Art. 1.
L'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, istituito con regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844 , convertito in legge con legge 18 aprile 1935, n. 961 , e' soppresso.
La gestione di liquidazione dell'Ente e' assunta, ai sensi e con le modalita' di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 , dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro al quale saranno trasferite le relative attivita' e passivita' patrimoniali.
L'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, istituito con regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844 , convertito in legge con legge 18 aprile 1935, n. 961 , e' soppresso.
La gestione di liquidazione dell'Ente e' assunta, ai sensi e con le modalita' di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 , dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro al quale saranno trasferite le relative attivita' e passivita' patrimoniali.