TRIB
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/10/2025, n. 13791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13791 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30200/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona di dott. Francesco Frettoni Presidente dott.ssa Silvia Albano Giudice dott.ssa Damiana Colla Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nel procedimento iscritto al n. r.g. 30200/2024 promosso da
, nato in [...] l'[...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Giuseppe Prezio e dall'avv. Azzurra Vitale ed elettivamente domiciliato in Roma, via Taranto n. 21, presso lo studio del primo difensore
- ricorrente -
Contro
e , con domicilio in Roma, via dei Controparte_1 Controparte_2
Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, rappresentante e difensore ex lege
- resistente -
OGGETTO: silenzio del questore su domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale.
Con ricorso depositato il 18.7.2024, il ricorrente, cittadino del Bangladesh, ha lamentato l'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione convenuta sulla sua domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, presentata presso la Questura di in data CP_2
15.3.2023 ai sensi dell'art. 19, comma 1.2 del d.lgs. 286/1998 e rimasta senza risposta, nonostante il sollecito inoltrato tramite il difensore via PEC in data 18.6.2024. L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data 11.12.2024, allegando una nota con la quale la Questura di rappresenta di aver domandato alla Commissione Territoriale di CP_2
Roma l'emissione del necessario parere di sua competenza, ma di non aver ancora ricevuto riscontro. Il Giudice delegato ha fissato udienza per il giorno 8.1.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. La causa è stata successivamente rinviata all'udienza del 24.9.2025, anch'essa svoltasi in modalità cartolare, ai fini dell'acquisizione di documentazione ritenuta utile per la decisione, all'esito della quale la causa deve intendersi rimessa al collegio per la decisione.
*** Deve precisarsi preliminarmente che, ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. d) del d.l. 13/2017, convertito con modificazioni con legge 46/2017, la presente domanda rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione, trattandosi di controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale”. Ai sensi del medesimo art. 3 del d.l. 13/2017, deve in tali casi farsi applicazione del rito semplificato di cognizione collegiale previsto dall'art. 19 ter del d.lgs. 150/2011. Ciò posto, nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono. Quanto al quadro normativo, deve premettersi che trova applicazione nel caso di specie il d.l. 20/2023, nella versione in vigore anteriormente alle modifiche apportate dalla legge di conversione n. 50/2023, la quale ha soppresso il riferimento espresso alla possibilità di ottenere il rilascio di un permesso per protezione speciale direttamente dal Questore, previo parere della Commissione Territoriale, sussistendone i requisiti, fino ad allora contenuto nel secondo periodo dell'art. 19, c.
1.2 del d.lgs. 286/1998. Come espressamente previsto dall'art. 1 della medesima legge n. 50/2023, quest'ultima è tuttavia entrata in vigore “il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”, avvenuta il 5.5.2023, dunque in data 6.5.2023. Fino a quest'ultima data, dunque, era ancora pieno diritto dei richiedenti di accedere alla procedura di rilascio del permesso per protezione speciale direttamente da parte del Questore e legittima deve pertanto ritenersi la presentazione di tale domanda da parte dell'odierno ricorrente, avvenuta in data 15.3.2023, come da cedolino in atti. Quanto al contenuto della protezione richiesta, il d.l. 20/2023 ha apportato modifiche all'art. 19 del d.lgs. 286/1998. In particolare, l'art. 7 del d.l. 20/2023 ha abrogato il terzo e quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs. 286/1998, i quali (nella versione novellata dal d.l. 130/2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173) ampliavano il perimetro delle forme di protezione gradata, introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 comma 1.1 del d.lgs. 286/1998 e art. 32.3 del d.lgs. 25/2008) il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale potesse dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare. Occorre evidenziare, tuttavia, che la novella in esame non ha modificato il primo ed il secondo periodo del comma 1.1. del suddetto art. 19 (sempre nella versione novellata dal d.l. 130/2020), che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale prevedono non soltanto il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti, ma anche il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero costituisca una violazione degli obblighi di cui all'art. 5, comma 6 del d.lgs. 286/1998, ossia degli obblighi costituzionali o internazionali vincolanti per l'ordinamento italiano. In merito al profilo in esame, la Suprema Corte ha affermato che, “in ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. Unite 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. (Cass. n. 28162/23). Deve pertanto continuare a riconoscersi tutela al diritto alla vita privata e familiare, già riconosciuto al livello costituzionale (dall'art. 2 Cost.) e delle fonti sovranazionali, quali CEDU e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (all'art. 7). Nello specifico, l'art. 8 CEDU dispone che: “
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”. La nozione di “vita privata” elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo è ampia, non suscettibile di definizione esaustiva, e implica, in sostanza, che ciascuno possa stabilire la propria identità. Altrettanto ampia è la nozione elaborata dalla Corte di “vita familiare”, attribuendo agli Stati parte la facoltà di differenziare, in relazione ai diversi modelli della stessa, le varie forme di tutela. Tutti i rapporti sociali tra il cittadino straniero stabilmente insediato e la comunità nella quale vive fanno parte integrante della nozione di “vita privata” come intesa ai sensi dell'articolo 8 CEDU (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., ud. 22/01/2019, 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). In tale prospettiva, si tratta dunque, tra l'altro, di valorizzare i percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. Elemento cardine è, a tal fine, l'integrazione lavorativa, la quale, valutata unitamente alla presenza di significative relazioni a livello personale e sociale, rivela un legame effettivo tra il cittadino straniero stesso e il territorio del Paese di accoglienza. Ebbene, il ricorrente ha depositato diversi documenti a dimostrazione delle proprie condizioni di vita in Italia, e in particolare: comunicazione UniLav e lettera di proroga attestanti un rapporto di lavoro quale barista decorrente da ottobre 2022 e successivamente confermato, sino alla trasformazione in lavoro a tempo indeterminato;
relative buste paga sino ad agosto 2025; attestato di frequenza del corso di formazione sull'igiene degli alimenti presso il datore di lavoro;
10 ricevute di trasferimenti di denaro effettuati in Bangladesh, con regolare cadenza mensile, per un importo medio di diverse centinaia di euro, solitamente attestato sui 500 euro circa;
attestato di conseguimento di un grado di conoscenza della lingua italiana pari al livello A2 QCER, rilasciato dal Centro provinciale per l'istruzione degli adulti di Roma il 21.6.2024. Il complesso di tale documentazione dimostra come il ricorrente abbia da tempo radicato la propria intera esistenza in Italia. Egli ha studiato con profitto e ha acquisito una buona padronanza della lingua, raggiungendo il livello A2 del QCER come attestato dl Centro per l'istruzione degli adulti frequentato. Al contempo, in Italia egli risulta titolare di un rapporto di lavoro quale barista per lo stesso locale di Roma dall'ottobre 2022 sino al presente, in virtù di un regolare contratto inizialmente a termine e successivamente prorogato sino alla definitiva trasformazione a tempo indeterminato. I guadagni derivanti dal suo lavoro, dimostrati dalle buste paga in atti, hanno garantito al ricorrente entrate sicure e stabili negli ultimi tre anni e gli hanno consentito di provvedere a tutte le proprie esigenze e a quelle della propria famiglia in Bangladesh, cui egli invia cospicue somme di denaro con regolare cadenza mensile, come dimostrano le ricevute delle rimesse in atti. Tutto ciò posto, il ricorrente ha dimostrato di avere ormai compiutamente stabilito in Italia il centro esclusivo della propria esistenza, avendo conquistato una sicurezza economica, derivante da un'attività lavorativa di lunga durata e che appare certamente suscettibile di proseguire nel tempo, viste le proroghe già intervenute e la trasformazione a tempo indeterminato del contratto in corso, a dimostrazione del rapporto di fiducia instaurato con l'attuale datore di lavoro, nonché vista la formazione specifica (dimostrata dagli attestati in atti) e l'esperienza evidentemente maturata nel settore di impiego. È evidente pertanto come un allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una grave violazione del diritto fondamentale al rispetto della sua vita privata, tutelata dal nostro ordinamento a livello costituzionale e dal diritto internazionale, in particolar modo dall'art. 8 CEDU, quale definito dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo nel significato di nuova identità e stabilità (cfr. Corte EDU, 14 febbraio 2019, Narjis c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99; si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, c. Austria, n. 1638/03). Il rientro in Bangladesh costituirebbe per il Per_1 ricorrente uno sradicamento dal luogo in cui egli ha ricostruito la propria vita e dove ha ormai stabilito la totalità delle proprie occupazioni. Egli andrebbe incontro agli ostacoli di un nuovo radicamento territoriale e a gravi difficoltà oggettive nel condurre una vita dignitosa. Al contrario, la permanenza in Italia lo preserverebbe da uno scadimento estremamente significativo delle proprie condizioni di vita e gli consentirebbe di continuare a soddisfare le proprie esigenze e quelle della propria famiglia. Per tutti questi motivi, il ricorso merita in definitiva di essere accolto, con ordine di rilascio in favore del ricorrente del permesso per protezione speciale di cui all'art. 32, c. 3 del d.lgs. 25/2008, nella forma introdotta dal d.l. 20/2023 nella versione vigente anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione n. 50/2023, come già sopra argomentato, sussistendone tutti i presupposti, in considerazione del lasso di tempo di già oltre due anni dalla domanda di protezione (avanzata a marzo 2023) durante il quale si è protratto l'ingiustificato ritardo dell'Amministrazione resistente, nonostante la presentazione secondo le corrette modalità di tale domanda, nonchè la rappresentazione e produzione documentale già davanti all'Amministrazione di tutte le ragioni che sorreggono la pretesa oggetto del presente giudizio, nonostante il formale sollecito inoltrato dal ricorrente tramite il difensore a mezzo pec del 18.6.2024, in evidente gravissima violazione del termine di legge di sessanta giorni previsto per il rilascio di un permesso di soggiorno a partire dalla data della domanda di cui all'art. 5, comma 9 del d.lgs. 286/1998. Le spese di lite possono tuttavia dichiararsi compensate tra le parti, dal momento che la decisione si è in parte fondata su documenti acquisiti nel corso del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- riconosce la protezione speciale a , nato in [...] l'11 ottobre Parte_1
1989, e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno per protezione speciale, di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, c. 3 del d.lgs. 25/2008, secondo le modifiche introdotte con d.l. 20/2023, nella versione vigente anteriormente alle modificazioni introdotte dalla legge di conversione 50/2023;
- dichiara le spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 settembre 2025.
Il Presidente
Dott. Francesco Frettoni
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona di dott. Francesco Frettoni Presidente dott.ssa Silvia Albano Giudice dott.ssa Damiana Colla Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nel procedimento iscritto al n. r.g. 30200/2024 promosso da
, nato in [...] l'[...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Giuseppe Prezio e dall'avv. Azzurra Vitale ed elettivamente domiciliato in Roma, via Taranto n. 21, presso lo studio del primo difensore
- ricorrente -
Contro
e , con domicilio in Roma, via dei Controparte_1 Controparte_2
Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, rappresentante e difensore ex lege
- resistente -
OGGETTO: silenzio del questore su domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale.
Con ricorso depositato il 18.7.2024, il ricorrente, cittadino del Bangladesh, ha lamentato l'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione convenuta sulla sua domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, presentata presso la Questura di in data CP_2
15.3.2023 ai sensi dell'art. 19, comma 1.2 del d.lgs. 286/1998 e rimasta senza risposta, nonostante il sollecito inoltrato tramite il difensore via PEC in data 18.6.2024. L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data 11.12.2024, allegando una nota con la quale la Questura di rappresenta di aver domandato alla Commissione Territoriale di CP_2
Roma l'emissione del necessario parere di sua competenza, ma di non aver ancora ricevuto riscontro. Il Giudice delegato ha fissato udienza per il giorno 8.1.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. La causa è stata successivamente rinviata all'udienza del 24.9.2025, anch'essa svoltasi in modalità cartolare, ai fini dell'acquisizione di documentazione ritenuta utile per la decisione, all'esito della quale la causa deve intendersi rimessa al collegio per la decisione.
*** Deve precisarsi preliminarmente che, ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. d) del d.l. 13/2017, convertito con modificazioni con legge 46/2017, la presente domanda rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione, trattandosi di controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale”. Ai sensi del medesimo art. 3 del d.l. 13/2017, deve in tali casi farsi applicazione del rito semplificato di cognizione collegiale previsto dall'art. 19 ter del d.lgs. 150/2011. Ciò posto, nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono. Quanto al quadro normativo, deve premettersi che trova applicazione nel caso di specie il d.l. 20/2023, nella versione in vigore anteriormente alle modifiche apportate dalla legge di conversione n. 50/2023, la quale ha soppresso il riferimento espresso alla possibilità di ottenere il rilascio di un permesso per protezione speciale direttamente dal Questore, previo parere della Commissione Territoriale, sussistendone i requisiti, fino ad allora contenuto nel secondo periodo dell'art. 19, c.
1.2 del d.lgs. 286/1998. Come espressamente previsto dall'art. 1 della medesima legge n. 50/2023, quest'ultima è tuttavia entrata in vigore “il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”, avvenuta il 5.5.2023, dunque in data 6.5.2023. Fino a quest'ultima data, dunque, era ancora pieno diritto dei richiedenti di accedere alla procedura di rilascio del permesso per protezione speciale direttamente da parte del Questore e legittima deve pertanto ritenersi la presentazione di tale domanda da parte dell'odierno ricorrente, avvenuta in data 15.3.2023, come da cedolino in atti. Quanto al contenuto della protezione richiesta, il d.l. 20/2023 ha apportato modifiche all'art. 19 del d.lgs. 286/1998. In particolare, l'art. 7 del d.l. 20/2023 ha abrogato il terzo e quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs. 286/1998, i quali (nella versione novellata dal d.l. 130/2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173) ampliavano il perimetro delle forme di protezione gradata, introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 comma 1.1 del d.lgs. 286/1998 e art. 32.3 del d.lgs. 25/2008) il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale potesse dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare. Occorre evidenziare, tuttavia, che la novella in esame non ha modificato il primo ed il secondo periodo del comma 1.1. del suddetto art. 19 (sempre nella versione novellata dal d.l. 130/2020), che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale prevedono non soltanto il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti, ma anche il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero costituisca una violazione degli obblighi di cui all'art. 5, comma 6 del d.lgs. 286/1998, ossia degli obblighi costituzionali o internazionali vincolanti per l'ordinamento italiano. In merito al profilo in esame, la Suprema Corte ha affermato che, “in ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. Unite 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. (Cass. n. 28162/23). Deve pertanto continuare a riconoscersi tutela al diritto alla vita privata e familiare, già riconosciuto al livello costituzionale (dall'art. 2 Cost.) e delle fonti sovranazionali, quali CEDU e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (all'art. 7). Nello specifico, l'art. 8 CEDU dispone che: “
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”. La nozione di “vita privata” elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo è ampia, non suscettibile di definizione esaustiva, e implica, in sostanza, che ciascuno possa stabilire la propria identità. Altrettanto ampia è la nozione elaborata dalla Corte di “vita familiare”, attribuendo agli Stati parte la facoltà di differenziare, in relazione ai diversi modelli della stessa, le varie forme di tutela. Tutti i rapporti sociali tra il cittadino straniero stabilmente insediato e la comunità nella quale vive fanno parte integrante della nozione di “vita privata” come intesa ai sensi dell'articolo 8 CEDU (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., ud. 22/01/2019, 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). In tale prospettiva, si tratta dunque, tra l'altro, di valorizzare i percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. Elemento cardine è, a tal fine, l'integrazione lavorativa, la quale, valutata unitamente alla presenza di significative relazioni a livello personale e sociale, rivela un legame effettivo tra il cittadino straniero stesso e il territorio del Paese di accoglienza. Ebbene, il ricorrente ha depositato diversi documenti a dimostrazione delle proprie condizioni di vita in Italia, e in particolare: comunicazione UniLav e lettera di proroga attestanti un rapporto di lavoro quale barista decorrente da ottobre 2022 e successivamente confermato, sino alla trasformazione in lavoro a tempo indeterminato;
relative buste paga sino ad agosto 2025; attestato di frequenza del corso di formazione sull'igiene degli alimenti presso il datore di lavoro;
10 ricevute di trasferimenti di denaro effettuati in Bangladesh, con regolare cadenza mensile, per un importo medio di diverse centinaia di euro, solitamente attestato sui 500 euro circa;
attestato di conseguimento di un grado di conoscenza della lingua italiana pari al livello A2 QCER, rilasciato dal Centro provinciale per l'istruzione degli adulti di Roma il 21.6.2024. Il complesso di tale documentazione dimostra come il ricorrente abbia da tempo radicato la propria intera esistenza in Italia. Egli ha studiato con profitto e ha acquisito una buona padronanza della lingua, raggiungendo il livello A2 del QCER come attestato dl Centro per l'istruzione degli adulti frequentato. Al contempo, in Italia egli risulta titolare di un rapporto di lavoro quale barista per lo stesso locale di Roma dall'ottobre 2022 sino al presente, in virtù di un regolare contratto inizialmente a termine e successivamente prorogato sino alla definitiva trasformazione a tempo indeterminato. I guadagni derivanti dal suo lavoro, dimostrati dalle buste paga in atti, hanno garantito al ricorrente entrate sicure e stabili negli ultimi tre anni e gli hanno consentito di provvedere a tutte le proprie esigenze e a quelle della propria famiglia in Bangladesh, cui egli invia cospicue somme di denaro con regolare cadenza mensile, come dimostrano le ricevute delle rimesse in atti. Tutto ciò posto, il ricorrente ha dimostrato di avere ormai compiutamente stabilito in Italia il centro esclusivo della propria esistenza, avendo conquistato una sicurezza economica, derivante da un'attività lavorativa di lunga durata e che appare certamente suscettibile di proseguire nel tempo, viste le proroghe già intervenute e la trasformazione a tempo indeterminato del contratto in corso, a dimostrazione del rapporto di fiducia instaurato con l'attuale datore di lavoro, nonché vista la formazione specifica (dimostrata dagli attestati in atti) e l'esperienza evidentemente maturata nel settore di impiego. È evidente pertanto come un allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una grave violazione del diritto fondamentale al rispetto della sua vita privata, tutelata dal nostro ordinamento a livello costituzionale e dal diritto internazionale, in particolar modo dall'art. 8 CEDU, quale definito dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo nel significato di nuova identità e stabilità (cfr. Corte EDU, 14 febbraio 2019, Narjis c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99; si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, c. Austria, n. 1638/03). Il rientro in Bangladesh costituirebbe per il Per_1 ricorrente uno sradicamento dal luogo in cui egli ha ricostruito la propria vita e dove ha ormai stabilito la totalità delle proprie occupazioni. Egli andrebbe incontro agli ostacoli di un nuovo radicamento territoriale e a gravi difficoltà oggettive nel condurre una vita dignitosa. Al contrario, la permanenza in Italia lo preserverebbe da uno scadimento estremamente significativo delle proprie condizioni di vita e gli consentirebbe di continuare a soddisfare le proprie esigenze e quelle della propria famiglia. Per tutti questi motivi, il ricorso merita in definitiva di essere accolto, con ordine di rilascio in favore del ricorrente del permesso per protezione speciale di cui all'art. 32, c. 3 del d.lgs. 25/2008, nella forma introdotta dal d.l. 20/2023 nella versione vigente anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione n. 50/2023, come già sopra argomentato, sussistendone tutti i presupposti, in considerazione del lasso di tempo di già oltre due anni dalla domanda di protezione (avanzata a marzo 2023) durante il quale si è protratto l'ingiustificato ritardo dell'Amministrazione resistente, nonostante la presentazione secondo le corrette modalità di tale domanda, nonchè la rappresentazione e produzione documentale già davanti all'Amministrazione di tutte le ragioni che sorreggono la pretesa oggetto del presente giudizio, nonostante il formale sollecito inoltrato dal ricorrente tramite il difensore a mezzo pec del 18.6.2024, in evidente gravissima violazione del termine di legge di sessanta giorni previsto per il rilascio di un permesso di soggiorno a partire dalla data della domanda di cui all'art. 5, comma 9 del d.lgs. 286/1998. Le spese di lite possono tuttavia dichiararsi compensate tra le parti, dal momento che la decisione si è in parte fondata su documenti acquisiti nel corso del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- riconosce la protezione speciale a , nato in [...] l'11 ottobre Parte_1
1989, e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno per protezione speciale, di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, c. 3 del d.lgs. 25/2008, secondo le modifiche introdotte con d.l. 20/2023, nella versione vigente anteriormente alle modificazioni introdotte dalla legge di conversione 50/2023;
- dichiara le spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 settembre 2025.
Il Presidente
Dott. Francesco Frettoni