TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 24/10/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 1451/2020 ed instaurata da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Marziale, per procura Parte_1 congiunta al ricorso;
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'Avv. Valerio Fanelli, per procura congiunta alla Controparte_1 comparsa di costituzione di nuovo Difensore del 30.09.2023;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: separazione giudiziale – addebito della separazione – mantenimento del coniuge – assegnazione casa coniugale.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1 1. Con ricorso depositato il 18.06.2020 e ritualmente notificato, ha adito Parte_1 questo Tribunale, chiedendo di pronunciare la separazione personale dal coniuge, Controparte_1 con pronuncia di addebito a carico dello stesso;
di assegnare la casa coniugale alla moglie;
di porre a carico del marito l'assegno di mantenimento della moglie, d'importo non inferiore ad euro
1.000,00 mensili.
A tal fine la ricorrente ha esposto, sulla relazione matrimoniale e sulla inosservanza dei doveri coniugali, che i coniugi contraevano matrimonio concordatario in Monte San Giovanni Campano
(FR), il 22.04.1993, scegliendo il regime della separazione dei beni;
che dall'unione coniugale nasceva un figlio, nella data del 31.01.1996, ormai maggiorenne ed economicamente Per_1 indipendente;
che la casa coniugale era sita in Strangolagalli (FR), alla via Cerreto n. 1; che il marito, nel 2017, intraprendeva una relazione extraconiugale con una donna di nazionalità albanese, tale ciò che successivamente confessava alla moglie, lasciando circa un mese dopo Persona_2 la casa coniugale ed istaurando una convivenza con la detta donna;
che, nello stesso periodo, il aiutava economicamente la nuova compagna ad avviare un bar, situato ad appena 50 mt dal CP_1 luogo di lavoro della moglie e del figlio;
che, nel giugno 2017, il portava con sé la nuova CP_1 partner in occasione dell'inaugurazione della nuova attività commerciale del figlio, nonostante la contrarietà espressa dalla moglie e dal figlio;
che, nel maggio 2017, a fronte delle richieste della moglie di prendere contatti con il proprio avvocato per una separazione consensuale, il marito le scagliava contro una spillatrice, evitata dalla moglie;
che, nell'agosto-settembre del 2017, il CP_1 portava via dall'abitazione coniugale due tappeti persiani di valore;
che, nel dicembre del 2017, i coniugi sottoscrivevano un accordo di separazione consensuale che, tuttavia, non trovava attuazione, in quanto il non rispettava l'impegno di versare alla la somma di euro CP_1 Pt_1
50.000,00; che, nella data dell'11.12.2017, alle ore 15:00 circa, la , entrando nel posto di Pt_1 lavoro trovava la donna con cui il marito aveva istaurato una relazione e, chieste spiegazioni, veniva spintonata dal marito facendola cadere a terra;
che, ad ottobre 2018, dalla relazione del marito con altra donna nasceva una figlia, che il riconosceva;
che, nell'ottobre 2018, il CP_1 CP_1 scagliava contro la moglie un taglierino, che essa riusciva ad evitare;
che, il 13.01.2020, a seguito di sollecitazioni rivolte dalla moglie al di modificare “la titolarità dell'amministrazione” con CP_1 riferimento al conto corrente postale della S.E.A s.r.l., dal 2014 intestata alla , lo stesso Pt_1 spingeva e strattonava la moglie, minacciando di licenziarla e colpendola al viso con un forte schiaffo, da cui le derivava una lesione al labbro;
che la era stata convinta a sottoscrivere Pt_1 dei finanziamenti che il marito non aveva più provveduto a rimborsare, cosicché essa era gravata di debiti che non in grado di onorare;
che la stessa subiva quotidiane aggressioni verbali e umiliazioni e, a gennaio del 2020, veniva licenziata dalla SEA s.r.l., di cui il marito era legale rappresentante;
2 che la , il 10.03.2020, subiva degli spintonamenti da parte del marito presso gli uffici di Pt_1
RC, dove in precedenza lavorava, presso i quali si era recata per pretendere delle spettanze economiche relative all'attività lavorativa espletata, fino ad allora non riconosciutele;
che le descritte condotte violative degli obblighi di eguaglianza e fedeltà, di assistenza morale e materiale tra i coniugi, generavano nella moglie disagio e sofferenza, nonché danno all'immagine sociale nel luogo di lavoro e nel paese dove viveva, stante la notorietà locale della vicenda e la contiguità fisica del luogo di lavoro della moglie e del luogo in cui la relazione era consumata. La ricorrente ha anche rilevato, sulle condizioni economiche del che egli era amministratore della società CP_1
SEA s.r.l. e gestiva di fatto la società SE s.r.l. di cui era formalmente legale rappresentate il figlio, che probabilmente aveva intrapreso delle attività commerciali in Albania e aveva aiutato la nuova partner nell'aprire un'attività commerciale, che aveva acquistato o collaborato nell'acquisto di un appartamento intestato alla figlia nata dalla nuova relazione, che utilizzava una autovettura
Jaguar; sulle condizioni economiche della moglie, che essa, in costanza di matrimonio, prestava attività lavorativa alle dipendenze della società SEA s.r.l., dalla quale era licenziata nel 2020, restando disoccupata. ha resistito in giudizio fin dalla fase presidenziale, aderendo alla domanda di Controparte_1 separazione promossa dalla moglie, ma con richiesta di rigetto dell'addebito nei confronti del marito;
domandando, altresì, di ordinare alla moglie il rilascio della casa coniugale in favore del soggetto terzo che ne è proprietario;
nonché, accertata la situazione reddituale dei coniugi, di rigettare la domanda di assegno di mantenimento in favore della moglie o, in via subordinata, di porre a carico del marito un assegno di mantenimento della moglie proporzionato alle reali condizioni economiche di entrambi.
Il resistente ha contrastato la ricostruzione fattuale avversaria deducendo che: sin dai primi anni di celebrazione delle nozze, il matrimonio non si rivelava felice a causa di incompatibilità caratteriali e di mancanza di affectio coniugalis; i coniugi più volte provavano a ricomporre l'equilibrio familiare, rivolgendosi anche, senza successo, ad un gruppo religioso presso un istituto di suore sito in via Casilina, a Roma;
essi, difatti, vivevano da separati in casa da anni e cessavano di avere rapporti intimi per volontà della moglie;
la crisi coniugale era riconducibile ad uno stato depressivo e ansioso della moglie, protrattosi per anni e che infrangeva gli equilibri familiari;
tale situazione portava il marito a sentirsi ferito a livello psicologico e ad intraprendere una relazione extraconiugale, durata pochi mesi e iniziata quando il matrimonio era ormai irrimediabilmente in crisi;
dall'unione con la nuova partner nasceva, nel 2018, una figlia, ai cui bisogni il CP_1 provvedeva anche grazie all'aiuto economico offertogli dai propri genitori, vista la situazione di precarietà economica in cui versava;
egli, a tal fine, utilizzava piccole somme accantonate nel
3 tempo e di propria esclusiva titolarità per provvedere alla figlia e per contribuire ad acquistare un appartamento per la stessa;
trovandosi in condizioni economiche disagiate, tornava a vivere presso i propri genitori;
per la medesima ragione era esentato dal presentare dichiarazioni dei redditi;
la casa coniugale era di proprietà della sig.ra , zia del con usufrutto a favore della Persona_3 CP_1 madre del era la moglie, che oggi ascrive al marito di aver tenuto CP_1 Per_4 CP_2 comportamenti intimidatori e violenti nei confronti della stessa (producendo certificati medici ma mai sporgendo denuncia), ad avere, nel 2017, sostituito illegittimamente la serratura della casa coniugale per impedire al marito di farvi rientro;
la società SE era gestita dal figlio della coppia e, con l'accordo della stessa , la società SEA, dal 2007, era trasferita nella titolarità dello Pt_1 detto figlio, mentre il rivestiva solo la qualifica di amministratore senza ricevere di
CP_1 emolumenti;
il licenziamento della dalla società SEA era formalizzato a seguito di Pt_1 valutazioni di opportunità e accordi interni alla famiglia e, per tale ragione, non era mai stato impugnato;
il con l'appoggio del figlio, offriva alla moglie un'occupazione all'interno
CP_1 della SE s.r.l., che essa, tuttavia, rifiutava;
nessun riscontro probatorio alle assunte attività commerciali del in Albania è stato offerto in giudizio;
le fideiussioni erano contratte
CP_1 consapevolmente da entrambe le parti e obbligavano ciascuno personalmente;
inveritiera era, infine, la circostanza secondo cui i coniugi avessero raggiunto un accordo di separazione consensuale nel quale si prevedeva la corresponsione della somma di euro 50.000,00 in favore della moglie, poi rimasto inattuato, posto che l'accordo versato in atti non recava la sottoscrizione del ma
CP_1 neppure della moglie e dei Legali all'epoca incaricati.
Con le note autorizzate all'udienza presidenziale del 24.10.2020, la ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle domande elevate, replicando alle deduzioni avversarie con le considerazioni che inveritiera era la circostanza secondo cui il licenziamento della moglie interveniva all'esito di valutazioni di opportunità e accordi familiari, in senso contrario muovendo la promozione di giudizi monitori e di esecuzione forzata da parte della moglie al fine di recuperare le somme di cui era creditrice in forza del rapporto di lavoro intercorso;
che solo strumentale era l'offerta di un posto di lavoro alla moglie all'interno delle società di cui era legale rappresentante il figlio, atteso che la
SEA s.r.l. e la SE s.r.l. erano invero gestite dal marito e la società neocostituita Luglio s.r.l. era amministrata dal padre del con cui la non intratteneva buoni rapporti, inoltre essa CP_1 Pt_1 doveva ancora percepire il TFR dalla SEA s.r.l. ed era stata pagata meno di quanto indicato in busta paga, infine le aggressioni verbali e le umiliazioni subite dal marito sul posto di lavoro rendevano insopportabile la frequentazione di tale luogo;
che inveritiero era, inoltre, lo stato di precarietà economica rappresentato dal posto che continuava a frequentare ristoranti e ad utilizzare CP_1
4 beni di lusso, che di fatto gestiva le predette società, che era in procinto di avviare due agenzie, una a Frosinone, l'altra in Albania.
Con le medesime note autorizzate, il resistente ha insistito nelle domande già promosse, reiterando le difese svolte nello scritto di costituzione in giudizio ed evidenziando, vi è più, che i giudizi intrapresi dalla moglie inerivano somme vantate a titolo di TFR nei confronti della società datrice di lavoro e non del marito;
che nei confronti della SEA s.r.l. era stata depositata istanza di fallimento;
che pacificamente il era amministratore delle società SEA ed SE, mentre nessun CP_1 elemento era stato fornito per attribuire allo stesso il ruolo di amministratore di fatto della Luglio
s.r.l., che, inoltre, l'apertura di due agenzie in Frosinone e in Albania era un mero progetto del non realizzato per l'indisponibilità di risorse;
che lo stesso non conduceva uno stile di vita CP_1 dispendioso, come, di contra, dedotto dalla moglie senza alcun supporto istruttorio.
Fallito il tentativo di conciliazione, i provvedimenti provvisori del 27.11.2020, hanno autorizzato i coniugi a vivere separatamente, con obbligo di mutuo rispetto, nulla hanno disposto sull'assegnazione della casa coniugale e hanno posto a carico del marito l'assegno di mantenimento della moglie d'importo pari ad euro 500,00 mensili. Sicché il processo è stato rimesso al GI per il proseguo.
Con memoria integrativa, la ricorrente, ribadite le difese articolate in atti e rilevato che il marito svolgeva anche l'attività di Projet Management in Albania, come dallo stesso pubblicizzato sul social network “Linkedin”, ivi trascorrendo circa 15 giorni al mese, anche in ragione della istaurazione di una convivenza con una nuova partner di nazionalità albanese, ha insistito nelle domande già formulate.
Costituendosi innanzi al GI, il resistente, a smentita delle ulteriori deduzioni avversarie, ha rilevato che faceva viaggi in Albania per incontrare i nonni materni della propria figlia minore, nata dalla donna a cui era stato legato dopo l'insorgere della crisi coniugale, nonché per coltivare amicizie, presso le quali stava altresì cercando lavoro, che le informazioni sul social network non erano veritiere né aggiornate, che il Tribunale di Cassino gli aveva imposto il pagamento del mantenimento della detta figlia minore nella misura di euro 500,00 mensili, che non intratteneva una relazione con un'altra donna di nazionalità albanese. Ha, pertanto, insistito nelle domande promosse nei precedenti scritti difensivi.
Nella prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., la ricorrente ha reiterato le richieste già formulate, dando conto, altresì, che il si era impegnato spontaneamente, dinanzi al Tribunale di CP_1
Cassino, a corrispondere euro 500,00 mensili per il mantenimento della figlia nata dalla e ciò Per_2 dopo aver saputo di essere stato, in via provvisoria, obbligato a corrispondere euro 500,00 al mese alla moglie, a titolo di mantenimento;
che, nel febbraio del 2021, il apriva, unitamente alla CP_1
5 sorella, un'agenzia di consulenza e assistenza che erogava servizi a migranti viaggiatori, famiglie e aziende, con sede in Frosinone, via Kennedy;
che l'indennità Naspi percepita dalla si era Pt_1 ridotta da euro 700,00 mensili ad euro 510,00, aggiungendo che il beneficio sarebbe cessato nel gennaio 2022, decorsi due anni dal licenziamento.
Nella medesima memoria, il resistente ha insistito nelle proprie richieste.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, assunzione di prova orale e disposizione di indagini tributarie delegate alla Guardia di Finanza.
Nell'udienza di precisazione delle conclusioni, i Difensori hanno insistito nelle rispettive richieste e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
In sede di scritti conclusionali, parte ricorrente, oltre a ribadire quanto in atti, ha dato conto di convivere con il figlio privo di redditi e ha concluso insistendo per l'accoglimento delle conclusioni articolate nei precedenti scritti difensivi.
Il resistente, con le conclusionali, reiterate le difese in atti, ha dato conto di essersi trasferito a vivere in Albania, dove prestava lavoro, percependo stipendio di euro 400,00 mensili, ha ribadito, infine, le proprie richieste.
2. Ciò posto, l'adesione del marito alla domanda di separazione formulata dalla moglie,
l'addebito di cui quest'ultima ha richiesto al pronuncia, il tenore degli atti di causa e, in particolare, il pacifico allontanamento del marito dalla casa coniugale sin dal 2017 e la incontestata instaurazione da parte dello stesso marito di una convivenza more uxorio con una nuova partner, dalla quale aveva una figlia, nata il [...], nonché le aggressioni fisiche perpetrate dal marito ai danni della moglie (per cui vedi successivo paragrafo), convincono il Tribunale della intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Pertanto, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
3. Meritevole di accoglimento la domanda di addebito della separazione al marito formulata dalla moglie.
In punto di diritto, si osserva che, ai sensi dell'art. 143 c.c., dal matrimonio derivano obblighi reciproci di fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell'interesse della famiglia e coabitazione. L'art. 151, comma 2, c.p.c., prevede che il Giudice, su domanda e in quanto ne ricorrano i presupposti, dichiara a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione per avere, con il proprio comportamento, violato gli obblighi coniugali.
Al riguardo costantemente la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, alla pronuncia sull'addebito della separazione, non basta il riscontro di una condotta contraria ai doveri del matrimonio, occorrendo l'accertamento che tale condotta abbia avuto efficienza causale nel
6 determinarsi della crisi del rapporto coniugale e non sia stata, invece, una conseguenza di tale crisi
(ex multis, Cass. civ. 18074/2014; Cass. 14042/2008; Cass. 2740/2008; Cass. 5283/2005), nel senso che abbia contribuito a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o recato grave pregiudizio all'educazione della prole (Cass. 13592/2006; Cass. 4367/2003; Cass. 4837/1998).
Mentre restano irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale situazione (Cass.
13431/2008 con riguardo al dovere di fedeltà). La parte che promuove la relativa domanda è onerata della prova tanto della condotta inosservante i doveri matrimoniali quanto del nesso causale con il fallimento del rapporto coniugale.
A proposito, più specificamente, della inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, la Corte di cassazione ha affermato che ricorre una circostanza normalmente sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si costati la mancanza di nesso causale con la crisi coniugale, in quanto intervenuta in un contesto preesistente di disgregazione della comunione spirituale e materiale (in termini Cass. ord. 16859/2015 per cui nel dettaglio “In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare
l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale”; Cass. 25618/2007; Cass. 8512/2006; grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre
è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e, quindi, dell'infedeltà, nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà, in termini Cass. 16699/2020; Cass. 3923/2018; Cass. 2059/2012; secondo Cass. ord. 20866/2021
l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale).
In ordine alle violenze fisiche va detto, altresì, che costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai
7 fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. 3925/2018; Cass. 7388/2017; Cass. 433/2016; Cass. 817/2011).
Facendo applicazione dei richiamati principi di diritto al caso di specie, deve osservarsi che sussistono sufficienti elementi istruttori di riscontro in ordine alla istaurazione di una relazione extraconiugale nel corso della convivenza matrimoniale, in mancanza di dati confortanti la preesistenza di una crisi coniugale.
E', in ogni caso, riscontrato il contegno del marito di aggressività fisica ai danni della moglie, sia pure perpetrato nella fase di dissoluzione del rapporto tra i coniugi.
Sul primo profilo, deve anzitutto osservarsi che il resistente non ha contestato di aver intrattenuto una relazione extraconiugale con una donna di nazionalità albanese, tale nel 2017, Persona_2 da cui ha avuto una figlia, nata il [...], tentando esclusivamente di confutare la sussistenza della causalità di tale contegno sulla crisi matrimoniale, sull'assunto che la relazione tra i coniugi fosse da tempo deflagrata e che essi avessero mantenuto una mera convivenza nonostante la separazione di fatto.
Siffatta descrizione è stata contestata dalla moglie e il marito non ha offerto alcuna prova a supporto.
Risultano inoltre persuasive le testimonianze raccolte.
Il teste, dipendente di un'impresa del fino all'incirca al gennaio 2020 Testimone_1 CP_1 ed ex compagno della sorella della , ha confermato la circostanza secondo cui il Pt_1 CP_1 avesse intrapreso una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio, dichiarando che “[…] Lo so perché questa cosa me l'aveva detta anche lui. Mi disse che aveva intrapreso una relazione con un'altra donna di nome il cognome non lo so. Mi disse che questa signora era albanese e Per_5 che viveva in Italia. Non ricordo la data precisa in cui me lo disse. Ricordo che venne fuori perché feci una consegna da parte del presso un bar nel quale lei lavorava, non ricordo la località CP_1 ma era in provincia di Frosinone. Consegnammo delle bevande che avevamo in magazzino. In quell'occasione il mi disse che la signora che lavorava in quel bar era la sua amante. CP_1
all'epoca era ancora sposato e viveva a casa con la moglie, perciò io mi permisi di dirgli CP_1 che non mi sembrava una cosa corretta verso la moglie e il figlio e per sé stesso, gli consigliai di interrompere subito questa relazione. Il mio consiglio è caduto nel vuoto. Non ricordo quando mi rivelò di questa relazione. Non mi disse quando aveva iniziato la relazione, i particolari non li so.
Non so quando l'ha saputo. […] Non so quando sia andato via di casa. Quando Parte_1 CP_1 il mio rapporto di lavoro con il è cessato, lui e già non vivevano più insieme. CP_1 Parte_1
[…]”; il teste, con riferimento all'inaugurazione del nuovo locale commerciale del figlio delle parti
8 nel giugno 2017, ha anche confermato che “C'ero anch'io all'inaugurazione ed ha CP_1 partecipato con la sua nuova fiamma. L'inaugurazione c'è stata nel giugno del 2017. Aprimmo una pizzeria ad RC” (vedi verbale dell'udienza del 27.02.2024).
La mancata risposta del all'interpello conduce, ai sensi del disposto dell'art. 232 c.p.c., CP_1 unitamente alle emergenze acquisite al processo, a ritenere ammesse le circostanze dell'istaurazione di una relazione extraconiugale da parte del marito con la detta donna nel 2017 e della partecipazione dello stesso all'inaugurazione del nuovo locale del figlio con tale donna, nonostante la contrarietà della moglie e dello stesso figlio (si veda verbale dell'udienza del 19.06.2023 fissata per l'assunzione dell'interpello del resistente e alla quale egli immotivatamente non partecipava).
Ma, vi è più, lo stesso testimone, ha anche confermato gli episodi di violenza Testimone_1 dedotti dalla moglie come accaduti sul posto di lavoro e, in particolare, sull'episodio del maggio
2017, in cui il marito, in occasione di una discussione insorta perché la moglie lo invitava a contattare un avvocato per raggiungere un accordo sulla separazione, scagliava una spillatrice verso la moglie senza colpirla, ha dichiarato che “Si è vero. Mi è stato raccontato da . Preciso
Parte_1 che noi ci frequentavamo anche al di fuori del lavoro perché in quel periodo ero il compagno della sorella di . Quando si stava insieme al di fuori del lavoro uscivano fuori queste cose. Non
Parte_1 mi ha raccontato dove è accaduto, però l'episodio me lo ricordo perché è stato abbastanza grave”; sull'episodio dell'11.12.2017, in cui il marito spintonava la moglie facendola cadere a terra, dopo un litigio occasionato dalla presenza della donna con cui il aveva istaurato una relazione CP_1 extraconiugale sul luogo di lavoro dei coniugi, ha dichiarato che “[…] Lo so perché io ero lì a lavoro. Si sentiva strillare, poi sono uscito e ho visto che si stava rialzando e il marito
Parte_1 davanti a lei che continuava ad inveire come sempre faceva. cadendo ha sbattuto il
Parte_1 braccio. All'interno del magazzino c'era la donna con cui aveva intrapreso una relazione, CP_1 quindi arrivando al magazzino l'ha trovata lì. […]”; sull'episodio in cui il
Parte_1 CP_1 nell'ottobre 2018 scagliava un taglierino verso la moglie che non la colpiva, ha riferito invece che
“Non posso confermare il lancio del taglierino, né l'ho visto né mi è stato raccontato. Voglio dire però che c'erano due zone uffici all'interno del magazzino, una al pian terreno e l'altra al piano superiore, io dal piano terreno sentivo le urla di e del marito che litigavano al piano Parte_1 superiore. Non si capiva cosa si dicessero ma si capiva che stava succedendo qualcosa di poco piacevole. […]”; sull'episodio del 13.01.2020 in cui il spintonava e strattonava la moglie e CP_1 poi la colpiva con uno schiaffo al viso ferendola al labbro, seguito ad una discussione tra i coniugi per modificare la gestione di un conto corrente della società, ha rappresentato che “Il litigio era originato dall'intestazione del conto corrente. Io ho visto spingere la moglie e poi darle CP_1 uno schiaffo sul viso. E' accaduto nel magazzino, nella zona uffici al pian terreno. Non ricordo il
9 giorno preciso, la scena sì, anche perché per un periodo erano molto frequenti le discussioni tra loro ed era difficile capire come comportarsi, se mettersi in mezzo e dividere oppure no. Le disse anche che l'avrebbe licenziata. Non ricordo precisamente quando è accaduto questo fatto, io comunque lavoravo ancora lì quando è accaduto. […]” (si veda verbale dell'udienza del
27.02.2024).
La teste, conoscente delle parti, la quale esercitava un'attività commerciale Testimone_2 vicino al magazzino del ha riferito dell''aggressione fisica di quest'ultimo ai danni della
CP_1 moglie avvenuta l'11.12.2017, fuori dal magazzino gestito dal dichiarando che “[…] Sì, è
CP_1 vero. Ero presente. Ero nella mia attività, ho sentito le urla e i litigi e sono uscita fuori. A quel punto ho assistito alla scena in cui spingeva la moglie, la quale cadeva a terra. E' stata,
CP_1 poi, soccorsa da me e mio marito e condotta nel nostro ufficio, aveva delle escoriazioni su una mano e su un ginocchio, non ricordo quali se destri o sinistri, forse anche sul viso. C'era del sangue e il jeans era lacerato. Non mi ha detto perché litigavano, ma ricordo di aver sentito che nel corso del litigio parlavano di una presenza femminile inopportuna nell'attività. Io ho visto la donna fuori dal negozio quando sono uscita nel piazzale esterno alle attività richiamata dalle urla. Non conoscevo questa signora. Conoscevo di vista il personale impiegato presso l'attività delle parti, non mi pare proprio che fosse una di loro. ADR Preciso che ho visto il scendere dalla
CP_1 macchina sulla quale si accingeva a salire e spingere la moglie poggiandole le mani sulla parte alta frontale del corpo. […]” (si veda verbale dell'udienza del 17.11.2023).
Coincidenti le dichiarazioni del teste marito della teste e con essa occupato Tes_3 Tes_2 nella gestione della medesima attività commerciale situata accanto al magazzino del CP_1 avendo riferito anch'egli, sull'episodio dell'aggressione dell'11.12.2017, che “[…] Questo è vero,
l'ho visto, però non so se l'altra signora, intendo la donna con cui il aveva intrapreso una
CP_1 relazione, fosse nel magazzino del Io quel giorno ero nell'ufficio del mio magazzino che è
CP_1 situato accanto a quello che era del Ho sentito delle urla di persone che stavano per
CP_1 litigare, mi sono affacciato e ho visto spingere fortemente la che cadeva a terra e
CP_1 Pt_1 si faceva male ad un braccio e ad un ginocchio, aveva delle escoriazioni, e la ingiuriava. Le parole precise non le ricordo. Io mi sono sentito di intervenire per proteggere la sig.ra e l'ho Pt_1 fatta mettere dietro di me. Poi le abbiamo dato un primo soccorso facendola entrare nel nostro magazzino. […]” (si veda verbale dell'udienza del 27.02.2024, il teste risulta attendibile nonostante fossero pendenti procedimenti penali nei confronti del per reati ai danni del come
CP_1 Tes_3 ammesso in occasione dell'assunzione della testimonianza, atteso che le dichiarazioni del detto teste trovano riscontro esterno nella deposizione della teste . Tes_2
10 Di ulteriore conforto i referti di pronto soccorso del 13.01.2020, da cui si apprende di una lieve escoriazione del labbro con edema e stato ansioso, per riferita aggressione da parte del marito e dell'11.12.2017, da cui risulta contusione dell'anca destra e del ginocchio destro, escoriazioni multiple, per riferita aggressione fisica e verbale sul posto di lavoro da parte di persona nota (vedi all.i 3 al ricorso).
Per i due episodi dell'11.12.2017 e del 13.01.2020, il era condannato dal Tribunale di CP_1
Cassino, che ha affermato la penale responsabilità dello stesso per i reati di lesioni aggravate
(acquisendo le dichiarazioni testimoniali della stessa , come persona offesa, di Pt_1 Tes_2
di e escussi come testi anche nel giudizio che si
[...] Tes_4 Testimone_1 conclude con la presente sentenza, vedi sentenza del Tribunale di Cassino n. 1375/2023 del
22.06.2023, all. alla terza memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c., da ritenersi tempestivamente prodotta in quanto documento sopravvenuto rispetto alla scadenza del termine per la memoria istruttoria).
Anche la mancata risposta all'interpello nel quale si sarebbero sottoposti capitoli inerenti i detti episodi di violenza, nel descritto quadro istruttorio, avvalora la veridicità degli accadimenti (si veda verbale dell'udienza del 19.06.2023 fissata per l'assunzione dell'interpello del resistente e alla quale egli immotivatamente non partecipava).
4. Quanto ai profili patrimoniali conseguenti alla separazione, deve riconoscersi il diritto della all'assegno di mantenimento a carico del marito, nella misura di euro 700,00 mensili. Pt_1
Afferma la giurisprudenza di legittimità che il parametro dell'adeguatezza dei redditi del coniuge richiedente, presupposto del diritto al mantenimento ex art. 156 c.c., è la mancanza di redditi sufficienti ad assicurargli il tenore di vita goduto o che avrebbe dovuto godere in regime di convivenza (in termini ex multis Cass 12196/2017 per cui “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post- coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio”; nonché precedenti conformi Cass. 18175/2012;
Cass. 21097/2007; Cass. 4720/1995; Cass. 11523/1990).
Sicché il Giudice è chiamato a verificare il tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi;
ad accertare, poi, se i mezzi economici del coniuge richiedente glielo garantiscano;
quindi,
11 in caso di esito negativo, ad effettuare una valutazione comparativa dei mezzi di ciascun coniuge (in termini Cass. 12196/2017; Cass. 5792/1997).
Il giudice di merito, nel compiere il secondo passaggio del giudizio sull'an come sopra descritto, valutando l'inadeguatezza dei redditi del coniuge richiedente, non deve limitarsi a considerare il mero dato dello svolgimento da parte dello stesso di un'attività lavorativa, ma deve riscontrare se i suoi mezzi economici gli consentono di mantenere il tenore di vita precedente (Cass. 8862/2012); nonché tenere conto delle concrete attitudini lavorative del coniuge istante in relazione ad ogni fattore individuale ed ambientale e non in base a considerazioni astratte ed ipotetiche (Cass.
3502/2013; Cass. 18547/2006; Cass. 3975/2002).
Infine, nel giudizio comparativo sulle situazioni patrimoniali dei coniugi, quanto al coniuge obbligato, non incidono solo i suoi redditi, ma anche tutte le sue sostanze, compresi i cespiti patrimoniali improduttivi di reddito (Cass. 6774/1990; Cass. 169/1982; Cass. 6396/1981).
Non è, comunque, necessario accertare i redditi dei coniugi nel loro esatto ammontare, ma sufficiente una attendibile ricostruzione delle loro situazioni patrimoniali complessive (Cass.
14081/2009; Cass. 29779/2008; Cass. 2937/2003; 3974/2002).
Nel caso sub iudice la situazione patrimoniale del nucleo durante la convivenza matrimoniale era pacificamente fondata sui proventi tratti dalla SEA s.r.l. di cui era amministratore il e alle CP_1 cui dipendenze prestava attività lavorativa anche la sino al momento del licenziamento, Pt_1 avvenuto nel 2020.
Risulta che il percepiva redditi dalla SEA s.r.l. pari, nel 2017, ad euro 9.716,98, nel 2018, CP_1 ad euro 3.540,16, cui si cumulavano euro 4.502,76 percepiti dall' nel 2019, ad euro CP_3
6.051,68 percepiti dall' nel 2020, ad euro 3.096,86 percepiti dall' (si vedano esiti CP_3 CP_3 indagini tributarie svolte dalla Guardia di Finanza di RC, come da relazione del 24.01.2023).
Con delibera dell'assemblea della società SE gli era riconosciuto un compenso mensile per il ruolo di amministratore di euro 1.000,00 al mese (vedi relativo documento all. 7 al ricorso).
Lo stesso era intestatario di conti correnti presso diversi istituti di credito, tra i quali, di rilievo, che il conto acceso presso la Banca del Fucino presentava un saldo attivo per euro 30.000,00 circa al
31.12.2017, con un residuo, invece, di appena euro 4,00 al 31.12.2018 e poi negativo per circa un centinaio di euro a partire dall'anno successivo;
che il conto presso la Controparte_4 presentava un saldo attivo per euro 25.000,00 circa al 31.12.2020, venendo poi estinto nel 2020.
E', altresì, emerso che il dal 22.02.2001, era rappresentante legale e socio al 50% della CP_1 con sede in Isola del Liri (FR), operante nel campo del commercio Controparte_5 all'ingrosso dei minimercati;
dal 13.01.2013 era liquidatore della Controparte_6
, con sede in Pico (FR), operante nel settore del commercio all'ingrosso di zucchero,
[...]
12 cioccolato e dolciumi;
nel periodo dal 23.03.2018 al 7.10.2020, rivestiva la carica di rappresentante legale della SEA s.r.l., con sede in Strangolagalli (FR), esercente l'attività di commercio all'ingrosso non specializzato di alimenti e tabacco, oggi dichiarata fallita;
dal 27.08.2019, era rappresentante legale della SE s.r.l., con sede legale in RC (FR), operante nel campo della
“ristorazione con somministrazione”; dal 19.02.2021 al 20.02.2021, rivestiva la medesima qualifica nella Luglio s.r.l., con sede in Roma e operante nel medesimo settore.
E' emerso dalla Anagrafe Tributaria (periodo di indagine 2017-2021) che la società SEA nel 2017 presentava un volume d'affari superiore ad euro 3.000.000,00, acquisti per valori superiori ad euro
2.800,00,00, ricavi per somme superiori ad euro 3.000.000,00, con reddito di impresa di circa euro
75.000,00 e che negli anni successivi, fino al 2021, non dichiarava più redditi;
la società SE
s.r.l. dichiarava un volume d'affari nel 2017 superiore ad euro 66.000,00, acquisti per circa euro
74.000,00, ricavi di euro 66.000,00 circa e un reddito d'impresa di euro 2.000,00, non depositando più dichiarazioni fiscali negli anni successivi fino al 2021; le società Luglio s.r.l., CP_5
e le prime due fallite e la terza in liquidazione, non depositavano
[...] CP_6 Controparte_6 dichiarazioni nel medesimo arco temporale (vedi relazione della Guardia di Finanza di RC del
20.12.2022, del 24.01.2023, del 10.03.2023; vedi anche visura camerale della SEA s.r.l. prodotta dal resistente con le note autorizzate in fase presidenziale).
Inoltre, la società SE aveva subito un controllo fiscale conclusosi nel marzo 2019, che aveva condotto a determinare elementi positivi di redditi non dichiarati per euro 106.000,00, elementi negativi di reddito non deducibili per euro 53.000,00, con l'accertamento di imposte evase a titolo
Iva, Irap, Ires e per ritenuta d'acconto, per somme, complessivamente, appena inferiori ad euro
50.000,00.
I conti correnti a nome delle società riconducibili al presentavano, nel periodo di CP_1 osservazione, saldi attivi per somme irrisorie ovvero negativi anche per importi di diverse decine di euro.
Il avviava poi attività commerciali in Albania tramite la , società a CP_1 Controparte_7 responsabilità limitata costituita il 3.12.2018, con sede a Tirana, operante nel settore della produzione di olio di oliva, e tramite la , società a responsabilità limitata Controparte_8 costituita il 6.05.2022, con sede a Tirana, operante nel settore delle locazioni immobiliari di beni propri, entrambe non depositanti dichiarazioni fiscali (vedi relazione della Guardia di Finanza di
RC del 20.12.2022, del 24.01.2023, del 10.03.2023). Sul social network “Linkedin” dichiarava di essere amministratore di una società in Italia e di svolgere attività di Project Management in
Albania (vedi all. alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c. delal ricorrente).
13 Il è, inoltre, intestatario di un'autovettura Porsche 924, dal 24.10.1980, e di un'autovettura CP_1
Volvo 480, dal 19.12.1991.
Lo stesso si è accordato innanzi al Tribunale di Cassino con la per un importo a titolo di Per_2 mantenimento della figlia minore di euro 500,00 mensili (vedi decreto del Tribunale di Cassino n. cronol. 26831/2020 del 23.12.2020, all. alla memoria di costituzione innanzi al GI) e non ha negato di aver almeno contribuito ad acquistare per la figlia nata dalla donna con cui istaurava la relazione extraconiugale un appartamento in RC nei primi anni dopo la nascita della minore, avvenuta nel
2018 (vedi visura all. 6 al ricorso), minore che risulta intestataria, invero, di tre immobili e sei terreni ad RC (come da relazione della Guardia di Finanza), né ha contestato di aver aiutato economicamente la ad aprire un'attività commerciale al tempo della loro relazione, in essere Per_2 all'incirca negli anni 2017-2018.
Nel 2018, i coniugi depositavano un ricorso congiunto di separazione, poi conclusosi con la declaratoria di improcedibilità per il venir meno dell'accordo tra le parti, che prevedeva la corresponsione in favore della moglie di euro 50.000,00, da versarsi da parte del marito in quattro tranches, a tacitazione di ogni pretesa (vedi ricorso per separazione depositato il 12.04.2018, decreto di fissazione dell'udienza presidenziale del 24.04.2018 e verbale dell'udienza innanzi al
Presidente del Tribunale del 1.06.2018, all. alla memoria autorizzata in fase presidenziale di parte ricorrente).
Il trasferiva la propria residenza in Albania il 23.05.2022. CP_1
Deve ritenersi irrilevante la deduzione di parte ricorrente circa un'attività lavorativa intrapresa in
Albania, con retribuzione di euro 400,00 mensili, perché contenuta soltanto negli scritti conclusionali (oltre che poco verosimile, derivandone che cessava attività più redditizie in Italia, per preferirne di meno remunerative all'estero).
E' possibile inferire dal quadro ricostruito, nonché dall'essersi il sempre sottratto al CP_1 pagamento del mantenimento per la moglie posto a suo carico con il provvedimento presidenziale
(come dedotto dalla moglie, senza che alcuna contestazione sia stata svolta né prova di pagamenti offerta), che lo stesso teneva un contegno dissimulante i propri redditi dopo la separazione di fatto dalla moglie, da ricostruirsi come redditi d'impresa di una consistenza all'incirca pari a quelli dell'epoca della fine della convivenza coniugale.
La , come impiegata alle dipendenze della società S.E.A. s.r.l., dichiarava redditi da lavoro Pt_1 dipendente, nell'anno 2015, pari ad euro 10.152,43 annui lordi, nell'anno 2016, pari ad euro
10.406,66 annui lordi, nell'anno 2017, pari ad euro 15.866,59 annui lordi, nell'anno 2018, pari ad euro 21.490,53 annui lordi, nell'anno 2019, pari ad euro 22.282,66 annui lordi (si vedano cud 2016,
2017, 2018, 2019, 2020, all. 2 al ricorso).
14 Ha rappresentato in udienza presidenziale di essere percettrice di indennità Naspi, ammontante a circa euro 700,00 mensili, dopo il licenziamento irrogatole dalla SEA s.r.l. nella data del
22.01.2020, (si veda comunicazione obbligatoria unificato unilav, all. 4 al ricorso), successivamente ridotto al minor importo di circa euro 500,00 mensili. Il beneficio cessava nel gennaio 2022.
Non può escludersi che la avesse, comunque, una qualche fonte di reddito, visto che il Pt_1 marito non provvedeva a versarle il mantenimento.
Di poco conto che non accettava un'offerta di lavoro presso una delle società riconducibili al marito, tenuto conto delle condotte violente perpetrate dallo stesso ai danni della moglie sul posto di lavoro nella fase acuta della crisi coniugale (come sopra riscontrate).
Ciò nondimeno, è evidente l'impossibilità per la moglie di conservare un tenore di vita analogo a quello matrimoniale e l'esistenza di un divario tra le situazioni reddituali dei coniugi a tutto vantaggio del marito.
Quanto predetto persuade il Tribunale della spettanza di un assegno della misura di euro 700,00 mensili, da corrispondersi alla resistente entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale a cominciare dall'anno 2026.
5. Deve essere respinta la domanda di assegnazione della casa coniugale in favore della . Pt_1
Il presupposto di tale statuizione, secondo il disposto dell'art. 337 sexies c.c., è costituito esclusivamente dall'interesse dei figli minori o maggiorenni aventi diritto al mantenimento. Sicché solo l'interesse della prole a conservare l'habitat familiare giustifica il provvedimento di attribuzione dell'immobile già adibito a casa familiare in godimento ad uno dei genitori.
Nel caso di specie, dal matrimonio è nato un figlio, maggiorenne ed economicamente Per_1 indipendente, convivente con la madre presso la casa coniugale, di proprietà della sig.ra Per_3
, zia del (irrilevante la deduzione della carenza di redditi da parte del detto figlio
[...] CP_1 esposta soltanto negli scritti conclusionali di parte ricorrente). Dunque, difettano i presupposti per la statuizione richiesta.
L'immobile, pertanto, seguirà il regime della proprietà.
6. Il governo delle spese di lite va affidato al criterio della soccombenza di cui all'artt. 91
c.p.c.. La liquidazione, nella misura di cui in dispositivo, segue i parametri del d.m. 44/2015.
Parte delle somme riconosciute a titolo di spese di lite devono essere corrisposte in favore dello
Stato, stante l'ammissione al beneficio del patrocinio pubblico a decorrere dall'istanza di ammissione depositata il 29.03.2022 (vedi all. alla comparsa di risposta di parte ricorrente), epoca nella quale il processo pendeva in fase di trattazione.
15
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
− pronuncia la separazione personale dei coniugi ed Parte_1 Controparte_1
− ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monte San Giovanni Campano (FR) di procedere all'annotazione della presente sentenza (nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune relativo all'anno 1993, atto P. II^ - S. A – N. 2);
− accoglie la domanda di addebito della separazione a carico del marito;
− dispone che corrisponda, in favore di , a titolo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento della moglie, la somma mensile di euro 700,00, da aggiornarsi agli indici Istat
a partire dal 2026;
− rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale;
− condanna alla rifusione, in favore di , delle spese di lite, Controparte_1 Parte_1 che liquida in euro 4.000,00, oltre 15% di spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da versarsi direttamente in favore dello Stato nei limiti di euro 1.800,00 e per il residuo in favore della parte vittoriosa.
Frosinone, 17.10.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE dott.ssa Roberta Bisogno dott. Marcello Buscema
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 1451/2020 ed instaurata da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Marziale, per procura Parte_1 congiunta al ricorso;
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'Avv. Valerio Fanelli, per procura congiunta alla Controparte_1 comparsa di costituzione di nuovo Difensore del 30.09.2023;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: separazione giudiziale – addebito della separazione – mantenimento del coniuge – assegnazione casa coniugale.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1 1. Con ricorso depositato il 18.06.2020 e ritualmente notificato, ha adito Parte_1 questo Tribunale, chiedendo di pronunciare la separazione personale dal coniuge, Controparte_1 con pronuncia di addebito a carico dello stesso;
di assegnare la casa coniugale alla moglie;
di porre a carico del marito l'assegno di mantenimento della moglie, d'importo non inferiore ad euro
1.000,00 mensili.
A tal fine la ricorrente ha esposto, sulla relazione matrimoniale e sulla inosservanza dei doveri coniugali, che i coniugi contraevano matrimonio concordatario in Monte San Giovanni Campano
(FR), il 22.04.1993, scegliendo il regime della separazione dei beni;
che dall'unione coniugale nasceva un figlio, nella data del 31.01.1996, ormai maggiorenne ed economicamente Per_1 indipendente;
che la casa coniugale era sita in Strangolagalli (FR), alla via Cerreto n. 1; che il marito, nel 2017, intraprendeva una relazione extraconiugale con una donna di nazionalità albanese, tale ciò che successivamente confessava alla moglie, lasciando circa un mese dopo Persona_2 la casa coniugale ed istaurando una convivenza con la detta donna;
che, nello stesso periodo, il aiutava economicamente la nuova compagna ad avviare un bar, situato ad appena 50 mt dal CP_1 luogo di lavoro della moglie e del figlio;
che, nel giugno 2017, il portava con sé la nuova CP_1 partner in occasione dell'inaugurazione della nuova attività commerciale del figlio, nonostante la contrarietà espressa dalla moglie e dal figlio;
che, nel maggio 2017, a fronte delle richieste della moglie di prendere contatti con il proprio avvocato per una separazione consensuale, il marito le scagliava contro una spillatrice, evitata dalla moglie;
che, nell'agosto-settembre del 2017, il CP_1 portava via dall'abitazione coniugale due tappeti persiani di valore;
che, nel dicembre del 2017, i coniugi sottoscrivevano un accordo di separazione consensuale che, tuttavia, non trovava attuazione, in quanto il non rispettava l'impegno di versare alla la somma di euro CP_1 Pt_1
50.000,00; che, nella data dell'11.12.2017, alle ore 15:00 circa, la , entrando nel posto di Pt_1 lavoro trovava la donna con cui il marito aveva istaurato una relazione e, chieste spiegazioni, veniva spintonata dal marito facendola cadere a terra;
che, ad ottobre 2018, dalla relazione del marito con altra donna nasceva una figlia, che il riconosceva;
che, nell'ottobre 2018, il CP_1 CP_1 scagliava contro la moglie un taglierino, che essa riusciva ad evitare;
che, il 13.01.2020, a seguito di sollecitazioni rivolte dalla moglie al di modificare “la titolarità dell'amministrazione” con CP_1 riferimento al conto corrente postale della S.E.A s.r.l., dal 2014 intestata alla , lo stesso Pt_1 spingeva e strattonava la moglie, minacciando di licenziarla e colpendola al viso con un forte schiaffo, da cui le derivava una lesione al labbro;
che la era stata convinta a sottoscrivere Pt_1 dei finanziamenti che il marito non aveva più provveduto a rimborsare, cosicché essa era gravata di debiti che non in grado di onorare;
che la stessa subiva quotidiane aggressioni verbali e umiliazioni e, a gennaio del 2020, veniva licenziata dalla SEA s.r.l., di cui il marito era legale rappresentante;
2 che la , il 10.03.2020, subiva degli spintonamenti da parte del marito presso gli uffici di Pt_1
RC, dove in precedenza lavorava, presso i quali si era recata per pretendere delle spettanze economiche relative all'attività lavorativa espletata, fino ad allora non riconosciutele;
che le descritte condotte violative degli obblighi di eguaglianza e fedeltà, di assistenza morale e materiale tra i coniugi, generavano nella moglie disagio e sofferenza, nonché danno all'immagine sociale nel luogo di lavoro e nel paese dove viveva, stante la notorietà locale della vicenda e la contiguità fisica del luogo di lavoro della moglie e del luogo in cui la relazione era consumata. La ricorrente ha anche rilevato, sulle condizioni economiche del che egli era amministratore della società CP_1
SEA s.r.l. e gestiva di fatto la società SE s.r.l. di cui era formalmente legale rappresentate il figlio, che probabilmente aveva intrapreso delle attività commerciali in Albania e aveva aiutato la nuova partner nell'aprire un'attività commerciale, che aveva acquistato o collaborato nell'acquisto di un appartamento intestato alla figlia nata dalla nuova relazione, che utilizzava una autovettura
Jaguar; sulle condizioni economiche della moglie, che essa, in costanza di matrimonio, prestava attività lavorativa alle dipendenze della società SEA s.r.l., dalla quale era licenziata nel 2020, restando disoccupata. ha resistito in giudizio fin dalla fase presidenziale, aderendo alla domanda di Controparte_1 separazione promossa dalla moglie, ma con richiesta di rigetto dell'addebito nei confronti del marito;
domandando, altresì, di ordinare alla moglie il rilascio della casa coniugale in favore del soggetto terzo che ne è proprietario;
nonché, accertata la situazione reddituale dei coniugi, di rigettare la domanda di assegno di mantenimento in favore della moglie o, in via subordinata, di porre a carico del marito un assegno di mantenimento della moglie proporzionato alle reali condizioni economiche di entrambi.
Il resistente ha contrastato la ricostruzione fattuale avversaria deducendo che: sin dai primi anni di celebrazione delle nozze, il matrimonio non si rivelava felice a causa di incompatibilità caratteriali e di mancanza di affectio coniugalis; i coniugi più volte provavano a ricomporre l'equilibrio familiare, rivolgendosi anche, senza successo, ad un gruppo religioso presso un istituto di suore sito in via Casilina, a Roma;
essi, difatti, vivevano da separati in casa da anni e cessavano di avere rapporti intimi per volontà della moglie;
la crisi coniugale era riconducibile ad uno stato depressivo e ansioso della moglie, protrattosi per anni e che infrangeva gli equilibri familiari;
tale situazione portava il marito a sentirsi ferito a livello psicologico e ad intraprendere una relazione extraconiugale, durata pochi mesi e iniziata quando il matrimonio era ormai irrimediabilmente in crisi;
dall'unione con la nuova partner nasceva, nel 2018, una figlia, ai cui bisogni il CP_1 provvedeva anche grazie all'aiuto economico offertogli dai propri genitori, vista la situazione di precarietà economica in cui versava;
egli, a tal fine, utilizzava piccole somme accantonate nel
3 tempo e di propria esclusiva titolarità per provvedere alla figlia e per contribuire ad acquistare un appartamento per la stessa;
trovandosi in condizioni economiche disagiate, tornava a vivere presso i propri genitori;
per la medesima ragione era esentato dal presentare dichiarazioni dei redditi;
la casa coniugale era di proprietà della sig.ra , zia del con usufrutto a favore della Persona_3 CP_1 madre del era la moglie, che oggi ascrive al marito di aver tenuto CP_1 Per_4 CP_2 comportamenti intimidatori e violenti nei confronti della stessa (producendo certificati medici ma mai sporgendo denuncia), ad avere, nel 2017, sostituito illegittimamente la serratura della casa coniugale per impedire al marito di farvi rientro;
la società SE era gestita dal figlio della coppia e, con l'accordo della stessa , la società SEA, dal 2007, era trasferita nella titolarità dello Pt_1 detto figlio, mentre il rivestiva solo la qualifica di amministratore senza ricevere di
CP_1 emolumenti;
il licenziamento della dalla società SEA era formalizzato a seguito di Pt_1 valutazioni di opportunità e accordi interni alla famiglia e, per tale ragione, non era mai stato impugnato;
il con l'appoggio del figlio, offriva alla moglie un'occupazione all'interno
CP_1 della SE s.r.l., che essa, tuttavia, rifiutava;
nessun riscontro probatorio alle assunte attività commerciali del in Albania è stato offerto in giudizio;
le fideiussioni erano contratte
CP_1 consapevolmente da entrambe le parti e obbligavano ciascuno personalmente;
inveritiera era, infine, la circostanza secondo cui i coniugi avessero raggiunto un accordo di separazione consensuale nel quale si prevedeva la corresponsione della somma di euro 50.000,00 in favore della moglie, poi rimasto inattuato, posto che l'accordo versato in atti non recava la sottoscrizione del ma
CP_1 neppure della moglie e dei Legali all'epoca incaricati.
Con le note autorizzate all'udienza presidenziale del 24.10.2020, la ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle domande elevate, replicando alle deduzioni avversarie con le considerazioni che inveritiera era la circostanza secondo cui il licenziamento della moglie interveniva all'esito di valutazioni di opportunità e accordi familiari, in senso contrario muovendo la promozione di giudizi monitori e di esecuzione forzata da parte della moglie al fine di recuperare le somme di cui era creditrice in forza del rapporto di lavoro intercorso;
che solo strumentale era l'offerta di un posto di lavoro alla moglie all'interno delle società di cui era legale rappresentante il figlio, atteso che la
SEA s.r.l. e la SE s.r.l. erano invero gestite dal marito e la società neocostituita Luglio s.r.l. era amministrata dal padre del con cui la non intratteneva buoni rapporti, inoltre essa CP_1 Pt_1 doveva ancora percepire il TFR dalla SEA s.r.l. ed era stata pagata meno di quanto indicato in busta paga, infine le aggressioni verbali e le umiliazioni subite dal marito sul posto di lavoro rendevano insopportabile la frequentazione di tale luogo;
che inveritiero era, inoltre, lo stato di precarietà economica rappresentato dal posto che continuava a frequentare ristoranti e ad utilizzare CP_1
4 beni di lusso, che di fatto gestiva le predette società, che era in procinto di avviare due agenzie, una a Frosinone, l'altra in Albania.
Con le medesime note autorizzate, il resistente ha insistito nelle domande già promosse, reiterando le difese svolte nello scritto di costituzione in giudizio ed evidenziando, vi è più, che i giudizi intrapresi dalla moglie inerivano somme vantate a titolo di TFR nei confronti della società datrice di lavoro e non del marito;
che nei confronti della SEA s.r.l. era stata depositata istanza di fallimento;
che pacificamente il era amministratore delle società SEA ed SE, mentre nessun CP_1 elemento era stato fornito per attribuire allo stesso il ruolo di amministratore di fatto della Luglio
s.r.l., che, inoltre, l'apertura di due agenzie in Frosinone e in Albania era un mero progetto del non realizzato per l'indisponibilità di risorse;
che lo stesso non conduceva uno stile di vita CP_1 dispendioso, come, di contra, dedotto dalla moglie senza alcun supporto istruttorio.
Fallito il tentativo di conciliazione, i provvedimenti provvisori del 27.11.2020, hanno autorizzato i coniugi a vivere separatamente, con obbligo di mutuo rispetto, nulla hanno disposto sull'assegnazione della casa coniugale e hanno posto a carico del marito l'assegno di mantenimento della moglie d'importo pari ad euro 500,00 mensili. Sicché il processo è stato rimesso al GI per il proseguo.
Con memoria integrativa, la ricorrente, ribadite le difese articolate in atti e rilevato che il marito svolgeva anche l'attività di Projet Management in Albania, come dallo stesso pubblicizzato sul social network “Linkedin”, ivi trascorrendo circa 15 giorni al mese, anche in ragione della istaurazione di una convivenza con una nuova partner di nazionalità albanese, ha insistito nelle domande già formulate.
Costituendosi innanzi al GI, il resistente, a smentita delle ulteriori deduzioni avversarie, ha rilevato che faceva viaggi in Albania per incontrare i nonni materni della propria figlia minore, nata dalla donna a cui era stato legato dopo l'insorgere della crisi coniugale, nonché per coltivare amicizie, presso le quali stava altresì cercando lavoro, che le informazioni sul social network non erano veritiere né aggiornate, che il Tribunale di Cassino gli aveva imposto il pagamento del mantenimento della detta figlia minore nella misura di euro 500,00 mensili, che non intratteneva una relazione con un'altra donna di nazionalità albanese. Ha, pertanto, insistito nelle domande promosse nei precedenti scritti difensivi.
Nella prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., la ricorrente ha reiterato le richieste già formulate, dando conto, altresì, che il si era impegnato spontaneamente, dinanzi al Tribunale di CP_1
Cassino, a corrispondere euro 500,00 mensili per il mantenimento della figlia nata dalla e ciò Per_2 dopo aver saputo di essere stato, in via provvisoria, obbligato a corrispondere euro 500,00 al mese alla moglie, a titolo di mantenimento;
che, nel febbraio del 2021, il apriva, unitamente alla CP_1
5 sorella, un'agenzia di consulenza e assistenza che erogava servizi a migranti viaggiatori, famiglie e aziende, con sede in Frosinone, via Kennedy;
che l'indennità Naspi percepita dalla si era Pt_1 ridotta da euro 700,00 mensili ad euro 510,00, aggiungendo che il beneficio sarebbe cessato nel gennaio 2022, decorsi due anni dal licenziamento.
Nella medesima memoria, il resistente ha insistito nelle proprie richieste.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, assunzione di prova orale e disposizione di indagini tributarie delegate alla Guardia di Finanza.
Nell'udienza di precisazione delle conclusioni, i Difensori hanno insistito nelle rispettive richieste e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
In sede di scritti conclusionali, parte ricorrente, oltre a ribadire quanto in atti, ha dato conto di convivere con il figlio privo di redditi e ha concluso insistendo per l'accoglimento delle conclusioni articolate nei precedenti scritti difensivi.
Il resistente, con le conclusionali, reiterate le difese in atti, ha dato conto di essersi trasferito a vivere in Albania, dove prestava lavoro, percependo stipendio di euro 400,00 mensili, ha ribadito, infine, le proprie richieste.
2. Ciò posto, l'adesione del marito alla domanda di separazione formulata dalla moglie,
l'addebito di cui quest'ultima ha richiesto al pronuncia, il tenore degli atti di causa e, in particolare, il pacifico allontanamento del marito dalla casa coniugale sin dal 2017 e la incontestata instaurazione da parte dello stesso marito di una convivenza more uxorio con una nuova partner, dalla quale aveva una figlia, nata il [...], nonché le aggressioni fisiche perpetrate dal marito ai danni della moglie (per cui vedi successivo paragrafo), convincono il Tribunale della intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Pertanto, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
3. Meritevole di accoglimento la domanda di addebito della separazione al marito formulata dalla moglie.
In punto di diritto, si osserva che, ai sensi dell'art. 143 c.c., dal matrimonio derivano obblighi reciproci di fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell'interesse della famiglia e coabitazione. L'art. 151, comma 2, c.p.c., prevede che il Giudice, su domanda e in quanto ne ricorrano i presupposti, dichiara a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione per avere, con il proprio comportamento, violato gli obblighi coniugali.
Al riguardo costantemente la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, alla pronuncia sull'addebito della separazione, non basta il riscontro di una condotta contraria ai doveri del matrimonio, occorrendo l'accertamento che tale condotta abbia avuto efficienza causale nel
6 determinarsi della crisi del rapporto coniugale e non sia stata, invece, una conseguenza di tale crisi
(ex multis, Cass. civ. 18074/2014; Cass. 14042/2008; Cass. 2740/2008; Cass. 5283/2005), nel senso che abbia contribuito a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o recato grave pregiudizio all'educazione della prole (Cass. 13592/2006; Cass. 4367/2003; Cass. 4837/1998).
Mentre restano irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale situazione (Cass.
13431/2008 con riguardo al dovere di fedeltà). La parte che promuove la relativa domanda è onerata della prova tanto della condotta inosservante i doveri matrimoniali quanto del nesso causale con il fallimento del rapporto coniugale.
A proposito, più specificamente, della inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, la Corte di cassazione ha affermato che ricorre una circostanza normalmente sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si costati la mancanza di nesso causale con la crisi coniugale, in quanto intervenuta in un contesto preesistente di disgregazione della comunione spirituale e materiale (in termini Cass. ord. 16859/2015 per cui nel dettaglio “In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare
l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale”; Cass. 25618/2007; Cass. 8512/2006; grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre
è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e, quindi, dell'infedeltà, nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà, in termini Cass. 16699/2020; Cass. 3923/2018; Cass. 2059/2012; secondo Cass. ord. 20866/2021
l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale).
In ordine alle violenze fisiche va detto, altresì, che costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai
7 fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. 3925/2018; Cass. 7388/2017; Cass. 433/2016; Cass. 817/2011).
Facendo applicazione dei richiamati principi di diritto al caso di specie, deve osservarsi che sussistono sufficienti elementi istruttori di riscontro in ordine alla istaurazione di una relazione extraconiugale nel corso della convivenza matrimoniale, in mancanza di dati confortanti la preesistenza di una crisi coniugale.
E', in ogni caso, riscontrato il contegno del marito di aggressività fisica ai danni della moglie, sia pure perpetrato nella fase di dissoluzione del rapporto tra i coniugi.
Sul primo profilo, deve anzitutto osservarsi che il resistente non ha contestato di aver intrattenuto una relazione extraconiugale con una donna di nazionalità albanese, tale nel 2017, Persona_2 da cui ha avuto una figlia, nata il [...], tentando esclusivamente di confutare la sussistenza della causalità di tale contegno sulla crisi matrimoniale, sull'assunto che la relazione tra i coniugi fosse da tempo deflagrata e che essi avessero mantenuto una mera convivenza nonostante la separazione di fatto.
Siffatta descrizione è stata contestata dalla moglie e il marito non ha offerto alcuna prova a supporto.
Risultano inoltre persuasive le testimonianze raccolte.
Il teste, dipendente di un'impresa del fino all'incirca al gennaio 2020 Testimone_1 CP_1 ed ex compagno della sorella della , ha confermato la circostanza secondo cui il Pt_1 CP_1 avesse intrapreso una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio, dichiarando che “[…] Lo so perché questa cosa me l'aveva detta anche lui. Mi disse che aveva intrapreso una relazione con un'altra donna di nome il cognome non lo so. Mi disse che questa signora era albanese e Per_5 che viveva in Italia. Non ricordo la data precisa in cui me lo disse. Ricordo che venne fuori perché feci una consegna da parte del presso un bar nel quale lei lavorava, non ricordo la località CP_1 ma era in provincia di Frosinone. Consegnammo delle bevande che avevamo in magazzino. In quell'occasione il mi disse che la signora che lavorava in quel bar era la sua amante. CP_1
all'epoca era ancora sposato e viveva a casa con la moglie, perciò io mi permisi di dirgli CP_1 che non mi sembrava una cosa corretta verso la moglie e il figlio e per sé stesso, gli consigliai di interrompere subito questa relazione. Il mio consiglio è caduto nel vuoto. Non ricordo quando mi rivelò di questa relazione. Non mi disse quando aveva iniziato la relazione, i particolari non li so.
Non so quando l'ha saputo. […] Non so quando sia andato via di casa. Quando Parte_1 CP_1 il mio rapporto di lavoro con il è cessato, lui e già non vivevano più insieme. CP_1 Parte_1
[…]”; il teste, con riferimento all'inaugurazione del nuovo locale commerciale del figlio delle parti
8 nel giugno 2017, ha anche confermato che “C'ero anch'io all'inaugurazione ed ha CP_1 partecipato con la sua nuova fiamma. L'inaugurazione c'è stata nel giugno del 2017. Aprimmo una pizzeria ad RC” (vedi verbale dell'udienza del 27.02.2024).
La mancata risposta del all'interpello conduce, ai sensi del disposto dell'art. 232 c.p.c., CP_1 unitamente alle emergenze acquisite al processo, a ritenere ammesse le circostanze dell'istaurazione di una relazione extraconiugale da parte del marito con la detta donna nel 2017 e della partecipazione dello stesso all'inaugurazione del nuovo locale del figlio con tale donna, nonostante la contrarietà della moglie e dello stesso figlio (si veda verbale dell'udienza del 19.06.2023 fissata per l'assunzione dell'interpello del resistente e alla quale egli immotivatamente non partecipava).
Ma, vi è più, lo stesso testimone, ha anche confermato gli episodi di violenza Testimone_1 dedotti dalla moglie come accaduti sul posto di lavoro e, in particolare, sull'episodio del maggio
2017, in cui il marito, in occasione di una discussione insorta perché la moglie lo invitava a contattare un avvocato per raggiungere un accordo sulla separazione, scagliava una spillatrice verso la moglie senza colpirla, ha dichiarato che “Si è vero. Mi è stato raccontato da . Preciso
Parte_1 che noi ci frequentavamo anche al di fuori del lavoro perché in quel periodo ero il compagno della sorella di . Quando si stava insieme al di fuori del lavoro uscivano fuori queste cose. Non
Parte_1 mi ha raccontato dove è accaduto, però l'episodio me lo ricordo perché è stato abbastanza grave”; sull'episodio dell'11.12.2017, in cui il marito spintonava la moglie facendola cadere a terra, dopo un litigio occasionato dalla presenza della donna con cui il aveva istaurato una relazione CP_1 extraconiugale sul luogo di lavoro dei coniugi, ha dichiarato che “[…] Lo so perché io ero lì a lavoro. Si sentiva strillare, poi sono uscito e ho visto che si stava rialzando e il marito
Parte_1 davanti a lei che continuava ad inveire come sempre faceva. cadendo ha sbattuto il
Parte_1 braccio. All'interno del magazzino c'era la donna con cui aveva intrapreso una relazione, CP_1 quindi arrivando al magazzino l'ha trovata lì. […]”; sull'episodio in cui il
Parte_1 CP_1 nell'ottobre 2018 scagliava un taglierino verso la moglie che non la colpiva, ha riferito invece che
“Non posso confermare il lancio del taglierino, né l'ho visto né mi è stato raccontato. Voglio dire però che c'erano due zone uffici all'interno del magazzino, una al pian terreno e l'altra al piano superiore, io dal piano terreno sentivo le urla di e del marito che litigavano al piano Parte_1 superiore. Non si capiva cosa si dicessero ma si capiva che stava succedendo qualcosa di poco piacevole. […]”; sull'episodio del 13.01.2020 in cui il spintonava e strattonava la moglie e CP_1 poi la colpiva con uno schiaffo al viso ferendola al labbro, seguito ad una discussione tra i coniugi per modificare la gestione di un conto corrente della società, ha rappresentato che “Il litigio era originato dall'intestazione del conto corrente. Io ho visto spingere la moglie e poi darle CP_1 uno schiaffo sul viso. E' accaduto nel magazzino, nella zona uffici al pian terreno. Non ricordo il
9 giorno preciso, la scena sì, anche perché per un periodo erano molto frequenti le discussioni tra loro ed era difficile capire come comportarsi, se mettersi in mezzo e dividere oppure no. Le disse anche che l'avrebbe licenziata. Non ricordo precisamente quando è accaduto questo fatto, io comunque lavoravo ancora lì quando è accaduto. […]” (si veda verbale dell'udienza del
27.02.2024).
La teste, conoscente delle parti, la quale esercitava un'attività commerciale Testimone_2 vicino al magazzino del ha riferito dell''aggressione fisica di quest'ultimo ai danni della
CP_1 moglie avvenuta l'11.12.2017, fuori dal magazzino gestito dal dichiarando che “[…] Sì, è
CP_1 vero. Ero presente. Ero nella mia attività, ho sentito le urla e i litigi e sono uscita fuori. A quel punto ho assistito alla scena in cui spingeva la moglie, la quale cadeva a terra. E' stata,
CP_1 poi, soccorsa da me e mio marito e condotta nel nostro ufficio, aveva delle escoriazioni su una mano e su un ginocchio, non ricordo quali se destri o sinistri, forse anche sul viso. C'era del sangue e il jeans era lacerato. Non mi ha detto perché litigavano, ma ricordo di aver sentito che nel corso del litigio parlavano di una presenza femminile inopportuna nell'attività. Io ho visto la donna fuori dal negozio quando sono uscita nel piazzale esterno alle attività richiamata dalle urla. Non conoscevo questa signora. Conoscevo di vista il personale impiegato presso l'attività delle parti, non mi pare proprio che fosse una di loro. ADR Preciso che ho visto il scendere dalla
CP_1 macchina sulla quale si accingeva a salire e spingere la moglie poggiandole le mani sulla parte alta frontale del corpo. […]” (si veda verbale dell'udienza del 17.11.2023).
Coincidenti le dichiarazioni del teste marito della teste e con essa occupato Tes_3 Tes_2 nella gestione della medesima attività commerciale situata accanto al magazzino del CP_1 avendo riferito anch'egli, sull'episodio dell'aggressione dell'11.12.2017, che “[…] Questo è vero,
l'ho visto, però non so se l'altra signora, intendo la donna con cui il aveva intrapreso una
CP_1 relazione, fosse nel magazzino del Io quel giorno ero nell'ufficio del mio magazzino che è
CP_1 situato accanto a quello che era del Ho sentito delle urla di persone che stavano per
CP_1 litigare, mi sono affacciato e ho visto spingere fortemente la che cadeva a terra e
CP_1 Pt_1 si faceva male ad un braccio e ad un ginocchio, aveva delle escoriazioni, e la ingiuriava. Le parole precise non le ricordo. Io mi sono sentito di intervenire per proteggere la sig.ra e l'ho Pt_1 fatta mettere dietro di me. Poi le abbiamo dato un primo soccorso facendola entrare nel nostro magazzino. […]” (si veda verbale dell'udienza del 27.02.2024, il teste risulta attendibile nonostante fossero pendenti procedimenti penali nei confronti del per reati ai danni del come
CP_1 Tes_3 ammesso in occasione dell'assunzione della testimonianza, atteso che le dichiarazioni del detto teste trovano riscontro esterno nella deposizione della teste . Tes_2
10 Di ulteriore conforto i referti di pronto soccorso del 13.01.2020, da cui si apprende di una lieve escoriazione del labbro con edema e stato ansioso, per riferita aggressione da parte del marito e dell'11.12.2017, da cui risulta contusione dell'anca destra e del ginocchio destro, escoriazioni multiple, per riferita aggressione fisica e verbale sul posto di lavoro da parte di persona nota (vedi all.i 3 al ricorso).
Per i due episodi dell'11.12.2017 e del 13.01.2020, il era condannato dal Tribunale di CP_1
Cassino, che ha affermato la penale responsabilità dello stesso per i reati di lesioni aggravate
(acquisendo le dichiarazioni testimoniali della stessa , come persona offesa, di Pt_1 Tes_2
di e escussi come testi anche nel giudizio che si
[...] Tes_4 Testimone_1 conclude con la presente sentenza, vedi sentenza del Tribunale di Cassino n. 1375/2023 del
22.06.2023, all. alla terza memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c., da ritenersi tempestivamente prodotta in quanto documento sopravvenuto rispetto alla scadenza del termine per la memoria istruttoria).
Anche la mancata risposta all'interpello nel quale si sarebbero sottoposti capitoli inerenti i detti episodi di violenza, nel descritto quadro istruttorio, avvalora la veridicità degli accadimenti (si veda verbale dell'udienza del 19.06.2023 fissata per l'assunzione dell'interpello del resistente e alla quale egli immotivatamente non partecipava).
4. Quanto ai profili patrimoniali conseguenti alla separazione, deve riconoscersi il diritto della all'assegno di mantenimento a carico del marito, nella misura di euro 700,00 mensili. Pt_1
Afferma la giurisprudenza di legittimità che il parametro dell'adeguatezza dei redditi del coniuge richiedente, presupposto del diritto al mantenimento ex art. 156 c.c., è la mancanza di redditi sufficienti ad assicurargli il tenore di vita goduto o che avrebbe dovuto godere in regime di convivenza (in termini ex multis Cass 12196/2017 per cui “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post- coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio”; nonché precedenti conformi Cass. 18175/2012;
Cass. 21097/2007; Cass. 4720/1995; Cass. 11523/1990).
Sicché il Giudice è chiamato a verificare il tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi;
ad accertare, poi, se i mezzi economici del coniuge richiedente glielo garantiscano;
quindi,
11 in caso di esito negativo, ad effettuare una valutazione comparativa dei mezzi di ciascun coniuge (in termini Cass. 12196/2017; Cass. 5792/1997).
Il giudice di merito, nel compiere il secondo passaggio del giudizio sull'an come sopra descritto, valutando l'inadeguatezza dei redditi del coniuge richiedente, non deve limitarsi a considerare il mero dato dello svolgimento da parte dello stesso di un'attività lavorativa, ma deve riscontrare se i suoi mezzi economici gli consentono di mantenere il tenore di vita precedente (Cass. 8862/2012); nonché tenere conto delle concrete attitudini lavorative del coniuge istante in relazione ad ogni fattore individuale ed ambientale e non in base a considerazioni astratte ed ipotetiche (Cass.
3502/2013; Cass. 18547/2006; Cass. 3975/2002).
Infine, nel giudizio comparativo sulle situazioni patrimoniali dei coniugi, quanto al coniuge obbligato, non incidono solo i suoi redditi, ma anche tutte le sue sostanze, compresi i cespiti patrimoniali improduttivi di reddito (Cass. 6774/1990; Cass. 169/1982; Cass. 6396/1981).
Non è, comunque, necessario accertare i redditi dei coniugi nel loro esatto ammontare, ma sufficiente una attendibile ricostruzione delle loro situazioni patrimoniali complessive (Cass.
14081/2009; Cass. 29779/2008; Cass. 2937/2003; 3974/2002).
Nel caso sub iudice la situazione patrimoniale del nucleo durante la convivenza matrimoniale era pacificamente fondata sui proventi tratti dalla SEA s.r.l. di cui era amministratore il e alle CP_1 cui dipendenze prestava attività lavorativa anche la sino al momento del licenziamento, Pt_1 avvenuto nel 2020.
Risulta che il percepiva redditi dalla SEA s.r.l. pari, nel 2017, ad euro 9.716,98, nel 2018, CP_1 ad euro 3.540,16, cui si cumulavano euro 4.502,76 percepiti dall' nel 2019, ad euro CP_3
6.051,68 percepiti dall' nel 2020, ad euro 3.096,86 percepiti dall' (si vedano esiti CP_3 CP_3 indagini tributarie svolte dalla Guardia di Finanza di RC, come da relazione del 24.01.2023).
Con delibera dell'assemblea della società SE gli era riconosciuto un compenso mensile per il ruolo di amministratore di euro 1.000,00 al mese (vedi relativo documento all. 7 al ricorso).
Lo stesso era intestatario di conti correnti presso diversi istituti di credito, tra i quali, di rilievo, che il conto acceso presso la Banca del Fucino presentava un saldo attivo per euro 30.000,00 circa al
31.12.2017, con un residuo, invece, di appena euro 4,00 al 31.12.2018 e poi negativo per circa un centinaio di euro a partire dall'anno successivo;
che il conto presso la Controparte_4 presentava un saldo attivo per euro 25.000,00 circa al 31.12.2020, venendo poi estinto nel 2020.
E', altresì, emerso che il dal 22.02.2001, era rappresentante legale e socio al 50% della CP_1 con sede in Isola del Liri (FR), operante nel campo del commercio Controparte_5 all'ingrosso dei minimercati;
dal 13.01.2013 era liquidatore della Controparte_6
, con sede in Pico (FR), operante nel settore del commercio all'ingrosso di zucchero,
[...]
12 cioccolato e dolciumi;
nel periodo dal 23.03.2018 al 7.10.2020, rivestiva la carica di rappresentante legale della SEA s.r.l., con sede in Strangolagalli (FR), esercente l'attività di commercio all'ingrosso non specializzato di alimenti e tabacco, oggi dichiarata fallita;
dal 27.08.2019, era rappresentante legale della SE s.r.l., con sede legale in RC (FR), operante nel campo della
“ristorazione con somministrazione”; dal 19.02.2021 al 20.02.2021, rivestiva la medesima qualifica nella Luglio s.r.l., con sede in Roma e operante nel medesimo settore.
E' emerso dalla Anagrafe Tributaria (periodo di indagine 2017-2021) che la società SEA nel 2017 presentava un volume d'affari superiore ad euro 3.000.000,00, acquisti per valori superiori ad euro
2.800,00,00, ricavi per somme superiori ad euro 3.000.000,00, con reddito di impresa di circa euro
75.000,00 e che negli anni successivi, fino al 2021, non dichiarava più redditi;
la società SE
s.r.l. dichiarava un volume d'affari nel 2017 superiore ad euro 66.000,00, acquisti per circa euro
74.000,00, ricavi di euro 66.000,00 circa e un reddito d'impresa di euro 2.000,00, non depositando più dichiarazioni fiscali negli anni successivi fino al 2021; le società Luglio s.r.l., CP_5
e le prime due fallite e la terza in liquidazione, non depositavano
[...] CP_6 Controparte_6 dichiarazioni nel medesimo arco temporale (vedi relazione della Guardia di Finanza di RC del
20.12.2022, del 24.01.2023, del 10.03.2023; vedi anche visura camerale della SEA s.r.l. prodotta dal resistente con le note autorizzate in fase presidenziale).
Inoltre, la società SE aveva subito un controllo fiscale conclusosi nel marzo 2019, che aveva condotto a determinare elementi positivi di redditi non dichiarati per euro 106.000,00, elementi negativi di reddito non deducibili per euro 53.000,00, con l'accertamento di imposte evase a titolo
Iva, Irap, Ires e per ritenuta d'acconto, per somme, complessivamente, appena inferiori ad euro
50.000,00.
I conti correnti a nome delle società riconducibili al presentavano, nel periodo di CP_1 osservazione, saldi attivi per somme irrisorie ovvero negativi anche per importi di diverse decine di euro.
Il avviava poi attività commerciali in Albania tramite la , società a CP_1 Controparte_7 responsabilità limitata costituita il 3.12.2018, con sede a Tirana, operante nel settore della produzione di olio di oliva, e tramite la , società a responsabilità limitata Controparte_8 costituita il 6.05.2022, con sede a Tirana, operante nel settore delle locazioni immobiliari di beni propri, entrambe non depositanti dichiarazioni fiscali (vedi relazione della Guardia di Finanza di
RC del 20.12.2022, del 24.01.2023, del 10.03.2023). Sul social network “Linkedin” dichiarava di essere amministratore di una società in Italia e di svolgere attività di Project Management in
Albania (vedi all. alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c. delal ricorrente).
13 Il è, inoltre, intestatario di un'autovettura Porsche 924, dal 24.10.1980, e di un'autovettura CP_1
Volvo 480, dal 19.12.1991.
Lo stesso si è accordato innanzi al Tribunale di Cassino con la per un importo a titolo di Per_2 mantenimento della figlia minore di euro 500,00 mensili (vedi decreto del Tribunale di Cassino n. cronol. 26831/2020 del 23.12.2020, all. alla memoria di costituzione innanzi al GI) e non ha negato di aver almeno contribuito ad acquistare per la figlia nata dalla donna con cui istaurava la relazione extraconiugale un appartamento in RC nei primi anni dopo la nascita della minore, avvenuta nel
2018 (vedi visura all. 6 al ricorso), minore che risulta intestataria, invero, di tre immobili e sei terreni ad RC (come da relazione della Guardia di Finanza), né ha contestato di aver aiutato economicamente la ad aprire un'attività commerciale al tempo della loro relazione, in essere Per_2 all'incirca negli anni 2017-2018.
Nel 2018, i coniugi depositavano un ricorso congiunto di separazione, poi conclusosi con la declaratoria di improcedibilità per il venir meno dell'accordo tra le parti, che prevedeva la corresponsione in favore della moglie di euro 50.000,00, da versarsi da parte del marito in quattro tranches, a tacitazione di ogni pretesa (vedi ricorso per separazione depositato il 12.04.2018, decreto di fissazione dell'udienza presidenziale del 24.04.2018 e verbale dell'udienza innanzi al
Presidente del Tribunale del 1.06.2018, all. alla memoria autorizzata in fase presidenziale di parte ricorrente).
Il trasferiva la propria residenza in Albania il 23.05.2022. CP_1
Deve ritenersi irrilevante la deduzione di parte ricorrente circa un'attività lavorativa intrapresa in
Albania, con retribuzione di euro 400,00 mensili, perché contenuta soltanto negli scritti conclusionali (oltre che poco verosimile, derivandone che cessava attività più redditizie in Italia, per preferirne di meno remunerative all'estero).
E' possibile inferire dal quadro ricostruito, nonché dall'essersi il sempre sottratto al CP_1 pagamento del mantenimento per la moglie posto a suo carico con il provvedimento presidenziale
(come dedotto dalla moglie, senza che alcuna contestazione sia stata svolta né prova di pagamenti offerta), che lo stesso teneva un contegno dissimulante i propri redditi dopo la separazione di fatto dalla moglie, da ricostruirsi come redditi d'impresa di una consistenza all'incirca pari a quelli dell'epoca della fine della convivenza coniugale.
La , come impiegata alle dipendenze della società S.E.A. s.r.l., dichiarava redditi da lavoro Pt_1 dipendente, nell'anno 2015, pari ad euro 10.152,43 annui lordi, nell'anno 2016, pari ad euro
10.406,66 annui lordi, nell'anno 2017, pari ad euro 15.866,59 annui lordi, nell'anno 2018, pari ad euro 21.490,53 annui lordi, nell'anno 2019, pari ad euro 22.282,66 annui lordi (si vedano cud 2016,
2017, 2018, 2019, 2020, all. 2 al ricorso).
14 Ha rappresentato in udienza presidenziale di essere percettrice di indennità Naspi, ammontante a circa euro 700,00 mensili, dopo il licenziamento irrogatole dalla SEA s.r.l. nella data del
22.01.2020, (si veda comunicazione obbligatoria unificato unilav, all. 4 al ricorso), successivamente ridotto al minor importo di circa euro 500,00 mensili. Il beneficio cessava nel gennaio 2022.
Non può escludersi che la avesse, comunque, una qualche fonte di reddito, visto che il Pt_1 marito non provvedeva a versarle il mantenimento.
Di poco conto che non accettava un'offerta di lavoro presso una delle società riconducibili al marito, tenuto conto delle condotte violente perpetrate dallo stesso ai danni della moglie sul posto di lavoro nella fase acuta della crisi coniugale (come sopra riscontrate).
Ciò nondimeno, è evidente l'impossibilità per la moglie di conservare un tenore di vita analogo a quello matrimoniale e l'esistenza di un divario tra le situazioni reddituali dei coniugi a tutto vantaggio del marito.
Quanto predetto persuade il Tribunale della spettanza di un assegno della misura di euro 700,00 mensili, da corrispondersi alla resistente entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale a cominciare dall'anno 2026.
5. Deve essere respinta la domanda di assegnazione della casa coniugale in favore della . Pt_1
Il presupposto di tale statuizione, secondo il disposto dell'art. 337 sexies c.c., è costituito esclusivamente dall'interesse dei figli minori o maggiorenni aventi diritto al mantenimento. Sicché solo l'interesse della prole a conservare l'habitat familiare giustifica il provvedimento di attribuzione dell'immobile già adibito a casa familiare in godimento ad uno dei genitori.
Nel caso di specie, dal matrimonio è nato un figlio, maggiorenne ed economicamente Per_1 indipendente, convivente con la madre presso la casa coniugale, di proprietà della sig.ra Per_3
, zia del (irrilevante la deduzione della carenza di redditi da parte del detto figlio
[...] CP_1 esposta soltanto negli scritti conclusionali di parte ricorrente). Dunque, difettano i presupposti per la statuizione richiesta.
L'immobile, pertanto, seguirà il regime della proprietà.
6. Il governo delle spese di lite va affidato al criterio della soccombenza di cui all'artt. 91
c.p.c.. La liquidazione, nella misura di cui in dispositivo, segue i parametri del d.m. 44/2015.
Parte delle somme riconosciute a titolo di spese di lite devono essere corrisposte in favore dello
Stato, stante l'ammissione al beneficio del patrocinio pubblico a decorrere dall'istanza di ammissione depositata il 29.03.2022 (vedi all. alla comparsa di risposta di parte ricorrente), epoca nella quale il processo pendeva in fase di trattazione.
15
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
− pronuncia la separazione personale dei coniugi ed Parte_1 Controparte_1
− ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monte San Giovanni Campano (FR) di procedere all'annotazione della presente sentenza (nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune relativo all'anno 1993, atto P. II^ - S. A – N. 2);
− accoglie la domanda di addebito della separazione a carico del marito;
− dispone che corrisponda, in favore di , a titolo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento della moglie, la somma mensile di euro 700,00, da aggiornarsi agli indici Istat
a partire dal 2026;
− rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale;
− condanna alla rifusione, in favore di , delle spese di lite, Controparte_1 Parte_1 che liquida in euro 4.000,00, oltre 15% di spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da versarsi direttamente in favore dello Stato nei limiti di euro 1.800,00 e per il residuo in favore della parte vittoriosa.
Frosinone, 17.10.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE dott.ssa Roberta Bisogno dott. Marcello Buscema
16