Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 12/06/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana - In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TRIESTE, Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Anna L. Fanelli, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I° grado iscritto al n. R.G. 770/23 ed iniziato con atto di citazione notificato il
22/02/23 da
, , con avv. A. FLOREAN Parte_1 Parte_2 Parte_3
- attori - contro
, con avv. P. PACILEO CP_1
- convenuto - avente ad oggetto: ingiustificato arricchimento o rimborso ex art. 1150 c.c..
Conclusioni degli attori:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trieste, ogni contraria istanza deduzione e eccezione reietta e disattesa, in via principale accertati i versamenti in danaro eseguiti dagli attori per la costruzione, ristrutturazione, ed ogni spesa conseguente e connessa dell'immobile sito a Trieste via Beirut 21 intestato al sig. CP_1 condannare il sig. , nato a [...] il [...] CF ed ivi residente in [...] C.F._1
Beirut 21 al pagamento a favore degli attori di un rimborso e/o indennità ai sensi dell'art. 1150 CC o in via alternativa e/o subordinata ai sensi dell'art. 2041 CC commisurata alle somme versate che si quantifica in €
166.553,35 ed in particolare per € 21.225,21 a favore della sig.ra e per € 145.328,14 a favore dei Parte_1 sigg.ri e , o nella diversa maggior somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre a Parte_2 Parte_3 interessi legali dal 23.03.2019 all'integrale saldo;
in via istruttoria si chiede che il Giudice voglia disporre ex art. 210 cpc al terzo Agenzia delle Entrate sede di Trieste corrente in
Trieste via Stock 2/3 l'esibizione delle fatture o altra documentazione valida ai fini fiscali allegate dal sig. CP_1
pagina 1 di 7
Si chiede inoltre che il Giudice adito voglia disporre ex art. 210 cpc l'esibizione al terzo avv. Franco De Robbio con studio in Trieste Largo Bonifacio 1 della documentazione inerente la vertenza tra e la ditta CP_1
pendente presso il Tribunale di Trieste definita nell'anno 2017; in CP_2 particolare si chiede l'esibizione della documentazione della definizione della vertenza con l'evidenza del pagamento effettuato;
nonché dei documenti inerenti il pagamento dell'ing. c.t.u. nella predetta Persona_1 vertenza.
- in ogni caso con integrale ristoro di compensi professionali e spese ed accessori come per legge per il presente procedimento.
Conclusioni del convenuto:
Voglia l'Ecc,mo Tribunale adito, contrariis rejectis
NEL MERITO
Rigettare la domanda per come coltivata dagli odierni attori in quanto indimostrata e comunque infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa.
Spese di causa rifuse
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede ammettersi prova testimoniale sulle seguenti circostanze;
1. Vero che i genitori del Sig. hanno provveduto a sostenere le spese di ristrutturazione dell'immobile, CP_1 comprensive di spese per professionisti e oneri urbanistici, di Via Beirut 21 abitato dai Signori e CP_1 per un complessivo importo di € 29.100,00 Parte_1
2. Vero che in particolare i pagamenti eseguiti a tale titolo sono quelli di cui all'estratto conto che Le si rammostra e, nello specifico quelli effettuati in data 2.11.2015, 16.10.2015, 8.9.2015, 4.8.2015, 30.7.2015,
19.9.2016, 6.9.2016 e 10.8.2016;
3. Vero che l'estratto conto che Le viene esibito (doc. 4) è quello intestato ai genitori del Sig. ; CP_1
4. Vero che a decorrere dall'agosto del 2015 i genitori del Sig. hanno versato, sul conto corrente CP_1 cointestato , a titolo di concorso nel pagamento del mutuo contratto per l'acquisto della casa di Via CP_3
Beirut, abitata dai Signori e l'importo di € 200,00 mensili CP_1 Parte_1
Testi (sorella del convenuto) e (madre del convenuto) in Trieste, Via Beirut n. 21 Testimone_1 Persona_2
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
e e hanno citato in giudizio per sentir accogliere le Pt_1 Parte_2 Parte_3 CP_1 conclusioni (nel merito) di cui in epigrafe, esponendo quanto segue, in fatto: la sig.ra già Parte_1 sposata e con due figli e separata e divorziata, nell'anno 2012 conosceva il sig. e dopo pochi mesi gli CP_1
pagina 2 di 7 stessi iniziavano una relazione sentimentale e una convivenza nell'appartamento della prima, sito in via Matteotti
a Trieste;
non essendo tale appartamento grande a sufficienza per le esigenza del nuovo nucleo familiare, il sig.
proponeva di investire nella ristrutturazione dell'immobile soprastante l'abitazione dei propri genitori, sito CP_1 all'ultimo piano di via Beirut 21, per fame la nuova casa familiare, immobile che il 29/07/15 acquistava dalla propria madre sig.ra al prezzo di € 30.000,00. Il progetto della coppia era quindi di costruire Persona_3
(quasi dal nulla) un appartamento, in modo da aver un volume abitativo idoneo alle proprie esigenze, mantenendo comunque e una terrazza di una certa entità e godibilità. Nel contempo il sig. accendeva un CP_1 mutuo con la Banca di Cividale per € 150.000,00 teso a sostenere il costo dell'acquisto e, almeno in parte, gli oneri di costruzione/ristrutturazione, mentre la sig.ra prestava la propria personale fideiussione. Pur Pt_1 essendo il mutuo intestato al solo sig. (unico proprietario dell'immobile) la sig.ra contribuiva per la CP_1 Pt_1 propria parte al pagamento dello stesso, sin dalla prima rata. Nel settembre 2015 si avviavano i lavori. Il giorno
09.10.2016 i sigg.ri e contraevano matrimonio civile presso il Comune di Trieste. Nel corso dei Pt_1 CP_1 lavori per la casa, per l'acquisto dei mobili, per i progetti etc. la sig.ra investiva oltre € 150.000.00 sia da Pt_1 proprie sostanze, sia da cospicui aiuti provenienti dai genitori. Verso la fine dell'anno 2016 i lavori dell'appartamento erano pressoché terminati. Il giorno 6.12.2016 i coniugi trascorrevano la prima notte nella nuova casa ma tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019 il rapporto entrava in crisi, finché la lasciava Pt_1
l'abitazione il giorno 3.03.19. Facevano seguito procedimento di separazione con addebito e diffida del legale attoreo per ottenere la restituzione delle somme versate dalla sig.ra e dai propri genitori nella costruzione Pt_1 dell'immobile di iscritta proprietà del sig. , oltre ad azione cautelare di sequestro ante causa, respinta solo CP_1 per asserita mancanza del periculum in mora.
In diritto, gli attori hanno dichiarato di voler agire ai sensi dell'art. 1150 cc (in quanto la sig.ra pur non Pt_1 essendo proprietaria era pur sempre in compossesso del bene immobile costituente la casa familiare) o in via alternativa e/o subordinata ai sensi dell'art. 2041 c.c.; infatti, l'immobile, acquistato per soli € 30.000,00, ora valeva molto di più, dalla stessa controparte periziato (in sede di procedimento cautelare) per oltre € 400.000,00.
Nel costituirsi in giudizio, ha pure concluso come in epigrafe, contestando la fondatezza delle CP_1 domande attoree, in punto an e quantum debeatur.
Il G.I. ha respinto istanza attorea di ingiunzione di pagamento e concesso i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. e quindi, ritenute inutili prove orali ed esibizioni richieste, ha formulato proposta conciliativa dd. 6/05/24, del seguente tenore: “la parte convenuta pagherà agli attori e la CP_1 Parte_2 Parte_3 somma di € 100.000, con eventuale congrua rateizzazione;
il convenuto rifonderà altresì agli attori le spese legali (anche ex artt. 4 comma 1 e 5 comma 1 D.M. 55/14), per l'importo di € 5000, oltre spese gen. 15% ed IVA
e CAP di legge, rimborso contributo unificato e spese di notificazione”.
Infine, non essendo intervenuto accordo, il G.I. ha acquisito le definitive conclusioni delle parti ed assegnato i termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche, riservandosi all'esito la decisione.
Le domande attoree sono fondate e vanno accolte, nei termini e per le ragioni che di seguito si indicheranno.
pagina 3 di 7 E' noto che l'azione generale di ingiustificato arricchimento postula che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza “giusta causa”; l'assenza di questa, dunque, costituisce l'elemento tipico che integra tale fattispecie, sicché colui che agisce ex art. 2041 c.c. è onerato di allegare che il proprio depauperamento, correlato dal nesso di causalità con l'altrui arricchimento, sia privo di una legittima causa dell'attribuzione o trasferimento patrimoniale.
Avendo specifico riguardo ai rapporti tra coniugi (idem per i conviventi more uxorio), si ritiene normalmente deducibile l'esistenza di un'obbligazione naturale ex art. 2034 cod. civ..
In particolare, la Corte di Cassazione, sez. III, con l'ordinanza n. 23471 del 2/09/24, ha precisato che le attribuzioni patrimoniali tra coniugi nel corso del matrimonio configurano l'adempimento di una obbligazione naturale, “dacché espressione della solidarietà che avvince due persone unite da legame stabile e duraturo, a condizione, tuttavia, che siano rispettati i princìpi di proporzionalità ed adeguatezza, il cui contenuto va in concreto parametrato alle condizioni sociali ed economiche dei componenti della famiglia”.
La proporzionalità ed adeguatezza vanno quindi vagliate alla luce di tutte le circostanze del caso specifico, dovendo la prestazione risultare adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio ed alle condizioni sociali del solvens.
Analogamente, la S.C ha ritenuto configurabile l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto – e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza
(Cass. n. 2392/20, 14732/2018, 11330/2009, 1266/16); con conseguente onere dell'attore di dimostrare che i versamenti oggetto delle sue domande, effettuati durante la convivenza, si collochino oltre la soglia di proporzionalità e adeguatezza del doveroso contributo al ménage famigliare (v. anche Tribunale di Milano sentenza n. 8892 del 2022, che ha ritenuto non assolto tale onere, valorizzando anche la circostanza che l'appartamento in oggetto aveva rappresentato l'abitazione familiare dal 2008 al 2015 e che ne aveva usufruito anche l'attore, nonostante il suo contributo alla gestione familiare fosse stato quasi nullo, soprattutto nei primi tre anni di convivenza).
Ciò premesso, venendo all'odierna vicenda, vanno esaminate distintamente le poste reclamate da Pt_1
, da un lato, e da e , dall'altro.
[...] Parte_2 Parte_3
Quanto alla prima, trattasi di somme di entità tutto sommato modesta, corrispondenti a 44 rate del mutuo per la casa divenuta coniugale di € 306 ciascuna, per totali € 13.464, oltre € 7.761 per spese varie per arredi o comunque inerenti alla casa stessa. Tali esborsi non appaiono né eccessivi né sproporzionati, ove rapportati sia alla natura, intensità e durata della convivenza con l' - iniziata già nel 2012, ancora prima del matrimonio -, CP_1 sia al beneficio tratto dalla per avere abitato nella stessa casa per oltre 2 anni, senza oneri e unitamente Pt_1 alle proprie 2 figlie, sia alle condizioni dell'attrice, in grado di sostenere detti esborsi, considerando l'arco pagina 4 di 7 temporale degli stessi (circa 4 anni) e la sua presumibile capacità economica (tant'è che non chiedeva alcun assegno di mantenimento in sede di separazione: v. doc. 6 att).
E' evidente ed innegabile il nesso col progetto familiare, sebbene poi - e dopo breve tempo, nonostante le contrarie aspettative – fallito: lo si evince dalla stessa narrativa attorea, pure sopra riportata. Si deve d'altronde escludere che ricorra l'ipotesi di denaro pagato dalla moglie nella prospettiva - poi sfumata - di divenire anche lei proprietaria, sì da far venire meno dunque la casa giustificatrice della dazione ex art. 2033 c.c. (secondo la diversa fattispecie considerata da Cass. 24721/2019, invero riferita al caso di “dazione di denaro … rivolta al solo scopo di realizzare la casa familiare, destinata nelle previsioni, a divenire comune” e poi invece rimasta in proprietà esclusiva della controparte).
Pertanto, non spetta la restituzione richiesta dalla , trattandosi di somme versate in adempimento degli Pt_1 obblighi di cui agli artt. 143 e 2034 c.c. (né apparendo consono il richiamo all'art. 1150 c.c.).
Quanto alle elargizioni effettuate dai genitori della , si osserva quanto segue. Pt_1
Anche il tema della dazione di una somma di denaro dai genitori ai figli, che venga successivamente impiegata per l'acquisto di un immobile, è stato affrontato dalla Corte di Cassazione. In particolare, con l'ordinanza n.
9379/20, viene richiamata la figura della donazione indiretta, che si identifica in ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia sorretto da animus donandi e abbia lo scopo e l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario (Cass. Sez. Un. 9282/82). Con la pronunzia n. 4682/2018, la S.C. ha ribadito che, nella donazione indiretta, la liberalità si realizza, anziché attraverso il negozio tipico della donazione, mediante il compimento di uno o più atti che, conservando la forma e la causa ad essi propria, realizzano, in via indiretta,
l'effetto dell'arricchimento del destinatario. Ne consegue che l'intenzione di donare emerge non già in via diretta dall'atto utilizzato, ma solo in via indiretta dall'esame, necessariamente rigoroso, di tutte le circostanze di fatto del singolo caso concreto che risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne ha interesse.
Dunque, è evidente l'esigenza di idonee e specifiche allegazioni e offerte di prova circa l'animus donandi.
Nel caso oggi in esame, va innanzitutto rilevato che i messaggi whatsapp in atti (doc.ti att. 54-57) - mai disconosciuti e certo non riducibili a mere proposte transattive - contengono un sicuro ed innegabile riconoscimento di debito da parte dello stesso , logicamente e giuridicamente incompatibile con l'ipotesi CP_1 della donazione indiretta, nell'impossibilità di ravvisarne l'animus tipico, del resto non desumibile neanche da altri elementi, circostanze o comportamenti delle parti.
Appaiono invero eloquenti le seguenti affermazioni, rese dal convenuto tra il marzo e l'aprile del 2019: “Stanotte pensavo come potrei tornare i soldi ai tuoi a rate firmando anche la carta…Pensavo di fare un bonifico di 200 euro al mese a tuoi. Lo so non sono tanti ma già così arriverei giusto a fine mese anche perché da quello che ho capito i miei non mi daranno più quei 200 euro che mi davano. Quindi mutuo più 200 euro mi resterebbero 300 euro al mese per me. Sempre se non riesco a portarlo a 600 il mutuo. O te lo farei a te così ti aiuterebbe x
l'affitto. Ovviamente firmeremo una carta dove mi impegno a tornarteli con la cifra pattuita…Vorrei vedere te
pagina 5 di 7 con un debito di 130 mila con la banca 150mila con i tuoi e una procura della repubblica…La mia ultima proposta sono 300 al mese…La proposta potrebbe essere 400 euro da capire in caso i dettagli”.
E' per altro verso indubbio che la valenza confessoria ex art. 2735 c.c. delle citate dichiarazioni non può estendersi anche al titolo (giuridico) e nemmeno alla misura del debito, ovvero può ammettersi un qualche margine di errore al riguardo, tant'è che è che i 150.000 testualmente ammessi non coincidono con quanto richiesto dai genitori della;
fermo restando comunque che un debito veniva riconosciuto e, perciò, Pt_1 spettava pur sempre al convenuto l'onere della prova contraria.
Ciò premesso, riguardo alle spese sostenute da genitori per la causa contro l'impresa , Controparte_4 CP_2 gli stessi attori deducono, nell'atto introduttivo, che la causa era stata intentata dai coniugi e che CP_5
l'accordo ivi raggiunto prevedeva il pagamento di € 27.000 da parte di entrambi i coniugi. Ne deriva che i predetti possono chiedere al convenuto soltanto € 13.500; l'altra metà invece può ritenersi donata, indirettamente, alla figlia, che era stata pure parte del processo e quindi era tenuta al pagamento. L' deve CP_1 altresì restituire agli ex suoceri la somma di € 7.700 per compensi di c.t.u. da loro pagati, posti esclusivamente a suo carico col decreto del Tribunale in atti (doc.ti 24-25 att.). D'altronde, lo stesso convenuto ammette (perciò rendendo superflua la prova al riguardo) che “i doc.ti 16) e 17) sono relativi al versamento spontaneo di somme
a favore di entrambi i coniugi, per adempiere alle spese inerenti ad un contenzioso che li ha visti coinvolti”, sebbene sostenendo che si trattasse di un versamento "spontaneo", ossia di un "atto di liberalità"; il che poteva valere quanto alla figlia, mentre non è provato né sarebbe giustificabile nei confronti dell'ex genero.
Gli attori non appaiono invece legittimati a chiedere l'importo di € 1000 bonificato dalla “nonna” per “spese legali”.
Non può poi ritenersi assolto l'onere di prova gravante sul convenuto per quanto riguarda gli importi di € 1510 corrisposti dai coniugi a uno studio professionale, € 1.315,40 e 7.802,66 al Comune, € 3.000 a Controparte_4 sul conto cointestato col marito, per “prestito non oneroso”, € 50.000 e 48.000 sempre alla Parte_1
sul medesimo conto cointestato con l' , per “prestito non fruttifero” o “infruttifero” (doc.ti da 10 a 15 Pt_1 CP_1 att.).
In proposito, la destinazione ed utilizzazione per la casa di via Beirut non solo possono desumersi per tabulas quanto alle prime tre voci di spesa, bensì appaiono del tutto plausibili anche per le altre, la cui causale vale d'altra parte ad escludere o comunque rende poco plausibile l'ipotesi di una donazione indiretta, non solo a favore del genero, bensì anche, sia pure in parte, della figlia.
E' poi un dato di fatto che i pagamenti, pur se a nome della , furono effettuati dai di lei genitori su conto Pt_1 cointestato alla stessa e all' ed appare evidente o del tutto verosimile che ne beneficiò solo quest'ultimo, CP_1 poco importando l'intento di favorire, per lo più indirettamente, anche la figlia.
Per altro verso, non può non rilevarsi che, a fronte del (pur generico e non del tutto determinato) riconoscimento di debito di cui si è detto e richiamatane la valenza confessoria, l' non ha prodotto alcuna fattura (chiesta CP_1 invece dagli attori, non gravati però della relativa prova), né ha dedotto o documentato alcunché – sì da superare pagina 6 di 7 la presunzione ex art. 1988 c.c. – circa modi e mezzi con cui avrebbe pagato i rilevanti costi di acquisto e ristrutturazione del proprio immobile (a parte quanto riferito nella memoria istruttoria circa i soldi ricevuti dai propri genitori;
€ 200 per un certo periodo in contributo mutuo e solo € 29.100).
Pertanto, le domande attoree vanno accolte con riferimento alle somme suddette - di cui in definitiva ha beneficiato il convenuto con correlativo e connesso impoverimento degli attori non giustificato Controparte_4 da legittima causa (ossia essendo venuta meno quella in origine prospettata) – pari ad € 13.500, € 7.700, € 1.510,
€ 1.315,40, 7.802,66, € 3.000, € 50.000 e 48.000, per un totale di € 132.828.
Infine, le spese di lite seguono la prevalente soccombenza del convenuto, salva però una parziale compensazione, stante il rigetto delle richieste dell'attrice e non senza comunque rilevare Parte_1
l'ingiustificato rifiuto dell di aderire alla proposta conciliativa formulata in corso di causa, pur sempre per CP_1 lui vantaggiosa, comportando anche un risparmio sulle spese legali (peraltro l'importo proposto di € 100.000 corrispondeva a quello già oggetto di precedente offerta di chiusura degli attori).
La liquidazione viene operata ai sensi del D.M. 55/14 e D.M. 247/22, importi medi, ridotti ex art. 4 comma 1 per la fase istruttoria, di spessore modesto.
P.Q.M.
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, condanna il convenuto a pagare agli attori e l'importo di € 132.828, con gli interessi CP_1 Parte_2 Parte_3 legali dalla data della domanda sino al saldo;
condanna il convenuto a rifondere 2/3 delle spese processuali degli attori, che liquida per l'intero in CP_1
€ 12000, oltre spese gen. 15% ed IVA e CAP di legge;
compensato il residuo terzo.
Così deciso in Trieste, il 12/06/25
Il Giudice dott.ssa Anna L. Fanelli
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