Ordinanza cautelare 8 agosto 2024
Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 23/03/2026, n. 5382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5382 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05382/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06898/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6898 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Emanuela Iacovelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo Massa Carrara, Questura Roma, Ufficio Territoriale del Governo Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno prot. n. K10/-OMISSIS- del 24 aprile 2024, con il quale è stata respinta l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata in data 26 novembre 2022, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Massa Carrara e di Questura Roma e di Ufficio Territoriale del Governo Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. EN EI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del decreto del Ministero dell’Interno prot. n. K10/-OMISSIS- del 24 aprile 2024, con il quale è stata respinta l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata in data 26 novembre 2022, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, essendo emersi a carico dei familiari conviventi con l’istante i seguenti pregiudizi di carattere penale: a carico della moglie, sentenza del Tribunale in composizione monocratica di La Spezia in data 11.02.2014, divenuta irrevocabile il 19.12.2014, per furto ex art. 624 c.p. (commesso in data 25.10.2009 in Sarzana); a carico del figlio, plurimi deferimenti all’Autorità Giudiziaria per i reati di lesioni personali (anno 2015), ingiuria, minaccia, lesioni personali (anno 2015) e rissa (anno 2022).
Tali elementi hanno indotto l’Amministrazione a valutare negativamente l’istanza di cittadinanza dandone comunicazione all’interessato con ministeriale del 16.11.2023, resa ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990, rimasta senza riscontro.
Inoltre tali condotte assumono rilevanza ai fini dell’espressione di un giudizio complessivo sotto il profilo della significatività del nucleo familiare dell’aspirante cittadino, anche perché per la maggior parte ricadenti nel c.d. “periodo di osservazione” rilevante, ovvero il decennio antecedente la domanda in cui devono essere maturati i requisiti per la concessione dello status, compreso quello dell’irreprensibilità della condotta, sicché quest’ultima è pienamente suscettibile di essere valutata ai fini della formulazione delle valutazioni prognostiche demandate all’Amministrazione in merito all’utile inserimento dell’istante nella Comunità e della sua attitudine a rispettare i valori fondamentali dell’ordinamento (cfr. Cons. St., sez. VI - 10/01/2011, n. 52; TAR Lazio, sez. II quater, n. 10678/13, n. 1833/2015; TAR Lazio, sez. I ter, n. 5917/21; T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2945 e 2946 del 2022 e successive).
Come ripetutamente chiarito da questa Sezione, tale giudizio prognostico è frutto di una valutazione complessa, in cui l’Autorità chiamata a formularlo non si limita a considerare in modo atomistico i singoli precedenti, ma li valuta nel complesso insieme dei loro reciproci rapporti, nella periodicità e reiteratività, nella loro natura: si tratta, appunto, di “indicatori”, cioè di “elementi di fatto” che sono apprezzati, sotto il profilo della loro valenza significativa dell’indole del richiedente, in modo “globale”, trattandosi di esprimere un giudizio “sintetico”, che ha natura di valutazione “d’impatto” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. n. 3527/2022, 5113/2022, 5348/2022, 6941/22, 7206/22,8206/22, 8127/22, 8131/22, 8189/22, 8932/22, 9291/22).
Né, in senso contrario, può valere l’invocato principio della personalità della responsabilità penale, in quanto, nel caso di specie, il diniego impugnato non estende all’interessato le conseguenze penali dei precedenti a carico degli altri componenti del proprio nucleo familiare, impedendo soltanto che la concessione della cittadinanza (sebbene a persona diversa da quella responsabile penalmente) possa comunque recare danno alla comunità nazionale, per effetto dell’estensione ai familiari del richiedente delle suddette previsioni relative ai parenti del cittadino italiano (cfr., da ultimo T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis n. 11825, 4253 e 3673 del 2023; nn. 3018 e 8307/22).
Del resto, nell’ambito del giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente, anche in un’ottica di precauzione adeguatamente avanzata, non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di illegalità e di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando e del nucleo familiare di riferimento, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla comunità nazionale e alla sicurezza dello Stato (cfr., di recente, Consiglio di Stato sez. III, 14 febbraio 2022, n.1057).
In quest’ottica, valga inoltre considerare che i reati di furto e lesioni personali a carico dei suddetti familiari sono puniti dalla legge con la reclusione, che nel suo massimo edittale è superiore alla soglia individuata dall’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 91/1992, superata la quale si entra nell’area dei reati immediatamente ostativi, che precludono il conseguimento della cittadinanza, richiesta iure matrimonii, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91/1992, persino a chi è coniuge di cittadino italiano e che vanta in quanto tale di un vero e proprio diritto soggettivo.
In altri termini, il diniego impugnato risulta fondato su un insieme di circostanze esplicitate che appaiono idonee a sorreggere adeguatamente il giudizio di inaffidabilità e non compiuta integrazione nel tessuto sociale, di cui il ricorrente neppure contesta la sussistenza, né offre elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento, anche nella realtà sociale ed economica, del Paese ospitante, se, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, per altro verso rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza alla stregua di quanto sopra osservato.
Il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione presuppone infatti l’accertamento di un interesse pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale e non già sul semplice riferimento dell’interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze.
Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che “nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
D’altronde, la particolare cautela con cui l’Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente, già a distanza di un anno dal primo rifiuto, una volta mutate le condizioni oggettive sottese all’esito negativo originario.
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio seguono, come da regola, la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero dell’Interno, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
LO IZ, Presidente
EN EI, Consigliere, Estensore
Gianluca Verico, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN EI | LO IZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.