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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 27/05/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NUORO
Il Tribunale di Nuoro, in persona del dott. Riccardo De Vito, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1062/2016 R.G. promossa da:
(CF ), (CF , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 quest'ultimo in proprio e anche in qualità di procuratore di (CF CP_1
) e ( ), rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._3 Parte_3 C.F._4
Maria Grazia Sini attrice contro
(CF ), (CF Controparte_2 C.F._5 _3
) (CF ), C.F._6 Controparte_4 CodiceFiscale_7 [...]
(CF ), (CF CP_5 C.F._8 Controparte_6
) e (CF , gli ultimi due in qualità di C.F._9 CP_7 C.F._10 eredi di , rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Sechi Persona_1 convenuti
e
, , CP_8 CP_9 Controparte_10 CP_11
, , , ; ,
[...] CP_12 CP_13 CP_14 CP_9
(CF Parte_4 Parte_5 Parte_6
), , , (CF C.F._11 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, (CF ), (CF C.F._12 Parte_10 C.F._13 Parte_11
), , C.F._14 Parte_12 Parte_13
, , , ; Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17
CP_15 Controparte_16 Parte_18 CP_17
[..
[...] [...]
(CF ), , ;
[...] Parte_19 C.F._15 Parte_20
(CF ), , , Parte_21 C.F._16 Parte_22 Parte_23
; E/O CP_2 Controparte_18 Controparte_19
; FU E/O
[...] CP_20 Persona_2 [...]
; (O Controparte_21 Controparte_22
); (O Persona_3 Controparte_23
); FU;
FU Persona_3 CP_24 Per_4 CP_25
; FU;
FU Per_4 Controparte_26 Per_4 Controparte_27
; FU;
FU Per_4 Controparte_28 Per_4 CP_24
; ; CP_17 Controparte_29 Controparte_30
; ;
[...] Controparte_31 [...]
; FU Controparte_32 Controparte_33 Per_5
FU;
FU ;
[...] _34 CP_9 Controparte_35 CP_9 [...]
FU;
FU ; _36 CP_9 _37 CP_9 Controparte_38
FU ; FU Parte_19 Controparte_39 Persona_6 Pt_10
FU (E/O VED. RUIU FU E/O
[...] Parte_19 Parte_10 Parte_19
PALA FU ); PALA FU CP_40 Parte_19 CP_10 Parte_19
PALA TO FU;
PALA FU;
PALA Parte_19 CP_41 CP_6
AN FU E/O PALA FU;
CP_42 CP_6 CP_22 CP_6
PALA GI. IO FU;
PALA AT FU;
PALA CP_6 CP_6 Pt_10
FU ; PALA FU;
PALA FU QUIRICO;
PALA CP_6 CP_43 CP_6 CP_6
FU QUIRICO;
PALA FU QUIRICO;
CP_27 CP_9 CP_44
DI GI. ; ;
[...] CP_6 Controparte_45 CP_45
; BO DI GI;
BO DI Email_1 CP_45 Em_2 CP_6 Em_2
GI. ; DI GI. IO;
CP_6 CP_9 Controparte_46
E/O BO DI . ;
[...] CP_10 CP_45 CP_6 Controparte_47
FU;
FU ;
[...] Pt_6 Controparte_48 Pt_6
DALU DI;
FU SALVATORE;
CP_49 CP_16 CP_50 CP_51
FU ; FU;
FU
[...] Per_7 CP_52 Per_8 CP_53
LIBERATA FU GI. FU CP_52 Parte_9 Pt_3 Controparte_54
FU FU GI. CP_52 CP_55 CP_52 CP_56 Pt_3 [...]
FU GI. FU Per_9 Pt_3 CP_57 Persona_10 [...]
FU;
FU ; FU CP_58 CP_17 CP_59 CP_17 Controparte_60
(E/O FU;
Parte_19 Controparte_61 CP_61 CP_61 [...]
; Controparte_62 Controparte_63 CP_50
2 ; FU Controparte_64 CP_65 Controparte_66
FU Parte_19 Controparte_67 Parte_19 CP_68
E/O FU
[...] Controparte_68 CP_69 Parte_19
; CP_68 Controparte_70 Controparte_71 [...]
; , E/O I LORO EREDI O Controparte_72 Controparte_73
AVENTI CAUSA convenuti contumaci
Conclusioni:
Attori:
“Piaccia al Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione disattesa così giudicare: - dichiarare
, e proprietari esclusivi dei terreni, siti in Comune di Torpè, in Parte_1 Parte_2 Parte_24 Parte_3 località “Lortia”, “Su Sicazu”, “Sa Miniera”, in NCT al Fog. 34 Mapp.li 6-91-46-7-50-123-54-92-11-58-95-12-
60-96-13-62-97-14-64-98-20-68-101-102-103-104-105-2-42-88-44-45-22-43-34. Avente per confini: proprietà Per_1 CP_
proprietà proprietà lago di Torpè, e Comune di Torpè, salvo altri;
- ordinare per l'effetto la Per_6 trascrizione della sentenza contro i convenuti e a favore degli attori alla Conservatoria dei RR.II. di Nuro, con esonero del
Conservatore da ogni sua responsabilità; condannare i convenuti al pagamento delle spese processuali nella sola ipotesi di loro resistenza”;
Convenuti:
“I) In via principale 1) In principalità: 1.1) dichiarare che i RI Parte_23 Parte_21 Parte_25
, , e hanno concesso in affitto, mediante contratto Controparte_19 Parte_26 Parte_27 Parte_28 verbale, ai i RI , , e i fondi rustici siti in agro di Torpè, Parte_1 Parte_3 Parte_2 CP_1 località “Lortia” e “Su Siccazzu”, distinti in catasto al Foglio 34, mappali 123 (già 8); 54 (già 8); 92 (già 54 e in precedenza 8); 20; 101 e 102 (già 20); 103, 104 e 105 (già 68 e in precedenza 20); 2; 42; 88 (già 42); 45; 22; 43 e
44 (già 2); 34, confinanti con strada provinciale n. 24, lago di Torpè, eredi salvo altri;
CP_47 Controparte_2
1.2) pronunziare la risoluzione del contratto di affitto testè menzionato per inadempimento degli affittuari RI
[...]
, , e 1.3) condannare gli attori , Pt_1 Parte_3 Parte_2 CP_1 Parte_1 Parte_2 CP_1
e a rilasciare, in favore dei convenuti ,
[...] Parte_3 Controparte_2 _3 CP_74 [...]
ed i terreni oggetto del contratto di affitto anzidetto menzionati nel precedente punto CP_4 Controparte_5
1 delle presenti conclusioni;
2) in subordine, rispetto alle superiori conclusioni: 2.1) dichiarare che il rapporto di affitto indicato nelle superiori conclusioni si è rinnovato tacitamente per mancata disdetta delle parti;
2.2) accertare la data in cui il rapporto di affitto verrà a scadere;
2.3) dichiarare tenuti e condannare gli affittuari , Parte_1 Parte_2
e a rilasciare, in favore dei convenuti , CP_1 Parte_3 Controparte_2 _3 CP_74
ed i terreni oggetto del contratto di affitto anzidetto alla scadenza del Controparte_4 Controparte_5 medesimo rapporto quale verrà determinata dal Tribunale;
II) in via subordinata per la denegata ipotesi in cui venissero rigettate le domande riconvenzionali formulate dai convenuti in via principale nelle superiori conclusioni e nel contempo gli
3 attori fornissero la prova della proprietà dei terreni per cui è causa: 3) in principalità: dichiarare che i RI
[...]
e , e in subordine tutti i convenuti RI RI CP_2 _3 Controparte_2 _3
, , sono proprietari, in forza di usucapione speciale agraria, ex CP_74 Controparte_4 Controparte_5 art. 1159 comma 1° c.c., per effetto dell'esercizio di possesso ultraquindicennale a decorrere dall'anno 1975, dei terreni agricoli siti in Comune di Torpè località Lortia e Su Siccazzu distinti in catasto al Foglio 34, mappali 123 (già 8); 54
(già 8); 92 (già 54 e in precedenza 8); 20; 101 e 102 (già 20); 103, 104 e 105 (già 68 e in precedenza 20); 2; 42; 88
(già 42); 45; 22; 43 e 44 (già 2); 34, confinanti con strada provinciale n. 24, lago di Torpè, eredi Controparte_2
salvo altri;
4) in subordine: dichiarare che i RI e , e in subordine tutti i CP_47 Controparte_2 _3 convenuti RI , , sono Controparte_2 _3 CP_74 Controparte_4 Controparte_5 proprietari in forza di usucapione ordinaria, per effetto dell'esercizio di possesso ultraventennale a decorrere dall'anno
1975, dei terreni agricoli siti in Comune di Torpè, località Lortia e Su Siccazzu, distinti in catasto al Foglio 34, mappali 123 (già 8); 54 (già 8); 92 (già 54 e in precedenza 8); 20; 101 e 102 (già 20); 103, 104 e 105 (già 68 e in precedenza 20); 2; 42; 88 (già 42); 45; 22; 43 e 44 (già 2); 34, confinanti con strada provinciale n. 24, lago di Torpè,
eredi salvo altri;
in ulteriore subordine: dichiarare che i RI e Controparte_2 CP_47 Controparte_2
e in subordine tutti i convenuti RI , _3 Controparte_2 _3 CP_74 [...]
, sono proprietari in forza di usucapione speciale agraria abbreviata ex art. 1159 CP_4 Controparte_5 Per_ comma 2° c.c. in forza della donazione in data 17.1.1975 a rogito notaio , trascritta in data 14.3.1975 (posta in CP_ essere dalla Signora in favore dei propri figli RI , , Controparte_63 Parte_23 Pt_14 CP_27
e per effetto del possesso di buona fede dagli stessi esercitato per oltre cinque anni a partire CP_16 Pt_21 CP_6 dal 14.3.1975, dei terreni agricoli siti in Comune di Torpè, regione Lortia, distinti in catasto a Foglio 34, mappali 123 CP_ (già 8); 54 (già 8); 92 (già 54 e in precedenza 8) confinanti con lago di Torpè, strada provinciale n. 24, eredi salvo altri;
6) in ogni caso: condannare gli attori , e a rilasciare Parte_1 Parte_2 CP_1 Parte_3 in favore dei convenuti aventi diritto secondo quanto specificato nelle precedenti conclusioni di cui al sub II, nn. 3), 4), 5), i terreni sopra descritti;
III) in ogni caso: 7) con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 30 maggio 2016, notificato per pubblici proclami il 2 settembre 2016 – effettuata sulla base dell'autorizzazione del Presidente del Tribunale di Nuoro in data 8 giugno 2016 –
e quest'ultimo in proprio e quali procuratore di e Parte_1 Parte_2 CP_1 Pt_3
tutti germani, convennero in giudizio dinanzi a questo Tribunale i convenuti in epigrafe indicati e
[...] chiesero quanto segue: “Piaccia al Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione disattesa così giudicare: - dichiarare , , e Parte_1 Parte_2 Parte_24 Pt_3 proprietari esclusivi dei terreni, siti in Comune di Torpè, in località “Lortia”, “Su Sicazu”, “Sa
[...]
Miniera”, in NCT al Fog. 34 Mapp.li 6-91-46-7-50-123-54-92-11-58-95-12-60-96-13-62-97-14-64-98-
4 Per_1 20-68-101-102-103-104-105-2-42-88-44-45-22-43-34. Avente per confini: proprietà proprietà CP_
proprietà , lago di Torpè, e Comune di Torpè, salvo altri;
- ordinare per l'effetto la Per_6 trascrizione della sentenza contro i convenuti e a favore degli attori alla Conservatoria dei RR.II. di
Nuro, con esonero del Conservatore da ogni sua responsabilità; condannare i convenuti al pagamento delle spese processuali nella sola ipotesi di loro resistenza”.
A sostegno della domanda gli attori dedussero di essere nel possesso pacifico, pubblico e ininterrotto di quei terreni da oltre quarantacinque anni e che, prima di essi, i medesimi terreni erano posseduti dal loro genitore il quale lo aveva utilizzato come proprietario fino alla sua morte (1969), Persona_13 coltivandolo e facendovi pascolare il bestiame.
Gli attori specificarono di aver unito il proprio possesso a quello del padre e di aver poi utilizzato i terreni personalmente o concedendoli in affitto a terzi.
Incardinatosi il contraddittorio, tutti i convenuti – intestatari dei terreni e loro eredi – rimasero contumaci, ad eccezione di , , , Controparte_2 _3 Controparte_4 Controparte_5
e . Quest'ultimi, costituitisi in giudizio, eccepirono in via preliminare la nullità della
[...] CP_74
Per_ procura per notaio di Rozzano in data 5 maggio 2015 conferita da a , dal CP_1 Parte_2 momento che la stessa attribuiva esclusivamente poteri di rappresentanza processuale, non accompagnati dal conferimento di corrispondenti poteri di rappresentanza sostanziale. Nel merito, esposero che: 1) i terreni agricoli siti in Comune di Torpè, località “Lortia”, e “Su Siccazzu” distinti in catasto a Foglio 34, mappali 123 (già 8), 54 (già 8), 92 (già 54 e in precedenza 8), 20; 101, 102 (già 20),
103, 104, 105 (già 68 e in precedenza 20), 2, 42, 88 (già 42), 45, 22, 43, 44 (già 2) e 34 erano di proprietà dei convenuti, sulla base di una continuità di atti inter vivos e mortis causa, risalenti a ben oltre il ventennio;
2) intorno all'anno 1975 i sei fratelli , , , Pt_23 Pt_21 CP_6 CP_16 CP_7 [...]
e – danti causa dei convenuti – avevano concesso in affitto detti terreni agli Pt_12 Parte_28 odierni attori e 3) l'affitto, concluso Parte_1 Parte_2 CP_1 Parte_3 verbalmente, era stato convenuto contro il pagamento di un corrispettivo costituito dalla consegna di otto forme di formaggio per 22 kg all'anno, corrispettivo che gli affittuari avevano pagato sino all'anno
2007/2008, rendendosi poi inadempienti.
I convenuti contestarono quanto allegato dagli attori a sostegno della domanda di usucapione, evidenziando la totale inattendibilità di contratti di affitto e di comodato – non includenti tutti i terreni individuati in citazione – conclusi tra gli attori medesimi o tra gli attori e i loro familiari.
Ciò detto, conclusero proponendo le seguenti domande riconvenzionali: “I) In via principale 1) In principalità: 1.1) dichiarare che i RI , , Parte_23 Parte_21 Parte_25 [...]
, e hanno concesso in affitto, mediante CP_19 Parte_26 Parte_27 Parte_28 contratto verbale, ai i RI , , e i fondi rustici siti Parte_1 Parte_3 Parte_2 CP_1 in agro di Torpè, località “Lortia” e “Su Siccazzu”, distinti in catasto al Foglio 34, mappali 123 (già 8);
5 54 (già 8); 92 (già 54 e in precedenza 8); 20; 101 e 102 (già 20); 103, 104 e 105 (già 68 e in precedenza
20); 2; 42; 88 (già 42); 45; 22; 43 e 44 (già 2); 34, confinanti con strada provinciale n. 24, lago di Torpè, eredi , salvo altri;
1.2) pronunziare la risoluzione del contratto di affitto CP_47 Controparte_2 testè menzionato per inadempimento degli affittuari RI , , e Parte_1 Parte_3 Parte_2
; 1.3) condannare gli attori , , e a CP_1 Parte_1 Parte_2 CP_1 Parte_3 rilasciare, in favore dei convenuti , , , ed Controparte_2 _3 CP_74 Controparte_4
, i terreni oggetto del contratto di affitto anzidetto menzionati nel precedente Controparte_5 punto 1 delle presenti conclusioni;
2) in subordine, rispetto alle superiori conclusioni: 2.1) dichiarare che il rapporto di affitto indicato nelle superiori conclusioni si è rinnovato tacitamente per mancata disdetta delle parti;
2.2) accertare la data in cui il rapporto di affitto verrà a scadere;
2.3) dichiarare tenuti e condannare gli affittuari , , e a rilasciare, in Parte_1 Parte_2 CP_1 Parte_3 favore dei convenuti , , ed Controparte_2 _3 CP_74 Controparte_4 [...]
, i terreni oggetto del contratto di affitto anzidetto alla scadenza del medesimo Controparte_5 rapporto quale verrà determinata dal Tribunale;
II) in via subordinata per la denegata ipotesi in cui venissero rigettate le domande riconvenzionali formulate dai convenuti in via principale nelle superiori conclusioni e nel contempo gli attori fornissero la prova della proprietà dei terreni per cui è causa: 3) in principalità: dichiarare che i RI e , e in subordine tutti i convenuti Controparte_2 _3
RI RI , , , Controparte_2 _3 CP_74 Controparte_4 CP_5
, sono proprietari, in forza di usucapione speciale agraria, ex art. 1159 comma 1° c.c., per
[...] effetto dell'esercizio di possesso ultraquindicennale a decorrere dall'anno 1975, dei terreni agricoli siti in
Comune di Torpè località Lortia e Su Siccazzu distinti in catasto al Foglio 34, mappali 123 (già 8); 54
(già 8); 92 (già 54 e in precedenza 8); 20; 101 e 102 (già 20); 103, 104 e 105 (già 68 e in precedenza 20);
2; 42; 88 (già 42); 45; 22; 43 e 44 (già 2); 34, confinanti con strada provinciale n. 24, lago di Torpè,
, eredi salvo altri;
4) in subordine: dichiarare che i RI Controparte_2 CP_47 CP_2
e , e in subordine tutti i convenuti RI , ,
[...] _3 Controparte_2 _3
, sono proprietari in forza di usucapione CP_74 Controparte_4 Controparte_5 ordinaria, per effetto dell'esercizio di possesso ultraventennale a decorrere dall'anno 1975, dei terreni agricoli siti in Comune di Torpè, località Lortia e Su Siccazzu, distinti in catasto al Foglio 34, mappali
123 (già 8); 54 (già 8); 92 (già 54 e in precedenza 8); 20; 101 e 102 (già 20); 103, 104 e 105 (già 68 e in precedenza 20); 2; 42; 88 (già 42); 45; 22; 43 e 44 (già 2); 34, confinanti con strada provinciale n. 24, lago di Torpè, , eredi salvo altri;
in ulteriore subordine: dichiarare che i Controparte_2 CP_47
RI e e in subordine tutti i convenuti RI , Controparte_2 _3 Controparte_2
, , sono proprietari in forza di _3 CP_74 Controparte_4 Controparte_5 usucapione speciale agraria abbreviata ex art. 1159 comma 2° c.c. in forza della donazione in data Per_ 17.1.1975 a rogito notaio , trascritta in data 14.3.1975 (posta in essere dalla Signora Pt_14
6 in favore dei propri figli RI , , CP_22 Parte_23 Pt_14 CP_27 CP_7 CP_16
e ) per effetto del possesso di buona fede dagli stessi esercitato per oltre cinque anni a Pt_21 CP_6 partire dal 14.3.1975, dei terreni agricoli siti in Comune di Torpè, regione Lortia, distinti in catasto a
Foglio 34, mappali 123 (già 8); 54 (già 8); 92 (già 54 e in precedenza 8) confinanti con lago di Torpè, CP_ strada provinciale n. 24, eredi , salvo altri;
6) in ogni caso: condannare gli attori , Parte_1 [...]
, e a rilasciare in favore dei convenuti aventi diritto secondo quanto Parte_2 CP_1 Parte_3 specificato nelle precedenti conclusioni di cui al sub II, nn. 3), 4), 5), i terreni sopra descritti;
III) in ogni caso: 7) con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
Alla prima udienza di comparizione del 16 maggio 2017, le parti confermarono la propria costituzione.
Alla successiva udienza del 2 novembre 2017 il giudice ritenne la procura notarile rilasciata dall'attore a favore del fratello idonea al conferimento della rappresentanza sostanziale, CP_1 Parte_2 accertò la regolare notificazione dell'atto di citazione per pubblici proclami nei confronti di tutti i convenuti non costituiti, dichiarandone la contumacia, ad eccezione di nei cui CP_15 confronti dispose la rinnovazione nelle forme ordinarie.
Allo stesso tempo il giudice, verificato che i convenuti avevano contestato l'espropriazione di parte del e la costituzione di una servitù di elettrodotto, invitò parte attrice a documentare l'avvenuto CP_75 frazionamento dei terreni che avrebbero consentito di distinguere i terreni espropriati, nonché atti di riconoscimento della servitù, al fine di evitare l'integrazione del contraddittorio.
Prodotta la documentazione richiesta e rinnovata la notifica nei confronti di – di cui CP_15 fu dichiarata la contumacia – le parti chiesero e ottenero i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e depositarono le memorie istruttorie.
Con ordinanza del 10 novembre 2020 il giudice ammise le prove nel seguente modo: “Dichiara
l'inammissibilità dei documenti prodotto dalla parte attrice unitamente alla memoria ex art. 183 comma
6 n. 3 c.p.c., Ammette la prova testimoniale dedotta dalla parte attrice, riducendo la lista testi a 3 testimoni ( via Della Liberazione n. 29, frazione Concas, Torpè; , Tes_1 Testimone_2 via Della Liberazione n. 29, frazione Concas, Torpè; , via Monte di San Michele n. 7, Tes_3
Torpé) Ammette la prova testimoniale dedotta dalla parte convenuta, riducendo la lista testi a 3 testimoni ( (residente a [...]); (residente a [...]); Tes_4 Tes_5 Testimone_6
(residente a Torpè); Ammette la prova contraria dedotta dalla parte attrice (sulle stesse circostanze dedotte dai convenuti, con i tre testimoni di parte attrice su indicati); Ammette la prova contraria indicata dalla parte convenuta, con l'audizione di tre testimoni ( (residente a Torpè, Via Testimone_7
Donna Brianda de Mur n. 13); (residente a [...]); (residente a [...], Controparte_76 CP_48
Via Monte San Michele n. 7); (residente a [...], Corso Vittorio Veneto n. 18)”. CP_77
7 All'udienza del 1° dicembre 2021, fissata per l'escussione dei primi testi, i procuratori di parte convenuta dichiararono di rinunciare al mandato e la causa fu rinviata al 30 maggio 2022, per i medesimi incombenti e per consentire la nomina del nuovo difensore.
Alla detta ultima udienza del 30 maggio 2022, a seguito della dichiarazione del decesso della convenuta
, il giudice dichiarava l'interruzione della causa. Con ricorso dell'11 luglio 2022, gli attori CP_74 riassumevano il giudizio nei confronti degli eredi di , e CP_74 Controparte_6 [...]
CP_7
All'udienza di prosecuzione del 7 febbraio 2023, gli attori ribadirono le loro pretese e, in particolare, la nullità ed inammissibilità della domanda riconvenzionale, per la mancata notifica ai convenuti contumaci, con conseguente inammissibilità delle prove dedotte sul punto.
Alla prima udienza successiva utile del 10 ottobre 2023, il giudice si riservò di decidere sulla detta eccezione unitamente alla sentenza, e dispose procedersi all'escussione dei testi.
Escussi i testi, la causa fu trattenuta in decisione all'udienza del 25 febbraio 2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche.
In via preliminare, deve confermarsi il rigetto dell'eccezione preliminare relativa alla nullità della Per_ procura speciale alle liti rilasciata il 5 maggio 2015, per Notaio , da a CP_1 Parte_2
Contrariamente a quanto eccepito dai convenuti, la procura è completa e specificamente rilasciata al fine di “ottenere, davanti al Tribunale Civile di Nuoro, sentenza dichiarativa di riconoscimento della proprietà dei terreni” meglio indicati in citazione e di “chiamare in giudizio gli attuali intestatari catastali e/o i loro eredi e aventi causa”. In tale ordini di ragionamenti, la procura prevede tutti i poteri esercitabili da in nome e per conto del germano Parte_2 CP_1
Tanto premesso, occorre specificare le domande svolte nella presente causa, anche al fine di risolvere le due questioni preliminari sollevate da parte attrice: 1) inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata da parte dei convenuti;
2) in subordine, incompetenza per materia del Tribunale in composizione ordinaria monocratica a pronunciarsi sulle domande riconvenzionali formulate dai convenuti per essere competente la sezione agraria del medesimo Tribunale di Nuoro.
Prima di definire tali eccezioni, come detto, occorre delineare il contorno della domanda.
Gli attori, nelle loro conclusioni, si limitano a chiede di essere dichiarati proprietari esclusi dei terreni siti in Comune di Torpè, località, “Lortia”, “Su Sicazu” e “Sa Miniera”, meglio specificati nell'atto sia attraverso gli identificativi catastali sia attraverso i confini. Il petitum, estremamente generico, lascerebbe intendere che gli attori abbiano voluto intraprendere un'azione di rivendica. Tuttavia, la lettura complessiva della citazione permette di identificare la domanda come riconoscimento della proprietà a titolo di usucapione ordinaria. Gli attori, infatti, hanno fatto riferimento al possesso pacifico, pubblico e ininterrotto dei medesimi terreni da oltre quarantacinque anni;
hanno poi specificato che il loro
8 possesso era da unirsi a quello esclusivo del genitore che aveva sempre utilizzato i Persona_13 terreni quale proprietario – esattamente come i successori nel possesso –, coltivandolo e facendovi pascolare il bestiame fino alla sua morte, occorsa nel 1969. Non vi è dubbio, pertanto, che la causa petendi deponga per una domanda di usucapione ventennale ordinaria ed elimini l'incertezza della domanda.
Nel costituirsi in giudizio, i convenuti hanno dedotto che alcuni dei terreni indicati in citazione – precisamente quelli distinti in catasto al Foglio 34, mappali 123 (già 8); 54 (già 8); 92 (già 54 e in precedenza 8); 20; 101 e 102 (già 20); 103, 104 e 105 (già 68 e in precedenza 20); 2; 42; 88 (già 42); 45;
22; 43 e 44 (già 2); 34 – erano stati concessi in affitto nel 1975, mediante contratto concluso verbalmente, da , , , , , Parte_23 Parte_21 Parte_25 Controparte_19 Parte_26 [...]
e agli odierni attori. I convenuti, dunque, hanno chiesto in via Parte_27 Parte_28 riconvenzionale di dichiarare accertare la sussistenza e validità del contratto di affitto, dichiararne la risoluzione per mancato pagamento dei canoni da parte degli attori a decorrere dal 2007/2008 e condannare i medesimi attori al rilascio;
in subordine, nel caso il contratto si fosse prorogato tacitamente, accertare la scadenza del contratto e condannare gli attori al rilascio al momento di quella.
Va immediatamente osservato che la domanda riconvenzionale non è stata notificata ai tanti convenuti contumaci. L'eccezione di inammissibilità formulata dagli attori, tuttavia, deve essere respinta. Come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, “la norma dell'art 292 cod. proc. civ., per la parte che impone la notifica al contumace delle comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali, costituisce una particolare applicazione del principio del contraddittorio, ed è dettata nell'esclusivo interesse del contumace, il quale soltanto, costituendosi in giudizio, potrà far valere la inosservanza della citata norma” (cfr, tra le tante, Cass. Civ., ord. 9538 del 2018). In altri termini, l'inammissibilità non è rilevabile d'ufficio, né ha interesse a sollevarla il convenuto in riconvenzionale che si è costituito e che, pertanto, non vede leso il suo diritto al contraddittorio.
Neppure può essere accolta l'eccezione di incompetenza per materia per essere le domande riconvenzionali attribuite alla competenza della sezione agraria di questo Tribunale.
In primo luogo, va rilevato che la domanda riconvenzionale – anche nella giustificazione narrativa contenuta in comparsa di risposta – non specifica la tipologia di affitto. L'argomento dirimente, tuttavia, è di carattere strettamente processuale. Conformemente alla giurisprudenza di legittimità, occorre affermare che “posto che le questioni relative ai rapporti tra il tribunale in composizione ordinaria e la sezione specializzata agraria sono di competenza e non di giurisdizione, anche nel caso della eventuale incompetenza per materia di detta sezione specializzata trova applicazione la disciplina dell'art. 38 cod. proc. civ., alla stregua della quale essa non può essere eccepita dalle parti o rilevata d'ufficio dopo la prima udienza di trattazione, per cui la competenza rimane definitivamente radicata presso il giudice adito anche se in relazione alla natura della controversia si debba disporre il
9 mutamento del rito (da lavoristico ad ordinario o viceversa), in quanto il relativo provvedimento non incide sulla preclusione già verificatasi spostando il termine per l'eccezione o il rilievo d'ufficio” (Cass.
Civ. 5829 del 2009 e successive conformi). Nel caso di specie, la questione non è stata eccepita in prima udienza (neppure nelle successive), né è stata rilevata d'ufficio entro tale udienza. L'eccezione sollevata in comparsa conclusionale, pertanto, deve ritenersi tardiva e non può essere accolta.
Neppure questo giudice, subentrato nella trattazione della causa quando la medesima era già in fase istruttoria, ha ritenuto di dover mutare il rito. Oltre alla ragione offerta dalla genericità della domanda riconvenzionale – che non precisa, ad esempio, se l'affitto era per lo svolgimento di attività agraria o di altro tipo –, si osserva che il mantenimento del rito ordinario non è stato causa di una diminuzione delle facoltà processuali garantite ai contraddittori, avendole semmai ampliate. In altri termini, le parti non hanno subito alcun pregiudizio correlato alla permanenza della causa sul binario del rito ordinario e, dunque, ragione di economia processuale ne hanno consigliato il mantenimento sino alla decisione.
Con riferimento al merito, la domanda di usucapione degli attori deve essere accolta, per le ragioni che di seguito si esporranno.
Occorre distinguere, per prima cosa, tra i terreni che oggetto sia della domanda di usucapione sia delle domande riconvenzionali dei convenuti e i terreni che, viceversa, costituiscono oggetto della sola domanda di usucapione formulata dagli attori.
I terreni oggetto sia della domanda attorea sia delle riconvenzionali dei convenuti costituiti sono quelli ubicati in agro di Torpè, località “Lortia” e “Su Siccazzu”, distinti in catasto al Foglio 34, mappali 123
(già 8), 54 (già 8), 92 (già 54 e in precedenza 8), 20, 101, 102 (già 20), 103, 104, 105 (già 68 e in precedenza 20), 2, 42, 88 (già 42), 45, 22, 43, 44 (già 2) e 34.
Sono gli stessi convenuti, nella loro comparsa di costituzione, a riconoscere che tali terreni sono tuttora nella disponibilità materiale degli attori, ai quali i danti causa dei convenuti li avrebbero concessi in affitto nel 1975. I convenuti specificano che tale disponibilità – nella loro ottica da qualificarsi con ogni evidenza in termini di detenzione qualificata – permane anche all'attualità, pur se gli attori non hanno più corrisposto i canoni di affitto (otto forme all'anno di formaggio, per un peso di 22 kg) a decorrere dal 2007/2008.
Va osservato, tuttavia, che del contratto di affitto concluso verbalmente non vi è alcuna prova. Gli unici due testimoni di parte convenuta a riferire del contratto di affitto sono , sentito Testimone_6 all'udienza del 21 novembre 2023 e , escusso all'udienza del 5 marzo 2024. Queste Tes_5 dichiarazioni in proposito di : Vero, mi risulta. Lo so perché ho sentito parlare e i Testimone_6 CP_2 Pt_1 di un contratto di affitto a parola…Il marito di ho sentito parlare di questo contratto…Vero, ho visto che Parte_1 portavano il formaggio dentro un sacco a casa loro. In genere era estate, agosto, ma non era sempre lo stesso periodo.
Abitavo vicino…Vero, vedevo il formaggio. Loro mi dicevano che erano otto forme. ha riferito quanto Tes_5 segue: Vero. Lo so perché andavo spesso a casa di perché c'è una forte “trattanzia”, amicizia tra me e il signor CP_2
10 . Quindi andavo a casa loro spesso e mi è capitato di sentire questa cosa. Dai vado da quando ne Controparte_19 CP_2 ho memoria, tante volte ne ho sentito parlare. Io sono nato nel 78, sarò andato dagli anni Ottanta, da quando riuscivo a capire le cose. Ne sentivo parlare spesso…Vero, lo so perché ne ho sentito parlare, a furia di andare a visitarli…Vero, mi è capitato di vederlo, andandoci spesso. Il formaggio è pecorino…Mi viene chiesto quante volte ho visto la consegna: almeno due o tre volte. Non ogni anno. Io andavo lì ad agosto, quando ero libero dalla scuola”.
Pare evidente che le deposizioni sono il portato di un sapere e di una memoria formatisi per sentito dire
(mi è capitato di sentire questa cosa, dice ; ho sentito parlare e i dice ) e Tes_5 CP_2 Pt_1 Testimone_6 sono del tutto prive di riferimento in ordine al contenuto del contratto quanto a oggetto durata e parti.
L'unica cosa che i testi riferiscono – anche qui in maniera generica e contraddittoria (vedevo il formaggio.
Loro mi dicevano che erano otto forme, riferisce senza precisare se abbia visto o sentito) – è Testimone_6 la consegna del formaggio. Tale consegna di formaggio, ammesso che possa ritenersi provata sulla base di scarne dichiarazioni non collocate temporalmente, può essere ascritta a diverse cause e non univocamente a un contratto di cui null'altro è dato sapere. Del resto, gli stessi convenuti, prima ancora di provare, nulla allegano in ordine al contenuto del contratto medesimo. Allo stato, in assenza anche del benché minimo riscontro documentale di quanto riferito in maniera generica e contraddittoria dai testi (ricevute della consegna del formaggio da conservare quale prova del pagamento dei canoni, ad esempio), il contratto non può dirsi provato.
Tale conclusione, in primo luogo, induce al rigetto delle domande riconvenzionali proposte dai convenuti. In seconda battuta, consente di ritenere dimostrato che gli attori fossero nella materiale disponibilità dei terreni individuati dai convenuti nella loro comparsa di costituzione, prima meglio specificata. La circostanza, infatti, è ammessa dagli stessi convenuti. Questa disponibilità materiale ha assunto a tutti gli effetti le caratteristiche di un possesso utile a usucapire. In tal senso depongono prove testimoniali offerte da parte attrice.
Il teste – teste comune ad entrambe le parti, dunque particolarmente Testimone_8 attendibile, sentito all'udienza del 10 ottobre 2023 – ha riferito di andare a caccia lì e di vedere sui terreni
, e Ha poi aggiunto che molto tempo prima c'era era il padre di Pt_1 CP_41 CP_6 Persona_13 Parte_29
è il marito di , è il nipote”. In altri termini, il testimone si è dimostrato a
[...] CP_41 Pt_1 CP_6 conoscenza dei luoghi e delle persone, specificando anche i corretti rapporti di parentela tra le parti, aggiungendo che c'è oggi a coltivare i terreni e anche a pascolare bestiame. CP_6
, sentito il 21 novembre 2023 e il 12 novembre 2024 a prova contraria, ha Testimone_2 riferito che di sapere che i terreni erano nel possesso prima di e poi degli attori per aver Persona_13 eseguito lavori per il padre di con una ruspa, negli anni 69 più. A specifica domanda, il teste ha Parte_2 precisato che di aver effettuato quei lavori a Su Sicazu, vicino a Sa Miniera, e in zona Lortia e di aver poi lavorato quei terreni con un trattore per aratura per conto di e . è il marito di Persona_15 Pt_1 CP_41
”. Pt_1
11 Medesime circostanze sono state confermate da , escusso all'udienza del 30 gennaio 2024: CP_77
Abbiamo il terreno a Torpè e quando spostavamo le pecore da Bitti a Torpè ci fermavamo nell'ovile di zio il Per_13
Per_ padre degli attori. Abbiamo anche dei terreni confinanti a questi, e i suoi fratelli lo hanno acquisto nel 1938 e sui terreni di cui al capitolo abbiamo sempre visto e i suoi figli”. Particolarmente significativa è la Per_13 deposizione di anche lui sentito il 30 gennaio 2024. Il teste ha precisato di Testimone_9 seguire l'azienda e ha dichiarato quanto segue: Dal 92 in poi sono il tecnico che segue l'azienda. Avevo Pt_30 fatto riconfinamenti e contenziosi con altre ditte… li hanno concessi in affitto. Adesso c'è un nipote, precedentemente c'era la madre, , prima ancora i il figlio di e Il figlio era . Persona_17 Pt_1 Pt_1 CP_41 Persona_18
Lo so perché seguivo l'azienda.
Anche i testimoni e sentiti rispettivamente il 5 marzo 2024 e il 21 Testimone_10 Testimone_11 gennaio 2025, hanno offerto deposizioni conformi a quelle degli altri testimoni.
È bene precisare subito le ragioni per cui i testimoni devono essere ritenuti attendibili. Va osservato che i testi sono molto precisi nel rilevare che sui terreni hanno sempre notato la presenza e le attività dapprima di padre degli attori, poi di e di suo marito , Persona_13 Parte_1 Persona_15 infine di , figlio di Tale ordine, per così dire, oltre a essere confortato CP_6 Persona_17 dalla reciproca convergenza delle deposizioni, è rafforzato dalla documentazioni in atti. Assumono peculiare rilievo, in proposito, i contratti di comodato gratuito di a favore di Parte_1 Per_15
relativi ai terreni di cui in citazione e di cui alla domanda riconvenzionale, stipulati e registrati nel
[...]
2003, 2008, 2013, nonché il contratto di affitto agrario stipulato dagli attori a favore di
[...] in data 10 aprile 2015. Al contrario di quanto genericamente contestato da parte Persona_17 convenuta, i suddetti contratti sono attendibili in quanto registrati (dunque assistiti da data certa) o stipulati presso la sede della Agricoltori Sardegna, come dimostrato dai timbri e dalle CP_78 sottoscrizioni in calce e a margine del contratto di affitto agrario.
Risulta provato, pertanto, che gli attori hanno avuto la materiale disponibilità dei fondi indicati in citazione e oggetto della domanda riconvenzionale. Tale materiale disponibilità può senza dubbio essere fatta risalire, come hanno confermato i testi, al genitore degli attori dunque a ben prima Persona_13 del 1975. È comunque certo – in quanto riconosciuto dai convenuti – che tale disponibilità è stata ininterrotta dal 1975: in assenza di prova del contratto di affitto oggetto della riconvenzionale, si deve sostenere che gli attori non abbiano cominciato ad avere la disponibilità a titolo di detenzione.
Che questa disponibilità abbia avuto il carattere del possesso utile a usucapire è poi confermato da alcune emergenze ben precise.
In primo luogo, la deposizione testimoniale del teste della cui attendibilità Testimone_9 non si ha motivo di dubitare, fornisce prova del fatto che il possesso degli attori non si sia limitato ad attività di coltivazione, ma abbia comportato anche attività di “riconfinamenti” e “contenziosi con altre ditte”.
12 Le dichiarazioni del teste sono confermate dalla pratica di accatastamento del 19 aprile 2011, a firma del medesimo geometra relativa ai mappali 123 e 124 (cfr. documenti allegati alla citazione). Tes_9
L'attività praticata dagli attori (prima di loro dal loro genitore) sui medesimi terreni non si è limitata dunque alla coltivazione o all'allevamento del bestiame, ma ha comportato attività di “riconfinamento”, contenzioso e anche pratiche di accatastamento. In riferimento a queste ultime, se è vero che da sole non sono indizio di possesso (Cass. 27296 del 2013) è anche vero che, unitamente alle risultanze confortanti la disponibilità dei fondi, inducono a colorire quella disponibilità in termini di possesso.
Di sicuro rilievo, inoltre, appare il fatto – confermato dai testi e dai sopra accennati documenti – che gli attori si sentissero legittimati a disporre del bene mediante contratto di affitto.
È in atti, inoltre, una serie di documenti che testimonia come soggetti terzi si interfacciassero con gli attori – prima ancora con – ritenendoli come proprietari o come coloro che potessero Persona_13 adottare le decisioni di un proprietario. Sono gli stessi convenuti a precisare che “successivamente, intorno gli anni 1950 del secolo scorso varie porzioni dei predetti terreni ed in particolare di quelli in regione Lortia vennero espropriati per la realizzazione della diga sul Rio Posada”. È evidente, tuttavia, che gli enti pubblici che hanno proceduto all'espropriazione abbiano ritenuto di interfacciarsi con ritenendolo proprietario: le note di trascrizione a favore del Persona_13 CP_75
Dalle note di trascrizione delle occupazioni permanenti dei terreni a fini di costruzione della diga per l'irrigazione della piane di Siniscola, Torpè, Posada (cfr. all. 14 febbraio 2019), a favore del
[...]
, sono tutte conto (id est nato il [...]). CP_79 CP_80 Persona_13
Ancora: l'autorizzazione alla convenzione per costituzione di servitù di elettrodotto sui terreni in località Lortia è stata sottoscritta nel 1994 da in qualità di proprietaria;
a è Parte_1 Parte_1 formulato l'invito a sottoscrivere la convenzione davanti al Notaio (cfr. all. udienza 14 CP_4 febbraio 2019).
Così delineati gli esiti istruttori, nel caso di specie, con riferimento ai terreni per i quali vi è coincidenza tra domanda principale e riconvenzionali, può dirsi integrata la fattispecie di acquisto a titolo di usucapione, essendo dimostrato che gli attori, anche unendo il loro possesso a quello di Persona_13 abbiano inequivocabilmente posseduto il bene in nome proprio, comportandosi a tutti gli effetti come proprietari – tali essendo riconosciuti anche da soggetti terzi e pubblici – per oltre un ventennio, in modo pacifico, continuo e ininterrotto.
A fronte di tale constatazione non rilevano gli atti dispositivi della proprietà allegati dai convenuti.
Come noto, infatti, nel “giudizio promosso dal possessore nei confronti del proprietario per far accertare l'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione, l'atto di disposizione del proprietario in favore di terzi, ancorché conosciuto dal possessore, non esercita alcuna incidenza sulla situazione di fatto utile per l'usucapione, ma rappresenta, rispetto al possessore, res inter alios acta, ininfluente sulla
13 prosecuzione della signoria di fatto sul bene, non impedita materialmente, né contestata in modo idoneo” (Cass. Civ. 25643 del 2024).
L'accoglimento della domanda proposta dagli attori comporta il rigetto delle domande subordinate avanzate in via riconvenzionale dai convenuti, finalizzate al riconoscimento in loro favore dell'usucapione ex art. 1159 bis c.c. o dell'usucapione ordinaria. Come detto, le risultanze probatorie hanno dimostrato un possesso utile ad usucapire in capo agli attori, circostanza incompatibile con il contestuale possesso da parte dei convenuti.
Ciò detto a proposito dei terreni in relazione ai quali i convenuti hanno avanzato domande riconvenzionali, si osserva che medesime conclusioni, con motivazione in parte diversa, può essere svolta in relazione agli ulteriori terreni oggetto di causa. Inutile ripetere quanto detto a proposito delle prove testimoniali e documentali offerte dagli attori: risulta dimostrato un possesso utile a usucapire.
A tale dato, nel caso specifico, si aggiunge il dato dell'omessa contestazione da parte degli unici convenuti costituiti.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza. Deve osservarsi che le stesse vengono liquidate ai parametri minimi previsti per cause di analogo valore dai DDMM 55/2014 e 147/2022 – in considerazione della genericità degli atti – e ai parametri medi per la fase istruttoria.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione e istanza respinte, così provvede:
1) Dichiara e pieni e legittimi proprietari, Parte_1 Parte_2 CP_1 Parte_3 per intervenuta usucapione, dei dei terreni, siti in Comune di Torpè, in località “Lortia”, “Su
Sicazu”, “Sa Miniera”, in NCT al Fog. 34 Mapp.li 6-91-46-7-50-123-54-92-11-58-95-12-60-96-
13-62-97-14-64-98-20-68-101-102-103-104-105-2-42-88-44-45-22-43-34, aventi i seguenti Per_1 CP_ confini: proprietà proprietà proprietà , lago di Torpè, e Comune di Torpè, Per_6 salvo altri;
2) Ordina all'Ufficio Provinciale di Pubblicità Immobiliare di Nuoro – Conservatoria Registri
Immobiliari di trascrivere la presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
3) Rigetta le domande riconvenzionali proposte dai convenuti;
4) Condanna i convenuti , , , Controparte_2 _3 Controparte_4 Controparte_5
e in solido tra loro, a rimborsare agli attori
[...] Controparte_6 CP_7
e le spese del presente giudizio che si Parte_1 Parte_2 CP_1 Parte_3 liquidano in complessivi € 10.673,00 di cui € 786 per spese vive e € 9.887 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Ca.
Nuoro, 27 maggio 2025
Il giudice
Riccardo De Vito
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