Sentenza 18 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/04/2003, n. 6330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6330 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2003 |
Testo completo
+ REPUBBLICA ITALIANA NOME DEL POPOLO ITALIANO0 6 3 306-3 RE A DI CASSAZIONE| LA CORTE Oggetto SEZIONE C E OPPOSIZIONE A DECRETO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: INGIUNTIVO Dott. Rafaele CORONA - Pres ente R.G.N. 6278/00 Cron.13838 Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere - Rep. 1701 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Rel. Consigliere Ud. 12/12/02 Dott. Ettore BUCCIANTE - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LL RA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ROMEO ROMEI 19, presso lo studio dell'avvocato BRUNO RIITANO, difesa dall'avvocato GIUSEPPE IUCCI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
DI AM LI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VAGLIA 59, presso lo studio dell'avvocato GIACOMO DELLI COLLI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente 2002 avverso la sentenza n. 648/99 del Tribunale di 1640 CASSINO, depositata il 22/10/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/02 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 4/6/1990 D'CO IO e Di RO AU pro- ponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal pretore di Cassino il 3/5/1990 con il quale era stato loro intimato di pagare £ 2.166.930 a Di RO LI per attività professionale consistita nella progettazio- ne di un fabbricato da adibire ad opificio industriale. Di RO LI, costituitosi, sosteneva l'infondatezza dell'opposizione e, in via subordinata, chiedeva ordinarsi la chiamata in causa ex articolo 107 c.p.c. di ON LO proprietaria dei terreni sui quali doveva essere realizzata l'opera ed alla quale erano stati intestati tutti gli elaborati tecnici. Con sentenza n. 133/97 il pretore di Cassino accoglieva l'opposizione e dichiarava privo di efficacia il decreto ingiuntivo in questione. Avverso la detta sentenza Di RO LI proponeva gravame al quale resistevano gli appellati. Con sentenza 22/10/1999 il tribunale di Cassino accoglieva l'appello e, in riforma dell'impugnata decisione, confermava il decreto ingiuntivo opposto condannando gli appellati a corrispondere la somma di £ 2.166.930. Osser- vava il giudice di secondo grado: che tutti i testi portati a sostegno della tesi del geometra Di RO LI avevano confermato di aver visto gli ap- pellati Di RO AU e D'CO IO presso lo studio del geometra appellante e di aver sentito gli stessi discutere di un progetto relativo alla costruzione di un fabbricato rispondente a quello prodotto in giudizio dal professionista;
che, inoltre, altro teste aveva dichiarato di essersi recato, in- sieme al geometra, sul terreno ove avrebbe dovuto essere edificata l'opera 3 indicata nel progetto e ciò al fine di effettuare un sopralluogo;
che era stata anche prodotta ampia documentazione relativa a visure effettuate dal geo- metra per la redazione del progetto in questione;
che a nulla rilevava la cir- costanza concernente la non titolarità del terreno sul quale doveva essere edificato il fabbricato oggetto del progetto, in quanto ben il proprietario (tra l'altro madre di Di RO AU ) poteva aver concesso a qualunque ti- tolo la possibilità di edificare sul proprio terreno. La cassazione della sentenza del tribunale di Cassino è stata chiesta da ON LO con ricorso affidato ad un solo motivo. Di RO LI ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso ON LO denuncia vizi di motivazione su un punto decisivo della controversia sostenendo che il tribunale, senza fornire un'adeguata motivazione e contraddicendosi nell'iter argomentativo, è approdato all'accoglimento dell'appello proposto da Di RO LI in netto contrasto con la comune logica giuridica ed in conflitto con le ri- sultanze istruttorie. Dall'inizio del procedimento essa ricorrente è risultata del tutto estranea al giudizio posto che lo stesso geometra Di RO aveva indicato come committenti e, quindi, come debitori i coniugi D'CO-Di RO e non aveva mai sostenuto di aver ricevuto incarichi di sorta da es- sa ON. Peraltro, pur ammesso che effettivamente i coniugi D'CO-Di RO avessero conferito incarico professionale al geometra Di RO, non si capisce come essa ON possa essere ritenuta debitrice per un pre- sunto incarico professionale che costituisce "res inter alios acta". E' pertanto lampante l'assenza di motivazione da parte del giudice di appello nel coin- volgere e ritenere obbligata al pagamento essa ricorrente risultata del tutto estranea alla vicenda processuale in questione. Solo nel dispositivo viene ri- cordata la partecipazione di essa ON al processo, senza che nella moti- vazione della sentenza impugnata vi sua alcun riferimento positivo o ne- gativo alla richiesta di estromissione dal giudizio avanzata in primo grado - e reiterata in appello. Il motivo è fondato Dalla lettura della sentenza impugnata emerge con evidenza la mancanza assoluta di una adeguata indagine volta ad acquisire elementi di giudizio ne- cessari per la soluzione della controversia tra ON LO - chiamata in causa ex articolo 107 c.p.c. e le altre parti processuali, sì da giustificare la - pronuncia di condanna anche della ON ( oltre che degli altri appellati Di RO AU e D'CO IO) a pagare la somma di £ 2.166.000 in fa- vore di Di RO LI. Il tribunale si è limitato ad accertare in fatto la sussistenza di rapporti di- retti tra i coniugi D'CO-Di RO ed il geometra Di RO - -a con- -senza al- ferma dell'incarico professionale conferito dai primi al secondo cun accenno al ruolo ricoperto dalla ON ed al suo coinvolgimento nel detto rapporto contrattuale: tale questione non è stata affrontata dal giudice di secondo grado. Da ciò la conseguente impossibilità di stabilire se, in qual modo e a quale titolo la ricorrente è tenuta a corrispondere il compenso pro- fessionale richiesto dal geometra Di RO LI. Nella fattispecie in esame, quindi, non è stato rispettato l'obbligo di una completa e convincente motivazione a sostegno della pronuncia di condanna 5 della ON: è palese al riguardo l'eseguità ( se non l'apoditticità) dell'iter argomentativo del giudice di appello. -Occorre peraltro aggiungere che il tribunale dopo aver confermato “integralmente" il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto da Di RO Au- relio nei confronti solo dei coniugi D'CO-Di RO ha contradditto- riamente esteso la condanna anche alla ON chiamata in causa dal cre- ditore istante in via subordinata al mancato rigetto dell'opposizione al con- cesso decreto ingiuntivo. Le rilevate carenze, incongruità e lacune rendono la decisione impugnata e ne im- inficiata dai lamentati vizi nei sensi e nei limiti sopra precisati pongono la cassazione in accoglimento del ricorso. Cassata la sentenza impugnata, la causa va rimessa ad altro giudice che, nella rinnovata indagine, terrà conto dei rilievi sopra esposti e provvederà a colmare le rilevate carenze e lacune di motivazione. A norma dell'articolo 341 c.p.c., come sostituito dall'articolo 73 del d.lg. 19/2/1998 n.51, il giudice di rinvio va identificato non più nel tribunale di Cassino ma nella corte di appello di Roma che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità tra la ricorrente ed il resistente Di RO LI.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche le spese del giudizio di cassazione, alla corte di appello di Roma. per Roma 12 dicembre 2002 Mitth Il consigliere tensore Il presidente CANCELLERIA DEPOSITATA IN 18 APR 2003 IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE Maria Di NU Oggi, Mame Di Толоого