Articolo 26 della Legge 6 luglio 1939, n. 1035
Articolo 25Articolo 27
Versione
1 gennaio 1938
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Versione
27 luglio 1954
Art. 26.

Ha diritto di conseguire la pensione il sanitario iscritto alla Cassa di previdenza;

a) quando dopo venti anni di servizio utile venga a trovarsi in uno dei casi previsti dall'articolo precedente; ((6))

b) quando cessi dal rapporto d'impiego con quaranta anni di servizio utile;

c) quando per ferite riportate o per infermita' contratte a cagione diretta ed immediata delle sue funzioni sia divenuto inabile permanentemente a prestare servizio, qualunque sia la durata del servizio stesso;

d) quando dopo venticinque anni di servizio utile cessi dal rapporto d'impiego per cause od in condizioni diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo.

La pensione di cui alla lettera c) deve essere richiesta alla Prefettura o alla Cassa di previdenza nel termine perentorio di tre anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

------------ AGGIORNAMENTO (6)
La L. 11 giugno 1954, n. 409 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Per le cessazioni dal servizio in eta' non inferiore ad anni 65, il minimo di anni 20 previsto dalla lettera a) dell'art. 26 e dalle lettere a) e b) dell'art. 31 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 , rispettivamente per il diritto al conseguimento del trattamento di pensione diretta e di quello di pensione indiretta, e' ridotto ad anni 15 di servizio utile".
Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1954.
Entrata in vigore il 27 luglio 1954
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