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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/01/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4325/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4325/2022 promossa da:
(C.F. ), nato il 1° gennaio 1969 a Cagnano Varano Parte_1 C.F._1
(FG) e ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. EO A. Cassa in virtù di procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata il [...] a [...] e CP_1 C.F._2
residente a [...], corso Moncalieri 61, rappresentata e difesa dall'avv. Eric Della Valle in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
09/07/2024):
“insiste affinché l'Ill.mo Giudice voglia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: nel merito
- pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Torino il 30 maggio 1993 tra il IG. e Parte_1
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Torino;
CP_1 - nulla da decidere in merito ai figli e in Persona_1 Persona_2 Persona_3
quanto tutti maggiorenni;
- non riconoscere in favore della IG.ra il diritto a percepire un assegno di divorzio, CP_1
in quanto la stessa risulta titolare di un reddito ed il ricorrente mantiene in maniera esclusiva i figli maggiorenni e e, inoltre, contribuisce al mantenimento del Persona_2 Persona_3
minore ; Persona_4
con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M. n.55/2014, al rimborso delle spese forfetarie e oneri di legge”.
Per parte resistente (come da memoria integrativa depositata in data 03/02/2023):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
- Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il IG. e la Per_2
IG.ra . CP_1
- Rigettare la domanda di parte ricorrente di revocare l'obbligo a carico del IG. di Per_2
versare l'assegno di mantenimento nei confronti della IG.ra . CP_1
- In via riconvenzionale, disporre che l'assegno di mantenimento già posto a carico del IG. Per_2 venga convertito in assegno di divorzio per un importo pari ad €. 308,77 come da rivalutazione ISTAT
o per il veriore importo accertando nel corso del procedimento.
- Con il favore delle spese e competenze di causa disponendo il pagamento a favore dello Stato”.
Per il P.M.:
“Visto, nulla oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 08.03.2022, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
, chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario CP_1
contratto tra le parti in data 30.05.1993 in Torino, nonché la revoca dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha dedotto, in sintesi, le seguenti circostanze:
- dal matrimonio erano nati tre figli ( nel 1994, nel 1998 e nel 2001), Per_1 Per_2 Per_3 tutti ormai maggiorenni;
- con sentenza n. 81/2006 del Tribunale di Lucera era stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, con affidamento dei figli al padre e diritto di visita regolamentato per la madre;
- a carico del ricorrente era stato posto un assegno di mantenimento di € 250,00 mensili in favore della moglie;
- successivamente alla separazione il ricorrente aveva instaurato una convivenza more uxorio dalla quale era nato nel 2015 il figlio EO;
- il ricorrente svolgeva attività lavorativa stagionale come manutentore presso una struttura alberghiera, con reddito modesto (€ 10.848,05 per l'anno 2022);
- non sussistevano possibilità di riconciliazione con la moglie.
Si è ritualmente costituita la resistente, non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma contestando la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento e chiedendo, in via riconvenzionale, la conversione dello stesso in assegno divorzile nella misura di € 308,77 mensili
(importo rivalutato secondo gli indici ISTAT).
In particolare, la resistente ha dedotto:
- di essere affetta da invalidità nella misura del 74% per psicosi schizofrenica paranoide cronica ed altre patologie;
- di percepire la sola pensione di invalidità di € 284,00 mensili, oltre al reddito di cittadinanza
(pari a c.a. € 543,00);
- di non aver mai ricevuto l'assegno di mantenimento dal marito, salvo che per il primo mese dopo la separazione;
- di non poter svolgere attività lavorativa a causa delle sue condizioni di salute;
- di avere l'assegnazione di alloggio di edilizia sociale.
All'udienza presidenziale dell'11.10.2022, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il
Presidente ha revocato l'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione e ha rimesso le parti davanti al Giudice Istruttore.
La causa è proseguita con lo scambio delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., nelle quali:
- il ricorrente ha insistito sulla revoca dell'assegno, evidenziando il proprio modesto reddito e gli oneri di mantenimento gravanti sui figli maggiorenni conviventi ( e e sul Per_2 Per_3 figlio minore nato dalla nuova unione;
- la resistente ha ribadito la richiesta di assegno divorzile, sottolineando come la sua condizione di invalidità fosse conseguenza delle scelte familiari che l'avevano portata ad abbandonare il lavoro di parrucchiera per dedicarsi alla famiglia, con successivo insorgere della patologia psichiatrica.
Non essendo necessaria attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.07.2024, all'esito della quale il Giudice assegnava i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti. * * *
La controversia sottoposta al vaglio del Collegio ha ad oggetto la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti, unitamente alla correlata questione dell'assegno divorzile richiesto dalla resistente.
La prima domanda risulta fondata e, come tale, meritevole di accoglimento, essendo compiutamente integrati i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della L. 898/1970.
Ed invero, nella fattispecie in esame, risulta ampiamente spirato il termine triennale dalla pronuncia della separazione giudiziale, risalente al 2006, permanendo i coniugi ininterrottamente in stato di separazione da oltre diciassette anni, senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
circostanza, questa, ulteriormente corroborata dall'avvenuta costituzione, da parte del ricorrente, di un nuovo nucleo familiare dal quale è nato nel 2015 il figlio EO. L'irreversibile compromissione del consortium vitae è stata, peraltro, definitivamente acclarata in sede di udienza presidenziale, ove
è emersa l'impossibilità di ricostituire quella comunione materiale e spirituale che costituisce l'essenza stessa del vincolo coniugale.
Quanto alla domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente, si rende necessaria una preliminare disamina della situazione patrimoniale e reddituale delle parti, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto.
Dal quadro probatorio cristallizzatosi in corso di causa si ricava come la IG.ra risulti CP_1
percettrice di un composito reddito, costituito del reddito di cittadinanza dell'importo di € 543,00 mensili e da una pensione di invalidità civile – riconosciutale in ragione di un'invalidità del 74% per psicosi schizofrenica paranoide cronica ed altre patologie – pari a € 284,00 mensili, per un ammontare complessivo di € 827,00 mensili.
Tale situazione reddituale si coniuga, da un lato, con l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica – circostanza che le consente di non sostenere spese di locazione – e, dall'altro, con l'assenza di obblighi di mantenimento verso i figli, ad oggi tutti maggiorenni.
Orbene, il Collegio ritiene che la domanda di assegno divorzile non possa trovare accoglimento per le ragioni di seguito espresse.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (v. Cass. SS.UU. n. 18287/2018),
l'attribuzione dell'assegno divorzile richiede l'accertamento di due presupposti: l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente e l'impossibilità oggettiva di procurarseli. Il relativo onere probatorio grava sulla parte istante, la quale deve dimostrare non solo l'insufficienza delle proprie risorse economiche, ma altresì l'esistenza di un nesso eziologico tra il sacrificio delle proprie aspettative professionali e le scelte condivise di conduzione della vita familiare. Nel caso di specie, deve preliminarmente osservarsi come la resistente, pur avendo articolato domanda riconvenzionale di assegno divorzile, sia rimasta sostanzialmente inadempiente rispetto all'onere probatorio sulla stessa gravante in ordine alla dimostrazione dei presupposti per il riconoscimento del diritto invocato. Ed invero, non solo non ha formulato alcuna specifica istanza istruttoria a sostegno delle proprie pretese, ma ha altresì irritualmente depositato la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. come mera appendice assertiva, così omettendo di fornire elementi di prova a sostegno delle proprie allegazioni.
Tale carenza probatoria assume particolare rilievo con riferimento alla dedotta funzione perequativo- compensativa dell'assegno richiesto, atteso che è rimasto indimostrato che le scelte di vita compiute in costanza di matrimonio e le rinunce professionali asseritamente effettuate abbiano, in concreto, determinato l'attuale situazione di difficoltà economica della resistente.
Infatti, sebbene la IG.ra abbia dedotto di aver sacrificato le proprie aspirazioni professionali CP_1
per dedicarsi alla famiglia, avendo abbandonato l'attività di parrucchiera dopo il matrimonio, la medesima non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'effettivo svolgimento di tale attività prima del matrimonio né, tantomeno, dimostrato che la sua interruzione sia stata frutto di una scelta condivisa con il coniuge nell'interesse della famiglia.
Nella specie, emerge piuttosto come la condizione di non autosufficienza economica della resistente sia riconducibile principalmente alle sue problematiche di salute (invalidità del 74% per psicosi schizofrenica paranoide cronica), rispetto alle quali non è stata fornita prova di alcuna correlazione con le dinamiche familiari o con eventuali sacrifici compiuti nell'interesse della famiglia.
Va, inoltre, considerato che la IG.ra , pur essendo trascorsi oltre 17 anni dalla separazione CP_1
– periodo IGnificativamente superiore alla durata della convivenza matrimoniale – non ha dimostrato di aver compiuto seri tentativi di reinserimento nel mondo del lavoro, limitandosi a dedurre genericamente la difficoltà di trovare un'occupazione compatibile con le sue condizioni di salute.
In tale contesto, assume rilevanza dirimente la circostanza che la IG.ra sia attualmente CP_1
beneficiaria di due distinte provvidenze economiche di natura pubblicistica, per un importo complessivo di € 827,00, ben superiore a quello che deriverebbe dalla rivalutazione ISTAT dell'assegno di mantenimento originariamente stabilito in sede di separazione (i.e. € 308,77).
E ciò, unitamente al fatto che la stessa risulta assegnataria di un alloggio di edilizia residenziale pubblica – con conseguente sostanziale azzeramento delle proprie spese abitative –, dimostra come la funzione assistenziale, cui dovrebbe assolvere l'assegno divorzile, risulti già adeguatamente soddisfatta attraverso gli strumenti di Welfare State predisposti dall'ordinamento: tali strumenti assicurano alla IG.ra un reddito mensile che le consente di far fronte autonomamente alle CP_1
proprie eIGenze di vita e di condurre un'esistenza libera e dignitosa. La circostanza, poi, che tali emolumenti abbiano natura pubblicistica non ne esclude la rilevanza ai fini della valutazione circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, dovendo il giudice considerare tutte le fonti di reddito di cui dispone il richiedente, indipendentemente dalla loro natura privatistica o pubblicistica.
Né può assumere rilievo, in senso contrario, l'eventuale futura revoca del reddito di cittadinanza, trattandosi di circostanza meramente ipotetica, non può condizionare la presente decisione, necessariamente ancorata alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia.
Peraltro, come emerso in sede di udienza presidenziale, la resistente ha dichiarato di aver svolto lavori sporadici presso call center, circostanza che dimostra come, nonostante l'invalidità riconosciuta, la stessa non sia del tutto inabile al lavoro e conservi una residua capacità lavorativa che potrebbe essere valorizzata attraverso l'accesso a forme di impiego compatibili con le sue condizioni di salute.
D'altra parte, la situazione economica del IG. non evidenzia quella IGnificativa Per_2
sperequazione reddituale che potrebbe giustificare l'attribuzione di un assegno in funzione perequativa. Il IG. infatti, percepisce un modesto reddito da lavoro stagionale come Per_2
manutentore presso una struttura alberghiera (pari a c.a. € 600,00 mensili, quale media dei redditi degli ultimi tre anni) e deve far fronte a rilevanti oneri familiari, con particolare riguardo al dovere di contribuzione al mantenimento del figlio minore EO, nato dalla nuova unione.
Peraltro, come emerso in corso di causa, il ricorrente ha dovuto abbandonare la precedente attività di elettricista – presumibilmente più remunerativa – proprio per poter accudire i figli dopo la separazione, circostanza che evidenzia come anche le sue scelte professionali siano state IGnificativamente condizionate dalle eIGenze familiari.
In ogni caso, nessun rilievo può assumere, ai fini della presente decisione, la circostanza che il IG. non abbia regolarmente corrisposto l'assegno di mantenimento stabilito in sede di Per_2
separazione. Infatti, la valutazione circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile deve essere effettuata esclusivamente sulla base dell'attuale situazione economico-patrimoniale delle parti, prescindendo dalle vicende relative al mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, per le quali la IG.ra potrà eventualmente agire nelle CP_1
opportune sedi per il recupero del credito maturato.
In conclusione, la domanda di assegno divorzile avanzata dalla IG.ra deve essere rigettata. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della IG.ra , CP_1
atteso il rigetto della domanda di assegno divorzile in suo favore;
esse vengono liquidate come segue, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 11-09-2007, n. 19014, conf. Cass. civ. Sez. III, 12-
01-2011, n. 536, Cass. civ. Sez. III, 12-06-2015, n. 12227), della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo.
• fase di studio € 860,00
• fase introduttiva € 650,00
• fase istruttoria € 950,00
• fase decisoria € 1.500,00
E dunque in totale € 3.960,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
. CP_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di provvedere alle incombenze di legge;
Rigetta la domanda svolta dalla IG.ra per il riconoscimento dell'assegno divorzile in CP_1
proprio favore.
Dichiara tenuta e condanna la IG.ra a rifondere al IG. le spese di CP_1 Parte_1 lite, che liquida in complessivi € 3.960,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
10.01.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
Minuta redatta con la collaborazione del ott. Samuel Boraso. CP_2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4325/2022 promossa da:
(C.F. ), nato il 1° gennaio 1969 a Cagnano Varano Parte_1 C.F._1
(FG) e ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. EO A. Cassa in virtù di procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata il [...] a [...] e CP_1 C.F._2
residente a [...], corso Moncalieri 61, rappresentata e difesa dall'avv. Eric Della Valle in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
09/07/2024):
“insiste affinché l'Ill.mo Giudice voglia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: nel merito
- pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Torino il 30 maggio 1993 tra il IG. e Parte_1
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Torino;
CP_1 - nulla da decidere in merito ai figli e in Persona_1 Persona_2 Persona_3
quanto tutti maggiorenni;
- non riconoscere in favore della IG.ra il diritto a percepire un assegno di divorzio, CP_1
in quanto la stessa risulta titolare di un reddito ed il ricorrente mantiene in maniera esclusiva i figli maggiorenni e e, inoltre, contribuisce al mantenimento del Persona_2 Persona_3
minore ; Persona_4
con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M. n.55/2014, al rimborso delle spese forfetarie e oneri di legge”.
Per parte resistente (come da memoria integrativa depositata in data 03/02/2023):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
- Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il IG. e la Per_2
IG.ra . CP_1
- Rigettare la domanda di parte ricorrente di revocare l'obbligo a carico del IG. di Per_2
versare l'assegno di mantenimento nei confronti della IG.ra . CP_1
- In via riconvenzionale, disporre che l'assegno di mantenimento già posto a carico del IG. Per_2 venga convertito in assegno di divorzio per un importo pari ad €. 308,77 come da rivalutazione ISTAT
o per il veriore importo accertando nel corso del procedimento.
- Con il favore delle spese e competenze di causa disponendo il pagamento a favore dello Stato”.
Per il P.M.:
“Visto, nulla oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 08.03.2022, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
, chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario CP_1
contratto tra le parti in data 30.05.1993 in Torino, nonché la revoca dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha dedotto, in sintesi, le seguenti circostanze:
- dal matrimonio erano nati tre figli ( nel 1994, nel 1998 e nel 2001), Per_1 Per_2 Per_3 tutti ormai maggiorenni;
- con sentenza n. 81/2006 del Tribunale di Lucera era stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, con affidamento dei figli al padre e diritto di visita regolamentato per la madre;
- a carico del ricorrente era stato posto un assegno di mantenimento di € 250,00 mensili in favore della moglie;
- successivamente alla separazione il ricorrente aveva instaurato una convivenza more uxorio dalla quale era nato nel 2015 il figlio EO;
- il ricorrente svolgeva attività lavorativa stagionale come manutentore presso una struttura alberghiera, con reddito modesto (€ 10.848,05 per l'anno 2022);
- non sussistevano possibilità di riconciliazione con la moglie.
Si è ritualmente costituita la resistente, non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma contestando la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento e chiedendo, in via riconvenzionale, la conversione dello stesso in assegno divorzile nella misura di € 308,77 mensili
(importo rivalutato secondo gli indici ISTAT).
In particolare, la resistente ha dedotto:
- di essere affetta da invalidità nella misura del 74% per psicosi schizofrenica paranoide cronica ed altre patologie;
- di percepire la sola pensione di invalidità di € 284,00 mensili, oltre al reddito di cittadinanza
(pari a c.a. € 543,00);
- di non aver mai ricevuto l'assegno di mantenimento dal marito, salvo che per il primo mese dopo la separazione;
- di non poter svolgere attività lavorativa a causa delle sue condizioni di salute;
- di avere l'assegnazione di alloggio di edilizia sociale.
All'udienza presidenziale dell'11.10.2022, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il
Presidente ha revocato l'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione e ha rimesso le parti davanti al Giudice Istruttore.
La causa è proseguita con lo scambio delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., nelle quali:
- il ricorrente ha insistito sulla revoca dell'assegno, evidenziando il proprio modesto reddito e gli oneri di mantenimento gravanti sui figli maggiorenni conviventi ( e e sul Per_2 Per_3 figlio minore nato dalla nuova unione;
- la resistente ha ribadito la richiesta di assegno divorzile, sottolineando come la sua condizione di invalidità fosse conseguenza delle scelte familiari che l'avevano portata ad abbandonare il lavoro di parrucchiera per dedicarsi alla famiglia, con successivo insorgere della patologia psichiatrica.
Non essendo necessaria attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.07.2024, all'esito della quale il Giudice assegnava i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti. * * *
La controversia sottoposta al vaglio del Collegio ha ad oggetto la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti, unitamente alla correlata questione dell'assegno divorzile richiesto dalla resistente.
La prima domanda risulta fondata e, come tale, meritevole di accoglimento, essendo compiutamente integrati i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della L. 898/1970.
Ed invero, nella fattispecie in esame, risulta ampiamente spirato il termine triennale dalla pronuncia della separazione giudiziale, risalente al 2006, permanendo i coniugi ininterrottamente in stato di separazione da oltre diciassette anni, senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
circostanza, questa, ulteriormente corroborata dall'avvenuta costituzione, da parte del ricorrente, di un nuovo nucleo familiare dal quale è nato nel 2015 il figlio EO. L'irreversibile compromissione del consortium vitae è stata, peraltro, definitivamente acclarata in sede di udienza presidenziale, ove
è emersa l'impossibilità di ricostituire quella comunione materiale e spirituale che costituisce l'essenza stessa del vincolo coniugale.
Quanto alla domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente, si rende necessaria una preliminare disamina della situazione patrimoniale e reddituale delle parti, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto.
Dal quadro probatorio cristallizzatosi in corso di causa si ricava come la IG.ra risulti CP_1
percettrice di un composito reddito, costituito del reddito di cittadinanza dell'importo di € 543,00 mensili e da una pensione di invalidità civile – riconosciutale in ragione di un'invalidità del 74% per psicosi schizofrenica paranoide cronica ed altre patologie – pari a € 284,00 mensili, per un ammontare complessivo di € 827,00 mensili.
Tale situazione reddituale si coniuga, da un lato, con l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica – circostanza che le consente di non sostenere spese di locazione – e, dall'altro, con l'assenza di obblighi di mantenimento verso i figli, ad oggi tutti maggiorenni.
Orbene, il Collegio ritiene che la domanda di assegno divorzile non possa trovare accoglimento per le ragioni di seguito espresse.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (v. Cass. SS.UU. n. 18287/2018),
l'attribuzione dell'assegno divorzile richiede l'accertamento di due presupposti: l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente e l'impossibilità oggettiva di procurarseli. Il relativo onere probatorio grava sulla parte istante, la quale deve dimostrare non solo l'insufficienza delle proprie risorse economiche, ma altresì l'esistenza di un nesso eziologico tra il sacrificio delle proprie aspettative professionali e le scelte condivise di conduzione della vita familiare. Nel caso di specie, deve preliminarmente osservarsi come la resistente, pur avendo articolato domanda riconvenzionale di assegno divorzile, sia rimasta sostanzialmente inadempiente rispetto all'onere probatorio sulla stessa gravante in ordine alla dimostrazione dei presupposti per il riconoscimento del diritto invocato. Ed invero, non solo non ha formulato alcuna specifica istanza istruttoria a sostegno delle proprie pretese, ma ha altresì irritualmente depositato la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. come mera appendice assertiva, così omettendo di fornire elementi di prova a sostegno delle proprie allegazioni.
Tale carenza probatoria assume particolare rilievo con riferimento alla dedotta funzione perequativo- compensativa dell'assegno richiesto, atteso che è rimasto indimostrato che le scelte di vita compiute in costanza di matrimonio e le rinunce professionali asseritamente effettuate abbiano, in concreto, determinato l'attuale situazione di difficoltà economica della resistente.
Infatti, sebbene la IG.ra abbia dedotto di aver sacrificato le proprie aspirazioni professionali CP_1
per dedicarsi alla famiglia, avendo abbandonato l'attività di parrucchiera dopo il matrimonio, la medesima non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'effettivo svolgimento di tale attività prima del matrimonio né, tantomeno, dimostrato che la sua interruzione sia stata frutto di una scelta condivisa con il coniuge nell'interesse della famiglia.
Nella specie, emerge piuttosto come la condizione di non autosufficienza economica della resistente sia riconducibile principalmente alle sue problematiche di salute (invalidità del 74% per psicosi schizofrenica paranoide cronica), rispetto alle quali non è stata fornita prova di alcuna correlazione con le dinamiche familiari o con eventuali sacrifici compiuti nell'interesse della famiglia.
Va, inoltre, considerato che la IG.ra , pur essendo trascorsi oltre 17 anni dalla separazione CP_1
– periodo IGnificativamente superiore alla durata della convivenza matrimoniale – non ha dimostrato di aver compiuto seri tentativi di reinserimento nel mondo del lavoro, limitandosi a dedurre genericamente la difficoltà di trovare un'occupazione compatibile con le sue condizioni di salute.
In tale contesto, assume rilevanza dirimente la circostanza che la IG.ra sia attualmente CP_1
beneficiaria di due distinte provvidenze economiche di natura pubblicistica, per un importo complessivo di € 827,00, ben superiore a quello che deriverebbe dalla rivalutazione ISTAT dell'assegno di mantenimento originariamente stabilito in sede di separazione (i.e. € 308,77).
E ciò, unitamente al fatto che la stessa risulta assegnataria di un alloggio di edilizia residenziale pubblica – con conseguente sostanziale azzeramento delle proprie spese abitative –, dimostra come la funzione assistenziale, cui dovrebbe assolvere l'assegno divorzile, risulti già adeguatamente soddisfatta attraverso gli strumenti di Welfare State predisposti dall'ordinamento: tali strumenti assicurano alla IG.ra un reddito mensile che le consente di far fronte autonomamente alle CP_1
proprie eIGenze di vita e di condurre un'esistenza libera e dignitosa. La circostanza, poi, che tali emolumenti abbiano natura pubblicistica non ne esclude la rilevanza ai fini della valutazione circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, dovendo il giudice considerare tutte le fonti di reddito di cui dispone il richiedente, indipendentemente dalla loro natura privatistica o pubblicistica.
Né può assumere rilievo, in senso contrario, l'eventuale futura revoca del reddito di cittadinanza, trattandosi di circostanza meramente ipotetica, non può condizionare la presente decisione, necessariamente ancorata alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia.
Peraltro, come emerso in sede di udienza presidenziale, la resistente ha dichiarato di aver svolto lavori sporadici presso call center, circostanza che dimostra come, nonostante l'invalidità riconosciuta, la stessa non sia del tutto inabile al lavoro e conservi una residua capacità lavorativa che potrebbe essere valorizzata attraverso l'accesso a forme di impiego compatibili con le sue condizioni di salute.
D'altra parte, la situazione economica del IG. non evidenzia quella IGnificativa Per_2
sperequazione reddituale che potrebbe giustificare l'attribuzione di un assegno in funzione perequativa. Il IG. infatti, percepisce un modesto reddito da lavoro stagionale come Per_2
manutentore presso una struttura alberghiera (pari a c.a. € 600,00 mensili, quale media dei redditi degli ultimi tre anni) e deve far fronte a rilevanti oneri familiari, con particolare riguardo al dovere di contribuzione al mantenimento del figlio minore EO, nato dalla nuova unione.
Peraltro, come emerso in corso di causa, il ricorrente ha dovuto abbandonare la precedente attività di elettricista – presumibilmente più remunerativa – proprio per poter accudire i figli dopo la separazione, circostanza che evidenzia come anche le sue scelte professionali siano state IGnificativamente condizionate dalle eIGenze familiari.
In ogni caso, nessun rilievo può assumere, ai fini della presente decisione, la circostanza che il IG. non abbia regolarmente corrisposto l'assegno di mantenimento stabilito in sede di Per_2
separazione. Infatti, la valutazione circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile deve essere effettuata esclusivamente sulla base dell'attuale situazione economico-patrimoniale delle parti, prescindendo dalle vicende relative al mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, per le quali la IG.ra potrà eventualmente agire nelle CP_1
opportune sedi per il recupero del credito maturato.
In conclusione, la domanda di assegno divorzile avanzata dalla IG.ra deve essere rigettata. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della IG.ra , CP_1
atteso il rigetto della domanda di assegno divorzile in suo favore;
esse vengono liquidate come segue, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 11-09-2007, n. 19014, conf. Cass. civ. Sez. III, 12-
01-2011, n. 536, Cass. civ. Sez. III, 12-06-2015, n. 12227), della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo.
• fase di studio € 860,00
• fase introduttiva € 650,00
• fase istruttoria € 950,00
• fase decisoria € 1.500,00
E dunque in totale € 3.960,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
. CP_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di provvedere alle incombenze di legge;
Rigetta la domanda svolta dalla IG.ra per il riconoscimento dell'assegno divorzile in CP_1
proprio favore.
Dichiara tenuta e condanna la IG.ra a rifondere al IG. le spese di CP_1 Parte_1 lite, che liquida in complessivi € 3.960,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
10.01.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
Minuta redatta con la collaborazione del ott. Samuel Boraso. CP_2