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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 09/10/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4563/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GI EM
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 4563/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. BATTISTINI ELIANO, elettivamente domiciliata Parte_1 presso lo studio del predetto difensore in PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ N. 7/B,
CASALGRANDE (RE);
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso depositato in data 28/11/2023, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio in data 24/06/2006 con , che da tale unione era nata, in data Controparte_1
05/09/2006, la figlia e che il avesse poi riconosciuto anche l'altro figlio della Per_1 CP_1
nato il [...] (avuto da altro uomo), chiedeva dichiararsi la separazione dal Persona_2
pagina 1 di 4 marito, l'affidamento esclusivo della figlia a sé con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé nei fine settimana previo accordo con la moglie, ed un contributo di mantenimento dei due figli pari ad €
700,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con il medesimo ricorso, la ricorrente chiedeva altresì, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., la pronuncia di scioglimento del matrimonio, decorsi i termini previsti dalla legge.
Il resistente, a cui il ricorso era stato regolarmente notificato, non si costituiva in giudizio, né compariva personalmente alla prima udienza di comparizione del 10/09/2024, sicché in tale udienza ne veniva dichiarata la contumacia.
Nella medesima udienza del 10/09/2024, il giudice relatore interrogava liberamente la ricorrente, che dichiarava: “non vedo mio marito dal 9 luglio 2023 e non so dove risieda. Di fatto ci siamo separati a luglio dell'anno scorso. non è figlio del sig. Quando mi sono sposata, ero una ragazza Per_2 CP_1 madre e ha assunto il cognome del sig. ma non è suo figlio. Invece mia figlia Per_2 Controparte_1
Per_
è figlia del sig. . Vivo in una casa che è di proprietà di mio padre, convivo con Controparte_1
Per_
e con non ho un nuovo compagno. Lavoro tuttora presso una azienda di ceramiche, Per_2 lavoro lì dal 2003, e ad oggi sono ancora alle dipendenze di questa azienda, quindi ho un lavoro, Per_ percepisco circa 2.000,00 euro netti al mese e lavoro come operaia. ha smesso di andare a scuola Per_ quando era in seconda superiore e non ha più ripreso, adesso non studia e non lavora, è tuttavia in cerca di lavoro”.
La causa, istruita tramite acquisizione di informazioni presso l'Agenzia delle Entrate in ordine ai redditi percepiti dal resistente relativi agli ultimi tre anni di imposta, veniva trattenuta in decisione, a seguito di discussione orale, all'udienza del 17/12/2024.
All'esito della discussione orale, la ricorrente concludeva come da ricorso introduttivo.
Con sentenza non definitiva n. 1272/2024 pubblicata in data 20/12/2024, l'intestato Tribunale pronunciava la separazione tra i coniugi, prevedendo le seguenti condizioni di separazione: poneva a carico del resistente, a decorrere dalla domanda, un contributo di mantenimento dei due figli e pari ad € 500,00 mensili, rivalutabili annualmente sulla base degli indici Per_1 Persona_2
Istat, da versare alla ricorrente entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate nell'aggiornato protocollo per la famiglia in uso presso il Tribunale di Reggio
IA.
La sentenza di separazione passava in giudicato in data 02/05/2025.
pagina 2 di 4 2.
Ciò posto, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è divenuta procedibile e risulta nel merito fondata.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui: «b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ….
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile ….».
Nel caso di specie, è decorso il termine di 12 mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi tenutasi in data 10/09/2024, nella quale è comparsa solo la parte ricorrente, e da tale data la separazione si è protratta ininterrottamente senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza. E' inoltre già stata pronunciata la sentenza di separazione, passata in giudicato il 02/05/2025.
Il lungo periodo di separazione, il comportamento processuale del resistente, che è rimasto contumace, nonché le conclusioni della ricorrente, dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett. b) l. div. e successive modifiche ai fini della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con riguardo al mantenimento dei due figli e ( la prima dell'età di 19 anni Per_1 Persona_2 ed il secondo dell'età di 23 anni ), entrambi non sono autosufficienti sul piano economico.
Il figlio percepisce, per un arco temporale di 18 mesi, una pensione di invalidità di € 2.289,00 Per_2
(doc. 8).
Non sono emerse modifiche sopravvenute delle condizioni economiche dei genitori rispetto a quelle esistenti al momento della pronuncia della sentenza di separazione: il reddito della madre, la quale lavora come operaia, negli anni di imposta 2020, 2021 e 2022, è risultato pari, in media, a circa €
2.000,00 netti al mese, come si evince dalle Certificazioni Uniche (Mod. CUD) in atti.
pagina 3 di 4 Quanto ai redditi del padre, sono state acquisite d'ufficio informazioni presso l'Agenzia delle Entrate, dalle quali si evince un reddito di lavoro dipendente pari a circa € 2.000,00 netti al mese (cfr. Modelli
CUD relativi agli anni di imposta 2020, 2021 e 2022).
Ad oggi, in mancanza di prova di modifiche sopravvenute, deve presumersi che i redditi dei coniugi siano rimasti pressoché invariati e dunque paritari.
Per quanto sopra, va confermato il contributo di mantenimento ordinario dei due figli da porre a carico del padre, pari ad € 500,00 mensili, rivalutabili annualmente su base Istat.
Resta ferma la ripartizione tra i genitori, al 50% ciascuno, delle spese straordinarie.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo ex DM 147/2022, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Controparte_1
in data 24/06/2006 a Casalgrande (RE), con atto trascritto nel Registro degli Parte_1
Atti di Matrimonio del Comune di Casalgrande (Atto n. 19, Parte II, Serie A, Ufficio 1, dell'anno
2006);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casalgrande di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) conferma, con decorrenza dalla domanda, il contributo di mantenimento dei due figli e Per_1
a carico del padre, pari ad € 500,00 mensili, rivalutabili annualmente sulla base degli Persona_2 indici Istat, da versare alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, oltre all'obbligo del padre di partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie, così come disciplinate nell'aggiornato protocollo per la famiglia in uso presso il Tribunale di Reggio IA;
4) condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in €
2.906,00 per compenso, oltre Iva e Cpa come per legge e spese forfettarie pari al 15% del compenso.
Così deciso in Reggio IA nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 9 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Damiano Dazzi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GI EM
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 4563/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. BATTISTINI ELIANO, elettivamente domiciliata Parte_1 presso lo studio del predetto difensore in PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ N. 7/B,
CASALGRANDE (RE);
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso depositato in data 28/11/2023, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio in data 24/06/2006 con , che da tale unione era nata, in data Controparte_1
05/09/2006, la figlia e che il avesse poi riconosciuto anche l'altro figlio della Per_1 CP_1
nato il [...] (avuto da altro uomo), chiedeva dichiararsi la separazione dal Persona_2
pagina 1 di 4 marito, l'affidamento esclusivo della figlia a sé con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé nei fine settimana previo accordo con la moglie, ed un contributo di mantenimento dei due figli pari ad €
700,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con il medesimo ricorso, la ricorrente chiedeva altresì, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., la pronuncia di scioglimento del matrimonio, decorsi i termini previsti dalla legge.
Il resistente, a cui il ricorso era stato regolarmente notificato, non si costituiva in giudizio, né compariva personalmente alla prima udienza di comparizione del 10/09/2024, sicché in tale udienza ne veniva dichiarata la contumacia.
Nella medesima udienza del 10/09/2024, il giudice relatore interrogava liberamente la ricorrente, che dichiarava: “non vedo mio marito dal 9 luglio 2023 e non so dove risieda. Di fatto ci siamo separati a luglio dell'anno scorso. non è figlio del sig. Quando mi sono sposata, ero una ragazza Per_2 CP_1 madre e ha assunto il cognome del sig. ma non è suo figlio. Invece mia figlia Per_2 Controparte_1
Per_
è figlia del sig. . Vivo in una casa che è di proprietà di mio padre, convivo con Controparte_1
Per_
e con non ho un nuovo compagno. Lavoro tuttora presso una azienda di ceramiche, Per_2 lavoro lì dal 2003, e ad oggi sono ancora alle dipendenze di questa azienda, quindi ho un lavoro, Per_ percepisco circa 2.000,00 euro netti al mese e lavoro come operaia. ha smesso di andare a scuola Per_ quando era in seconda superiore e non ha più ripreso, adesso non studia e non lavora, è tuttavia in cerca di lavoro”.
La causa, istruita tramite acquisizione di informazioni presso l'Agenzia delle Entrate in ordine ai redditi percepiti dal resistente relativi agli ultimi tre anni di imposta, veniva trattenuta in decisione, a seguito di discussione orale, all'udienza del 17/12/2024.
All'esito della discussione orale, la ricorrente concludeva come da ricorso introduttivo.
Con sentenza non definitiva n. 1272/2024 pubblicata in data 20/12/2024, l'intestato Tribunale pronunciava la separazione tra i coniugi, prevedendo le seguenti condizioni di separazione: poneva a carico del resistente, a decorrere dalla domanda, un contributo di mantenimento dei due figli e pari ad € 500,00 mensili, rivalutabili annualmente sulla base degli indici Per_1 Persona_2
Istat, da versare alla ricorrente entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate nell'aggiornato protocollo per la famiglia in uso presso il Tribunale di Reggio
IA.
La sentenza di separazione passava in giudicato in data 02/05/2025.
pagina 2 di 4 2.
Ciò posto, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è divenuta procedibile e risulta nel merito fondata.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui: «b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ….
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile ….».
Nel caso di specie, è decorso il termine di 12 mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi tenutasi in data 10/09/2024, nella quale è comparsa solo la parte ricorrente, e da tale data la separazione si è protratta ininterrottamente senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza. E' inoltre già stata pronunciata la sentenza di separazione, passata in giudicato il 02/05/2025.
Il lungo periodo di separazione, il comportamento processuale del resistente, che è rimasto contumace, nonché le conclusioni della ricorrente, dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett. b) l. div. e successive modifiche ai fini della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con riguardo al mantenimento dei due figli e ( la prima dell'età di 19 anni Per_1 Persona_2 ed il secondo dell'età di 23 anni ), entrambi non sono autosufficienti sul piano economico.
Il figlio percepisce, per un arco temporale di 18 mesi, una pensione di invalidità di € 2.289,00 Per_2
(doc. 8).
Non sono emerse modifiche sopravvenute delle condizioni economiche dei genitori rispetto a quelle esistenti al momento della pronuncia della sentenza di separazione: il reddito della madre, la quale lavora come operaia, negli anni di imposta 2020, 2021 e 2022, è risultato pari, in media, a circa €
2.000,00 netti al mese, come si evince dalle Certificazioni Uniche (Mod. CUD) in atti.
pagina 3 di 4 Quanto ai redditi del padre, sono state acquisite d'ufficio informazioni presso l'Agenzia delle Entrate, dalle quali si evince un reddito di lavoro dipendente pari a circa € 2.000,00 netti al mese (cfr. Modelli
CUD relativi agli anni di imposta 2020, 2021 e 2022).
Ad oggi, in mancanza di prova di modifiche sopravvenute, deve presumersi che i redditi dei coniugi siano rimasti pressoché invariati e dunque paritari.
Per quanto sopra, va confermato il contributo di mantenimento ordinario dei due figli da porre a carico del padre, pari ad € 500,00 mensili, rivalutabili annualmente su base Istat.
Resta ferma la ripartizione tra i genitori, al 50% ciascuno, delle spese straordinarie.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo ex DM 147/2022, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Controparte_1
in data 24/06/2006 a Casalgrande (RE), con atto trascritto nel Registro degli Parte_1
Atti di Matrimonio del Comune di Casalgrande (Atto n. 19, Parte II, Serie A, Ufficio 1, dell'anno
2006);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casalgrande di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) conferma, con decorrenza dalla domanda, il contributo di mantenimento dei due figli e Per_1
a carico del padre, pari ad € 500,00 mensili, rivalutabili annualmente sulla base degli Persona_2 indici Istat, da versare alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, oltre all'obbligo del padre di partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie, così come disciplinate nell'aggiornato protocollo per la famiglia in uso presso il Tribunale di Reggio IA;
4) condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in €
2.906,00 per compenso, oltre Iva e Cpa come per legge e spese forfettarie pari al 15% del compenso.
Così deciso in Reggio IA nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 9 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Damiano Dazzi
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