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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 117/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
SOVIERO FRANCESCO, Presidente
AS IZ, OR
LANDOLFI VINCENZO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1246/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0172023000415160000 21372,41 2000
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 01720240010619862000 13549,67 2000
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 017202300004145059000 9272,12 2000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 74/2026 depositato il 29/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:dichiarazione di nullità degli atti impugnati
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l. impugnava le cartelle di pagamento in epigrafe indicate, chiedendo dichiararsi le stesse “infondate”, premettendo di esserne venuta a conoscenza attraverso l'accesso al proprio cassetto fiscale e di non aver mai ricevuto la notifica di dette cartelle (benché nel ricorso si faccia riferimento anche alla tardività delle notifiche), né degli atti ad esse prodromici, con conseguente prescrizione della pretesa erariale.
Altre doglianze venivano sollevate in ordine al difetto di sottoscrizione ed al contenuto degli atti.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, chiedendo il rigetto del ricorso, sul presupposto della legittimità degli atti.
All'esito dell'udienza del 29/1/2026 la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Va, infatti rilevato che l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha fornito prova dell'intervenuta notifica a mezzo pec delle cartelle oggetto del ricorso, due delle quali notificate in data
26/7/2023 e non tempestivamente impugnate. Quanto alla terza cartella (n.01720240010619862000), notificata il 26/11/2024, benché possa, l'impugnazione, considerarsi tempestiva, va evidenziato che i vizi denunciati sono indicati in forma talmente generica che ne è impossibile l'esame da parte di questa Corte.
Il ricorso, pertanto, va respinto, con conseguente condanna della ricorrente al rimborso delle spese, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al rimborso delle spese, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, che liquida in euro 3.000,00, oltre accessori (R:F. 15%).
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
SOVIERO FRANCESCO, Presidente
AS IZ, OR
LANDOLFI VINCENZO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1246/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0172023000415160000 21372,41 2000
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 01720240010619862000 13549,67 2000
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 017202300004145059000 9272,12 2000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 74/2026 depositato il 29/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:dichiarazione di nullità degli atti impugnati
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l. impugnava le cartelle di pagamento in epigrafe indicate, chiedendo dichiararsi le stesse “infondate”, premettendo di esserne venuta a conoscenza attraverso l'accesso al proprio cassetto fiscale e di non aver mai ricevuto la notifica di dette cartelle (benché nel ricorso si faccia riferimento anche alla tardività delle notifiche), né degli atti ad esse prodromici, con conseguente prescrizione della pretesa erariale.
Altre doglianze venivano sollevate in ordine al difetto di sottoscrizione ed al contenuto degli atti.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, chiedendo il rigetto del ricorso, sul presupposto della legittimità degli atti.
All'esito dell'udienza del 29/1/2026 la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Va, infatti rilevato che l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha fornito prova dell'intervenuta notifica a mezzo pec delle cartelle oggetto del ricorso, due delle quali notificate in data
26/7/2023 e non tempestivamente impugnate. Quanto alla terza cartella (n.01720240010619862000), notificata il 26/11/2024, benché possa, l'impugnazione, considerarsi tempestiva, va evidenziato che i vizi denunciati sono indicati in forma talmente generica che ne è impossibile l'esame da parte di questa Corte.
Il ricorso, pertanto, va respinto, con conseguente condanna della ricorrente al rimborso delle spese, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al rimborso delle spese, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, che liquida in euro 3.000,00, oltre accessori (R:F. 15%).