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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 11015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11015 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SECONDA SEZIONE
In persona del G.O.P. dott.ssa RA D'AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile rubricato al N. R.G. 9244/2020 tra
(C.F. , assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. VARRIALE FERDINANDO
ATTORE
e
Controparte_1
in
[...] persona del legale rapp.te p.t.. (C.F. ), assistito e difeso P.IVA_1 dall'Avv. BUCCINO GRIMALDI GIULIANO
CONVENUTO
Nonché
in persona del legale Controparte_2 rapp.te p.t.
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: ripetizione somme (art. 2033 CC)
CONCLUSIONI: all'udienza del 24 giugno 2025, svolta in modalità cartolare, le parti concludevano riportandosi alle rispettive difese CONCISE ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si osserva come la presente sentenza viene redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in ossequio all'art. 132 cpc, così come modificato dalla L. 69/2009.
Questo giudicante ritiene, infatti, che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti ragioni di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, non essendo tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento (Cass. Civ. n. 8767/2011 n.
24542/2009).
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, l'attore
, residente in [...], conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 questo Tribunale, l' Controparte_1
( al fine sentir provvedere: a) Accertare e dichiarare l'inesistenza CP_1 dell'obbligazione sorta in capo al Sig. a seguito del Parte_1 sinistro relativo al procedimento RG:32879/2014 e conclusosi con sentenza di rigetto n.37959/16 del GdP di Napoli, dott. Alfonso Maria
Chieffo nonchè con atto di rinunzia all'azione ed al diritto;
b) accertare e dichiarare che l'odierno ricorrente ha diritto alla Parte_1 ripetizione di quanto indebitamente pagato e,c) per l'effetto condannare la in persona del suo lrpt alla restituzione della somma di Controparte_3
Euro 15.000 a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c e /o condannarla ex art. 2041 c.c. all'indennizzo in favore del Sig. Pt_1
sempre della somma di Euro 15.000 e/o comunque in quella
[...] somma maggiore o minore che l'On. Le Giudicante riterrà equa e di giustizia, oltre agli interessi legali dal giorno del pagamento al saldo; c) condannare la in pers. del suo lrpt, il Sig. Controparte_3 Pt_2
pag. 2/7 ed il Sig. in solido e/o ciascuno per il proprio CP_4 Parte_3 titolo al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi, (economici, materiali
e morali) in favore del Sig. che saranno determinati e Parte_1 quantificati in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria, danni contenuti nei limiti di competenza per valore dell'adito giudicante. A fondamento delle sue ragioni adduceva che negli ultimi mesi dell'anno
2018, aveva riscontrato dall'estratto del suo conto corrente bancario, Contr dei prelievi periodici di somme di danaro effettuati dall' e che, dopo aver eseguito alcune indagini, aveva accertato che detti prelievi derivavano da un giudizio di risarcimento danni per un sinistro auto, avvenuto in Napoli il 24 luglio 2014, causato dal veicolo di sua proprietà, Fiat Punto Tg. 4080GXX, assicurato presso la CP_5
Contr
che tale giudizio, intentato da contro l'
[...] Parte_4 innanzi al Giudice di Pace di Napoli, si era concluso con sentenza di rigetto e che il successivo giudizio di appello era stato estinto per rinuncia dell'appellante all'impugnazione. L'attore pur confermando di essere proprietario del veicolo Fiat Punto Tg. 4080GXX, negava l'accadimento del sinistro ed il suo coinvolgimento sia nel giudizio di I grado, innanzi al Giudice di Pace di Napoli, che nel successivo appello innanzi al Tribunale di Napoli. Pertanto, chiedeva all''U.C.I. la restituzione della somma di euro 15.000,00 a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. o all'indennizzo ex art. 2041 c.c. sempre per la stessa somma nonché, la condanna dell'ente convenuto in solido con Parte_4
e al risarcimento di tutti i danni patiti e
[...] Parte_3 patiendi oltre interessi e rivalutazione;
con condanna alle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l' il quale, in via Controparte_1 preliminare, eccepiva la inesistenza della notifica effettuata presso l'
[...]
e per la compagnia di Controparte_6 assicurazione ”, entrambi con sede in Spagna, atteso Controparte_5 che l'ente convenuto svolge funzione di domiciliatario ex lege dei pag. 3/7 soggetti con sede all'estero soltanto in caso di azione diretta di risarcimento danni ex artt. 125 e 126 Dlgs. 209/2005 ed esclusivamente per il responsabile civile e per la compagnia di assicurazione garante per la RCA dell'autovettura coinvolta, ove aderente alla convenzione apposita, situazione assolutamente diversa da quella evocata in giudizio. Nel merito eccepiva, In via pregiudiziale, il proprio difetto di legittimazione passiva atteso che i prelievi di somme oggetto di contestazione erano stati effettuati dal
[...]
(per conto del e Controparte_6 Controparte_7
l'infondatezza della domanda insistendo per il suo rigetto.
Alla prima udienza di comparizione del 30 ottobre 2020 la difesa dell'attore dichiarava di rinunciare alla domanda nei confronti della compagnia di assicurazione “ , nonché di Controparte_5 Parte_4
e e chiedeva integrarsi il contraddittorio nei
[...] Parte_3 confronti del Il precedente Controparte_2
Giudice, dott.ssa Gomez d'Ayala dichiarava inammissibile la suddetta richiesta di integrazione dell'ente poiché già vocato in giudizio e autorizzava l'attore alla rinnovazione della notifica nei confronti dell'ente presso la sua sede legale, ritenendo nulla quella, in precedenza, Contr effettuata presso l'
Ritenuta l'inammissibilità delle richieste istruttorie, formulate da parte attrice la causa, matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, all'udienza del 24 giugno 2025, riservata in decisione con termini per deposito di scritti difensivi ex art. 190 cpc.
********
In via preliminare va dichiarata la contumacia del
[...] che nonostante la ritualità e regolarità Controparte_2 della notifica non si è costituito in giudizio.
Nel MERITO la domanda non è meritevole di accoglimento e va rigettata.
pag. 4/7 Premesso che <<nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice merito non è condizionato dalla formula adottata parte, dovendo egli tener conto contenuto sostanziale pretesa come desumibile situazione dedotta in giudizio dalle eventuali precisazioni formulate nel corso medesimo, nonché provvedimento concreto richiesto, essendo mera parte. sostanza, nell'interpretare la ciò vale anche quando si tratta stabilire se ritenerla proposta o meno, deve fermarsi alla parte nelle conclusioni, ma considerare dell'atto, compreso che lo supporta, ossia documenti richieste altre prove>> (Cass. 4302/2023 ), nel caso di specie la domanda proposta deve qualificarsi, come del resto evidenziato dallo stesso attore in citazione, come domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 CC.
Ciò precisato, alla luce dell'istruttoria svolta e degli elementi acquisiti, può affermarsi che parte attrice non abbia assolto all'onere probatorio che su di essa incombeva ex art. 2967 del cod. civ. È principio consolidato, infatti, che chi agisce in giudizio per la ripetizione dell'indebito ha l'onere di provare i fatti che costituiscono il fondamento della sua pretesa, ovvero l'avvenuto pagamento e la sua ingiustificatezza.
Ciò detto, l'attore non ha fornito fornita alcuna prova del pagamento delle somme di cui pretende la restituzione. Dalla documentazione prodotta non emerge alcun versamento da esso, direttamente o indirettamente, eseguito nei confronti dell' Dall'esame della stessa CP_1 si evince che il ente che svolge Controparte_6 funzioni di garanzia al pari dell'omologo Fondo di Garanzia per le vittime della strada, operante in Italia, (e che interviene, tra gli altri, nel caso in cui l'autovettura coinvolta sia sprovvista di copertura pag. 5/7 assicurativa come verificatosi per l'autovettura dell'attore), aveva richiesto al il pagamento delle somme, da esso ente corrisposte Pt_1 all' a titolo di rimborso delle spese di lite Controparte_1 sostenute per i giudizi svolti in Italia nei quali esso, anche se conclusi con esito positivo per lui, era risultato comunque coinvolto in qualità di responsabile civile. La richiesta, come si evince dall'atto di esecuzione allegato dallo stesso attore, (doc. allegato in data 11.11.2021 tra l'altro in maniera irrituale, fuori dai termini di legge,)avverso il quale avrebbe potuto proporre impugnativa secondo la normativa civile vigente in
Spagna, ad esso notificato a cura del suddetto Consorcio, riguardava le spese sostenute dall' che l'ente aveva dovuto rimborsare, CP_1 CP_7 come previsto dalle convenzioni internazionali in materia di sinistri, e che, in mancanza di copertura assicurativa, venivano richieste a titolo di rivalsa nei confronti dello stesso responsabile civile come, del resto, previsto anche in Italia per le spese sostenute da CP_8
Ciò detto nessun pagamento risulta effettuato dall'attore nei confronti dell' Le buste paga prodotte dall'attore, a sostegno della prova di CP_1 ingiustificate trattenute economiche effettuate sul suo stipendio per le ragioni addotte in domanda, sono inutilizzabili, in quanto allegate in lingua originale senza traduzione in italiano che ne renda intellegibile il contenuto, in ogni caso, dalle stesse, al di la della comprensione linguistica, non è dato evincere nemmeno l'importo unitario di ogni singola trattenuta e tanto meno il complessivo. In mancanza di prova di pagamento nei confronti dell'accipiens viene meno il presupposto della domanda ex art. 2033 C.C. che pertanto deve essere rigettata.
A tutto ciò si aggiunga che non vi è alcun rapporto diretto tra l' ed CP_1 il responsabile civile, in materia di risarcimento danni da circolazione stradale, poiché è l'omologo ente che fa da tramite nella CP_7 trattazione del sinistro avvenuto all'estero, che vede il coinvolgimento di pag. 6/7 autovettura immatricolata in Spagna, ragion per cui l' in ogni caso CP_1 non avrebbe alcun titolo per agire nei confronti dell'attore.
Assorbita ogni altra questione.
Quanto alle spese del giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Le stesse vengono liquidate in base ai valori minimi dei parametri di legge vigenti, attesa la minima complessità della questione trattata, in considerazione dell'attività svolta e del valore della controversia.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, seconda sezione, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara la contumacia del Controparte_2
in persona del legale rappresentnte p.t.;
[...]
2) Rigetta la domanda proposta da per le causali di Parte_1 cui in parte motiva;
3) Condanna al rimborso delle spese di lite in favore Parte_1 dell'
[...]
Controparte_1
che si liquidano in € 2.540,00, oltre
[...] accessori di legge;
4) Compensa le spese di lite tra l'attore ed il convenuto contumace.
Napoli 26 novembre 2025
Il G.O.P.
RA D'AN
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SECONDA SEZIONE
In persona del G.O.P. dott.ssa RA D'AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile rubricato al N. R.G. 9244/2020 tra
(C.F. , assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. VARRIALE FERDINANDO
ATTORE
e
Controparte_1
in
[...] persona del legale rapp.te p.t.. (C.F. ), assistito e difeso P.IVA_1 dall'Avv. BUCCINO GRIMALDI GIULIANO
CONVENUTO
Nonché
in persona del legale Controparte_2 rapp.te p.t.
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: ripetizione somme (art. 2033 CC)
CONCLUSIONI: all'udienza del 24 giugno 2025, svolta in modalità cartolare, le parti concludevano riportandosi alle rispettive difese CONCISE ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si osserva come la presente sentenza viene redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in ossequio all'art. 132 cpc, così come modificato dalla L. 69/2009.
Questo giudicante ritiene, infatti, che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti ragioni di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, non essendo tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento (Cass. Civ. n. 8767/2011 n.
24542/2009).
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, l'attore
, residente in [...], conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 questo Tribunale, l' Controparte_1
( al fine sentir provvedere: a) Accertare e dichiarare l'inesistenza CP_1 dell'obbligazione sorta in capo al Sig. a seguito del Parte_1 sinistro relativo al procedimento RG:32879/2014 e conclusosi con sentenza di rigetto n.37959/16 del GdP di Napoli, dott. Alfonso Maria
Chieffo nonchè con atto di rinunzia all'azione ed al diritto;
b) accertare e dichiarare che l'odierno ricorrente ha diritto alla Parte_1 ripetizione di quanto indebitamente pagato e,c) per l'effetto condannare la in persona del suo lrpt alla restituzione della somma di Controparte_3
Euro 15.000 a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c e /o condannarla ex art. 2041 c.c. all'indennizzo in favore del Sig. Pt_1
sempre della somma di Euro 15.000 e/o comunque in quella
[...] somma maggiore o minore che l'On. Le Giudicante riterrà equa e di giustizia, oltre agli interessi legali dal giorno del pagamento al saldo; c) condannare la in pers. del suo lrpt, il Sig. Controparte_3 Pt_2
pag. 2/7 ed il Sig. in solido e/o ciascuno per il proprio CP_4 Parte_3 titolo al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi, (economici, materiali
e morali) in favore del Sig. che saranno determinati e Parte_1 quantificati in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria, danni contenuti nei limiti di competenza per valore dell'adito giudicante. A fondamento delle sue ragioni adduceva che negli ultimi mesi dell'anno
2018, aveva riscontrato dall'estratto del suo conto corrente bancario, Contr dei prelievi periodici di somme di danaro effettuati dall' e che, dopo aver eseguito alcune indagini, aveva accertato che detti prelievi derivavano da un giudizio di risarcimento danni per un sinistro auto, avvenuto in Napoli il 24 luglio 2014, causato dal veicolo di sua proprietà, Fiat Punto Tg. 4080GXX, assicurato presso la CP_5
Contr
che tale giudizio, intentato da contro l'
[...] Parte_4 innanzi al Giudice di Pace di Napoli, si era concluso con sentenza di rigetto e che il successivo giudizio di appello era stato estinto per rinuncia dell'appellante all'impugnazione. L'attore pur confermando di essere proprietario del veicolo Fiat Punto Tg. 4080GXX, negava l'accadimento del sinistro ed il suo coinvolgimento sia nel giudizio di I grado, innanzi al Giudice di Pace di Napoli, che nel successivo appello innanzi al Tribunale di Napoli. Pertanto, chiedeva all''U.C.I. la restituzione della somma di euro 15.000,00 a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. o all'indennizzo ex art. 2041 c.c. sempre per la stessa somma nonché, la condanna dell'ente convenuto in solido con Parte_4
e al risarcimento di tutti i danni patiti e
[...] Parte_3 patiendi oltre interessi e rivalutazione;
con condanna alle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l' il quale, in via Controparte_1 preliminare, eccepiva la inesistenza della notifica effettuata presso l'
[...]
e per la compagnia di Controparte_6 assicurazione ”, entrambi con sede in Spagna, atteso Controparte_5 che l'ente convenuto svolge funzione di domiciliatario ex lege dei pag. 3/7 soggetti con sede all'estero soltanto in caso di azione diretta di risarcimento danni ex artt. 125 e 126 Dlgs. 209/2005 ed esclusivamente per il responsabile civile e per la compagnia di assicurazione garante per la RCA dell'autovettura coinvolta, ove aderente alla convenzione apposita, situazione assolutamente diversa da quella evocata in giudizio. Nel merito eccepiva, In via pregiudiziale, il proprio difetto di legittimazione passiva atteso che i prelievi di somme oggetto di contestazione erano stati effettuati dal
[...]
(per conto del e Controparte_6 Controparte_7
l'infondatezza della domanda insistendo per il suo rigetto.
Alla prima udienza di comparizione del 30 ottobre 2020 la difesa dell'attore dichiarava di rinunciare alla domanda nei confronti della compagnia di assicurazione “ , nonché di Controparte_5 Parte_4
e e chiedeva integrarsi il contraddittorio nei
[...] Parte_3 confronti del Il precedente Controparte_2
Giudice, dott.ssa Gomez d'Ayala dichiarava inammissibile la suddetta richiesta di integrazione dell'ente poiché già vocato in giudizio e autorizzava l'attore alla rinnovazione della notifica nei confronti dell'ente presso la sua sede legale, ritenendo nulla quella, in precedenza, Contr effettuata presso l'
Ritenuta l'inammissibilità delle richieste istruttorie, formulate da parte attrice la causa, matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, all'udienza del 24 giugno 2025, riservata in decisione con termini per deposito di scritti difensivi ex art. 190 cpc.
********
In via preliminare va dichiarata la contumacia del
[...] che nonostante la ritualità e regolarità Controparte_2 della notifica non si è costituito in giudizio.
Nel MERITO la domanda non è meritevole di accoglimento e va rigettata.
pag. 4/7 Premesso che <<nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice merito non è condizionato dalla formula adottata parte, dovendo egli tener conto contenuto sostanziale pretesa come desumibile situazione dedotta in giudizio dalle eventuali precisazioni formulate nel corso medesimo, nonché provvedimento concreto richiesto, essendo mera parte. sostanza, nell'interpretare la ciò vale anche quando si tratta stabilire se ritenerla proposta o meno, deve fermarsi alla parte nelle conclusioni, ma considerare dell'atto, compreso che lo supporta, ossia documenti richieste altre prove>> (Cass. 4302/2023 ), nel caso di specie la domanda proposta deve qualificarsi, come del resto evidenziato dallo stesso attore in citazione, come domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 CC.
Ciò precisato, alla luce dell'istruttoria svolta e degli elementi acquisiti, può affermarsi che parte attrice non abbia assolto all'onere probatorio che su di essa incombeva ex art. 2967 del cod. civ. È principio consolidato, infatti, che chi agisce in giudizio per la ripetizione dell'indebito ha l'onere di provare i fatti che costituiscono il fondamento della sua pretesa, ovvero l'avvenuto pagamento e la sua ingiustificatezza.
Ciò detto, l'attore non ha fornito fornita alcuna prova del pagamento delle somme di cui pretende la restituzione. Dalla documentazione prodotta non emerge alcun versamento da esso, direttamente o indirettamente, eseguito nei confronti dell' Dall'esame della stessa CP_1 si evince che il ente che svolge Controparte_6 funzioni di garanzia al pari dell'omologo Fondo di Garanzia per le vittime della strada, operante in Italia, (e che interviene, tra gli altri, nel caso in cui l'autovettura coinvolta sia sprovvista di copertura pag. 5/7 assicurativa come verificatosi per l'autovettura dell'attore), aveva richiesto al il pagamento delle somme, da esso ente corrisposte Pt_1 all' a titolo di rimborso delle spese di lite Controparte_1 sostenute per i giudizi svolti in Italia nei quali esso, anche se conclusi con esito positivo per lui, era risultato comunque coinvolto in qualità di responsabile civile. La richiesta, come si evince dall'atto di esecuzione allegato dallo stesso attore, (doc. allegato in data 11.11.2021 tra l'altro in maniera irrituale, fuori dai termini di legge,)avverso il quale avrebbe potuto proporre impugnativa secondo la normativa civile vigente in
Spagna, ad esso notificato a cura del suddetto Consorcio, riguardava le spese sostenute dall' che l'ente aveva dovuto rimborsare, CP_1 CP_7 come previsto dalle convenzioni internazionali in materia di sinistri, e che, in mancanza di copertura assicurativa, venivano richieste a titolo di rivalsa nei confronti dello stesso responsabile civile come, del resto, previsto anche in Italia per le spese sostenute da CP_8
Ciò detto nessun pagamento risulta effettuato dall'attore nei confronti dell' Le buste paga prodotte dall'attore, a sostegno della prova di CP_1 ingiustificate trattenute economiche effettuate sul suo stipendio per le ragioni addotte in domanda, sono inutilizzabili, in quanto allegate in lingua originale senza traduzione in italiano che ne renda intellegibile il contenuto, in ogni caso, dalle stesse, al di la della comprensione linguistica, non è dato evincere nemmeno l'importo unitario di ogni singola trattenuta e tanto meno il complessivo. In mancanza di prova di pagamento nei confronti dell'accipiens viene meno il presupposto della domanda ex art. 2033 C.C. che pertanto deve essere rigettata.
A tutto ciò si aggiunga che non vi è alcun rapporto diretto tra l' ed CP_1 il responsabile civile, in materia di risarcimento danni da circolazione stradale, poiché è l'omologo ente che fa da tramite nella CP_7 trattazione del sinistro avvenuto all'estero, che vede il coinvolgimento di pag. 6/7 autovettura immatricolata in Spagna, ragion per cui l' in ogni caso CP_1 non avrebbe alcun titolo per agire nei confronti dell'attore.
Assorbita ogni altra questione.
Quanto alle spese del giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Le stesse vengono liquidate in base ai valori minimi dei parametri di legge vigenti, attesa la minima complessità della questione trattata, in considerazione dell'attività svolta e del valore della controversia.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, seconda sezione, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara la contumacia del Controparte_2
in persona del legale rappresentnte p.t.;
[...]
2) Rigetta la domanda proposta da per le causali di Parte_1 cui in parte motiva;
3) Condanna al rimborso delle spese di lite in favore Parte_1 dell'
[...]
Controparte_1
che si liquidano in € 2.540,00, oltre
[...] accessori di legge;
4) Compensa le spese di lite tra l'attore ed il convenuto contumace.
Napoli 26 novembre 2025
Il G.O.P.
RA D'AN
pag. 7/7