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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/11/2025, n. 3017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3017 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n.1380/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Paola Del Giudice Presidente estensore Federica Girfatti Giudice Claudia Ummarino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 1380 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nata in [...] il [...], parte difesa e Parte_1 rappresentata dall'Avv. Giacoia Giuseppe, come da procura in atti;
ricorrente
, nato in [...] il [...]; Controparte_1
convenuto contumace NONCHÉ P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: La parte ricorrente ha concluso per la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, reiterando le domande di cui al ricorso introduttivo del giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto a ruolo in data 02/03/2022, la parte ricorrente , Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio con in data 30/11/2002 in Controparte_1 AP (NA) (atto di matrimonio n. 100, parte II, serie A, sezione K, anno 2002), dalla cui unione nascevano due figlie - nata il [...] in [...] e Per_1
nata il [...] in [...] - chiedeva disporsi la cessazione degli effetti Per_2 civili del matrimonio ed altresì: - disporsi l'affido condiviso della prole, con collocazione prevalente presso di se, regolamentando il regime di frequentazione del genitore non collocatario;
- determinarsi in €250,00 l'assegno di mantenimento paterno in favore della prole, oltre la contribuzione in pari misura dei coniugi alle spese extra assegno, aumentando detto importo al verificarsi di specifiche condizioni;
- confermarsi quanto disposto in sede di separazione in merito all'assegnazione della casa coniugale.
1 All'esito della fase presidenziale (in cui venivano ascoltate la parte ricorrente e la minore
, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, sciogliendo la riserva di cui Per_2 all'udienza del 19/12/2022, disponeva la conferma delle disposizioni relative alla prole pronunciate in sede di separazione coniugale, dando atto del raggiungimento della maggiore età della primogenita. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, il convenuto si rendeva contumace. Indi, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata assegnata a sentenza per la decisione del collegio.
*** 2. Il Tribunale ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio debba essere accolta, sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1/12/1970 n. 898. Di fatto, la separazione protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata eccepita da parte convenuta alcuna interruzione della separazione.
*** 3. Nel merito occorre pronunciarsi, anzitutto, sul regime di affidamento della figlia
Orbene, ai sensi dell'art.337 ter c.p.c.: “Il figlio minore ha il diritto di Per_2 mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.” Nel caso specifico, diciasettenne, ascoltata all'udienza del 19/12/2022, è apparsa serbare Per_2 un buon rapporto, sano ed equilibrato, con entrambi i genitori. Pertanto, appare congruo disporre, in conformità a quanto richiesto dalla parte ricorrente, a conferma del provvedimento presidenziale, l'affido condiviso della minore ad entrambi i Per_2 genitori, con collocazione prevalente presso la madre. Quanto, invece, al regime di frequentazione del padre con la figlia minore, appare consono - vista l'età della medesima
- disporre che gli incontri avvengano liberamente, nel pieno rispetto delle esigenze e della libera volontà della minore. Per quanto concerne, invece, la figlia si osserva che il Tribunale nulla è tenuto Per_1 a statuire in merito, essendo divenuta maggiorenne nel corso del procedimento.
*** 4. Quanto alla domanda di assegno di mantenimento paterno in favore della prole, l'art. 315-bis c.c. stabilisce, che "il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni" e l'art. 316-bis c.c. disciplina, quindi, il concorso dei genitori negli oneri relativi. Nel caso in esame, sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie e Per_1
essendo entrambe studentesse ed in ragione di ciò non ancora autonome Per_2 economicamente. Dall'attività istruttoria espletata è emerso che parte ricorrente è collaboratrice scolastica presso un istituito avente sede in Roma ed ha un reddito di lavoro dipendente - riportato nel cu2021 versato in atti - corrispondente ad € 15.943,35. Parte convenuta, invece, è apparsa non avere una stabile occupazione ed è gravato dal pagamento del mutuo relativo alla casa coniugale (circostanze apprese indirettamente dalle dichiarazioni rese dalla parte ricorrente). Dunque, alla luce delle circostanze emerse, il Tribunale ritiene congruo, a conferma di quanto disposto con ordinanza presidenziale,
2 determinare l'assegno di mantenimento paterno in favore della prole in €250,00, somma soggetta alla rivalutazione monetaria obbligatoria secondo gli indici Istat di riferimento, da versare alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre la corresponsione del 50% fra i coniugi delle spese extra-assegno, da individuarsi secondo il Protocollo vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola (Prot. n.556/2021). Si precisa che l'assegno di mantenimento non può essere subordinato a condizioni future ed incerte, dovendo essere determinato in base alla situazione attuale delle parti. Resta impregiudicato il diritto di ciascuna di esse di richiedere, in presenza di sopravvenienze, la revisione delle statuizioni economiche mediante gli ordinari strumenti previsti dall'ordinamento.
*** 5. Vista l'espressa richiesta di parte ricorrente di disporre l'assegnazione della casa coniugale in favore di , come stabilito negli accordi di separazione Controparte_1
– nulla osta alla disponibilità esclusiva della casa coniugale da parte del convenuto. A tale riguardo si osserva che l'assegnazione della casa coniugale, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., è una misura prevista per il genitore presso il quale siano collocati i figli minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente. In presenza di una volontà di segno contrario, il Tribunale prende atto dell'assenza di una richiesta di applicazione della suddetta misura da parte del genitore collocatario della prole e non occorre alcuna disposizione ulteriore: il regime di appartenenza e di godimento della causa coniugale sarà quello discendente dalle norme sui diritti reali.
***
6. Le spese di giudizio, stante la natura della causa, vengono dichiarate irrepetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n.1380/2022, così provvede: 1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra Parte_1 e , contratto il 30/11/2002 in AP (NA) (atto di
[...] Controparte_1 matrimonio n. 100, parte II, serie A, sezione K, anno 2002);
2) non luogo a provvedere sulla disponibilità della casa coniugale a;
Controparte_1
3) dispone l'affido condiviso della figlia con collocazione prevalente presso la Per_2 madre;
4) regolamenta il regime di frequentazione padre-figlia, prevedendo incontri liberi, nel pieno rispetto delle esigenze e della libera volontà della minore;
5) dispone che versi a la somma di € 250,00 Controparte_1 Parte_1 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e entro il giorno Per_1 Per_2
5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) dispone che i coniugi concorrano in pari misura alle spese extra assegno relative alle figlie e (da individuarsi secondo il Protocollo stipulato dal Tribunale Per_1 Per_2 di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola N.556/2021);
7) dichiara irripetibili le spese di giudizio relative alla parte ricorrente;
8) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di AP (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di AP (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le
3 ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Così deciso in Nola in data 07/11/2025
Il Presidente estensore Paola Del Giudice
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Paola Del Giudice Presidente estensore Federica Girfatti Giudice Claudia Ummarino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 1380 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nata in [...] il [...], parte difesa e Parte_1 rappresentata dall'Avv. Giacoia Giuseppe, come da procura in atti;
ricorrente
, nato in [...] il [...]; Controparte_1
convenuto contumace NONCHÉ P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: La parte ricorrente ha concluso per la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, reiterando le domande di cui al ricorso introduttivo del giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto a ruolo in data 02/03/2022, la parte ricorrente , Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio con in data 30/11/2002 in Controparte_1 AP (NA) (atto di matrimonio n. 100, parte II, serie A, sezione K, anno 2002), dalla cui unione nascevano due figlie - nata il [...] in [...] e Per_1
nata il [...] in [...] - chiedeva disporsi la cessazione degli effetti Per_2 civili del matrimonio ed altresì: - disporsi l'affido condiviso della prole, con collocazione prevalente presso di se, regolamentando il regime di frequentazione del genitore non collocatario;
- determinarsi in €250,00 l'assegno di mantenimento paterno in favore della prole, oltre la contribuzione in pari misura dei coniugi alle spese extra assegno, aumentando detto importo al verificarsi di specifiche condizioni;
- confermarsi quanto disposto in sede di separazione in merito all'assegnazione della casa coniugale.
1 All'esito della fase presidenziale (in cui venivano ascoltate la parte ricorrente e la minore
, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, sciogliendo la riserva di cui Per_2 all'udienza del 19/12/2022, disponeva la conferma delle disposizioni relative alla prole pronunciate in sede di separazione coniugale, dando atto del raggiungimento della maggiore età della primogenita. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, il convenuto si rendeva contumace. Indi, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata assegnata a sentenza per la decisione del collegio.
*** 2. Il Tribunale ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio debba essere accolta, sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1/12/1970 n. 898. Di fatto, la separazione protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata eccepita da parte convenuta alcuna interruzione della separazione.
*** 3. Nel merito occorre pronunciarsi, anzitutto, sul regime di affidamento della figlia
Orbene, ai sensi dell'art.337 ter c.p.c.: “Il figlio minore ha il diritto di Per_2 mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.” Nel caso specifico, diciasettenne, ascoltata all'udienza del 19/12/2022, è apparsa serbare Per_2 un buon rapporto, sano ed equilibrato, con entrambi i genitori. Pertanto, appare congruo disporre, in conformità a quanto richiesto dalla parte ricorrente, a conferma del provvedimento presidenziale, l'affido condiviso della minore ad entrambi i Per_2 genitori, con collocazione prevalente presso la madre. Quanto, invece, al regime di frequentazione del padre con la figlia minore, appare consono - vista l'età della medesima
- disporre che gli incontri avvengano liberamente, nel pieno rispetto delle esigenze e della libera volontà della minore. Per quanto concerne, invece, la figlia si osserva che il Tribunale nulla è tenuto Per_1 a statuire in merito, essendo divenuta maggiorenne nel corso del procedimento.
*** 4. Quanto alla domanda di assegno di mantenimento paterno in favore della prole, l'art. 315-bis c.c. stabilisce, che "il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni" e l'art. 316-bis c.c. disciplina, quindi, il concorso dei genitori negli oneri relativi. Nel caso in esame, sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie e Per_1
essendo entrambe studentesse ed in ragione di ciò non ancora autonome Per_2 economicamente. Dall'attività istruttoria espletata è emerso che parte ricorrente è collaboratrice scolastica presso un istituito avente sede in Roma ed ha un reddito di lavoro dipendente - riportato nel cu2021 versato in atti - corrispondente ad € 15.943,35. Parte convenuta, invece, è apparsa non avere una stabile occupazione ed è gravato dal pagamento del mutuo relativo alla casa coniugale (circostanze apprese indirettamente dalle dichiarazioni rese dalla parte ricorrente). Dunque, alla luce delle circostanze emerse, il Tribunale ritiene congruo, a conferma di quanto disposto con ordinanza presidenziale,
2 determinare l'assegno di mantenimento paterno in favore della prole in €250,00, somma soggetta alla rivalutazione monetaria obbligatoria secondo gli indici Istat di riferimento, da versare alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre la corresponsione del 50% fra i coniugi delle spese extra-assegno, da individuarsi secondo il Protocollo vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola (Prot. n.556/2021). Si precisa che l'assegno di mantenimento non può essere subordinato a condizioni future ed incerte, dovendo essere determinato in base alla situazione attuale delle parti. Resta impregiudicato il diritto di ciascuna di esse di richiedere, in presenza di sopravvenienze, la revisione delle statuizioni economiche mediante gli ordinari strumenti previsti dall'ordinamento.
*** 5. Vista l'espressa richiesta di parte ricorrente di disporre l'assegnazione della casa coniugale in favore di , come stabilito negli accordi di separazione Controparte_1
– nulla osta alla disponibilità esclusiva della casa coniugale da parte del convenuto. A tale riguardo si osserva che l'assegnazione della casa coniugale, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., è una misura prevista per il genitore presso il quale siano collocati i figli minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente. In presenza di una volontà di segno contrario, il Tribunale prende atto dell'assenza di una richiesta di applicazione della suddetta misura da parte del genitore collocatario della prole e non occorre alcuna disposizione ulteriore: il regime di appartenenza e di godimento della causa coniugale sarà quello discendente dalle norme sui diritti reali.
***
6. Le spese di giudizio, stante la natura della causa, vengono dichiarate irrepetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n.1380/2022, così provvede: 1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra Parte_1 e , contratto il 30/11/2002 in AP (NA) (atto di
[...] Controparte_1 matrimonio n. 100, parte II, serie A, sezione K, anno 2002);
2) non luogo a provvedere sulla disponibilità della casa coniugale a;
Controparte_1
3) dispone l'affido condiviso della figlia con collocazione prevalente presso la Per_2 madre;
4) regolamenta il regime di frequentazione padre-figlia, prevedendo incontri liberi, nel pieno rispetto delle esigenze e della libera volontà della minore;
5) dispone che versi a la somma di € 250,00 Controparte_1 Parte_1 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e entro il giorno Per_1 Per_2
5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) dispone che i coniugi concorrano in pari misura alle spese extra assegno relative alle figlie e (da individuarsi secondo il Protocollo stipulato dal Tribunale Per_1 Per_2 di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola N.556/2021);
7) dichiara irripetibili le spese di giudizio relative alla parte ricorrente;
8) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di AP (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di AP (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le
3 ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Così deciso in Nola in data 07/11/2025
Il Presidente estensore Paola Del Giudice
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