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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 02/12/2025, n. 1278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1278 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai SInori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel.
ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 959/2024 R.G. trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, all'esito dell'udienza del 21 ottobre 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
(cf ) rappresentato e difesa dall'avv. Barbara Parte_1 C.F._1
D'AMORE del foro di NO ed ivi elettivamente domiciliato presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(cf ), (cf Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) rappresentati e difeso dall'avv. Domenicantonio ANGELONI del foro C.F._3 di NO ed elettivamente domiciliati in Celano presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATI
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza n. 347/24 del 21 settembre 2024 del Tribunale di
NO in tema di azione ex art 563 cod civ.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di NO ha rigettato, con conseguente condanna anche alla rifusione delle spese di lite, la domanda che ha proposto nei confronti dei genitori, e Parte_1 CP_1 Controparte_3 ed anche della sorella avente ad oggetto l'accertamento, preordinato all'esercizio della CP_2 particolare opposizione (peraltro ritualmente notificata in via stragiudiziale) disciplinata dall'art. 563 cod civ, della natura simulata dell'atto pubblico di vendita, per Notar del 21 luglio 2011 relativo all'immobile Per_1 sito in Celano, alla Via Vicenne 1 e catastalmente identificato al fg 24 p.lla 1153 sub 7.
1 1.2. Nel corpo della motivazione, il giudice di prime cure ha rappresentato le singole prospettazioni delle parti nei termini di seguito indicati.
Per l'attore, l'atto di vendita simula in realtà una donazione e di conseguenza essa risulta potenzialmente lesiva dei propri diritti ereditari in qualità di legittimario.
A supportare, tale opzione interpretativa militano alcune circostanze fattuali quali il valore esiguo dell'immobile, le modalità di pagamento, l'assenza di idonea capacità reddituale in capo alla germana.
Secondo invece le parti convenute, oltre alle questioni preliminari sull'improcedibilità della domanda (su cui, tuttavia si omette di addentrarsi non essendo stata riproposta in appello) e sul difetto di legittimazione attiva e passiva quanto meno con riguardo alla sola posizione della , l'azione deve ritenersi infondata nel CP_3 merito alla luce del fatto che il corrispettivo della vendita è stato in effetti corrisposto ed il valore commerciale dell'immobile risulta adeguato alle sue caratteristiche.
Ad ogni buon conto, le medesime parti hanno spiegato, in via meramente subordinata e quindi soltanto nell'eventualità di accoglimento delle tesi avversarie, domanda riconvenzionale per sentire accertare la natura del contratto alla stregua di un negotium mixtum cum donatione.
Esse, in ultimo, hanno anche chiesto la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 comma 3 cpc.
1.3. Le principali argomentazioni poste a fondamento della decisione possono essere così sintetizzate:
- pur essendo sposata con in regime di comunione legale, va dichiarato il difetto di Controparte_1 legittimazione passiva della;
CP_3
- con riguardo invece, alla questione della legittimazione dell'attore, il primo giudice ha aderito all'orientamento interpretativo secondo cui un'azione analoga a quella in esame ben può essere proposta anche prima dell'esistenza di diritti successori avendo una chiara finalità preventiva in funzione recuperatoria secondo la più corretta esegesi dell'art. 563 cod civ.;
- plurimi sono gli elementi di chiara connotazione presuntiva per poter escludere la natura simulata della vendita;
essi, in estrema sintesi, devono essere individuati nella contestualità tra il medesimo contratto e quello di donazione di altro e diverso immobile da parte di anche in favore della moglie;
Controparte_1 nell'avvenuto pagamento dell'intero importo;
nella assenza di validi riscontri in orine alla irrisorietà del prezzo;
- ritenuta, in tal modo, assorbita la riconvenzionale spiegata dai convenuti, è stata anche rigettata la domanda di condanna per responsabilità aggravata;
1.4. La pronunzia del giudice marsicano è stata tempestivamente e ritualmente impugnata da Parte_1
mediante l'articolazione di cinque motivi.
[...]
Con il primo, l'appellante ha censurato l'errata valutazione degli elementi indiziari che, al contrario, devono ritenersi connotati da profili di gravità, concordanza e precisione.
2 In questo senso, è stata lamentata l'omessa valutazione del materiale probatorio prodotto da cui avrebbe dovuto desumersi l'assenza di disponibilità economica della sorella per procedere all'acquisto dell'immobile.
Allo stesso tempo, è tornato ad insistere sull'irrilevanza della contestualità tra la vendita e la donazione e sul valore esiguo attribuito al bene.
Il secondo motivo ha invece riguardato il mancato esame della domanda subordinata di controparte relativa al riconoscimento del negotium mixtum cum donatione il quale potrebbe sottendere altri negozi dissimulati.
Con il terzo profilo di doglianza l'appellante ha contestato quanto affermato dal giudice di prime cure relativamente allo stato di disoccupazione della SI.ra . Controparte_2
Al riguardo, ha insistito sul fatto che la parte convenuta, benché fosse suo onere, non ha fornito alcuna prova circa l'esistenza di redditi alternativi con i quali quest'ultima avrebbe potuto provvedere al pagamento del prezzo della vendita.
La quarta censura, anch'essa in definitiva sempre afferente al pagamento del prezzo della vendita oggetto di contestazione, ha investito la mancata valutazione degli estratti previdenziali di CP_4 Controparte_2 dai quali, al contrario, emergerebbe una limitata disponibilità economica tale da collocare
[...] quest'ultima tra i contribuenti prossimi allo stato di bisogno.
In quest'ottica, è stato rilevato che neppure il coniuge avrebbe potuto fornire supporto economico per l'acquisto dell'immobile in quanto disoccupato da anni tanto da risultare titolare di indennità NASPI di importo minimo.
L'ultimo motivo si è incentrato, infine, sulla mancata ammissione delle prove orali articolate in corso di causa.
Vi è stata la costituzione di e della figlia (i soli a cui in effetti il libello Controparte_1 CP_2 introduttivo è stato notificato avendo l'appellante fatto espressa acquiescenza al capo della sentenza sul difetto di legittimazione passiva della madre) i quali hanno resistito all'interposto gravame deducendone l'infondatezza e così insistendo per il suo rigetto.
Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio (peraltro integralmente in formato telematico) del primo grado.
All'esito dell'udienza del 21 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
2. In assenza di questioni preliminari, la controversia ben può essere sin da subito delibata nel merito.
Va ribadito che alcuna tempestiva censura è stata sollevata sul capo della sentenza che ha dichiarato il difetto di legittimazione della . CP_3
3 In effetti, l'appellante nell'atto di citazione ha corroborato tale assunto ammettendo di non voler spiegare appello sul punto salvo poi in sede di comparsa conclusionale tornare (ma tardivamente) ad insistere sul fatto che i genitori sono coniugati in regime di comunione dei bani.
Per ragioni di ordine logico e sistematico, i motivi possono essere raggruppati in due macroaree.
Nella prima vanno ricompresi i primi quattro profili di doglianza che afferiscono (da qui l'esistenza di un chiaro comun denominatore tra loro) all'essenza della controversia che, alla luce dei motivi proposti, concerne l'accertamento della natura simulata dell'atto pubblico del 21 luglio 2011 con cui il padre , Controparte_1 ha alienato, al corrispettivo di € 60.000,00, l'immobile sito in Celano alla Via Vicenna 1.
Non vi è contestazione (sul punto infatti la pronunzia di primo grado deve ritenersi certamente passata in giudicato) sulla legittimazione di e quindi sul fatto che questi, quand'anche non ancora Parte_1 titolare di diritti successori, possa esperire l'azione di simulazione mediante l'istituto dell'opposizione disciplinato dall'art. 563 cod civ.
In estrema sintesi, secondo la prospettazione dell'appellante il vulnus della sentenza di primo grado deve ravvisarsi nell'aver erroneamente applicato i principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di prova per presunzioni.
Di conseguenza, una corretta valutazione delle circostanze e del quadro probatorio documentale avrebbe dovuto necessariamente condurre ad una diversa soluzione.
Nella seconda macroarea, deve essere invece collocato il quinto ed ultimo motivo sulla mancata ammissione delle prove da cui occorre iniziare.
3. La questione relativa alla mancata ammissione delle prove è inammissibile.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione;
tale presunzione può essere ritenuta, tuttavia, superata dal giudice di merito, qualora dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi” (cfr Cass Civ, sez II, 10.11.2021 n. 33103).
Nel caso di specie, dalla disamina del fascicolo d'ufficio del primo grado è risultato che:
- All'udienza del 24 gennaio 2023, il giudice ha così deciso “..ritenuta l'inammissibilità della prova orale articolata da entrambe le parti in quanto vertente su circostanze irrilevanti ai fini del decidere
o a carattere valutativo e già oggetto di prova documentale;
ritenuta la causa matura per la decisione;” ha così fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni;
4 - Nelle note di trattazione depositate in data 17 aprile 2024, il ha concluso “… Parte_1
L'attuale preverbale, al fine di precisare le conclusioni come oltremodo articolate in TUTTI GLI
SCRITTI DIFENSIVI (il cui contenuto debba intendersi come integralmente ritrascritto) A FIRMA
DELLO SCRIVENTE procuratore, chiedendo accoglimento delle relative ISTANZE, nell'interesse del
. Si insiste, dunque, per il respingimento delle avverse domande, conclusioni ed Parte_1 accezioni e per la concessione di termini ex art. 190 cpc”;
- Già invero nelle precedenti note dell'11 aprile 2024, la medesima parte ha dedotto “.. La sottoscritta, avv. Barbara D'Amore, nell'interesse del sig. , attore, precisa le proprie Parte_1 conclusioni, riportandosi al tenore dei propri scritti difensivi e chiedendone accoglimento. Insiste, inoltre, per il respingimento di tutte le avverse richieste”;
- Con ordinanza del 18 maggio 2024, il primo giudice ha trattenuto la causa in decisione;
Risulta di sin troppa chiara evidenza che all'udienza di precisazione delle conclusioni, l'odierno appellante si
è genericamente limitato a riportarsi ai precedenti scritti difensivi senza formulare (e come di contro avrebbe dovuto) alcuna specifica istanza di ammissione delle prove.
Vi è poi da aggiungere che anche in sede di gravame, l'appellante non ha specificamente indicato quali fossero i mezzi di prova di cui è stata chiesta l'ammissione.
Al di là del tratto già di per sé assorbente delle considerazioni svolte, deve ulteriormente osservarsi che i capitoli di prova ( indicati nella seconda memoria ex art 183 comma VI cpc) risultano (così dovendosi condividere integralmente la soluzione del primo giudice) del tutto irrilevanti ai fini della decisione atteso che gli stessi vertono essenzialmente su circostanze già documentate per tabulas (è il caso della perizia di parte del geom. e che comunque avrebbero dovuto essere dimostrate in tal modo. Tes_1
3.1. I primi quattro motivi (che sulla scorta delle considerazioni svolte nelle pagine che precedono, possono essere trattati congiuntamente) sono infondati e, di conseguenza, non possono trovare accoglimento per le ragioni (in fatto ed in diritto) di seguito meglio illustrate.
In punto di diritto, risulta oramai ampiamente acclarato che “le risultanze dell'atto pubblico non sono decisive, perché la sua efficacia probatoria riguarda la provenienza delle dichiarazioni e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, e non l'intrinseca verità delle dichiarazioni, né la rispondenza dei fatti alla vera intenzione delle parti “ (cfr Cass Civ, Sez II, 4.7.2024 n. 18342).
Dunque, ai fini dell'accertamento della natura simulata dell'atto pubblico rientra nell'onere probatorio della parte che propone l'azione fornire elementi, anche di natura presuntiva, in grado di poter sostenere tale assunto.
Nella fattispecie, occorre considerare che nell'atto pubblico è stato dato atto dell'avvenuto pagamento dell'importo di € 60.000,00 mediante la dazione di assegni, alcuni (segnatamente due dell'importo rispettivamente di € 5.000 e di € 6.500) recanti data di emissione in epoca antecedente alla sottoscrizione
5 dell'atto, altri emessi, invece, lo stesso giorno dell'atto pubblico ma poi in effetti negoziati (come da documentazione prodotta dall'appellante già in primo grado in allegato alla seconda memoria istruttoria ex art
183 comma VI cpc) in un momento successivo sino ad arrivare per l'ultimo al 3 ottobre 2013.
Gli elementi emersi nel corso del giudizio non hanno in effetti consentito di nutrire dubbi sull'incasso di tali titoli da parte di soggetti diversi rispetto al venditore.
Resta, in ogni caso, che tale eventuale dato probatorio avrebbe dovuto essere allegato, prima e provato poi dallo stesso appellante che, però, non vi ha provveduto.
Il lasso temporale inoltre ben risulta compatibile con i rapporti di stretta parentela e quindi con una disponibilità del venditore a procrastinare la messa all'incasso dei titoli.
Ai fini che ci occupano, non colgono nel segno e, di conseguenza, non possono essere condivise neppure le ulteriori argomentazioni che, volendo sintetizzare, hanno fatto perno sulla mancata adeguata valutazione del corposo materiale documentale versato in atti.
Esso, si è rivelato, per la gran parte, costituito da bollette relative alle utenze (servizio idrico, energia elettrica, gas) dell'immobile oggetto della compravendita.
Orbene, benchè risulti evidente che i consumi oggetto delle fatture siano riferibili ad orizzonti temporali distanti otto anni dalla sottoscrizione del contratto e che il titolare del contratto sia ancora , Controparte_1 resta il dato in logica, ancora prima che in diritto, che la mancata volturazione oppure anche l'utilizzo dell'immobile ancora da parte del genitore non possono rappresentare profili presuntivi decisivi per affermare la natura simulata della compravendita per cui è causa.
A non diverse conclusioni deve pervenirsi anche esaminando l'ulteriore compendio probatorio.
Ed infatti dagli estratti relativi a è emerso che la stessa è stata titolare di CP_4 Controparte_2 un'impresa dal 2000 al 2006, e successivamente (nel periodo anche immediatamente precedente all'atto pubblico) ha svolto il lavoro di coltivatore diretto percependo un compenso oscillante tra i 10.000 ed gli 11.000 euro dal 2010 sino al 2017.
Non è quindi possibile affermare che l'odierna appellata fosse totalmente priva di disponibilità economica per procedere all'acquisto.
Un fattore presuntivo in tal senso si sarebbe potuto agevolmente desumere dalle movimentazioni sul rapporto di conto corrente sul quale sono stati tratti gli assegni consegnati per il pagamento, ma in difetto di tale prova, non è possibile escludere che la parte disponesse di entrate tali da consentirgli di procedere all'acquisto.
Neppure l'estratto del coniuge, può consentire un diverso inquadramento dei fatti in quanto CP_4 Parte_2 dalla sua disamina emerge un periodo di infortunio e di cassa integrazione, ma comunque per gli anni 2011 e
2012 il predetto ha conseguito un reddito pari rispettivamente ad € 25.000 circa e ad € 29.000,00.
Va, a questo punto affrontato l'ulteriore argomento della congruità ( o meno) del prezzo dell'immobile oggetto di causa.
L'odierno appellante, su tale profilo, si è riportato essenzialmente alle conclusioni della perizia di parte del geom. Tes_1
6 Il documento, ritualmente prodotto e quindi pienamente utilizzabile ai fini della decisione, rimanda ai valori di mercato per immobili analoghi nella zona, senza però corroborare tale asserzione con un indispensabile riscontro probatorio.
In ogni caso, la vendita in favore di una figlia ha certamente determinato il venditore a praticare un prezzo inferiore senza che tale circostanza possa essere decisiva a sostegno della tesi della natura simulata.
3.2. In definitiva, è quindi possibile affermare che:
-vanno condivise le argomentazioni poste a fondamento della decisione di primo grado;
- in particolare, deve ritenersi corretta l'ulteriore considerazione secondo cui, se vi fosse stato un effettivo di ledere la quota di legittima dell'odierno appellante, avrebbe disposto anche per Controparte_1
l'immobile in questione una donazione come ha in effetti fatto per il bene censito al fg 24 p.lla 1154 sub 3 e
5;
- il tratto assorbente di quanto sin qui esposto, esonera dall'addentrarsi nella disamina dell'ulteriore questione della qualificazione giuridica del contratto alla stregua di un negotium mixtum cum donatione;
- l'appello, pertanto, deve essere rigettato.
4.In ultimo, le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come di seguito indicato.”
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente e) pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore dell'appellata la somma di € 9.991,00 per compensi professionali attenendosi ai valori medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (valore della controversia da € 52.001 ad € 260.000,00 fase di trattazione ed istruttoria esclusa in quanto non dovuta ) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
5.Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma
17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n.
7 9938/14), dichiara che l'appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M
.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 347/24 del Tribunale di NO così decide nel contraddittorio delle parti:
a) Rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
b) Condanna l'appellante alla rifusione, in favore delle controparti, delle spese del presente grado che liquida in € 9.991,00 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
c) Manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 4 novembre 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso
Il Presidente
dott.ssa Nicoletta Orlandi
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