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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 09/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Lavoro
2251 /2024 R.G.
All'udienza del 09/01/2025 alle ore 10.18, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello, sono comparsi:
l'Avv. MARINO ALESSANDRO per parte ricorrente nonché il ricorrente Parte_1 personalmente l'Avv. Valeria Di Maggio in sostituzione dell'Avv. RIZZO ANTONINO per parte resistente CP_1
entrambe le parti concludono e discutono la causa insistendo nei rispettivi atti difensivi. L'Avv. Marino insiste in tutte le domande e richieste formulate in ricorso. Il g.l. si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 15.16, il giudice, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2251 /2024 R.G.
OGGETTO: assegno ordinario di invalidità vertente tra nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'Avv. MARINO ALESSANDRO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_2
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Antonino Rizzo (C.f. ) giusta procura generale alle liti rilasciata il CodiceFiscale_2
22.3.2024 in Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37875, Notaio Dott. il quale, ai Persona_1
fini del presente procedimento, elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell' , e dich, CP_2
-resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare che il sig. ha una riduzione a meno Parte_1
di un terzo della capacità lavorativa con diritto all'assegno ordinario di invalidità; conseguentemente condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento della prestazione CP_1
previdenziale riconosciuta in corso di causa a far data dal primo giorno successivo a quello di presentazione della domanda (01/05/2007) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
vinte le spese.
Resistente: Voglia il Tribunale disporre l'acquisizione per tramite della Cancelleria delle copie delle sentenze 900/2008 (Tribunale Lavoro Marsala) e 1040/2011 (Corte d'Appello di Palermo sez.Lavoro); - Dichiarare il ricorso improponibile per carenza di previa domanda amministrativa o inammissibile per decadenza ex art. 47 DPR 639/1970 o per bis in idem, o in subordine per assenza requisito assicurativo e-o per assenza requisito sanitario - Con vittoria di spese di lite e condanna di controparte al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa - In subordine limitare l'accertamento al requisito sanitario (che si contesta) e, in estremo subordine, limitatamente agli ultimi 5 anni a ritroso dal ricorso odierno (prescritti i precedenti) e con esclusione di cumulo tra interessi e rivalutazione.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente introduce il presente giudizio con ricorso ex art. 442 c.p.c. asserendo Parte_1
che, con verbale del 01.10.2007 la Commissione medica di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile del sordomutismo di Trapani – Distretto di Marsala, nella seduta dello 01/10/2007 accertava e determinava: “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura inferiore al 74% (art. 2 e 13 L. 118/71) con percentuale del 50%”
Sostiene poi “dall'estratto contributivo del 17/01/2024 e dalla certificazione medica che si allega si evince che il ricorrente ha maturato sia i requisiti contributivi che medici previsti dalla legge per avere diritto all'assegno ordinario di invalidità derivante da invalidità civile”.
Richiamata infine la normativa disciplinante la pensione di vecchiaia, conclude affinchè il Tribunale
“dichiari che il sig. ha una riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa con Parte_1
diritto all'assegno ordinario di invalidità; 2) conseguentemente condanni l' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore al pagamento della prestazione previdenziale riconosciuta in corso di causa a far data dal primo giorno successivo a quello di presentazione della domanda (01/05/2007) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
L' costituendosi ha rilevato innanzitutto la confusione che caratterizzerebbe il ricorso introduttivo per CP_1
poi, sempre in via preliminare, eccepire l'assoluta mancanza di qualsivoglia domanda amministrativa, sia volta al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità che alla pensione anticipata che all'invalidità civile. Aggiunge che la domanda amministrativa presentata nel lontano 2007 era volta all'accertamento dell'invalidità civile ai sensi della legge n. 118/1971 ed ha avuto esito negativo, confermato sia in primo grado che in secondo.
In ogni caso eccepisce l'avvenuta decadenza, l'insussistenza del requisito contributivo, oltre a quello sanitario, l'inammissibilità della domanda cumulativa volta ad ottenere gli interessi e la rivalutazione monetaria e, infine, la prescrizione dei ratei.
Il procedimento, stante la mancata formulazione di qualsivoglia istanza istruttoria, è stato deciso sulle conclusioni assunte dalle parti in sede di discussione.
*******
Il ricorso è improponibile, improcedibile, inammissibile ancorchè infondato.
Va preliminarmente rilevato che, a fronte di tutte le eccezioni sollevate dall' parte ricorrente non CP_1
ha dedotto alcunchè e, in applicazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c., i fatti riferiti e documentati dall' si considerano non contestati. CP_1
Fatta questa premessa, non è dato comprendere né l'azione promossa dal ricorrente né tanto meno il suo oggetto;
infatti, nonostante alla pagina 3 del ricorso, richiami l'art. 445 bis c.p.c., in realtà, Parte_1
l'azione mal si attaglia con quelle disciplinate da tale norma codicistica, non avendo ad oggetto solo
l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario bensì la condanna dell'Ente al pagamento della prestazione (addirittura comprensiva di arretrati), richiesta assolutamente inammissibile nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c..
Se a ciò si aggiunge che il ricorrente invoca anche la disciplina della pensione di vecchiaia, il ricorso dovrebbe essere inquadrato ai sensi dell'art. 442 c.p.c..
Con riguardo poi alla domanda di assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84 manca agli atti la prova sia della domanda amministrativa, che dell'esito della visita, che del completamento dell'iter amministrativo.
Ad ogni modo, il ricorrente confonde la disciplina dell'invalidità civile ex lege 118/1971 con quella ex lege
222/84 e, nonostante sia ben conscio (per i riferimenti contenuti in ricorso) che, a fronte della domanda amministrativa presentata nel lontano 2007 ai sensi della legge 118/1971 sia stato riconosciuto invalido al 50% (percentuale che non dava né da diritto ad alcuna provvidenza economica), agisce con colpa grave, lamentando un mancato riconoscimento di una prestazione economica che non è dato capire con precisione quale sia, se l'assegno mensile di assistenza, per il quale non possiede il requisito sanitario, oppure l'assegno ordinario di invalidità, per il quale non ha mai presentato la domanda amministrativa, oppure ancora la pensione di vecchiaia, per la quale non risulta che abbia mai presentato domanda.
La gravità della colpevole condotta processuale emerge altresì in maniera inconfutabile dalla copiosa documentazione prodotta dall' l'Ente assistenziale ha più e più volte comunicato al ricorrente CP_1
l'infondatezza delle doglianze per assoluta mancanza di domande amministrative.
Nonostante ciò, a distanza di oltre quindici anni dalla presentazione della domanda amministrativa, nonostante l'esito negativo della stessa ed il rigetto delle azioni promosse sia in primo grado che in appello, ritiene di aver subito una lesione dei diritti quesiti. Parte_1
Peccato che dagli atti non risulti alcun diritto quesito.
L'azione va pertanto integralmente rigettata per improponibilità della stessa per mancanza di domanda amministrativa, inammissibilità per decadenza, infondatezza e, assoluta carenza istruttoria.
Alla temerarietà della presente azione, richiamando quanto statuito dalla Corte di Cassazione a Sezioni
Unite (Sentenza n. 22405 del 13/09/2018), a mente del quale “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta
a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” segue la condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c., alla refusione delle spese di lite sostenute da parte resistente Parte_1
nonché al pagamento in favore della cassa delle ammende ad una somma pari ad € 500,00. CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 2251 /2024 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: rigetta il ricorso per improponibilità, inammissibilità ed infondatezza dello stesso;
dichiarata la temerarietà dell'azione promossa con colpa grave, condanna a rifondere a Parte_1
parte resistente le spese di lite, liquidate pari ad € 1.500,00 per compensi di procuratore, oltre spese CP_1
forfettarie ed oneri di legge, condanna ai sensi dell'art. 96 comma III c.p.c. al pagamento, in favore della cassa delle Parte_1
Ammende, della somma di € 500,00;
Così deciso in Marsala in data 09/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
Sezione Lavoro
2251 /2024 R.G.
All'udienza del 09/01/2025 alle ore 10.18, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello, sono comparsi:
l'Avv. MARINO ALESSANDRO per parte ricorrente nonché il ricorrente Parte_1 personalmente l'Avv. Valeria Di Maggio in sostituzione dell'Avv. RIZZO ANTONINO per parte resistente CP_1
entrambe le parti concludono e discutono la causa insistendo nei rispettivi atti difensivi. L'Avv. Marino insiste in tutte le domande e richieste formulate in ricorso. Il g.l. si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 15.16, il giudice, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2251 /2024 R.G.
OGGETTO: assegno ordinario di invalidità vertente tra nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'Avv. MARINO ALESSANDRO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_2
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Antonino Rizzo (C.f. ) giusta procura generale alle liti rilasciata il CodiceFiscale_2
22.3.2024 in Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37875, Notaio Dott. il quale, ai Persona_1
fini del presente procedimento, elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell' , e dich, CP_2
-resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare che il sig. ha una riduzione a meno Parte_1
di un terzo della capacità lavorativa con diritto all'assegno ordinario di invalidità; conseguentemente condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento della prestazione CP_1
previdenziale riconosciuta in corso di causa a far data dal primo giorno successivo a quello di presentazione della domanda (01/05/2007) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
vinte le spese.
Resistente: Voglia il Tribunale disporre l'acquisizione per tramite della Cancelleria delle copie delle sentenze 900/2008 (Tribunale Lavoro Marsala) e 1040/2011 (Corte d'Appello di Palermo sez.Lavoro); - Dichiarare il ricorso improponibile per carenza di previa domanda amministrativa o inammissibile per decadenza ex art. 47 DPR 639/1970 o per bis in idem, o in subordine per assenza requisito assicurativo e-o per assenza requisito sanitario - Con vittoria di spese di lite e condanna di controparte al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa - In subordine limitare l'accertamento al requisito sanitario (che si contesta) e, in estremo subordine, limitatamente agli ultimi 5 anni a ritroso dal ricorso odierno (prescritti i precedenti) e con esclusione di cumulo tra interessi e rivalutazione.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente introduce il presente giudizio con ricorso ex art. 442 c.p.c. asserendo Parte_1
che, con verbale del 01.10.2007 la Commissione medica di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile del sordomutismo di Trapani – Distretto di Marsala, nella seduta dello 01/10/2007 accertava e determinava: “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura inferiore al 74% (art. 2 e 13 L. 118/71) con percentuale del 50%”
Sostiene poi “dall'estratto contributivo del 17/01/2024 e dalla certificazione medica che si allega si evince che il ricorrente ha maturato sia i requisiti contributivi che medici previsti dalla legge per avere diritto all'assegno ordinario di invalidità derivante da invalidità civile”.
Richiamata infine la normativa disciplinante la pensione di vecchiaia, conclude affinchè il Tribunale
“dichiari che il sig. ha una riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa con Parte_1
diritto all'assegno ordinario di invalidità; 2) conseguentemente condanni l' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore al pagamento della prestazione previdenziale riconosciuta in corso di causa a far data dal primo giorno successivo a quello di presentazione della domanda (01/05/2007) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
L' costituendosi ha rilevato innanzitutto la confusione che caratterizzerebbe il ricorso introduttivo per CP_1
poi, sempre in via preliminare, eccepire l'assoluta mancanza di qualsivoglia domanda amministrativa, sia volta al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità che alla pensione anticipata che all'invalidità civile. Aggiunge che la domanda amministrativa presentata nel lontano 2007 era volta all'accertamento dell'invalidità civile ai sensi della legge n. 118/1971 ed ha avuto esito negativo, confermato sia in primo grado che in secondo.
In ogni caso eccepisce l'avvenuta decadenza, l'insussistenza del requisito contributivo, oltre a quello sanitario, l'inammissibilità della domanda cumulativa volta ad ottenere gli interessi e la rivalutazione monetaria e, infine, la prescrizione dei ratei.
Il procedimento, stante la mancata formulazione di qualsivoglia istanza istruttoria, è stato deciso sulle conclusioni assunte dalle parti in sede di discussione.
*******
Il ricorso è improponibile, improcedibile, inammissibile ancorchè infondato.
Va preliminarmente rilevato che, a fronte di tutte le eccezioni sollevate dall' parte ricorrente non CP_1
ha dedotto alcunchè e, in applicazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c., i fatti riferiti e documentati dall' si considerano non contestati. CP_1
Fatta questa premessa, non è dato comprendere né l'azione promossa dal ricorrente né tanto meno il suo oggetto;
infatti, nonostante alla pagina 3 del ricorso, richiami l'art. 445 bis c.p.c., in realtà, Parte_1
l'azione mal si attaglia con quelle disciplinate da tale norma codicistica, non avendo ad oggetto solo
l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario bensì la condanna dell'Ente al pagamento della prestazione (addirittura comprensiva di arretrati), richiesta assolutamente inammissibile nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c..
Se a ciò si aggiunge che il ricorrente invoca anche la disciplina della pensione di vecchiaia, il ricorso dovrebbe essere inquadrato ai sensi dell'art. 442 c.p.c..
Con riguardo poi alla domanda di assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84 manca agli atti la prova sia della domanda amministrativa, che dell'esito della visita, che del completamento dell'iter amministrativo.
Ad ogni modo, il ricorrente confonde la disciplina dell'invalidità civile ex lege 118/1971 con quella ex lege
222/84 e, nonostante sia ben conscio (per i riferimenti contenuti in ricorso) che, a fronte della domanda amministrativa presentata nel lontano 2007 ai sensi della legge 118/1971 sia stato riconosciuto invalido al 50% (percentuale che non dava né da diritto ad alcuna provvidenza economica), agisce con colpa grave, lamentando un mancato riconoscimento di una prestazione economica che non è dato capire con precisione quale sia, se l'assegno mensile di assistenza, per il quale non possiede il requisito sanitario, oppure l'assegno ordinario di invalidità, per il quale non ha mai presentato la domanda amministrativa, oppure ancora la pensione di vecchiaia, per la quale non risulta che abbia mai presentato domanda.
La gravità della colpevole condotta processuale emerge altresì in maniera inconfutabile dalla copiosa documentazione prodotta dall' l'Ente assistenziale ha più e più volte comunicato al ricorrente CP_1
l'infondatezza delle doglianze per assoluta mancanza di domande amministrative.
Nonostante ciò, a distanza di oltre quindici anni dalla presentazione della domanda amministrativa, nonostante l'esito negativo della stessa ed il rigetto delle azioni promosse sia in primo grado che in appello, ritiene di aver subito una lesione dei diritti quesiti. Parte_1
Peccato che dagli atti non risulti alcun diritto quesito.
L'azione va pertanto integralmente rigettata per improponibilità della stessa per mancanza di domanda amministrativa, inammissibilità per decadenza, infondatezza e, assoluta carenza istruttoria.
Alla temerarietà della presente azione, richiamando quanto statuito dalla Corte di Cassazione a Sezioni
Unite (Sentenza n. 22405 del 13/09/2018), a mente del quale “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta
a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” segue la condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c., alla refusione delle spese di lite sostenute da parte resistente Parte_1
nonché al pagamento in favore della cassa delle ammende ad una somma pari ad € 500,00. CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 2251 /2024 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: rigetta il ricorso per improponibilità, inammissibilità ed infondatezza dello stesso;
dichiarata la temerarietà dell'azione promossa con colpa grave, condanna a rifondere a Parte_1
parte resistente le spese di lite, liquidate pari ad € 1.500,00 per compensi di procuratore, oltre spese CP_1
forfettarie ed oneri di legge, condanna ai sensi dell'art. 96 comma III c.p.c. al pagamento, in favore della cassa delle Parte_1
Ammende, della somma di € 500,00;
Così deciso in Marsala in data 09/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.