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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/06/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10421/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisa Bettio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10421/2015 promossa da:
, l'avv. Pierobon Regina;
Parte_1
ATTORE
contro
, con l'avv. Alberto Parolin CP_1
CONVENUTO
nonché contro
, Controparte_2
– Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice rese all'udienza del 18.12.24: pagina 1 di 22
provvedere:
NEL MERITO
- disporre, ai sensi degli artt. 784 c.p.c. ss, la divisione della massa ereditaria previa determinazione della sua consistenza attuale, eventualmente escludendosi il fabbricato ad uso residenziale sito in
BO in Viale Europa 2, catastalmente censito al fg. 2, mapp. 3108, a causa delle irregolarità
rilevate dal CTU non sanate per indisponibilità del convenuto, attribuendo ad ognuno dei compartecipi la parte corrispondente alla propria quota ideale;
- pronunciare ogni altro consequenziale provvedimento di legge e, in particolare, accertati e dichiarati gli atti di liberalità indicati in esposto, compiuti dal de cuius in favore degli eredi, disporne la collazione secondo i criteri di cui all'art. 751 c.c.;
Con vittoria di spese e onorari di lite, oltre alla rifusione delle spese di CTU integralmente anticipate dall'attore e di TP (cfr. all. 1 e 2 alla comparsa conclusionale).
IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per l'accoglimento, nei limiti di quanto non ammesso, delle istanze istruttorie già formulate, da intendersi qui ritrascritte.
Si chiede la concessione dei termini ex art. 190 cpc.”
Conclusioni di parte convenuta rese all'udienza del 18.12.24: CP_1
“ CONCLUSIONI DEL CONVENUTO SIG. (IN PROPRIO) CP_1
NEL MERITO:
- Accertarsi e dichiararsi se vi siano stati e quali siano stati effettivamente gli atti di liberalità disposti in vita dal de cuius in favore dei figli e , ai fini dell'applicazione Parte_1 CP_1
dell'istituto della collazione nell'ambito della divisione ereditaria.
- Determinarsi di conseguenza la quota ereditaria di spettanza del SInor , quella di CP_1
spettanza del SInor e quella già di spettanza della coerede deceduta in corso di causa Parte_1
SInora , quota quest'ultima ora oggetto di comunione ereditaria tra i suoi coeredi Controparte_2
pagina 2 di 22 e , tenuto conto, in ogni caso, della volontà del de cuius espressa con le CP_1 Parte_1
sue disposizioni in vita. - Attribuirsi ed assegnarsi, in ogni caso, alla quota ereditaria del SInor
[...]
l'immobile ubicato in BO (PD), dove questi già risiede con la propria moglie e con la CP_1
propria figlia minore, catastalmente identificato al N.C.E.U. del Comune di BO, Foglio 2,
Mappale n. 3108, Sub. 1 e Sub. 2, nonché al N.C.T. del medesimo Comune, Foglio 2, Mappale n. 1431,
unitamente ad ogni altro eventuale bene caduto in successione idoneo a comporre la quota ereditaria spettante al medesimo, sino alla concorrenza del valore della stessa.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si ripropongono le richieste di prova testimoniale, già formulate dal convenuto SI. , sui CP_1
seguenti capitoli di prova:
1) Vero che nel periodo 2005-2008 il SInor effettuava i versamenti dal conto Testimone_1
corrente n. 11650 di , intestato a sé medesimo ed alla coniuge Controparte_4 Controparte_2
(come da doc. 22 che si rammostra al teste), sui conti correnti del SInor n. 886L e CP_1
886.19 di (come da doc. 9 e 10 che si rammostrano al teste), il quale trasferiva le Controparte_4
somme medesime sui conti correnti di BO S.a.s. (come da docc. 14,16,16 17 e 18 che si rammostrano al teste)?
2) Vero che nel periodo 2006-2008 il SInor intestava a sé il conto corrente presso Testimone_1
16567/16567.56, delegando i SInori , e (come CP_4 CP_1 Persona_1 Per_2
da doc. 11 che si rammostra al teste)?
3) Vero che le SInore e collaboravano e collaborano nell'attività Persona_1 Per_2
imprenditoriale di commercio di bestiame con i paesi dell'est, già esercitata dal SInor Tes_1
e successivamente anche dal figlio (come da doc. 11 che si rammostra al
[...] CP_1
teste)?
4) Vero che il conto corrente descritto al capitolo 2 veniva acceso al fine di utilizzare le liquidità
provenienti dai redditi di impresa? pagina 3 di 22 5) Vero che negli anni dal 1975 al 1977 il SInor prestava attività lavorativa presso CP_1
l'impresa Tobeca S.a.s., finalizzata al commercio di bestiame?
6) Vero che nel periodo indicato al capitolo precedente l'attività del SInor era gratuita CP_1
e i redditi conseguiti venivano destinati al mantenimento della famiglia?
7) Vero che la posizione lavorativa del SInor venne regolarizzata nel maggio 1977, CP_1
mensilità in cui ricevette la prima busta paga?
8) Vero che dal 1975 e fino al 1979 il SInor conviveva con i genitori, e versava i redditi CP_1
di lavoratore dipendente in famiglia? 9) Vero che i SInori e nel CP_1 Testimone_1
periodo 2001-2003 erano titolari di un rapporto di conto corrente cointestato presso
[...]
n. 14685 B, acceso per destinarvi redditi dell'attività imprenditoriale, da reinvestire in CP_4
operazioni finanziarie e cambiarie su rapporti di valuta Euro/Yuan (come da doc. 21 che si rammostra al teste)?
10) Vero che fu il SInor nel 2001 a conSIliare al padre ed al fratello di effettuare gli Parte_1
investimenti di cui al capitolo precedente?
11) Vero che i SInori e dovettero far fronte a saldi negativi del conto Testimone_1 CP_1
corrente a causa del cattivo esito degli investimenti (come da doc. 5 che si rammostra al teste)?
12) Vero che il SInor nel periodo 2003-2005 effettuò versamenti di 290.000,00 Euro per CP_1
portare in attivo il saldo del conto corrente 146858 presso (come da doc. 5 che si Controparte_4
rammostra al teste)?
13) Vero che nel 1988 il SInor mutuò al padre la somma di Lire CP_1 Testimone_1
40.500,00 per l'acquisto di un'automobile Mercedes (come da doc. 6 che si rammostra al teste)?
14) Vero che nel 1980 il SInor frequentava la facoltà universitaria di medicina quale Parte_1
studente fuori corso?
pagina 4 di 22 15) Vero che nel 1980 il SInor diventò proprietario di un appartamento sito in Parte_1
BO, acquistato dal precedente proprietario SInor (come da doc.23 che si Controparte_5
rammostra al teste)?
16) Vero che il prezzo dell'immobile suddetto ammontava a 27.500.000,00 Lire e che la provvista per l'acquisto fu fornita al SInor dal padre ? Parte_1 Testimone_1
17) Vero che il SInor pagò gli studi universitari di medicina del figlio Testimone_1 Parte_1
fino a quando quest'ultimo compì quarant'anni?
[...]
18) Vero che il SInor iniziò a lavorare nel 1983 presso la , un posto di lavoro Parte_1 Pt_2
procuratogli dal padre ? Testimone_1
19) Vero che nel 2007 il SInor diventava proprietario di un ufficio sito in Parte_1
CA ET (TV) in Piazza della Serenissima (come da doc.24 che si rammostra al teste)?
20) Vero che la provvista necessaria all'acquisto dell'immobile sopra descritto veniva fornita al SInor
dal padre nel periodo maggio-giugno 2007? Parte_1 Testimone_1
Si indicano come testimoni sui sopraindicati capitoli di prova i SInori:
- di DE (PD); Testimone_2
- di IE NE (PD); - di CA ET (TV); Testimone_3 Per_2
- di SI (TV); Persona_1
- di BO (PD); CP_6
- di BO (PD); Testimone_4
- di BO (PD); Controparte_7
- di BO (PD). Controparte_8
Ancora in via istruttoria, si ripropone la richiesta di CTU tecnica, già formulata dal convenuto SI.
, volta a: CP_1
- effettuare un esame contabile dei documenti presenti in atti, in particolare modo degli estratti dei conti correnti bancari, accertando la natura e l'ammontare dei trasferimenti di denaro dai conti pagina 5 di 22 correnti del de cuius a quelli dei figli e e viceversa;
con espressa Parte_1 CP_1
autorizzazione di accesso alla documentazione bancaria rilevante ai fini della controversia presso gli istituti di credito;
- individuare e descrivere tutti i beni caduti in successione e costituenti la massa ereditaria e determinarne la consistenza ed il valore, conferendo al tecnico incaricato poteri di indagine presso gli istituti bancari e/o postali e/o presso la Pubblica Amministrazione, attraverso l'esame dei titoli di provenienza dei beni, delle risultanze catastali e di ogni altro atto e/o documento utile e necessario all'individuazione del compendio relitto;
- autorizzare altresì il CTU a reperire tutta la necessaria documentazione relativa ai movimenti del conto corrente cointestato al de cuius e alla coniuge intrattenuto presso la Banca Controparte_2
Mediolanum S.p.a. n. 113198, per il quale è stata anche fata espressa istanza di esibizione ex art. 210
c.p.c.;
- formare uno o più progetti divisionali con determinazioni delle singole quote secondo i criteri di legge, con la quantificazione degli eventuali conguagli in denaro.
Si ripropone altresì la richiesta che il CTU accerti l'entità delle somme che sono state erogate dal de cuius ai figli e che non siano riconducibili a rapporti commerciali intercorsi tra gli stessi, tenendosi conto anche della ricostruzione contabile fornita da parte convenuta secondo la quale sussisterebbe sostanziale coincidenza tra le elargizioni in denaro ricevute dal convenuto da parte del CP_1
de cuius (con provenienza da conti intestati solo a quest'ultimo, oppure cointestati Testimone_1
con la moglie ) ed i versamenti svolti da detto convenuto sui conti delle società di Controparte_2
famiglia, così come meglio specificato nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di CP_1
del 23.11.2016.
Tali richieste vengono riproposte per mero scrupolo difensivo, essendo in corso di causa già state espletate Consulenze Tecnica d'Ufficio a firma dell'Arch. e successiva Consulenza Persona_3
pagina 6 di 22 Tecnica d'Ufficio a firma del Dott. aventi ad oggetto, almeno in parte, i quesiti, di Persona_4
cui alle sopraindicate richieste di indagini peritali.
In ogni caso, all'esito della già espletata istruttoria e, in particolare, della già espletata Consulenza
Tecnica d'Ufficio dell'Arch. e della successiva già espletata Consulenza Tecnica Persona_3
d'Ufficio del Dott. , si richiede che venga disposta la remissione della causa in Persona_4
istruttoria, disponendosi un supplemento di CTU tecnica, e/o una nuova CTU tecnica, al fine di:
- rideterminare la consistenza dell'asse ereditario anche alla luce di quanto emerso dalle predette
Consulenza Tecniche d'Ufficio, ma procedendosi, tuttavia, ad aggiornare a tale scopo i valori dei beni immobili caduti in successione, con particolare riferimento al bene immobile ubicato in BO (PD),
catastalmente identificato al N.C.E.U. del Comune di BO, Foglio 2, Mappale n. 3108, Sub. 1 e
Sub. 2, nonché al N.C.T. del medesimo Comune, Foglio 2, Mappale n. 1431, alla luce del tempo trascorso e delle mutate situazioni di fatto e del mercato immobiliare, anche nelle aree in cui sono situati i predetti beni immobili caduti in successione;
- rideterminare la consistenza dell'asse ereditario, tenendosi anche conto a tale scopo, quanto ai beni mobili caduti in successione, delle sole somme di cui sia stata dimostrata la proprietà e/o la titolarità
in via esclusiva in capo al de cuius (con esclusione, quindi, delle somme di cui risulti essere, invece,
proprietario e/o intestatario altro soggetto, ivi inclusa la SI.ra , quale Controparte_2
cointestataria di alcuni dei conti correnti caduti in successione), oltre che dei soli versamenti, tra quelli effettuati in vita dal de cuius in favore dei figli, che abbiano natura di atti di liberalità e/o di donazioni soggetti a collazione (con esclusione, quindi, dei versamenti che non abbiano tale natura);
- determinare la quota ereditaria di spettanza del SInor , quella di spettanza del SInor CP_1
e quella già di spettanza della coerede deceduta in corso di causa SInora Parte_1 CP_2
, quota quest'ultima ora oggetto di comunione ereditaria tra i suoi coeredi e
[...] CP_1
e che non è stata determinata e quantificata nelle sopraindicate Consulenze Tecniche Parte_1
d'Ufficio agli atti;
pagina 7 di 22 - formare uno o più progetti divisionali, tenendosi conto anche di quanto sopra indicato.
Il convenuto SI. in proprio dichiara di non accettare, in ogni caso, il contraddittorio su CP_1
nuove domande e/o eccezioni che dovessero essere eventualmente proposte e/o dedotte da parte attrice.
CONCLUSIONI DEL MEDESIMO CONVENUTO SIG. (QUALE EREDE DELLA CP_1
SIG.RA BACCHIN GIOCONDA) NEL MERITO:
- Accertarsi e dichiararsi se vi siano stati e quali siano stati effettivamente gli atti di liberalità disposti in vita dal de cuius in favore dei figli e , ai fini dell'applicazione Parte_1 CP_1
dell'istituto della collazione nell'ambito della divisione ereditaria.
- Determinarsi di conseguenza la quota ereditaria di spettanza del SInor , quella di CP_1
spettanza del SInor e quella già di spettanza della coerede deceduta in corso di causa Parte_1
SInora , quota quest'ultima ora oggetto di comunione ereditaria tra i suoi coeredi Controparte_2
e , ferma restando l'assegnazione e la divisione della quota ereditaria da CP_1 Parte_1
ultimo indicata e, comunque, dei diritti che verranno assegnati alla predetta SI.ra Controparte_2
nell'ambito del presente giudizio, in favore dei predetti SIg. e in CP_1 Parte_1
proporzione alle rispettive quote ereditarie, di cui al testamento olografo della SI.ra CP_2
medesima del 11.09.2013, con cui è stato disposto che il patrimonio di quest'ultima venga
[...]
lasciato per 2/3 in favore del figlio e per 1/3 in favore del figlio . CP_1 Parte_1
Il convenuto SI. , quale erede della SI.ra , dichiara di non accettare, CP_1 Controparte_2
in ogni caso, il contraddittorio su nuove domande e/o eccezioni che dovessero essere eventualmente proposte e/o dedotte da parte attrice.
Con Osservanza.”
* * *
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
pagina 8 di 22 - con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio , Parte_1 CP_1
e (d'ora in avanti Controparte_2 Controparte_3
) allegando che in data 24.04.12 decedeva in DE (PD) , Controparte_3 Testimone_1
padre dell'attore e del convenuto e marito della convenuta CP_1 Controparte_2
- al de cuius succedevano ex lege quale coniuge del defunto, nonché i figli Controparte_2 Parte_1
CP_
ed ;
[...]
- allegava che il relictum ereditario era composto da diversi beni immobili e beni mobili meglio descritti nell'atto introduttivo cui si rimanda (cfr. pag. 1 e 2 atto di citazione);
- precisava che tutte le somme giacenti nei rapporti bancari cointestati tra il de cuius e la convenuta dovevano ritenersi di esclusiva proprietà del primo in quanto unico soggetto che provvedeva CP_2
all'alimentazione di detti rapporti bancari;
- evidenziava, inoltre, che il de cuius quando era in vita aveva svolto cospicue liberalità in favore del
CP_ fratello, , ed, in misura sensibilmente minore, in proprio favore con conseguente necessità di operare la collazione di dette somme;
- precisava, in particolare, che il de cuius aveva svolto diversi bonifici in favore delle parti meglio descritti a pag. 4 dell'atto introduttivo cui si rimanda;
aveva inoltre impiegato la complessiva somma di
CP_
€ 70,000,00 per pagare debiti contratti dal figlio come da documentazione in atti (cfr. doc. 11:
CP_ fascicolo parte attrice) ed, a garanzia delle obbligazioni contratte dal figlio verso
[...]
aveva concesso in garanzia i titoli di investimento meglio descritti a pag. 5 dell'atto Controparte_9
introduttivo cui si rimanda conferendo all'istituto di credito mandato irrevocabile e venderli e ad
CP_ impiegare i ricavi per ridurre l'esposizione debitoria del figlio : detti titoli venivano quindi liquidati per complessivi € 281.038,66 e trattenuti dalla banca;
CP_
- precisava, quindi, che le liberalità ricevute da erano pari a complessivi € 2.092.323,80, mentre quelle in suo favore ammontavano ad € 200.000,00;
pagina 9 di 22 - rilevava, infine, di aver convenuto in giudizio ex art. 1113 c.c. in quanto creditore Controparte_3
CP_ ipotecario del convenuto con ipoteca iscritta su beni immobili facenti parte del compendio ereditario;
- formulava, quindi, le seguenti conclusioni:
“nel merito
- disporre ai sensi degli articoli 784 c.p.c. s.s., la divisione della massa ereditaria previa determinazione della sua consistenza attuale, attribuendo ad ognuno dei compartecipi la parte corrispondente alla propria quota ideale, secondo un comodo progetto divisionale predisposto con l'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio a nominarsi;
- pronunciare di ogni altro consequenziale provvedimento di legge e, in particolare, accertati e dichiarati gli atti di liberalità indicati in esposto, compiuti dal de cuius in favore degli eredi, disporne la colazione secondo i criteri di cui all'articolo 751 c.c.;
- porre le spese di giustizia a carico della massa ereditaria compresi diritti, onorari e spese legali ed.
in caso di contestazioni, disporre secondo i criteri della soccombenza .” .
- Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.02.16 si costituiva non CP_1
opponendosi alla richiesta di divisione della massa ereditaria ma contestando le allegazioni fattuali riportate da controparte;
- precisava, in particolare che ”i trasferimenti di denaro che secondo l'attore avrebbero costituito
CP_ donazioni a favore del SI. , in cospicua parte sono stati erogati a favore delle società ( CP_10
ora cessata e ) di cui erano e sono soci sia ( al 60%) che il Controparte_11 CP_1
CP_ fratello (al 40%) e che da sempre sono state gestite dal SI. nel più totale Parte_1
disinteresse (anche finanziario) del fratello. Nelle operazioni dunque l'odierno convenuto ha avuto la funzione di mero tramite per realizzare i trasferimenti sui conti delle società.” (cfr. pag. 2 atto introduttivo);
pagina 10 di 22 - allegava, inoltre, che l'attore aveva ricevuto donazioni dal padre per un importo sensibilmente maggiore rispetto a quello indicato nell'atto di citazione;
- precisava, altresì, di aver lavorato per il padre dall'età di 18 anni (dal 01.09.1976) svolgendo la mansione di impiegato presso la Tobeca sas per i primi due anni senza ricevere alcun stipendio e,
successivamente, fino a 27 anni, versando interamente il salario in casa mentre era stato sempre Pt_1
mantenuto dal padre anche durante gli studi universitari e di dette circostanze si sarebbe dovuto tenere in conto ai fini della chiesta collazione;
- rilevava, poi, che in occasione del matrimonio dell'attore il de cuius gli aveva donato un immobile sito in BO del valore di circa 200.000,00 € che era stato adibito da a casa familiare e che Pt_1
nel 2008 il padre aveva donato all'attore circa € 300,00.00 oltre IVA per l'acquisto di un ufficio in
CA ET oltre ad altre elargizioni in denaro;
- evidenziava, peraltro, che le somme confluite nelle società e BO sas venivano in parte CP_10
percepite dallo stesso attore quale socio delle medesime;
- precisava, inoltre, che dalle somme erogate dal de cuius in suo favore dovevano comunque essere detratte le somme restituite al padre di cui al doc. 4 prodotto e le somme costituenti la restituzione di un prestito personale concesso dallo stesso a favore del de cuius per l'acquisto di un'autovettura marca
Mercedes (cfr. doc. 6: fascicolo parte convenuta) integralmente pagata dal medesimo;
- formulava, quindi, le seguenti conclusioni:
“Accertarsi e dichiararsi gli atti di liberalità disposti in vita dal de cuius a favore del figlio e Pt_1
CP_ quelli a favore del figlio , tenendo conto delle circostanze dedotte in narrativa e all'esito disporne la collazione sensi dell'articolo 751 c.c.
Determinarsi la quota ereditaria di spettanza al SInor tenuto conto della volontà del de CP_1
cuius espressa con le sue disposizioni in vita .”.
- e , pur regolarmente citati, non si costituivano in giudizio Controparte_2 Controparte_3
rimanendo contumaci . pagina 11 di 22 - Con provvedimento del 30.11.17, successivo alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. (secondo il rito processuale applicabile ratione temporis al caso in esame) l'allora giudice istruttore, preso atto della dichiarazione del convenuto di Parte_1
intervenuto decesso della convenuta contumace disponeva l'interruzione del Controparte_2
processo .
- Con ricorso in riassunzione depositato in data 25.01.18 l'attore chiedeva la prosecuzione del giudizio che proseguiva con presenza delle restanti parti ( e anche quali eredi di CP_1 Pt_1 CP_2
all'udienza del 12.07.18.
[...]
- La causa veniva istruita mediante C.T.U. estimativa del compendio da dividere e C.T.U. contabile ed all'udienza del 09.03.22 le parti precisavano le conclusioni avanti il nuovo G.I. subentrato in corso di causa nella gestione del fascicolo di seguito riportate:
Conclusioni di parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi tutti di cui in premessa,
contrariis reiectis , così provvedere:
NEL MERITO
- disporre, ai sensi degli artt. 784 c.p.c ss, la divisione della massa ereditaria previa determinazione della sua consistenza attuale, eventualmente escludendosi il fabbricato ad uso residenziale sito in
BO in Viale Europa 2, catastalmente censito al fg. 2, mapp. 3108, a causa delle irregolarità
rilevate dal CTU non sanate per indisponibilità del convenuto , attribuendo ad ognuno dei compartecipi la parte corrispondente alla propria quota ideale;
- pronunciare ogni altro consequenziale provvedimento di legge e, in particolare, accertati e dichiarati gli atti di liberalità indicati in esposto, compiuti dal de cuius in favore degli eredi, disporne la collazione secondo i criteri di cui all'art. 751 c.c.
Con vittoria di spese e onorari di lite, oltre alla rifusione delle spese di CTU integralmente anticipate dall'attore (all. 1), e di TP (all. 2). pagina 12 di 22 IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per l'accoglimento, nei limiti di quanto non ammesso, delle istanze istruttorie già formulate, da intendersi qui ritrascritte.
Si chiede la concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative repliche.
Con osservanza”;
Conclusioni di parte convenuta : CP_1
“CONCLUSIONI
NEL MERITO:
- Accertarsi e dichiararsi se vi siano stati e quali siano stati effettivamente gli atti di liberalità disposti in vita dal de cuius in favore dei figli e , ai fini dell'applicazione Parte_1 CP_1
dell'istituto della collazione nell'ambito della divisione ereditaria.
- Determinarsi di conseguenza la quota ereditaria di spettanza del SInor , quella di CP_1
spettanza del SInor e quella già di spettanza della coerede deceduta in corso di causa Parte_1
SInora , quota quest'ultima ora oggetto di comunione ereditaria tra i suoi coeredi Controparte_2
e , tenuto conto, in ogni caso, della volontà del de cuius espressa con le CP_1 Parte_1
sue disposizioni in vita.”
IN VIA ISTRUTTORIA: come da note scritte del 04.03.22;
Conclusioni di parte convenuta quale erede della convenuta CP_1 CP_2
[...]
“NEL MERITO:
- Accertarsi e dichiararsi se vi siano stati e quali siano stati effettivamente gli atti di liberalità disposti in vita dal de cuius in favore dei figli e , ai fini dell'applicazione Parte_1 CP_1
dell'istituto della collazione nell'ambito della divisione ereditaria.
- Determinarsi di conseguenza la quota ereditaria di spettanza del SInor , quella di CP_1
spettanza del SInor e quella già di spettanza della coerede deceduta in corso di causa Parte_1
pagina 13 di 22 SInora , quota quest'ultima ora oggetto di comunione ereditaria tra i suoi coeredi Controparte_2
e , ferma restando l'assegnazione e la divisione della quota ereditaria da CP_1 Parte_1
ultimo indicata e, comunque, dei diritti che verranno assegnati alla predetta SI.ra Controparte_2
nell'ambito del presente giudizio, in favore dei predetti SIg. e in CP_1 Parte_1
proporzione alle rispettive quote ereditarie, di cui al testamento olografo della SI.ra CP_2
medesima del 11.09.2013, con cui è stato disposto che il suo patrimonio venga lasciato per
[...]
2/3 in favore del figlio e per 1/3 in favore del figlio . CP_1 Parte_1
Con osservanza .”;
- in tale udienza il nuovo G.I., previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, si riservava di riferire al Collegio per la decisione .
- Con sentenza parziale n. 1567/22 depositata in data 20.09.22 il Tribunale di Padova procedeva all'accertamento delle donazioni ricevute dalle parti e dal padre (de Parte_1 CP_1
cuius) alla luce degli esiti della C.T.U. contabile svolta in corso di causa statuendo Testimone_1
sul punto:
“1. accerta che le somme ricevute dai convenuti e da parte del de Parte_1 CP_1
cuius da considerarsi donazioni, soggette alla collazione ex art. 724, co. 1 c.c., Testimone_1
sono le seguenti:
- € 310.000,00 in favore di Parte_1
- € 875.994,48 in favore di;
” CP_1
e prendeva posizione in ordine al carattere abusivo degli immobili oggetto della domanda di divisione e sulla questione della divisibilità degli stessi statuendo sul punto con particolare riferimento al bene immobile sito in BO (PD):
“ In sostanza, il consulente ha rilevato una difformità catastale, ma, sussistendo il titolo abilitativo di detto immobile, ovvero la licenza edilizia sopra menzionata, la fattispecie non appare rientrare nelle ipotesi di assenza di concessione edilizia alle quali si riferisce la pronuncia sopra citata, le uniche che pagina 14 di 22 precludono l'esame da parte del Tribunale della domanda divisionale . Si ritiene, pertanto, che l'irregolarità riscontrata non osti alla divisione di detto bene .”.
- Nella medesima sentenza veniva, inoltre, precisato che:
“ Va osservato, inoltre, che solo in sede di comparsa conclusionale, parte convenuta ha prodotto il testamento di , documento che ha comportato anche un modifica delle domande Controparte_2
operata dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, produzione tardiva che, allo stato, non può essere presa in considerazione da parte del Tribunale .” e la causa veniva rimessa in istruttoria al fine di convocare le parti per un tentativo di conciliazione ex art. 185 c.p.c. con la seguente motivazione:
“ Pertanto, ferme restando le preclusioni processuali già maturate in corso di causa, premesso il contenuto decisorio del presente provvedimento, considerata l'anzianità della causa, i costi relativi ad eventuali ulteriori adempimenti istruttori (come, ad esempio un aggiornamento della C.T.U.) nonché la natura del procedimento e l'attuale posizione delle parti in causa, appare necessario rimettere la causa in istruttoria anche al fine di esperire un tentativo di conciliazione ex art. 185 c.p.c. .”.
- All'udienza successiva del 02.11.22, ove non compariva per malattia, entrambi i CP_1
procuratori formulavano riserva di appello avverso la sentenza non definitiva n. 1567/22, inoltre il giudice, anche ai sensi dell'art. 101, co. 2 c.p.c., sollevava d'ufficio a quest'ultime la questione inerente alla novità della domanda di divisione anche del compendio ereditario di alla luce Controparte_2
del mancato accordo in ordine ad un'eventuale divisione unitaria manifestato dalle stesse ed i relativi difensori chiedevano un rinvio di tre mesi per valutare la possibilità di una definizione stragiudiziale della controversia .
- All'udienza del 24.05.23 le parti chiedevano nuovamente la concessione di un rinvio in pendenza di trattative ed il G.I., rilevato, che le stesse non si erano determinate in merito alla questione rilevata d'ufficio dal giudice ex art. 101, co. 2 c.p.c. all'udienza del 02.11.22 ed evidenziata la necessità di chiusura del contenzioso, concedeva il chiesto rinvio . pagina 15 di 22 - All'udienza del 27.09.23 il G.I., nonostante l'ulteriore richiesta di rinvio in pendenza di trattative formulata dalle parti, fissava l'udienza del 12.06.24 per la precisazione delle conclusioni .
- All'udienza del 12.06.24 le parti non comparivano e la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 309
c.p.c.
- All'udienza del 4.10.24 i procuratori delle parti davano atto che, nonostante una prima mancata comparizione ex art. 309 c.p.c. in pendenza di serie trattative, non era stata possibile la conclusione delle stesse con la definitiva formalizzazione di un accordo stragiudiziale e chiedevano la concessione di un ulteriore rinvio per l'auspicata formalizzazione di un accordo consequenziale alle trattative ancora in corso ed, in subordine, chiedevano fissarsi udienza di P.C.; Il G.I. evidenziato che la chiusura stragiudiziale sarebbe stata una soluzione auspicabile poiché avrebbe permesso di definire anche questioni che non erano oggetto del presente giudizio ma che sarebbero potute sfociare in futuri contenziosi, fissava l'udienza del ad ore 18.12.24 per la precisazione delle conclusioni .
- All'udienza del 18.12.24 le parti formulavano le conclusioni indicate in epigrafe ed il G.I., previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche,
tratteneva la causa in decisione .
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1. Sulla determinazione del thema decidendum
Appare questione necessaria ai fini della decisione della causa la determinazione dell'oggetto della presente pronuncia.
Come ricordato nella parte narrativa, in data 20.09.22 è stata pubblicata la sentenza parziale n. 1567/22
relativa all' accertamento delle donazioni ricevute dalle parti e dal Parte_1 CP_1
padre (de cuius) alla luce degli esiti della C.T.U. contabile svolta in corso di causa Testimone_1
ed alle questioni relative al carattere abusivo degli immobili oggetto della domanda di divisione ed alla divisibilità degli stessi .
Quanto al primo profilo è stato statuito: pagina 16 di 22 “1. accerta che le somme ricevute dai convenuti e da parte del de Parte_1 CP_1
cuius da considerarsi donazioni, soggette alla collazione ex art. 724, co. 1 c.c., Testimone_1
sono le seguenti:
- € 310.000,00 in favore di Parte_1
- € 875.994,48 in favore di;
” (cfr. pag. 14 Sentenza n. 1567/22) . CP_1
Quanto, poi, alle ulteriori questioni sopra indicate, con particolare riferimento al bene immobile sito in
BO (PD), è stato statuito che l'irregolarità riscontrata dal C.T.U. non fosse ostativa alla divisione di detto bene (cfr. pag. 13 Sentenza n. 1567/22) .
In tale pronuncia, inoltre, si precisava che: “Va osservato, inoltre, che solo in sede di comparsa conclusionale, parte convenuta ha prodotto il testamento di , documento che ha Controparte_2
comportato anche un modifica delle domande operata dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, produzione tardiva che, allo stato, non può essere presa in considerazione da parte del
Tribunale .” (cfr. pag. 13 Sentenza n. 1567/22) .
Ora, nonostante la svolta riserva di appello formulata dalle parti e le contestazioni sulle statuizioni oggetto di detta pronunzia formulate dalle stesse in sede di deposito degli ultimi scritti conclusivi, va ricordato che in questa sede dette determinazioni sono definitive ed immodificabili e che la presente pronuncia, dando per assodato il contenuto della sentenza parziale, può avere ad oggetto unicamente le ulteriori domande (se ritenute tempestive e quindi ammissibili) formulate dalle parti, come ricordato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità: “Le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva possono essere riformate o annullate solo in sede d'impugnazione, non con la sentenza definitiva successivamente resa.” (cfr. Cass. Civ. n. 10067 del 28/05/2020).
Ciò posto, quanto alla questione sollevata d'ufficio ex art. 101, co. 2 c.p.c. alle parti all' udienza del 02.11.22 relativa alla novità della domanda di divisione del compendio ereditario di CP_2
anche alla luce del mancato accordo in ordine ad un'eventuale divisione unitaria manifestato
[...]
dalle stesse, va osservato quanto segue. pagina 17 di 22 In primo luogo il decesso di detta parte è avvenuto in data successiva allo scadere del termine per la modifica delle domande secondo il rito applicabile ratione temporis al caso in esame con conseguente intervenuta preclusione sul punto;
inoltre, come risulta dalle ultime conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, non è neppure stata chiaramente manifestata congiuntamente la volontà di procedere ad una divisione unitaria delle due masse (cfr. Cass,. Civ. n. 314 del 09/01/2009) ed, anzi, è
stata paventata la necessità di svolgimento di un ulteriore separato giudizio relativo al compendio materno (cfr. pag. 14 seconda comparsa conclusionale convenuto del 13.02.25) . Di CP_1
conseguenza non appare possibile esaminare detta domanda nel presente procedimento che avrà
riguardo unicamente alle originarie parti, ovvero , e Parte_1 CP_1 Controparte_2
alla quale sono subentrati quali eredi i primi due .
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2. Sulla domanda di divisione dei beni facenti parte del compendio ereditario del de cuius
Persona_5
, quindi, all'esame dell'unica domanda residua afferente alla richiesta di divisione del
[...]
compendio ereditario del de cuius , padre delle odierne parti e marito di Testimone_1 CP_2
(considerando che la prima domanda riportata in epigrafe formulata dal convenuto
[...] CP_1
è già stata esaminata nella sentenza parziale e non può quindi essere presa in considerazione in
[...]
questa sede) va evidenziato quanto segue.
Fin dall'atto introduttivo parte attrice aveva annoverato tra i beni immobili facenti parte di detto compendio ereditario anche quelli siti in BO (PD) come indicato nell'atto introduttivo come di seguito riportato :
pagina 18 di 22 (cfr. pag. 1 e 2 atto di citazione).
Va, quindi, osservato che detta allegazione non è mai stata tempestivamente contestata in corso di causa, neppure in sede di C.T.U. e di osservazioni alla C.T.U. (cfr. C.T.U. arch. depositata Per_3
in data 3.4.20) . In sostanza, per tutto lo svolgimento del procedimento detti beni sono sempre stati considerati come facenti parte integralmente del patrimonio del de cuius . Testimone_1
Ebbene, solo con la prima comparsa conclusionale, depositata dopo la prima udienza di precisazione delle conclusioni senza che fosse stato svolto alcun rilievo sul punto in detta udienza, unicamente il convenuto ha rilevato l'erroneità della perizia sopra citata ove si contestava che gli CP_1
immobili caduti in successione ubicati in BO (PD) fossero di proprietà del de cuius. Tes_1
per l'intero, poiché gli stessi erano in realtà di proprietà di quest'ultimo solo nella misura di
[...]
½ essendo l'altra metà di proprietà della moglie “come dimostrato per tabulas Controparte_2
anche dalla dichiarazione di successione in morte del SI. stesso (cfr. doc. 4 di Testimone_1
parte attrice)” (cfr. pag. 13 prima comparsa conclusionale del 6.5.22). Sul punto, CP_1
peraltro, parte attrice non prendeva una specifica posizione limitandosi a dedurre: “ In realtà, l'intero valore dell'immobile di BO, e non solo il 50% di esso, andrà decurtato dal valore del compendio pagina 19 di 22 ereditario immobiliare da dividere e ciò non per un errore di valutazione del perito d'ufficio, bensì per il fatto che, nel presente giudizio, proprio a causa dell'inerzia del convenuto, l'immobile di BO
dovrà essere escluso dallo scioglimento della comunione ereditaria. Pertanto, la considerazione avversaria non potrà trovare alcun accoglimento.” (cfr. pag. 2 e 3 prima memoria di replica parte attrice del 30.05.22) opponendosi, così, al rilievo sopra indicato. Detta parte solo in sede di seconda comparsa conclusionale, senza peraltro alcuna specificazione sul punto, ha indicato l'elenco di tali beni con la dicitura “in proprietà de de cuius al 50%” (cfr. pag. 2 seconda comparsa conclusionale di parte attrice del 17.02.25) .
Ora, è pacifico che è onere delle parti fornire la prova della consistenza dell'asse ereditario con specifica individuazione dei beni facenti parte della comunione oggetto della domanda di divisione .
Ebbene, nel caso in esame, come sopra rappresentato, non vi è stata una posizione processuale chiara delle stesse che, al contrario, hanno formulato negli scritti difensivi allegazioni altalenanti durante tutto lo svolgimento del procedimento. Occorre, quindi, verificare se siano stati prodotti dei documenti con piena valenza probatoria che permettano di acclarare se detti beni facciano o no parte del compendio ereditario oggetto della domanda di divisione. Sul punto non appare idonea la dichiarazione di successione (cfr. doc. 4: fascicolo parte attrice) citata dal convenuto quale elemento CP_1
probatorio fondante l'eccezione esaminata come sopra riportato (cfr. pag. 13 prima comparsa conclusionale del 6.5.22) attesa la valenza unicamente fiscale di detto adempimento . CP_1
Parimenti non appare sufficiente neppure il certificato storico catastale (cfr. doc. 3: fascicolo parte attrice) come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. n. 5257 del 04/03/2011).
Inoltre, come riportato in epigrafe, le parti non hanno neppure formulato tempestivamente domande istruttorie sul punto con conseguente mancato assolvimento dell'onere probatorio sulle stesse gravanti di determinare i beni facenti parte dell'asse ereditario oggetto di domanda divisionale. Peraltro, rispetto a detta considerazione non appare ostativo neppure il contenuto della sentenza parziale già emessa ove non veniva chiarito il valore probatorio dei documenti in atti . pagina 20 di 22 A questo punto occorre verificare se è possibile comunque procedere all'esame della domanda divisionale . Va ricordato in proposito che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il generale principio all'universalità della divisione non osta ad un'eventuale divisione parziale purchè sussistano alcuni presupposti. In particolare la Suprema Corte ha statuito che: “ In tema di divisione ereditaria,
quando tra i condividenti non vi sia stato accordo per limitare le operazioni divisionali ad una parte soltanto del compendio comune, il giudizio di divisione deve ritenersi istaurato per giungere al completo scioglimento della comunione, previa esatta individuazione di tutto ciò che ne forma oggetto;
pertanto, salva l'operatività delle preclusioni dell'ordinario giudizio di cognizione, l'indicazione dei beni può essere compiuta successivamente alla domanda anche dal condividente che non l'abbia proposta, costituendo essa una precisazione dell'unitaria istanza, comune a tutte le parti, rivolta allo scioglimento della comunione.” (cfr. Cass. Civ. n. 1065 del 14/01/2022). Invero, nel caso in esame non
è intervenuto alcun accordo delle parti in merito ad una divisione parziale (con eventuale esclusione dell'immobile sito in BO) come si evince anche dalla lettura delle conclusioni rassegnate in sede di P.C. e riportate in epigrafe e risultano intervenute le preclusioni dell'ordinario giudizio di cognizione avendo riguardo al rito processuale applicabile al caso de quo. Del resto, sul punto anche i più recenti approdi giurisprudenziali prevedono comunque che l'eventuale derogabilità del principio di universalità della divisione ereditaria derivi da esplicita previsione legislativa o dall'accordo dei condividenti (cfr. Cass. Civ. n. 9869 del 15/04/2025), condizioni entrambe insussistenti nel caso in esame.
Ne consegue il rigetto della domanda esaminata .
Si ritengono, infine, assorbite tutte le altre domande riportate in epigrafe che, peraltro,
costituivano adempimenti attuativi relativi all'eventuale accoglimento della domanda divisionale .
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3. Sule spese di lite pagina 21 di 22 Quanto alle spese di lite, attesa la reciproca soccombenza delle parti, le stesse vanno integralmente compensate ai sensi dell'art. 92, co. 2 c.p.c. .
Le spese di C.T.U., liquidate con decreti del 17.04.20 e del 3.11.21, vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna ed in via solidale tra loro .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1. rigetta la domanda di divisione del compendio ereditario facente capo al de cuius Tes_1
per le ragioni di cui in motivazione;
[...]
2. dichiara inammissibili o assorbite tutte le altre domande riportate in epigrafe per le ragioni di cui in motivazione;
3. spese compensate;
4. pone le spese di C.T.U., liquidate con decreti del 17.04.20 e del 3.11.21, definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna ed in via solidale tra loro
Padova, 18.06.25
Il Giudice
dott. Luisa Bettio
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