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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/12/2025, n. 4166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4166 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1666 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: divorzio giudiziale, vertente tra
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. BORGIA EMILIA ( presso cui è elettivamente domiciliato C.F._2
RICORRENTE
e
( ), rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, Controparte_1 C.F._3 dall'avv. IANNUZZI FABIOLA ) presso cui è elettivamente domiciliata C.F._4
RESISTENTE
e
AVV. TURNATURI STEFANIA, quale curatrice speciale del minore , nato il Persona_1
17/04/2018 a ER (CE)
CURATORE SPECIALE DEL MINORE nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza del 19/12/2025 i procuratori delle parti si sono riportati all'accordo depositato in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato il 11/03/2024 il ricorrente chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Bellona (CE) il 11/11/2017 con la resistente, da cui era nato un figlio il 17/04/2018. A sostegno della domanda deduceva che era venuta meno la comunione Per_1 materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del giudizio di separazione consensuale, erano stati autorizzati dal Tribunale a vivere separatamente e il giudizio era stato definito con decreto di omologa del 21/12/2022 ove era stato previsto: l'affido condiviso del figlio con collocazione prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, la regolamentazione di un calendario dei tempi di permanenza padre-figlio, la previsione dell'obbligo a proprio carico di versare un assegno mensile di € 700,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre il
50% delle spese straordinarie, nonché un assegno mensile di € 300,00 a favore della resistente e la percezione del 100% dell'assegno unico familiare in favore della madre. Perdurava lo stato di separazione e pertanto chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affido condiviso del figlio minore con collocazione paritetica presso entrambi i genitori, l'obbligo a proprio carico di versare un assegno mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al
50% delle spese straordinarie, e la percezione al 50% dell'assegno unico familiare a favore di entrambe le parti.
In data 16/05/2024 si costituiva la resistente senza opporsi all'accoglimento della domanda sullo status. In ordine alle statuizioni accessorie chiedeva l'affido esclusivo del figlio minore con collocazione prevalente presso sé, la revoca dell'assegnazione della casa familiare in proprio favore, il divieto di incontri padre-figlio fintanto che il ricorrente non abbia dato prova della propria idoneità genitoriale, la previsione dell'obbligo a carico del ricorrente di versare un assegno mensile di € 1.000,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie,
e un assegno divorzile di € 500,00 mensili.
All'udienza del 21/06/2024 il giudice rel. recepiva l'accordo raggiunto dalle parti in merito ai tempi di permanenza padre-figlio, nonché sulla rinuncia al mantenimento da parte della resistente. Sentite nuovamente le parti, all'esito dell'udienza del 04/02/2024, veniva nominata la curatrice speciale del minore e disposta TU.
In data 05/02/2024 si costituiva l'avv. Stefania Turnaturi, quale curatrice speciale del minore.
Depositata la TU in data 03/10/2025, all'esito dell'udienza del 16/12/2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e, all'udienza cartolare del 19/12/2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere con decreto di omologa del 21/12/2022. In secondo luogo, è stata
2 provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della l. 01/12/1970,
n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno raggiunto un accordo nei seguenti termini:
A) pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e in Bellona in data 11.11.2017, regolarmente Parte_1 Controparte_1 iscritto nei registri di Stato Civile del suddetto Comune alla parte II, serie A, anno 2017;
B) Ordinare l'annotazione dell'emananda sentenza presso gli uffici di Stato Civile del Comune di
Bellona al fine delle annotazioni e relative incombenze di cui all'art. 10 L.D.;
C) affidare il figlio minore in forma condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre;
D) disporre a carico di il versamento della somma di € 550,00 a titolo di Parte_1 assegno di mantenimento in favore del figlio minore , da versarsi a mezzo vaglia postale e/o Per_1 bonifico bancario entro il giorno cinque di ogni mese. Detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di gennaio 2027;
E) disporre a carico di ciascun genitore la compartecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie, come determinate dal Protocollo deliberato dal Tribunale di S. Maria C.V., previamente concertate e documentate, affrontate nell'interesse del minore;
Per_1
F) potrà vedere e tenere con sé il figlio minore due giorni a Parte_1 Per_1 settimana e, precisamente, il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola fino alle ore 20.00, nonché,
a fine settimane alterne, dalle ore 15.30 del venerdì sino alle ore 19.00 della domenica. Nel periodo estivo, il padre terrà il minore dal martedì mattina fino al mercoledì mattina;
G) durante il periodo estivo, il minore trascorrerà con il padre quindici giorni consecutivi nei mesi di luglio e/o agosto, da concertarsi con la madre entro la data del 30.05;
H) il minore trascorrerà con ciascun genitore, alternativamente, dal 24 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 05 gennaio. Se un anno avrà trascorso con il padre le festività natalizie, l'anno successivo le trascorrerà con la madre e così, via via negli anni, seguendo tale criterio alternativo.
I) il minore trascorrerà, alternativamente, con l'uno o l'altro genitore il giorno di Pasqua e/o di lunedì in Albis. Se un anno con l'uno avrà trascorso il giorno di Pasqua, l'anno successivo lo trascorrerà con l'altro. E così, via via negli anni, seguendo tale criterio alternativo;
L) il minore trascorrerà con la madre il giorno della festa della mamma, del compleanno e dell'onomastico della mamma anche laddove quei giorni dovessero essere di pertinenza paterna, ed
3 egualmente accadrà che trascorrerà con il padre il giorno della festa del papà, del compleanno e dell'onomastico di quest'ultimo, indipendentemente da eventuali giorni di pertinenza materna che subiranno deroga alla calendarizzazione così come fissata;
M) il minore trascorrerà, alternativamente, con ciascun genitore, il giorno del 06 gennaio, dell'ultimo di carnevale, del 25 aprile, del 1° maggio, del 2 giungo, del 1° novembre e dell'8 dicembre;
è facoltà per il padre tenere con sé il minore anche in altre circostanze, previamente concertate con la madre almeno ventiquattro ore prima e compatibilmente con le esigenze scolastiche e sportive del minore;
N) i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti, per il che nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile;
O) autorizzare i coniugi al rilascio del passaporto;
P) i coniugi dichiarano di aver risolto ogni reciproco rapporto e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro.
Poiché l'accordo non è in contrasto con norme imperative ed è conforme all'interesse del figlio minore, può essere recepito dal Tribunale ed essere posto alla base della decisione.
Atteso l'accordo raggiunto e l'assenza di un'effettiva soccombenza, le spese di lite possono essere interamente compensate, comprese le spese di TU (già liquidate con separato decreto del
16/12/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara, alle condizioni concordate tra le parti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Bellona (CE) in data 11/11/2017 da nato il [...] a Parte_1
ER (CE), e , nata il [...] a [...]; Controparte_1
2) ordina che la presente sentenza, passata in giudicato, sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BELLONA (CE) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 152 septies disp. att. c.p.c., 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 17, parte II, serie A, anno 2017, ufficio 1);
3) dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 19/12/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1666 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: divorzio giudiziale, vertente tra
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. BORGIA EMILIA ( presso cui è elettivamente domiciliato C.F._2
RICORRENTE
e
( ), rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, Controparte_1 C.F._3 dall'avv. IANNUZZI FABIOLA ) presso cui è elettivamente domiciliata C.F._4
RESISTENTE
e
AVV. TURNATURI STEFANIA, quale curatrice speciale del minore , nato il Persona_1
17/04/2018 a ER (CE)
CURATORE SPECIALE DEL MINORE nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza del 19/12/2025 i procuratori delle parti si sono riportati all'accordo depositato in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato il 11/03/2024 il ricorrente chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Bellona (CE) il 11/11/2017 con la resistente, da cui era nato un figlio il 17/04/2018. A sostegno della domanda deduceva che era venuta meno la comunione Per_1 materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del giudizio di separazione consensuale, erano stati autorizzati dal Tribunale a vivere separatamente e il giudizio era stato definito con decreto di omologa del 21/12/2022 ove era stato previsto: l'affido condiviso del figlio con collocazione prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, la regolamentazione di un calendario dei tempi di permanenza padre-figlio, la previsione dell'obbligo a proprio carico di versare un assegno mensile di € 700,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre il
50% delle spese straordinarie, nonché un assegno mensile di € 300,00 a favore della resistente e la percezione del 100% dell'assegno unico familiare in favore della madre. Perdurava lo stato di separazione e pertanto chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affido condiviso del figlio minore con collocazione paritetica presso entrambi i genitori, l'obbligo a proprio carico di versare un assegno mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al
50% delle spese straordinarie, e la percezione al 50% dell'assegno unico familiare a favore di entrambe le parti.
In data 16/05/2024 si costituiva la resistente senza opporsi all'accoglimento della domanda sullo status. In ordine alle statuizioni accessorie chiedeva l'affido esclusivo del figlio minore con collocazione prevalente presso sé, la revoca dell'assegnazione della casa familiare in proprio favore, il divieto di incontri padre-figlio fintanto che il ricorrente non abbia dato prova della propria idoneità genitoriale, la previsione dell'obbligo a carico del ricorrente di versare un assegno mensile di € 1.000,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie,
e un assegno divorzile di € 500,00 mensili.
All'udienza del 21/06/2024 il giudice rel. recepiva l'accordo raggiunto dalle parti in merito ai tempi di permanenza padre-figlio, nonché sulla rinuncia al mantenimento da parte della resistente. Sentite nuovamente le parti, all'esito dell'udienza del 04/02/2024, veniva nominata la curatrice speciale del minore e disposta TU.
In data 05/02/2024 si costituiva l'avv. Stefania Turnaturi, quale curatrice speciale del minore.
Depositata la TU in data 03/10/2025, all'esito dell'udienza del 16/12/2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e, all'udienza cartolare del 19/12/2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere con decreto di omologa del 21/12/2022. In secondo luogo, è stata
2 provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della l. 01/12/1970,
n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno raggiunto un accordo nei seguenti termini:
A) pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e in Bellona in data 11.11.2017, regolarmente Parte_1 Controparte_1 iscritto nei registri di Stato Civile del suddetto Comune alla parte II, serie A, anno 2017;
B) Ordinare l'annotazione dell'emananda sentenza presso gli uffici di Stato Civile del Comune di
Bellona al fine delle annotazioni e relative incombenze di cui all'art. 10 L.D.;
C) affidare il figlio minore in forma condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre;
D) disporre a carico di il versamento della somma di € 550,00 a titolo di Parte_1 assegno di mantenimento in favore del figlio minore , da versarsi a mezzo vaglia postale e/o Per_1 bonifico bancario entro il giorno cinque di ogni mese. Detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di gennaio 2027;
E) disporre a carico di ciascun genitore la compartecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie, come determinate dal Protocollo deliberato dal Tribunale di S. Maria C.V., previamente concertate e documentate, affrontate nell'interesse del minore;
Per_1
F) potrà vedere e tenere con sé il figlio minore due giorni a Parte_1 Per_1 settimana e, precisamente, il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola fino alle ore 20.00, nonché,
a fine settimane alterne, dalle ore 15.30 del venerdì sino alle ore 19.00 della domenica. Nel periodo estivo, il padre terrà il minore dal martedì mattina fino al mercoledì mattina;
G) durante il periodo estivo, il minore trascorrerà con il padre quindici giorni consecutivi nei mesi di luglio e/o agosto, da concertarsi con la madre entro la data del 30.05;
H) il minore trascorrerà con ciascun genitore, alternativamente, dal 24 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 05 gennaio. Se un anno avrà trascorso con il padre le festività natalizie, l'anno successivo le trascorrerà con la madre e così, via via negli anni, seguendo tale criterio alternativo.
I) il minore trascorrerà, alternativamente, con l'uno o l'altro genitore il giorno di Pasqua e/o di lunedì in Albis. Se un anno con l'uno avrà trascorso il giorno di Pasqua, l'anno successivo lo trascorrerà con l'altro. E così, via via negli anni, seguendo tale criterio alternativo;
L) il minore trascorrerà con la madre il giorno della festa della mamma, del compleanno e dell'onomastico della mamma anche laddove quei giorni dovessero essere di pertinenza paterna, ed
3 egualmente accadrà che trascorrerà con il padre il giorno della festa del papà, del compleanno e dell'onomastico di quest'ultimo, indipendentemente da eventuali giorni di pertinenza materna che subiranno deroga alla calendarizzazione così come fissata;
M) il minore trascorrerà, alternativamente, con ciascun genitore, il giorno del 06 gennaio, dell'ultimo di carnevale, del 25 aprile, del 1° maggio, del 2 giungo, del 1° novembre e dell'8 dicembre;
è facoltà per il padre tenere con sé il minore anche in altre circostanze, previamente concertate con la madre almeno ventiquattro ore prima e compatibilmente con le esigenze scolastiche e sportive del minore;
N) i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti, per il che nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile;
O) autorizzare i coniugi al rilascio del passaporto;
P) i coniugi dichiarano di aver risolto ogni reciproco rapporto e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro.
Poiché l'accordo non è in contrasto con norme imperative ed è conforme all'interesse del figlio minore, può essere recepito dal Tribunale ed essere posto alla base della decisione.
Atteso l'accordo raggiunto e l'assenza di un'effettiva soccombenza, le spese di lite possono essere interamente compensate, comprese le spese di TU (già liquidate con separato decreto del
16/12/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara, alle condizioni concordate tra le parti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Bellona (CE) in data 11/11/2017 da nato il [...] a Parte_1
ER (CE), e , nata il [...] a [...]; Controparte_1
2) ordina che la presente sentenza, passata in giudicato, sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BELLONA (CE) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 152 septies disp. att. c.p.c., 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 17, parte II, serie A, anno 2017, ufficio 1);
3) dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 19/12/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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