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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 10/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alex
Costanza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1604 R.G.A.C. dell'anno 2022
T R A
P. IVA con sede a Caltanissetta (CL), in Parte_1 P.IVA_1
Via Ruggero Settimo n. 39, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Gianluca Nicosia, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
P. IVA con Controparte_1 P.IVA_2
sede a San Cataldo (CL), in via Rossini n.67, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Mario Lupica, giusta procura atti;
OPPOSTO
***
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, la Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr.
311/2022, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Caltanissetta in data 06/09/2022 in favore della
[...]
, con il quale era stato ingiunto all'opponente Controparte_1
di pagare la somma di € 84.195,87 oltre interessi e spese.
A fondamento della propria pretesa creditoria, la
[...]
poneva un atto di transazione e ricognizione Controparte_1
del debito ex art. 1988 c.c. sottoscritto con l'odierna opponente in data 02/12/2020, con cui quest'ultima aveva assunto l'obbligo di pagare alla prima, a titolo di corrispettivi già fatturati e fino ad allora non pagati, la somma di € 89.116,80 entro il 31/12/2021.
La pretesa creditoria doveva ritenersi destituita di fondamento, alla luce di alcune circostanze maturate successivamente all'accordo transattivo.
A tal proposito l'opponente rappresentava che la società opposta opera nel campo dei servizi di Controparte_1
pulizia, civile ed industriale, attraverso la gestione di appalti pubblici e privati. Essa aveva operato, unitamente ad altre ditte ed in qualità di consorziata, all'interno del Controparte_2
. In data 26 novembre 2019 il veniva trasformato
[...] CP_2
in s.r.l., costituendo la società Parte_1
Dopo la trasformazione dell'originario Controparte_2
in quest'ultima a partire dal 14/01/2020 veniva Parte_1
sottoposta ad accertamento ispettivo degli Ispettori della vigilanza in servizio presso la sede INPS di CALTANISSETTA con riferimento al periodo compreso tra il 01/12/2015 e il
31/01/2020.
Con verbale unico di accertamento e notificazione dell'11/01/2021 dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di
2 Caltanissetta, veniva addossato all'opponente l'onere di pagare la somma di euro 332.358,79 per contributi e sanzioni derivanti tuttavia da rapporti di lavoro riferibili Parte_2
[...]
In considerazione del piano di ammortamento richiesto per estinguere il debito previdenziale imputabile alla
[...]
, pertanto, la eccepiva la compensazione ex CP_1 Parte_1
art. 1241 c.c. con i crediti vantati dall'opposta oggetto di decreto ingiuntivo, formulando altresì domanda riconvenzionale di pagamento dell'ulteriore somma di euro 68.750,13.
In caso di non accoglimento dell'eccezione di compensazione,
l'opponente eccepiva altresì l'inapplicabilità degli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 alla somma ingiunta, sostenendo che la somma oggetto del decreto ingiuntivo era stata determinata attraverso una transazione avente effetto novativo del rapporto obbligatorio e che pertanto non potessero maturare interessi moratori ma unicamente interessi legali.
La chiedeva infine la sospensione dell'esecuzione Parte_1
provvisoria ex art. 649 c.p.c. del decreto ingiuntivo ponendo a fondamento della sua richiesta “gravi motivi”, come la situazione economico-finanziaria della società e il rischio di danni irreparabili per la sua attività imprenditoriale in caso di esecuzione immediata.
Si costituiva in giudizio la Controparte_1
sostenendo l'infondatezza delle contestazioni avanzate dalla parte attrice. Nello specifico, l'opposta sosteneva l'inesistenza del credito certo, liquido ed esigibile della da porre in Parte_1
3 compensazione con quello ingiunto. Parte opposta evidenziava che l'opponente non aveva contestato il verbale di accertamento, circostanza da cui trarre la conseguenza che il debito contributivo era rimasto ad esclusivo carico della Parte_1
La asseriva inoltre la debenza degli Controparte_1
interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002, attesa la mancanza di novazione oggettiva del rapporto obbligatorio, dal momento che mediante l'atto di transazione e ricognizione del debito le parti avevano voluto esclusivamente disciplinare i loro preesistenti rapporti negoziali.
L'opposta chiedeva dunque il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo ed istruita la causa a mezzo produzioni documentali, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 16/09/2023 il giudice poneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art.190 c.p.c.
2. L'opposizione è infondata e va rigettata.
Priva di pregio risulta l'eccezione sollevata dall'opponente relativa alla compensazione di cui all'art. 1241 c.c..
L'impossibilità di procedere alla compensazione delle relative posizioni debitorie discende infatti dalla mancanza di un credito certo, liquido ed esigibile della che ha invero adempiuto Parte_1
ad un obbligo contributivo non contestato e quindi ritenuto proprio. Non risulta agli atti, infatti, che l'opponente abbia contestato il verbale di accertamento dell'INPS nelle sedi proprie, avendo anzi presentato sia un'istanza di rateizzazione che un
4 piano di ammortamento in data 04/06/2024, nonché corrisposto parte delle somme sulla base del suddetto piano come da F24 agli atti.
Né può sottacersi la valenza probatoria dell'atto di transazione e ricognizione del debito del 02/12/2020, volto a regolare le pendenze tra le odierne parti ed il cui contenuto non è stato disconosciuto, laddove i fatti da cui emergerebbe il controcredito asseritamente vantato dall'opponente attengono non a circostanze sopravvenute all'accordo medesimo o non conoscibili, ma riferibili ad un periodo precedente alla predetta ricognizione relativi all'arco temporale che va dal 01/12/2015 al
30/09/2020 e oggetto di verifica da molti mesi alla data di stipula dell'accordo (l'accertamento ispettivo, infatti, era iniziato il
14/01/2020).
L'eccezione di compensazione e la collegata e conseguente domanda riconvenzionale svolta da parte opponente devono dunque essere rigettate.
Non può infine condividersi l'eccezione tesa a paralizzare la parte di credito riferibile agli interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 riconosciuti in favore della La Controparte_1
sottoscrizione dell'atto di transazione e ricognizione del debito ex art.1988 c.c. del 02/12/2020 non ha infatti apportato alcuna novazione oggettiva del rapporto obbligatorio, essendosi limitate le parti a disciplinare i propri rapporti negoziali, rientranti senz'altro nella disciplina del D.Lgs 231/2002 (cfr. pag.2 dell'atto di transazione e ricognizione del debito presente agli atti).
La novazione oggettiva postula infatti il mutamento dell'oggetto
5 o del titolo della prestazione ai sensi dell'art. 1230 c.c. e non è ricollegabile alle mere modificazioni accessorie di cui all'art. 1231
c.c., dovendo essere connotata non solo dall'aliquid novi, ma anche dall'animus novandi e dalla causa novandi.
Sul punto la stessa Suprema Corte di Cassazione ha affermato che: “Affinché si abbia novazione oggettiva dell'obbligazione è necessario che siano espressamente previste, o comunque siano desumibili in modo inequivocabile, la volontà e l'effetto di estinzione dell'obbligazione pregressa, in ragione della sostituzione con un'obbligazione nuova ed incompatibile, non essendo sufficienti le indicazioni meramente esemplificative, a fronte del richiamo a tutti gli altri patti che consentono la coesistenza di plurime obbligazioni”. (cfr.
Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 9347 del 05/04/2023 - Rv. 667523 -
01).
Per tutti i motivi fin qui esaminati, la spiegata opposizione deve dunque essere rigettata.
3. Quanto alle spese, si ritengono esservi motivi tali (cfr. Corte
Cost. 77/2018) per disporne la compensazione per ½, attesa la complicata vicenda societaria sottostante alla presente controversia, dovendosi porre la restante metà a carico di parte opponente secondo soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/14 per le cause di valore fino ad euro 260.000,00, applicata una riduzione dei compensi in ragione della natura interamente documentale della causa e della limitata attività processuale svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa doma da
6 eccezione o difesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione spiegata da avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 311/2022 emesso da questo Tribunale;
2) rigetta la domanda riconvenzionale svolta da parte opponente;
3) compensa per ½ le spese di lite, ponendo la restante quota a carico di che condanna al pagamento in favore Parte_1
di della somma di euro Controparte_1
5.000,00, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, come per legge;
4) lascia a carico dell'opponente le spese del procedimento monitorio.
Caltanissetta, 10 gennaio 2025
IL GIUDICE
Alex Costanza
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