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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 26/05/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente dott. Gaetano Catalani Giudice rel. dott. Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 475/2025 V.G., sulla domanda proposta da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) C.F._1
E
, nata a [...] l'[...] (C.F. Parte_2
), C.F._2
entrambi con l'avvocato BELLIZZI GIOVANNA con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
Oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso per separazione consensuale dell'11/3/2025, sottoscritto dai predetti coniugi ed iscritto a ruolo il 14/3/2025, contenente le condizioni della separazione;
viste le note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi, dal difensore comune, con le quali le parti hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione, la volontà di separarsi e l'irreversibilità della frattura del rapporto affettivo coniugale;
considerato il parere favorevole espresso dal P.M. in sede;
rilevato che le condizioni concordate dai coniugi sono conformi a legge, non contrastando con principi di ordine pubblico o norme imperative;
considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno altresì chiesto la pronuncia di divorzio;
rilevato che con la sentenza n. 28727 del 16 ottobre 2023 la Corte di
Cassazione, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di
Treviso relativo all'ammissibilità del cumulo di domande congiunte di separazione e divorzio, ha enunciato il seguente principio di diritto: «in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis 51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio»
e che, pertanto, la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso;
tenuto conto che le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva;
letti gli art. 473-bis.49 e 473-bis. 51 c.p.c.;
P.Q.M
Il Tribunale di Matera, sezione civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 14/3/2025 da e Parte_1
, così provvede: Parte_2
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi Parte_1
e , coniugati il 18/9/1988 in ROCCA IMPERIALE,
[...] Parte_2
alle condizioni da loro concordate, sottoscritte e contenute nel ricorso per separazione consensuale dell'11/3/2025, iscritto a ruolo il 14/3/2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di ROCCA
IMPERIALE di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 1988, Parte II, serie A, numero 16;
3) dispone per il prosieguo come da separata ordinanza. In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 21/5/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Gaetano Catalani Riccardo Greco