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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 15/12/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1832/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa CO AR Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1832/2025 promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Alice Dominici
RICORRENTE contro
(CF: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Fabio Ercolini
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
1. Premettendo il matrimonio civile contratto a ST MA (PI) in data 21.05.2011, con il signor e la nascita delle figlie Controparte_1
, il 18.04.2008 e il 16.07.2015, rilevando la separazione Per_1 Per_2 consensuale intervenuta tra i coniugi (omologata dal Tribunale di Livorno con decreto in data 15/12/2017) chiedendo di modificare il regime di frequentazione padre/figlie già stabilito ed evidenziando la necessità di un contributo al mantenimento da disporsi a carico del padre in favore delle figlie, oggi adolescenti, in luogo del regime di mantenimento diretto previsto nell'omologa di separazione, oltre alla richiesta del 100% dell'assegno unico, con ricorso depositato in data 23.7.2025 e poi ritualmente notificato la signora evocava in causa per sentir “ a) pronunciare, Parte_1 Controparte_1
1 ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra e il sig. Parte_1 Controparte_1 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) Il sig. potrà esercitare il diritto di visita ogni volta che vorrà CP_1 compatibilmente con l'interesse della prole ed eventuali impegni scolastici e sportivi della medesima. Il sig. terrà con sé i figli con le seguenti modalità: durante la CP_1 settimana potrà tenere con sé le figlie dal martedì all'uscita della scuola sino al giorno successivo quando si occuperà di riaccompagnare le figlie a scuola, nonché per due week end al mese dal venerdì dall'uscita della scuola sino al lunedì quando si occuperà di riaccompagnare le figlie a scuola. Tutte le festività con il regime dell'alternanza e per quanto riguarda le vacanze estive 15 giorni anche non consecutivi da comunicarci possibilmente entro 30 giorni prima e una settimana durante il periodo invernale;
c) Il
Sig. verserà un assegno di mantenimento in favore delle figlie Controparte_1 minorenni e pari ad euro 600,00 mensili, con la previsione di Per_1 Per_2 adeguamento auto-matico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate, assegno che il sig. bonificherà alla sig.ra ntro e non oltre il giorno 10 di ogni mese;
d) CP_1 Pt_1
I sig.ri e sosterranno altresì nella misura del 50% ciascuno le spese Pt_1 CP_1 straordinarie che si renderanno necessarie per i figli da intendersi nelle seguenti: spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapiche, ivi compresi i tickets, tutte comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale dei figli su ciascun scontrino o ricevuta;
spese scolastiche come tasse d'iscrizione, retta per l'asilo, mensa, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e viaggi d'istruzione, ripetizioni;
spese per attività sportive, artistiche e ricreative, spese di iscrizione e frequenza di corsi e relative attrezzature, spese per il conseguimento di patenti di guida, acquisto del veicolo e spese connesse al veicolo, spese per retta universitaria eventuale alloggio e trasporto. Tutte le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate, ad eccezione di quelle mediche da effettuare in via di urgenza e scolastiche obbligatorie, e documentate tra i genitori che si impegnano a scambiarsi i relativi documenti attestanti l'avvenuto pagamento e a rimborsarle all'altro genitore entro e non oltre il mese successivo a quello di presentazione;
le detrazioni/deduzioni per figli a carico saranno effettuate secondo la normativa fiscale vigente;
le detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà effettuata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle stesse;
eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato, relativamente a spese scolastiche e/o sanitarie inerenti la prole, andranno a beneficio di entrambi i genitori nella medesima proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. I genitori, in ragione in particolar modo dell'attività lavorativa della sig.ra la quale è infermiera professionale presso l'ospedale di Livorno e Pt_1 soggetta a turnazione, laddove i nonni non possano badare alle ragazze, divideranno al
50% la spesa di babysitter (ivi comprese le spese di assunzione, stipendio, contributi,
TFR e emolumenti legati al caso di specie); e) la sig.ra essendo il genitore Pt_1
2 collocatario percepirà l'assegno unico nella misura del 100%. Vinte le spese di giudizio.”
Si costituiva in causa il signor nulla obiettando sulla Controparte_1 richiesta di divorzio avanzata dalla signora a contestando le pretese Pt_1 accessorie al divorzio, a suo avviso non motivate, chiedendo dunque di sentir
“[…] 1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b) della Legge 01.12.1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Sig.ra e Parte_1 CP_1 in data 21.05.2011 a ST M.ma (PI) ordinando all'Ufficiale dello stato
[...] civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
2) confermare le condizioni di cui al punto 2, 3 e 4 dell'omologa di separazione, quest'ultimo con riferimento anche alla divisione del 50% dell'assegno unico per i figli, la condizione 5 non più attuale in quanto l'immobile risulta già stato venduto dal Sig. il CP_1 punto 6 di detta omologa, confermato. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio in caso di opposizione alle condizioni richieste come sopra. In via istruttoria si chiede che vengano liberamente sentite le figlie da parte del Giudice, a conferma di quanto indicato nel presente atto, adempimento indispensabile e necessario, così come si chiede prova per testi sulle seguenti circostanze: 1)DVT come è vero che dalla primavera del 2017 e per i successivi 20 mesi, avete provveduto alla cura ed assistenza necessaria verso le nipoti e , quando i genitori risultavano Per_2 Per_1 impegnati a lavoro;
2) DVT come è vero che verso la fine del 2019, la Sig.ra Pt_1 rientrò nel nucleo familiare, riprendendo la convivenza con il Sig. e CP_1 comunque avete continuato a occuparvi delle cure delle predette nipoti seppur in maniera diversa considerato che i genitori avevano ripreso la convivenza;
3) DVT come
è vero dal gennaio 2024 la convivenza si è definitivamente interrotta e che da tale periodo avete proseguito nella collaborazione circa l'assistenza delle nipoti, quando i genitori erano impossibilitati a farlo;
4) DVT come è vero quale sia stata la frequenza dei vostri interventi in tal senso. Indica a testi i
Sigg.ri e residenti in [...]M.ma (PI).” Testimone_1 Testimone_2
Nelle more dell'udienza di comparizione delle parti fissata per il giorno
20.11.2025 ma poi differita d'ufficio al 26.11.2025, i procuratori delle parti depositavano istanza con la quale davano atto che le stesse erano addivenute ad un accordo chiedendo dunque la trasformazione del rito da contenzioso a congiunto.
All'udienza di prima comparazione le parti confermavano di aver trovato un accordo nel senso di confermare le condizioni dell'omologa di separazione n.
2, 3, 4 e 6 nei termini di cui alla comparsa di costituzione e risposta e con la sola modifica, quanto alla condizione n. 4, della previsione del pagamento dell'assegno unico liquidato per le figlie al 100% in favore della signora Pt_1
Spese di lite compensate. I procuratori delle parti chiedevano dunque
3 rimettersi la causa in decisione. Il Giudice, preso atto dell'accordo raggiunto rimetteva gli atti al collegio per la decisione.
2. La causa può considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere attività istruttoria.
Va innanzitutto osservato che ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B della legge 01.12.1970 n. 898 come modificati dalla Legge 74/87, essendo trascorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (il
15/12/2017) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente non essendo stata eccepita da alcuno di essi l'interruzione della separazione. Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita avendo le parti manifestato negli atti di causa e con le conclusioni rassegnate di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto nel processo.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti all'udienza del 26.11.2025 e meglio precisate con successive note depositate in PCT del 27.11.2025, possono essere accolte, rispondendo le stesse agli interessi delle stesse, così come emerso in atti.
Le condizioni stesse sono riportate in dispositivo.
3. Le spese di lite vanno compensate tra le parti come da concordi conclusioni rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in ST MA
(PI) in data 21.05.2011 tra il signor e la signora Controparte_1 Parte_1 rascritto nel Registro degli Atti di matrimonio di ST MA
[...]
(PI) (Atto n. 1 parte 1 anno 2011);
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
2) Le figlie minori sono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori e manterranno la loro residenza in ST M.ma presso la madre. Quanto
4 all'esercizio della responsabilità genitoriale, le questioni di ordinaria amministrazione saranno decise disgiuntamente da parte del genitore che di volta in volta sia materialmente preposto alla cura dei minori, mentre tutte le decisioni riguardanti le scelte educative, formativa e di tutela della salute delle figlie, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori;
3) Le figlie trascorreranno pari tempo con i genitori. In linea di massima una settimana staranno con il padre il martedì, giovedì, sabato e domenica sempre con pernotto. Tenuto conto delle particolari esigenze lavorative della madre e della sede presso la quale la stessa svolge la propria attività professionale, i coniugi sin da ora convengono la flessibilità di tali modalità di frequentazione e comunque l'impegno del padre, che può contare anche sulla collaborazione dei nonni paterni, a tenere con sé le figlie quando la madre è a lavoro. Le figlie inoltre trascorreranno con i genitori:
- Una settimana durante le vacanze estive (nel periodo compreso dal 15 giugno/15 settembre) da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
- I giorni 24 e 25 dicembre ad anni alterni;
- Il periodo dal 26 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio di ogni anno ad anni alterni, con la precisazione che le minori trascorreranno il periodo dal
26 al 30 dicembre con il genitore con il quale avrà trascorso il giorno di Natale;
- Durante le vacanze di Pasqua le minori trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore i giorni giovedì/venerdì o sabato/lunedì;
- Le altre festività (1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno) alternativamente.
Sono fatti salvi diversi accordi tra i genitori.
4) Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento delle figlie in via diretta nei rispettivi tempi e permanenza e suddivideranno al 50% ogni spesa scolastica, medica, formativa, sportiva, ricreativa, abbigliamento. Le spese di importo superiore a euro 30,00 dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori e documentate.
Gli assegni familiari verranno percepiti dalla Sig.ra al 100%; Parte_1
5) I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti ed espressamente dichiarano di aver definito, con il presente ricorso, ogni questione economica tra loro pendente e pertanto rinunziano ad avanzare ogni pretesa e/o richiesta, per qualsiasi titolo e/o ragione, l'uno nei confronti dell'altro.
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Livorno all'esito della Camera di Consiglio del 10.12.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa CO AR)
5 Il Presidente
(dr.ssa Azzurra Fodra)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa CO AR Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1832/2025 promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Alice Dominici
RICORRENTE contro
(CF: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Fabio Ercolini
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
1. Premettendo il matrimonio civile contratto a ST MA (PI) in data 21.05.2011, con il signor e la nascita delle figlie Controparte_1
, il 18.04.2008 e il 16.07.2015, rilevando la separazione Per_1 Per_2 consensuale intervenuta tra i coniugi (omologata dal Tribunale di Livorno con decreto in data 15/12/2017) chiedendo di modificare il regime di frequentazione padre/figlie già stabilito ed evidenziando la necessità di un contributo al mantenimento da disporsi a carico del padre in favore delle figlie, oggi adolescenti, in luogo del regime di mantenimento diretto previsto nell'omologa di separazione, oltre alla richiesta del 100% dell'assegno unico, con ricorso depositato in data 23.7.2025 e poi ritualmente notificato la signora evocava in causa per sentir “ a) pronunciare, Parte_1 Controparte_1
1 ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra e il sig. Parte_1 Controparte_1 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) Il sig. potrà esercitare il diritto di visita ogni volta che vorrà CP_1 compatibilmente con l'interesse della prole ed eventuali impegni scolastici e sportivi della medesima. Il sig. terrà con sé i figli con le seguenti modalità: durante la CP_1 settimana potrà tenere con sé le figlie dal martedì all'uscita della scuola sino al giorno successivo quando si occuperà di riaccompagnare le figlie a scuola, nonché per due week end al mese dal venerdì dall'uscita della scuola sino al lunedì quando si occuperà di riaccompagnare le figlie a scuola. Tutte le festività con il regime dell'alternanza e per quanto riguarda le vacanze estive 15 giorni anche non consecutivi da comunicarci possibilmente entro 30 giorni prima e una settimana durante il periodo invernale;
c) Il
Sig. verserà un assegno di mantenimento in favore delle figlie Controparte_1 minorenni e pari ad euro 600,00 mensili, con la previsione di Per_1 Per_2 adeguamento auto-matico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate, assegno che il sig. bonificherà alla sig.ra ntro e non oltre il giorno 10 di ogni mese;
d) CP_1 Pt_1
I sig.ri e sosterranno altresì nella misura del 50% ciascuno le spese Pt_1 CP_1 straordinarie che si renderanno necessarie per i figli da intendersi nelle seguenti: spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapiche, ivi compresi i tickets, tutte comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale dei figli su ciascun scontrino o ricevuta;
spese scolastiche come tasse d'iscrizione, retta per l'asilo, mensa, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e viaggi d'istruzione, ripetizioni;
spese per attività sportive, artistiche e ricreative, spese di iscrizione e frequenza di corsi e relative attrezzature, spese per il conseguimento di patenti di guida, acquisto del veicolo e spese connesse al veicolo, spese per retta universitaria eventuale alloggio e trasporto. Tutte le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate, ad eccezione di quelle mediche da effettuare in via di urgenza e scolastiche obbligatorie, e documentate tra i genitori che si impegnano a scambiarsi i relativi documenti attestanti l'avvenuto pagamento e a rimborsarle all'altro genitore entro e non oltre il mese successivo a quello di presentazione;
le detrazioni/deduzioni per figli a carico saranno effettuate secondo la normativa fiscale vigente;
le detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà effettuata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle stesse;
eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato, relativamente a spese scolastiche e/o sanitarie inerenti la prole, andranno a beneficio di entrambi i genitori nella medesima proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. I genitori, in ragione in particolar modo dell'attività lavorativa della sig.ra la quale è infermiera professionale presso l'ospedale di Livorno e Pt_1 soggetta a turnazione, laddove i nonni non possano badare alle ragazze, divideranno al
50% la spesa di babysitter (ivi comprese le spese di assunzione, stipendio, contributi,
TFR e emolumenti legati al caso di specie); e) la sig.ra essendo il genitore Pt_1
2 collocatario percepirà l'assegno unico nella misura del 100%. Vinte le spese di giudizio.”
Si costituiva in causa il signor nulla obiettando sulla Controparte_1 richiesta di divorzio avanzata dalla signora a contestando le pretese Pt_1 accessorie al divorzio, a suo avviso non motivate, chiedendo dunque di sentir
“[…] 1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b) della Legge 01.12.1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Sig.ra e Parte_1 CP_1 in data 21.05.2011 a ST M.ma (PI) ordinando all'Ufficiale dello stato
[...] civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
2) confermare le condizioni di cui al punto 2, 3 e 4 dell'omologa di separazione, quest'ultimo con riferimento anche alla divisione del 50% dell'assegno unico per i figli, la condizione 5 non più attuale in quanto l'immobile risulta già stato venduto dal Sig. il CP_1 punto 6 di detta omologa, confermato. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio in caso di opposizione alle condizioni richieste come sopra. In via istruttoria si chiede che vengano liberamente sentite le figlie da parte del Giudice, a conferma di quanto indicato nel presente atto, adempimento indispensabile e necessario, così come si chiede prova per testi sulle seguenti circostanze: 1)DVT come è vero che dalla primavera del 2017 e per i successivi 20 mesi, avete provveduto alla cura ed assistenza necessaria verso le nipoti e , quando i genitori risultavano Per_2 Per_1 impegnati a lavoro;
2) DVT come è vero che verso la fine del 2019, la Sig.ra Pt_1 rientrò nel nucleo familiare, riprendendo la convivenza con il Sig. e CP_1 comunque avete continuato a occuparvi delle cure delle predette nipoti seppur in maniera diversa considerato che i genitori avevano ripreso la convivenza;
3) DVT come
è vero dal gennaio 2024 la convivenza si è definitivamente interrotta e che da tale periodo avete proseguito nella collaborazione circa l'assistenza delle nipoti, quando i genitori erano impossibilitati a farlo;
4) DVT come è vero quale sia stata la frequenza dei vostri interventi in tal senso. Indica a testi i
Sigg.ri e residenti in [...]M.ma (PI).” Testimone_1 Testimone_2
Nelle more dell'udienza di comparizione delle parti fissata per il giorno
20.11.2025 ma poi differita d'ufficio al 26.11.2025, i procuratori delle parti depositavano istanza con la quale davano atto che le stesse erano addivenute ad un accordo chiedendo dunque la trasformazione del rito da contenzioso a congiunto.
All'udienza di prima comparazione le parti confermavano di aver trovato un accordo nel senso di confermare le condizioni dell'omologa di separazione n.
2, 3, 4 e 6 nei termini di cui alla comparsa di costituzione e risposta e con la sola modifica, quanto alla condizione n. 4, della previsione del pagamento dell'assegno unico liquidato per le figlie al 100% in favore della signora Pt_1
Spese di lite compensate. I procuratori delle parti chiedevano dunque
3 rimettersi la causa in decisione. Il Giudice, preso atto dell'accordo raggiunto rimetteva gli atti al collegio per la decisione.
2. La causa può considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere attività istruttoria.
Va innanzitutto osservato che ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B della legge 01.12.1970 n. 898 come modificati dalla Legge 74/87, essendo trascorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (il
15/12/2017) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente non essendo stata eccepita da alcuno di essi l'interruzione della separazione. Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita avendo le parti manifestato negli atti di causa e con le conclusioni rassegnate di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto nel processo.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti all'udienza del 26.11.2025 e meglio precisate con successive note depositate in PCT del 27.11.2025, possono essere accolte, rispondendo le stesse agli interessi delle stesse, così come emerso in atti.
Le condizioni stesse sono riportate in dispositivo.
3. Le spese di lite vanno compensate tra le parti come da concordi conclusioni rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in ST MA
(PI) in data 21.05.2011 tra il signor e la signora Controparte_1 Parte_1 rascritto nel Registro degli Atti di matrimonio di ST MA
[...]
(PI) (Atto n. 1 parte 1 anno 2011);
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
2) Le figlie minori sono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori e manterranno la loro residenza in ST M.ma presso la madre. Quanto
4 all'esercizio della responsabilità genitoriale, le questioni di ordinaria amministrazione saranno decise disgiuntamente da parte del genitore che di volta in volta sia materialmente preposto alla cura dei minori, mentre tutte le decisioni riguardanti le scelte educative, formativa e di tutela della salute delle figlie, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori;
3) Le figlie trascorreranno pari tempo con i genitori. In linea di massima una settimana staranno con il padre il martedì, giovedì, sabato e domenica sempre con pernotto. Tenuto conto delle particolari esigenze lavorative della madre e della sede presso la quale la stessa svolge la propria attività professionale, i coniugi sin da ora convengono la flessibilità di tali modalità di frequentazione e comunque l'impegno del padre, che può contare anche sulla collaborazione dei nonni paterni, a tenere con sé le figlie quando la madre è a lavoro. Le figlie inoltre trascorreranno con i genitori:
- Una settimana durante le vacanze estive (nel periodo compreso dal 15 giugno/15 settembre) da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
- I giorni 24 e 25 dicembre ad anni alterni;
- Il periodo dal 26 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio di ogni anno ad anni alterni, con la precisazione che le minori trascorreranno il periodo dal
26 al 30 dicembre con il genitore con il quale avrà trascorso il giorno di Natale;
- Durante le vacanze di Pasqua le minori trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore i giorni giovedì/venerdì o sabato/lunedì;
- Le altre festività (1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno) alternativamente.
Sono fatti salvi diversi accordi tra i genitori.
4) Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento delle figlie in via diretta nei rispettivi tempi e permanenza e suddivideranno al 50% ogni spesa scolastica, medica, formativa, sportiva, ricreativa, abbigliamento. Le spese di importo superiore a euro 30,00 dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori e documentate.
Gli assegni familiari verranno percepiti dalla Sig.ra al 100%; Parte_1
5) I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti ed espressamente dichiarano di aver definito, con il presente ricorso, ogni questione economica tra loro pendente e pertanto rinunziano ad avanzare ogni pretesa e/o richiesta, per qualsiasi titolo e/o ragione, l'uno nei confronti dell'altro.
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Livorno all'esito della Camera di Consiglio del 10.12.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa CO AR)
5 Il Presidente
(dr.ssa Azzurra Fodra)
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