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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 42/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
SANTANGELO MIRO, Presidente
CO AN, Relatore
SURANO PAOLA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 394/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Saronno Servizi Spa - 02213180124
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il 02/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso introduttivo.
Resistente: come da atto di controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso in esame la Ricorrente_1, con sede in Origgio, ha impugnato l'avviso di accertamento avente ad oggetto la tassa dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2019 (avviso n. 6 del 27.06.2025 per € 67.148,61, oltre interessi per € 17.659,63 e sanzioni per € 17.659,63 notificato in data 29.06.2025) relativo a n. 3 immobili siti in Origgio, Indirizzo_1, così identificati nei provvedimenti impositivi: • Dati_catastali_1
.
• Dati_catastali_2 ; • Dati_catastali_3.
La società ricorrente sostiene che trattasi di aree prevalentemente destinate alla elaborazione degli ordini per conto terzi oltre ad aree adibite ad uffici, ristoro, servizi igienici, spogliatoi e locali tecnici (gas, caldaia e antincendio) con al piano soprastante locali adibiti a uffici amministrativi. Sostiene, inoltre, che l'attività ivi svolta consiste nel ricevere merce confezionata in imballaggi da trasporto e pallet di legno (che vengono eliminati per motivi di stabilità e di migliore trasportabilità) nel deposito della merce ricevuta e quindi nello smistamento in nuovi contenitori o in diversi pallet.
Gli scarti sono costituiti, sostanzialmente, da “imballaggi terziari” che, per legge, non possono essere immessi nel circuito comunale di smaltimento dei rifiuti (come disposto dall'articolo 226 comma 2 del D.Lvo. 152/2006) smaltiti, come documentato in atti, direttamente con ditte specializzate.
La “Saronno Servizi spa”, soggetto gestore dei servizi pubblici locali per conto del Comune di Origgio, a fronte del mancato deposito della documentazione richiesta alla società, emetteva l'atto di accertamento impugnato rilevando che, in assenza di denuncia di occupazione, non era stato possibile riconoscere alcuna esenzione per la produzione di rifiuti speciali e conseguentemente ha escluso dalla tassazione solo le aree occupate da scaffalature e macchinari fissi e vi ha ricompreso, invece, tutte le altre aree.
La società proponeva, quindi, il presente ricorsi per i seguenti motivi:
I. Violazione degli artt.
6-bis e 10, legge n. 212/2000. Sulla violazione del principio del contraddittorio preventivo e del principio di collaborazione e buona fede – annullabilità dell'avviso di accertamento esecutivo in rettifica e irrogazione delle sanzioni TARI n. 6 del 27.6.2025.
II. Illegittimità della pretesa tributaria. Violazione e falsa applicazione degli artt. 198, c. 2, 221, c. 4 e 226, c.
2, D. Lgs. n. 152/2006, dell'art. 1, c. 649, legge n. 147/2013, 8 nonché dell'art. 7 del Regolamento Comunale del Comune di Origgio per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) – componente TARI, approvato con Delibera n. 45 del Consiglio Comunale del 30.9.2014 e sulla violazione dell'art. 8 del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati sull'intero territorio comunale, approvato con Delibera del Consiglio
Comunale del 9.10.2018.
III. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 656 e 657, legge n. 147/2013 per carenza del servizio comunale di raccolta dei rifiuti – illegittimità della pretesa tributaria.
IV. Violazione e falsa applicazione dell'art. 238, c. 10, D. Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 8 del Regolamento
Comunale per la Disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – Componente TARI approvato con delibera n. 45 del Consiglio Comunale del 30.9.2014. V. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 697, legge n. 147/2013, degli artt. 5, 6 e 12, D. Lgs. n.
472/1997, nonché dell'art. 10, legge n. 212/2000 (c.d. «statuto del contribuente») –Illegittimità delle sanzioni per denuncia infedele e sulla illegittimità della richiesta di interessi moratori.
La “Saronno Servizi spa” si costituiva ritualmente con atto di controdeduzioni per contestare in toto le eccezioni della ricorrente e chiedere il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'asserita illegittimità dell'avviso di accertamento TARI 2019 per violazione dell'obbligo del contraddittorio preventivo si rileva che nella motivazione riportata nel testo dell'avviso di accertamento, sono state fornite tutte le spiegazioni per il mancato accoglimento delle osservazioni presentate dalla società peraltro l'obbligo di instaurazione del contraddittorio sussiste, solo nel caso di accertamento basato esclusivamente sugli studi di settore, non anche quando l'accertamento si fonda su altri elementi giustificativi e nel caso de quo non si evince quali siano state le ragioni che il contribuente avrebbe potuto far valere in sede di contraddittorio, in grado di fare concludere in maniera diversa il procedimento accertativo atteso che anche questo giudice
è stato investito del merito per altre analoghe annualità.
Nel merito la Corte rileva che all'interno degli immobili di proprietà della società vi sono delle aree in cui si producono rifiuti urbani o assimilabili ed aree in cui si producono rifiuti speciali, e che nella determinazione della superficie assoggettabile a TARI la società concessionaria non ha tenuto conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali.
La “Ricorrente_1 s.r.l.” ha fornito ampia prova documentale (in particolare fotografica) dell'attività svolta, conformemente alla ragione sociale, ovvero quella di logistica, e del tipo di rifiuti prodotti.
La “Società_1”, società addetta al recupero e allo smaltimento dei rifiuti della ricorrente, ha, inoltre, confermato, nelle dichiarazioni scritte in atti, che «i rifiuti prodotti dalla Ricorrente_1 raccolti e smaltiti…..sono riconducibili alla categoria degli imballaggi cosiddetti terziari»; in particolare, i rifiuti raccolti consistono in: « film estensibile, pellicola in polietilene utilizzato per fasciare i bancali, generalmente di dimensioni cm 120X80, altezza 130, in modo da rendere stabile il carico durante le fasi di trasporto;
pallets in legno o plastica delle dimensioni di cm 80X120, altezza 15, del peso di circa 15 kg cadauno, utilizzati per il trasporto, movimentazione e stoccaggio dei prodotti;
cartoni delle dimensioni medie di cm 30X40, altezza 30, utilizzati per contenere e trasportare imballaggi multipli».
I rifiuti prodotti dalla Ricorrente_1, pertanto, ad eccezione di quelli riferibili alle aree, ben delimitate, adibite ad uffici, ristoro e servizi igienici, sono costituiti esclusivamente da imballaggi terziari (ingombranti imballaggi di cartone, pallets e pellicola in poliuretano) che per legge non possono essere immessi nel circuito comunale di smaltimento dei rifiuti (art 226, c. 2, D. Lgs. n. 152/2006). Non è però possibile ritenere che tutte le aree ove possono transitare i dipendenti non producano anche rifiuti diversi da quelli terziari.
Osserva il Collegio che, in virtù della documentazione prodotta in giudizio dalla società ricorrente, possa riconoscersi una riduzione del 40% dell'area da sottoporsi a tassazione senza distinzione tra quelle occupate da uffici e quelle di magazzino destinate al movimento delle merci e delle persone;
riduzione, questa, prevista dall'art. 8 dell'allora vigente Regolamento Comunale in materia approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 45 del 30/9/2014 del seguente letterale tenore: “Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani sono previste riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati”.
Con riguardo alle sanzioni si rileva che nulla è dovuto a tale titolo per l'edificio Dati_catastali_1 essendo stata la dichiarazione di occupazione regolarmente presentata da Ricorrente_1 e non essendovi alcun obbligo di reiterarla annualmente.
Quanto alle sanzioni irrogate per l'omessa presentazione della denuncia relativa al fabbricato Dati_catastali_2, in applicazione dell'art. 12 c. 5 del D.lgs. 472/97, deve operarsi la riduzione in applicazione del principio del cumulo giuridico;
le omissioni contestate, infatti, costituiscono "violazioni dalla stessa indole commesse in periodi d'imposta diversi''.
In conclusione, pertanto, ritiene questa Corte di limitare la sanzione a quella riferibile al solo fabbricato Dati_catastali_2 e di rideterminarla nella misura del doppio della sanzione base, quale dovuta per una singola annualità d'imposta. Ogni altra questione ed eccezione risulta assorbita.
Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti in considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, individua nel 60% della superficie dell'immobile l'area da sottoporre a tributo;
annulla le sanzioni per l'omessa dichiarazione di occupazione dell'edificio Dati_catastali_1; ridetermina nel doppio della sanzione base di una singola annualità la sanzione complessivamente dovuta per l'omessa dichiarazione relativa al fabbricato Dati_catastali_2. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
SANTANGELO MIRO, Presidente
CO AN, Relatore
SURANO PAOLA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 394/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Saronno Servizi Spa - 02213180124
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il 02/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso introduttivo.
Resistente: come da atto di controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso in esame la Ricorrente_1, con sede in Origgio, ha impugnato l'avviso di accertamento avente ad oggetto la tassa dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2019 (avviso n. 6 del 27.06.2025 per € 67.148,61, oltre interessi per € 17.659,63 e sanzioni per € 17.659,63 notificato in data 29.06.2025) relativo a n. 3 immobili siti in Origgio, Indirizzo_1, così identificati nei provvedimenti impositivi: • Dati_catastali_1
.
• Dati_catastali_2 ; • Dati_catastali_3.
La società ricorrente sostiene che trattasi di aree prevalentemente destinate alla elaborazione degli ordini per conto terzi oltre ad aree adibite ad uffici, ristoro, servizi igienici, spogliatoi e locali tecnici (gas, caldaia e antincendio) con al piano soprastante locali adibiti a uffici amministrativi. Sostiene, inoltre, che l'attività ivi svolta consiste nel ricevere merce confezionata in imballaggi da trasporto e pallet di legno (che vengono eliminati per motivi di stabilità e di migliore trasportabilità) nel deposito della merce ricevuta e quindi nello smistamento in nuovi contenitori o in diversi pallet.
Gli scarti sono costituiti, sostanzialmente, da “imballaggi terziari” che, per legge, non possono essere immessi nel circuito comunale di smaltimento dei rifiuti (come disposto dall'articolo 226 comma 2 del D.Lvo. 152/2006) smaltiti, come documentato in atti, direttamente con ditte specializzate.
La “Saronno Servizi spa”, soggetto gestore dei servizi pubblici locali per conto del Comune di Origgio, a fronte del mancato deposito della documentazione richiesta alla società, emetteva l'atto di accertamento impugnato rilevando che, in assenza di denuncia di occupazione, non era stato possibile riconoscere alcuna esenzione per la produzione di rifiuti speciali e conseguentemente ha escluso dalla tassazione solo le aree occupate da scaffalature e macchinari fissi e vi ha ricompreso, invece, tutte le altre aree.
La società proponeva, quindi, il presente ricorsi per i seguenti motivi:
I. Violazione degli artt.
6-bis e 10, legge n. 212/2000. Sulla violazione del principio del contraddittorio preventivo e del principio di collaborazione e buona fede – annullabilità dell'avviso di accertamento esecutivo in rettifica e irrogazione delle sanzioni TARI n. 6 del 27.6.2025.
II. Illegittimità della pretesa tributaria. Violazione e falsa applicazione degli artt. 198, c. 2, 221, c. 4 e 226, c.
2, D. Lgs. n. 152/2006, dell'art. 1, c. 649, legge n. 147/2013, 8 nonché dell'art. 7 del Regolamento Comunale del Comune di Origgio per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) – componente TARI, approvato con Delibera n. 45 del Consiglio Comunale del 30.9.2014 e sulla violazione dell'art. 8 del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati sull'intero territorio comunale, approvato con Delibera del Consiglio
Comunale del 9.10.2018.
III. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 656 e 657, legge n. 147/2013 per carenza del servizio comunale di raccolta dei rifiuti – illegittimità della pretesa tributaria.
IV. Violazione e falsa applicazione dell'art. 238, c. 10, D. Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 8 del Regolamento
Comunale per la Disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – Componente TARI approvato con delibera n. 45 del Consiglio Comunale del 30.9.2014. V. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 697, legge n. 147/2013, degli artt. 5, 6 e 12, D. Lgs. n.
472/1997, nonché dell'art. 10, legge n. 212/2000 (c.d. «statuto del contribuente») –Illegittimità delle sanzioni per denuncia infedele e sulla illegittimità della richiesta di interessi moratori.
La “Saronno Servizi spa” si costituiva ritualmente con atto di controdeduzioni per contestare in toto le eccezioni della ricorrente e chiedere il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'asserita illegittimità dell'avviso di accertamento TARI 2019 per violazione dell'obbligo del contraddittorio preventivo si rileva che nella motivazione riportata nel testo dell'avviso di accertamento, sono state fornite tutte le spiegazioni per il mancato accoglimento delle osservazioni presentate dalla società peraltro l'obbligo di instaurazione del contraddittorio sussiste, solo nel caso di accertamento basato esclusivamente sugli studi di settore, non anche quando l'accertamento si fonda su altri elementi giustificativi e nel caso de quo non si evince quali siano state le ragioni che il contribuente avrebbe potuto far valere in sede di contraddittorio, in grado di fare concludere in maniera diversa il procedimento accertativo atteso che anche questo giudice
è stato investito del merito per altre analoghe annualità.
Nel merito la Corte rileva che all'interno degli immobili di proprietà della società vi sono delle aree in cui si producono rifiuti urbani o assimilabili ed aree in cui si producono rifiuti speciali, e che nella determinazione della superficie assoggettabile a TARI la società concessionaria non ha tenuto conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali.
La “Ricorrente_1 s.r.l.” ha fornito ampia prova documentale (in particolare fotografica) dell'attività svolta, conformemente alla ragione sociale, ovvero quella di logistica, e del tipo di rifiuti prodotti.
La “Società_1”, società addetta al recupero e allo smaltimento dei rifiuti della ricorrente, ha, inoltre, confermato, nelle dichiarazioni scritte in atti, che «i rifiuti prodotti dalla Ricorrente_1 raccolti e smaltiti…..sono riconducibili alla categoria degli imballaggi cosiddetti terziari»; in particolare, i rifiuti raccolti consistono in: « film estensibile, pellicola in polietilene utilizzato per fasciare i bancali, generalmente di dimensioni cm 120X80, altezza 130, in modo da rendere stabile il carico durante le fasi di trasporto;
pallets in legno o plastica delle dimensioni di cm 80X120, altezza 15, del peso di circa 15 kg cadauno, utilizzati per il trasporto, movimentazione e stoccaggio dei prodotti;
cartoni delle dimensioni medie di cm 30X40, altezza 30, utilizzati per contenere e trasportare imballaggi multipli».
I rifiuti prodotti dalla Ricorrente_1, pertanto, ad eccezione di quelli riferibili alle aree, ben delimitate, adibite ad uffici, ristoro e servizi igienici, sono costituiti esclusivamente da imballaggi terziari (ingombranti imballaggi di cartone, pallets e pellicola in poliuretano) che per legge non possono essere immessi nel circuito comunale di smaltimento dei rifiuti (art 226, c. 2, D. Lgs. n. 152/2006). Non è però possibile ritenere che tutte le aree ove possono transitare i dipendenti non producano anche rifiuti diversi da quelli terziari.
Osserva il Collegio che, in virtù della documentazione prodotta in giudizio dalla società ricorrente, possa riconoscersi una riduzione del 40% dell'area da sottoporsi a tassazione senza distinzione tra quelle occupate da uffici e quelle di magazzino destinate al movimento delle merci e delle persone;
riduzione, questa, prevista dall'art. 8 dell'allora vigente Regolamento Comunale in materia approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 45 del 30/9/2014 del seguente letterale tenore: “Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani sono previste riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati”.
Con riguardo alle sanzioni si rileva che nulla è dovuto a tale titolo per l'edificio Dati_catastali_1 essendo stata la dichiarazione di occupazione regolarmente presentata da Ricorrente_1 e non essendovi alcun obbligo di reiterarla annualmente.
Quanto alle sanzioni irrogate per l'omessa presentazione della denuncia relativa al fabbricato Dati_catastali_2, in applicazione dell'art. 12 c. 5 del D.lgs. 472/97, deve operarsi la riduzione in applicazione del principio del cumulo giuridico;
le omissioni contestate, infatti, costituiscono "violazioni dalla stessa indole commesse in periodi d'imposta diversi''.
In conclusione, pertanto, ritiene questa Corte di limitare la sanzione a quella riferibile al solo fabbricato Dati_catastali_2 e di rideterminarla nella misura del doppio della sanzione base, quale dovuta per una singola annualità d'imposta. Ogni altra questione ed eccezione risulta assorbita.
Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti in considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, individua nel 60% della superficie dell'immobile l'area da sottoporre a tributo;
annulla le sanzioni per l'omessa dichiarazione di occupazione dell'edificio Dati_catastali_1; ridetermina nel doppio della sanzione base di una singola annualità la sanzione complessivamente dovuta per l'omessa dichiarazione relativa al fabbricato Dati_catastali_2. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.