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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/12/2025, n. 3902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3902 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Maria Caroppoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9044/2015 R.G.A.C. ed avente ad oggetto “Responsabilità professionale”
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Graziano Parte_1 C.F._1
BA (C.F. ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore C.F._2 sito in Marcianise (CE), alla Via Piave n. 10 (p.e.c.: Email_1
ATTORE
E
(C.F. Controparte_1
), in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Gennaro Giametta (C.F. P.IVA_1
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in C.F._3 CP_1 al corso Pietro Giannone 68 (pec: Email_2
CONVENUTA
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Elia ed Controparte_2 C.F._4 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Marcianise alla via R. Musone n.1.
(pec: Email_3
CONVENUTO
NONCHE'
in persona del l.r.p.t., rapp.ti e difesi dall'avv. Anna Mugnano (c.f. Controparte_3
) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Napoli C.F._5 alla via San Giacomo n. 24 (pec: Email_4
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa ai sensi del dettato di cui all'art. 132, comma 2, c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, co. 17,
L. n. 69/09. Pertanto, devono considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.
Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal
Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio Parte_1
l' nonché il dott. per Controparte_1 Controparte_2 sentirli condannare, previa declaratoria di responsabilità anche solidale, al risarcimento dei danni subiti a causa dell'errore diagnostico commosso dai convenuti in occasione del suo ricovero presso la struttura ospedaliera.
Si costituiva la convenuta , eccependo l'infondatezza e l'inammissibilità della domanda CP_4 attorea in relazione ai fatti e alle negligenze contestati nonché l'assenza di responsabilità in capo alla struttura e invocando, pertanto, il rigetto della pretesa così azionata.
Si costituiva in giudizio il Dott. , contestando in toto la domanda attorea a motivo Controparte_2 della correttezza e diligenza del proprio operato ed eccependo la mancanza di nesso eziologico tra i danni lamentati dall'attore e la propria condotta professionale nell'occorso. Chiedeva, in ogni caso, di essere autorizzato a chiamare in causa gli ai fini della manleva nel caso Controparte_3 di eventuale soccombenza.
Il Tribunale autorizzava la chiamata in causa come richiesta e differiva il giudizio per consentire gli adempimenti del caso. Si costituivano gli che, in via preliminare, Controparte_3 eccepivano l'inammissibilità ed infondatezza della domanda di garanzia avanzata per difetto di legitimatio ad causam del chiamante ed inoperatività della garanzia;
in via subordinata, impugnavano nel merito la pretesa attorea e ne invocavano l'integrale rigetto.
Così instaurato il contraddittorio, il giudizio veniva istruito mediante allegazioni documentali delle parti e ctu medico-legale espletata sulla persona dell'attore. Dopo diversi rinvii per carico di ruolo e la sostituzione del Magistrato assegnatario in data
20.3.2025, all'udienza del 24.06.2025, celebratasi in presenza, a seguito di ampia discussione orale, la causa veniva assegnata per la decisione finale ex art. 190 cpc, previa assegnazione alle parti dei doppi termini di legge.
In via preliminare, è utile una breve sintesi dei termini della controversia. , Parte_1 lamentando pregressi e reiterati disturbi uditivi in particolare all'orecchio dx, si sottoponeva a ricovero dal 17.05.2011 al 19.05.2011 presso il nosocomio di per le indagini del caso che CP_1 evidenziavano ipoacusia mista destra e assenza di riflessi stapediali dx, presenti a sx. Inoltre, veniva evidenziata presenza di tessuto che occupava la cassa timpanica ed inglobava la catena ossiculare.
Veniva prescritta terapia farmacologica che non risultava migliorativa della sintomatologia, per cui veniva consigliata timpanotomia esplorativa dell'orecchio destro.
L'intervento confermava la presenza di una neoformazione che occupava la cassa timpanica ed inglobava la catena ossiculare, per cui veniva effettuato prelievo bioptico. Nell'immediato post- operatorio veniva evidenziato lieve “stupore” del nervo facciale destro, mentre la visita oculistica effettuata lieve alterazione della dinamica palpebrale, con chiusura completa della rima palpebrale volontaria. L'esito dell'esame istologico evidenziava neurinoma del nervo facciale.
In data 17.10.2011 l'attore si sottoponeva ad intervento chirurgico presso la Clinica Casa di Cura
“Città di Piacenza” di exeresi, cioè rimozione completa del tumore sul nervo facciale destro “per via transmastoidea con ricostruzione del nervo con innesto di nervo surale. Il decorso post- operatorio è stato caratterizzato da un deficit del nervo facciale, già presente nel preoperatorio
(attualmente grado VI) di conseguenza l'occhio andrà protetto con apposito occhialino e lacrime artificiali)”.
Alla luce di tanto, asseriva l'attore che le lesioni patite sono da attribuire alla condotta professionale negligente del sanitario convenuto e dell'Azienda ospedaliera alle dipendenze della quale il primo prestava, all'epoca dei fatti, la propria attività e dell'errata diagnosi formulata all'esito del ricovero.
La pretesa attorea va, quindi, inquadrata nella tematica della responsabilità medica.
Al riguardo va precisato che, in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del "contatto sociale") e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, ed allegare la colpa del professionista, restando a carico dell'obbligato, sia esso il sanitario e/o la struttura, la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, rimanendo irrilevante, sotto il profilo della distribuzione dell'onere probatorio, che si tratti o meno di intervento di particolare difficoltà (cfr. Cass. Civ., Ord. n. 26907 del 26/11/2020).
L'orientamento giurisprudenziale maggioritario, difatti, afferma la natura contrattuale della responsabilità medica, sia della struttura sanitaria che del medico dipendente della stessa, evidenziando la sola differenza concernente la fonte: un contratto, nel primo caso, il cd. “contatto sociale” nel secondo caso. In particolare, con riferimento alla responsabilità della struttura sanitaria, si è in presenza di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (cosiddetto contratto di spedalità), che si conclude all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura e da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del
Servizio Sanitario Nazionale) insorgono, a carico della struttura sanitaria, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., per tutte, Cass. Civ. n. 34156/2023).
La struttura sanitaria risponde a titolo di responsabilità contrattuale, sia per fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., laddove vengano inadempiute obbligazioni connesse al contratto di spedalità e direttamente a carico dell'ente debitore (assistenza post - operatoria;
sicurezza delle attrezzature e degli ambienti;
custodia dei pazienti, tenuta della cartella clinica;
vitto e alloggio), sia per fatto dei dipendenti ovvero degli ausiliari, ex art. 1228 cod. civ., con riferimento all'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta dal sanitario. È bene precisare, a questo punto, che non incide sui principi giurisprudenziali sin qui esposti, elaborati dalla Suprema Corte, il disposto dell'art. 3 del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189; ed invero, come chiarito dalla Suprema Corte, l'art. 3, comma 1, del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, nel prevedere che "l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve", fermo restando, in tali casi, "l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile", non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma intende solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve (così Cass., 17.04.2014, n. 8940).
Il richiamo nella norma suddetta all'obbligo di cui all'art. 2043 c.c. per l'esercente la professione sanitaria che non risponde penalmente (per essersi attenuto alle linee guida), ma la cui condotta evidenzia una colpa lieve, non ha nessun riflesso sulla responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, che ha concluso un contratto atipico con il paziente (o, se si preferisce, è comunque tenuta ex lege ad adempiere determinate prestazioni perché inserita nel SSN) ed è chiamata a rispondere ex art. 1218 c.c. dell'inadempimento riferibile direttamente alla struttura anche quando derivi dall'operato dei suoi dipendenti e/o degli ausiliari di cui si è avvalsa;
la medesima pronuncia ha ritenuto che la responsabilità del medico per condotte che non costituiscono inadempimento di un contratto d'opera (diverso dal contratto concluso con la struttura) venga ricondotta dal legislatore del 2012 alla responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c. e che, dunque, l'obbligazione risarcitoria del medico possa scaturire solo in presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano (che il danneggiato ha l'onere di provare).
Alla luce dei principi normativi e giurisprudenziali richiamati, e nel procedere all'esame del merito della fattispecie sottoposta all'attenzione del Tribunale, risulta assolutamente rilevante, nell'accertamento della sussistenza o meno di condotte colpose da parte dei convenuti, la consulenza tecnica d'ufficio, espletata in corso di causa ed affidata al prof. le cui Persona_1 conclusioni appaiono immuni da vizi logici, adeguatamente motivate dal punto di vista argomentativo, deduttivo e scientifico e, pertanto, condivisibili, avendo il consulente anche dato esaustiva risposta alle osservazioni critiche dei cc.tt.pp.
Il C.T.U. nell'elaborato ricostruisce i passaggi temporali e sanitari della vicenda denunciata dall'attore, previo inquadramento della stessa dal punto di vista scientifico e medico-legale.
Riferisce, innanzitutto, che “il sig. nel 2009 pativa ipoacusia con acufeni che si Parte_1
Per_ aggravava per cui si rivolgeva la dott. di Siena che consigliava l'esecuzione di una RM cranio.
L'esame era effettuato presso il P.O. “San Luca” di Vallo della Lucania (SA) ed evidenziava “a destra: regolare sviluppo della mastoide con obliterazione delle cellette infero-mediali da tessuto ipodenso che occupa la cavità dell'orecchio medio con erosione ed assottigliamento delle pareti e coinvolgimento della catena degli ossicini mal dissociabile.” (pag. 9 relazione peritale).
Prosegue, poi, chiarendo che “Dal 9 settembre 2010 praticava alcuni accessi in Day Hospital Con presso la U.O. di ORL della Osp. di ove accedeva con diagnosi di ingresso di “sospetto CP_1 glomo timpanico”. L'anamnesi mostrava “negli ultimi tempi peggioramento della funz. uditiva dx,
l'acufene è lievemente migliorato. (…) Il 23 dicembre 2010 si sottoponeva ad esame TC delle Con Co rocche petrose presso la Osp. “ ” di che evidenziava Controparte_1 CP_1
“…regolare pneumatizzazione delle cellette mastoidee a sin. Coclea, canali semicircolari, membrana timpanica e catena ossiculare ben valutabile a sin. A dx materiale ipodenso che ingloba la coclea, i canali semicircolari, parte della mastoide e parzialmente la membrana timpanica”. Il
17 maggio 2011 si ricoverava presso la U.O. di ORL della con Controparte_1 diagnosi di “ipoacusia di n.d.d.” All'anamnesi era riportato “…Acufeni Au dx con ipoacusia ingravescente Au dx da circa 2 anni. Si è accentuato negli ultimi 10 mesi”. L'esame obiettivo locale mostrava “Orecchio destro: MT opacata con iperemia del manico del martello. Orecchio sinistro nella norma, orofaringe nella norma” Il 18 maggio era sottoposto ad intervento di Timpanotomia esplorativa Dx. In data 19 maggio era espletata una Consulenza Oculistica che evidenziava “OD lieve alterazione della dinamica palpebrale. Chiusura completa della rima palpebrale volontaria, forzata. . Lacrime artificiali, bendaggio notturno”. Era dimesso il 25 maggio Controparte_6
2011 con diagnosi di “otite cronica” che nella diagnosi S.D.O. diventa “otite media cronica suppurativa non specificata”. Il referto istologico della biopsia intraoperatoria giungeva in data 1 giugno 2011 e mostrava “orecchio medio destro. Minutissimo frammento … Diagnosi … lesione di natura neurale (schwannoma) da correlare al quadro clinico e strumentale”. Il 16 agosto 2011 si sottoponeva a visita oculistica che evidenziava “VN OD 8/10, OS 10/10 … OD esiti di paresi VII
n.c. OD deficit film lacrimale OS nei limiti della norma. Sp TSP … …”. Persistendo la CP_7 sintomatologia neurologica era consigliato di rivolgersi al dott. per cui si ricovera il 16 Per_3 ottobre 2011 presso la Clinica “Piacenza” di Piacenza ove accede con diagnosi di “Neurinoma nervo facciale dx. L'anamnesi evidenziava “ipoacusia dx da circa due anni. Acufeni in Au dx da circa due anni. TPE dx con biopsia neoformazione …con diagnosi di neurinoma. Dopo la biopsia comparsa di paralisi del nervo facciale con recupero sino ad un grado II-III … RMN cerebrale con mdc e TC … con evidenza di neoformazione II e III porzione del nervo facciale dx. Au dx: neoformazione biancastra retrotimpanica non pulsante. Au sn: normale. N.F. dx grado II-III HB”.
In data 17 ottobre era sottoposto ad intervento chirurgico. (…). Il 21 ottobre era dimesso con diagnosi di “neurinoma del nervo facciale di Dx”. (…). Dalla lettera di dimissione si evidenzia “Il decorso post-operatorio è stato caratterizzato da un deficit del nervo facciale, già presente nel preoperatorio (attualmente grado VI) di conseguenza l'occhio andrà protetto con apposito occhialino e lacrime artificiali. Saranno inoltre necessari periodici controlli oculistici …”.
Sempre secondo l'Ausiliare, “Il nervo facciale è il settimo paio di nervi cranici, ed è un nervo principalmente motorio, regolando, infatti, tutta la motilità di metà faccia. Il nervo ha altre funzioni secondarie quali il controllo della lacrimazione e di parte della salivazione, inoltre, attraverso il nervo facciale raggiungono il sistema nervoso centrale le sensazioni gustative dei 2/3 anteriori della lingua. Dal punto di vista anatomico il nervo è composto da circa 7000 fibre nervose ed ha un decorso molto complesso che lo porta dall'emergenza, dal tronco dell'encefalo, fino ai muscoli del volto. Tale decorso è suddiviso nelle porzioni: intracranica, intratemporale, ed extracranica. Nel suo tratto intracranico il nervo decorre dalla superficie del tronco dell'encefalo, da cui origina, fino all'osso temporale. Nella parte terminale di questo tragitto il nervo passa all'interno del condotto uditivo interno. In questo canale il facciale è in stretta associazione con l'VIII nervo cranico (cocleo-vestibolare) con il quale raggiungono il cervello le sensazioni uditive e quelle provenienti dal labirinto posteriore. (…) Le patologie che interessano il nervo facciale possono essere suddivise in 5 gruppi principali: 1) congenite 2) infiammatorie, 3) iatrogene (causate da interventi chirurgici a carico dell'orecchio medio e/o interno, della base cranica e della parotide),
4) traumatiche, 5) tumorali. (…) Alcuni tipi di tumori possono interessare il nervo in ogni tratto del suo decorso, e determinarne una lesione. Questi tumori possono originare dal facciale stesso
(intrinseci), oppure nascere da strutture adiacenti al nervo ed interessarlo nel corso della loro crescita (estrinseci). Tra le lesioni intrinseche i 2 tipi più frequenti sono il neurinoma (o
Schwannoma) e l'emangioma del nervo facciale.
I sintomi di un tumore del nervo facciale variano a seconda della sua posizione lungo la lunghezza del nervo facciale. I possibili sintomi sono dati da: • Contrazioni del viso;
• Lento sviluppo di una paralisi del facciale per un periodo di settimane;
• Perdita dell'udito che può essere presente a seconda della posizione del tumore;
• Problemi di vertigini o di equilibrio;
• Ricorrenti paralisi del facciale unilaterali. (…) Trattandosi di una neoplasia in prevalenza localizzata nell'osso petroso, il quadro sintomatologico richiederà un'attenta e corretta valutazione.
Un tumore lungo il corso del nervo facciale intratemporale non deve essere molto grande per essere sintomatico, pertanto, definendo l'anatomia ossea, la TAC può aggiungere prove di conferma o di esclusione della presenza di questi tumori. La Risonanza Magnetica è il criterio standard per la valutazione dei tessuti molli come il nervo facciale. Essa fornisce informazioni specifiche riguardanti l'invasione perineurale dei tessuti molli. Il è un mezzo di Per_4 contrasto che rende più facile la visualizzazione delle strutture interne del corpo e può identificare piccole anomalie. Questo delinea chiaramente tutti i tessuti molli, come i nervi, e può fornire informazioni, nello specifico, sulle condizioni del nervo facciale. (…) L'approccio chirurgico dipende dalla posizione anatomica del tumore, la sua estensione e lo stato dell'udito bilateralmente. (…).
Le complicanze della chirurgia per i tumori del nervo facciale sono legate all'approccio chirurgico.
Complicanze di approcci per via mastoidea o translabirintica comprendono la paralisi dei muscoli dell'emifaccia interessata, la perdita dell'udito, tinnito, vertigini, infezioni, ed ematomi”.
Alla luce della disamina teorica, il Consulente conclude, quindi, che “Nel caso in discussione il sig. in data 18 maggio 2011 presso la U.O. di ORL della Parte_1 Controparte_1 era sottoposto ad una timpanotomia esplorativa con esecuzione di prelievo bioptico che produceva la lesione del nervo facciale di destra. Come ampiamente riportato in precedenza la diagnosi di del facciale è posta sulla base dei dati anamnestici, della sintomatologia e dell'esame Per_5 obiettivo, e soprattutto sulla base delle indagini otoneurologiche e neuroradiologiche.
Nel caso in trattazione le indagini radiografiche eseguite prima della biopsia espletata presso
l' risultavano tutte non indicanti la presenza di una neoformazione Controparte_1 a carico del facciale. (…). Che la lesione del facciale era prodotta nel corso della timpanotomia esplorativa, espletata in data 18 maggio 2011, è un dato di certezza, infatti il paziente già in data
16 agosto 2011 alla visita oculistica risultava patire “OD esiti di paresi VII n.c”. Inoltre, all'ingresso presso la Casa di Cura “Piacenza” era riscontrato all'anamnesi “TPE dx con biopsia neoformazione …con diagnosi di neurinoma. Dopo la biopsia comparsa di paralisi del nervo facciale con recupero sino ad un grado II-III …”. Pertanto, con criterio di certezza si deve affermare che al momento dell'ingresso presso la Casa di Cura “Piacenza” il sig. Parte_1 pativa già la lesione del VII paio di nervi cranici. (…). Tale lesione era quindi trattata chirurgicamente, per asportazione del neurinoma a carico del nervo facciale dx, presso la stessa
Casa di Cura “Piacenza”, con innesto del nervo surale, in data 17 ottobre 2011”.
Secondo il prof. quindi, “per quanto attiene il comportamento dei sanitari della U.O. di Per_1
Otorinolaringoiatria della Az. occorre specificare che, se da un lato manca Controparte_1 il riconoscimento radiografico della neoformazione a carico del facciale a destra prima dell'intervento di timpanotomia, effettuato in data 17 maggio 2011, questo era praticato a distanza di circa 8 mesi dalla RM encefalo ed angio RM intracranica effettuata in data 24 settembre 2010.
Una nuova RM era, pertanto, necessaria per valutare le condizioni del paziente. Inoltre, circa 1 mese e mezzo dopo l'intervento, l'esame RM delle rocche petrose effettuato presso il Centro
CE.DI.SA. di Salerno non solo apprezzava “un tessuto solido disomogeneo” nel contesto dell'orecchio medio a destra, ma definiva le sue dimensioni in circa 2 cm. La grandezza della neoformazione fa ritenere, con criterio di certezza, che la stessa fosse già presente ed identificabile almeno al momento dell'intervento di timpanotomia”.
Di conseguenza, “Un comportamento prudente, in linea con le norme di buona pratica clinica, avrebbe di certo condotto all'esecuzione di una nuova RM della regione cranica, dopo circa 8 mesi dalla precedente, che avrebbe evidenziato la neoformazione ed impedito l'esecuzione della timpanotomia che provocava i danni a carico del VII paio di nervi cranici a destra”.
Il Consulente, pertanto, conclude che i postumi derivati dalla vicenda de qua in danno dell'odierno attore siano configurabili in “Esiti di paresi del VII paio di nervi cranici con rima buccale lievemente deviata a sinistra, chiusura incompleta della palpebra dell'occhio destro e lagoftalmo”.
Il CTU confermava le proprie conclusioni anche in sede di risposta alle osservazioni delle parti e, in particolare, riscontrando in maniera puntuale le eccezioni sollevate dal C.T. di parte convenuta.
Deve, quindi, riconoscersi il diritto di al risarcimento del danno di Parte_1 derivazione iatrogena subito, nei limiti riconosciuti in sede peritale. Così accertato l'an debeatur, è necessario procedere alla esatta quantificazione del danno da riconoscere all'attore. Innanzitutto, in sede peritale è stato riconosciuto un danno cd. iatrogeno: allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, ossia non riconducibile alla responsabilità del sanitario (cfr. Cass. Civ. n. 18442/2023 in cui la
Corte ha ben chiarito che la quantificazione del risarcimento basata esclusivamente sulla differenza tra le percentuali di invalidità senza conversione in somme di denaro è da ritenersi viziata, causando una sottostima del danno in violazione dell'articolo 1223 c.c.; così anche Cass. Civ., Sez. III, nn.
6341/2014 e 11754/2018; ancora più di recente, la Cassazione, con ordinanza n. 29549/2024 in materia di responsabilità medica, ha ribadito e precisato il suddetto criterio di calcolo del danno differenziale giustificato dalla progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare di invalidità).
Facendo applicazione delle indicazioni giurisprudenziali in materia, l'importo del danno iatrogeno non deve essere calcolato effettuando l'operazione aritmetica sulle percentuali di invalidità, bensì sul montante risarcitorio: in tali ipotesi l'ammontare del danno riconducibile alla responsabilità dei sanitari non corrisponde alla differenza tra i due valori percentuali, ma va stabilito operando la differenza tra il montante risarcitorio per l'invalidità di cui è in concreto portatore il paziente e quello corrispondente all'invalidità ineliminabile e normalmente risultante dal trattamento medico
(intervento chirurgico o altro). Si rende, pertanto, necessario prima liquidare il danno nel suo valore monetario e poi effettuare le operazioni aritmetiche.
Relativamente alla componente esitale, il CTU ha chiarito che, nel fare applicazione delle Linee
Guida per la valutazione medico – legale del danno alla persona in ambito civilistico (SIMLA),
“Tali postumi possono quantificarsi nella misura del 14% (quattordici per cento), di cui l'8% (otto per cento) deve considerarsi di natura iatrogena e, quindi, a carico dell' Controparte_1
per l'intervento di timpanotomia non indicato.”.
[...]
Dunque, tenuto conto dei postumi accertati dal C.T.U. nel caso di specie, ed in applicazione della
Tabella Unica Nazionale, pubblicata con il DPR n. 12 del 13/01/2025, con riguardo alla percentuale complessiva della lesione, pari al 14% di invalidità permanente, si reputa idoneo prendere in considerazione, come valore del punto relativo alla predetta percentuale di invalidità (relativamente ad un soggetto di anni 54 all'epoca del fatto), quello pari ad € 4.057,83 (già aumentato del danno morale nella sua percentuale minima). Pertanto, fermo il coefficiente di riduzione per età pari a
0,738, il danno non patrimoniale complessivo sarà pari ad € 41.925,51 (€ 4.057,83 x 14 x 0,738) quale danno biologico permanente.
Con riferimento, invece, alla percentuale dell'invalidità ineliminabile e normalmente risultante dal trattamento medico previsto per la casistica sanitaria cui ascrivere la vicenda de qua, che il
Tribunale ritiene congruo, in virtù della valutazione operata dal CTU e sulla scorta delle allegazioni offerte, quantificare nella misura del 6% (ossia, 14% - 8%) di invalidità permanente, si reputa idoneo prendere in considerazione, facendo riferimento agli importi per la liquidazione del danno biologico di lieve entità aggiornati all'anno 2025, come valore del punto relativo alla predetta percentuale di invalidità (relativamente ad un soggetto di anni 54 all'epoca del fatto), quello pari ad
€ 963,40. Pertanto, il danno non patrimoniale complessivo sarà pari ad € 10.219,49 quale danno biologico permanente, già aumentato della componente morale nella sua percentuale minima.
Il danno iatrogeno causalmente riferibile all'errore medico accertato nella fattispecie in esame risulta, quindi, pari ad € 31.706,26 (€ 41.925,51 - € 10.219,49).
Sempre aderendo alla quantificazione del danno risarcibile di derivazione iatrogena come operata dal CTU, va, altresì, riconosciuta in favore dell'attore una ITT di 20 giorni e una ITP di 20 giorni nella misura del 50%: quindi, € 1123,60 per ITT + € 561,80 per ITP al 50% = € 1.685,40.
Su tutti gli importi determinati a titolo di risarcimento, rappresentando lo stesso un debito di valore, sono dovuti gli interessi legali nonché la rivalutazione: in particolare, la somma de qua andrà devalutata al momento del fatto e poi rivalutata di anno in anno fino alla presente pronuncia e sull'importo finale andranno riconosciuti gli interessi al tasso legale dalla pronuncia al soddisfo.
Quanto al danno da mancanza, nella fattispecie de qua, di valido consenso informato, sia pur stigmatizzato dal CTU nel caso di specie, lo stesso non è stato in alcun modo allegato né provato dall'attore e la relativa pretesa risarcitoria non può, pertanto, trovare accoglimento. Difatti, la consolidata giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il mancato consenso informato non comporta automaticamente un risarcimento. Il paziente è chiamato a dimostrare concretamente che la mancata informazione ha leso il suo diritto all'autodeterminazione, causando un danno specifico, sia esso patrimoniale o non patrimoniale. In mancanza di una prova di tal fatta, il semplice fatto di non essere stato informato non dà diritto al risarcimento (cfr., per tutte, Cass. Civ., ord. n.
8640/2024).
Con riguardo al governo delle spese e competenze processuali, le stesse seguono la soccombenza e vanno liquidate in funzione della quantificazione come operata dal Tribunale: pertanto, le competenze del presente giudizio sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al
D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento in base al liquidato, tenuto conto delle fasi espletate, dell'attività complessivamente svolta e dell'aumento in ragione del numero delle parti ex art. 4, comma 2.
Le spese della espletata ctu, come già liquidate, seguono anch'esse la soccombenza e vanno poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria C.V., in persona del G.U. Dott.ssa Maria Caroppoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 Controparte_2
in persona del l.r.p.t., così provvede: Controparte_8
- per le ragioni esposte in parte motiva, accerta la responsabilità dei convenuti nella causazione del danno lamentato dall'attore;
- condanna la convenuta in persona del l.r.p.t., al Controparte_8 pagamento, in favore dell'attore e a titolo di risarcimento, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva, della complessiva somma di € 33.391,66;
- condanna, altresì, i convenuti al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 4.951,70 per compenso professionale, oltre € 545,00 per esborsi nonché rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge se dovute, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario;
- pone le spese di ctu, come già liquidate, definitivamente a carico della parte convenuta;
S.M.C.V, 03.12.2025. Il G.U.
Dott.ssa Maria Caroppoli
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Maria Caroppoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9044/2015 R.G.A.C. ed avente ad oggetto “Responsabilità professionale”
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Graziano Parte_1 C.F._1
BA (C.F. ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore C.F._2 sito in Marcianise (CE), alla Via Piave n. 10 (p.e.c.: Email_1
ATTORE
E
(C.F. Controparte_1
), in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Gennaro Giametta (C.F. P.IVA_1
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in C.F._3 CP_1 al corso Pietro Giannone 68 (pec: Email_2
CONVENUTA
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Elia ed Controparte_2 C.F._4 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Marcianise alla via R. Musone n.1.
(pec: Email_3
CONVENUTO
NONCHE'
in persona del l.r.p.t., rapp.ti e difesi dall'avv. Anna Mugnano (c.f. Controparte_3
) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Napoli C.F._5 alla via San Giacomo n. 24 (pec: Email_4
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa ai sensi del dettato di cui all'art. 132, comma 2, c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, co. 17,
L. n. 69/09. Pertanto, devono considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.
Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal
Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio Parte_1
l' nonché il dott. per Controparte_1 Controparte_2 sentirli condannare, previa declaratoria di responsabilità anche solidale, al risarcimento dei danni subiti a causa dell'errore diagnostico commosso dai convenuti in occasione del suo ricovero presso la struttura ospedaliera.
Si costituiva la convenuta , eccependo l'infondatezza e l'inammissibilità della domanda CP_4 attorea in relazione ai fatti e alle negligenze contestati nonché l'assenza di responsabilità in capo alla struttura e invocando, pertanto, il rigetto della pretesa così azionata.
Si costituiva in giudizio il Dott. , contestando in toto la domanda attorea a motivo Controparte_2 della correttezza e diligenza del proprio operato ed eccependo la mancanza di nesso eziologico tra i danni lamentati dall'attore e la propria condotta professionale nell'occorso. Chiedeva, in ogni caso, di essere autorizzato a chiamare in causa gli ai fini della manleva nel caso Controparte_3 di eventuale soccombenza.
Il Tribunale autorizzava la chiamata in causa come richiesta e differiva il giudizio per consentire gli adempimenti del caso. Si costituivano gli che, in via preliminare, Controparte_3 eccepivano l'inammissibilità ed infondatezza della domanda di garanzia avanzata per difetto di legitimatio ad causam del chiamante ed inoperatività della garanzia;
in via subordinata, impugnavano nel merito la pretesa attorea e ne invocavano l'integrale rigetto.
Così instaurato il contraddittorio, il giudizio veniva istruito mediante allegazioni documentali delle parti e ctu medico-legale espletata sulla persona dell'attore. Dopo diversi rinvii per carico di ruolo e la sostituzione del Magistrato assegnatario in data
20.3.2025, all'udienza del 24.06.2025, celebratasi in presenza, a seguito di ampia discussione orale, la causa veniva assegnata per la decisione finale ex art. 190 cpc, previa assegnazione alle parti dei doppi termini di legge.
In via preliminare, è utile una breve sintesi dei termini della controversia. , Parte_1 lamentando pregressi e reiterati disturbi uditivi in particolare all'orecchio dx, si sottoponeva a ricovero dal 17.05.2011 al 19.05.2011 presso il nosocomio di per le indagini del caso che CP_1 evidenziavano ipoacusia mista destra e assenza di riflessi stapediali dx, presenti a sx. Inoltre, veniva evidenziata presenza di tessuto che occupava la cassa timpanica ed inglobava la catena ossiculare.
Veniva prescritta terapia farmacologica che non risultava migliorativa della sintomatologia, per cui veniva consigliata timpanotomia esplorativa dell'orecchio destro.
L'intervento confermava la presenza di una neoformazione che occupava la cassa timpanica ed inglobava la catena ossiculare, per cui veniva effettuato prelievo bioptico. Nell'immediato post- operatorio veniva evidenziato lieve “stupore” del nervo facciale destro, mentre la visita oculistica effettuata lieve alterazione della dinamica palpebrale, con chiusura completa della rima palpebrale volontaria. L'esito dell'esame istologico evidenziava neurinoma del nervo facciale.
In data 17.10.2011 l'attore si sottoponeva ad intervento chirurgico presso la Clinica Casa di Cura
“Città di Piacenza” di exeresi, cioè rimozione completa del tumore sul nervo facciale destro “per via transmastoidea con ricostruzione del nervo con innesto di nervo surale. Il decorso post- operatorio è stato caratterizzato da un deficit del nervo facciale, già presente nel preoperatorio
(attualmente grado VI) di conseguenza l'occhio andrà protetto con apposito occhialino e lacrime artificiali)”.
Alla luce di tanto, asseriva l'attore che le lesioni patite sono da attribuire alla condotta professionale negligente del sanitario convenuto e dell'Azienda ospedaliera alle dipendenze della quale il primo prestava, all'epoca dei fatti, la propria attività e dell'errata diagnosi formulata all'esito del ricovero.
La pretesa attorea va, quindi, inquadrata nella tematica della responsabilità medica.
Al riguardo va precisato che, in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del "contatto sociale") e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, ed allegare la colpa del professionista, restando a carico dell'obbligato, sia esso il sanitario e/o la struttura, la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, rimanendo irrilevante, sotto il profilo della distribuzione dell'onere probatorio, che si tratti o meno di intervento di particolare difficoltà (cfr. Cass. Civ., Ord. n. 26907 del 26/11/2020).
L'orientamento giurisprudenziale maggioritario, difatti, afferma la natura contrattuale della responsabilità medica, sia della struttura sanitaria che del medico dipendente della stessa, evidenziando la sola differenza concernente la fonte: un contratto, nel primo caso, il cd. “contatto sociale” nel secondo caso. In particolare, con riferimento alla responsabilità della struttura sanitaria, si è in presenza di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (cosiddetto contratto di spedalità), che si conclude all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura e da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del
Servizio Sanitario Nazionale) insorgono, a carico della struttura sanitaria, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., per tutte, Cass. Civ. n. 34156/2023).
La struttura sanitaria risponde a titolo di responsabilità contrattuale, sia per fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., laddove vengano inadempiute obbligazioni connesse al contratto di spedalità e direttamente a carico dell'ente debitore (assistenza post - operatoria;
sicurezza delle attrezzature e degli ambienti;
custodia dei pazienti, tenuta della cartella clinica;
vitto e alloggio), sia per fatto dei dipendenti ovvero degli ausiliari, ex art. 1228 cod. civ., con riferimento all'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta dal sanitario. È bene precisare, a questo punto, che non incide sui principi giurisprudenziali sin qui esposti, elaborati dalla Suprema Corte, il disposto dell'art. 3 del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189; ed invero, come chiarito dalla Suprema Corte, l'art. 3, comma 1, del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, nel prevedere che "l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve", fermo restando, in tali casi, "l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile", non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma intende solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve (così Cass., 17.04.2014, n. 8940).
Il richiamo nella norma suddetta all'obbligo di cui all'art. 2043 c.c. per l'esercente la professione sanitaria che non risponde penalmente (per essersi attenuto alle linee guida), ma la cui condotta evidenzia una colpa lieve, non ha nessun riflesso sulla responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, che ha concluso un contratto atipico con il paziente (o, se si preferisce, è comunque tenuta ex lege ad adempiere determinate prestazioni perché inserita nel SSN) ed è chiamata a rispondere ex art. 1218 c.c. dell'inadempimento riferibile direttamente alla struttura anche quando derivi dall'operato dei suoi dipendenti e/o degli ausiliari di cui si è avvalsa;
la medesima pronuncia ha ritenuto che la responsabilità del medico per condotte che non costituiscono inadempimento di un contratto d'opera (diverso dal contratto concluso con la struttura) venga ricondotta dal legislatore del 2012 alla responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c. e che, dunque, l'obbligazione risarcitoria del medico possa scaturire solo in presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano (che il danneggiato ha l'onere di provare).
Alla luce dei principi normativi e giurisprudenziali richiamati, e nel procedere all'esame del merito della fattispecie sottoposta all'attenzione del Tribunale, risulta assolutamente rilevante, nell'accertamento della sussistenza o meno di condotte colpose da parte dei convenuti, la consulenza tecnica d'ufficio, espletata in corso di causa ed affidata al prof. le cui Persona_1 conclusioni appaiono immuni da vizi logici, adeguatamente motivate dal punto di vista argomentativo, deduttivo e scientifico e, pertanto, condivisibili, avendo il consulente anche dato esaustiva risposta alle osservazioni critiche dei cc.tt.pp.
Il C.T.U. nell'elaborato ricostruisce i passaggi temporali e sanitari della vicenda denunciata dall'attore, previo inquadramento della stessa dal punto di vista scientifico e medico-legale.
Riferisce, innanzitutto, che “il sig. nel 2009 pativa ipoacusia con acufeni che si Parte_1
Per_ aggravava per cui si rivolgeva la dott. di Siena che consigliava l'esecuzione di una RM cranio.
L'esame era effettuato presso il P.O. “San Luca” di Vallo della Lucania (SA) ed evidenziava “a destra: regolare sviluppo della mastoide con obliterazione delle cellette infero-mediali da tessuto ipodenso che occupa la cavità dell'orecchio medio con erosione ed assottigliamento delle pareti e coinvolgimento della catena degli ossicini mal dissociabile.” (pag. 9 relazione peritale).
Prosegue, poi, chiarendo che “Dal 9 settembre 2010 praticava alcuni accessi in Day Hospital Con presso la U.O. di ORL della Osp. di ove accedeva con diagnosi di ingresso di “sospetto CP_1 glomo timpanico”. L'anamnesi mostrava “negli ultimi tempi peggioramento della funz. uditiva dx,
l'acufene è lievemente migliorato. (…) Il 23 dicembre 2010 si sottoponeva ad esame TC delle Con Co rocche petrose presso la Osp. “ ” di che evidenziava Controparte_1 CP_1
“…regolare pneumatizzazione delle cellette mastoidee a sin. Coclea, canali semicircolari, membrana timpanica e catena ossiculare ben valutabile a sin. A dx materiale ipodenso che ingloba la coclea, i canali semicircolari, parte della mastoide e parzialmente la membrana timpanica”. Il
17 maggio 2011 si ricoverava presso la U.O. di ORL della con Controparte_1 diagnosi di “ipoacusia di n.d.d.” All'anamnesi era riportato “…Acufeni Au dx con ipoacusia ingravescente Au dx da circa 2 anni. Si è accentuato negli ultimi 10 mesi”. L'esame obiettivo locale mostrava “Orecchio destro: MT opacata con iperemia del manico del martello. Orecchio sinistro nella norma, orofaringe nella norma” Il 18 maggio era sottoposto ad intervento di Timpanotomia esplorativa Dx. In data 19 maggio era espletata una Consulenza Oculistica che evidenziava “OD lieve alterazione della dinamica palpebrale. Chiusura completa della rima palpebrale volontaria, forzata. . Lacrime artificiali, bendaggio notturno”. Era dimesso il 25 maggio Controparte_6
2011 con diagnosi di “otite cronica” che nella diagnosi S.D.O. diventa “otite media cronica suppurativa non specificata”. Il referto istologico della biopsia intraoperatoria giungeva in data 1 giugno 2011 e mostrava “orecchio medio destro. Minutissimo frammento … Diagnosi … lesione di natura neurale (schwannoma) da correlare al quadro clinico e strumentale”. Il 16 agosto 2011 si sottoponeva a visita oculistica che evidenziava “VN OD 8/10, OS 10/10 … OD esiti di paresi VII
n.c. OD deficit film lacrimale OS nei limiti della norma. Sp TSP … …”. Persistendo la CP_7 sintomatologia neurologica era consigliato di rivolgersi al dott. per cui si ricovera il 16 Per_3 ottobre 2011 presso la Clinica “Piacenza” di Piacenza ove accede con diagnosi di “Neurinoma nervo facciale dx. L'anamnesi evidenziava “ipoacusia dx da circa due anni. Acufeni in Au dx da circa due anni. TPE dx con biopsia neoformazione …con diagnosi di neurinoma. Dopo la biopsia comparsa di paralisi del nervo facciale con recupero sino ad un grado II-III … RMN cerebrale con mdc e TC … con evidenza di neoformazione II e III porzione del nervo facciale dx. Au dx: neoformazione biancastra retrotimpanica non pulsante. Au sn: normale. N.F. dx grado II-III HB”.
In data 17 ottobre era sottoposto ad intervento chirurgico. (…). Il 21 ottobre era dimesso con diagnosi di “neurinoma del nervo facciale di Dx”. (…). Dalla lettera di dimissione si evidenzia “Il decorso post-operatorio è stato caratterizzato da un deficit del nervo facciale, già presente nel preoperatorio (attualmente grado VI) di conseguenza l'occhio andrà protetto con apposito occhialino e lacrime artificiali. Saranno inoltre necessari periodici controlli oculistici …”.
Sempre secondo l'Ausiliare, “Il nervo facciale è il settimo paio di nervi cranici, ed è un nervo principalmente motorio, regolando, infatti, tutta la motilità di metà faccia. Il nervo ha altre funzioni secondarie quali il controllo della lacrimazione e di parte della salivazione, inoltre, attraverso il nervo facciale raggiungono il sistema nervoso centrale le sensazioni gustative dei 2/3 anteriori della lingua. Dal punto di vista anatomico il nervo è composto da circa 7000 fibre nervose ed ha un decorso molto complesso che lo porta dall'emergenza, dal tronco dell'encefalo, fino ai muscoli del volto. Tale decorso è suddiviso nelle porzioni: intracranica, intratemporale, ed extracranica. Nel suo tratto intracranico il nervo decorre dalla superficie del tronco dell'encefalo, da cui origina, fino all'osso temporale. Nella parte terminale di questo tragitto il nervo passa all'interno del condotto uditivo interno. In questo canale il facciale è in stretta associazione con l'VIII nervo cranico (cocleo-vestibolare) con il quale raggiungono il cervello le sensazioni uditive e quelle provenienti dal labirinto posteriore. (…) Le patologie che interessano il nervo facciale possono essere suddivise in 5 gruppi principali: 1) congenite 2) infiammatorie, 3) iatrogene (causate da interventi chirurgici a carico dell'orecchio medio e/o interno, della base cranica e della parotide),
4) traumatiche, 5) tumorali. (…) Alcuni tipi di tumori possono interessare il nervo in ogni tratto del suo decorso, e determinarne una lesione. Questi tumori possono originare dal facciale stesso
(intrinseci), oppure nascere da strutture adiacenti al nervo ed interessarlo nel corso della loro crescita (estrinseci). Tra le lesioni intrinseche i 2 tipi più frequenti sono il neurinoma (o
Schwannoma) e l'emangioma del nervo facciale.
I sintomi di un tumore del nervo facciale variano a seconda della sua posizione lungo la lunghezza del nervo facciale. I possibili sintomi sono dati da: • Contrazioni del viso;
• Lento sviluppo di una paralisi del facciale per un periodo di settimane;
• Perdita dell'udito che può essere presente a seconda della posizione del tumore;
• Problemi di vertigini o di equilibrio;
• Ricorrenti paralisi del facciale unilaterali. (…) Trattandosi di una neoplasia in prevalenza localizzata nell'osso petroso, il quadro sintomatologico richiederà un'attenta e corretta valutazione.
Un tumore lungo il corso del nervo facciale intratemporale non deve essere molto grande per essere sintomatico, pertanto, definendo l'anatomia ossea, la TAC può aggiungere prove di conferma o di esclusione della presenza di questi tumori. La Risonanza Magnetica è il criterio standard per la valutazione dei tessuti molli come il nervo facciale. Essa fornisce informazioni specifiche riguardanti l'invasione perineurale dei tessuti molli. Il è un mezzo di Per_4 contrasto che rende più facile la visualizzazione delle strutture interne del corpo e può identificare piccole anomalie. Questo delinea chiaramente tutti i tessuti molli, come i nervi, e può fornire informazioni, nello specifico, sulle condizioni del nervo facciale. (…) L'approccio chirurgico dipende dalla posizione anatomica del tumore, la sua estensione e lo stato dell'udito bilateralmente. (…).
Le complicanze della chirurgia per i tumori del nervo facciale sono legate all'approccio chirurgico.
Complicanze di approcci per via mastoidea o translabirintica comprendono la paralisi dei muscoli dell'emifaccia interessata, la perdita dell'udito, tinnito, vertigini, infezioni, ed ematomi”.
Alla luce della disamina teorica, il Consulente conclude, quindi, che “Nel caso in discussione il sig. in data 18 maggio 2011 presso la U.O. di ORL della Parte_1 Controparte_1 era sottoposto ad una timpanotomia esplorativa con esecuzione di prelievo bioptico che produceva la lesione del nervo facciale di destra. Come ampiamente riportato in precedenza la diagnosi di del facciale è posta sulla base dei dati anamnestici, della sintomatologia e dell'esame Per_5 obiettivo, e soprattutto sulla base delle indagini otoneurologiche e neuroradiologiche.
Nel caso in trattazione le indagini radiografiche eseguite prima della biopsia espletata presso
l' risultavano tutte non indicanti la presenza di una neoformazione Controparte_1 a carico del facciale. (…). Che la lesione del facciale era prodotta nel corso della timpanotomia esplorativa, espletata in data 18 maggio 2011, è un dato di certezza, infatti il paziente già in data
16 agosto 2011 alla visita oculistica risultava patire “OD esiti di paresi VII n.c”. Inoltre, all'ingresso presso la Casa di Cura “Piacenza” era riscontrato all'anamnesi “TPE dx con biopsia neoformazione …con diagnosi di neurinoma. Dopo la biopsia comparsa di paralisi del nervo facciale con recupero sino ad un grado II-III …”. Pertanto, con criterio di certezza si deve affermare che al momento dell'ingresso presso la Casa di Cura “Piacenza” il sig. Parte_1 pativa già la lesione del VII paio di nervi cranici. (…). Tale lesione era quindi trattata chirurgicamente, per asportazione del neurinoma a carico del nervo facciale dx, presso la stessa
Casa di Cura “Piacenza”, con innesto del nervo surale, in data 17 ottobre 2011”.
Secondo il prof. quindi, “per quanto attiene il comportamento dei sanitari della U.O. di Per_1
Otorinolaringoiatria della Az. occorre specificare che, se da un lato manca Controparte_1 il riconoscimento radiografico della neoformazione a carico del facciale a destra prima dell'intervento di timpanotomia, effettuato in data 17 maggio 2011, questo era praticato a distanza di circa 8 mesi dalla RM encefalo ed angio RM intracranica effettuata in data 24 settembre 2010.
Una nuova RM era, pertanto, necessaria per valutare le condizioni del paziente. Inoltre, circa 1 mese e mezzo dopo l'intervento, l'esame RM delle rocche petrose effettuato presso il Centro
CE.DI.SA. di Salerno non solo apprezzava “un tessuto solido disomogeneo” nel contesto dell'orecchio medio a destra, ma definiva le sue dimensioni in circa 2 cm. La grandezza della neoformazione fa ritenere, con criterio di certezza, che la stessa fosse già presente ed identificabile almeno al momento dell'intervento di timpanotomia”.
Di conseguenza, “Un comportamento prudente, in linea con le norme di buona pratica clinica, avrebbe di certo condotto all'esecuzione di una nuova RM della regione cranica, dopo circa 8 mesi dalla precedente, che avrebbe evidenziato la neoformazione ed impedito l'esecuzione della timpanotomia che provocava i danni a carico del VII paio di nervi cranici a destra”.
Il Consulente, pertanto, conclude che i postumi derivati dalla vicenda de qua in danno dell'odierno attore siano configurabili in “Esiti di paresi del VII paio di nervi cranici con rima buccale lievemente deviata a sinistra, chiusura incompleta della palpebra dell'occhio destro e lagoftalmo”.
Il CTU confermava le proprie conclusioni anche in sede di risposta alle osservazioni delle parti e, in particolare, riscontrando in maniera puntuale le eccezioni sollevate dal C.T. di parte convenuta.
Deve, quindi, riconoscersi il diritto di al risarcimento del danno di Parte_1 derivazione iatrogena subito, nei limiti riconosciuti in sede peritale. Così accertato l'an debeatur, è necessario procedere alla esatta quantificazione del danno da riconoscere all'attore. Innanzitutto, in sede peritale è stato riconosciuto un danno cd. iatrogeno: allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, ossia non riconducibile alla responsabilità del sanitario (cfr. Cass. Civ. n. 18442/2023 in cui la
Corte ha ben chiarito che la quantificazione del risarcimento basata esclusivamente sulla differenza tra le percentuali di invalidità senza conversione in somme di denaro è da ritenersi viziata, causando una sottostima del danno in violazione dell'articolo 1223 c.c.; così anche Cass. Civ., Sez. III, nn.
6341/2014 e 11754/2018; ancora più di recente, la Cassazione, con ordinanza n. 29549/2024 in materia di responsabilità medica, ha ribadito e precisato il suddetto criterio di calcolo del danno differenziale giustificato dalla progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare di invalidità).
Facendo applicazione delle indicazioni giurisprudenziali in materia, l'importo del danno iatrogeno non deve essere calcolato effettuando l'operazione aritmetica sulle percentuali di invalidità, bensì sul montante risarcitorio: in tali ipotesi l'ammontare del danno riconducibile alla responsabilità dei sanitari non corrisponde alla differenza tra i due valori percentuali, ma va stabilito operando la differenza tra il montante risarcitorio per l'invalidità di cui è in concreto portatore il paziente e quello corrispondente all'invalidità ineliminabile e normalmente risultante dal trattamento medico
(intervento chirurgico o altro). Si rende, pertanto, necessario prima liquidare il danno nel suo valore monetario e poi effettuare le operazioni aritmetiche.
Relativamente alla componente esitale, il CTU ha chiarito che, nel fare applicazione delle Linee
Guida per la valutazione medico – legale del danno alla persona in ambito civilistico (SIMLA),
“Tali postumi possono quantificarsi nella misura del 14% (quattordici per cento), di cui l'8% (otto per cento) deve considerarsi di natura iatrogena e, quindi, a carico dell' Controparte_1
per l'intervento di timpanotomia non indicato.”.
[...]
Dunque, tenuto conto dei postumi accertati dal C.T.U. nel caso di specie, ed in applicazione della
Tabella Unica Nazionale, pubblicata con il DPR n. 12 del 13/01/2025, con riguardo alla percentuale complessiva della lesione, pari al 14% di invalidità permanente, si reputa idoneo prendere in considerazione, come valore del punto relativo alla predetta percentuale di invalidità (relativamente ad un soggetto di anni 54 all'epoca del fatto), quello pari ad € 4.057,83 (già aumentato del danno morale nella sua percentuale minima). Pertanto, fermo il coefficiente di riduzione per età pari a
0,738, il danno non patrimoniale complessivo sarà pari ad € 41.925,51 (€ 4.057,83 x 14 x 0,738) quale danno biologico permanente.
Con riferimento, invece, alla percentuale dell'invalidità ineliminabile e normalmente risultante dal trattamento medico previsto per la casistica sanitaria cui ascrivere la vicenda de qua, che il
Tribunale ritiene congruo, in virtù della valutazione operata dal CTU e sulla scorta delle allegazioni offerte, quantificare nella misura del 6% (ossia, 14% - 8%) di invalidità permanente, si reputa idoneo prendere in considerazione, facendo riferimento agli importi per la liquidazione del danno biologico di lieve entità aggiornati all'anno 2025, come valore del punto relativo alla predetta percentuale di invalidità (relativamente ad un soggetto di anni 54 all'epoca del fatto), quello pari ad
€ 963,40. Pertanto, il danno non patrimoniale complessivo sarà pari ad € 10.219,49 quale danno biologico permanente, già aumentato della componente morale nella sua percentuale minima.
Il danno iatrogeno causalmente riferibile all'errore medico accertato nella fattispecie in esame risulta, quindi, pari ad € 31.706,26 (€ 41.925,51 - € 10.219,49).
Sempre aderendo alla quantificazione del danno risarcibile di derivazione iatrogena come operata dal CTU, va, altresì, riconosciuta in favore dell'attore una ITT di 20 giorni e una ITP di 20 giorni nella misura del 50%: quindi, € 1123,60 per ITT + € 561,80 per ITP al 50% = € 1.685,40.
Su tutti gli importi determinati a titolo di risarcimento, rappresentando lo stesso un debito di valore, sono dovuti gli interessi legali nonché la rivalutazione: in particolare, la somma de qua andrà devalutata al momento del fatto e poi rivalutata di anno in anno fino alla presente pronuncia e sull'importo finale andranno riconosciuti gli interessi al tasso legale dalla pronuncia al soddisfo.
Quanto al danno da mancanza, nella fattispecie de qua, di valido consenso informato, sia pur stigmatizzato dal CTU nel caso di specie, lo stesso non è stato in alcun modo allegato né provato dall'attore e la relativa pretesa risarcitoria non può, pertanto, trovare accoglimento. Difatti, la consolidata giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il mancato consenso informato non comporta automaticamente un risarcimento. Il paziente è chiamato a dimostrare concretamente che la mancata informazione ha leso il suo diritto all'autodeterminazione, causando un danno specifico, sia esso patrimoniale o non patrimoniale. In mancanza di una prova di tal fatta, il semplice fatto di non essere stato informato non dà diritto al risarcimento (cfr., per tutte, Cass. Civ., ord. n.
8640/2024).
Con riguardo al governo delle spese e competenze processuali, le stesse seguono la soccombenza e vanno liquidate in funzione della quantificazione come operata dal Tribunale: pertanto, le competenze del presente giudizio sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al
D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento in base al liquidato, tenuto conto delle fasi espletate, dell'attività complessivamente svolta e dell'aumento in ragione del numero delle parti ex art. 4, comma 2.
Le spese della espletata ctu, come già liquidate, seguono anch'esse la soccombenza e vanno poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria C.V., in persona del G.U. Dott.ssa Maria Caroppoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 Controparte_2
in persona del l.r.p.t., così provvede: Controparte_8
- per le ragioni esposte in parte motiva, accerta la responsabilità dei convenuti nella causazione del danno lamentato dall'attore;
- condanna la convenuta in persona del l.r.p.t., al Controparte_8 pagamento, in favore dell'attore e a titolo di risarcimento, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva, della complessiva somma di € 33.391,66;
- condanna, altresì, i convenuti al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 4.951,70 per compenso professionale, oltre € 545,00 per esborsi nonché rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge se dovute, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario;
- pone le spese di ctu, come già liquidate, definitivamente a carico della parte convenuta;
S.M.C.V, 03.12.2025. Il G.U.
Dott.ssa Maria Caroppoli