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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/06/2025, n. 9607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9607 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5651/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 5651/2018 promossa da:
in persona del Parte_1 tto, IN GA ed DI MA parte attrice contro in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Gentile parte convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di trattazione autorizzate depositate in sostituzione dell'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato l' Parte_1
adiva l'intestato Tribunale nei confronti degli
[...] [...]
Con (d'ora in poi anche ), rassegnando le seguenti Controparte_2
conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, disattesa e respinta - Accertare l'avvenuto arricchimento senza causa, ex art. 2041
c.c., degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri nei confronti dell' Controparte_4
di 8
[...] e condannare i predetti Istituti al pagamento, a titolo di indennizzo, di € Parte_1
294.780,07 o della maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi come richiesti in citazione;
- con vittoria di spese e compensi professionali ex D.M. Giust. n. 55/2014 e s.m.i., oltre accessori ed oneri di legge”.
1.1. Più specificamente, parte attrice esponeva di aver stipulato in data 1.07.2006 con gli una convenzione onerosa avente ad Controparte_2
oggetto l'esecuzione di attività di rappresentanza e difesa in giudizio nonché di consulenza ed assistenza legale da parte della propria Avvocatura interna in favore degli IFO, poi dichiarata nulla dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 4273/2017.
1.2. Parte attrice deduceva, quindi, che, stante la declaratoria di nullità della convenzione, non poteva più ottenere i corrispettivi pattuiti per la consistente attività svolta, dalla quale gli IFO avevano comunque tratto un vantaggio con contestuale danno ed impoverimento dell . Parte_1
1.3. Si costituivano in giudizio gli IFO chiedendo “a) In via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell' b) Nel Parte_1
merito, respingere la domanda per l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2041 c.c.; c)
In via subordinata, qualora parte attrice dovesse dare prova dell'effettivo svolgimento delle attività dedotte, della sua diminuzione patrimoniale e dell'arricchimento ricevuto dagli Istituti, determinare l'indennizzo sulla base dei rigorosi parametri previsti dalla legge, senza tenere conto delle notule prodotte, delle voci in essa indicate e della tariffa forense, con esclusione degli oneri ex L. 266 del 23.12.2005 e del doppio degli onorari, nonché di un qualsiasi lucro cessante, dichiarando comunque prescritta l'azione per tutte le attività compiute prima del
31.1.2008; d) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15 %”.
1.4. In particolare, parte convenuta eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell' considerato che non era il soggetto che aveva svolto Parte_1
direttamente l'attività forense indicata come fonte del depauperamento e
Pag. 2 di 8 dell'arricchimento; il compimento del termine decennale di prescrizione dell'azione per parte dei crediti;
l'inesistenza del depauperamento e dell'arricchimento atteso che l'attività forense era stata svolta in violazione del principio di incompatibilità nonché, in subordine, la quantificazione dell'indennizzo.
2.1. Quanto all'eccezione in rito sollevata da parte convenuta, deve preliminarmente osservarsi che legittimato attivo alla proposizione dell'azione di arricchimento senza causa è colui che assuma di aver subito un depauperamento con correlativo arricchimento del convenuto. Come da giurisprudenza pacifica sul punto, infatti, “la «"legitimatio ad causam", attiva e passiva, che si ricollega al principio di cui all'art. 81 c.p.c., inteso a prevenire una sentenza
"inutiliter data" (Cass., sez. III, l marzo 2004, n. 4121), attiene all'astratta possibilità che le parti del giudizio siano i soggetti cui si riferisce la norma invocata: richiede perciò solo l'interpretazione di tale norma, ai fini della «verifica, secondo la prospettazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del contraddittorio» (Cass., sez. Il civ., 17 marzo
1995, n. 3110, Cass. sez. Il civ., 18 gennaio 2002, n. 548, e Cass., sez. I civ., 20 novembre
2003, n. 17606), così distinguendosi dall'effettiva titolarità del rapporto, che richiede anche un accertamento del fatto cui si ricollega la postulata qualificazione di diritto sostanziale e attiene al merito della controversia (Cass., sez. I, 20 novembre 2003, n. 17606, m.
568326)” (Cass. sez. I, n. 7776/2017).
2.2.In tal senso, deve, dunque, respingersi l'eccezione sollevata, concernendo la legittimazione la sola prospettazione della parte relativamente alla tutela invocata e non la fondatezza della domanda.
2.2. D'altro canto, parte attrice azionava l'azione di arricchimento senza causa a seguito del rigetto della propria domanda di adempimento - avanzata in via monitoria e poi, a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto dagli coltivata nell'ordinario giudizio di cognizione Controparte_2
– del rilievo incidentale della convenzione stipulata appunto tra l'
[...]
e gli sulla scorta della Parte_1 Controparte_2
Pag. 3 di 8 quale i secondi avrebbero dovuto corrispondere alla prima delle somme determinate sulla scorta dei compensi (art. 7 della “Convenzione per l'assistenza legale”).
2.3. Parte attrice sosteneva, infatti, che, proprio in ragione di ciò, esclusa la possibilità di ricevere a fronte dell'attività di assistenza legale fornita dall'
[...]
in favore degli Controparte_5
Con
il corrispettivo così come pattuito in convenzione, doveva ritenersi proponibile l'azione di ingiustificato arricchimento.
2.4. Ciò, per quanto detto sopra in punto di verifica di sussistenza della Con legittimazione attiva, è sufficiente a respingere l'eccezione articolata dagli .
3.Ciò premesso, come è noto, l'azione di arricchimento senza causa, secondo quanto stabilito dall'art. 2042 c.c., è un'azione sussidiaria, che non può essere proposta quando l'ordinamento offra al danneggiato un'altra azione per farsi indennizzare dal pregiudizio subito.
3.1. La ratio di tale disposizione è stata individuata nella necessità di evitare che l'esercizio dell'azione di arricchimento senza causa si risolva nell'elusione di norme che, appunto, impediscono di ottenere il ristoro invocato. Proprio alla luce di tale considerazione, la sussidiarietà deve essere valutata in astratto e non in concreto, ovvero è sufficiente ad escludere la proponibilità dell'azione de quo, la sussistenza di un astratto rimedio, indipendentemente dalla circostanza che in concreto sia fruibile o meno.
3.2. Ne consegue che l'azione di ingiustificato arricchimento non potrà essere proposta tutte le volte che altre azioni non siano esperibili a causa del comportamento dell'impoverito.
3.3.In particolare, la Suprema Corte nel suo massimo Consesso ha sul punto, recentemente, affermato che “Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda
Pag. 4 di 8 alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico” (Cass. Ss. Un. 33954/2025).
3.4.Sul punto vale la pena evidenziare che, anche se la Corte d'Appello di Roma con la sentenza più volte richiamata ha rilevato solo incidentalmente la nullità della convenzione, l'accertamento assume valore di giudicato implicito con valore anche esterno tra le stesse parti.
3.5.Come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto nel giudicato in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo del giudicato, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo ( Cass. sez. III 15 maggio 2018 nr. 11754
e giurisprudenza ivi citata;
Cass. sez. lav., 28 novembre 2017 nr. 28415; 9 dicembre 2016 nr. 25269; 16 dicembre 2015, n.25304)” (Cass. sez. lav., 41895/2021).
3.6. Ai fini del vaglio sulla sussistenza o meno del requisito di sussidiarietà dell'azione spiccata, si tratta di comprendere, dunque, se la nullità è stata, sebbene incidentalmente, rilevata per violazione di norme imperative.
3.7.La risposta deve essere affermativa. Ciò si evince in primo luogo direttamente dal tenore del corredo motivazionale della sentenza della Corte
d'Appello di Roma, I sez. civile n. 4273/2017 che testualmente argomentava l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo per nullità della convenzione stipulata tra le parti, osservando che “risulta oggetto di pacifica affermazione in giurisprudenza, la regola secondo cui gli avvocati dipendenti di enti pubblici, in deroga (eccezionale) al principio di incompatibilità tra professione forense e impiego pubblico, possono svolgere attività professionale solo in relazione agli affari dell'ente presso il quale
Pag. 5 di 8 prestano la loro opera, né è consentito ritenere propri dell'ente pubblico datore di lavoro gli affari di un ente diverso (cfr. Corte Cost. 91/13 ove è riassunta la giurisprudenza della Corte di legittimità costituente al riguardo diritto vivente). La convenzione in questione contrasta con siffatta inderogabile regola, onde la sua nullità”.
3.8. Difatti, la sentenza della Corte Costituzionale n. 91/2013 richiamata nella sentenza della Corte d'Appello di Roma rilevava che “La disciplina delle incompatibilità della professione forense è oggetto di legislazione statale sin dall'art. 3, secondo comma, del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, che prevede che l'esercizio della professione di avvocato «è incompatibile con qualunque impiego o ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato […] ed in generale di qualsiasi altra Amministrazione o istituzione pubblica». Tale rigoroso regime di incompatibilità è derogabile, per quanto riguarda gli avvocati afferenti agli uffici legali degli enti pubblici, solo «per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera» e a condizione che siano iscritti nell'elenco speciale annesso agli albi professionali, secondo quanto stabilito dall'art. 3, quarto comma, lettera b), del medesimo regio decreto-legge n. 1578 del 1933.
Tali disposizioni sono state oggetto di interpretazione restrittiva da parte della Corte di cassazione, anche a sezione unite, nella cui giurisprudenza si rinviene un orientamento consolidato, che attribuisce alla deroga prevista dall'art. 3, quarto comma, lettera b), del regio decreto-legge citato, carattere di norma eccezionale, stante appunto la sua natura derogatoria rispetto al principio generale di incompatibilità. Tale previsione è stata perciò assoggettata a regole di stretta interpretazione e ritenuta insuscettibile di applicazione analogica (ex plurimis,
Corte di cassazione, sezioni unite, 19 agosto 2009, n. 18359; 14 marzo 2002, n. 3733;
15 dicembre 1998, n. 12560; 26 novembre 1996, n. 10490).
In forza dei suddetti vincoli interpretativi si è reputato, tra l'altro, che gli avvocati dipendenti da enti pubblici siano tenuti a svolgere attività professionale solo in relazione agli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera, non essendo consentito ritenere “propri” dell'ente pubblico datore di lavoro le cause e gli affari di un ente diverso, dotato di distinta soggettività.
3.2.– Del tutto coerente con detti orientamenti consolidati sul piano giurisprudenziale è
l'intervento del legislatore statale che, ridisciplinando la professione forense con la legge 31
Pag. 6 di 8 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), ha anzitutto ribadito il regime d'incompatibilità della professione d'avvocato con qualsiasi attività di lavoro subordinato, anche se con orario limitato (art. 18, comma 1, lettera d), e ha poi precisato le condizioni nel rispetto delle quali, in deroga al principio generale di incompatibilità,
è consentito agli avvocati degli uffici legali istituiti presso gli enti pubblici svolgere attività professionale per conto dell'ente di cui sono dipendenti (artt. 19 e 23). Per quanto rileva nell'ambito del presente giudizio, gli avvocati dipendenti di enti pubblici sono abilitati alla
«trattazione degli affari legali dell'ente stesso», a condizione che siano incardinati in un ufficio legale stabilmente costituito e siano incaricati in forma esclusiva dello svolgimento di tali funzioni”.
3.9. È d'altra parte evidente che l'incompatibilità enunciata dall'art. 3 del R.D.
n. 1578/1933 ha proprio lo scopo di porre, tra l'altro, un divieto al compimento di attività forense da parte degli Avvocati dipendenti di un ente in favore di un ente diverso, attività che è proprio l'oggetto della convenzione stipulata tra le parti, poi ritenuta nulla dalla Corte d'Appello di Roma che, con la sentenza sopra richiamata, in riforma della sentenza impugnata, ha revocato il decreto ingiuntivo emanato nei confronti degli Controparte_2
3.10. D'altra parte, si è recentemente osservato in giurisprudenza di legittimità che: “Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato Cass., S.U. n. 26724 del
2007 (cui adde, Cass., n. 8462 del 2014), l'area delle norme inderogabili, la cui violazione può determinare la nullità del contratto in conformità al disposto dell'art. 1418 c.c., primo comma, è in effetti più ampia di quanto parrebbe a prima vista suggerire il riferimento al solo contenuto del contratto medesimo. Vi sono ricomprese sicuramente anche le norme che, in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipulazione stessa del contratto: come è il caso dei contratti conclusi in assenza di una particolare autorizzazione al riguardo richiesta 13 R.G.
n. 8332/2012 dalle legge, o in mancanza dell'iscrizione di uno dei contraenti in albi o registri cui la legge eventualmente condiziona la loro legittimazione a stipulare quel genere di contratto,
e simili. Se il legislatore vieta, in determinate circostanze, di stipulare il contratto e, nondimeno,
Pag. 7 di 8 il contratto viene stipulato, è la sua stessa esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa;
e non par dubbio che ne discenda la nullità dell'atto per ragioni - se così può dirsi
- ancor più radicali di quelle dipendenti dalla contrarietà a norma imperativa del contenuto dell'atto medesimo” (Cass. sez. lav. n. 8066/2016).
3.11.Difatti, l'operatività dell'istituto dell'ingiustificato arricchimento in caso di nullità del contratto avente ad oggetto la prestazione di attività forense è impedita proprio dalla funzione sussidiaria ed integrativa dell'azione ex art. 2041
c.c. che non consente che la stessa venga esperita per la tutela di un interesse derivante dalla violazione di norma cogente (Cass., sez. VI -3, n.14120/2020).
3.12. La domanda di arricchimento senza causa avanzata da parte attrice deve, dunque, essere dichiarata improponibile per difetto di sussidiarietà.
4.Considerate le particolari ragioni del decidere, così come emergono dalle considerazioni sopra svolte anche alla luce di giurisprudenza formatasi successivamente all'introduzione del presente giudizio, ritiene questo Tribunale che le spese debbano essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara improponibile la domanda di parte attrice;
spese compensate
Così è deciso in data 24.06.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Multari
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 5651/2018 promossa da:
in persona del Parte_1 tto, IN GA ed DI MA parte attrice contro in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Gentile parte convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di trattazione autorizzate depositate in sostituzione dell'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato l' Parte_1
adiva l'intestato Tribunale nei confronti degli
[...] [...]
Con (d'ora in poi anche ), rassegnando le seguenti Controparte_2
conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, disattesa e respinta - Accertare l'avvenuto arricchimento senza causa, ex art. 2041
c.c., degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri nei confronti dell' Controparte_4
di 8
[...] e condannare i predetti Istituti al pagamento, a titolo di indennizzo, di € Parte_1
294.780,07 o della maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi come richiesti in citazione;
- con vittoria di spese e compensi professionali ex D.M. Giust. n. 55/2014 e s.m.i., oltre accessori ed oneri di legge”.
1.1. Più specificamente, parte attrice esponeva di aver stipulato in data 1.07.2006 con gli una convenzione onerosa avente ad Controparte_2
oggetto l'esecuzione di attività di rappresentanza e difesa in giudizio nonché di consulenza ed assistenza legale da parte della propria Avvocatura interna in favore degli IFO, poi dichiarata nulla dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 4273/2017.
1.2. Parte attrice deduceva, quindi, che, stante la declaratoria di nullità della convenzione, non poteva più ottenere i corrispettivi pattuiti per la consistente attività svolta, dalla quale gli IFO avevano comunque tratto un vantaggio con contestuale danno ed impoverimento dell . Parte_1
1.3. Si costituivano in giudizio gli IFO chiedendo “a) In via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell' b) Nel Parte_1
merito, respingere la domanda per l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2041 c.c.; c)
In via subordinata, qualora parte attrice dovesse dare prova dell'effettivo svolgimento delle attività dedotte, della sua diminuzione patrimoniale e dell'arricchimento ricevuto dagli Istituti, determinare l'indennizzo sulla base dei rigorosi parametri previsti dalla legge, senza tenere conto delle notule prodotte, delle voci in essa indicate e della tariffa forense, con esclusione degli oneri ex L. 266 del 23.12.2005 e del doppio degli onorari, nonché di un qualsiasi lucro cessante, dichiarando comunque prescritta l'azione per tutte le attività compiute prima del
31.1.2008; d) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15 %”.
1.4. In particolare, parte convenuta eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell' considerato che non era il soggetto che aveva svolto Parte_1
direttamente l'attività forense indicata come fonte del depauperamento e
Pag. 2 di 8 dell'arricchimento; il compimento del termine decennale di prescrizione dell'azione per parte dei crediti;
l'inesistenza del depauperamento e dell'arricchimento atteso che l'attività forense era stata svolta in violazione del principio di incompatibilità nonché, in subordine, la quantificazione dell'indennizzo.
2.1. Quanto all'eccezione in rito sollevata da parte convenuta, deve preliminarmente osservarsi che legittimato attivo alla proposizione dell'azione di arricchimento senza causa è colui che assuma di aver subito un depauperamento con correlativo arricchimento del convenuto. Come da giurisprudenza pacifica sul punto, infatti, “la «"legitimatio ad causam", attiva e passiva, che si ricollega al principio di cui all'art. 81 c.p.c., inteso a prevenire una sentenza
"inutiliter data" (Cass., sez. III, l marzo 2004, n. 4121), attiene all'astratta possibilità che le parti del giudizio siano i soggetti cui si riferisce la norma invocata: richiede perciò solo l'interpretazione di tale norma, ai fini della «verifica, secondo la prospettazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del contraddittorio» (Cass., sez. Il civ., 17 marzo
1995, n. 3110, Cass. sez. Il civ., 18 gennaio 2002, n. 548, e Cass., sez. I civ., 20 novembre
2003, n. 17606), così distinguendosi dall'effettiva titolarità del rapporto, che richiede anche un accertamento del fatto cui si ricollega la postulata qualificazione di diritto sostanziale e attiene al merito della controversia (Cass., sez. I, 20 novembre 2003, n. 17606, m.
568326)” (Cass. sez. I, n. 7776/2017).
2.2.In tal senso, deve, dunque, respingersi l'eccezione sollevata, concernendo la legittimazione la sola prospettazione della parte relativamente alla tutela invocata e non la fondatezza della domanda.
2.2. D'altro canto, parte attrice azionava l'azione di arricchimento senza causa a seguito del rigetto della propria domanda di adempimento - avanzata in via monitoria e poi, a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto dagli coltivata nell'ordinario giudizio di cognizione Controparte_2
– del rilievo incidentale della convenzione stipulata appunto tra l'
[...]
e gli sulla scorta della Parte_1 Controparte_2
Pag. 3 di 8 quale i secondi avrebbero dovuto corrispondere alla prima delle somme determinate sulla scorta dei compensi (art. 7 della “Convenzione per l'assistenza legale”).
2.3. Parte attrice sosteneva, infatti, che, proprio in ragione di ciò, esclusa la possibilità di ricevere a fronte dell'attività di assistenza legale fornita dall'
[...]
in favore degli Controparte_5
Con
il corrispettivo così come pattuito in convenzione, doveva ritenersi proponibile l'azione di ingiustificato arricchimento.
2.4. Ciò, per quanto detto sopra in punto di verifica di sussistenza della Con legittimazione attiva, è sufficiente a respingere l'eccezione articolata dagli .
3.Ciò premesso, come è noto, l'azione di arricchimento senza causa, secondo quanto stabilito dall'art. 2042 c.c., è un'azione sussidiaria, che non può essere proposta quando l'ordinamento offra al danneggiato un'altra azione per farsi indennizzare dal pregiudizio subito.
3.1. La ratio di tale disposizione è stata individuata nella necessità di evitare che l'esercizio dell'azione di arricchimento senza causa si risolva nell'elusione di norme che, appunto, impediscono di ottenere il ristoro invocato. Proprio alla luce di tale considerazione, la sussidiarietà deve essere valutata in astratto e non in concreto, ovvero è sufficiente ad escludere la proponibilità dell'azione de quo, la sussistenza di un astratto rimedio, indipendentemente dalla circostanza che in concreto sia fruibile o meno.
3.2. Ne consegue che l'azione di ingiustificato arricchimento non potrà essere proposta tutte le volte che altre azioni non siano esperibili a causa del comportamento dell'impoverito.
3.3.In particolare, la Suprema Corte nel suo massimo Consesso ha sul punto, recentemente, affermato che “Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda
Pag. 4 di 8 alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico” (Cass. Ss. Un. 33954/2025).
3.4.Sul punto vale la pena evidenziare che, anche se la Corte d'Appello di Roma con la sentenza più volte richiamata ha rilevato solo incidentalmente la nullità della convenzione, l'accertamento assume valore di giudicato implicito con valore anche esterno tra le stesse parti.
3.5.Come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto nel giudicato in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo del giudicato, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo ( Cass. sez. III 15 maggio 2018 nr. 11754
e giurisprudenza ivi citata;
Cass. sez. lav., 28 novembre 2017 nr. 28415; 9 dicembre 2016 nr. 25269; 16 dicembre 2015, n.25304)” (Cass. sez. lav., 41895/2021).
3.6. Ai fini del vaglio sulla sussistenza o meno del requisito di sussidiarietà dell'azione spiccata, si tratta di comprendere, dunque, se la nullità è stata, sebbene incidentalmente, rilevata per violazione di norme imperative.
3.7.La risposta deve essere affermativa. Ciò si evince in primo luogo direttamente dal tenore del corredo motivazionale della sentenza della Corte
d'Appello di Roma, I sez. civile n. 4273/2017 che testualmente argomentava l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo per nullità della convenzione stipulata tra le parti, osservando che “risulta oggetto di pacifica affermazione in giurisprudenza, la regola secondo cui gli avvocati dipendenti di enti pubblici, in deroga (eccezionale) al principio di incompatibilità tra professione forense e impiego pubblico, possono svolgere attività professionale solo in relazione agli affari dell'ente presso il quale
Pag. 5 di 8 prestano la loro opera, né è consentito ritenere propri dell'ente pubblico datore di lavoro gli affari di un ente diverso (cfr. Corte Cost. 91/13 ove è riassunta la giurisprudenza della Corte di legittimità costituente al riguardo diritto vivente). La convenzione in questione contrasta con siffatta inderogabile regola, onde la sua nullità”.
3.8. Difatti, la sentenza della Corte Costituzionale n. 91/2013 richiamata nella sentenza della Corte d'Appello di Roma rilevava che “La disciplina delle incompatibilità della professione forense è oggetto di legislazione statale sin dall'art. 3, secondo comma, del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, che prevede che l'esercizio della professione di avvocato «è incompatibile con qualunque impiego o ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato […] ed in generale di qualsiasi altra Amministrazione o istituzione pubblica». Tale rigoroso regime di incompatibilità è derogabile, per quanto riguarda gli avvocati afferenti agli uffici legali degli enti pubblici, solo «per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera» e a condizione che siano iscritti nell'elenco speciale annesso agli albi professionali, secondo quanto stabilito dall'art. 3, quarto comma, lettera b), del medesimo regio decreto-legge n. 1578 del 1933.
Tali disposizioni sono state oggetto di interpretazione restrittiva da parte della Corte di cassazione, anche a sezione unite, nella cui giurisprudenza si rinviene un orientamento consolidato, che attribuisce alla deroga prevista dall'art. 3, quarto comma, lettera b), del regio decreto-legge citato, carattere di norma eccezionale, stante appunto la sua natura derogatoria rispetto al principio generale di incompatibilità. Tale previsione è stata perciò assoggettata a regole di stretta interpretazione e ritenuta insuscettibile di applicazione analogica (ex plurimis,
Corte di cassazione, sezioni unite, 19 agosto 2009, n. 18359; 14 marzo 2002, n. 3733;
15 dicembre 1998, n. 12560; 26 novembre 1996, n. 10490).
In forza dei suddetti vincoli interpretativi si è reputato, tra l'altro, che gli avvocati dipendenti da enti pubblici siano tenuti a svolgere attività professionale solo in relazione agli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera, non essendo consentito ritenere “propri” dell'ente pubblico datore di lavoro le cause e gli affari di un ente diverso, dotato di distinta soggettività.
3.2.– Del tutto coerente con detti orientamenti consolidati sul piano giurisprudenziale è
l'intervento del legislatore statale che, ridisciplinando la professione forense con la legge 31
Pag. 6 di 8 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), ha anzitutto ribadito il regime d'incompatibilità della professione d'avvocato con qualsiasi attività di lavoro subordinato, anche se con orario limitato (art. 18, comma 1, lettera d), e ha poi precisato le condizioni nel rispetto delle quali, in deroga al principio generale di incompatibilità,
è consentito agli avvocati degli uffici legali istituiti presso gli enti pubblici svolgere attività professionale per conto dell'ente di cui sono dipendenti (artt. 19 e 23). Per quanto rileva nell'ambito del presente giudizio, gli avvocati dipendenti di enti pubblici sono abilitati alla
«trattazione degli affari legali dell'ente stesso», a condizione che siano incardinati in un ufficio legale stabilmente costituito e siano incaricati in forma esclusiva dello svolgimento di tali funzioni”.
3.9. È d'altra parte evidente che l'incompatibilità enunciata dall'art. 3 del R.D.
n. 1578/1933 ha proprio lo scopo di porre, tra l'altro, un divieto al compimento di attività forense da parte degli Avvocati dipendenti di un ente in favore di un ente diverso, attività che è proprio l'oggetto della convenzione stipulata tra le parti, poi ritenuta nulla dalla Corte d'Appello di Roma che, con la sentenza sopra richiamata, in riforma della sentenza impugnata, ha revocato il decreto ingiuntivo emanato nei confronti degli Controparte_2
3.10. D'altra parte, si è recentemente osservato in giurisprudenza di legittimità che: “Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato Cass., S.U. n. 26724 del
2007 (cui adde, Cass., n. 8462 del 2014), l'area delle norme inderogabili, la cui violazione può determinare la nullità del contratto in conformità al disposto dell'art. 1418 c.c., primo comma, è in effetti più ampia di quanto parrebbe a prima vista suggerire il riferimento al solo contenuto del contratto medesimo. Vi sono ricomprese sicuramente anche le norme che, in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipulazione stessa del contratto: come è il caso dei contratti conclusi in assenza di una particolare autorizzazione al riguardo richiesta 13 R.G.
n. 8332/2012 dalle legge, o in mancanza dell'iscrizione di uno dei contraenti in albi o registri cui la legge eventualmente condiziona la loro legittimazione a stipulare quel genere di contratto,
e simili. Se il legislatore vieta, in determinate circostanze, di stipulare il contratto e, nondimeno,
Pag. 7 di 8 il contratto viene stipulato, è la sua stessa esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa;
e non par dubbio che ne discenda la nullità dell'atto per ragioni - se così può dirsi
- ancor più radicali di quelle dipendenti dalla contrarietà a norma imperativa del contenuto dell'atto medesimo” (Cass. sez. lav. n. 8066/2016).
3.11.Difatti, l'operatività dell'istituto dell'ingiustificato arricchimento in caso di nullità del contratto avente ad oggetto la prestazione di attività forense è impedita proprio dalla funzione sussidiaria ed integrativa dell'azione ex art. 2041
c.c. che non consente che la stessa venga esperita per la tutela di un interesse derivante dalla violazione di norma cogente (Cass., sez. VI -3, n.14120/2020).
3.12. La domanda di arricchimento senza causa avanzata da parte attrice deve, dunque, essere dichiarata improponibile per difetto di sussidiarietà.
4.Considerate le particolari ragioni del decidere, così come emergono dalle considerazioni sopra svolte anche alla luce di giurisprudenza formatasi successivamente all'introduzione del presente giudizio, ritiene questo Tribunale che le spese debbano essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara improponibile la domanda di parte attrice;
spese compensate
Così è deciso in data 24.06.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Multari
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