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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 30/07/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 610/2019 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore); dott.ssa Anna Maria Raschellà (Consigliere)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 610/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto responsabilità per vendita di cosa viziata, vertente tra:
(codice fiscale: ), nato a [...], il PA C.F._1
12.10.1965, ivi residente in [...], rappresentato e difeso, come da procura alle liti posta su foglio separato e materialmente congiunto all'atto di citazione in appello, dall'avv. Giuseppe Camera, elettivamente domiciliato presso il suo studio legale, sito a
Bisignano, in viale della Repubblica, n. 121, con indirizzo di posta elettronica certificata:
e numero di fax: 0984.958306 Email_1
Appellante
e
(partita i.v.a.: , in persona del l.r.p.t., avente Controparte_1 P.IVA_1 sede legale a Montalto Uffugo (CS), in Contrada Coretto, zona industriale, s.n.c., 1 rappresentata e difesa, come da mandato posto a margine della comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale e contestuale chiamata di terzo del giudizio di primo grado, dall'avv. Massimo De Luca, elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'avv. Mario Pace, sito a Cetraro (CS), in via Libertà, n. 5, nonché presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del proprio procuratore:
e al numero di fax: 0984.821869 Email_2
Appellata
nonché
(partita i.v.a.: Controparte_2
), in persona del curatore, dott. avente sede legale ad Adro P.IVA_2 CP_3
(BS), in via Pezzotti, n. 41.
Appellata/non costituita in giudizio
Conclusioni delle parti:
il procuratore dell'appellante chiede: “1) Accertare e dichiarare PA che tra le odierne parti in causa è intercorso un contratto di fornitura di una piscina in kit aquilus piscine mod. Tahiti Access, con annessi accessori per la somma di €
15.480,00, iva esclusa;
2) accertare e dichiarare che, per i motivi di cui infra, la piscina in kit aquilus piscine mod. Tahiti Access, con annessi accessori, è inidonea e non conforme all'uso per cui è stata acquistata, in quanto affetta da vizi e/o difetti;
3) e, per
l'effetto, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di fornitura di una piscina in kit aquilus piscine mod. Tahiti Access, con annessi accessori per la somma di €
15.480,00, iva esclusa, ai sensi e per effetti dell'art. 1453 c.c. e conseguente restituzione della suddetta somma;
4) di conseguenza, condannare ed ordinare a parte convenuta il ripristino della situazione quo ante, a mezzo della rimozione della piscina e di quanto accessorio installato e alla sistemazione dello stato dei luoghi così come era prima dell'installazione dell'opera da rimuovere;
5) condannare, altresì, parte convenuta, per grave ed inesatto inadempimento contrattuale nonché per violazione del principio di diligenza, correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, al risarcimento dei danni/pregiudizi provocati ex art. 1223 c.c. e ss., che si quantificano in € 5.000,00, o
2 nella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come dovuti per legge; 6) con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi, oltre spese forfetarie, IVA e CPA, a favore del costituito difensore che tutto ha anticipato e nullo percepito”;
il procuratore dell'appellata chiede che: “l'Ecc.ma Corte Controparte_1
D'Appello adita Voglia rigettare integralmente l'appello proposto da PA
, confermando la Sent. n. 1931/2018, emessa dal Tribunale di Cosenza e
[...] condannando l'appellante alla refusione di spese e competenze di causa da distrarre ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Cosenza
Con atto di citazione notificato in data 20.8.2010, - dopo aver PA premesso di aver commissionato all'impresa individuale in Controparte_1 data 1°.10.2007, la fornitura di una “piscina in kit aquilus piscine modello Tahiti Access, con annessi accessori” per la somma di euro 15.480,00 (i.v.a. esclusa) e che, per procedere a tale acquisto, aveva stipulato un contratto di finanziamento rateale con la
SILF s.p.a. (oggi Banca 24-7 del Gruppo UBI Banca) - ha chiamato in causa, dinanzi al
Tribunale di Cosenza, la predetta impresa, al fine di chiedere: 1) la risoluzione del contratto di fornitura della piscina per inadempimento della convenuta, ai sensi dell'art. 1453 c.c., poiché, essendo la piscina affetta da vizi o difetti, non era conforme all'uso per cui era stata acquistata;
2) la condanna dell'impresa convenuta: a) alla restituzione della somma di euro 15.480,00 che le aveva già corrisposto a titolo di prezzo per la fornitura della piscina;
b) a rimuovere la piscina e gli accessori installati presso la propria residenza ed a sistemare lo stato dei luoghi così com'era prima dell'installazione dell'opera difettosa;
c) ai sensi dell'art. 1223 c.c., al risarcimento del danno subito a causa dell'inesatto adempimento contrattuale imputabile all'impresa convenuta e per la violazione dei principi di diligenza, correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, quantificato nella somma di euro 5.000,00 (o nella maggiore o minore somma
3 che sarebbe risultata di giustizia, calcolata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226
c.c.), oltre rivalutazione e interessi.
A fondamento delle proprie domande, l'attore ha affermato che: I) in data 25.6.2008, i tecnici dell'impresa ”, come da contratto, avevano installato Controparte_1 presso la sua residenza la piscina per cui è causa ed il tecnico dell'impresa convenuta,
dopo l'istallazione della piscina, aveva proceduto ad effettuare Testimone_1 un'apposita verifica (accertamento tecnico posa struttura piscina aquilus contemporanea”); II) nondimeno, subito dopo l'istallazione e l'iniziale utilizzo della piscina, la stessa aveva iniziato a manifestare i primi vizi e difetti, subito denunciati all'impresa convenuta, la quale, prontamente, aveva inviato sul posto due tecnici, i quali
– resi edotti della sussistenza dei vizi che erano stati denunciati – avevano effettuato con un trapano dei buchi nel pozzetto della piscina, al fine di far scorrere l'acqua stagnante e, poi, avevano assunto l'impegno di effettuare con celerità tutti gli ulteriori interventi manutentivi necessari a eliminare i vizi denunciati che consistevano in: a) tubazioni di scarico a cielo aperto e non ancora sistemate;
b) pozzetto preassemblato che era invaso dall'acqua proveniente dall'esterno; c) scalfitture sulla scalinata;
d) protuberanze, in alcuni punti, del rivestimento delle pareti della piscina (“liner”); e) la “valvola laterale a sei vie” non perfettamente funzionante;
III) tuttavia, non era stato, poi, effettuato l'intervento di manutenzione e riparazione che i tecnici della convenuta si erano impegnati ad eseguire;
IV) in data 21.4.2009, era stato effettuato un altro sopralluogo in contraddittorio, anche alla presenza dei tecnici dell'impresa convenuta, ed erano stati, nuovamente, constatati e denunciati i vizi della piscina. All'esito del sopralluogo, però, tale sig. , intervenuto per conto dell'impresa convenuta, aveva affermato che Parte_2 avrebbe dato riscontro alle pretese dell'attore tramite un legale di fiducia.
Tanto premesso e invocati i diritti del consumatore alla sostituzione o riparazione dello stesso, senza spese, alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 130 del c.d. codice del consumo (decreto legislativo n. 206/2005), in caso di difetto di conformità del bene acquistato, l'attore ha concluso come sopra riportato (ossia per la risoluzione del contratto, la restituzione del prezzo, il risarcimento del danno ed il ripristino dello status quo ante).
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale e contestuale chiamata di terzo, depositata in cancelleria in data 27.11.2010, si è costituita nel giudizio davanti al Tribunale, , quale titolare dell'impresa denominata “CWT di Controparte_1
4 ”, eccependo, in via preliminare, l'intervenuta decadenza dell'attore Controparte_1 dall'azione promossa per far valere il presunto difetto di conformità del bene, giacché era decorso il termine di cui all'art. 132 del codice del consumo, perché: i vizi della piscina erano stati riscontrati il 25.6.2008; in data 8.4.2008, nel contraddittorio fra le parti, era stato accertato l'avvenuto montaggio a regola d'arte della piscina, al punto che la stessa era regolarmente funzionante ed era stata utilizzata per tutto il periodo estivo;
i vizi erano stati denunciati soltanto dopo 8 mesi dalla scoperta, con raccomandata del 4.3.2009.
Nel merito, la convenuta ha sostenuto: I) l'infondatezza dell'avversa domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, perché i vizi denunciati da parte attrice non erano tali da rendere la piscina inidonea all'uso cui era destinata e, comunque, la convenuta si era prontamente attivata per effettuare le manutenzioni necessarie alla risoluzione dei problemi denunciati;
salva, comunque, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della impresa che forniva, in via esclusiva Controparte_2 per l'Italia, le piscine “Aquilus”, nonché il materiale utilizzato e le apparecchiature installate presso la residenza del , come tale, tenuta a rispondere nei confronti di PA parte attrice in caso di accertamento della sussistenza degli eventuali danni;
II)
l'infondatezza della domanda, avanzata da parte attrice, di restituzione del prezzo pagato
(indicato dall'attore in euro 15.480,00, oltre i.v.a.), giacché, a differenza di quanto sostenuto dal , a fronte del prezzo contrattualmente concordato (pari ad euro PA
16.800,00), l'attore le aveva corrisposto la minor somma di euro 14.000,00 e doveva, quindi, ancora versarle la somma residua di euro 2.800,00.
Tanto premesso, la convenuta ha chiesto: a) in via pregiudiziale, la fissazione di una nuova udienza al fine di consentire la citazione del terzo b) in via Controparte_2 preliminare, la declaratoria dell'inammissibilità dell'avversa domanda per intervenuta decadenza dall'azione, per decorso del termine perentorio di cui all'art. 132 del codice del consumo;
c) in via subordinata, il rigetto, nel merito, delle avverse domande e l'accoglimento della propria domanda riconvenzionale di condanna di parte attrice al pagamento della residua quota del prezzo contrattualmente dovuta (pari ad euro
2.800,00); d) in via ulteriormente gradata, in caso di parziale accoglimento dell'avversa domanda, la compensazione della somma eventualmente riconosciuta all'attore a titolo di risarcimento del danno con la somma vantata dalla convenuta per la residua quota di prezzo ancora non pagata;
e) in via del tutto subordinata, dichiarare la Controparte_2 tenuta a manlevarla da ogni pretesa di parte attrice.
5 Con ordinanza resa all'udienza del 21.12.2010, il Tribunale ha autorizzato la convenuta a Contr chiamare in causa la società la quale, malgrado la regolarità della CP_2 notifica nei propri riguardi dell'atto di chiamata in causa, non si è costituita in giudizio ed
è stata dichiarata contumace con ordinanza resa all'udienza del 28.2.2012 (v. verbale in atti).
Richiesti e concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e depositate le relative memorie ad opera delle parti costituite, la causa è stata istruita con i documenti depositati dalle parti, con prova per testi (all'udienza del 26.3.2013 sono stati escussi i testi, citati da parte attrice, e e con una c.t.u., affidata all'ing. e diretta Tes_2 Tes_3 Tes_4 ad accertare se il bene compravenduto presentasse i vizi lamentati dall'attore e se tali vizi incidessero sulla possibilità di utilizzo del bene e, in caso di risposta affermativa ai predetti quesiti, quali fossero i lavori necessari per la risoluzione in pristino stato dei luoghi che ospitavano la piscina, previa quantificazione dei relativi costi.
Esaurita l'istruttoria, le parti, all'udienza del 15.12.2017, hanno precisato le conclusioni e la causa è stata assegnata a sentenza, concedendo alle parti i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
Quindi, la causa è stata definita con sentenza del Tribunale n. 1931/2018, pubblicata il
21.9.2018 e non notificata.
2. La sentenza del Tribunale di Cosenza, all'esito del giudizio di primo grado
Con sentenza n. 1931/2018, pubblicata il 21.9.2018 e non notificata, il Tribunale di
Cosenza ha così deciso: 1) ha accolto sia la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta ( ), sia, in parte, la domanda principale formulata da Controparte_1 parte attrice ( ) e, per l'effetto, previa riduzione del prezzo della PA vendita della piscina per l'importo di euro 2.989,00, i.v.a. inclusa (pari alla somma, stimata dal c.t.u., occorrente per le riparazioni dei vizi della cosa venduta, denunciati dal e ritenuti sussistenti dal giudice), ha condannato la convenuta a restituire PA all'attore la somma di euro 189,00 (derivante dalla differenza fra la cifra di euro
2.989,00, occorrente per effettuare le riparazioni dei vizi della cosa venduta e la cifra di euro 2.800,00, pari al residuo prezzo che ancora l'attore doveva corrispondere alla convenuta); 2) ha rigettato la domanda, formulata da parte attrice, di risarcimento dei
6 danni per inesatto adempimento della convenuta;
3) ha rigettato la domanda di manleva proposta da parte convenuta nei confronti della terza chiamata, 4) ha Controparte_2 compensato interamente le spese di lite fra le parti;
5) ha posto, definitivamente, a carico delle parti, nella misura del 50 % ciascuna, le spese di c.t.u.
In sintesi, il giudice di prime cure - dopo aver rigettato l'eccezione preliminare di decadenza dall'azione formulata, ai sensi dell'art. 132 del codice del consumo, dalla convenuta, poiché il venditore aveva riconosciuto, com'era stato dimostrato tramite la testimonianza resa da l'esistenza dei vizi e, quindi, non ne occorreva la Tes_3 tempestiva denuncia - ha ritenuto che: a) la domanda riconvenzionale avanzata dalla impresa convenuta era fondata, giacché, in base alla copia del contratto prodotta in giudizio dallo stesso attore, il prezzo concordato per la fornitura della piscina per cui è causa era di euro 14.000,00, oltre i.v.a. al 20 %, mentre parte attrice non aveva provato in giudizio di aver corrisposto alla la residua quota del prezzo Controparte_1 ancora dovuta, richiesta in via riconvenzionale, pari ad euro 2.800,00 e doveva, quindi, essere condannata alla corresponsione della predetta somma a parte convenuta;
b) peraltro, anche la domanda principale formulata da parte attrice era parzialmente fondata, in quanto i vizi denunciati dall'attore, in base a quanto riscontrato dal c.t.u., pur non essendo tali da pregiudicare la funzionalità del bene e da determinare l'inidoneità all'uso del bene stesso - non consentendo, quindi, la risoluzione del contratto (oltretutto, il mancato funzionamento del c.d. “ ”, che era stato rilevato dal c.t.u., non Controparte_4 erano stato denunciato come vizio nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado dall'attore) - giustificavano, comunque, la condanna della convenuta a corrispondere all'attore la somma di euro 2.989,00 (comprensiva di i.v.a.), stimata dal consulente come sufficiente per l'effettuazione delle riparazioni dei vizi della piscina acquistata;
c) era da compensarsi la somma che l'attore doveva corrispondere alla convenuta a titolo di residuo pagamento del prezzo (euro 2.800,00) con la somma che la convenuta doveva, a sua volta, corrispondere all'attore, per la eliminazione dei vizi della cosa venduta (euro 2.989,00), sicché la convenuta doveva essere condannata a corrispondere all'attore la differenza fra i predetti due importi (pari ad euro 189,00); d) la domanda dell'attore di risarcimento dei danni discendenti dall'inesatto adempimento della convenuta era infondata, per non averne l'attore provato i presupposti;
e) così come infondata era la domanda di manleva formulata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata, poiché non ne aveva provato la relativa responsabilità per i Controparte_2
7 fatti per cui è causa;
f) tenuto conto dell'esito del giudizio, dovevano compensarsi interamente le spese di lite fra le parti e porsi a carico delle parti medesime, nella misura del 50 % ciascuno, le spese di c.t.u.
3. Il presente giudizio di appello
Con atto di citazione portato alla notificato il 18.3.2019 a , quale titolare Controparte_1
Contro della impresa denominata ed alla Curatela del fallimento della Controparte_2 avverso la suddetta sentenza ha proposto appello , affidandosi a tre PA motivi, con cui ha invocato l'integrale riforma o l'annullamento della pronuncia impugnata, lamentando, in particolare: I) la nullità della sentenza di primo grado per la erroneità, contraddittorietà e falsità della motivazione, adottata in contrasto con le risultanze istruttorie, dal momento che il consulente tecnico d'ufficio (ing. ), Tes_4 nella propria relazione, aveva concluso che il bene compravenduto presentava i vizi lamentati dall'odierno appellante e che sussistevano ulteriori vizi incidenti sul corretto funzionamento della piscina, tanto da giustificare, al contrario di quanto erroneamente ritenuto dal Tribunale, la risoluzione del contratto, la restituzione del prezzo già versato all'appellata ed il ripristino della situazione di fatto esistente prima dell'installazione della piscina;
II) la nullità della sentenza impugnata per violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (di cui all'art. 112 c.p.c.), giacché, trascurando le richieste contenute nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio, il
Tribunale aveva accolto la domanda riconvenzionale della convenuta e, parzialmente, la domanda dell'attrice, disponendo la riduzione del prezzo della fornitura, mentre l'attore aveva domandato la risoluzione del contratto per inadempimento, la condanna dell'impresa convenuta alla restituzione della somma di euro 15.480,00 già corrisposta a titolo di prezzo, nonché al rispristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento del danno;
III) l'erroneità della sentenza di primo grado, nella parte in cui era stata rigettata la domanda dell'attore di risarcimento del danno determinato dall'inadempimento dell'odierna appellata. Ha, quindi, concluso come trascritto in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 26.11.2019, si Contro è costituita in giudizio , titolare della impresa denominata , Controparte_1 sostenendo l'infondatezza di tutti i motivi di appello, mera reiterazione, del resto, delle domande e delle eccezioni proposte dal nel corso del giudizio di primo grado, PA
8 già correttamente disattese dal Tribunale, considerato che: 1) dalle risultanze peritali era emersa l'irrisorietà dei vizi denunciati dall'odierno appellante, il quale, oltretutto, aveva regolarmente utilizzato la piscina fin dalla sua consegna, sicché non potevano trovare accoglimento le domande di risoluzione del contratto, di restituzione del prezzo e di risarcimento del danno;
2) il consulente tecnico di ufficio aveva illegittimamente esteso l'indagine peritale oltre i limiti fissati dalla domanda attorea e dai quesiti posti dal giudice (in particolare, riscontrando il malfunzionamento del c.d. “ ”, Controparte_4 malgrado tale difetto non fosse stato censurato dal nell'atto di citazione di PA primo grado e benché tale vizio fosse, di fatto, la conseguenza della normale usura del bene), sicché il Tribunale, correttamente, non aveva riconosciuto alcun indennizzo per tale vizio); 3) i vizi rilevati dal c.t.u. nella propria relazione (la presenza di due tubi che scaricavano in un fosso, i supposti difetti al pozzetto preassemblato, il malfunzionamento della valvola a sei vie, le scalfitture sulla scalinata e sul fondo della piscina, nonché le protuberanze lungo il perimetro) non incidevano sul funzionamento del bene e non giustificavano, neppure, la condanna dell'appellata a corrispondere all'odierno appellante la somma di euro 2.989,00, i.v.a. inclusa, anche perché il consulente non aveva neppure indicato le cause dei difetti riscontrati;
4) era corretta, peraltro, la statuizione, contenuta nella sentenza impugnata, di accoglimento della domanda riconvenzionale, avanzata dall'appellata in primo grado, di condanna dell'odierno appellante al pagamento della restante parte del prezzo che non le aveva ancora corrisposto (pari ad euro 2.800,00), del resto, neppure impugnata dal e, quindi, passata in giudicato. PA
Infine, quanto alla domanda di manleva spiegata nel giudizio di primo grado nei confronti della (società fornitrice dei materiali della piscina), l'odierna Controparte_2 appellata ha affermato che non aveva più alcun interesse ad agire nei confronti della predetta società, poiché la terza chiamata era stata dichiarata fallita con sentenza n.
29/2013 del Tribunale di Brescia e la procedura fallimentare si era chiusa, con decreto pronunciato dal predetto Tribunale nel maggio del 2017, per insufficienza di attivo.
Quindi, la CWT di ha concluso per il rigetto dell'appello, con Controparte_5 vittoria di spese e competenze del giudizio, come trascritto in epigrafe.
Non si è costituita, neppure nel presente giudizio di appello, la
[...]
. Controparte_2
A seguito della soppressione della III^ sezione civile della Corte di Appello di Catanzaro, disposta con decreto della Presidente della Corte n. 57/2024, la causa è stata assegnata
9 alla seconda sezione della Corte di Appello, sicché, l'udienza di precisazione delle conclusioni, originariamente fissata al 13.5.2025, è stata anticipata al 12.2.2025 (v. provvedimenti in atti).
Con ordinanza del 14.2.2025, adottata all'esito della trattazione dell'udienza del
12.2.2025, sostituita dal deposito in via telematica di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., la causa è stata trattenuta a sentenza, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali note di replica
(v. ordinanza in atti).
Entrambe le parti, quindi, hanno depositato la comparsa conclusionale, mentre, nel successivo termine, ha depositato la memoria di replica soltanto la parte appellante
( ). PA
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Premesso quanto sopra esposto in ordine allo svolgimento del processo e tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Cosenza e, dall'altro, dei motivi dell'appello proposto da e, dall'altro, delle difese e delle eccezioni avanzate dalla PA
appare opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad Controparte_1 oggetto: a) la verifica della regolarità del contraddittorio, in particolare, nei confronti della Curatela del fallimento della;
b) la valutazione Controparte_2 della fondatezza o meno dei motivi di appello, con cui l'appellante ha censurato la nullità della sentenza di primo grado per erroneità, falsità e contraddittorietà della motivazione e per vizio di ultrapetizione;
3) la valutazione della fondatezza o meno delle domande, reiterate dall'appellante nel presente giudizio di appello, di risoluzione del contratto di fornitura della piscina stipulato con la di ripristino della Controparte_1 situazione di fatto esistente prima dell'installazione e di restituzione del prezzo già corrisposto all'appellata, nonché di risarcimento del danno;
3) la regolamentazione delle spese di lite.
E' passata in giudicato la sentenza di primo grado, invece, nella parte in cui il Tribunale Contro ha rigettato la domanda di manleva che, nel giudizio di primo grado, la di
[...] aveva spiegato nei confronti della , poiché CP_1 Controparte_2
10 l'odierna appellata non ha impugnato, con appello incidentale, tale statuizione di rigetto e, anzi, ha espressamente dichiarato di non avere interesse a coltivare la predetta domanda.
2. La contumacia della Controparte_6
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia della
[...]
, in persona del curatore, dott. perché, Controparte_6 CP_3 malgrado la regolarità della notifica dell'atto di citazione in appello nei suoi riguardi, non ha inteso costituirsi nel presente giudizio di appello (v. l'avviso attestante il perfezionamento della notifica, mediante consegna del plico postale al portiere dello stabile e successiva spedizione della raccomandata, in assenza del destinatario e delle persone abilitate, allegata nel fascicolo cartaceo di appello).
Peraltro, deve rilevarsi la rinuncia espressa della appellata a coltivare la domanda di manleva nei confronti della e, comunque, la mancata Controparte_6 impugnazione della pronuncia di rigetto di tale domanda che, quindi, rendono del tutto superflua la sua partecipazione al giudizio di appello.
3. Il merito. Le valutazioni della Corte
Come già accennato, con un primo motivo di appello (rubricato: “Erronea, contraddittoria e falsa motivazione della sentenza in contrasto con le risultanze istruttorie”), l'appellante censura la nullità della sentenza di primo grado per la erroneità, contraddittorietà e falsità della motivazione, nonché perché non conforme alle risultanze istruttorie.
L'appellante, in particolare, sostiene che il consulente tecnico d'ufficio, nella propria relazione, aveva concluso che la piscina installata dalla appellata presentava i vizi lamentati dall'odierno appellante (alcuni dei quali incidevano sulle possibilità di utilizzo del bene stesso) e che sussistevano, altresì, ulteriori vizi incidenti sul corretto funzionamento della piscina, quantificando la somma necessaria per la riparazione dei predetti vizi in euro 2.450,00, oltre i.v.a., oltre euro 900,00, oltre i.v.a., per la sostituzione del c.d. ”, mentre il Tribunale, discostandosi immotivatamente dalle Controparte_4 conclusioni espresse dal consulente, ha ritenuto che i vizi rilevati non impedivano
11 l'utilizzo della piscina e non giustificavano la risoluzione del contratto, ma potevano essere eliminati mediante delle riparazioni del valore pari ad euro 2.989,00, i.v.a. inclusa, da compensare con la somma di euro 2.800,00, che l'odierno appellante doveva ancora corrispondere, a sua volta, alla , per la residua parte del prezzo Controparte_1 non ancora versata.
In particolare, l'appellante rileva che il consulente tecnico di ufficio ha riscontrato che: a) il “pozzetto preassemblato” non tratteneva l'acqua esterna e veniva invaso dalla stessa;
b) la “valvola laterale a sei vie” non era perfettamente funzionante, con conseguente gocciolamento;
c) il c.d. “ ” - preposto, tra l'altro, all'accensione della Controparte_4 valvola elettrostatica e che consentiva, anche, di ristabilire il corretto livello dell'acqua - doveva essere sostituito per via del suo malfunzionamento.
In definitiva, secondo l'appellante, tali vizi. al contrario di quanto erroneamente ritenuto dal Tribunale, incidevano, complessivamente, sulle possibilità di utilizzo del bene e giustificavano, la risoluzione del contratto, la restituzione del prezzo già versato all'appellata, nonché il ripristino della situazione di fatto esistente.
Il motivo è infondato.
In effetti, l'affermazione del Tribunale circa il fatto che i vizi della piscina rilevati dal consulente tecnico di ufficio, essendo di non rilevante entità (“di relativa entità”) non impedivano l'utilizzo del bene e, quindi, non giustificavano la risoluzione del contratto - censurata, unicamente, in relazione alla valutazione, in punto di fatto, della entità dei vizi, tale da non impedire l'uso del bene loro mancata incidenza - è, in verità, condivisibile, dovendosi escludere, sulla base dell'accertamento effettuato dal consulente tecnico d'ufficio, che i vizi riscontrati fossero tali da rendere la piscina inidonea all'uso a cui era destinata o da diminuirne in modo apprezzabile il valore, potendo essere emendati con attività manutentiva non particolarmente impegnativa.
In effetti, esclusa la rilevanza del difettoso funzionamento del c.d. quadro CP_4
(preposto, tra l'altro, all'accensione della valvola elettrostatica che consente anche di ristabilire il corretto livello dell'acqua), giacché tale vizio, non è stato oggetto di allegazione nella domanda giudiziale, il perito d'ufficio ha riscontrato i seguenti vizi della piscina: a) la presenza di due tubi che scaricavano in un fosso a cielo aperto, all'esterno dell'abitazione del , regolarmente funzionanti, ma che, al fine di evitare loro PA movimenti, dovevano essere semplicemente ancorati con delle staffe e dei tasselli al muro esistente;
b) la presenza di un pozzetto preassemblato, contenente la parte
12 impiantistica, che non era a tenuta stagna e che, pertanto, era esposto al rischio di infiltrazioni di acqua, con conseguente pericolo di cortocircuiti;
c) la presenza di scalfitture sulla scalinata e sul fondo della piscina;
d) la presenza di protuberanze nel rivestimento (liner) in PVC della piscina e lungo il suo perimetro che, peraltro, non incidevano sull'utilizzo del bene stesso;
e) il gocciolamento del manometro della valvola a sei vie.
Quindi, il consulente tecnico di ufficio ha specificato quali fossero i lavori da effettuare per risolvere i predetti vizi e difetti della piscina e i loro costi e, in particolare, ha chiarito che: a1) le tubazioni che scaricavano nel fosso a cielo aperto dovevano essere opportunamente fissate con delle staffe e dei tasselli alla parete esistente, con un costo pari ad euro 100,00, oltre i.v.a.; b1) il pozzetto preassemblato poteva essere facilmente ripristinato tramite una adeguata sigillatura con silicone dei fori presenti sulla base del pozzetto e di quelli presenti sulle pareti e che il costo necessario per la sigillatura del pozzetto ammontava ad euro 100,00, oltre i.v.a.; c1) vista l'estensione delle scalfitture presenti sia sulla scalinata, sia sui bordi che sul fondo della piscina, nonché la presenza delle protuberanze presenti lungo il perimetro della piscina stessa, era opportuno procedere alla sostituzione di tutto il liner in PVC con materiale avente le stesse caratteristiche indicate nel contratto di compravendita ed il costo ammontava ad euro
2.000,00, oltre i.v.a., comprensivo della manodopera;
d) occorreva sostituire il manometro della valvola a sei vie, il cui costo era di 250,00 euro, oltre i.v.a.
Pertanto, sulla base di quanto accertato dal consulente tecnico di ufficio, i vizi ed i difetti riscontrati non impedivano, come ritenuto dal Tribunale, l'utilizzo della piscina né il costo dei lavori necessari per rimediare agli stessi era di entità tale da diminuire il valore del bene in maniera eccessiva.
Ferma restando la correttezza della suddetta valutazione del Tribunale, deve ribadirsi che l'appellante non ha censurato la pronuncia impugnata in relazione alle conseguenze giuridiche di tale valutazione, ossia alla considerazione che l'entità dei vizi e dei difetti riscontrati, non impedendo l'utilizzo del bene, non giustificavano la risoluzione del contratto, cosicché deve escludersi che tale considerazione, in assenza di motivo specifico di censura, possa essere scrutinata nel presente giudizio di appello.
Ad ogni modo, deve osservarsi che, anche opinando diversamente, la domanda di risoluzione del contratto, formulata dal nel giudizio di primo grado e riproposta PA in appello, dovrebbe, comunque, essere rigettata, sia applicando la disciplina della
13 vendita che quella del c.d. codice del consumo, a tutela del consumatore (entrambe richiamate dall'appellante, sebbene senza specifica qualificazione giuridica delle sue domande).
Ai sensi degli artt. 1490, comma 1°, e 1492 c.c., infatti, la domanda di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo è prevista soltanto se la cosa venduta presenta vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore (v., ad esempio, Cass. civ., sezione II, sentenza n. 13925/2002), circostanza, come detto, da escludere nella fattispecie in esame. Tale disposizione, del resto, deve essere interpretata con riferimento al principio generale sancito dall'art. 1455 c.c., con la conseguenza che l'esercizio dell'azione è legittimato soltanto da vizi concretanti un inadempimento di non scarsa importanza (cfr. Cass., sez. II;
n. 21949/2013).
Quanto alla disciplina del c.d. codice del consumo (decreto legislativo n. 206/2005), nel testo applicabile alla fattispecie, deve osservarsi che, ai sensi dell'art. 130, comma 2°, in caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.
Secondo quanto dispone il comma 3°, il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
Ai sensi del comma 7°, in caso di vizi o difetti del bene venduto, il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 6°; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
Come chiarito in giurisprudenza, da tale disciplina si evince che, nel caso di non conformità del bene al contratto, il consumatore è tenuto a chiedere, in un primo momento, la sostituzione ovvero la riparazione del bene (c.d. rimedi primari) e, solo qualora ciò non sia possibile ovvero sia manifestamente oneroso, è legittimato ad
14 avvalersi dei c.d. rimedi secondari, tra cui la risoluzione del contratto (cfr., ad esempio,
Cass, sez.
6-III, n. 25417/2022; 6-II, n. 22146/2020).
Nel caso in esame, difetta la stessa allegazione, oltre che la prova, che il abbia PA richiesto, preventivamente, i c.d. rimedi primari (sostituzione o riparazione del bene).
Sotto il primo profilo, deve osservarsi che le parti, nelle rispettive allegazioni in punto di fatto, hanno sostenuto tesi opposte. Secondo il , sarebbe stata l'impresa PA appellata a sottrarsi agli obblighi di riparazione;
mentre secondo quest'ultima sarebbe stato quest'ultimo a rifiutare la disponibilità dell'impresa a risolvere ogni eventuale problematica, esagerando ed esasperando la vertenza.
L'appellante, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, in particolare, ha riferito circa le verifiche tecniche, anche in contraddittorio con gli incaricati dell'impresa, delle imperfezioni della piscina, ma non ha allegato di avere effettuato una richiesta di sostituzione o di riparazione del bene.
D'altra parte, dalla prova testimoniale espletata, in verità alquanto generica, emerge soltanto che, in occasione di un sopralluogo del settembre del 2008, un tecnico, non bene individuato dall'appellante (indicato come il cognato di tale sig. ), dichiaratosi Parte_2 fiduciario della impresa convenuta, si sarebbe impegnato, peraltro, senza avere i relativi poteri di rappresentanza della impresa medesima, alle riparazioni necessarie (cfr. le dichiarazioni di e rispettivamente, moglie e amico del ) Tes_2 Tes_3 PA
.
Dalla lettera del 4.3.2009, inviata dall'avvocato del , si ricava, poi, che, non PA essendo stati eseguiti gli interventi manutentivi promessi dagli addetti della convenuta, la stessa era stata invitata a prendere contatti con lui per una definizione bonaria e conciliativa della controversia, senza, pertanto, che risulti alcuna richiesta di riparazione Contro
o sostituzione del bene. Mentre, dalla risposta a tale missiva della “ emerge l'avvenuto contatto telefonico “per discutere delle eccezioni sollevate” dall'odierno appellante e la piena disponibilità dell'impresa ad incontrare il suddetto avvocato di fiducia del . PA
Infine, sulla base di quanto affermato dallo stesso appellante (v. pag. dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado), l'apposito ulteriore sopralluogo tenutosi nell'aprile del 2009, volto a verificare i vizi della piscina si sarebbe concluso con la dichiarazione dell'incaricato della , tale sig. (di cui non risultano CP_1 Parte_2
15 eventuali poteri di rappresentanza dell'impresa appellata), di volersi rivolgere al proprio legale per respingere le pretese dell'attore, peraltro, non specificate.
In definitiva, non emerge la prova che il abbia chiesto, preventivamente, la PA riparazione o la sostituzione del bene difettoso (né, tanto meno, che la richiesta sia stata rivolta a , titolare della impresa venditrice), come era suo onere, prima Controparte_1 di presentare la domanda di risoluzione del contratto.
Con un secondo motivo (rubricato: “Vizio di ultrapetizione ed extrapetizione tra il chiesto ed in pronunciato (art. 112 c.p.c.)”), l'appellante censura la nullità della sentenza perché il Tribunale sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione e di violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c.
Il , infatti, lamenta che, con il proprio atto di citazione introduttivo del giudizio PA di primo grado di primo grado, aveva chiesto l'accertamento dell'esistenza del contratto di fornitura della piscina stipulato con l'impresa convenuta e la conseguente risoluzione dello stesso per inadempimento della nonché la condanna Controparte_1 dell'impresa convenuta alla restituzione della somma di euro 15.480,00 che le aveva già corrisposto a titolo di prezzo per la fornitura della piscina, alla rimozione della piscina e degli accessori installati ed al rispristino dello stato dei luoghi e, infine, al risarcimento del danno subito a causa dell'inesatto adempimento contrattuale imputabile all'impresa convenuta. Tuttavia, a fronte di tali domande, il Tribunale, dopo aver accolto la domanda riconvenzionale della convenuta, aveva disposto la riduzione del prezzo della fornitura nella misura di euro 2.989,00, malgrado nessuna domanda di riduzione del prezzo fosse stata mai domandata.
Tale motivo è inammissibile.
Come visto, ferma restando l'infondatezza della domanda di risoluzione del contratto di compravendita per cui è causa, il non ha interesse a far valere la nullità della PA sentenza di primo grado per vizio di ultrapetizione, per avergli il Tribunale riconosciuto, senza che ne avesse fatto oggetto di apposita domanda, la riduzione del prezzo della vendita, trattandosi di pronuncia a lui favorevole, di cui non ha interesse a lamentarsi.
Con un terzo motivo (rubricato: “Sulla domanda di risarcimento danni per grave ed inesatto inadempimento contrattuale nonché per violazione del principio di diligenza, correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, al risarcimento dei danni/pregiudizi provocati ex art. 1223 c.c. e ss., che si quantificano in € 5.000,00, o nella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, anche in via
16 equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come dovuti per legge”), l'appellante censura l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la propria domanda di risarcimento del danno determinato dal grave inadempimento dell'odierna appellata e per la violazione, da parte di quest'ultima, dei canoni di diligenza, buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto di cui è causa.
Secondo quanto sostenuto dall'appellante, infatti, il giudice di primo grado, se avesse correttamente valutato le prove testimoniali e le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, avrebbe rilevato l'inadempimento posto in essere dalla Controparte_1
, per avergli consegnato un prodotto affetto da vizi o difetti e, quindi, non
[...] conforme all'uso cui era destinato e per non aver dato luogo alla sostituzione del prodotto stesso con altro perfettamente funzionante, per come aveva promesso all'esito del primo sopralluogo.
L'appellante, quindi, afferma che tali vizi giustificavano l'accoglimento, oltre che della domanda di risoluzione del contratto, di risarcimento del danno, che avrebbe dovuto essere liquidato, anche in via equitativa, nella somma di euro 5.000,00 o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
Anche tale motivo è infondato.
Premesso che, per come esposto, il bene venduto è risultato idoneo all'utilizzo a cui era destinato e che all'odierno appellante, peraltro, considerati i vizi e i difetti della piscina oggetto della compravendita, è stata riconosciuta la somma di euro 2.989,00 (i.v.a. inclusa), a titolo di riduzione del prezzo, il ha completamente omesso di PA allegare e, comunque, di provare i danni ulteriori che gli sarebbero stati causati dal grave ed inesatto inadempimento contrattuale imputabile alla controparte, nonché per violazione, da parte di quest'ultima, del principio di diligenza, correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.
3. Le spese di lite e l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115/2002
Le spese di lite del giudizio di appello, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e, quindi, della reciproca soccombenza (in particolare, vi è stato il riconoscimento del
17 diritto del alla riduzione del prezzo), possono essere compensate per intero, PA come, del resto, effettuati dal Tribunale in relazione al giudizio di primo grado.
Le spese del giudizio di primo grado, in difetto di specifica impugnazione sulla relativa pronuncia del Tribunale, rimangono regolate dalla sentenza impugnata.
Stante il tenore della pronuncia sull'appello (rigetto per infondatezza e inammissibilità dei motivi di impugnazione), peraltro, sussistono le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di PA
Cosenza, pubblicata il 21.9.2018 e non notificata, così provvede:
- dichiara la contumacia della Curatela del fallimento di , Controparte_2 in persona del curatore, dott. CP_3
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di appello;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 28.7.2025
Il Consigliere relatore ed estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
18
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 610/2019 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore); dott.ssa Anna Maria Raschellà (Consigliere)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 610/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto responsabilità per vendita di cosa viziata, vertente tra:
(codice fiscale: ), nato a [...], il PA C.F._1
12.10.1965, ivi residente in [...], rappresentato e difeso, come da procura alle liti posta su foglio separato e materialmente congiunto all'atto di citazione in appello, dall'avv. Giuseppe Camera, elettivamente domiciliato presso il suo studio legale, sito a
Bisignano, in viale della Repubblica, n. 121, con indirizzo di posta elettronica certificata:
e numero di fax: 0984.958306 Email_1
Appellante
e
(partita i.v.a.: , in persona del l.r.p.t., avente Controparte_1 P.IVA_1 sede legale a Montalto Uffugo (CS), in Contrada Coretto, zona industriale, s.n.c., 1 rappresentata e difesa, come da mandato posto a margine della comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale e contestuale chiamata di terzo del giudizio di primo grado, dall'avv. Massimo De Luca, elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'avv. Mario Pace, sito a Cetraro (CS), in via Libertà, n. 5, nonché presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del proprio procuratore:
e al numero di fax: 0984.821869 Email_2
Appellata
nonché
(partita i.v.a.: Controparte_2
), in persona del curatore, dott. avente sede legale ad Adro P.IVA_2 CP_3
(BS), in via Pezzotti, n. 41.
Appellata/non costituita in giudizio
Conclusioni delle parti:
il procuratore dell'appellante chiede: “1) Accertare e dichiarare PA che tra le odierne parti in causa è intercorso un contratto di fornitura di una piscina in kit aquilus piscine mod. Tahiti Access, con annessi accessori per la somma di €
15.480,00, iva esclusa;
2) accertare e dichiarare che, per i motivi di cui infra, la piscina in kit aquilus piscine mod. Tahiti Access, con annessi accessori, è inidonea e non conforme all'uso per cui è stata acquistata, in quanto affetta da vizi e/o difetti;
3) e, per
l'effetto, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di fornitura di una piscina in kit aquilus piscine mod. Tahiti Access, con annessi accessori per la somma di €
15.480,00, iva esclusa, ai sensi e per effetti dell'art. 1453 c.c. e conseguente restituzione della suddetta somma;
4) di conseguenza, condannare ed ordinare a parte convenuta il ripristino della situazione quo ante, a mezzo della rimozione della piscina e di quanto accessorio installato e alla sistemazione dello stato dei luoghi così come era prima dell'installazione dell'opera da rimuovere;
5) condannare, altresì, parte convenuta, per grave ed inesatto inadempimento contrattuale nonché per violazione del principio di diligenza, correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, al risarcimento dei danni/pregiudizi provocati ex art. 1223 c.c. e ss., che si quantificano in € 5.000,00, o
2 nella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come dovuti per legge; 6) con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi, oltre spese forfetarie, IVA e CPA, a favore del costituito difensore che tutto ha anticipato e nullo percepito”;
il procuratore dell'appellata chiede che: “l'Ecc.ma Corte Controparte_1
D'Appello adita Voglia rigettare integralmente l'appello proposto da PA
, confermando la Sent. n. 1931/2018, emessa dal Tribunale di Cosenza e
[...] condannando l'appellante alla refusione di spese e competenze di causa da distrarre ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Cosenza
Con atto di citazione notificato in data 20.8.2010, - dopo aver PA premesso di aver commissionato all'impresa individuale in Controparte_1 data 1°.10.2007, la fornitura di una “piscina in kit aquilus piscine modello Tahiti Access, con annessi accessori” per la somma di euro 15.480,00 (i.v.a. esclusa) e che, per procedere a tale acquisto, aveva stipulato un contratto di finanziamento rateale con la
SILF s.p.a. (oggi Banca 24-7 del Gruppo UBI Banca) - ha chiamato in causa, dinanzi al
Tribunale di Cosenza, la predetta impresa, al fine di chiedere: 1) la risoluzione del contratto di fornitura della piscina per inadempimento della convenuta, ai sensi dell'art. 1453 c.c., poiché, essendo la piscina affetta da vizi o difetti, non era conforme all'uso per cui era stata acquistata;
2) la condanna dell'impresa convenuta: a) alla restituzione della somma di euro 15.480,00 che le aveva già corrisposto a titolo di prezzo per la fornitura della piscina;
b) a rimuovere la piscina e gli accessori installati presso la propria residenza ed a sistemare lo stato dei luoghi così com'era prima dell'installazione dell'opera difettosa;
c) ai sensi dell'art. 1223 c.c., al risarcimento del danno subito a causa dell'inesatto adempimento contrattuale imputabile all'impresa convenuta e per la violazione dei principi di diligenza, correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, quantificato nella somma di euro 5.000,00 (o nella maggiore o minore somma
3 che sarebbe risultata di giustizia, calcolata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226
c.c.), oltre rivalutazione e interessi.
A fondamento delle proprie domande, l'attore ha affermato che: I) in data 25.6.2008, i tecnici dell'impresa ”, come da contratto, avevano installato Controparte_1 presso la sua residenza la piscina per cui è causa ed il tecnico dell'impresa convenuta,
dopo l'istallazione della piscina, aveva proceduto ad effettuare Testimone_1 un'apposita verifica (accertamento tecnico posa struttura piscina aquilus contemporanea”); II) nondimeno, subito dopo l'istallazione e l'iniziale utilizzo della piscina, la stessa aveva iniziato a manifestare i primi vizi e difetti, subito denunciati all'impresa convenuta, la quale, prontamente, aveva inviato sul posto due tecnici, i quali
– resi edotti della sussistenza dei vizi che erano stati denunciati – avevano effettuato con un trapano dei buchi nel pozzetto della piscina, al fine di far scorrere l'acqua stagnante e, poi, avevano assunto l'impegno di effettuare con celerità tutti gli ulteriori interventi manutentivi necessari a eliminare i vizi denunciati che consistevano in: a) tubazioni di scarico a cielo aperto e non ancora sistemate;
b) pozzetto preassemblato che era invaso dall'acqua proveniente dall'esterno; c) scalfitture sulla scalinata;
d) protuberanze, in alcuni punti, del rivestimento delle pareti della piscina (“liner”); e) la “valvola laterale a sei vie” non perfettamente funzionante;
III) tuttavia, non era stato, poi, effettuato l'intervento di manutenzione e riparazione che i tecnici della convenuta si erano impegnati ad eseguire;
IV) in data 21.4.2009, era stato effettuato un altro sopralluogo in contraddittorio, anche alla presenza dei tecnici dell'impresa convenuta, ed erano stati, nuovamente, constatati e denunciati i vizi della piscina. All'esito del sopralluogo, però, tale sig. , intervenuto per conto dell'impresa convenuta, aveva affermato che Parte_2 avrebbe dato riscontro alle pretese dell'attore tramite un legale di fiducia.
Tanto premesso e invocati i diritti del consumatore alla sostituzione o riparazione dello stesso, senza spese, alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 130 del c.d. codice del consumo (decreto legislativo n. 206/2005), in caso di difetto di conformità del bene acquistato, l'attore ha concluso come sopra riportato (ossia per la risoluzione del contratto, la restituzione del prezzo, il risarcimento del danno ed il ripristino dello status quo ante).
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale e contestuale chiamata di terzo, depositata in cancelleria in data 27.11.2010, si è costituita nel giudizio davanti al Tribunale, , quale titolare dell'impresa denominata “CWT di Controparte_1
4 ”, eccependo, in via preliminare, l'intervenuta decadenza dell'attore Controparte_1 dall'azione promossa per far valere il presunto difetto di conformità del bene, giacché era decorso il termine di cui all'art. 132 del codice del consumo, perché: i vizi della piscina erano stati riscontrati il 25.6.2008; in data 8.4.2008, nel contraddittorio fra le parti, era stato accertato l'avvenuto montaggio a regola d'arte della piscina, al punto che la stessa era regolarmente funzionante ed era stata utilizzata per tutto il periodo estivo;
i vizi erano stati denunciati soltanto dopo 8 mesi dalla scoperta, con raccomandata del 4.3.2009.
Nel merito, la convenuta ha sostenuto: I) l'infondatezza dell'avversa domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, perché i vizi denunciati da parte attrice non erano tali da rendere la piscina inidonea all'uso cui era destinata e, comunque, la convenuta si era prontamente attivata per effettuare le manutenzioni necessarie alla risoluzione dei problemi denunciati;
salva, comunque, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della impresa che forniva, in via esclusiva Controparte_2 per l'Italia, le piscine “Aquilus”, nonché il materiale utilizzato e le apparecchiature installate presso la residenza del , come tale, tenuta a rispondere nei confronti di PA parte attrice in caso di accertamento della sussistenza degli eventuali danni;
II)
l'infondatezza della domanda, avanzata da parte attrice, di restituzione del prezzo pagato
(indicato dall'attore in euro 15.480,00, oltre i.v.a.), giacché, a differenza di quanto sostenuto dal , a fronte del prezzo contrattualmente concordato (pari ad euro PA
16.800,00), l'attore le aveva corrisposto la minor somma di euro 14.000,00 e doveva, quindi, ancora versarle la somma residua di euro 2.800,00.
Tanto premesso, la convenuta ha chiesto: a) in via pregiudiziale, la fissazione di una nuova udienza al fine di consentire la citazione del terzo b) in via Controparte_2 preliminare, la declaratoria dell'inammissibilità dell'avversa domanda per intervenuta decadenza dall'azione, per decorso del termine perentorio di cui all'art. 132 del codice del consumo;
c) in via subordinata, il rigetto, nel merito, delle avverse domande e l'accoglimento della propria domanda riconvenzionale di condanna di parte attrice al pagamento della residua quota del prezzo contrattualmente dovuta (pari ad euro
2.800,00); d) in via ulteriormente gradata, in caso di parziale accoglimento dell'avversa domanda, la compensazione della somma eventualmente riconosciuta all'attore a titolo di risarcimento del danno con la somma vantata dalla convenuta per la residua quota di prezzo ancora non pagata;
e) in via del tutto subordinata, dichiarare la Controparte_2 tenuta a manlevarla da ogni pretesa di parte attrice.
5 Con ordinanza resa all'udienza del 21.12.2010, il Tribunale ha autorizzato la convenuta a Contr chiamare in causa la società la quale, malgrado la regolarità della CP_2 notifica nei propri riguardi dell'atto di chiamata in causa, non si è costituita in giudizio ed
è stata dichiarata contumace con ordinanza resa all'udienza del 28.2.2012 (v. verbale in atti).
Richiesti e concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e depositate le relative memorie ad opera delle parti costituite, la causa è stata istruita con i documenti depositati dalle parti, con prova per testi (all'udienza del 26.3.2013 sono stati escussi i testi, citati da parte attrice, e e con una c.t.u., affidata all'ing. e diretta Tes_2 Tes_3 Tes_4 ad accertare se il bene compravenduto presentasse i vizi lamentati dall'attore e se tali vizi incidessero sulla possibilità di utilizzo del bene e, in caso di risposta affermativa ai predetti quesiti, quali fossero i lavori necessari per la risoluzione in pristino stato dei luoghi che ospitavano la piscina, previa quantificazione dei relativi costi.
Esaurita l'istruttoria, le parti, all'udienza del 15.12.2017, hanno precisato le conclusioni e la causa è stata assegnata a sentenza, concedendo alle parti i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
Quindi, la causa è stata definita con sentenza del Tribunale n. 1931/2018, pubblicata il
21.9.2018 e non notificata.
2. La sentenza del Tribunale di Cosenza, all'esito del giudizio di primo grado
Con sentenza n. 1931/2018, pubblicata il 21.9.2018 e non notificata, il Tribunale di
Cosenza ha così deciso: 1) ha accolto sia la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta ( ), sia, in parte, la domanda principale formulata da Controparte_1 parte attrice ( ) e, per l'effetto, previa riduzione del prezzo della PA vendita della piscina per l'importo di euro 2.989,00, i.v.a. inclusa (pari alla somma, stimata dal c.t.u., occorrente per le riparazioni dei vizi della cosa venduta, denunciati dal e ritenuti sussistenti dal giudice), ha condannato la convenuta a restituire PA all'attore la somma di euro 189,00 (derivante dalla differenza fra la cifra di euro
2.989,00, occorrente per effettuare le riparazioni dei vizi della cosa venduta e la cifra di euro 2.800,00, pari al residuo prezzo che ancora l'attore doveva corrispondere alla convenuta); 2) ha rigettato la domanda, formulata da parte attrice, di risarcimento dei
6 danni per inesatto adempimento della convenuta;
3) ha rigettato la domanda di manleva proposta da parte convenuta nei confronti della terza chiamata, 4) ha Controparte_2 compensato interamente le spese di lite fra le parti;
5) ha posto, definitivamente, a carico delle parti, nella misura del 50 % ciascuna, le spese di c.t.u.
In sintesi, il giudice di prime cure - dopo aver rigettato l'eccezione preliminare di decadenza dall'azione formulata, ai sensi dell'art. 132 del codice del consumo, dalla convenuta, poiché il venditore aveva riconosciuto, com'era stato dimostrato tramite la testimonianza resa da l'esistenza dei vizi e, quindi, non ne occorreva la Tes_3 tempestiva denuncia - ha ritenuto che: a) la domanda riconvenzionale avanzata dalla impresa convenuta era fondata, giacché, in base alla copia del contratto prodotta in giudizio dallo stesso attore, il prezzo concordato per la fornitura della piscina per cui è causa era di euro 14.000,00, oltre i.v.a. al 20 %, mentre parte attrice non aveva provato in giudizio di aver corrisposto alla la residua quota del prezzo Controparte_1 ancora dovuta, richiesta in via riconvenzionale, pari ad euro 2.800,00 e doveva, quindi, essere condannata alla corresponsione della predetta somma a parte convenuta;
b) peraltro, anche la domanda principale formulata da parte attrice era parzialmente fondata, in quanto i vizi denunciati dall'attore, in base a quanto riscontrato dal c.t.u., pur non essendo tali da pregiudicare la funzionalità del bene e da determinare l'inidoneità all'uso del bene stesso - non consentendo, quindi, la risoluzione del contratto (oltretutto, il mancato funzionamento del c.d. “ ”, che era stato rilevato dal c.t.u., non Controparte_4 erano stato denunciato come vizio nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado dall'attore) - giustificavano, comunque, la condanna della convenuta a corrispondere all'attore la somma di euro 2.989,00 (comprensiva di i.v.a.), stimata dal consulente come sufficiente per l'effettuazione delle riparazioni dei vizi della piscina acquistata;
c) era da compensarsi la somma che l'attore doveva corrispondere alla convenuta a titolo di residuo pagamento del prezzo (euro 2.800,00) con la somma che la convenuta doveva, a sua volta, corrispondere all'attore, per la eliminazione dei vizi della cosa venduta (euro 2.989,00), sicché la convenuta doveva essere condannata a corrispondere all'attore la differenza fra i predetti due importi (pari ad euro 189,00); d) la domanda dell'attore di risarcimento dei danni discendenti dall'inesatto adempimento della convenuta era infondata, per non averne l'attore provato i presupposti;
e) così come infondata era la domanda di manleva formulata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata, poiché non ne aveva provato la relativa responsabilità per i Controparte_2
7 fatti per cui è causa;
f) tenuto conto dell'esito del giudizio, dovevano compensarsi interamente le spese di lite fra le parti e porsi a carico delle parti medesime, nella misura del 50 % ciascuno, le spese di c.t.u.
3. Il presente giudizio di appello
Con atto di citazione portato alla notificato il 18.3.2019 a , quale titolare Controparte_1
Contro della impresa denominata ed alla Curatela del fallimento della Controparte_2 avverso la suddetta sentenza ha proposto appello , affidandosi a tre PA motivi, con cui ha invocato l'integrale riforma o l'annullamento della pronuncia impugnata, lamentando, in particolare: I) la nullità della sentenza di primo grado per la erroneità, contraddittorietà e falsità della motivazione, adottata in contrasto con le risultanze istruttorie, dal momento che il consulente tecnico d'ufficio (ing. ), Tes_4 nella propria relazione, aveva concluso che il bene compravenduto presentava i vizi lamentati dall'odierno appellante e che sussistevano ulteriori vizi incidenti sul corretto funzionamento della piscina, tanto da giustificare, al contrario di quanto erroneamente ritenuto dal Tribunale, la risoluzione del contratto, la restituzione del prezzo già versato all'appellata ed il ripristino della situazione di fatto esistente prima dell'installazione della piscina;
II) la nullità della sentenza impugnata per violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (di cui all'art. 112 c.p.c.), giacché, trascurando le richieste contenute nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio, il
Tribunale aveva accolto la domanda riconvenzionale della convenuta e, parzialmente, la domanda dell'attrice, disponendo la riduzione del prezzo della fornitura, mentre l'attore aveva domandato la risoluzione del contratto per inadempimento, la condanna dell'impresa convenuta alla restituzione della somma di euro 15.480,00 già corrisposta a titolo di prezzo, nonché al rispristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento del danno;
III) l'erroneità della sentenza di primo grado, nella parte in cui era stata rigettata la domanda dell'attore di risarcimento del danno determinato dall'inadempimento dell'odierna appellata. Ha, quindi, concluso come trascritto in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 26.11.2019, si Contro è costituita in giudizio , titolare della impresa denominata , Controparte_1 sostenendo l'infondatezza di tutti i motivi di appello, mera reiterazione, del resto, delle domande e delle eccezioni proposte dal nel corso del giudizio di primo grado, PA
8 già correttamente disattese dal Tribunale, considerato che: 1) dalle risultanze peritali era emersa l'irrisorietà dei vizi denunciati dall'odierno appellante, il quale, oltretutto, aveva regolarmente utilizzato la piscina fin dalla sua consegna, sicché non potevano trovare accoglimento le domande di risoluzione del contratto, di restituzione del prezzo e di risarcimento del danno;
2) il consulente tecnico di ufficio aveva illegittimamente esteso l'indagine peritale oltre i limiti fissati dalla domanda attorea e dai quesiti posti dal giudice (in particolare, riscontrando il malfunzionamento del c.d. “ ”, Controparte_4 malgrado tale difetto non fosse stato censurato dal nell'atto di citazione di PA primo grado e benché tale vizio fosse, di fatto, la conseguenza della normale usura del bene), sicché il Tribunale, correttamente, non aveva riconosciuto alcun indennizzo per tale vizio); 3) i vizi rilevati dal c.t.u. nella propria relazione (la presenza di due tubi che scaricavano in un fosso, i supposti difetti al pozzetto preassemblato, il malfunzionamento della valvola a sei vie, le scalfitture sulla scalinata e sul fondo della piscina, nonché le protuberanze lungo il perimetro) non incidevano sul funzionamento del bene e non giustificavano, neppure, la condanna dell'appellata a corrispondere all'odierno appellante la somma di euro 2.989,00, i.v.a. inclusa, anche perché il consulente non aveva neppure indicato le cause dei difetti riscontrati;
4) era corretta, peraltro, la statuizione, contenuta nella sentenza impugnata, di accoglimento della domanda riconvenzionale, avanzata dall'appellata in primo grado, di condanna dell'odierno appellante al pagamento della restante parte del prezzo che non le aveva ancora corrisposto (pari ad euro 2.800,00), del resto, neppure impugnata dal e, quindi, passata in giudicato. PA
Infine, quanto alla domanda di manleva spiegata nel giudizio di primo grado nei confronti della (società fornitrice dei materiali della piscina), l'odierna Controparte_2 appellata ha affermato che non aveva più alcun interesse ad agire nei confronti della predetta società, poiché la terza chiamata era stata dichiarata fallita con sentenza n.
29/2013 del Tribunale di Brescia e la procedura fallimentare si era chiusa, con decreto pronunciato dal predetto Tribunale nel maggio del 2017, per insufficienza di attivo.
Quindi, la CWT di ha concluso per il rigetto dell'appello, con Controparte_5 vittoria di spese e competenze del giudizio, come trascritto in epigrafe.
Non si è costituita, neppure nel presente giudizio di appello, la
[...]
. Controparte_2
A seguito della soppressione della III^ sezione civile della Corte di Appello di Catanzaro, disposta con decreto della Presidente della Corte n. 57/2024, la causa è stata assegnata
9 alla seconda sezione della Corte di Appello, sicché, l'udienza di precisazione delle conclusioni, originariamente fissata al 13.5.2025, è stata anticipata al 12.2.2025 (v. provvedimenti in atti).
Con ordinanza del 14.2.2025, adottata all'esito della trattazione dell'udienza del
12.2.2025, sostituita dal deposito in via telematica di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., la causa è stata trattenuta a sentenza, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali note di replica
(v. ordinanza in atti).
Entrambe le parti, quindi, hanno depositato la comparsa conclusionale, mentre, nel successivo termine, ha depositato la memoria di replica soltanto la parte appellante
( ). PA
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Premesso quanto sopra esposto in ordine allo svolgimento del processo e tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Cosenza e, dall'altro, dei motivi dell'appello proposto da e, dall'altro, delle difese e delle eccezioni avanzate dalla PA
appare opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad Controparte_1 oggetto: a) la verifica della regolarità del contraddittorio, in particolare, nei confronti della Curatela del fallimento della;
b) la valutazione Controparte_2 della fondatezza o meno dei motivi di appello, con cui l'appellante ha censurato la nullità della sentenza di primo grado per erroneità, falsità e contraddittorietà della motivazione e per vizio di ultrapetizione;
3) la valutazione della fondatezza o meno delle domande, reiterate dall'appellante nel presente giudizio di appello, di risoluzione del contratto di fornitura della piscina stipulato con la di ripristino della Controparte_1 situazione di fatto esistente prima dell'installazione e di restituzione del prezzo già corrisposto all'appellata, nonché di risarcimento del danno;
3) la regolamentazione delle spese di lite.
E' passata in giudicato la sentenza di primo grado, invece, nella parte in cui il Tribunale Contro ha rigettato la domanda di manleva che, nel giudizio di primo grado, la di
[...] aveva spiegato nei confronti della , poiché CP_1 Controparte_2
10 l'odierna appellata non ha impugnato, con appello incidentale, tale statuizione di rigetto e, anzi, ha espressamente dichiarato di non avere interesse a coltivare la predetta domanda.
2. La contumacia della Controparte_6
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia della
[...]
, in persona del curatore, dott. perché, Controparte_6 CP_3 malgrado la regolarità della notifica dell'atto di citazione in appello nei suoi riguardi, non ha inteso costituirsi nel presente giudizio di appello (v. l'avviso attestante il perfezionamento della notifica, mediante consegna del plico postale al portiere dello stabile e successiva spedizione della raccomandata, in assenza del destinatario e delle persone abilitate, allegata nel fascicolo cartaceo di appello).
Peraltro, deve rilevarsi la rinuncia espressa della appellata a coltivare la domanda di manleva nei confronti della e, comunque, la mancata Controparte_6 impugnazione della pronuncia di rigetto di tale domanda che, quindi, rendono del tutto superflua la sua partecipazione al giudizio di appello.
3. Il merito. Le valutazioni della Corte
Come già accennato, con un primo motivo di appello (rubricato: “Erronea, contraddittoria e falsa motivazione della sentenza in contrasto con le risultanze istruttorie”), l'appellante censura la nullità della sentenza di primo grado per la erroneità, contraddittorietà e falsità della motivazione, nonché perché non conforme alle risultanze istruttorie.
L'appellante, in particolare, sostiene che il consulente tecnico d'ufficio, nella propria relazione, aveva concluso che la piscina installata dalla appellata presentava i vizi lamentati dall'odierno appellante (alcuni dei quali incidevano sulle possibilità di utilizzo del bene stesso) e che sussistevano, altresì, ulteriori vizi incidenti sul corretto funzionamento della piscina, quantificando la somma necessaria per la riparazione dei predetti vizi in euro 2.450,00, oltre i.v.a., oltre euro 900,00, oltre i.v.a., per la sostituzione del c.d. ”, mentre il Tribunale, discostandosi immotivatamente dalle Controparte_4 conclusioni espresse dal consulente, ha ritenuto che i vizi rilevati non impedivano
11 l'utilizzo della piscina e non giustificavano la risoluzione del contratto, ma potevano essere eliminati mediante delle riparazioni del valore pari ad euro 2.989,00, i.v.a. inclusa, da compensare con la somma di euro 2.800,00, che l'odierno appellante doveva ancora corrispondere, a sua volta, alla , per la residua parte del prezzo Controparte_1 non ancora versata.
In particolare, l'appellante rileva che il consulente tecnico di ufficio ha riscontrato che: a) il “pozzetto preassemblato” non tratteneva l'acqua esterna e veniva invaso dalla stessa;
b) la “valvola laterale a sei vie” non era perfettamente funzionante, con conseguente gocciolamento;
c) il c.d. “ ” - preposto, tra l'altro, all'accensione della Controparte_4 valvola elettrostatica e che consentiva, anche, di ristabilire il corretto livello dell'acqua - doveva essere sostituito per via del suo malfunzionamento.
In definitiva, secondo l'appellante, tali vizi. al contrario di quanto erroneamente ritenuto dal Tribunale, incidevano, complessivamente, sulle possibilità di utilizzo del bene e giustificavano, la risoluzione del contratto, la restituzione del prezzo già versato all'appellata, nonché il ripristino della situazione di fatto esistente.
Il motivo è infondato.
In effetti, l'affermazione del Tribunale circa il fatto che i vizi della piscina rilevati dal consulente tecnico di ufficio, essendo di non rilevante entità (“di relativa entità”) non impedivano l'utilizzo del bene e, quindi, non giustificavano la risoluzione del contratto - censurata, unicamente, in relazione alla valutazione, in punto di fatto, della entità dei vizi, tale da non impedire l'uso del bene loro mancata incidenza - è, in verità, condivisibile, dovendosi escludere, sulla base dell'accertamento effettuato dal consulente tecnico d'ufficio, che i vizi riscontrati fossero tali da rendere la piscina inidonea all'uso a cui era destinata o da diminuirne in modo apprezzabile il valore, potendo essere emendati con attività manutentiva non particolarmente impegnativa.
In effetti, esclusa la rilevanza del difettoso funzionamento del c.d. quadro CP_4
(preposto, tra l'altro, all'accensione della valvola elettrostatica che consente anche di ristabilire il corretto livello dell'acqua), giacché tale vizio, non è stato oggetto di allegazione nella domanda giudiziale, il perito d'ufficio ha riscontrato i seguenti vizi della piscina: a) la presenza di due tubi che scaricavano in un fosso a cielo aperto, all'esterno dell'abitazione del , regolarmente funzionanti, ma che, al fine di evitare loro PA movimenti, dovevano essere semplicemente ancorati con delle staffe e dei tasselli al muro esistente;
b) la presenza di un pozzetto preassemblato, contenente la parte
12 impiantistica, che non era a tenuta stagna e che, pertanto, era esposto al rischio di infiltrazioni di acqua, con conseguente pericolo di cortocircuiti;
c) la presenza di scalfitture sulla scalinata e sul fondo della piscina;
d) la presenza di protuberanze nel rivestimento (liner) in PVC della piscina e lungo il suo perimetro che, peraltro, non incidevano sull'utilizzo del bene stesso;
e) il gocciolamento del manometro della valvola a sei vie.
Quindi, il consulente tecnico di ufficio ha specificato quali fossero i lavori da effettuare per risolvere i predetti vizi e difetti della piscina e i loro costi e, in particolare, ha chiarito che: a1) le tubazioni che scaricavano nel fosso a cielo aperto dovevano essere opportunamente fissate con delle staffe e dei tasselli alla parete esistente, con un costo pari ad euro 100,00, oltre i.v.a.; b1) il pozzetto preassemblato poteva essere facilmente ripristinato tramite una adeguata sigillatura con silicone dei fori presenti sulla base del pozzetto e di quelli presenti sulle pareti e che il costo necessario per la sigillatura del pozzetto ammontava ad euro 100,00, oltre i.v.a.; c1) vista l'estensione delle scalfitture presenti sia sulla scalinata, sia sui bordi che sul fondo della piscina, nonché la presenza delle protuberanze presenti lungo il perimetro della piscina stessa, era opportuno procedere alla sostituzione di tutto il liner in PVC con materiale avente le stesse caratteristiche indicate nel contratto di compravendita ed il costo ammontava ad euro
2.000,00, oltre i.v.a., comprensivo della manodopera;
d) occorreva sostituire il manometro della valvola a sei vie, il cui costo era di 250,00 euro, oltre i.v.a.
Pertanto, sulla base di quanto accertato dal consulente tecnico di ufficio, i vizi ed i difetti riscontrati non impedivano, come ritenuto dal Tribunale, l'utilizzo della piscina né il costo dei lavori necessari per rimediare agli stessi era di entità tale da diminuire il valore del bene in maniera eccessiva.
Ferma restando la correttezza della suddetta valutazione del Tribunale, deve ribadirsi che l'appellante non ha censurato la pronuncia impugnata in relazione alle conseguenze giuridiche di tale valutazione, ossia alla considerazione che l'entità dei vizi e dei difetti riscontrati, non impedendo l'utilizzo del bene, non giustificavano la risoluzione del contratto, cosicché deve escludersi che tale considerazione, in assenza di motivo specifico di censura, possa essere scrutinata nel presente giudizio di appello.
Ad ogni modo, deve osservarsi che, anche opinando diversamente, la domanda di risoluzione del contratto, formulata dal nel giudizio di primo grado e riproposta PA in appello, dovrebbe, comunque, essere rigettata, sia applicando la disciplina della
13 vendita che quella del c.d. codice del consumo, a tutela del consumatore (entrambe richiamate dall'appellante, sebbene senza specifica qualificazione giuridica delle sue domande).
Ai sensi degli artt. 1490, comma 1°, e 1492 c.c., infatti, la domanda di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo è prevista soltanto se la cosa venduta presenta vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore (v., ad esempio, Cass. civ., sezione II, sentenza n. 13925/2002), circostanza, come detto, da escludere nella fattispecie in esame. Tale disposizione, del resto, deve essere interpretata con riferimento al principio generale sancito dall'art. 1455 c.c., con la conseguenza che l'esercizio dell'azione è legittimato soltanto da vizi concretanti un inadempimento di non scarsa importanza (cfr. Cass., sez. II;
n. 21949/2013).
Quanto alla disciplina del c.d. codice del consumo (decreto legislativo n. 206/2005), nel testo applicabile alla fattispecie, deve osservarsi che, ai sensi dell'art. 130, comma 2°, in caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.
Secondo quanto dispone il comma 3°, il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
Ai sensi del comma 7°, in caso di vizi o difetti del bene venduto, il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 6°; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
Come chiarito in giurisprudenza, da tale disciplina si evince che, nel caso di non conformità del bene al contratto, il consumatore è tenuto a chiedere, in un primo momento, la sostituzione ovvero la riparazione del bene (c.d. rimedi primari) e, solo qualora ciò non sia possibile ovvero sia manifestamente oneroso, è legittimato ad
14 avvalersi dei c.d. rimedi secondari, tra cui la risoluzione del contratto (cfr., ad esempio,
Cass, sez.
6-III, n. 25417/2022; 6-II, n. 22146/2020).
Nel caso in esame, difetta la stessa allegazione, oltre che la prova, che il abbia PA richiesto, preventivamente, i c.d. rimedi primari (sostituzione o riparazione del bene).
Sotto il primo profilo, deve osservarsi che le parti, nelle rispettive allegazioni in punto di fatto, hanno sostenuto tesi opposte. Secondo il , sarebbe stata l'impresa PA appellata a sottrarsi agli obblighi di riparazione;
mentre secondo quest'ultima sarebbe stato quest'ultimo a rifiutare la disponibilità dell'impresa a risolvere ogni eventuale problematica, esagerando ed esasperando la vertenza.
L'appellante, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, in particolare, ha riferito circa le verifiche tecniche, anche in contraddittorio con gli incaricati dell'impresa, delle imperfezioni della piscina, ma non ha allegato di avere effettuato una richiesta di sostituzione o di riparazione del bene.
D'altra parte, dalla prova testimoniale espletata, in verità alquanto generica, emerge soltanto che, in occasione di un sopralluogo del settembre del 2008, un tecnico, non bene individuato dall'appellante (indicato come il cognato di tale sig. ), dichiaratosi Parte_2 fiduciario della impresa convenuta, si sarebbe impegnato, peraltro, senza avere i relativi poteri di rappresentanza della impresa medesima, alle riparazioni necessarie (cfr. le dichiarazioni di e rispettivamente, moglie e amico del ) Tes_2 Tes_3 PA
.
Dalla lettera del 4.3.2009, inviata dall'avvocato del , si ricava, poi, che, non PA essendo stati eseguiti gli interventi manutentivi promessi dagli addetti della convenuta, la stessa era stata invitata a prendere contatti con lui per una definizione bonaria e conciliativa della controversia, senza, pertanto, che risulti alcuna richiesta di riparazione Contro
o sostituzione del bene. Mentre, dalla risposta a tale missiva della “ emerge l'avvenuto contatto telefonico “per discutere delle eccezioni sollevate” dall'odierno appellante e la piena disponibilità dell'impresa ad incontrare il suddetto avvocato di fiducia del . PA
Infine, sulla base di quanto affermato dallo stesso appellante (v. pag. dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado), l'apposito ulteriore sopralluogo tenutosi nell'aprile del 2009, volto a verificare i vizi della piscina si sarebbe concluso con la dichiarazione dell'incaricato della , tale sig. (di cui non risultano CP_1 Parte_2
15 eventuali poteri di rappresentanza dell'impresa appellata), di volersi rivolgere al proprio legale per respingere le pretese dell'attore, peraltro, non specificate.
In definitiva, non emerge la prova che il abbia chiesto, preventivamente, la PA riparazione o la sostituzione del bene difettoso (né, tanto meno, che la richiesta sia stata rivolta a , titolare della impresa venditrice), come era suo onere, prima Controparte_1 di presentare la domanda di risoluzione del contratto.
Con un secondo motivo (rubricato: “Vizio di ultrapetizione ed extrapetizione tra il chiesto ed in pronunciato (art. 112 c.p.c.)”), l'appellante censura la nullità della sentenza perché il Tribunale sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione e di violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c.
Il , infatti, lamenta che, con il proprio atto di citazione introduttivo del giudizio PA di primo grado di primo grado, aveva chiesto l'accertamento dell'esistenza del contratto di fornitura della piscina stipulato con l'impresa convenuta e la conseguente risoluzione dello stesso per inadempimento della nonché la condanna Controparte_1 dell'impresa convenuta alla restituzione della somma di euro 15.480,00 che le aveva già corrisposto a titolo di prezzo per la fornitura della piscina, alla rimozione della piscina e degli accessori installati ed al rispristino dello stato dei luoghi e, infine, al risarcimento del danno subito a causa dell'inesatto adempimento contrattuale imputabile all'impresa convenuta. Tuttavia, a fronte di tali domande, il Tribunale, dopo aver accolto la domanda riconvenzionale della convenuta, aveva disposto la riduzione del prezzo della fornitura nella misura di euro 2.989,00, malgrado nessuna domanda di riduzione del prezzo fosse stata mai domandata.
Tale motivo è inammissibile.
Come visto, ferma restando l'infondatezza della domanda di risoluzione del contratto di compravendita per cui è causa, il non ha interesse a far valere la nullità della PA sentenza di primo grado per vizio di ultrapetizione, per avergli il Tribunale riconosciuto, senza che ne avesse fatto oggetto di apposita domanda, la riduzione del prezzo della vendita, trattandosi di pronuncia a lui favorevole, di cui non ha interesse a lamentarsi.
Con un terzo motivo (rubricato: “Sulla domanda di risarcimento danni per grave ed inesatto inadempimento contrattuale nonché per violazione del principio di diligenza, correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, al risarcimento dei danni/pregiudizi provocati ex art. 1223 c.c. e ss., che si quantificano in € 5.000,00, o nella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, anche in via
16 equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come dovuti per legge”), l'appellante censura l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la propria domanda di risarcimento del danno determinato dal grave inadempimento dell'odierna appellata e per la violazione, da parte di quest'ultima, dei canoni di diligenza, buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto di cui è causa.
Secondo quanto sostenuto dall'appellante, infatti, il giudice di primo grado, se avesse correttamente valutato le prove testimoniali e le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, avrebbe rilevato l'inadempimento posto in essere dalla Controparte_1
, per avergli consegnato un prodotto affetto da vizi o difetti e, quindi, non
[...] conforme all'uso cui era destinato e per non aver dato luogo alla sostituzione del prodotto stesso con altro perfettamente funzionante, per come aveva promesso all'esito del primo sopralluogo.
L'appellante, quindi, afferma che tali vizi giustificavano l'accoglimento, oltre che della domanda di risoluzione del contratto, di risarcimento del danno, che avrebbe dovuto essere liquidato, anche in via equitativa, nella somma di euro 5.000,00 o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
Anche tale motivo è infondato.
Premesso che, per come esposto, il bene venduto è risultato idoneo all'utilizzo a cui era destinato e che all'odierno appellante, peraltro, considerati i vizi e i difetti della piscina oggetto della compravendita, è stata riconosciuta la somma di euro 2.989,00 (i.v.a. inclusa), a titolo di riduzione del prezzo, il ha completamente omesso di PA allegare e, comunque, di provare i danni ulteriori che gli sarebbero stati causati dal grave ed inesatto inadempimento contrattuale imputabile alla controparte, nonché per violazione, da parte di quest'ultima, del principio di diligenza, correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.
3. Le spese di lite e l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115/2002
Le spese di lite del giudizio di appello, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e, quindi, della reciproca soccombenza (in particolare, vi è stato il riconoscimento del
17 diritto del alla riduzione del prezzo), possono essere compensate per intero, PA come, del resto, effettuati dal Tribunale in relazione al giudizio di primo grado.
Le spese del giudizio di primo grado, in difetto di specifica impugnazione sulla relativa pronuncia del Tribunale, rimangono regolate dalla sentenza impugnata.
Stante il tenore della pronuncia sull'appello (rigetto per infondatezza e inammissibilità dei motivi di impugnazione), peraltro, sussistono le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di PA
Cosenza, pubblicata il 21.9.2018 e non notificata, così provvede:
- dichiara la contumacia della Curatela del fallimento di , Controparte_2 in persona del curatore, dott. CP_3
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di appello;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 28.7.2025
Il Consigliere relatore ed estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
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