CASS
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/12/2025, n. 38953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38953 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - TA DI UR AF GI EVA TO - Relatore - SENTENZA sul ricorso proposto da: PA LF nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza del 24/02/2025 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. LF Pompeo Viola per l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Napoli, con ordinanza del 24 febbraio 2025, ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione proposta da LF PA in relazione alla sentenza di condanna pronunciata in data 4 giugno 2021 dal Tribunale di Salerno, confermata dalla sentenza n. 1088/2022 della Corte di appello di Salerno del 6 giugno 2022, divenuta irrevocabile in data 17 febbraio 2023, con la quale è stato condannato alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione in relazione ai reati di cui all’art. 491 per la falsità di due cambiali, apparentemente riferibili a GI NC, e all’art. 482 cod. pen., per la falsità di un atto di comparsa e costituzione e risposta apparentemente sottoscritto dall’avv. Gennaro De Gennaro.
2. Il condannato ha chiesto la revisione indicando come prove nuove le dichiarazioni che potrebbero rendere tre testimoni in merito alla sottoscrizione delle cambiali, che sarebbe stata effettivamente apposta da GI NC, e una consulenza, la cui conclusione è nel senso che la firma in calce all’atto di comparsa, costituzione e risposta sarebbe attribuibile all’avv. Gennaro De Gennaro.
3. La Corte di Appello, considerato che l’indicazione dei testimoni e il contenuto delle dichiarazioni che questi potrebbero rendere è generico e non è stato debitamente documentato ed evidenziato, quanto alla consulenza, che tale accertamento non è stato ritenuto necessario nel corso del processo in quanto la prova della falsità si fonda sul disconoscimento dell’avv. De Gennaro e su ulteriori elementi specificamente indicati, ha dichiarato de plano inammissibile la richiesta.
4. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta Penale Sent. Sez. 1 Num. 38953 Anno 2025 Presidente: DE MA EP Relatore: NA MA MA Data Udienza: 14/11/2025 inammissibilità della richiesta di revisione evidenziando che il percorso giustificativo fornito dalla Corte territoriale sarebbe errato perché, diversamente da quanto ritenuto nell’ordinanza, gli elementi indicati sarebbero nuovi e idonei a dimostrare l’innocenza del condannato.
5. In data 25 agosto 2025 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost. Proc. Gen. LF Pompeo Viola chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. In un unico motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che la conclusione per cui la richiesta di revisione è inammissibile sarebbe illogica e carente quanto alla ritenuta mancanza di novità e decisività delle nuove prove indicate, le dichiarazioni di tre testimoni, quanto alla riferibilità delle cambiali a GI NC, e gli esiti di una consulenza tecnica, in ordine all’attribuibilità della firma apposta in calce alla comparsa all’avv. De Gennaro. La doglianza, peraltro formulata in termini generici, è manifestamente infondata.
2.1. Come da ultimo evidenziato la natura di impugnazione straordinaria della revisione giustifica l’adozione di un modello procedimentale che richiede un preventivo vaglio di ammissibilità finalizzato a scongiurare impugnazioni pretestuose o palesemente infondate o, comunque, a evitare la celebrazione di un nuovo processo, che appaia ex ante superfluo in base alle regole valutative dettate dal legislatore. In questa prospettiva l’art. 634 cod. proc. pen. prevede che debba essere effettuata una indagine preliminare che, quale necessario antecedente logico-giuridico dell’apertura del giudizio di revisione, è il momento interno al procedimento finalizzato proprio al vaglio di ammissibilità della richiesta. Secondo quanto stabilito in tale norma la delibazione si sviluppa nei seguenti passaggi: verifica dell’osservanza dell’oggetto dell’istanza, delle forme prescritte e della legittimazione del richiedente;
riconducibilità delle ragioni per le quali è chiesta la revisione a una delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 630 cod. proc. pen.; idoneità dei nuovi elementi a provare, se accertati, che il condannato deve esser prosciolto anche con formula dubitativa;
non manifesta infondatezza della richiesta (così da ultimo Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, R., Rv. 288137 – 02 alla quale si rinvia per le considerazioni generali in tema di revisione). In prima battuta, quindi, la Corte territoriale, superata la verifica della sussistenza dei requisiti formali, è tenuta a valutare che la prova sia qualificabile come “nuova” o “sopravvenuta” e, comunque, che sia in astratto idonea a disarticolare il ragionamento posto a fondamento dell’affermazione di responsabilità, sia cioè decisiva ai fini dell’assoluzione, verifica quest’ultima da effettuarsi in base alla realtà processuale e che deve svilupparsi in termini realistici, senza ignorare segni evidenti d’inconferenza e/o inaffidabilità della stessa (Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, R., Rv. 288137 – 03; Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 22044 - 013; Sez. 5, n. 12763 del 09/01/2020, Eleuteri, Rv. 279068 – 01; Sez. 6 n. 20022 del 30/01/2014, Rv. 259778 - 01). Sotto tale profilo, pertanto, la sola novità o il fatto che la prova sia sopravvenuta non sono da soli decisivi in quanto l’ammissibilità della richiesta di revisione può essere esclusa anche in conseguenza della palese irrilevanza dell’argomento di prova posto a fondamento della stessa.
2.2. Nel caso di specie la Corte territoriale si è conformata ai principi indicati e ha dato conto di avere proceduto a una corretta valutazione in ordine all’ammissibilità della 2 domanda. In ordine alla prova testimoniale, come pure indicato dal Procuratore generale, infatti, la Corte territoriale ha rilevato che le dichiarazioni non sono state in alcun modo documentate dalla difesa e ha così correttamente applicato il principio per cui «la regola prevista dall’art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c), secondo cui la revisione della sentenza di condanna può essere richiesta in caso di sopravvenienza o scoperta di prove nuove, comporta, in riferimento alle fonti di prove di tipo dichiarativo, che le stesse debbano consistere in dichiarazioni già ritualmente acquisite nell’ambito di altri procedimenti, ovvero documentate a mezzo di investigazioni difensive appositamente dirette a promuovere il giudizio di revisione ai sensi dell’art. 327 bis c.p.p., comma 2. Tali nuove dichiarazioni devono preesistere alla richiesta di revisione, in modo da consentire al giudice della revisione di procedere, ai sensi dell’art. 634 c.p.p., comma 1, alla preliminare valutazione di legittimità della richiesta sotto il profilo, tra l’altro, della conformità al disposto dell’art. 633 c.p.p., (che richiede la "specifica indicazione" delle nuove prove sopravvenute), nonché della astratta idoneità dei nuovi elementi probatori offerti dal richiedente a determinare il proscioglimento del condannato, se confermati mediante rituale assunzione nel corso dell’istruzione dibattimentale svolta nel giudizio di revisione. Costituisce pertanto richiesta estranea all’ipotesi tipizzata dall’art. 630 c.p.p., lett. c), quindi inammissibile ai sensi dell’art. 634 c.p.p., comma 1, la domanda di revisione che, anziché fondarsi sulla allegazione della intervenuta sopravvenienza di elementi probatori nuovi specificamente indicati, si sostanzi in una richiesta rivolta al giudice della revisione affinché proceda all’esame di persone imputate in procedimenti connessi ovvero di testimoni, sul semplice assunto che sussiste l’astratta ed ipotetica possibilità che esse possano eventualmente rendere, se escusse nel giudizio di revisione, dichiarazioni favorevoli al condannato» (Sez. 1, n. 6897 del 05/12/2014, dep. 2015, Monaco, Rv. 262484 – 01). Quanto alla consulenza tecnica, invece, il giudice di merito ha dato conto, seppure in termini sintetici, che l’affermazione di responsabilità si fonda sul disconoscimento della firma effettuato dall’avv. De Gennaro e da alcuni elementi riportati nello stesso atto e ha quindi coerentemente concluso per la totale inidoneità della prova a determinare una diversa e opposta pronuncia in caso di celebrazione del giudizio di revisione.
2.3. Tale motivazione, resa sulla base di un percorso logico-giuridico con il quale peraltro la difesa si confronta solo parzialmente, risulta corretta e adeguata e, pertanto, non è sindacabile in questa sede.
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 14/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MA MA NA EP DE MA 3
udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. LF Pompeo Viola per l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Napoli, con ordinanza del 24 febbraio 2025, ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione proposta da LF PA in relazione alla sentenza di condanna pronunciata in data 4 giugno 2021 dal Tribunale di Salerno, confermata dalla sentenza n. 1088/2022 della Corte di appello di Salerno del 6 giugno 2022, divenuta irrevocabile in data 17 febbraio 2023, con la quale è stato condannato alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione in relazione ai reati di cui all’art. 491 per la falsità di due cambiali, apparentemente riferibili a GI NC, e all’art. 482 cod. pen., per la falsità di un atto di comparsa e costituzione e risposta apparentemente sottoscritto dall’avv. Gennaro De Gennaro.
2. Il condannato ha chiesto la revisione indicando come prove nuove le dichiarazioni che potrebbero rendere tre testimoni in merito alla sottoscrizione delle cambiali, che sarebbe stata effettivamente apposta da GI NC, e una consulenza, la cui conclusione è nel senso che la firma in calce all’atto di comparsa, costituzione e risposta sarebbe attribuibile all’avv. Gennaro De Gennaro.
3. La Corte di Appello, considerato che l’indicazione dei testimoni e il contenuto delle dichiarazioni che questi potrebbero rendere è generico e non è stato debitamente documentato ed evidenziato, quanto alla consulenza, che tale accertamento non è stato ritenuto necessario nel corso del processo in quanto la prova della falsità si fonda sul disconoscimento dell’avv. De Gennaro e su ulteriori elementi specificamente indicati, ha dichiarato de plano inammissibile la richiesta.
4. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta Penale Sent. Sez. 1 Num. 38953 Anno 2025 Presidente: DE MA EP Relatore: NA MA MA Data Udienza: 14/11/2025 inammissibilità della richiesta di revisione evidenziando che il percorso giustificativo fornito dalla Corte territoriale sarebbe errato perché, diversamente da quanto ritenuto nell’ordinanza, gli elementi indicati sarebbero nuovi e idonei a dimostrare l’innocenza del condannato.
5. In data 25 agosto 2025 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost. Proc. Gen. LF Pompeo Viola chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. In un unico motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che la conclusione per cui la richiesta di revisione è inammissibile sarebbe illogica e carente quanto alla ritenuta mancanza di novità e decisività delle nuove prove indicate, le dichiarazioni di tre testimoni, quanto alla riferibilità delle cambiali a GI NC, e gli esiti di una consulenza tecnica, in ordine all’attribuibilità della firma apposta in calce alla comparsa all’avv. De Gennaro. La doglianza, peraltro formulata in termini generici, è manifestamente infondata.
2.1. Come da ultimo evidenziato la natura di impugnazione straordinaria della revisione giustifica l’adozione di un modello procedimentale che richiede un preventivo vaglio di ammissibilità finalizzato a scongiurare impugnazioni pretestuose o palesemente infondate o, comunque, a evitare la celebrazione di un nuovo processo, che appaia ex ante superfluo in base alle regole valutative dettate dal legislatore. In questa prospettiva l’art. 634 cod. proc. pen. prevede che debba essere effettuata una indagine preliminare che, quale necessario antecedente logico-giuridico dell’apertura del giudizio di revisione, è il momento interno al procedimento finalizzato proprio al vaglio di ammissibilità della richiesta. Secondo quanto stabilito in tale norma la delibazione si sviluppa nei seguenti passaggi: verifica dell’osservanza dell’oggetto dell’istanza, delle forme prescritte e della legittimazione del richiedente;
riconducibilità delle ragioni per le quali è chiesta la revisione a una delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 630 cod. proc. pen.; idoneità dei nuovi elementi a provare, se accertati, che il condannato deve esser prosciolto anche con formula dubitativa;
non manifesta infondatezza della richiesta (così da ultimo Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, R., Rv. 288137 – 02 alla quale si rinvia per le considerazioni generali in tema di revisione). In prima battuta, quindi, la Corte territoriale, superata la verifica della sussistenza dei requisiti formali, è tenuta a valutare che la prova sia qualificabile come “nuova” o “sopravvenuta” e, comunque, che sia in astratto idonea a disarticolare il ragionamento posto a fondamento dell’affermazione di responsabilità, sia cioè decisiva ai fini dell’assoluzione, verifica quest’ultima da effettuarsi in base alla realtà processuale e che deve svilupparsi in termini realistici, senza ignorare segni evidenti d’inconferenza e/o inaffidabilità della stessa (Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, R., Rv. 288137 – 03; Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 22044 - 013; Sez. 5, n. 12763 del 09/01/2020, Eleuteri, Rv. 279068 – 01; Sez. 6 n. 20022 del 30/01/2014, Rv. 259778 - 01). Sotto tale profilo, pertanto, la sola novità o il fatto che la prova sia sopravvenuta non sono da soli decisivi in quanto l’ammissibilità della richiesta di revisione può essere esclusa anche in conseguenza della palese irrilevanza dell’argomento di prova posto a fondamento della stessa.
2.2. Nel caso di specie la Corte territoriale si è conformata ai principi indicati e ha dato conto di avere proceduto a una corretta valutazione in ordine all’ammissibilità della 2 domanda. In ordine alla prova testimoniale, come pure indicato dal Procuratore generale, infatti, la Corte territoriale ha rilevato che le dichiarazioni non sono state in alcun modo documentate dalla difesa e ha così correttamente applicato il principio per cui «la regola prevista dall’art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c), secondo cui la revisione della sentenza di condanna può essere richiesta in caso di sopravvenienza o scoperta di prove nuove, comporta, in riferimento alle fonti di prove di tipo dichiarativo, che le stesse debbano consistere in dichiarazioni già ritualmente acquisite nell’ambito di altri procedimenti, ovvero documentate a mezzo di investigazioni difensive appositamente dirette a promuovere il giudizio di revisione ai sensi dell’art. 327 bis c.p.p., comma 2. Tali nuove dichiarazioni devono preesistere alla richiesta di revisione, in modo da consentire al giudice della revisione di procedere, ai sensi dell’art. 634 c.p.p., comma 1, alla preliminare valutazione di legittimità della richiesta sotto il profilo, tra l’altro, della conformità al disposto dell’art. 633 c.p.p., (che richiede la "specifica indicazione" delle nuove prove sopravvenute), nonché della astratta idoneità dei nuovi elementi probatori offerti dal richiedente a determinare il proscioglimento del condannato, se confermati mediante rituale assunzione nel corso dell’istruzione dibattimentale svolta nel giudizio di revisione. Costituisce pertanto richiesta estranea all’ipotesi tipizzata dall’art. 630 c.p.p., lett. c), quindi inammissibile ai sensi dell’art. 634 c.p.p., comma 1, la domanda di revisione che, anziché fondarsi sulla allegazione della intervenuta sopravvenienza di elementi probatori nuovi specificamente indicati, si sostanzi in una richiesta rivolta al giudice della revisione affinché proceda all’esame di persone imputate in procedimenti connessi ovvero di testimoni, sul semplice assunto che sussiste l’astratta ed ipotetica possibilità che esse possano eventualmente rendere, se escusse nel giudizio di revisione, dichiarazioni favorevoli al condannato» (Sez. 1, n. 6897 del 05/12/2014, dep. 2015, Monaco, Rv. 262484 – 01). Quanto alla consulenza tecnica, invece, il giudice di merito ha dato conto, seppure in termini sintetici, che l’affermazione di responsabilità si fonda sul disconoscimento della firma effettuato dall’avv. De Gennaro e da alcuni elementi riportati nello stesso atto e ha quindi coerentemente concluso per la totale inidoneità della prova a determinare una diversa e opposta pronuncia in caso di celebrazione del giudizio di revisione.
2.3. Tale motivazione, resa sulla base di un percorso logico-giuridico con il quale peraltro la difesa si confronta solo parzialmente, risulta corretta e adeguata e, pertanto, non è sindacabile in questa sede.
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 14/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MA MA NA EP DE MA 3