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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 2106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2106 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc per il giorno 13.2.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 18789/2022 del ruolo generale vertente tra
IA RR, rapp.to e difeso dall' avv. DI GENOVA ALESSANDRO e dall' avv. CICCARELLI RAFFAELE, con cui è domiciliato telematicamente ricorrente
e
INPS
contumace
Con ricorso depositato il 21.10.2022, l'istante di cui in epigrafe, premesso che, con comunicazione di rideterminazione della pensione del 17/9/2021, pratica indebito n. 16297131, l'Inps la informava che la pensione numero 38120425 categoria SOCOM veniva ricalcolata dal 1 gennaio 2018, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2018; che , da gennaio 2019 a febbraio 2021 sulla pensione numero 38120425 categoria SOCOM l'Inps corrispondeva un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di €
3.866,18” (pari ad un netto di € 2.917,75).; che detto importo veniva recuperato mediante una trattenuta, per n. 19 rate, sulle pensioni in godimento (all. 1); che, ritenendo illegittimo e irripetibile l'indebito contestato, in data 28/4/2022, presentava ricorso in sede amministrativa al Comitato Provinciale (all. 2), senza ottenere riscontro.
Tanto presso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che l'istante non è tenuta a restituire l'importo lordo di € 3.866,18 (netto euro 2.917,75), reclamato in restituzione dall'Istituto Previdenziale, per le causali esposte, con condanna dell'Inps, in persona del legale rapp.te p.t., alla restituzione delle somme che dovessero risultare essere state trattenute nelle more;
condannare la parte resistente al pagamento delle spese e competenze di causa, con attribuzione ai sottoscritti procuratori per fattone anticipo”.
La domanda è fondata e, come tale, può essere accolta.
Preliminarmente, va richiamato il quadro normativo di riferimento.
Ed invero, il diritto alla ripetizione degli indebiti pensionistici è stato disciplinato, nel corso del tempo, da disposizioni che, derogando al principio di carattere generale stabilito dall'articolo 2033 cc, hanno individuato i presupposti per la sanatoria delle indebite erogazioni delle prestazioni pensionistiche.
In particolare, si sono succedute le seguenti disposizioni: art. 80, terzo comma, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422; art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88; art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
Quest'ultima disposizione, secondo quanto disposto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 39 del 1993, in quanto innovativa rispetto alla disciplina introdotta dall'articolo 52 della legge n. 88/89, è applicabile alle situazioni debitorie sorte a partire dal 31 dicembre 1991, data della sua entrata in vigore.
La legge 23 dicembre 1996, n. 662 e la legge 28 dicembre 2001, n. 448, hanno poi dettato, con effetto retroattivo ed in via transitoria, una disciplina di carattere globalmente sostitutivo di quella prevista dalle disposizioni sopra richiamate, da applicarsi a pagamenti indebiti di prestazioni previdenziali effettuati fino al 31 dicembre 2000.
Per i pagamenti indebiti di pensione effettuati dal 1° gennaio 2001 trova di nuovo applicazione la disciplina di regime di cui all'articolo 13 L. 412/91.
Secondo la giurisprudenza di legittimità per stabilire quale delle norme sopra richiamate, succedutesi nel tempo in materia di indebiti pensionistici, debba trovare applicazione, si deve far riferimento al momento di esecuzione del pagamento non dovuto (cfr. Cass. n. 900, 901,902, 1315,1317,1966/2005).
Afferma la Corte che per i pagamenti indebiti effettuati fino al 31 dicembre 2000
"Il punto da cui partire è che la disposizione del 2001 opera "nel caso in cui debba farsi luogo al recupero", ma non per tutti gli indebiti anteriori al 1996 si può - alla data di entrata in vigore della legge n. 448 - fare luogo al recupero, perché non sono più recuperabili, alla luce della disciplina precedente di cui alla legge n. 662/96, gli indebiti per il quali il titolare godeva, nel 1995, di redditi inferiori ai 16 milioni. Infatti per questo tipo di indebito si era già perfezionata la irripetibilità alla luce della legge
662/96, e non può quindi operare la sopravvenuta legge 448/2001".
L'articolo 13 della legge n. 412/1991 trova invece regolare e piena applicazione per i pagamenti indebiti di prestazioni pensionistiche effettuati dal 1° gennaio
2001, sulla base di provvedimento definitivo di cui sia stata data espressa comunicazione all'interessato.
Il comma 1, del citato articolo 13, nel disciplinare, nella prima parte, gli effetti dell'errore coevo al provvedimento di attribuzione della pensione, dispone che sono irripetibili gli indebiti pagamenti effettuati in base a formale provvedimento definitivo del quale sia data espressa comunicazione al pensionato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'Istituto, salvo che l'indebita erogazione sia dovuta a dolo del pensionato.
La seconda parte del comma 1, dell'articolo citato, consente comunque il recupero nel caso in cui l'indebito pagamento sia stato determinato dall'omessa o incompleta segnalazione da parte dell'interessato di fatti che incidono sul diritto o sulla misura della “pensione goduta”, che non siano già conosciuti dall'Istituto.
Tale disposizione disciplina sia gli effetti dell'errore contestuale al provvedimento di attribuzione, sia gli effetti dell'errore sopravvenuto, dipendente da mutamento non segnalato della situazione di fatto o di diritto esistente al momento del provvedimento.
Il comma 2 del predetto articolo dispone, inoltre, che l'Istituto debba procedere annualmente "alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e, provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza".
Secondo la già menzionata disposizione, dunque, l'omessa o incompleta segnalazione da parte dell'interessato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura delle prestazioni, che non siano già conosciuti dall'Istituto, ai fini della ripetibilità
è equiparabile al dolo ed esclude l'imputabilità dell'errore all'Istituto medesimo.
Pertanto, qualora l'errore compiuto al momento della liquidazione o della riliquidazione della pensione sia da imputare al comportamento doloso dell'interessato o ad una omessa o incompleta segnalazione di fatti, anche diversi dalle situazioni reddituali, che incidano sul diritto o sulla misura della “pensione goduta”, le somme indebitamente erogate in conseguenza di tale errore, sono integralmente recuperabili.
Laddove, invece, l'indebito sia avvenuto per una mancata o erronea valutazione di redditi rilevanti ai fini del diritto o della misura della prestazione, comunicati dall'interessato o comunque già conosciuti dall'Istituto, poiché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 della legge n. 412/91, l'Istituto è tenuto a procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali e può procedere al recupero delle somme indebitamente erogate solo entro l'anno successivo, va ritenuto che l'INPS può procedere al recupero degli indebiti pensionistici purché la notifica del relativo indebito avvenga entro l'anno successivo a quello in cui si è avuta conoscenza, da parte dell'Istituto, del reddito incidente sulla pensione goduta.
In ogni caso è pacifico che anche laddove sussistano le condizioni per la ripetibilità da parte dell'Istituto delle somme indebitamente erogate, il relativo diritto di credito soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale e che tale prescrizione decorra dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito. Tutto ciò premesso, si evidenzia che nel caso in esame siamo in presenza di un indebito successivo al 31-12-2000, per cui trova piena applicazione l'art. 13 L.
412/91.
Nel merito, si osserva che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall'Inps al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all'Inps in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall'Inps in via telematica.
Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l'INPS del “Casellario dell'Assistenza” “per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale”; ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8” devono comunicare all'INPS soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Discende perciò che essi non devono comunicare all'Inps la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.
La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all'Inps.
Ed invero, nel caso di specie, l'Istituto ha motivato il recupero dell'indebito di €
3.866,18, sostenendo che esso sarebbe emerso a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2018.
In realtà, pure laddove l'istante non abbia comunicato all'INPS per l'anno in questione i redditi fruiti, gli stessi emergono dalla dichiarazione dei redditi presentata all'Amministrazione (modello 730/2019, all. 3) e, pertanto, l'Inps in applicazione delle disposizioni citate avrebbe potuto (e dovuto) conoscere.
Ne consegue la piena applicabilità dell'art. 13 co. 1 cit. non potendosi nemmeno parlare di dolo della parte ricorrente.
Difatti, nel caso che ci occupa, la ricorrente ha puntualmente rispettato gli obblighi di legge, provvedendo a presentare, anno per anno, le dichiarazioni dei redditi (modelli 730) all'Amministrazione.
Inoltre, l'Inps ha provveduto solo con la missiva del 2021 a rideterminare la pensione di reversibilità dell'Istante, sulla base della dichiarazione dei redditi per l'anno 2018.
Poiché la dichiarazione dei redditi viene fatta nell'anno successivo per quelli maturati nell'anno precedente, considerata la comunicazione del 17 settembre
2021 effettuata dall'INPS, l'ente è decaduto dalla richiesta di ripetizione dell'indebito di € 3.866,18 (netto € 2.917,75), scaturito dai redditi dichiarati per l'anno 2018 (modello 730/2019), con conseguente irripetibilità della somma reclamata in restituzione.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che l'istante non è tenuta a restituire l'importo lordo di € 3.866,18 (netto euro 2.917,75), reclamato in restituzione dall'Istituto Previdenziale;
B) condanna l'Inps, in persona del legale rapp.te p.t., alla restituzione delle somme trattenute;
C) condanna l'Inps al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.200,00, oltre iva, cpa e contributo spese generali, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 18/03/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo