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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 27/01/2026, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 887/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
BONAVOLONTA' GABRIELLA, Relatore
RANIERI VINCENZO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3310/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13694/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
31 e pubblicata il 08/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF504EN00755 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF504EN00755 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF504EN00755 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 302/2026 depositato il
20/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 aveva impugnato l'avviso di accertamento n. TF504EN00755/2023 relativo all'anno di imposta 2016 ed avente ad oggetto Ires, Iva e Irap.
Con il provvedimento impugnato l'A.F. aveva accertato iva, ires e irap nei confronti dell'
Associazione_1 e notificato l'atto alla ricorrente in qualità di legale rappresentante nell'anno 2016 di detta associazione;
--in sede di accesso presso il proprio studio dei verificatori dell'A.E., avvenuto in data 15.04.2019, aveva dichiarato di non ricoprire più la precedente carica dall'1.09.2018 e di avere consegnato al nuovo rappresentante la documentazione contabile e associativa;
--in data 18.04.2019 si era recata presso gli ufficio dell'A.E., depositando documentazione comprovante la variazione del legale rappresentante comunicato agli uffici competenti e la lettera di recesso in qualità di socio;
--all'esito delle indagini, l'A.E. aveva dedotto che l'Associazione aveva usufruito inopinatamente e impropriamente dei benefici previsti dalla normativa di settore in favore degli enti non commerciali, pur non avendone i giusti requisiti, come era dato desumere dal PVC;
--l'A.F. era giunta alle conclusioni di cui all'atto impugnato tenendo conto solo della documentazione acquisita mediante procedura di accesso alle banche dati presso l'A.E., non avendo altri documenti o libri contabili da cui attingere per una valutazione corretta ed esatta di quanto presunto.
La ricorrente aveva eccepito la decadenza dell'Ente dalla pretesa creditoria per vizio di notifica – nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione e aveva dedotto, tra l'altro, che: --la notifica dell'atto era avvenuta in data 31.03.2023; --ai sensi dell'art. 1, comma 161, l. 296/2006, la notifica doveva avvenire,
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento era stato o avrebbe dovuto essere effettuato;
--l'onere della prova incombeva sull'A.F.; --la notifica si sarebbe dovuta verificare entro il 26.03.2023 mentre si era perfezionata solo in data 31.03.2023, ricordando che la notifica a mezzo posta si perfezionava decorso il decimo giorno dalla spedizione della raccomandata.
Aveva dedotto anche che il contraddittorio preventivo rappresentava antecedente necessario laddove l'avviso fosse stato emesso a seguito di controllo privo di indagini specifiche a cui il contribuente non aveva preso parte e, nel caso in esame, all'istante era stato notificato l'avviso impugnato ma senza ricevere preventivamente alcun provvedimento di contestazione, notificato solo all'associazione e al suo amministratore;
--conseguenza di ciò era la nullità dell'atto impugnato, per violazione dell'art. 32, comma 1,
n. 2, del d.p.r. 600/73 e 51, comma 2, n. 2, del d.p.r. 633/72.
Sulla natura di Ente non commerciale dell'Associazione aveva dedotto che detta associazione, nonostante avesse svolto attività prettamente non commerciale, non aveva mai usufruito del beneficio della determinazione forfettaria del reddito imponibile e dell'iva ai sensi della l. 398/1991, tenendo sempre le scritture contabili secondo le norme di una ordinata contabilità (libro giornale, registri iva, beni ammortizzabili, partitari clienti e fornitori, partitari conti generali).
In primo grado il ricorso è stato rigettato sul presupposto che: l'atto impugnato è stato notificato anche alla ricorrente nella “qualità di autore della violazione”;
--il controllo ha riguardato l'imposta sul reddito delle società, l'imposta regionale sulle attività produttive e l'iva;
--l'Associazione_1 aveva presentato la dichiarazione modello Enti non commerciali nel 2017 per l'anno di imposta 2016, dichiarando una perdita di euro 35.631,00;
--detta associazione era risultata estinta in data 20.03.2019;
--il sottostante PVC era stato redatto in data 25.10.2019 e notificato in data 21.10.2019 al legale rappresentante dell'associazione;
--a seguito di richiesta dei verificatori di esibizione della documentazione fiscale, né l'ultimo rappresentante legale né la ricorrente, quale rappresentante nel 2016, avevano prodotto alcun documento utile ai fini del procedimento;
--la mancanza di documentazione fiscale e contabile aveva indotto i verificatori ad effettuare i controlli basandosi su documenti acquisiti mediante interrogazione alle banche dati in uso presso l'A.E.;
--i ricavi erano stati desunti dal modello unico mentre i costi riconosciuti erano stati desunti dallo spesometro e della certificazione unica;
--per quanto riguardava i soggetti tenuti al pagamento delle imposte risultate dovute e delle sanzioni irrogate si era fatto riferimento all'art. 38 c.c.
Dal sottostante PVC si desume, tra l'altro, che: -il locale, sede dell'Associazione, era risultato chiuso in data
15.04.2019; -recatisi presso lo studio della ricorrente, i verificatori avevano chiesto alla stessa la motivazione per la quale per l'anno di imposta 2016 era stata indicata una variazione in diminuzione di euro 139.293,00 nella relativa dichiarazione ma l'istante aveva riferito di non ricordare e di non disporre della relativa documentazione;
-in data 18.04.2019 la ricorrente aveva prodotto all'A.E. documentazione attestante il cambio di rappresentanza dell'Associazione nel 2018 con relativa consegna di documenti (di cui non ne aveva copia); -le dichiarazioni erano state presentate nelle seguenti date: il 26.01.2018 l'unico enc;
il
25.05.2017 il mod. iva;
il 10.07.2017 il mod. 770; -il controllo era stato conseguentemente basato sui documenti acquisiti mediante interrogazione alle banche dati;
--l'importo soggetto a tassazione era rappresentato dalla differenza tra l'imponibile delle fatture o ricevute emesse e le fatture o ricevute acquisti, considerando anche i costi del personale e/o dei collaboratori risultanti dalle certificazioni inviate come sostituto.
Ha proposto appello la contribuente eccependo l'error in judicando commesso dal giudice di prime cure per violazione dell'art. 43 del DPR 600/1973 in merito all'eccezione di decadenza, per violazione degli artt. 16,
20 e 53 del d.lgs. 546/1993 circa la lesione al principio del contraddittorio per mancata notifica del provvedimento di contestazione e per omessa pronuncia sul merito della questione circa la natura non commerciale dell'associazione.
Si è costituito l'Ufficio riportandosi integralmente a ciò che è già stato scritto nel processo di primo grado e, inoltre, condividendo la pronunzia della CTP di Napoli che si è espressa in assoluta aderenza al dettato legislativo e ai consolidati orientamenti della giurisprudenza della Corte di Cassazione sulla materia oggetto del suo decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La sentenza impugnata, in quanto immune da vizi logici, incensurabile nel fatto e correttamente motivata in diritto, saldamente allegata agli elementi acquisiti, merita di essere integralmente confermata.
Ne consegue che, concordando nell'analisi e nella valutazione di tutti gli elementi posti a fondamento della decisione di primo grado, la struttura motivazionale della presente sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo.
In estrema sintesi, è stata condivisibilmente ritenuta legittima la notifica dell'atto impugnato all'ultimo legale rappresentante dell'associazione estinta nel 2019 nonché, ai sensi dell'art. 38 c.c., alla ricorrente quale legale rappresentante dell'associazione nel 2016 e 2017.
In secondo luogo, alcuna decadenza si è verificata.
Come correttamente rilevato dai giudici di prime cure, infatti, il richiamo operato dall'articolo 67, comma 4,
D.L. n. 18 del 2020 ( Decreto Cura Italia)all' articolo 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015 (riguardante la sospensione dei termini per eventi eccezionali) ha determinato lo spostamento in avanti del decorso dei termini di decadenza per un periodo pari alla sospensione (ossia la sospensione di 85 giorni dall'8 marzo
2020 al 31 maggio 2020), per tutte annualità accertabili nel 2020 (di norma, le annualità dal 2016 al 2019); per tali annualità i termini non scadono al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione andava presentata , ma 85 giorni dopo.
Ne consegue che il termine di notifica dell'avviso di accertamento in questione emesso per l'anno di imposta
2016 (da effettuarsi entro il 31.12.del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione con l'aggiunta di gg. 85) veniva a scadere il 26 marzo 2023 e l'Ufficio ha proceduto entro il suddetto termine alla consegna dell'atto all'Ufficio Postale.
Riguardo la dedotta violazione del principio del contraddittorio determinato dalla mancata notifica del p.v.c. va ribadito che l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, e, in ogni caso, il pvc è stato allegato all'accertamento ed il suo contenuto è stato anche riprodotto e trascritto, nei suoi passaggi essenziali, nell'atto in contestazione.
In secondo luogo, la contribuente ha di fatto partecipato all'attività di verifica e in ogni caso anche nei casi in cui l'invito al contraddittorio è previsto come obbligatorio, l'assenza dello stesso determina la nullità dell'avviso di accertamento solo qualora i contribuenti diano la cd. prova di resistenza in sede contenziosa,
e cioè, se gli stessi assolvono in detta sede all'onere di dimostrare in concreto le ragioni che avrebbero potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato e non abbiano proposto un'opposizione meramente pretestuosa;
prova di resistenza che non è stata fornita nel caso che ci occupa.
Riguardo la dedotta omessa pronuncia sul merito della questione circa la natura non commerciale dell'associazione, come ribadito dall'Ufficio appellato la verifica incardinata in capo alla Associazione
(segnalata per gli eccessivi costi esposti in dichiarazione) si è tradotta in una mera presa d'atto del comportamento omissivo sia dell'odierna ricorrente, quale legale rappresentante per l'anno 2016 dell'Associazione e sia dell'ultimo rappresentante legale della stessa ( sig. Nominativo_1 ) che non esibivano alcun documento contabile utile ai fini del procedimento.
Tale comportamento legittimava i verificatori, prima, e l'Ufficio, poi, a procedere, in via induttiva (ex art. 39, comma 2, del DPR 600/73) sulla base dei documenti acquisiti mediante interrogazioni alle banche dati in uso presso l'Agenzia delle Entrate, e così, a quantificare il reddito imponibile in € 134.167,00 rappresentato dalla differenza fra l'imponibile delle fatture o ricevute emesse e le fatture o ricevute acquisite (come evinti da Spesometro Integrato) considerando anche i costi del personale/collaboratori (risultanti dalle certificazioni inviate come sostituto) ed a determinare il volume di affari imputabile in €198.463,00 , non potendosi riconoscere, a fronte della mancata esibizione di ogni documentazione, l'Iva sugli acquisti per € 49.675,00.
La mancata tenuta delle scritture contabili o la sottrazione delle stesse all'ispezione, impedendo ogni controllo di natura analitica, ha, quindi, legittimato l'accertamento induttivo puro, che permette all'Amministrazione finanziaria di procedere sulla base di dati o notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza e di utilizzare, nella determinazione del reddito, presunzioni cd. semplicissime e , cioè presunzioni anche prive dei caratteri di gravità, precisione e concordanza di cui agli artt. 2727 e 2729 cod. civ.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi
€ 2.500,00.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
BONAVOLONTA' GABRIELLA, Relatore
RANIERI VINCENZO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3310/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13694/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
31 e pubblicata il 08/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF504EN00755 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF504EN00755 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF504EN00755 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 302/2026 depositato il
20/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 aveva impugnato l'avviso di accertamento n. TF504EN00755/2023 relativo all'anno di imposta 2016 ed avente ad oggetto Ires, Iva e Irap.
Con il provvedimento impugnato l'A.F. aveva accertato iva, ires e irap nei confronti dell'
Associazione_1 e notificato l'atto alla ricorrente in qualità di legale rappresentante nell'anno 2016 di detta associazione;
--in sede di accesso presso il proprio studio dei verificatori dell'A.E., avvenuto in data 15.04.2019, aveva dichiarato di non ricoprire più la precedente carica dall'1.09.2018 e di avere consegnato al nuovo rappresentante la documentazione contabile e associativa;
--in data 18.04.2019 si era recata presso gli ufficio dell'A.E., depositando documentazione comprovante la variazione del legale rappresentante comunicato agli uffici competenti e la lettera di recesso in qualità di socio;
--all'esito delle indagini, l'A.E. aveva dedotto che l'Associazione aveva usufruito inopinatamente e impropriamente dei benefici previsti dalla normativa di settore in favore degli enti non commerciali, pur non avendone i giusti requisiti, come era dato desumere dal PVC;
--l'A.F. era giunta alle conclusioni di cui all'atto impugnato tenendo conto solo della documentazione acquisita mediante procedura di accesso alle banche dati presso l'A.E., non avendo altri documenti o libri contabili da cui attingere per una valutazione corretta ed esatta di quanto presunto.
La ricorrente aveva eccepito la decadenza dell'Ente dalla pretesa creditoria per vizio di notifica – nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione e aveva dedotto, tra l'altro, che: --la notifica dell'atto era avvenuta in data 31.03.2023; --ai sensi dell'art. 1, comma 161, l. 296/2006, la notifica doveva avvenire,
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento era stato o avrebbe dovuto essere effettuato;
--l'onere della prova incombeva sull'A.F.; --la notifica si sarebbe dovuta verificare entro il 26.03.2023 mentre si era perfezionata solo in data 31.03.2023, ricordando che la notifica a mezzo posta si perfezionava decorso il decimo giorno dalla spedizione della raccomandata.
Aveva dedotto anche che il contraddittorio preventivo rappresentava antecedente necessario laddove l'avviso fosse stato emesso a seguito di controllo privo di indagini specifiche a cui il contribuente non aveva preso parte e, nel caso in esame, all'istante era stato notificato l'avviso impugnato ma senza ricevere preventivamente alcun provvedimento di contestazione, notificato solo all'associazione e al suo amministratore;
--conseguenza di ciò era la nullità dell'atto impugnato, per violazione dell'art. 32, comma 1,
n. 2, del d.p.r. 600/73 e 51, comma 2, n. 2, del d.p.r. 633/72.
Sulla natura di Ente non commerciale dell'Associazione aveva dedotto che detta associazione, nonostante avesse svolto attività prettamente non commerciale, non aveva mai usufruito del beneficio della determinazione forfettaria del reddito imponibile e dell'iva ai sensi della l. 398/1991, tenendo sempre le scritture contabili secondo le norme di una ordinata contabilità (libro giornale, registri iva, beni ammortizzabili, partitari clienti e fornitori, partitari conti generali).
In primo grado il ricorso è stato rigettato sul presupposto che: l'atto impugnato è stato notificato anche alla ricorrente nella “qualità di autore della violazione”;
--il controllo ha riguardato l'imposta sul reddito delle società, l'imposta regionale sulle attività produttive e l'iva;
--l'Associazione_1 aveva presentato la dichiarazione modello Enti non commerciali nel 2017 per l'anno di imposta 2016, dichiarando una perdita di euro 35.631,00;
--detta associazione era risultata estinta in data 20.03.2019;
--il sottostante PVC era stato redatto in data 25.10.2019 e notificato in data 21.10.2019 al legale rappresentante dell'associazione;
--a seguito di richiesta dei verificatori di esibizione della documentazione fiscale, né l'ultimo rappresentante legale né la ricorrente, quale rappresentante nel 2016, avevano prodotto alcun documento utile ai fini del procedimento;
--la mancanza di documentazione fiscale e contabile aveva indotto i verificatori ad effettuare i controlli basandosi su documenti acquisiti mediante interrogazione alle banche dati in uso presso l'A.E.;
--i ricavi erano stati desunti dal modello unico mentre i costi riconosciuti erano stati desunti dallo spesometro e della certificazione unica;
--per quanto riguardava i soggetti tenuti al pagamento delle imposte risultate dovute e delle sanzioni irrogate si era fatto riferimento all'art. 38 c.c.
Dal sottostante PVC si desume, tra l'altro, che: -il locale, sede dell'Associazione, era risultato chiuso in data
15.04.2019; -recatisi presso lo studio della ricorrente, i verificatori avevano chiesto alla stessa la motivazione per la quale per l'anno di imposta 2016 era stata indicata una variazione in diminuzione di euro 139.293,00 nella relativa dichiarazione ma l'istante aveva riferito di non ricordare e di non disporre della relativa documentazione;
-in data 18.04.2019 la ricorrente aveva prodotto all'A.E. documentazione attestante il cambio di rappresentanza dell'Associazione nel 2018 con relativa consegna di documenti (di cui non ne aveva copia); -le dichiarazioni erano state presentate nelle seguenti date: il 26.01.2018 l'unico enc;
il
25.05.2017 il mod. iva;
il 10.07.2017 il mod. 770; -il controllo era stato conseguentemente basato sui documenti acquisiti mediante interrogazione alle banche dati;
--l'importo soggetto a tassazione era rappresentato dalla differenza tra l'imponibile delle fatture o ricevute emesse e le fatture o ricevute acquisti, considerando anche i costi del personale e/o dei collaboratori risultanti dalle certificazioni inviate come sostituto.
Ha proposto appello la contribuente eccependo l'error in judicando commesso dal giudice di prime cure per violazione dell'art. 43 del DPR 600/1973 in merito all'eccezione di decadenza, per violazione degli artt. 16,
20 e 53 del d.lgs. 546/1993 circa la lesione al principio del contraddittorio per mancata notifica del provvedimento di contestazione e per omessa pronuncia sul merito della questione circa la natura non commerciale dell'associazione.
Si è costituito l'Ufficio riportandosi integralmente a ciò che è già stato scritto nel processo di primo grado e, inoltre, condividendo la pronunzia della CTP di Napoli che si è espressa in assoluta aderenza al dettato legislativo e ai consolidati orientamenti della giurisprudenza della Corte di Cassazione sulla materia oggetto del suo decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La sentenza impugnata, in quanto immune da vizi logici, incensurabile nel fatto e correttamente motivata in diritto, saldamente allegata agli elementi acquisiti, merita di essere integralmente confermata.
Ne consegue che, concordando nell'analisi e nella valutazione di tutti gli elementi posti a fondamento della decisione di primo grado, la struttura motivazionale della presente sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo.
In estrema sintesi, è stata condivisibilmente ritenuta legittima la notifica dell'atto impugnato all'ultimo legale rappresentante dell'associazione estinta nel 2019 nonché, ai sensi dell'art. 38 c.c., alla ricorrente quale legale rappresentante dell'associazione nel 2016 e 2017.
In secondo luogo, alcuna decadenza si è verificata.
Come correttamente rilevato dai giudici di prime cure, infatti, il richiamo operato dall'articolo 67, comma 4,
D.L. n. 18 del 2020 ( Decreto Cura Italia)all' articolo 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015 (riguardante la sospensione dei termini per eventi eccezionali) ha determinato lo spostamento in avanti del decorso dei termini di decadenza per un periodo pari alla sospensione (ossia la sospensione di 85 giorni dall'8 marzo
2020 al 31 maggio 2020), per tutte annualità accertabili nel 2020 (di norma, le annualità dal 2016 al 2019); per tali annualità i termini non scadono al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione andava presentata , ma 85 giorni dopo.
Ne consegue che il termine di notifica dell'avviso di accertamento in questione emesso per l'anno di imposta
2016 (da effettuarsi entro il 31.12.del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione con l'aggiunta di gg. 85) veniva a scadere il 26 marzo 2023 e l'Ufficio ha proceduto entro il suddetto termine alla consegna dell'atto all'Ufficio Postale.
Riguardo la dedotta violazione del principio del contraddittorio determinato dalla mancata notifica del p.v.c. va ribadito che l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, e, in ogni caso, il pvc è stato allegato all'accertamento ed il suo contenuto è stato anche riprodotto e trascritto, nei suoi passaggi essenziali, nell'atto in contestazione.
In secondo luogo, la contribuente ha di fatto partecipato all'attività di verifica e in ogni caso anche nei casi in cui l'invito al contraddittorio è previsto come obbligatorio, l'assenza dello stesso determina la nullità dell'avviso di accertamento solo qualora i contribuenti diano la cd. prova di resistenza in sede contenziosa,
e cioè, se gli stessi assolvono in detta sede all'onere di dimostrare in concreto le ragioni che avrebbero potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato e non abbiano proposto un'opposizione meramente pretestuosa;
prova di resistenza che non è stata fornita nel caso che ci occupa.
Riguardo la dedotta omessa pronuncia sul merito della questione circa la natura non commerciale dell'associazione, come ribadito dall'Ufficio appellato la verifica incardinata in capo alla Associazione
(segnalata per gli eccessivi costi esposti in dichiarazione) si è tradotta in una mera presa d'atto del comportamento omissivo sia dell'odierna ricorrente, quale legale rappresentante per l'anno 2016 dell'Associazione e sia dell'ultimo rappresentante legale della stessa ( sig. Nominativo_1 ) che non esibivano alcun documento contabile utile ai fini del procedimento.
Tale comportamento legittimava i verificatori, prima, e l'Ufficio, poi, a procedere, in via induttiva (ex art. 39, comma 2, del DPR 600/73) sulla base dei documenti acquisiti mediante interrogazioni alle banche dati in uso presso l'Agenzia delle Entrate, e così, a quantificare il reddito imponibile in € 134.167,00 rappresentato dalla differenza fra l'imponibile delle fatture o ricevute emesse e le fatture o ricevute acquisite (come evinti da Spesometro Integrato) considerando anche i costi del personale/collaboratori (risultanti dalle certificazioni inviate come sostituto) ed a determinare il volume di affari imputabile in €198.463,00 , non potendosi riconoscere, a fronte della mancata esibizione di ogni documentazione, l'Iva sugli acquisti per € 49.675,00.
La mancata tenuta delle scritture contabili o la sottrazione delle stesse all'ispezione, impedendo ogni controllo di natura analitica, ha, quindi, legittimato l'accertamento induttivo puro, che permette all'Amministrazione finanziaria di procedere sulla base di dati o notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza e di utilizzare, nella determinazione del reddito, presunzioni cd. semplicissime e , cioè presunzioni anche prive dei caratteri di gravità, precisione e concordanza di cui agli artt. 2727 e 2729 cod. civ.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi
€ 2.500,00.