Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/02/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 20045/2022 r.g.a.c.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 20045/2022 RGAC e vertente
TRA
in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla Parte_1
Via del Parco Margherita 65 presso l'avv. Antonio Cecere, dal quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo
ATTRICE
E
, in persona dell'amministratore p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Napoli alla Riviera di Chiaia 276 presso l'avv. Fabiana D'Andrea, dalla quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
CONVENUTO
Oggetto: Obbligo di consegnare documentazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta, per quanto di ragione.
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il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati al convenuto, il quale si è CP_1 costituito chiedendo di dichiarare la domanda inammissibile, improcedibile ed infondata, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
il rito sommario di cognizione
è stato mutato in rito ordinario, è stata prodotta documentazione, ed ora la causa va decisa.
Nel ricorso introduttivo si asserisce che il aveva fornito un riparto alla
CP_1 creditrice, ma prima di tutto riguardava la somma di euro 73.753,13 oltre interessi rispetto alla maggior somma portata dalla sentenza 2877/2019, e poi l'amministratore aveva successivamente ridotto la quota a carico dei condomini da Parte_2 euro 48.729,13 ad euro 17.252,41, senza però corrispondentemente rettificare le quote a carico degli altri condomini;
e comunque non erano stati indicati i morosi relativamente alla somma portata dalla ordinanza 12969/2021. Costituendosi, il ha
CP_1 dedotto che: a) pendeva appello avverso la misura del tasso d'interesse fissato in sentenza, ed allo stato risultava impossibile determinare esattamente quanto dovuto da ciascun condomino a titolo di interessi;
b) aveva incassato delle Parte_1 somme avvalendosi della lista dei morosi già fornita dal e contestata in
CP_1 questa sede, e con i condomini e in data 22/7/2020 aveva CP_2 Persona_1 concluso una transazione, di cui era stato parte anche il stesso, ma non
CP_1 aveva specificato l'entità delle somme incassate;
conseguentemente, non era possibile quantificare il credito residuo della società attrice nei confronti del
CP_1 convenuto, e comunque l'onere di consegnare la lista dei morosi era già stato assolto dal convenuto nel 2019, quando era stato consegnato alla creditrice il riparto CP_1 cui ci si riferiva nel ricorso.
L'art. 63.1 disp.att. cc stabilisce che l'amministratore del “è tenuto a CP_1 comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.”. è creditrice del Parte_1 Controparte_1
, della somma di euro 88.099,37 oltre interessi in forza della sentenza 2877/2019,
[...]
e della somma di euro 4151 in forza della ordinanza 12969/2021; pertanto, chiede che le vengano comunicati i dati dei condomini morosi per le quote relative a tali due titoli, e l'ammontare di ciascun debito. Parte convenuta non nega di aver consegnato, relativamente al debito sorgente dalla sentenza 2877/2019, una lista di morosi per la sola pagina 2 di 4 somma di euro 73.763,13, e del resto produce esso stesso il documento dal quale si evince tale limite;
la difesa del non prova che i debiti non certificati siano CP_1 stati adempiuti dai condomini: aver consegnato una lista parziale, pertanto, vi è un inadempimento per la somma non certificata di euro (88.099,37 – 73.763,13 =) 14.336,24. Inoltre, non è contestato che il debito dei condomini (in Parte_2 realtà, a quanto è dato di capire, e ), inizialmente certificato Persona_1 CP_2 in euro 48.729,13, era stato poi ridotto dall'amministratore ad euro 17.252,41, come da comunicazioni dell'amministratore in atti: ma poiché il credito portato dalla sentenza era sempre lo stesso, a tale riduzione avrebbe dovuto corrispondere un accrescimento delle quote a carico di altri condomini, ma così non è stato, per cui il credito non certificato sale di euro (48.729,13 – 17.252,41 =) 31.476,72, ed in totale ammonta ad euro (14.336,24 + 31.476,72 =) 45.812,96. E restano non certificati i condomini morosi relativamente al debito di euro 4.151 portato dalla ordinanza 12969,21. Tutto ciò per la sola sorta capitale, per cui restano irrilevanti le argomentazioni di parte convenuta circa l'impossibilità di calcolare la somma dovuta a titolo di interessi, o la dedotta necessità di ricalcolare gli interessi al tasso legale – e ciò a prescindere dal fatto che, sino a quando la sentenza 2877/2019 non verrà riformata nella sua parte corretta, e non risulta che ciò sia ancora avvenuto, gli interessi saranno dovuti così come disposto dal tiolo. Non rileva neppure che il possa avere incassato delle somme CP_1 in base alla lista dei morosi già consegnata, perché ciò che attualmente deve fare il in base all'art. 63 disp.att. cc è fornire un elenco completo e non parziale CP_1 dei condomini che non hanno versato le quote all'amministratore e della misura dei mancati versamenti – fermo restando che, ovviamente, la società creditrice non potrà pretendere le somme da essa già direttamente riscosse presso i condomini morosi. Quanto alla transazione del 22/7/2020 tra i condomini Parte_1 [...]
e ed il Condominio in Napoli, , la società Per_1 CP_2 Controparte_1 attrice ha incassato complessivamente euro 47652,72, dichiarando espressamente di rinunciare a qualunque ragione di credito nei confronti dei predetti condomini Tozzi, il cui debito, poi rettificato, era incluso nella ripartizione già inviata dal Condominio alla creditrice, ma come si è visto da ritenere insufficiente – per cui non risulta che sia stato neanche parzialmente il residuo credito vantato da e per il quale Parte_1 non è stata fornita certificazione: pertanto, la domanda va accolta. Va anche emesso l'ordine ex art. 614 bis cpc, in una misura che si ritiene equo contenere in euro 50 per ogni giorno d'inadempimento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
data la complessità dei rapporti di dare/avere, non si ritiene che sussistano i presupposti per condannare il ex art. 96 cpc. CP_1
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PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 20045/2022 RGAC tra:
[...]
attrice; , convenuto;
Parte_1 Controparte_1 Controparte_1 così provvede: 1) Condanna il convenuto a consegnare alla società attrice la CP_1 certificazione sui condomini morosi ex art. 63.1 disp.att. cc (dati anagrafici ed entità del debito) relativamente al credito di euro 45.812,96 non certificato dalla “lista morosi” del 31/7/2019 così come modificata delle rettifiche del 13/12/2019 e del 28/2/2020 – nonché relativamente al credito portato dalla ordinanza RG 12929/2021; 2) Condanna il convenuto a rimborsare alla società attrice le spese del CP_1 giudizio, che si liquidano in euro 286 per esborsi ed euro 6.000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa. Così deciso in Portici in data 3/2/2025 Il giudice unico
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