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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 28/07/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NUORO
Il Tribunale di Nuoro, in persona del dott. Riccardo De Vito, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 60/2025 R.G. promossa da:
(CF ) e (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Sorgentone C.F._2 ricorrente
contro
(CF , in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Teodoro Carsillo CP_2 resistente
e
(CF ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Cogoni resistente
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione o difesa “dichiarare non sussistente il diritto di controparte a procedere ad esecuzione forzata per mancanza di titolo esecutivo, con ogni provvedimento conseguente e quindi 1 ordinare l'estinzione della procedura esecutiva non potendo l'originaria procedente notificare in base al mutuo oggetto di causa atto di precetto ne di pignoramento, con condanna della resistente al pagamento delle spese di lite da liquidarsi in favore dell'avv. Andrea Sorgentone che si dichiara antistatario.
Nell'interesse della resistente CP_1
IN VIA PRINCIPALE: Rigettare l'avversa opposizione in quanto inammissibile, strumentale e, comunque, infondata in fatto ed in diritto;
2. IN VIA SUBORDINATA E RICONVENZIONALE: condannare il sig. Parte_1 al pagamento in favore di della complessiva somma di € 225.495,65 per come complessivamente dovuta CP_1 CP_1 all'esito dei pagamenti parziali avvenuti e delle imputazioni da effettuarsi ex artt. 1193-1194 c.c. il tutto oltre ulteriori interessi moratori al tasso convenzionalmente pattuito in misura pari a quello corrispettivo maggiorato di due punti percentuali con decorrenza dal 29.11.2024. In ogni caso, con vittoria si spese e compensi, maggiorati del rimborso spese generali, C.P.A. e I.V.A.
Nell'interesse della resistente CP_4
In via preliminare e\o pregiudiziale:
1. Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione di con riferimento alle CP_4 eccezioni opponibili al solo creditore procedente;
Nel merito:
2. Rigettare la domanda in quanto tardiva, inammissibile ed infondata in fatto e diritto per le motivazioni indicate nel presente atto, quanto mento con riferimento alle eccezioni opponibili ad Con condanna del convenuto al pagamento delle competenze del giudizio da distrarsi Controparte_5 ai sensi del disposto dell'art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Verbale udienza 24 luglio 2025
Sono presenti per e in sostituzione dell'Avv. Sorgentone, l'Avv. Gianni Pinna, il quale si Pt_1 Pt_2 riporta al ricorso introduttivo e all'istanza nel medesimo formulata. Per in sostituzione CP_1 dell'Avv. Teodoro Carsillo, è presente l'Avv. Giuseppina Di Salvatore, la quale si riporta integralmente alla comparsa di costituzione e insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate. È altresì presente per in sostituzione dell'Avv. Marco Cogoni, l'Avv. Luigi Licheri, il quale si riporta alle conclusioni CP_4 degli atti, ivi compresa la comparsa di costituzione. Il giudice trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 615, comma 2, c.p.c., e hanno proposto opposizione Parte_1 Parte_2 all'esecuzione a suo tempo intrapresa nei loro confronti e hanno chiesto, previa CP_6
2 sospensione della procedura, di dichiarare non sussistente il diritto di controparte a procedere ad esecuzione forzata per mancanza di titolo esecutivo, con ogni provvedimento conseguente.
Gli opponenti hanno addotto che il contratto di mutuo del 10 luglio 2006, Rep. 204598/38159 per Notaio di Olbia, in base al quale l'allora erogò loro la complessiva Persona_1 Controparte_7 somma di € 250.000,00, non costituirebbe, ai fini dell'art. 474 c.p.c., idoneo titolo esecutivo e ciò in quanto il meccanismo in esso previsto – e, cioè, di costituzione del medesimo importo erogato in deposito cauzionale da svincolarsi solo all'esito dell'adempimento da parte dei mutuatari di alcuni obblighi specifici
(costituzione di ipoteca a determinate condizioni) – lo priverebbe del carattere esecutivo.
Incardinatosi il contraddittorio mediante notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza a cura degli opponenti, si è costituita in giudizio la (cessionaria del credito della procedente) e, CP_1 per essa la mandataria chiedendo in primo luogo di dichiarare inammissibile l'opposizione, CP_2 in quanto una precedente opposizione dei debitori era stata dai medesimi fatta oggetto di rinuncia all'azione accertata con sentenza, e, nel merito, il rigetto della medesima.
Si è costituita anche l'intervenuta , la quale ha eccepito il proprio difetto Controparte_3 di legittimazione passiva nell'opposizione, in ragione del fatto che le eccezioni dei debitori sono sollevate esclusivamente nei confronti del creditore procedente.
Con ordinanza del 23 dicembre 2024, il giudice dell'esecuzione immobiliare ha rigettato l'istanza di sospensione, ha condannato i ricorrenti a rimborsare le spese a compensandole con CP_1
e ha fissato in giorni trenta il termine per l'introduzione del giudizio di merito con rito semplificato. CP_4
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., tempestivamente depositato, e hanno Parte_2 Parte_1 incardinato la fase di merito del giudizio di opposizione, riportandosi ai motivi del ricorso e illustrandoli ampiamente in fatto e diritto. In particolare, gli opponenti hanno dedotto quanto segue: “Dovendo la consegna delle somme essere contestuale al contratto di mutuo, e dovendosi presumere per le ragioni di cui sopra che la consegna non sia avvenuta per contanti, né che la banca abbia dato prova di aver effettuato una disposizione elettronica delle stesse, è da ritenersi provato che il mutuatario, nel momento in cui dichiara di aver ricevuto la somma mutuata, abbia compiuto un vero e proprio “atto di fede” non avendone alcuna contezza, quindi la quietanza è contestabile a posteriori in base a SS.UU. n. 19888/2014 pe r errore di fatto, in quanto rilasciata nella convinzione che la dichiarazione rispondesse al vero.
Appurato che il mutuatario puo' contestare di aver ricevuto le somme mutuate, pur avendo rilasciato quietanza delle stesse, in ragione del fatto che alla stipula dell'atto non ha ricevuto ne contanti ne gli è stata esibita una contabile di disposizione elettronica, la consegna delle somme dovrà essere necessariamente avvenuta su un rapporto di deposito o di c/c intestato al mutuatario, anche se allo stesso non disponibile, in quanto solo in modo si realizza la traditio, seppur telematica, richiesta affinché si perfezioni il contratto di mutuo”.
3 Ciò premesso, dopo aver passato in rassegna la giurisprudenza di merito sul contratto di mutuo, gli opponenti hanno così concluso: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione o difesa
“dichiarare non sussistente il diritto di controparte a procedere ad esecuzione forzata per mancanza di titolo esecutivo, con ogni provvedimento conseguente e quindi ordinare l'estinzione della procedura esecutiva non potendo l'originaria procedente notificare in base al mutuo oggetto di causa atto di precetto ne di pignoramento, con condanna della resistente al pagamento delle spese di lite da liquidarsi in favore dell'avv. Andrea Sorgentone che si dichiara antistatario.
Incardinatosi il contraddittorio, mediante notifica del ricorso e del decreto del giudice designato, si è costituita la chiedendo in primo luogo di dichiarare inammissibile l'opposizione in ragione CP_8 della precedente rinuncia all'azione oppositiva. In particolare, ha ribadito l'opposta, e con Pt_1 Pt_2 gli atti di rinunzia notificati a mezzo PEC in data 29 novembre 2021), nell'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615, II comma, c.p.c. contraddistinto dal numero di RG 1158/2021, avevano entrambi dichiarato di rinunziare “…agli atti del giudizio ed a tutte le azioni, domande ed eccezioni ad esso sottostanti, fatte valere nei confronti di e di , per CP_6 CP_1 essa, quale sua procuratrice speciale, . Tale rinuncia all'azione era stata accertata con CP_2 sentenza del Tribunale di Nuoro n. 61 del 2023, irrevocabile.
Nel merito, l'opposta ha rilevato la totale infondatezza dell'azione, ha avanzato, per il caso di accoglimento dell'opposizione, domanda riconvenzionale di condanna al pagamento di quanto dovuto dai mutuatari e ha concluso come segue: IN VIA PRINCIPALE: Rigettare l'avversa opposizione in quanto inammissibile, strumentale e, comunque, infondata in fatto ed in diritto;
2. IN VIA SUBORDINATA E
RICONVENZIONALE: condannare il sig. al pagamento in favore di della Parte_1 CP_1 CP_1 complessiva somma di € 225.495,65 per come complessivamente dovuta all'esito dei pagamenti parziali avvenuti e delle imputazioni da effettuarsi ex artt. 1193-1194 c.c. il tutto oltre ulteriori interessi moratori al tasso convenzionalmente pattuito in misura pari a quello corrispettivo maggiorato di due punti percentuali con decorrenza dal 29.11.2024. In ogni caso, con vittoria si spese e compensi, maggiorati del rimborso spese generali, C.P.A. e I.V.A.
Si è costituita in giudizio anche , la quale ha eccepito l'inammissibilità Controparte_3 dell'opposizione e il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché, nel merito, l'infondatezza dei motivi di opposizione.
ha così concluso: In via preliminare e\o pregiudiziale:
1. Accertare e Controparte_9 dichiarare il difetto di legittimazione di con riferimento alle eccezioni opponibili al solo creditore procedente;
Nel CP_4 merito:
2. Rigettare la domanda in quanto tardiva, inammissibile ed infondata in fatto e diritto per le motivazioni indicate nel presente atto, quanto mento con riferimento alle eccezioni opponibili ad Con condanna Controparte_5 del convenuto al pagamento delle competenze del giudizio da distrarsi ai sensi del disposto dell'art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
La prima udienza, in ragione di due astensioni proclamate rispettivamente dal Foro di Nuoro e dall' , si è tenuta il 1° luglio 2025. In tale udienza, gli opponenti hanno Controparte_10
4 ribadito le richieste istruttorie già avanzate nelle memorie ex art .171 ter c.p.c. e in particolare l'ordine di esibizione dei seguenti documenti: 1) contratto di cc o deposito sul quale in data 10 luglio 2006 sarebbe stata erogata la somma mutuata e relativa contabile di accredito;
2) copia del contratto di deposito cauzionale acceso a seguito della sottoscrizione del suddetto mutuo sul quale sono state trasferite le somme mutuate e relativa contabile;
3) copia della contabile mediante la quale in data 31 luglio 2006, con valuta 10 luglio 2006, è stata accredita la somma di € 246.875,47. Si tratta di documenti già richiesti da oltre novanta giorni alla banca, senza riscontro.
Con ordinanza del 2 luglio 2025, emessa a scioglimento della riserva della predetta udienza del 1° luglio
2025, questo giudice ha ritenuto irrilevante ai fini della decisione acquisire copia dei contratti di conto corrente o deposito su cui è stata erogata la somma, nonché l'acquisizione della contabile di accredito.
Ritenuta la causa matura per la decisione, la causa è stata rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 17 luglio 2025.
In ragione di ulteriore astensione proclamata dal COA di Nuoro, la discussione si è svolta alla successiva udienza del 24 luglio 2025, all'esito della quale il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
Deve osservarsi che la presente sentenza è emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e 281 terdecies c.p.c.
L'opposizione non può trovare accoglimento.
In disparte l'argomento relativo all'inammissibilità dell'opposizione per rinuncia all'azione – non vi è prova che il diritto rinunciato sia il medesimo ora azionato, inerente al controllo sulla legittimità ed esistenza del titolo esecutivo –, si deve osservare quanto segue.
Il contratto di mutuo, stipulato in data 10 luglio 2006, Rep. 204598/38159, a rogito Notaio Persona_1 di Olbia, costituisce valido titolo esecutivo. In tale contratto è dato leggere che “La Banca, come
[...] sopra rappresentata, concede a mutuo ex art. 38 T.U., alla parte mutuataria che accetta, la somma di Euro
250.000... La parte mutuataria dichiara di aver ricevuto dalla Banca la predetta somma, al netto degli importi di seguito indicati... rilasciandone ampia quietanza con il presente atto” (art. 1) e che “La Banca
e la parte mutuataria danno atto della riconsegna da parte di questa ultima della somma mutuata, che viene costituita in deposito cauzionale presso la medesima a garanzia dell'adempimento di tutti gli CP_7 obblighi posti a carico della parte mutuataria dal presente contratto e relativi allegati. L'importo del deposito cauzionale è pari alla somma mutuata cui sono detratti gli importi indicati nell'art. 1 punto2). In particolare la parte mutuataria si obbliga a fornire alla Banca, entro il termine di trenta giorni da oggi, la prova: a) che sono state eseguite le formalità di pubblicazione delle garanzie reali e, in particolare, che l'ipoteca iscritta a garanzia del finanziamento è stata validamente iscritta in quanto consentita da chi ha la proprietà”.
Nel caso di specie, dunque, la costituzione da parte della mutuataria della somma erogata in deposito cauzionale infruttifero si traduce in un vero e proprio atto dispositivo, che presuppone l'avvenuta acquisizione giuridica della somma di denaro (e dunque comprova la traditio). In contratto, peraltro, non
5 è previsto che la banca, al momento dell'erogazione della somma di denaro, debba emettere alcun atto formale di svincolo (atto pubblico o scrittura privata autenticata). In questo senso depone il tenore chiaro dell'art. 9 del contratto di mutuo, laddove statuisce che “la parte mutuataria conferisce con il presente atto mandato irrevocabile alla banca a effettuare lo svincolo delle somme erogate mediante accreditamento sul c/c n. 60024/39 intestato alla parte mutuataria presso la di filiale di CP_7 CP_7
Latina 2”.
È poi indiscutibile – in quanto documentato dal piano di ammortamento allegato al contratto – che l'obbligo restitutorio a carico del mutuatario, a fronte del contratto di mutuo stipulato in data 10 luglio
2006, era sorto già in data 30 luglio 2006, con la prima rata di preammortamento e poi con le successive rate decorrenti dal 30 agosto 2006.
Tali circostanze di fatto, pacifiche e incontestate, ad avviso di questo giudice soddisfano quanto sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia 5968 del 2025 a proposito del mutuo con contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari. Come noto, tale pronuncia afferma il seguente principio di diritto: “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata
- di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”.
La lettura del solo principio di diritto, tuttavia, non è sufficiente a chiarire la portata dell'arresto.
Occorre specificare che la motivazione, sulla scorta di precedenti pronunce, precisa che si ha mutuo tecnicamente condizionato quando “la stessa erogazione - o messa a disposizione, sia pure soltanto ficta
o contabile - della somma mutuata materialmente avviene in tutto o in parte al verificarsi di un evento successivo alla stipula, generalmente previsto appunto nello stesso contratto di mutuo quale normale sviluppo del relativo rapporto;
sicché, soltanto quando quell'erogazione o quella messa a disposizione siano poi rese oggetto di atti dalle forme eguali a quelle previste per la sussistenza del titolo esecutivo, si avrà un titolo esecutivo - complesso - integrato dalla combinazione dei due atti, di pari struttura e rango formali” (Cass. Civ., Sez. Un., 5968 del 2025). Nel caso di specie, la messa a disposizione della somma è contestuale all'atto di mutuo, come accertato dalla quietanza. A opinione di questo giudice, come per il contratto di mutuo tecnicamente condizionato, la erogazione della somma di denaro può essere anche soltanto ficta, oltre che contabile. In altri termini, quello che rileva è la messa a disposizione giuridica della somma di denaro, rimanendo irrilevante una contestuale disponibilità contabile effettiva. Del resto, nel caso di specie, che gli opponenti avessero disponibilità giuridica è dimostrato dal fatto che i medesimi
6 hanno conferito “mandato irrevocabile alla banca a effettuare lo svincolo delle somme erogate mediante accreditamento sul c/c n. 60024/39 intestato alla parte mutuataria presso la Banca di Roma, filiale di
Latina 2”. L'acquisizione della contabile di accredito, pertanto, costituisce elemento irrilevante ai fini del decidere, posto che la traditio può essere effettivamente ficta e che, contestualmente alla quietanza, i mutuatari hanno immediatamente costituito in deposito irregolare la somma mutuata. Sul punto, il già citato arresto a Sezioni Unite, è ancora più netto, specificando che “da un lato, la messa a disposizione può essere solo ficta o giuridica o figurativa o meramente contabile, corrispondendo pure allo stato attuale dell'evoluzione degli strumenti correnti di pagamento la sostituzione dei trasferimenti di denaro fisico con le operazioni contabili corrispondenti. Come ricorda il Pubblico Ministero, la traditio non deve essere necessariamente fisica, ma può essere pure solo giuridica, con la conseguenza che, al fine della sua realizzazione, occorre che il mutuante crei un titolo autonomo di disponibilità a favore del mutuatario
(Cass. 12/10/1992, n. 11116; Cass. 21/02/2001, n. 2483; Cass. 27/08/2015, n. 17194); in sostanza, ai fini della erogazione, è sufficiente che l'istituto mutuante conceda al mutuatario un autonomo titolo di disponibilità giuridica, permettendogli di utilizzare le somme di cui beneficia in piena autonomia e senza la sua intermediazione”.
Da tali circostanze, dunque, si deduce che gli opponenti hanno avuto effettiva disponibilità giuridica della somma di denaro, costituendola subito in deposito irregolare a favore della banca, e che sarebbe del tutto irrilevante – ai fine dell'annullabilità della quietanza – un loro errore circa il materiale accredito della somma, stante la chiara e univoca intenzione di vincolare la somma in deposito irregolare a favore della banca. Un tale errore, pertanto, non sarebbe essenziale, non incidendo sulla formazione della volontà della quietanza e sui presupposti di fatto su cui tale volontà si è formata.
Va inoltre osservato che la Corte di Cassazione, nel già menzionato arresto a Sezioni Unite del 2025, ha chiarito che occorre escludere la presenza di un titolo esecutivo solo nell'ipotesi in cui “nel contesto dell'unitario atto di mutuo e contestuale pattuizione accessoria (di costituzione della somma mutuata in deposito - o altro equipollente negozio - presso il mutuante, con obbligazione di questi di svincolo della somma al verificarsi di quanto espressamente convenuto), risulti esclusa una univoca, espressa ed incondizionata obbligazione di restituzione della medesima somma mutuata da parte del mutuatario”.
Ancora: “Pertanto, a meno che non sia espressamente esclusa da specifiche pattuizioni contrattuali l'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, il contratto di mutuo che stabilisce la contestuale costituzione in deposito (o in pegno) irregolare della somma messa a disposizione del mutuatario - e che prevede l'obbligazione della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto a tal fine convenuto tra le parti - è di per sé idoneo a fondare l'esecuzione forzata”.
Come visto, nel caso di specie, l'obbligo restitutorio non è in alcun modo stato escluso, ma iniziava a decorrere ancora prima del verificarsi delle condizioni legittimanti lo svincolo del deposito.
In conclusione, dunque, l'opposizione deve essere rigettata.
7 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ai parametri medi previsti per cause di analogo valore
(€ 148.000) nei confronti di e ai parametri minimi nei confronti di CP_1 CP_5 CP_5
. La differenza scaturisce dalla differenza di posizione della intervenuta
[...] Controparte_5
, la quale non ha visto svolgere motivi di opposizione in relazione al proprio titolo esecutivo.
[...]
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
2) Condanna e in solido tra loro, a rimborsare a in Parte_1 Parte_2 CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 14.103,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Ca;
3) Condanna e in solido tra loro, a rimborsare ad Parte_1 Parte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese del presente Controparte_9 giudizio che si liquidano in € 7.052,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Ca, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Nuoro, 28 luglio 2025
Il giudice
Riccardo De Vito
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NUORO
Il Tribunale di Nuoro, in persona del dott. Riccardo De Vito, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 60/2025 R.G. promossa da:
(CF ) e (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Sorgentone C.F._2 ricorrente
contro
(CF , in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Teodoro Carsillo CP_2 resistente
e
(CF ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Cogoni resistente
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione o difesa “dichiarare non sussistente il diritto di controparte a procedere ad esecuzione forzata per mancanza di titolo esecutivo, con ogni provvedimento conseguente e quindi 1 ordinare l'estinzione della procedura esecutiva non potendo l'originaria procedente notificare in base al mutuo oggetto di causa atto di precetto ne di pignoramento, con condanna della resistente al pagamento delle spese di lite da liquidarsi in favore dell'avv. Andrea Sorgentone che si dichiara antistatario.
Nell'interesse della resistente CP_1
IN VIA PRINCIPALE: Rigettare l'avversa opposizione in quanto inammissibile, strumentale e, comunque, infondata in fatto ed in diritto;
2. IN VIA SUBORDINATA E RICONVENZIONALE: condannare il sig. Parte_1 al pagamento in favore di della complessiva somma di € 225.495,65 per come complessivamente dovuta CP_1 CP_1 all'esito dei pagamenti parziali avvenuti e delle imputazioni da effettuarsi ex artt. 1193-1194 c.c. il tutto oltre ulteriori interessi moratori al tasso convenzionalmente pattuito in misura pari a quello corrispettivo maggiorato di due punti percentuali con decorrenza dal 29.11.2024. In ogni caso, con vittoria si spese e compensi, maggiorati del rimborso spese generali, C.P.A. e I.V.A.
Nell'interesse della resistente CP_4
In via preliminare e\o pregiudiziale:
1. Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione di con riferimento alle CP_4 eccezioni opponibili al solo creditore procedente;
Nel merito:
2. Rigettare la domanda in quanto tardiva, inammissibile ed infondata in fatto e diritto per le motivazioni indicate nel presente atto, quanto mento con riferimento alle eccezioni opponibili ad Con condanna del convenuto al pagamento delle competenze del giudizio da distrarsi Controparte_5 ai sensi del disposto dell'art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Verbale udienza 24 luglio 2025
Sono presenti per e in sostituzione dell'Avv. Sorgentone, l'Avv. Gianni Pinna, il quale si Pt_1 Pt_2 riporta al ricorso introduttivo e all'istanza nel medesimo formulata. Per in sostituzione CP_1 dell'Avv. Teodoro Carsillo, è presente l'Avv. Giuseppina Di Salvatore, la quale si riporta integralmente alla comparsa di costituzione e insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate. È altresì presente per in sostituzione dell'Avv. Marco Cogoni, l'Avv. Luigi Licheri, il quale si riporta alle conclusioni CP_4 degli atti, ivi compresa la comparsa di costituzione. Il giudice trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 615, comma 2, c.p.c., e hanno proposto opposizione Parte_1 Parte_2 all'esecuzione a suo tempo intrapresa nei loro confronti e hanno chiesto, previa CP_6
2 sospensione della procedura, di dichiarare non sussistente il diritto di controparte a procedere ad esecuzione forzata per mancanza di titolo esecutivo, con ogni provvedimento conseguente.
Gli opponenti hanno addotto che il contratto di mutuo del 10 luglio 2006, Rep. 204598/38159 per Notaio di Olbia, in base al quale l'allora erogò loro la complessiva Persona_1 Controparte_7 somma di € 250.000,00, non costituirebbe, ai fini dell'art. 474 c.p.c., idoneo titolo esecutivo e ciò in quanto il meccanismo in esso previsto – e, cioè, di costituzione del medesimo importo erogato in deposito cauzionale da svincolarsi solo all'esito dell'adempimento da parte dei mutuatari di alcuni obblighi specifici
(costituzione di ipoteca a determinate condizioni) – lo priverebbe del carattere esecutivo.
Incardinatosi il contraddittorio mediante notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza a cura degli opponenti, si è costituita in giudizio la (cessionaria del credito della procedente) e, CP_1 per essa la mandataria chiedendo in primo luogo di dichiarare inammissibile l'opposizione, CP_2 in quanto una precedente opposizione dei debitori era stata dai medesimi fatta oggetto di rinuncia all'azione accertata con sentenza, e, nel merito, il rigetto della medesima.
Si è costituita anche l'intervenuta , la quale ha eccepito il proprio difetto Controparte_3 di legittimazione passiva nell'opposizione, in ragione del fatto che le eccezioni dei debitori sono sollevate esclusivamente nei confronti del creditore procedente.
Con ordinanza del 23 dicembre 2024, il giudice dell'esecuzione immobiliare ha rigettato l'istanza di sospensione, ha condannato i ricorrenti a rimborsare le spese a compensandole con CP_1
e ha fissato in giorni trenta il termine per l'introduzione del giudizio di merito con rito semplificato. CP_4
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., tempestivamente depositato, e hanno Parte_2 Parte_1 incardinato la fase di merito del giudizio di opposizione, riportandosi ai motivi del ricorso e illustrandoli ampiamente in fatto e diritto. In particolare, gli opponenti hanno dedotto quanto segue: “Dovendo la consegna delle somme essere contestuale al contratto di mutuo, e dovendosi presumere per le ragioni di cui sopra che la consegna non sia avvenuta per contanti, né che la banca abbia dato prova di aver effettuato una disposizione elettronica delle stesse, è da ritenersi provato che il mutuatario, nel momento in cui dichiara di aver ricevuto la somma mutuata, abbia compiuto un vero e proprio “atto di fede” non avendone alcuna contezza, quindi la quietanza è contestabile a posteriori in base a SS.UU. n. 19888/2014 pe r errore di fatto, in quanto rilasciata nella convinzione che la dichiarazione rispondesse al vero.
Appurato che il mutuatario puo' contestare di aver ricevuto le somme mutuate, pur avendo rilasciato quietanza delle stesse, in ragione del fatto che alla stipula dell'atto non ha ricevuto ne contanti ne gli è stata esibita una contabile di disposizione elettronica, la consegna delle somme dovrà essere necessariamente avvenuta su un rapporto di deposito o di c/c intestato al mutuatario, anche se allo stesso non disponibile, in quanto solo in modo si realizza la traditio, seppur telematica, richiesta affinché si perfezioni il contratto di mutuo”.
3 Ciò premesso, dopo aver passato in rassegna la giurisprudenza di merito sul contratto di mutuo, gli opponenti hanno così concluso: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione o difesa
“dichiarare non sussistente il diritto di controparte a procedere ad esecuzione forzata per mancanza di titolo esecutivo, con ogni provvedimento conseguente e quindi ordinare l'estinzione della procedura esecutiva non potendo l'originaria procedente notificare in base al mutuo oggetto di causa atto di precetto ne di pignoramento, con condanna della resistente al pagamento delle spese di lite da liquidarsi in favore dell'avv. Andrea Sorgentone che si dichiara antistatario.
Incardinatosi il contraddittorio, mediante notifica del ricorso e del decreto del giudice designato, si è costituita la chiedendo in primo luogo di dichiarare inammissibile l'opposizione in ragione CP_8 della precedente rinuncia all'azione oppositiva. In particolare, ha ribadito l'opposta, e con Pt_1 Pt_2 gli atti di rinunzia notificati a mezzo PEC in data 29 novembre 2021), nell'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615, II comma, c.p.c. contraddistinto dal numero di RG 1158/2021, avevano entrambi dichiarato di rinunziare “…agli atti del giudizio ed a tutte le azioni, domande ed eccezioni ad esso sottostanti, fatte valere nei confronti di e di , per CP_6 CP_1 essa, quale sua procuratrice speciale, . Tale rinuncia all'azione era stata accertata con CP_2 sentenza del Tribunale di Nuoro n. 61 del 2023, irrevocabile.
Nel merito, l'opposta ha rilevato la totale infondatezza dell'azione, ha avanzato, per il caso di accoglimento dell'opposizione, domanda riconvenzionale di condanna al pagamento di quanto dovuto dai mutuatari e ha concluso come segue: IN VIA PRINCIPALE: Rigettare l'avversa opposizione in quanto inammissibile, strumentale e, comunque, infondata in fatto ed in diritto;
2. IN VIA SUBORDINATA E
RICONVENZIONALE: condannare il sig. al pagamento in favore di della Parte_1 CP_1 CP_1 complessiva somma di € 225.495,65 per come complessivamente dovuta all'esito dei pagamenti parziali avvenuti e delle imputazioni da effettuarsi ex artt. 1193-1194 c.c. il tutto oltre ulteriori interessi moratori al tasso convenzionalmente pattuito in misura pari a quello corrispettivo maggiorato di due punti percentuali con decorrenza dal 29.11.2024. In ogni caso, con vittoria si spese e compensi, maggiorati del rimborso spese generali, C.P.A. e I.V.A.
Si è costituita in giudizio anche , la quale ha eccepito l'inammissibilità Controparte_3 dell'opposizione e il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché, nel merito, l'infondatezza dei motivi di opposizione.
ha così concluso: In via preliminare e\o pregiudiziale:
1. Accertare e Controparte_9 dichiarare il difetto di legittimazione di con riferimento alle eccezioni opponibili al solo creditore procedente;
Nel CP_4 merito:
2. Rigettare la domanda in quanto tardiva, inammissibile ed infondata in fatto e diritto per le motivazioni indicate nel presente atto, quanto mento con riferimento alle eccezioni opponibili ad Con condanna Controparte_5 del convenuto al pagamento delle competenze del giudizio da distrarsi ai sensi del disposto dell'art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
La prima udienza, in ragione di due astensioni proclamate rispettivamente dal Foro di Nuoro e dall' , si è tenuta il 1° luglio 2025. In tale udienza, gli opponenti hanno Controparte_10
4 ribadito le richieste istruttorie già avanzate nelle memorie ex art .171 ter c.p.c. e in particolare l'ordine di esibizione dei seguenti documenti: 1) contratto di cc o deposito sul quale in data 10 luglio 2006 sarebbe stata erogata la somma mutuata e relativa contabile di accredito;
2) copia del contratto di deposito cauzionale acceso a seguito della sottoscrizione del suddetto mutuo sul quale sono state trasferite le somme mutuate e relativa contabile;
3) copia della contabile mediante la quale in data 31 luglio 2006, con valuta 10 luglio 2006, è stata accredita la somma di € 246.875,47. Si tratta di documenti già richiesti da oltre novanta giorni alla banca, senza riscontro.
Con ordinanza del 2 luglio 2025, emessa a scioglimento della riserva della predetta udienza del 1° luglio
2025, questo giudice ha ritenuto irrilevante ai fini della decisione acquisire copia dei contratti di conto corrente o deposito su cui è stata erogata la somma, nonché l'acquisizione della contabile di accredito.
Ritenuta la causa matura per la decisione, la causa è stata rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 17 luglio 2025.
In ragione di ulteriore astensione proclamata dal COA di Nuoro, la discussione si è svolta alla successiva udienza del 24 luglio 2025, all'esito della quale il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
Deve osservarsi che la presente sentenza è emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e 281 terdecies c.p.c.
L'opposizione non può trovare accoglimento.
In disparte l'argomento relativo all'inammissibilità dell'opposizione per rinuncia all'azione – non vi è prova che il diritto rinunciato sia il medesimo ora azionato, inerente al controllo sulla legittimità ed esistenza del titolo esecutivo –, si deve osservare quanto segue.
Il contratto di mutuo, stipulato in data 10 luglio 2006, Rep. 204598/38159, a rogito Notaio Persona_1 di Olbia, costituisce valido titolo esecutivo. In tale contratto è dato leggere che “La Banca, come
[...] sopra rappresentata, concede a mutuo ex art. 38 T.U., alla parte mutuataria che accetta, la somma di Euro
250.000... La parte mutuataria dichiara di aver ricevuto dalla Banca la predetta somma, al netto degli importi di seguito indicati... rilasciandone ampia quietanza con il presente atto” (art. 1) e che “La Banca
e la parte mutuataria danno atto della riconsegna da parte di questa ultima della somma mutuata, che viene costituita in deposito cauzionale presso la medesima a garanzia dell'adempimento di tutti gli CP_7 obblighi posti a carico della parte mutuataria dal presente contratto e relativi allegati. L'importo del deposito cauzionale è pari alla somma mutuata cui sono detratti gli importi indicati nell'art. 1 punto2). In particolare la parte mutuataria si obbliga a fornire alla Banca, entro il termine di trenta giorni da oggi, la prova: a) che sono state eseguite le formalità di pubblicazione delle garanzie reali e, in particolare, che l'ipoteca iscritta a garanzia del finanziamento è stata validamente iscritta in quanto consentita da chi ha la proprietà”.
Nel caso di specie, dunque, la costituzione da parte della mutuataria della somma erogata in deposito cauzionale infruttifero si traduce in un vero e proprio atto dispositivo, che presuppone l'avvenuta acquisizione giuridica della somma di denaro (e dunque comprova la traditio). In contratto, peraltro, non
5 è previsto che la banca, al momento dell'erogazione della somma di denaro, debba emettere alcun atto formale di svincolo (atto pubblico o scrittura privata autenticata). In questo senso depone il tenore chiaro dell'art. 9 del contratto di mutuo, laddove statuisce che “la parte mutuataria conferisce con il presente atto mandato irrevocabile alla banca a effettuare lo svincolo delle somme erogate mediante accreditamento sul c/c n. 60024/39 intestato alla parte mutuataria presso la di filiale di CP_7 CP_7
Latina 2”.
È poi indiscutibile – in quanto documentato dal piano di ammortamento allegato al contratto – che l'obbligo restitutorio a carico del mutuatario, a fronte del contratto di mutuo stipulato in data 10 luglio
2006, era sorto già in data 30 luglio 2006, con la prima rata di preammortamento e poi con le successive rate decorrenti dal 30 agosto 2006.
Tali circostanze di fatto, pacifiche e incontestate, ad avviso di questo giudice soddisfano quanto sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia 5968 del 2025 a proposito del mutuo con contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari. Come noto, tale pronuncia afferma il seguente principio di diritto: “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata
- di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”.
La lettura del solo principio di diritto, tuttavia, non è sufficiente a chiarire la portata dell'arresto.
Occorre specificare che la motivazione, sulla scorta di precedenti pronunce, precisa che si ha mutuo tecnicamente condizionato quando “la stessa erogazione - o messa a disposizione, sia pure soltanto ficta
o contabile - della somma mutuata materialmente avviene in tutto o in parte al verificarsi di un evento successivo alla stipula, generalmente previsto appunto nello stesso contratto di mutuo quale normale sviluppo del relativo rapporto;
sicché, soltanto quando quell'erogazione o quella messa a disposizione siano poi rese oggetto di atti dalle forme eguali a quelle previste per la sussistenza del titolo esecutivo, si avrà un titolo esecutivo - complesso - integrato dalla combinazione dei due atti, di pari struttura e rango formali” (Cass. Civ., Sez. Un., 5968 del 2025). Nel caso di specie, la messa a disposizione della somma è contestuale all'atto di mutuo, come accertato dalla quietanza. A opinione di questo giudice, come per il contratto di mutuo tecnicamente condizionato, la erogazione della somma di denaro può essere anche soltanto ficta, oltre che contabile. In altri termini, quello che rileva è la messa a disposizione giuridica della somma di denaro, rimanendo irrilevante una contestuale disponibilità contabile effettiva. Del resto, nel caso di specie, che gli opponenti avessero disponibilità giuridica è dimostrato dal fatto che i medesimi
6 hanno conferito “mandato irrevocabile alla banca a effettuare lo svincolo delle somme erogate mediante accreditamento sul c/c n. 60024/39 intestato alla parte mutuataria presso la Banca di Roma, filiale di
Latina 2”. L'acquisizione della contabile di accredito, pertanto, costituisce elemento irrilevante ai fini del decidere, posto che la traditio può essere effettivamente ficta e che, contestualmente alla quietanza, i mutuatari hanno immediatamente costituito in deposito irregolare la somma mutuata. Sul punto, il già citato arresto a Sezioni Unite, è ancora più netto, specificando che “da un lato, la messa a disposizione può essere solo ficta o giuridica o figurativa o meramente contabile, corrispondendo pure allo stato attuale dell'evoluzione degli strumenti correnti di pagamento la sostituzione dei trasferimenti di denaro fisico con le operazioni contabili corrispondenti. Come ricorda il Pubblico Ministero, la traditio non deve essere necessariamente fisica, ma può essere pure solo giuridica, con la conseguenza che, al fine della sua realizzazione, occorre che il mutuante crei un titolo autonomo di disponibilità a favore del mutuatario
(Cass. 12/10/1992, n. 11116; Cass. 21/02/2001, n. 2483; Cass. 27/08/2015, n. 17194); in sostanza, ai fini della erogazione, è sufficiente che l'istituto mutuante conceda al mutuatario un autonomo titolo di disponibilità giuridica, permettendogli di utilizzare le somme di cui beneficia in piena autonomia e senza la sua intermediazione”.
Da tali circostanze, dunque, si deduce che gli opponenti hanno avuto effettiva disponibilità giuridica della somma di denaro, costituendola subito in deposito irregolare a favore della banca, e che sarebbe del tutto irrilevante – ai fine dell'annullabilità della quietanza – un loro errore circa il materiale accredito della somma, stante la chiara e univoca intenzione di vincolare la somma in deposito irregolare a favore della banca. Un tale errore, pertanto, non sarebbe essenziale, non incidendo sulla formazione della volontà della quietanza e sui presupposti di fatto su cui tale volontà si è formata.
Va inoltre osservato che la Corte di Cassazione, nel già menzionato arresto a Sezioni Unite del 2025, ha chiarito che occorre escludere la presenza di un titolo esecutivo solo nell'ipotesi in cui “nel contesto dell'unitario atto di mutuo e contestuale pattuizione accessoria (di costituzione della somma mutuata in deposito - o altro equipollente negozio - presso il mutuante, con obbligazione di questi di svincolo della somma al verificarsi di quanto espressamente convenuto), risulti esclusa una univoca, espressa ed incondizionata obbligazione di restituzione della medesima somma mutuata da parte del mutuatario”.
Ancora: “Pertanto, a meno che non sia espressamente esclusa da specifiche pattuizioni contrattuali l'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, il contratto di mutuo che stabilisce la contestuale costituzione in deposito (o in pegno) irregolare della somma messa a disposizione del mutuatario - e che prevede l'obbligazione della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto a tal fine convenuto tra le parti - è di per sé idoneo a fondare l'esecuzione forzata”.
Come visto, nel caso di specie, l'obbligo restitutorio non è in alcun modo stato escluso, ma iniziava a decorrere ancora prima del verificarsi delle condizioni legittimanti lo svincolo del deposito.
In conclusione, dunque, l'opposizione deve essere rigettata.
7 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ai parametri medi previsti per cause di analogo valore
(€ 148.000) nei confronti di e ai parametri minimi nei confronti di CP_1 CP_5 CP_5
. La differenza scaturisce dalla differenza di posizione della intervenuta
[...] Controparte_5
, la quale non ha visto svolgere motivi di opposizione in relazione al proprio titolo esecutivo.
[...]
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
2) Condanna e in solido tra loro, a rimborsare a in Parte_1 Parte_2 CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 14.103,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Ca;
3) Condanna e in solido tra loro, a rimborsare ad Parte_1 Parte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese del presente Controparte_9 giudizio che si liquidano in € 7.052,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Ca, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Nuoro, 28 luglio 2025
Il giudice
Riccardo De Vito
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