Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 23/06/2025, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 01182/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00834/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 834 del 2021, proposto da Cooperativa Cavatori Canalgrande Società Cooperativa in persona del legale rappresentante pro tempore ; Marmi Carrara Canalgrande S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Riccardo Diamanti, Sergio Menchini, Giuseppe Morbidelli, Roberto Righi e Antonio Lattanzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Carrara, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Formentin, Gianni Maria Saracco e Fabrizio Colasurdo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Bora, Arianna Paoletti e Barbara Mancino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Carrara n. 71/2020 del 3 novembre 2020, pubblicata su B.U.R.T. n. 47 del 18 novembre 2020, ma non notificata, avente ad oggetto: “ piano attuativo dei bacini estrattivi (P.A.B.E.) – Scheda 15 del piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT-PRT) ai sensi degli artt. 113 e 114 della L.R.T. 65/2014, adottato con deliberazione n. 55 dell'11.6.2019 ”, a mezzo della quale l'amministrazione comunale ha deliberato “ di approvare ai sensi dell'art. 114, comma 5 della L.R.T. 65/2014, il Piano Attuativo dei Bacini Estrattivi (P.A.B.E.) – Scheda 15 del PIT-PPR di iniziativa pubblica costituito dai seguenti elaborati, in formato PDF su supporto digitale in DVD allegati alla presente deliberazione ”, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Carrara per quindici giorni consecutivi a far data dal 10 novembre 2020;
- degli elaborati normativi e cartografici richiamati nel presente ricorso e prodotti, con particolare, ma non esclusivo riferimento, alle N.T.A. (A3 norme tecniche di attuazione), nelle parti che saranno infra specificate;
- nonché di ogni ulteriore atto, antecedente, contestuale e successivo, presupposto e comunque connesso, anche se non conosciuto e, in particolare, a titolo meramente esemplificativo – la Deliberazione C.C. n. 55 del 11 giugno 2019 di adozione e la Deliberazione C.C. n. 49 del 3 luglio 2020 di approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Carrara e della Regione Toscana;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 la dott.ssa Katiuscia Papi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Le società ricorrenti, con l’atto introduttivo del presente giudizio, impugnavano i provvedimenti emarginati in epigrafe chiedendone l’annullamento per i dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, articolati sotto plurimi profili.
Si costituivano in giudizio il Comune di Carrara e la Regione Toscana, resistendo al ricorso.
Con atto depositato nel fascicolo di causa il 17 aprile 2025, le ricorrenti dichiaravano di non avere più interesse alla decisione della causa.
All’udienza pubblica del 21 maggio 2025 la causa era trattenuta in decisione.
Preso atto della dichiarazione delle società ricorrenti, il Collegio ritiene che la controversia debba essere definita con sentenza di improcedibilità, ai sensi dell’art. 35 comma 1 lettera ‘c’ c.p.a.
Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, in considerazione della complessità della fattispecie che ha formato oggetto del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Katiuscia Papi | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO