TRIB
Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 02/05/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 687/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.687/24 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dall'avv. G. Solazzi
e
Controparte_1
che si dichiara contumace vista la regolarità della notifica depositata il 102/25
PAROLE CHIAVE: FESTIVITÀ SOPPRESSE. CP_2
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il lavoratore agisce per il pagamento di quanto maturato nei «mesi Marzo e Aprile
2024, a titolo di retribuzione ordinaria, rateo tredicesima mensilità, festività goduta, ferie residue, ex festività residue, r.o.l. residui, nonché TFR maturato».
2. La sussistenza ed decorrenza del rapporto di lavoro, l'applicazione del prodotto
CCNL, ed il livello retributivo, risultano provati con la produzione della busta paga di dicembre 2023 e del «modulo di recesso» (presumibilmente) inviato dal datore di lavoro all'Amministrazione competente (doc.2 e 3 allegati al ricorso).
3. Non vi è tuttavia documentazione, né idonea offerta di prova (visto il tenore del pagina 1 di 2 formulato capitolo per l'interrogatorio formale) dell'accumulo di ore indicate nel conteggio (doc.1) a titolo di «festività soppresse» e R.O.L. non goduti;
in relazione a questi ultimi nemmeno viene dedotto in che misura sarebbero maturati secondo quanto previsto dall'art. 9 del prodotto CCNL (doc.6).
4. Può essere invece senz'altro riconosciuto tutto quanto ulteriormente richiesto, stante l'apparente correttezza del conteggio in relazione alle previsioni del CCNL,
e incombendo sul datore di lavoro – rimasto contumace – l'onere di provare di aver posto il lavoratore in grado di godere le ferie (cfr. Cass. 21780/22).
5. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo (3.221,49 – 117,40 – 177,56 = 2.926,53), nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
CONDANNA la in favore del ricorrente, al Controparte_1
pagamento della somma di € 2.926,5. oltre interessi e rivalutazione come per legge, nonché al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 02/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.687/24 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dall'avv. G. Solazzi
e
Controparte_1
che si dichiara contumace vista la regolarità della notifica depositata il 102/25
PAROLE CHIAVE: FESTIVITÀ SOPPRESSE. CP_2
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il lavoratore agisce per il pagamento di quanto maturato nei «mesi Marzo e Aprile
2024, a titolo di retribuzione ordinaria, rateo tredicesima mensilità, festività goduta, ferie residue, ex festività residue, r.o.l. residui, nonché TFR maturato».
2. La sussistenza ed decorrenza del rapporto di lavoro, l'applicazione del prodotto
CCNL, ed il livello retributivo, risultano provati con la produzione della busta paga di dicembre 2023 e del «modulo di recesso» (presumibilmente) inviato dal datore di lavoro all'Amministrazione competente (doc.2 e 3 allegati al ricorso).
3. Non vi è tuttavia documentazione, né idonea offerta di prova (visto il tenore del pagina 1 di 2 formulato capitolo per l'interrogatorio formale) dell'accumulo di ore indicate nel conteggio (doc.1) a titolo di «festività soppresse» e R.O.L. non goduti;
in relazione a questi ultimi nemmeno viene dedotto in che misura sarebbero maturati secondo quanto previsto dall'art. 9 del prodotto CCNL (doc.6).
4. Può essere invece senz'altro riconosciuto tutto quanto ulteriormente richiesto, stante l'apparente correttezza del conteggio in relazione alle previsioni del CCNL,
e incombendo sul datore di lavoro – rimasto contumace – l'onere di provare di aver posto il lavoratore in grado di godere le ferie (cfr. Cass. 21780/22).
5. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo (3.221,49 – 117,40 – 177,56 = 2.926,53), nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
CONDANNA la in favore del ricorrente, al Controparte_1
pagamento della somma di € 2.926,5. oltre interessi e rivalutazione come per legge, nonché al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 02/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 2 di 2