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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 11/07/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Consuelo Mighela, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 222/2025 promossa da:
c.f. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Carla Greggiu, giusta procura speciale in atti,
- ricorrente -
contro
, C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Maurizio Falqui
Cao, unitamente con l'Avv. Stefania Sotgia, in virtù di procura generale alle liti plurima del 22 marzo
2024 a rogito dott. notaio in Roma (Rep. 37875, Racc. 7313), Per_1
- resistente -
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza e assistenza.
All'udienza del 11/07/2025 la causa è stata decisa in pubblica udienza, mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale dichiarare la cessazione della materia del contendere, con vittoria delle spese del giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Carla Greggiu”.
Nell'interesse di parte resistente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: dichiarare la cessazione della materia del contendere, con spese di lite secondo giustizia”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 18.03.2025, ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio l' esponendo di avere proposto procedimento per A.T.P. ex art. 445 – bis c.p.c. CP_2
1 dinnanzi all'intestato Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, con ricorso iscritto al R.L.P.A. n.
746/2022, conclusosi con decreto del Tribunale emesso in data 15.03.2024, di omologa dell'accertamento del requisito sanitario utile per fruire dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della visita medica della Commissione ASL del giugno 2022, come risultante dalla c.t.u. depositata nel corso del medesimo procedimento.
Nonostante il decreto di omologa fosse stato notificato all'Istituto in data 12.04.2024 e fosse stato inoltrato in data 29.03.2024 dall'ANMIC (Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili, Sede
Provinciale di Oristano) su incarico della ricorrente via PEC all' il Modello AP70 per la CP_2
liquidazione ed erogazione dell'indennità di accompagnamento riconosciuta in sede giudiziale, tuttavia l' non aveva liquidato alcunché, nonostante l'ulteriore sollecito trasmesso il 29.01.2025, per cui CP_2
si era reso necessario proporre ricorso giudiziale per ottenere il pagamento.
La parte ricorrente ha quindi concluso nell'atto introduttivo domandando la condanna dell' CP_2 alla corresponsione in suo favore dell'indennità di accompagnamento, come quantificata nel ricorso, oltre interessi legali.
2. L' si è costituito in giudizio, con memoria depositata il 30.06.2025, rilevando che la CP_2 prestazione era stata liquidata in data 24.04.2025 ed era avvenuto l'accredito delle somme pari a €
18.544,24 lordi.
L' resistente ha pertanto concluso affinché venisse dichiarata la cessazione della materia del CP_1
contendere, con spese di lite secondo giustizia.
3. All'odierna udienza il difensore della parte ricorrente ha confermato l'intervenuto accredito in favore della parte ricorrente delle somme dovute da parte dell' e si è pertanto associato alla CP_2 domanda di cessazione della materia del contendere, insistendo sulla condanna dell' resistente CP_1
alla rifusione delle spese di lite in proprio favore.
§§§
4. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto concordemente dalle parti, essendo intervenuto il pagamento da parte dell' dei ratei dovuti a titolo di indennità CP_2
di accompagnamento in favore della ricorrente, con decorrenza dal 06/22, come risultante dal cedolino prodotto in giudizio dall' e come confermato anche dal difensore della all'odierna CP_1 Pt_1
udienza.
5. Passando alla regolamentazione delle spese del giudizio, occorre rilevare che l'odierna parte ricorrente è stata costretta a proporre azione in giudizio, in quanto, nonostante fosse intervenuta l'omologa dell'accertamento del requisito sanitario con decreto del Tribunale di Oristano del
15.03.2024 notificato il 12.04.2024 e nonostante in data 29.03.2024 fosse stato trasmesso il modello
2 AP70 ai fini della liquidazione della prestazione richiesta, contenente l'indicazione dei requisiti socio - economici richiesti ai fini del riconoscimento del diritto (docc. 01, 03, 04, 05 e 06 all. ricorso),
l' non aveva ancora provveduto al pagamento, alla data di deposito del ricorso introduttivo del CP_2
presente giudizio, il 18.03.2025.
In proposito, l'art. 445 – bis, al quarto comma, stabilisce espressamente che “In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”.
Qualora trascorra il termine previsto dalla legge, senza che l' provveda alla prestazione, CP_2
l'interessato può domandare l'intervento risolutore del giudice, mediante una pronuncia avente come oggetto il diritto e condannatoria.
In questo caso, l' che non ha contestato la sussistenza dei requisiti socio – economici per il CP_2 riconoscimento del diritto della parte ricorrente all'indennità di accompagnamento, è rimasto inottemperante in violazione del termine fissato dalla legge, in quanto la liquidazione della prestazione
è avvenuta solamente il 24.04.2025, con successivo accredito ben oltre i 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa e dalla trasmissione del mod. AP70, oltre che dopo il deposito e la notifica del ricorso introduttivo del giudizio.
Tale modus operandi dell'ente previdenziale evidenzia una disfunzione gestionale che, da un lato, tradisce la semplificazione e la velocizzazione dell'accertamento giudiziario sottese alla riforma che ha introdotto il procedimento di accertamento preventivo di cui all'art. 445 – bis c.p.c., dall'altro, ha comportato una dilazione notevole nel soddisfacimento del diritto all'indennità di accompagnamento, spettante alla ricorrente fin dalla data della visita medica della Commissione Asl del giugno 2022, come risulta dalla c.t.u. espletata nel procedimento di A.T.P. (doc. 02 all. ricorso).
In forza dei rilievi e delle argomentazioni che precedono, l' deve essere condannato alla CP_2
rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali concernenti la fase introduttiva e quella di studio, compensate le spese per le restanti fasi, stante la definizione del giudizio alla prima udienza in ragione dell'intervenuto pagamento da parte dell' resistente delle somme dovute, con CP_1 conseguente venir meno dell'interesse a coltivare ulteriormente il giudizio.
Le spese sono liquidate secondo i parametri tra minimi e medi fissati per le cause di previdenza dalle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014 e succ. mod. e ii., tenuto conto della non speciale
3 complessità della controversia, avuto riguardo al valore della causa determinato ai sensi dell'art. 13, comma 1 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. U, 21 maggio 2015, n. 10454, Cass., Sez. L, 29 novembre 2016, n.
24319, Cass., Sez. L, 3 aprile 2017, n. 8614 e Cass., Sez. L, Ord. 17 luglio 2018, n. 19020), con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, visto l'art. 442 c.p.c., così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese CP_2
processuali in favore della parte ricorrente relative alle fasi introduttiva e di studio, che liquida nell'importo di euro 1.250,00, interamente a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% e c.p.a. e i.v.a. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Carla Greggiu, dichiaratasi antistataria;
3) compensa le restanti spese del procedimento.
Così deciso in Oristano, il 11/07/2025.
La Giudice
Consuelo Mighela
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