti, perché ad essi si applica il criterio della automaticità delle prestazioni che garantisce loro, in ogni caso, la liquidazione inalterata delle varie prestazioni previdenziali. La stessa regola non vale per i lavoratori autonomi, ai quali, come già detto, non si applica l'automaticità delle prestazioni (nei medesimi termini vedasi Corte di Appello
Roma 14.2.2022 n. 536).
Alla stregua di quanto innanzi, la domanda attorea deve essere integralmente rigettata.
Nulla per le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1934 /2021 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- nulla per le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Foggia, dopo l'udienza del 21.1.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, dopo l'udienza del giorno 21/01/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 1934/2021 promossa da
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. DI NATALE FRANCESCO contro
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. TIBERINO CARLA
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 16.3.2021 il ricorrente in epigrafe indicato deduceva: che è titolare di pensione di vecchiaia cat.VR n. 30045156 riconosciutagli con decorrenza del 1 agosto 2014 per un importo mensile pari ad euro 440,63, integrato
CP_ al trattamento minimo sino ad euro 501,38; che l' aveva liquidato la pensione considerando un'anzianità contributiva pari a 1754 settimane contributive versate dal
1° gennaio 1965 al 31 dicembre 2009, così suddivise: - Quota A FPLD (fino al 1992)
67 contributi settimanali;
- Quota B FPLD (successivi al 1992) 23 contributi settimanali;
- Quota A CM (fino al 1992) 624 contributi settimanali;
- Quota B
CM (successivi al 1992) 1040 contributi settimanali, omettendo tuttavia l'accredito dei contributi figurativi per la disoccupazione agricola di competenza dell'anno 2009 nonché i contributi, quale coltivatore diretto, relativi agli anni 2000,
2001 e 2004; che in particolare, per i suddetti anni le omissioni nei versamenti erano state regolarizzate attraverso l'adesione ad un accordo di ristrutturazione, in forza del quale aveva effettuato il pagamento di euro 26.500,00 effettuato in data 27.12.2012; che il conteggio della contribuzione erroneamente non calcolata dava diritto alla ricostituzione della pensione per complessive 174 settimane di contribuzione, con la conseguenza che la pensione doveva essere ricalcolata come segue: - quota A FPLD: anzianità 26 settimane, RMS euro 294,44, quota mensile di pensione euro 11,78; - quota B FPLD: anzianità 86 settimane, RMS euro 55,65, - quota A CM: anzianità
1040 settimane, RMS euro 154,64 quota mensile di pensione euro 247,42; - quota B
CM: anzianità 780 settimane, RMS euro 176,53 quota mensile di pensione euro
211,84.
Tanto premesso, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare il diritto all'accredito delle ulteriori 174 settimane di contribuzione derivanti dalla corretta contabilizzazione della contribuzione per gli anni 2000
(R.M.C.: euro 6.130,80 = 39,30X 156)– 2001 (R.M.C.: euro 6.327,36 = 40,56 X 156)
e 2004 (R.M.C.: euro 6.658,08 = 42,68 X 156) per 156 settimane quale coltivatore diretto iscritto nella gestione CD/CM e della contabilizzazione di ulteriori 18 settimane derivanti dal trattamento speciale percepito pari ad euro 1.384,39, relativo all'anno 2009. 2. Per l'effetto accertare il diritto del ricorrente alla rideterminazione dell'importo mensile della pensione di vecchiaia cat. VR nr.
30045156 in € 526,69 dalla data del 1° agosto 2014, da rivalutare e perequare. 3.
Condannare, conseguentemente, l' in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, al pagamento della differenza dell'importo mensile perequabile maturato a far data dal 01.04.2018, oltre interessi nella misura di legge della data di maturazione dei singoli ratei mensili sino all'effettivo soddisfo”. CP_ L' regolarmente costituitosi in giudizio ha in via preliminare eccepito la decadenza di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 639/70, come sostituito dall'art. 4 della legge n. 438/92 e successive modificazioni;
nel merito, poi, con puntuali argomentazioni ha contestato la fondatezza dell'avversa domanda, chiedendone il rigetto integrale.
La causa inizialmente iscritta sul ruolo di un altro Magistrato di questa sezione, è stata assegnata alla sottoscritta in data 8.2.2024.
Quindi, tenuto conto della natura documentale della causa, è stato disposto il rinvio all'odierna udienza. Pertanto, previa acquisizione delle note per la trattazione scritta, la causa è stata decisa con il deposito della presente sentenza.
Orbene, la domanda attorea è infondata per le ragioni di seguito esposte. Innanzitutto per quanto concerne l'omesso accredito della contribuzione figurativa per la disoccupazione agricola di competenza dell'anno 2009, è appena il caso di osservare che l'estratto contributivo versato in atti da entrambe le parti attesta che nel
2009 il ricorrente ha lavorato in agricoltura per 101 giornate nonché in qualità di coltivatore diretto per 156 giornate. Dal medesimo estratto, poi, non si evince la percezione, per la ridetta annualità della DS agricola. A tal proposito lo stesso ricorrente ha dedotto di aver ricevuto nel mese di luglio 2014 un provvedimento con
CP_ il quale l' gli chiedeva in restituzione le somme indebitamente percepite a titolo di DS agricola di competenza dell'anno 2009. CP_ Nel presente giudizio, inoltre, l' ha precisato che il ricorrente non aveva diritto all'erogazione della DS agricola per la ridetta annualità (effettivamente chiesta in restituzione dall'istituto), in quanto iscritto negli elenchi dei coltivatori ridetti. A supporto del proprio assunto ha versato in atti il verbale ispettivo con il quale era stata disposta la ridetta iscrizione dall'1.1.2008 al 23.3.2010.
A tal proposito, è opportuno rammentare che ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 co. 1 lett. a) l. 29.4.1949 n. 264 e dell'art. 2 d.p.r.
3.12.1970 n. 1049, il lavoratore agricolo iscritto negli elenchi nominativi ha diritto di percepire il trattamento di disoccupazione se esercita un'attività agricola in proprio in via sussidiaria, mentre perde tale diritto se esercita un'attività agricola autonoma in via esclusiva, prevalente o comunque normale o abituale.
Ebbene a fronte dell'omesso versamento dei contributi figurativi inerenti la DS agricola dell'anno 2009 (pacificamente non risultanti dall'estratto conto contributivo) nonché dell'insussistenza del diritto del ricorrente a percepire la Ds agricola per l'anno 2009 (in ossequio alla disciplina per cui è causa), è decisamente corretto CP_ l'assunto dell' laddove non ha ricompreso nel montante contributivo utile ai fini pensionistici, i contributi figurativi per cui è causa.
CP_ Non si comprende d'altronde per quale ragione l' avrebbe dovuto considerare i contributi figurativi relativi ad una prestazione previdenziale non percepita dal ricorrente.
Inconferente, si rileva il richiamo alla sentenza n. 12/2012 della Corte di Appello di
Bari che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, non concerne affatto una fattispecie analoga alla presente. Invero nel caso sottoposto al vaglio della Corte territoriale, indiscussa la percezione della Ds agricola dell'anno 1999, risultante dell'estratto contributivo, non era controverso il versamento dei contributi obbligatori e tantomeno di quelli figurativi, ma soltanto l'errata applicazione delle prescrizioni fissate dall'art. 7 com. 12 del D. L. 463/1983 e dall'art. 1 del DPR
1049/70.
Nel caso di specie, invece, a monte viene in rilievo l'omesso accredito della contribuzione figurativa stante l'omessa percezione della prestazione previdenziale.
Sotto tale profilo, dunque, la domanda attorea deve essere rigettata.
Medesima sorte, poi, spetta anche all'ulteriore capo della domanda attorea, inerente l'accredito, ai fini pensionistici, di ulteriori 156 settimane di contribuzione, inerenti l'attività espletata in qualità di coltivatore diretto negli anni 2000, 2001 e 2004.
A tal proposito, si rammenta che il ricorrente ha dedotto di aver aderito alla procedura di ristrutturazione del credito contributivo versando in nei confronti dell' l'importo di euro 26.500,00, volto a sanare il debito contributivo afferente, CP_1
tra gli altri, anche gli anni 2000, 2001 e 2004.
CP_ A tal proposito l' nella propria memoria di costituzione ha asserito: “Per gli anni 2000, 2001 e 2004, si eccepisce che per tali anni non risultano versati i contributi previdenziali, come si evince dall'estratto conto previdenziale che si allega in copia.
Né a sostegno del diritto all'accredito contributivo rileva la circostanza evidenziata da controparte di aver aderito ad un accordo di ristrutturazione del debito, comprensiva degli anni in contestazione.
Infatti tale accordo permette di estinguere il debito previdenziale mediante la corresponsione di un importo inferiore al dovuto, quindi in modo agevolato.
Tuttavia, l'agevolazione consiste esclusivamente nella diminuzione dell'importo da pagare, ma non anche nella possibilità di coprire completamente tutti i periodi previdenziali scoperti.
Gli importi corrisposti in modo agevolato vengono quindi utilizzati per l'accredito contributivo nei limiti del possibile, con la conseguenza che alcuni periodi contributivi, in caso di definizione agevolata dei crediti, rimangono scoperti.
Il vantaggio del contribuente è limitato quindi a una diminuzione dell'importo da corrispondere all'istituto previdenziale e non anche all'accredito dell'intero periodo contributivo mancante. Per tale motivo, nonostante la definizione agevolata evidenziata da controparte, gli anni 2000, 2001 e 2004 non risultano coperti da alcuna contribuzione.”
In sede di note per la trattazione scritta, poi, l' ha precisa e comprovato che “I CP_2 versamenti citati in ricorso, pari ad € 26.500,04, non risultano sufficienti alla copertura assicurativa per gli anni 2000, 2001 e 2004, in quanto gli stessi hanno coperto ulteriore debitoria pregressa per l'azienda autonoma agricola e assuntrice di manodopera”.
Orbene, così sintetizzate le posizioni delle parti, merita di essere condivisa la CP_ prospettazione difensiva dell'
Premesso che la contribuzione relativa agli anni 2000, 2001 e 2004 non risulta dall'estratto contro contributivo, si ritiene che a fronte della precisa asserzione CP_ dell' laddove ha dedotto l'insufficienza della somma versata ai fini della ristrutturazione, perchè non integralmente satisfattiva del debito contributivo per gli anni di riferimento, sarebbe stato onere del ricorrente provare che il ridetto pagamento aveva coperto interamente il periodo per cui è causa. Tanto, tuttavia, non
è stato fatto.
In aggiunta, poi, deve rammentarsi che nei confronti dell'odierno ricorrente, coltivatore diretto, non può trovare applicazione il principio generale dell'automatismo delle prestazioni previdenziali vigente, di cui all'art. 2116 c.c.; per il lavoratore autonomo, infatti, il calcolo della prestazione resta sempre ancorato al montante contributivo effettivamente versato.
E ciò anche perché gli accordi di ristrutturazione del debito contributivo, non consistono in un “condono” legislativamente previsto bensì in un'operazione, di tipo esclusivamente privatistico-finanziario, in virtù della quale gruppi di bancari hanno acquistato i crediti già prima ceduti alla società di cartolarizzazione SCCI spa. CP_1
Tali operazioni, hanno consentito agli agricoltori di sanare il pregresso debito contributivo, mediante la sottoscrizione di una vera e propria transazione, versando una somma percentuale del dovuto.
Ne consegue che la ristrutturazione non comporta alcun danno per i lavoratori interessati, se dipendenti, perché ad essi si applica il criterio della automaticità delle prestazioni che garantisce loro, in ogni caso, la liquidazione inalterata delle varie prestazioni previdenziali. La stessa regola non vale per i lavoratori autonomi, ai quali, come già detto, non si applica l'automaticità delle prestazioni (nei medesimi termini vedasi Corte di Appello
Roma 14.2.2022 n. 536).
Alla stregua di quanto innanzi, la domanda attorea deve essere integralmente rigettata.
Nulla per le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1934 /2021 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- nulla per le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Foggia, dopo l'udienza del 21.1.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti