Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/02/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.10760 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi civili dell'anno
2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (Avv. FAZIO Parte_1
ANTONINA);
– ricorrente –
E
nata a [...] il [...] (Avv. CLEMENZA NICOLÒ); CP_1
– ricorrente –
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 29/01/2025;
Il Pubblico Ministero non concludeva apponendo il visto
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Si osserva, infatti, che con note in sostituzione di udienza del 29/01/2025, le parti hanno riferito di avere raggiunto un accordo, sottoscritto in data 28/01/2025, in merito all'affidamento, visita e mantenimento della figlia minore , Persona_1 nata a [...] il [...], e hanno chiesto la trasformazione del rito da contenzioso a
“1) l'affido condiviso ad entrambi i genitori della minore nata il Persona_1
31/08/2022 a Palermo (Cod. Fise. , con domicilio prevalente della C.F._1 minore presso l'abitazione della madre, oggi sita a Camporeale (PA) in via Saladino n. 1, la quale s'impegna a comunicare all'altro genitore il cambiamento del domicilio e/o residenza.
Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le principali decisioni afferenti l'istruzione, la salute e l'educazione della figlia.
Fatti salvi diversi accordi liberamente stretti, le parti pattuiscono le seguenti modalità di regolamentazione, da valere per i seguenti specificati punti:
2) per quanto concerne il diritto di visita, concordano che il pernottamento della minore presso il padre avverrà dopo il compimento dei tre anni d , in particolare: Per_1
-a) il sig. potrà prelevare e tenere con sé la figlia nei giorni di lunedì e Pt_1 Per_1 martedì dalle ore 16,00 alle ore 19,00; nei week-end a fine settimana alternati, dalle ore
16.00 del sabato sino alle ore 19,00 ed anche la domenica dalle ore 16.00 alle ore 19,00.
Il sig ricondurrà la minore dalla madre. Pt_1
Tenuto conto della peculiarità dell'attività lavorativa del sig. (addetto alla Pt_1 sicurezza) che per contratto lavorativo è obbligato all'osservanza del calendario della turnazione settimanale che il datore di lavoro comunica anticipatamente ogni venerdì per la settimana successiva, i giorni di visita del padre siano essi quelli infrasettimanali che i fine settimana alternati potrebbero subire variazioni, pertanto le parti si impegnano ciascuno per le rispettive incombenze l'uno a comunicare preventivamente, anche tramite messaggio
WhatsApp, le variazioni e l'altra a non ostacolare e rendere possibile il diritto di visita tra il padre e la minore.
Qualora nell'arco della settimana il sig non potesse esercitare il diritto di visita per Pt_1 le ragioni suindicate legate agli impegni lavorativi, le parti pattuiscono che il padre potrà effettuare videochiamate al telefono mobile della madre, preventivamente concordate, da svolgersi negli orari fissati per le visite in presenza salvo diversi accordi tra le parti, al fine di vedere e parlare con la OL . Per_1
-b) con riferimento alle festività nazionali calendate, civili e/o religiose, e sino al compimento dei tre anni della minore, si applicherà la regola del diritto di visita indicato al punto a) da applicarsi anche ai successivi punti c) e d), successivamente verrà esercitato secondo il criterio dell'alternanza annuale con pernottamento. Durante il periodo delle festività natalizie per 6 giorni consecutivi, ad anni alterni, dal 24 al 28 dicembre ovvero il
31 dicembre al 6 gennaio. -c) Durante le vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno del lunedì dell'angelo con l'altro genitore, secondo l'alternanza annuale.
- d) Nel periodo delle vacanze estive la minore trascorrerà col padre due settimane nei mesi di luglio o agosto, da indicarsi e comunicarsi alla madre un mese prima compresi i pernottamenti, ovvero secondo diversi accordi tra i genitori da stabilirsi entro il 30 maggio di ogni anno.
Per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, salvo diversi accordi tra i genitori.
-e) tutte le altre festività civili e religiose verranno trascorse ora con uno ora con l'altro genitore secondo il principio dell'alternanza.
3) II ricorrente verserà alla madre € 200,00 mensili, ogni giorno 15 del CP_1 mese, a titolo di contributo al mantenimento della minore da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al contributo pari al 50% delle spese straordinarie.
- Il sig contribuirà al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per Pt_1 la OLa , purché previamente concordate e debitamente supportate Per_1 dai documenti di spesa da fornirsi a carico della madre.
- Nello specifico si terrà conto del Protocollo adottato dal Tribunale di Palermo in merito alle spese extra-assegno per il mantenimento dei figli. Più nel dettaglio:
a) spese straordinarie che dovranno essere rimborsate al genitore che le abbia integralmente sostenute (limitatamente all'aliquota dovuta dall'altro pari al 50% anche in assenza di preventivo accordo:
1) le spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, d) tickets sanitari.
2) le spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico, e) mensa.
b) spese straordinarie il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori:
1) le spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche, b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio sanitario nazionale, d) farmaci particolari.
2) le spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituiti privati;
b) corsi di specializzazione, c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria. 3) spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione, attività sportive , ricreative ludiche e pertinenti attrezzature;
b) di custodia quali baby sitter;
c) Viaggi e vacanze;
il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i genitori, restando previsto che il genitore che intende sostenerle deve comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno dieci giorni prima e che l'altro abbia l'obbligo entro i sette giorni successivi, di comunicare un'eventuale alternativa meno onerosa, di riscontro della prima comunicazione, la spesa si intenderà assentita dall'altro genitore e dovrà essere da costui rimborsata limitatamente alla quota di sua pertinenza.
Le parti concordano altresì che l'Assegno Unico per i figli verrà percepito integralmente
(100%) dalla GN e il OR , oltre a rilasciarne esplicita CP_1 Pt_1 autorizzazione con la sottoscrizione del presente atto, si impegna espressamente ad effettuare tutti gli adempimenti che si dovessero rendere di anno in anno necessari al fine di permettere alla sig.r di percepire il detto Assegno Unico nella misura del 100%.". CP_1
Tali previsioni, espressione della concorde volontà delle parti, possono essere adottate ai fini della determinazione del regime di affidamento, visita e mantenimento della figlia minore delle parti.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
dispone che il regime di affidamento, visita e mantenimento della figlia minore delle parti nata a [...] in data [...] sia regolato come Persona_1 da previsioni contenute nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Palermo il
06/02/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal
Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.