TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 30/05/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2031/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO
in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Lucia Rocchi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al n. 2031/2022 R.G. trattenuta in decisione alla udienza del
30/1/2025, scaduti in data 22/4/2025 i termini di cui agli artt. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Irene Parte_1 P.IVA_1
Massaccesi, giusta procura alle liti in atti;
- appellante
CONTRO
(C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
), (C.F. ) e C.F._2 CP_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro CP_4 C.F._4
Talamonti, giusta procura alle liti in atti;
- appellati
***
OGGETTO: “appello avverso la sentenza n. 76/2022 emessa dal Giudice di Pace di Fermo in data
24/3/2022, depositata in cancelleria ex art. 133 c.p.c. in data 30/4/2022”.
***
CONCLUSIONI
1 All'udienza del 30/1/2025 - svolta con le modalità della trattazione scritta - i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
Per l'appellante il difensore “precisa le proprie conclusioni, come da Parte_1 proprio atto di appello depositato in data 25/11/2022, al quale integralmente si riporta, come segue: accogliere, il presente appello e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado pronunciata dal Giudice di Pace di Fermo n.
76/22, accertare la legittimità dei verbali di contestazione di violazione del Codice della Strada nn. 105/2020,
106/2020, 107/2020 e 108/2020 elevati dalla IN di e quindi condannare gli odierni Parte_1 appellanti al pagamento degli stessi”;
Per i convenuti appellati , , e Controparte_1 CP_2 CP_3
il difensore precisa le conclusioni “riportandosi a quelle contenute nella memoria Controparte_4 di costituzione per il presente giudizio” di seguito trascritte: “in via principale: accertare e dichiarare infondati i motivi di appello proposti dalla per le ragioni espresse nella presente memoria e per l'effetto Parte_1 rigettare il detto appello. Conseguentemente, Voglia confermare la sentenza n°76/2022 pronunciata dal Giudice di
Pace di Fermo e comunque Voglia annullare i verbali di contestazione di violazione al C.d.S. nn°105/2020,
106/2020, 107/2020 e 108/2020, emessi dalla Parte_2 in data 15.10.2020, e quindi annullare le sanzioni amministrative pecuniarie principali e le sanzioni
[...]
amministrative accessorie ivi inflitte, perché illegittimi/e per violazione di legge e/o per eccesso di potere per le ragioni spiegate nei superiori premessa di fatto e motivi di diritto. In subordine: nella denegata ipotesi in cui l'On.le Tribunale adito accertasse la legittimità delle sanzioni amministrative pecuniarie principali inflitte, Voglia annullare i verbali di
[.. contestazione di violazione al C.d.S. nn°105/2020, 106/2020, 107/2020 e 108/2020, emessi dalla IN
data 15.10.2020 limitatamente alla inflizione delle Parte_3 sanzioni amministrative accessorie perché illegittimi/e per violazione di legge e/o per eccesso di potere e comunque per le ragioni spiegate nei superiori premessa di fatto e motivi di diritto. In ulteriore subordine: nella malaugurata ipotesi in cui il Tribunale adito accertasse anche la legittimità delle sanzioni amministrative accessorie inflitte, Voglia accertare e dichiarare che il pagamento dell'importo di cui alla nota spese redatta dalla IN di in data Parte_1
15.10.2020 in relazione ai verbali oggetto di impugnazione e/o comunque il pagamento della diversa maggiore o minor somma che il Tribunale riterrà di giustizia a titolo di spese per il ripristino della sede stradale grava in solido sugli appellati. In via ulteriormente gradata: in ogni caso in cui il Tribunale adito ritenesse gli appellati responsabili delle violazioni rilevate, Voglia infliggere loro le sanzioni dovute nella misura minima di legge. In ogni caso: con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dello scrivente difensore che se ne dichiara antistatario”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1. Con ricorso depositato in data 27/11/2020 (iscritto dinanzi al Giudice di Pace di Fermo al RGNR 1342/2020) , e hanno Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 proposto opposizione avverso i “verbali di contestazione n. 105/2020, n. 106/2020, n. 107/2020 e n.
108/2020” emessi dalla IN di nei relativi confronti in qualità di comproprietari Parte_1 del terreno adiacente alla Strada INle n. 111 - per violazione dell'art. 15, co. 1 lett. a) C.d.S. poiché in data 15/10/2025 “a causa della mancata regimazione delle acque piovane provenienti dal terreno adiacente, le stesse invadevano la sede stradale trasportando fango e detriti creando situazione di pericolo per la circolazione” - con ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria di euro 42,00 (ai sensi del co. 2 del medesimo articolo) e della sanzione accessoria di euro 475,13 per il ripristino della sede stradale
(ai sensi del co. 4 del medesimo articolo).
A sostegno dell'opposizione i ricorrenti in primo grado hanno dedotto che:
- , e sono comproprietari pro Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 indiviso per la quota di 1/4 ciascuno del terreno sito in Massignano in C.da San Pietro, distinto al NCEU di detto Comune al Foglio 13 part. 221;
- il predetto terreno è situato a monte della Strada INle n. 111 (che lo costeggia per circa 62 metri) ed ha andamento discendente in direzione nord-sud verso la medesima strada;
lungo il tratto in cui la strada provinciale costeggia il terreno di proprietà dei ricorrenti non vi è alcun tombino o scarico demaniale destinato alla raccolta delle acque piovane;
- il terreno dei ricorrenti, inoltre, confina ad ovest con una strada privata che ha un “imbocco di circa 5 metri sulla Strada INle n. 111” – la cui realizzazione è stata autorizzata dalla
IN di;
Parte_1
- sul lato ovest della predetta strada privata insiste un tombino demaniale destinato alla raccolta delle acque piovane il quale “ha due aperture: una, sul lato strada INle, per raccogliere le acque dilaganti dal manto stradale (cfr.All.n°5 foto 3 e 6); un'altra, sul lato retro strada INle, per raccogliere le acque provenienti da un canale di scarico in terra che ha origine a monte e che, costeggiando la strada privata, scarica nel tombino stesso: tale canale in terra è visibile nelle foto 3 e 4 della relazione tecnica
(cfr.All.n°5) e nel piano a curve di livello allegato a detta relazione (cfr.All.n°5)”;
- i ricorrenti “sono materialmente impediti ed impossibilitati a convogliare le acque meteoriche, che si accumulano sul loro terreno, nel canale di scarico in terra e/o nel tombino demaniale esistenti perché il loro terreno è intercluso sia dal canale di scarico in terra che dal tombino demaniale dalla presenza della strada privata, la quale si trova anche ad un'altezza superiore rispetto al piano del terreno dei ricorrenti […]” – la cui realizzazione è stata autorizzata dalla “interrompendo il collegamento del terreno dei Parte_1 ricorrenti con il tombino demaniale”, senza realizzare altri sistemi adeguati di scarico;
3 - l'accumulo di fango e deteriti riversatosi sulla strada provinciale n. 111 in occasione delle abbondanti precipitazioni piovose occorse il 15/10/2020 non è pertanto ascrivibile a responsabilità dei proprietari del terreno , e Controparte_1 CP_2 CP_3
; Controparte_4
- i verbali di contestazione n. 105/2020, n. 106/2020, n. 107/2020 e n. 108/2020 emessi nei relativi confronti risultano conseguentemente illegittimi poiché:
• difetta la responsabilità di , e Controparte_1 CP_2 CP_3 [...]
per i fatti contestati - considerato che l'accumulo fango e detriti sulla Strada CP_4
INle n. 111 è da ascrivere in via esclusiva alla “realizzazione da parte di un terzo soggetto della strada privata [..] di ostacolo tra il terreno dei ricorrenti ed il canale di scarico in terra ed il tombino demaniale” e che, in ogni caso, difetta l'elemento soggettivo della colpa in capo ai proprietari del terreno (i quali non avrebbero potuto in ogni caso evitare l'evento);
• difettano i presupposti per l'applicazione della sanzione accessoria (relativa ai costi di ripristino della sede stradale): a) non risultando emessa l'autorizzazione prefettizia all'esecuzione dei lavori ex art. 211 C.d.S.; b) non costituendo la “nota spese” allegata al verbale prova dei costi effettivamente sostenuti dall'amministrazione per il ripristino dello stato dei luoghi;
c) essendo illegittimo l'addebito dell'intera somma a ciascun singolo comproprietario, in violazione dell' art. 2055 c.c..
Alla prima udienza del 28/1/2021 il Giudice di Pace ha dato atto dell'avvenuto deposito da parte della di documentazione inerente i fatti oggetto di causa (con pec del Parte_1
21/1/2021) e, tuttavia, ne ha dichiarato la contumacia - non essendosi la stessa amministrazione costituita in giudizio.
La IN , si è poi costituita tardivamente in giudizio in data 3/2/2021 Parte_1 chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza e deducendo sotto il profilo fattuale che:
- in data 15/10/2020 è stata rilevata nel Comune di Massignano sulla Strada INle n. 111 una rilevante quantità di fango e detriti, che aveva invaso parte della carreggiata in corrispondenza del terreno di proprietà di , e Controparte_1 CP_2 CP_3
; Controparte_4
- la ha, quindi, provveduto all'immediata messa in sicurezza del tratto stradale, Parte_1 apponendo segnaletica di pericolo e sgomberando la strada dal fango e dai detriti con
“personale e mezzi propri” al fine di ripristinare la viabilità;
- conseguentemente la medesima ha emesso nei confronti dei proprietari del terreno Parte_1
( , e ) i verbali n. 105/2020, n. Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
4 106/2020, n. 107/2020 e n. 108/2020 di contestazione della violazione di cui all'art. 15, co. 1 lett. a) C.d.S e di applicazione delle relative sanzioni (di cui ai co. 2 e 4);
- i motivi di opposizione svolti nel presente giudizio sono infondati considerato che:
• non è dimostrata nè l'estraneità dei ricorrenti al fatto occorso, né il difetto dell'elemento soggettivo in capo agli stessi – attenendo lo scolo delle acque tra fondi limitrofi al rapporto tra proprietari, cui è estranea la;
Parte_1
• il procedimento di cui all'art. 211 C.d.S., in ragione dell'urgenza, non risultava in specie applicabile – poichè avrebbe rallentato l'intervento, mettendo a rischio la sicurezza pubblica;
• la sanzione accessoria posta a carico dei comproprietari è legittima poiché parametrata ai costi di rispristino – emergendo dalla “nota spese” che “la somma di €
475,13 è l'importo complessivo dovuto per la rimozione della frana posto a carico di ciascun trasgressore […] il pagamento dell'intera somma da parte di uno dei trasgressori libera gli altri da tale incombenza”.
Nel corso del giudizio sono state ammesse le istanze di istruttoria orale formulate dagli opponenti, mentre la è stata dichiarata decaduta dalla facoltà di proporre istanze istruttorie (essendosi Parte_1 costituita tardivamente in giudizio). La causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del
24/3/2022. All'esito del giudizio di primo grado - con sentenza n. 76/2022 - il Giudie di Pace ha accolto l'opposizione ed annullato le ordinanze opposte, disponendo la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti – dando atto in motivazione che “All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale
è stato sentito il geom. è emerso che il terreno in questione ha un andamento discendente verso la CP_5 strada e che, a valle dello stesso, è posizionato un canale demaniale di raccolta delle acque che dovrebbe servire per lo scarico delle acque pluvie in eccesso provenienti dal terreno sovrastante di cui si discute;
tuttavia, sembrerebbe che una strada laterale, a quota superiore rispetto al terreno dei ricorrenti, interrompa il collegamento tra il terreno ed il canale di scolo in questione. Sulle circostanze contestate dai ricorrenti, l'Amministrazione opposta si è difesa in modo del tutto generico, come generica appare la contestazione da parte dell'Ente della mancata realizzazione di opere di regimentazione;
né risulta dimostrata la situazione di pericolo che sarebbe stata causata da fango e detriti sulla strada provinciale in questione provenienti dal terreno dei ricorrenti. Dunque, alla luce della documentazione fotografica depositata, sorge un ragionevole dubbio sulla responsabilità del ricorrente in merito ai fatti contestati”.
2. Avverso la predetta sentenza ha tempestivamente proposto appello la Parte_1
, chiedendone la riforma per i seguenti motivi:
[...]
- erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non dimostrata la violazione di cui all'art. 15, co. 1 lett. a), essendo il verbale di accertamento atto pubblico che
5 gode di fede privilegiata ex art. 2700 c.c. e gravando, pertanto, l'onere probatorio a carico degli opponenti;
- insufficiente motivazione e contraddittorietà della stessa nella parte in cui, senza tenere conto delle difese avanzate dalla , pur ritenendo non sufficientemente dimostrata la Parte_1 commissione della violazione, ha contestualmente dato atto di “non esclude[re] la responsabilità dei ricorrenti”.
Si sono costituiti in grado d'appello , e Controparte_1 CP_2 CP_3 [...]
i quali hanno chiesto il rigetto del gravame, deducendo: CP_4
- l'infondatezza del primo motivo di impugnazione considerato che: a) il verbale di accertamento della violazione non gode di fede privilegiata quanto ai giudizi compiuti dal pubblico ufficiale che lo ha redatto (il quale in specie neppure ha descritto lo stato dei luoghi); b) i proprietari del terreno ( , e Controparte_1 CP_2 CP_3 [...]
) hanno dimostrato documentalmente e per testimoni l'assenza di nesso causale tra CP_4 il riversamento di fango e detriti sulla strada provinciale e la condotta omissiva loro contestata, nonchè l'assenza di colpa;
- l'infondatezza del secondo motivo di gravame non essendo il verbale assistito da fede privilegiata e non avendo l'amministrazione assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante – anche in considerazione della genericità delle difese e della tardiva costituzione in giudizio
(con conseguente decadenza dalla facoltà di formulare istanze istruttorie).
Con la comparsa di costituzione, gli appellati hanno altresì insistito in tutti gli ulteriori motivi di illegittimità dei verbali opposti, già dedotti in primo grado (violazione dell'art. 211 C.d.S., difetto di prova dei presupposti per l'applicazione della sanzione accessoria relativa ai costi di ripristino;
violazione dell'art. 2055 c.c. ).
3. Ciò sinteticamente premesso e riportato in relazione al thema disputandum, l'appello va rigettato per i motivi di seguito esposti.
3.1. Va premesso come, secondo la giurisprudenza prevalente, sotto il profilo dell'onere probatorio gravante sulle parti nei giudizi di opposizione ad ingiunzioni amministrative sono applicabili i princìpi generali in materia di riparto dell'onere della prova - con la conseguenza che è onere della P.A. provare la sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa, mentre all'opponente spetta dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della stessa. Ne segue che, se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche di dimostrare l'inesistenza dei relativi fatti costitutivi, essendo a carico della P.A. l'onere di provarne l'esistenza (cfr. Cass. 1921/2019) - come previsto
6 anche dagli artt. 6 co. 1 e 7 co. 10 del d. lgs. n. 150 del 2011 secondo i quali “Il giudice accoglie
l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente” (Cass. n. 1921/2019).
Quanto al valore probatorio del verbale di accertamento va rilevato che “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante nè ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche" (Sez. L, Sent. n.
23800 del 2014, Sez. 2, Sent. n. 25842 del 2008)” (cfr. Cass. n. 28149/2022).
3.2. In specie, risulta dagli atti che l'amministrazione ha emesso nei confronti di , Controparte_1
e i verbali n. 105/2020, n. 106/2020, n. 107/2020 e CP_2 CP_3 Controparte_4
n. 108/2020 di accertamento della violazione di cui all'art. 15, co. 1 lett. a) C.d.S. (in base al quale
“Su tutte le strade e loro pertinenze e' vietato: a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione”), applicando le sanzioni di cui ai commi n. 2 e 4 del medesimo articolo - poiché “a causa della mancata regimazione delle acque piovane provenienti dal terreno adiacente, le stesse invadevano la sede stradale trasportando fango e detriti creando situazione di pericolo per la circolazione”.
Va preliminarmente rilevato che l'amministrazione provinciale - essendosi costituita tardivamente nel giudizio di primo grado (solo in data 3/2/2021, dunque successivamente alla prima udienza del
28/1/2021) - è decaduta dalla facoltà di formulare istanze istruttorie ex art. 416 c.p.c. (cfr. Cass. civ.,
Sez. II, Ord. n. 5197 del 20/2/2023).
La documentazione tempestivamente prodotta in giudizio dall'amministrazione (con PEC del
21/1/2021), ha ad oggetto solo i verbali di contestazione, nonchè documentazione fotografica inidonea a provare lo stato dei luoghi al momento della contestata violazione (trattandosi di riproduzioni fotografiche da cui non emerge alcun riversamento di fango e detriti sul manto stradale)
– mentre le deduzioni svolte dai proprietari del fondo risultano confermate dalle dichiarazioni rese dal teste escusso in primo grado.
Non può ritenersi pertanto, in specie, dimostrata da parte della la sussistenza dei Parte_1 presupposti per l'emissione delle ingiunzioni di pagamento opposte. L'appello, pertanto, va rigettato e la sentenza di primo grado (che ha annullato le ingiunzioni di pagamento) va integralmente confermata.
6. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'attore - liquidate in dispositivo in favore degli appellati applicando i parametri di cui al
7 D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo al valore della controversia ed alle attività processuali effettivamente svolte - in complessivi euro 462,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando nel giudizio di II grado iscritto al R.G. n.
2031/2022, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA
l'appello proposto dalla;
Parte_1
CONFERMA la sentenza di primo grado appellata n. 76/2022 emessa dal Giudice di Pace di Fermo in data
24/3/2022, depositata in cancelleria ex art. 133 c.p.c. in data 30/4/2022;
CONDANNA
al pagamento delle spese di lite che liquida in favore in via Parte_1 solidale di , , E Controparte_1 CP_2 CP_3 [...]
in complessivi euro 462,00 - oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per CP_4 legge.
Fermo 26/5/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO
in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Lucia Rocchi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al n. 2031/2022 R.G. trattenuta in decisione alla udienza del
30/1/2025, scaduti in data 22/4/2025 i termini di cui agli artt. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Irene Parte_1 P.IVA_1
Massaccesi, giusta procura alle liti in atti;
- appellante
CONTRO
(C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
), (C.F. ) e C.F._2 CP_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro CP_4 C.F._4
Talamonti, giusta procura alle liti in atti;
- appellati
***
OGGETTO: “appello avverso la sentenza n. 76/2022 emessa dal Giudice di Pace di Fermo in data
24/3/2022, depositata in cancelleria ex art. 133 c.p.c. in data 30/4/2022”.
***
CONCLUSIONI
1 All'udienza del 30/1/2025 - svolta con le modalità della trattazione scritta - i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
Per l'appellante il difensore “precisa le proprie conclusioni, come da Parte_1 proprio atto di appello depositato in data 25/11/2022, al quale integralmente si riporta, come segue: accogliere, il presente appello e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado pronunciata dal Giudice di Pace di Fermo n.
76/22, accertare la legittimità dei verbali di contestazione di violazione del Codice della Strada nn. 105/2020,
106/2020, 107/2020 e 108/2020 elevati dalla IN di e quindi condannare gli odierni Parte_1 appellanti al pagamento degli stessi”;
Per i convenuti appellati , , e Controparte_1 CP_2 CP_3
il difensore precisa le conclusioni “riportandosi a quelle contenute nella memoria Controparte_4 di costituzione per il presente giudizio” di seguito trascritte: “in via principale: accertare e dichiarare infondati i motivi di appello proposti dalla per le ragioni espresse nella presente memoria e per l'effetto Parte_1 rigettare il detto appello. Conseguentemente, Voglia confermare la sentenza n°76/2022 pronunciata dal Giudice di
Pace di Fermo e comunque Voglia annullare i verbali di contestazione di violazione al C.d.S. nn°105/2020,
106/2020, 107/2020 e 108/2020, emessi dalla Parte_2 in data 15.10.2020, e quindi annullare le sanzioni amministrative pecuniarie principali e le sanzioni
[...]
amministrative accessorie ivi inflitte, perché illegittimi/e per violazione di legge e/o per eccesso di potere per le ragioni spiegate nei superiori premessa di fatto e motivi di diritto. In subordine: nella denegata ipotesi in cui l'On.le Tribunale adito accertasse la legittimità delle sanzioni amministrative pecuniarie principali inflitte, Voglia annullare i verbali di
[.. contestazione di violazione al C.d.S. nn°105/2020, 106/2020, 107/2020 e 108/2020, emessi dalla IN
data 15.10.2020 limitatamente alla inflizione delle Parte_3 sanzioni amministrative accessorie perché illegittimi/e per violazione di legge e/o per eccesso di potere e comunque per le ragioni spiegate nei superiori premessa di fatto e motivi di diritto. In ulteriore subordine: nella malaugurata ipotesi in cui il Tribunale adito accertasse anche la legittimità delle sanzioni amministrative accessorie inflitte, Voglia accertare e dichiarare che il pagamento dell'importo di cui alla nota spese redatta dalla IN di in data Parte_1
15.10.2020 in relazione ai verbali oggetto di impugnazione e/o comunque il pagamento della diversa maggiore o minor somma che il Tribunale riterrà di giustizia a titolo di spese per il ripristino della sede stradale grava in solido sugli appellati. In via ulteriormente gradata: in ogni caso in cui il Tribunale adito ritenesse gli appellati responsabili delle violazioni rilevate, Voglia infliggere loro le sanzioni dovute nella misura minima di legge. In ogni caso: con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dello scrivente difensore che se ne dichiara antistatario”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1. Con ricorso depositato in data 27/11/2020 (iscritto dinanzi al Giudice di Pace di Fermo al RGNR 1342/2020) , e hanno Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 proposto opposizione avverso i “verbali di contestazione n. 105/2020, n. 106/2020, n. 107/2020 e n.
108/2020” emessi dalla IN di nei relativi confronti in qualità di comproprietari Parte_1 del terreno adiacente alla Strada INle n. 111 - per violazione dell'art. 15, co. 1 lett. a) C.d.S. poiché in data 15/10/2025 “a causa della mancata regimazione delle acque piovane provenienti dal terreno adiacente, le stesse invadevano la sede stradale trasportando fango e detriti creando situazione di pericolo per la circolazione” - con ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria di euro 42,00 (ai sensi del co. 2 del medesimo articolo) e della sanzione accessoria di euro 475,13 per il ripristino della sede stradale
(ai sensi del co. 4 del medesimo articolo).
A sostegno dell'opposizione i ricorrenti in primo grado hanno dedotto che:
- , e sono comproprietari pro Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 indiviso per la quota di 1/4 ciascuno del terreno sito in Massignano in C.da San Pietro, distinto al NCEU di detto Comune al Foglio 13 part. 221;
- il predetto terreno è situato a monte della Strada INle n. 111 (che lo costeggia per circa 62 metri) ed ha andamento discendente in direzione nord-sud verso la medesima strada;
lungo il tratto in cui la strada provinciale costeggia il terreno di proprietà dei ricorrenti non vi è alcun tombino o scarico demaniale destinato alla raccolta delle acque piovane;
- il terreno dei ricorrenti, inoltre, confina ad ovest con una strada privata che ha un “imbocco di circa 5 metri sulla Strada INle n. 111” – la cui realizzazione è stata autorizzata dalla
IN di;
Parte_1
- sul lato ovest della predetta strada privata insiste un tombino demaniale destinato alla raccolta delle acque piovane il quale “ha due aperture: una, sul lato strada INle, per raccogliere le acque dilaganti dal manto stradale (cfr.All.n°5 foto 3 e 6); un'altra, sul lato retro strada INle, per raccogliere le acque provenienti da un canale di scarico in terra che ha origine a monte e che, costeggiando la strada privata, scarica nel tombino stesso: tale canale in terra è visibile nelle foto 3 e 4 della relazione tecnica
(cfr.All.n°5) e nel piano a curve di livello allegato a detta relazione (cfr.All.n°5)”;
- i ricorrenti “sono materialmente impediti ed impossibilitati a convogliare le acque meteoriche, che si accumulano sul loro terreno, nel canale di scarico in terra e/o nel tombino demaniale esistenti perché il loro terreno è intercluso sia dal canale di scarico in terra che dal tombino demaniale dalla presenza della strada privata, la quale si trova anche ad un'altezza superiore rispetto al piano del terreno dei ricorrenti […]” – la cui realizzazione è stata autorizzata dalla “interrompendo il collegamento del terreno dei Parte_1 ricorrenti con il tombino demaniale”, senza realizzare altri sistemi adeguati di scarico;
3 - l'accumulo di fango e deteriti riversatosi sulla strada provinciale n. 111 in occasione delle abbondanti precipitazioni piovose occorse il 15/10/2020 non è pertanto ascrivibile a responsabilità dei proprietari del terreno , e Controparte_1 CP_2 CP_3
; Controparte_4
- i verbali di contestazione n. 105/2020, n. 106/2020, n. 107/2020 e n. 108/2020 emessi nei relativi confronti risultano conseguentemente illegittimi poiché:
• difetta la responsabilità di , e Controparte_1 CP_2 CP_3 [...]
per i fatti contestati - considerato che l'accumulo fango e detriti sulla Strada CP_4
INle n. 111 è da ascrivere in via esclusiva alla “realizzazione da parte di un terzo soggetto della strada privata [..] di ostacolo tra il terreno dei ricorrenti ed il canale di scarico in terra ed il tombino demaniale” e che, in ogni caso, difetta l'elemento soggettivo della colpa in capo ai proprietari del terreno (i quali non avrebbero potuto in ogni caso evitare l'evento);
• difettano i presupposti per l'applicazione della sanzione accessoria (relativa ai costi di ripristino della sede stradale): a) non risultando emessa l'autorizzazione prefettizia all'esecuzione dei lavori ex art. 211 C.d.S.; b) non costituendo la “nota spese” allegata al verbale prova dei costi effettivamente sostenuti dall'amministrazione per il ripristino dello stato dei luoghi;
c) essendo illegittimo l'addebito dell'intera somma a ciascun singolo comproprietario, in violazione dell' art. 2055 c.c..
Alla prima udienza del 28/1/2021 il Giudice di Pace ha dato atto dell'avvenuto deposito da parte della di documentazione inerente i fatti oggetto di causa (con pec del Parte_1
21/1/2021) e, tuttavia, ne ha dichiarato la contumacia - non essendosi la stessa amministrazione costituita in giudizio.
La IN , si è poi costituita tardivamente in giudizio in data 3/2/2021 Parte_1 chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza e deducendo sotto il profilo fattuale che:
- in data 15/10/2020 è stata rilevata nel Comune di Massignano sulla Strada INle n. 111 una rilevante quantità di fango e detriti, che aveva invaso parte della carreggiata in corrispondenza del terreno di proprietà di , e Controparte_1 CP_2 CP_3
; Controparte_4
- la ha, quindi, provveduto all'immediata messa in sicurezza del tratto stradale, Parte_1 apponendo segnaletica di pericolo e sgomberando la strada dal fango e dai detriti con
“personale e mezzi propri” al fine di ripristinare la viabilità;
- conseguentemente la medesima ha emesso nei confronti dei proprietari del terreno Parte_1
( , e ) i verbali n. 105/2020, n. Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
4 106/2020, n. 107/2020 e n. 108/2020 di contestazione della violazione di cui all'art. 15, co. 1 lett. a) C.d.S e di applicazione delle relative sanzioni (di cui ai co. 2 e 4);
- i motivi di opposizione svolti nel presente giudizio sono infondati considerato che:
• non è dimostrata nè l'estraneità dei ricorrenti al fatto occorso, né il difetto dell'elemento soggettivo in capo agli stessi – attenendo lo scolo delle acque tra fondi limitrofi al rapporto tra proprietari, cui è estranea la;
Parte_1
• il procedimento di cui all'art. 211 C.d.S., in ragione dell'urgenza, non risultava in specie applicabile – poichè avrebbe rallentato l'intervento, mettendo a rischio la sicurezza pubblica;
• la sanzione accessoria posta a carico dei comproprietari è legittima poiché parametrata ai costi di rispristino – emergendo dalla “nota spese” che “la somma di €
475,13 è l'importo complessivo dovuto per la rimozione della frana posto a carico di ciascun trasgressore […] il pagamento dell'intera somma da parte di uno dei trasgressori libera gli altri da tale incombenza”.
Nel corso del giudizio sono state ammesse le istanze di istruttoria orale formulate dagli opponenti, mentre la è stata dichiarata decaduta dalla facoltà di proporre istanze istruttorie (essendosi Parte_1 costituita tardivamente in giudizio). La causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del
24/3/2022. All'esito del giudizio di primo grado - con sentenza n. 76/2022 - il Giudie di Pace ha accolto l'opposizione ed annullato le ordinanze opposte, disponendo la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti – dando atto in motivazione che “All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale
è stato sentito il geom. è emerso che il terreno in questione ha un andamento discendente verso la CP_5 strada e che, a valle dello stesso, è posizionato un canale demaniale di raccolta delle acque che dovrebbe servire per lo scarico delle acque pluvie in eccesso provenienti dal terreno sovrastante di cui si discute;
tuttavia, sembrerebbe che una strada laterale, a quota superiore rispetto al terreno dei ricorrenti, interrompa il collegamento tra il terreno ed il canale di scolo in questione. Sulle circostanze contestate dai ricorrenti, l'Amministrazione opposta si è difesa in modo del tutto generico, come generica appare la contestazione da parte dell'Ente della mancata realizzazione di opere di regimentazione;
né risulta dimostrata la situazione di pericolo che sarebbe stata causata da fango e detriti sulla strada provinciale in questione provenienti dal terreno dei ricorrenti. Dunque, alla luce della documentazione fotografica depositata, sorge un ragionevole dubbio sulla responsabilità del ricorrente in merito ai fatti contestati”.
2. Avverso la predetta sentenza ha tempestivamente proposto appello la Parte_1
, chiedendone la riforma per i seguenti motivi:
[...]
- erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non dimostrata la violazione di cui all'art. 15, co. 1 lett. a), essendo il verbale di accertamento atto pubblico che
5 gode di fede privilegiata ex art. 2700 c.c. e gravando, pertanto, l'onere probatorio a carico degli opponenti;
- insufficiente motivazione e contraddittorietà della stessa nella parte in cui, senza tenere conto delle difese avanzate dalla , pur ritenendo non sufficientemente dimostrata la Parte_1 commissione della violazione, ha contestualmente dato atto di “non esclude[re] la responsabilità dei ricorrenti”.
Si sono costituiti in grado d'appello , e Controparte_1 CP_2 CP_3 [...]
i quali hanno chiesto il rigetto del gravame, deducendo: CP_4
- l'infondatezza del primo motivo di impugnazione considerato che: a) il verbale di accertamento della violazione non gode di fede privilegiata quanto ai giudizi compiuti dal pubblico ufficiale che lo ha redatto (il quale in specie neppure ha descritto lo stato dei luoghi); b) i proprietari del terreno ( , e Controparte_1 CP_2 CP_3 [...]
) hanno dimostrato documentalmente e per testimoni l'assenza di nesso causale tra CP_4 il riversamento di fango e detriti sulla strada provinciale e la condotta omissiva loro contestata, nonchè l'assenza di colpa;
- l'infondatezza del secondo motivo di gravame non essendo il verbale assistito da fede privilegiata e non avendo l'amministrazione assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante – anche in considerazione della genericità delle difese e della tardiva costituzione in giudizio
(con conseguente decadenza dalla facoltà di formulare istanze istruttorie).
Con la comparsa di costituzione, gli appellati hanno altresì insistito in tutti gli ulteriori motivi di illegittimità dei verbali opposti, già dedotti in primo grado (violazione dell'art. 211 C.d.S., difetto di prova dei presupposti per l'applicazione della sanzione accessoria relativa ai costi di ripristino;
violazione dell'art. 2055 c.c. ).
3. Ciò sinteticamente premesso e riportato in relazione al thema disputandum, l'appello va rigettato per i motivi di seguito esposti.
3.1. Va premesso come, secondo la giurisprudenza prevalente, sotto il profilo dell'onere probatorio gravante sulle parti nei giudizi di opposizione ad ingiunzioni amministrative sono applicabili i princìpi generali in materia di riparto dell'onere della prova - con la conseguenza che è onere della P.A. provare la sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa, mentre all'opponente spetta dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della stessa. Ne segue che, se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche di dimostrare l'inesistenza dei relativi fatti costitutivi, essendo a carico della P.A. l'onere di provarne l'esistenza (cfr. Cass. 1921/2019) - come previsto
6 anche dagli artt. 6 co. 1 e 7 co. 10 del d. lgs. n. 150 del 2011 secondo i quali “Il giudice accoglie
l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente” (Cass. n. 1921/2019).
Quanto al valore probatorio del verbale di accertamento va rilevato che “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante nè ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche" (Sez. L, Sent. n.
23800 del 2014, Sez. 2, Sent. n. 25842 del 2008)” (cfr. Cass. n. 28149/2022).
3.2. In specie, risulta dagli atti che l'amministrazione ha emesso nei confronti di , Controparte_1
e i verbali n. 105/2020, n. 106/2020, n. 107/2020 e CP_2 CP_3 Controparte_4
n. 108/2020 di accertamento della violazione di cui all'art. 15, co. 1 lett. a) C.d.S. (in base al quale
“Su tutte le strade e loro pertinenze e' vietato: a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione”), applicando le sanzioni di cui ai commi n. 2 e 4 del medesimo articolo - poiché “a causa della mancata regimazione delle acque piovane provenienti dal terreno adiacente, le stesse invadevano la sede stradale trasportando fango e detriti creando situazione di pericolo per la circolazione”.
Va preliminarmente rilevato che l'amministrazione provinciale - essendosi costituita tardivamente nel giudizio di primo grado (solo in data 3/2/2021, dunque successivamente alla prima udienza del
28/1/2021) - è decaduta dalla facoltà di formulare istanze istruttorie ex art. 416 c.p.c. (cfr. Cass. civ.,
Sez. II, Ord. n. 5197 del 20/2/2023).
La documentazione tempestivamente prodotta in giudizio dall'amministrazione (con PEC del
21/1/2021), ha ad oggetto solo i verbali di contestazione, nonchè documentazione fotografica inidonea a provare lo stato dei luoghi al momento della contestata violazione (trattandosi di riproduzioni fotografiche da cui non emerge alcun riversamento di fango e detriti sul manto stradale)
– mentre le deduzioni svolte dai proprietari del fondo risultano confermate dalle dichiarazioni rese dal teste escusso in primo grado.
Non può ritenersi pertanto, in specie, dimostrata da parte della la sussistenza dei Parte_1 presupposti per l'emissione delle ingiunzioni di pagamento opposte. L'appello, pertanto, va rigettato e la sentenza di primo grado (che ha annullato le ingiunzioni di pagamento) va integralmente confermata.
6. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'attore - liquidate in dispositivo in favore degli appellati applicando i parametri di cui al
7 D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo al valore della controversia ed alle attività processuali effettivamente svolte - in complessivi euro 462,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando nel giudizio di II grado iscritto al R.G. n.
2031/2022, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA
l'appello proposto dalla;
Parte_1
CONFERMA la sentenza di primo grado appellata n. 76/2022 emessa dal Giudice di Pace di Fermo in data
24/3/2022, depositata in cancelleria ex art. 133 c.p.c. in data 30/4/2022;
CONDANNA
al pagamento delle spese di lite che liquida in favore in via Parte_1 solidale di , , E Controparte_1 CP_2 CP_3 [...]
in complessivi euro 462,00 - oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per CP_4 legge.
Fermo 26/5/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
8