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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/04/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19258/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel/Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 19258/2024 promosso da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Usseglio Polatera Simone, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: nato a [...] il [...] Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e non Parte_1 Parte_2 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 06/08/2024 e Parte_1 Pt_2 anno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis
[...] segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. ***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto emerso in atti.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio minore venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 residente e dimora stabile presso la madre;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il medesimo ogni volta che vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con le proprie esigenze lavorative. Le decisioni relative al figlio rientranti nell'ordinaria amministrazione saranno adottate da ciascun genitore, quando lo stesso è con sé, senza necessità di preventivo consenso dell'altro genitore.
DISPONE che il padre si impegni ed obblighi a contribuire al mantenimento del figlio mediante Per_1 versamento, direttamente alla madre ed entro il giorno 5 di ogni mese, dell'importo di euro 100,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie così come disposto dal Protocollo d' Intesa del Tribunale di Torino;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che l'assegno unico relativo al figlio minore verrà percepito in via esclusiva dalla madre Parte_1
DÀ ATTO che la sig.ra dichiara di aver reperito altra idonea collocazione abitativa Parte_1 e di aver rilasciato prima d'ora l'immobile di Vigone (TO), Via Quintanello 18, di esclusiva proprietà del sig. . Parte_2
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 4.4.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel/Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 19258/2024 promosso da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Usseglio Polatera Simone, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: nato a [...] il [...] Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e non Parte_1 Parte_2 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 06/08/2024 e Parte_1 Pt_2 anno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis
[...] segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. ***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto emerso in atti.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio minore venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 residente e dimora stabile presso la madre;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il medesimo ogni volta che vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con le proprie esigenze lavorative. Le decisioni relative al figlio rientranti nell'ordinaria amministrazione saranno adottate da ciascun genitore, quando lo stesso è con sé, senza necessità di preventivo consenso dell'altro genitore.
DISPONE che il padre si impegni ed obblighi a contribuire al mantenimento del figlio mediante Per_1 versamento, direttamente alla madre ed entro il giorno 5 di ogni mese, dell'importo di euro 100,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie così come disposto dal Protocollo d' Intesa del Tribunale di Torino;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che l'assegno unico relativo al figlio minore verrà percepito in via esclusiva dalla madre Parte_1
DÀ ATTO che la sig.ra dichiara di aver reperito altra idonea collocazione abitativa Parte_1 e di aver rilasciato prima d'ora l'immobile di Vigone (TO), Via Quintanello 18, di esclusiva proprietà del sig. . Parte_2
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 4.4.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.