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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/12/2025, n. 1801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1801 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3767/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi, 18/12/2025, alle ore 12,26, innanzi al Giudice dr.ssa Elisa Zambelli, sono comparsi: per , l'Avv. MASSIGNANI LUCA;
Parte_1 Parte_2 per nessuno;
Controparte_1 per l'avv. ANDREA NARDIN, in sostituzione Controparte_2 dell'Avv. CI RL.
L'Avv. e l'Avv. Nardin si riportano alle memorie conclusive depositate ed insistono per Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
L'Avv. lette le note conclusive di , eccepisce che il Parte_1 Controparte_2 creditore ipotecario nel giudizio di divisione non ha il potere di opporsi alla richiesta di assegnazione avanzata dai condividenti. Fa riferimento in proposito alla sentenza del Tribunale di Bologna del
10.02.2025, che dimette in copia cartacea.
L'Avv. Nardin precisa che l'opposizione alla richiesta di assegnazione deriva dal fatto che secondo quanto verificato da il valore di stima indicato dal CTU non è corretto, poiché non ha CP_3 valorizzato l'immobile di categoria D1.
Il Giudice preso atto, si ritira in camera di consiglio e provvede come da provvedimento di seguito esteso, del quale dà lettura in aula alle ore 17,40.
Il Giudice dr.ssa Elisa Zambelli
pagina 1 di 14
N. R.G. 3767/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dr.ssa Elisa Zambelli, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al n. R.G. 3767/2021 promosso da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , con il patrocinio dell'Avv. MASSIGNANI LUCA ed elettivamente C.F._2 domiciliate presso il suo studio in Vicenza, Piazza G. Matteotti n. 6
ATTRICI contro
(C.F. ) CP_4 C.F._3
CONVENUTA CONTUMACE
(C.F. ), nella sua qualità di Curatore dell' Controparte_1 C.F._4 [...]
(C.F. ) Controparte_5 C.F._5
CONVENUTA CONTUMACE
(P. IVA ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 P.IVA_1
CI RL ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Venini n. 38/2
CONVENUTA nel quale
( , come sopra rappresentata e Parte_2 C.F._2 domiciliata, si è costituita in giudizio in data 05.09.2025 anche quale erede di universale della convenuta contumace , deceduta in data 18.12.2023 CP_4
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come verbale dell'odierna udienza di discussione.
pagina 2 di 14 Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2 CP_4
l'Avv. , nella sua qualità di Curatore dell' , e Controparte_1 Controparte_5 [...]
. Controparte_2
Il giudizio così promosso veniva iscritto in data 22.06.2021 al n. R.G. 3767/2021.
1.1. In atto di citazione veniva dedotto:
- che , deceduto in data 24.04.1972, aveva lasciato in eredità alle figlie Persona_1 Parte_3
e la piena proprietà, quanto alla rispettiva quota indivisa di 1/2, di due immobili siti Controparte_6 in Comune di Montecchio Precalcino ed ivi censiti (all'epoca di promozione del presente giudizio) al
Foglio 3 del Catasto Fabbricati con i mappali n. 157, sub. 4 e n. 157, sub. 9 (doc. 2);
- che era deceduta in data 03.10.2004, lasciando la predetta quota di 1/2 di piena Controparte_6 proprietà di sua spettanza ai fratelli e (docc. 3 e 4), i Parte_3 CP_5 Controparte_7 quali all'esito della devoluzione erano pertanto divenuti comproprietari dei beni quanto alla rispettiva quota di 4/6 (così per 1/2 + 1/6), di 1/6 (così per ) e di 1/6 (così per Parte_3 CP_5 [...]
; CP_7
- che era deceduto in data 29.01.2020 e che la quota di 1/6 di piena proprietà di sua Controparte_7 spettanza era stata devoluta per legge a sua moglie e a sua figlia CP_4 Parte_2
, le quali erano dunque divenute comproprietarie dei beni quanto alla rispettiva quota di 1/12;
[...]
(docc. 6 e 7);
- che era deceduta in data 05.09.2019 e che la quota di 4/6 di piena proprietà dei beni Parte_3 di sua spettanza era stata interamente devoluta per legge a sua figlia (docc. 8 e 9); Parte_1
- che era infine deceduto in data 09.09.2017 e che la sua eredità, non essendo stata CP_5 accettata da alcuno, era stata dichiarata giacente in data 12.05.2018 dal Tribunale di Vicenza, che aveva nominato quale Curatore dell' l'Avv. (doc. 1); Controparte_5 Controparte_1
- che in forza delle successioni ora indicate comproprietarie dei beni erano dunque Parte_1 quanto alla quota indivisa di 4/6, quanto alla quota indivisa di 1/12, e Parte_2
quanto alla quota indivisa di 1/12, mentre la rimanente quota indivisa di 1/6 era CP_4 compresa nel compendio ereditario relitto da . CP_5
1.2. Tanto premesso, le attrici chiedevano lo scioglimento della comunione avente ad oggetto i beni immobili sopra indicati e la divisione dei beni medesimi, all'uopo evocando in giudizio CP_4
e il Curatore dell'TÀ .
[...] Controparte_5
Segnalato che i beni, quanto alla quota indivisa di 1/6 di spettanza di erano CP_5 gravati da ipoteche iscritte nel 2012 e nel 2013 in favore di TA NO PA (doc. 36), le attrici pagina 3 di 14 evocavano infine in giudizio anche ai sensi dell'art. 1113, co. 3 c.c. Controparte_2
2. e il Curatore dell'TÀ di non si costituivano in CP_4 CP_5 CP_5 giudizio e all'udienza del 18.01.2022 veniva dichiarata la loro contumacia.
3. Si costituiva per contro in giudizio , che dava atto di essere Controparte_2 subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici già facenti capo alle società del Gruppo TA, a norma dell'art. 1, co. 3 del D.L. n. 193/2016, e confermava l'esistenza di due ipoteche iscritte a suo favore e contro sulla quota indivisa di 1/6 di piena proprietà di spettanza di quest'ultimo CP_5 quanto ai beni immobili per cui è causa – ipoteche così emarginate:
- Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Vicenza – Territorio, Servizio di Pubblicità
Immobiliare, Presentazione n. 47 del 27.01.2012, Reg. gen. n. 1975, Reg. part. n. 214 (doc. 5);
- Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Vicenza – Territorio, Servizio di Pubblicità
Immobiliare, Presentazione n. 47 del 23.04.2013, Reg. gen. n. 7715, Reg. part. n. 979 (doc. 51);
3.1. Ciò detto, chiedeva che, in caso di vendita degli Controparte_2 immobili o di loro assegnazione ad un comproprietario, venisse disposta in suo favore “l'assegnazione
… della somma in tal modo ricavata, sino a concorrenza del proprio credito, per complessivi €
627.768,34, nei confronti di Sig. ” (comparsa, pag. 4). CP_5
4. All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., con ordinanza del 04.10.2022 veniva disposto procedersi a consulenza tecnica per la descrizione dei beni, la quantificazione del loro valore e la predisposizione di un progetto divisionale.
Il CTU all'uopo nominato NG. depositava in data 31.05.2023 la relazione Persona_2 peritale, dalla quale emergeva la parziale non conformità edilizia dei beni.
4.1. Con successiva ordinanza del 07.07.2023 veniva dunque affidato al CTU Geom. Per_3
l'incarico di procedere alla regolarizzazione dei beni.
[...] 1 Va segnalato che l'ipoteca del 27.01.2012, n. 1975/214 è stata iscritta, contro , sulla quota indivisa di 1/6 di CP_5 piena proprietà dei beni immobili siti in Montecchio Precalcino e ivi identificati al Foglio 3 del Catasto Fabbricati con i mappali n. 157, sub. 4 e n. 157, sub.
8. L'ipoteca del 23.04.201, n. 7715/979 è stata iscritta, contro , sulla CP_5 quota indivisa di 1/6 di piena proprietà dei beni immobili siti in Montecchio Precalcino e ivi identificati al Foglio 3 del Catasto Fabbricati con i mappali n. 157, sub. 4 e n. 157, sub.
9. Le due iscrizioni ipotecarie gravano dunque entrambe sul bene immobile di cui al mappale n. 157, sub. 4 e parrebbero poi gravare sul bene immobile di cui al mappale n. 157, sub. 8 (così l'iscrizione del 2012) e sul bene immobile di cui al mappale n. 157 sub. 9 (così l'iscrizione del 2013). Va tuttavia rilevato che il mappale n. 157, sub. 8 e il mappale n. 157, sub. 9 identificano, invero, il medesimo bene. Le visure catastali storiche prodotte in giudizio dalle attrici in allegato alla comparsa conclusionale depositata in data 14.11.2025 confermano infatti che il mappale n. 157, sub. 8 (a propria volta derivante da variazione che ha determinato la soppressione, tra gli altri, del mappale n. 157, sub. 5, indicato nella trascrizione della denuncia di successione di ) è stato soppresso Persona_4 nel 2012, con la variazione catastale che ha originato, tra l'altro, il mappale n. 157, sub.
9. Va dunque concluso che le due iscrizioni ipotecarie gravano sui medesimi beni (i beni per cui è causa) che, all'esito delle variazioni catastali tutte segnalate nelle visure catastali storiche depositate dalle attrici, all'epoca della promozione del presente giudizio erano catastalmente identificati come già indicato: Comune di Montecchio Precalcino, Catasto Fabbricati, Foglio 3, mappali n. 157, sub. 4 e n. 157, sub. 9 (relazione NG. , pag. 8). Per_2 pagina 4 di 14 In data 18.06.2025 il CTU depositava la relazione peritale, nella quale ripercorreva gli interventi effettuati dalle attrici e concludeva rilevando che, all'esito di tali interventi, gli immobili oggetto di causa erano “conformi allo stato autorizzato e alla descrizione planimetrica catastale agli atti”
(relazione Geom. pag. 32). Per_3
Cont 4.2. Con comparsa depositata in data 05.09.2025 dichiarava Parte_2
l'intervenuto decesso della madre (deceduta in data 18.12.2023, senza lasciare CP_4 disposizioni di ultima volontà) e si costituiva in giudizio quale sua erede universale (docc. 28, 29 e 30).
4.3. Dato atto che, per effetto della morte di , la quota di comproprietà dei beni CP_4 per cui è causa in capo a era divenuta pari ad 1/6 (1/12 + 1/12); che il Parte_2
CTU NG. aveva concluso per la non comoda divisibilità dei beni medesimi;
che i beni erano Per_2 stati interamente regolarizzati, sì che nulla più ostava alla loro divisione: per tutte queste ragioni, le attrici nella comparsa di costituzione predetta chiedevano:
- che i beni oggetto di causa venissero loro assegnati in comunione indivisa;
- che la quota di spettanza di (1/6) venisse loro assegnata in parti uguali e, dunque, CP_5 quanto alla rispettiva quota indivisa di 1/12, sì da portare a 1/4 (1/6 + 1/12) la quota di comproprietà facente capo a e a 3/4 (4/6 + 1/12) la quota di comproprietà facente capo Parte_2
a Parte_1
- che il conguaglio dovuto a (e per lui all' ) fosse quantificato CP_5 Controparte_5 addebitando al condividente la quota di sua spettanza (1/6) delle spese da loro sostenute in corso di causa per:
i) la consulenza tecnica dell'NG. : spese pari a complessivi € 4.080,64 (docc. 31/34 Persona_2 attrici);
ii) la consulenza tecnica del Geom. spese pari a complessivi € 2.977,72 (come da Persona_3 documentazione depositata dalle attrici in data 11.09.2025);
iii) la sanatoria dei beni: spese pari a complessivi € 35.527,76, secondo quanto verificato dal CTU
Geom. nel corso dell'accertamento peritale (relazione peritale Geom. pagg. 29 e 30 Persona_3 Per_3
e conclusioni).
4.4. All'udienza dell'11.09.2025 il Giudice, preso atto della richiesta di assegnazione avanzata dalle attrici, rinviava il giudizio per la discussione sul progetto divisionale di cui alla comparsa attorea del 05.09.2025, ponendo a carico di parte attrice la notificazione al Curatore dell'TÀ TE del provvedimento di fissazione d'udienza.
All'udienza del 09.10.2025 non comparivano né né il Controparte_2
Curatore dell'TÀ TE e il giudizio veniva dunque rinviato per la precisazione delle pagina 5 di 14 conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
4.5. Si è dunque tenuta in data odierna l'udienza di discussione.
Le attrici hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni che qui si ritrascrivono: “ogni altra contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta e disattesa accertato e dichiarato che le unità immobiliari site in MONTECCHIO PRECALCINO (VI) Via Strada Romana così identificate: Catasto
FABBRICATI, Sezione urbana - Foglio 3 Particella 157 Subalterno 4 Natura A3 Consistenza 5,5 vani;
Catasto FABBRICATI Sezione urbana - Foglio 3 Particella 157 Subalterno 9 Natura D1 civico 7 sono in comproprietà, per i titoli tutti indicati negli scritti difensivi, per la quota di 2/3 della sig.ra
per la quota 1/6 della sig.ra (avendo la Parte_1 Parte_2 stessa aggiunto alla propria quota di 1/12 quella sempre di 1/12 ereditata dalla sig.ra CP_4
, per la quota di 1/6 dell'eredità giacente di nato a [...] il
[...] CP_5
29/07/1929, residente in vita a Vicenza Contra' Corpus Domini n.73, e deceduto in Vicenza il
09/09/2017, in persona del Curatore avv. con studio professionale in Vicenza viale Controparte_1
Riviera Berica n.287; dichiararsi lo scioglimento della comunione sugli immobili sopra descritti ex artt. 784 c.c., e stante la non comoda divisibilità del compendio, disporre l'assegnazione dell'immobile oggetto di divisione alle attrici in comunione indivisa, ex art. 720 cc, in modo che la quota dalla
Curatela dell'eredità sia attribuita alle attrici in pari misura, quindi 1/12 ciascuna. Per CP_5 effetto le stesse diverranno quindi titolari di una quota indivisa dell'immobile pari a ¾ la sig.ra
[...]
e ¼ la sig.ra ; disporsi a favore della Curatela dell'TÀ Parte_1 Parte_2
TE il conguaglio corrispondente alla quota di 1/6 del valore dell'immobile, detratte le spese sopportate per il presente giudizio e per la sanatoria dell'immobile, quota quindi complessivamente pari a euro 12.568,98 (1/6 di euro 75.413,88), e stabilirsi che tale importo venga corrisposto direttamente al creditore ipotecario in conformità alle richieste svolte dallo stesso o in subordine alla curatela dell'eredità giacente. Ordinarsi la cancellazione, ex art. 2825 cc: sia dell'ipoteca iscritta con nota Registro generale n. 1975, Registro particolare n. 214, Presentazione n. 47 del 27/01/2012 (doc.
36 già doc. 5 agenzia ) a favore EQUITALIA NORD SPA, MILANO (MI), Codice fiscale CP_2
limitatamente a quella iscritta sull'unità negoziale n. 2 della nota, gravante sugli P.IVA_2 immobili: immobile n. 1, Comune F465 - MONTECCHIO PRECALCINO (VI) Catasto FABBRICATI
Sezione urbana - Foglio 3 Particella 157 Subalterno 8 Natura D1 - OPIFICI Consistenza - Immobile 2,
Comune F465 - MONTECCHIO PRECALCINO (VI) Catasto FABBRICATI Sezione urbana - Foglio 3
Particella 157 Subalterno 4 Natura A3 - ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICO Consistenza 5,5 vani;
sia dell'ipoteca iscritta con nota Reg Generale n. 7715 Reg. Particolare, n. 979 del 23.4.2013 a favore
EQUITALIA NORD SPA, MILANO (MI), Codice fiscale (doc. 5 , doc. 36 P.IVA_2 Controparte_2
pagina 6 di 14 da noi prodotta con le note autorizzate del 5 settembre 2025) limitatamente a quella iscritta sull'unità negoziale n. 2 della nota, gravante sugli immobili: - Immobile n. 1, Comune F465 - MONTECCHIO
PRECALCINO (VI) Catasto FABBRICATI Sezione urbana - Foglio 3 Particella 157 Subalterno 9
Natura D1 - OPIFICI Consistenza - Immobile n. 2, Comune F465 - MONTECCHIO PRECALCINO
(VI) Catasto FABBRICATI Sezione urbana - Foglio 3 Particella 157 Subalterno 4 Natura A3 -
ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICO Consistenza 5,5 vani. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
ha concluso come segue: “Voglia Codesto On.le Tribunale, Controparte_2 in virtù delle iscrizioni ipotecarie di , in caso di vendita dell'immobile oggetto di causa o di sua CP_3 attribuzione a uno solo dei coeredi, disporre l'assegnazione a favore di Controparte_8
(P. IVA. 13756881002) della somma in tal modo ricavata, sino a concorrenza del
[...] proprio credito. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
* * *
5. e hanno promosso il giudizio in scrutinio per Parte_1 Parte_2 addivenire allo scioglimento della comunione avente ad oggetto i beni immobili indicati in premesse, catastalmente identificati come segue:
- Comune di Montecchio Precalcino, Catasto Fabbricati, Foglio 3, mappale n. 157, sub. 4;
- Comune di Montecchio Precalcino, Catasto Fabbricati, Foglio 3, mappale n. 157, sub 9.
Secondo quanto verificato dal CTU NG. , si tratta di un “fabbricato di antica fattura Per_2 risalente ai primi del '900”, a destinazione residenziale (così il sub. 4), e di “un annesso contiguo, adibito ad attività produttiva, risalente agli anni '70” (così il sub 9: relazione NG. , pag. 7). Per_2
5.1. All'epoca della promozione del giudizio, comproprietari dei beni erano:
- quanto alla quota indivisa di 4/6, a lei pervenuta iure successionis dalla madre Parte_1 [...]
(doc. 9), la quale, da par sua, ne era divenuta titolare succedendo al padre Parte_3 Persona_1
(doc. 2) e alla sorella (doc. 4); Controparte_6
- quanto alla quota indivisa di 1/12, a lei pervenuta iure successionis dal Parte_2 padre (doc. 7), il quale, da par sua, ne era divenuto titolare succedendo alla sorella Controparte_7 [...]
(doc. 4), erede di (doc. 2); CP_6 Persona_1
- Grassetto Essa, quanto alla quota indivisa di 1/12, a lei pervenuta iure successionis dal marito
[...]
(doc. 7), il quale, da par sua, ne era divenuto titolare succedendo alla sorella CP_7 CP_6
(doc. 4), erede di (doc. 2);
[...] Persona_1
- (e per lui la sua TÀ TE), quanto alla quota indivisa di 1/6, a lui pervenuta CP_5
pagina 7 di 14 iure successionis dalla sorella (doc. 4), erede di (doc. 2). Controparte_6 Persona_1
5.2. è deceduta in corso di causa, in data 18.12.2023 (doc. 28 attrici). CP_4
La sua eredità è stata devoluta per legge all'unica sua figlia (doc. Parte_2
29 attrici).
Per quanto consta, ha presentato la relativa dichiarazione di Parte_2 successione (doc. 30 attrici), ha proceduto alla conseguente voltura catastale (allegato I, comparsa conclusionale attrici) e si è qualificata erede della madre nel presente giudizio.
Va dunque concluso che ha certamente accettato l'eredità relitta Parte_2 dalla madre . CP_4
5.3. Il compendio ereditario relitto dalla de cuius comprendeva, come detto, la quota indivisa di
1/12 di piena proprietà dei beni per cui è qui causa. Tale quota è stata dunque interamente devoluta a
Parte_2
Ne discende che, alla data attuale, comproprietari dei beni per cui è causa sono:
- quanto alla quota indivisa di 4/6; Parte_1
- quanto alla quota indivisa di 1/6 (1/12 + 1/12); Parte_2
- (e per lui la sua TÀ , quanto alla quota indivisa di 1/6. CP_5 CP_5
*
6. Tanto accertato, la domanda di scioglimento della comunione proposta dalle attrici va senz'altro accolta.
6.1. Venendo, allora, all'esame della domanda di divisione, il CTU NG. ha quantificato Per_2 in € 118.000,00 il valore dei beni per cui è causa, che egli ha reputato non comodamente divisibili – a tal riguardo rilevando che “un ipotetico frazionamento” dei beni “risulterebbe privo di logica commerciale, sia sotto il profilo tecnico che urbanistico, non consentendo la suddivisione in unità con un accettabile grado di fruibilità ed utilizzo” (relazione NG. , pag. 33). Per_2
Si tratta di conclusione condivisibile e non contestata dalle parti.
6.2. La richiesta delle attrici, che nella comparsa depositata in data 05.09.2025 hanno chiesto congiuntamente l'assegnazione dei beni, va pertanto accolta, essendo conforme al dettato dell'art. 720
c.c. e, per altro, coerente con la finalità liquidatoria dell' , che non ha all'evidenza Controparte_5 alcun interesse a divenire proprietaria esclusiva dei beni, o di una porzione di essi, e a corrispondere i relativi, eventuali conguagli ai rimanenti comproprietari.
6.3. Non coglie d'altro canto nel segno quanto dedotto da , Controparte_2 che nella memoria conclusiva depositata in data 14.11.2025 ha dichiarato di opporsi all'assegnazione richiesta dalle attrici poiché, si legge nella memoria, l'assegnazione sarebbe “peggiorativa rispetto a pagina 8 di 14 quanto potrebbe ottenere a seguito di vendita dell'immobile in sede giudiziaria”. CP_3
Si tratta di deduzione cui non può darsi seguito, per una pluralità di concorrenti ragioni.
Gli immobili per cui è causa sono stati ritenuti non divisibili dal CTU NG. e tale Per_2 conclusione non è stata in alcun modo contestata da , la quale, del Controparte_2 resto, non ha apportato al giudizio alcun elemento atto a dimostrare che i beni sarebbero invero divisibili. L'assegnazione dei beni alle attrici, che tale assegnazione hanno richiesto, è dunque conforme al dettato dell'art. 720 c.c. che, come noto, configura la vendita dei beni all'incanto quale extrema ratio, alla quale fare ricorso laddove, posta l'esistenza di beni non comodamente divisibili,
l'opzione della loro assegnazione per l'intero a uno o più condividenti non sia praticabile, per via dell'assenza di una richiesta di assegnazione avanzata dal condividente (o dai condividenti).
Non può d'altro canto assumersi che, in caso di vendita, i beni potrebbero essere trasferiti ad un prezzo maggiore, rispetto al valore stimato dal CTU e posto a base dell'assegnazione. Si può in effetti presumere il contrario, cioè a dire che, in caso di vendita, il valore dei beni verrebbe svilito (oltre che gravato dai costi della procedura). E, in ogni caso, l'art. 720 c.c. non contempla affatto, quale criterio atto a determinare la conclusione di un giudizio di divisione con l'assegnazione dei beni, piuttosto che con la loro vendita, il profilo tratteggiato (assai sinteticamente) da Controparte_2
V'è, infine, da rilevare che all'udienza odierna ha motivato la Controparte_2 propria opposizione all'assegnazione rilevando che il CTU avrebbe per così dire sottostimato il valore dei beni per cui è causa, non prendendo in considerazione il valore del fabbricato avente destinazione
D1. Si tratta, nuovamente, di deduzione cui non può darsi seguito.
Il CTU NG. , nella propria stima, non ha affatto “dimenticato” il fabbricato D1. Ben Per_2 diversamente il CTU, esaminato il fabbricato alla stregua della regolamentazione urbanistico-edilizia comunale, ha ritenuto sussistente una marcata “indeterminatezza in ordine all'ammissibilità di un utilizzo pieno della superficie artigianale degli ampliamenti degli anni '70” e, sulla scorta di tale valutazione e di una complessiva ponderazione del compendio, è giunto a quantificarne in € 118.000,00 il valore (relazione NG. , pag. 24 e ss.). Per_2
Ebbene, la stima operata dal CTU non è stata in alcun modo contestata da Controparte_2
, né nel corso dell'udienza del 06.06.2023, fissata per esame della relazione peritale;
né nel
[...] corso delle numerose, successive udienze;
né nel corso dell'udienza del 09.10.2025, appositamente fissata per la discussione del “progetto” divisionale proposto dalle attrici;
né, infine, nella memoria conclusiva depositata in data 14.11.2025. Soltanto all'udienza odierna, dunque, Controparte_2
ha introdotto una sorta di contestazione della stima del consulente tecnico, senza tuttavia
[...] supportare la propria contestazione con oggettivi elementi di riscontro, atti anche solo a far revocare in pagina 9 di 14 dubbio la correttezza della conclusione rassegnata dal CTU NG. – e, al contempo, senza Per_2 nemmeno avanzare istanza di richiamo del CTU a chiarimenti (o di rinnovazione della consulenza tecnica).
L'opposizione all'assegnazione spiegata da va dunque Controparte_2 senz'altro rigettata.
6.4. Va allora dichiarato lo scioglimento della comunione avente ad oggetto i beni per cui è causa, esistente tra e da un lato, e , e per Parte_1 Parte_2 Parte_2 CP_5 lui la sua TÀ TE, dall'altro lato.
Ai sensi dell'art. 720 c.c., va disposta l'attribuzione dei beni, in comunione indivisa, a e a Parte_1 Parte_2
La quota indivisa di 1/6 di piena proprietà nella titolarità di e per lui della sua CP_5
TÀ TE va assegnata in parti uguali a e a , Parte_1 Parte_2 secondo quanto dalle stesse richiesto.
All'esito della divisione e della predetta assegnazione, dunque, diviene Parte_1 comproprietaria dei beni quanto alla quota indivisa di 3/4 (4/6 + 1/12) e dal Parte_2 diviene comproprietaria dei beni quanto alla quota indivisa di 1/4 (1/6 + 1/12).
6.5. Essendo pari ad € 118.000,00 il valore dei beni per cui è causa, per l'intero, il valore della quota di 1/6 nella titolarità di e per lui della sua TÀ TE va quantificato in € CP_5
19.666,67.
e in solido, sono dunque tenute a Parte_1 Parte_2 corrispondere all' l'importo di € 19.666,67 a titolo di conguaglio. Controparte_5
Merita tuttavia accoglimento la loro richiesta, volta a ripartire pro quota tra i condividenti le spese di consulenza e tecniche, che esse hanno sostenuto (e interamente anticipato) in corso di causa. Si tratta infatti di spese sostenute in funzione della divisione e, dunque, nell'interesse di tutti i comproprietari.
Secondo quanto già rilevato in premesse, tali spese ammontano a complessivi € 42.586,12 (€
4.080,64 per la consulenza tecnica dell'NG. + € 2.977,72 per la consulenza tecnica del Geom. Per_2
+ € 35.527,76 per oneri e spese di sanatoria). Per_3
La quota di 1/6 delle spese predette, facente capo all' , è pari ad € 7.097,69. Controparte_5
Operata la compensazione tra l'importo di € 19.666,67, dovuto in pagamento dalle attrici a titolo di conguaglio, e l'importo di € 7.097,69, dovuto in pagamento dall' a titolo di Controparte_5 compartecipazione pro quota alle spese di consulenza e tecniche, si addiviene all'importo di €
12.568,98, che le attrici, in solido, vanno condannate a corrispondere all' a titolo di Controparte_5
pagina 10 di 14 conguaglio.
*
7. Non merita infatti accoglimento la domanda avanzata da , Controparte_2 che ha chiesto che, in caso di assegnazione dei beni per l'intero ad un condividente, l'importo dovuto in pagamento alla a titolo di conguaglio venisse direttamente versato Controparte_9 dall'assegnatario ad essa , a parziale soddisfacimento del debito Controparte_2 garantito dalle due ipoteche del 2012 e del 2013 iscritte sui beni oggetto di assegnazione.
Valga considerare a tal riguardo quanto segue.
7.1. I beni per cui è causa vengono qui assegnati in piena proprietà alle attrici, che non sono gravate dai debiti garantiti dalle ipoteche indicate in premesse, iscritte nel 2012 e nel 2013, a favore di
TA NO e contro , sulla quota indivisa di 1/6 dei beni di proprietà di quest'ultimo. CP_5
Di tali iscrizioni ipoteche va dunque ordinata la cancellazione, in ossequio al principio per il quale “ove il bene indiviso, gravato da ipoteca costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti alla comunione, sia stato assegnato ad un condividente diverso da quello che ha concesso l'ipoteca, lo stesso - al di fuori delle eccezioni previste dall'art. 2825 c.c. deve pervenire all'assegnatario libero dai pesi imposti da colui che, "a posteriori", è risultato privo della facoltà di disporli, attesa la natura dichiarativa e l'effetto retroattivo della divisione” (Cass. civ. n. 1062/1979).
7.2. Ciò detto, trova applicazione nel caso di specie l'art. 2825, co. 4 c.c., per il quale, nel caso in cui vi sia stata iscrizione d'ipoteca sulla quota indivisa di un bene in comunione contro uno dei partecipanti alla comunione e all'esito dello scioglimento della comunione al comproprietario/debitore venga assegnata una somma di denaro in luogo di beni in natura, il creditore ipotecario può “far valere” le proprie “ragioni su tale somma, con prelazione determinata dalla data di iscrizione … dei rispettivi titoli, nel limite però del valore dei beni precedentemente ipotecati”.
7.3. Ritiene la scrivente che da tale disposizione non discenda, per il creditore ipotecario, il diritto di azionare in seno al giudizio di divisione la pretesa di assegnazione dell'importo dovuto in pagamento a titolo di conguaglio al (già) condividente suo debitore.
7.4. Il giudizio di divisione è infatti giudizio che ha ad oggetto, esclusivamente, lo scioglimento della comunione e la conseguente divisione dei beni in comunione.
A norma dell'art. 1113 c.c., come noto, il creditore iscritto può essere chiamato nel giudizio di divisione.
La sua chiamata costituisce tuttavia un mero onere, essendo essa volta a rendere la divisione opponibile al creditore medesimo. La partecipazione del creditore iscritto al giudizio di divisione è
d'altro canto atta a consentire al creditore iscritto di vigilare sullo svolgimento del procedimento pagina 11 di 14 divisionale – il tutto fermo restando il principio, pacifico, per il quale il creditore non è parte necessaria del giudizio di divisione e l'ulteriore principio, pure pacifico, per il quale, anche laddove divenga parte del giudizio di divisione, il creditore iscritto vi partecipa “senza avere alcun potere dispositivo” (così, tra le molte altre, Cass. civ. n. 19529/2012).
Quelli indicati essendo, rispettivamente, l'oggetto del giudizio di divisione e la ratio del coinvolgimento in esso del creditore iscritto, va escluso che il giudizio di divisione possa conoscere, al proprio interno, una sorta di incidente di esecuzione, finalizzato al soddisfacimento coattivo del creditore iscritto, essendo tale incidente di esecuzione estraneo al thema decidendum del giudizio di divisione, oltre che non contemplato da alcuna norma.
Conferma la conclusione qui raggiunta la considerazione per la quale il processo esecutivo, quale che esso sia, mira alla realizzazione forzosa del credito mediante l'assegnazione al creditore di beni di cui il debitore è proprietario o del prezzo ritratto dalla loro vendita. Il processo esecutivo presuppone dunque necessariamente la titolarità, in capo al debitore esecutato, del bene sottoposto ad esecuzione. Ebbene, il giudizio di divisione comporta certamente l'assegnazione al condividente (che sia al contempo debitore del creditore iscritto) di una porzione dei beni in comunione o di una somma di denaro che tenga luogo del valore di tale porzione. Gli effetti del giudizio di divisione si consolidano tuttavia in capo al condividente soltanto con il passaggio in giudicato della sentenza di divisione: e tanto conferma che l'assegnazione, al creditore iscritto, del bene assegnato al condividente/debitore o del denaro a lui dovuto a titolo di conguaglio non può avvenire in seno al giudizio di divisione, che a tutto voler concedere costituisce esclusivamente il presupposto dal quale può prendere le mosse la
(futura) iniziativa intrapresa dal creditore per il soddisfacimento del proprio credito.
7.5. L'art. 2825, co. 4 c.c. non disciplina dunque (né legittima) lo svolgimento di un non meglio precisato incidente di esecuzione in seno al giudizio di divisione.
Il comma quarto dell'art. 2825 c.c. indica, per contro, quali siano gli effetti che l'esito del giudizio di divisione può spiegare sulle garanzie vantate dal creditore nei confronti del debitore (già) condividente e, in particolare, disciplina una fattispecie di surrogazione reale assimilabile a quelle previste dall'art. 2742 c.c. e dall'art. 2815 c.c.
Detto altrimenti. Se il creditore del condividente ha iscritto ipoteca, come nel caso di specie, sulla quota indivisa del bene in comunione e all'esito del giudizio di divisione al condividente suo debitore non viene assegnato né il bene medesimo, né una sua porzione, si verifica un evento che è sostanzialmente parificabile al perimento (un perimento giuridico: così Cass. civ. n.1693/2006, in una fattispecie assimilabile) del bene ipotecato: perimento dal quale dovrebbe conseguire l'estinzione dell'ipoteca a norma dell'art. 2878, n. 4 c.c. In mancanza, dunque, della previsione di cui all'art. 2825, pagina 12 di 14 co. 4 c.c., in una simile fattispecie il creditore iscritto vedrebbe irrimediabilmente compromessa la garanzia del proprio credito. Ed è proprio per evitare una simile compromissione che l'art. 2825, co. 4
c.c. stabilisce che il creditore (già iscritto) può far valere le proprie ragioni (non più sull'immobile, assegnato ad altri condividenti che non sono suoi debitori, ma) sulle somme dovute a titolo di conguaglio al suo debitore, sulle quali egli vanta un diritto di prelazione determinato dalla data della iscrizione d'ipoteca.
7.6. In conclusione, dunque, nel caso di specie questo Giudice deve limitarsi a disporre la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e la condanna delle attrici al pagamento del conguaglio in favore del Curatore dell'TÀ TE. E sarà onere del creditore ipotecario tutelare le proprie ragioni (che per altro non compete a questo Giudice accertare), attivando le iniziative all'uopo ritenute necessarie.
*
8. Atteso l'oggetto e l'esito del giudizio, che non vede la soccombenza di alcuna delle parti, le spese di lite (al netto delle spese per consulenza tecniche, già ripartite tra le parti nei termini sopra indicati) vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 3767/2021:
1) dichiara lo scioglimento della comunione avente ad oggetto i beni immobili catastalmente identificati come segue: a) Comune di Montecchio Precalcino, Catasto Fabbricati, Foglio 3, mappale n.
157, sub. 4; b) Comune di Montecchio Precalcino, Catasto Fabbricati, Foglio 3, mappale n. 157, sub 9, esistente tra (comproprietaria dei beni quanto alla quota indivisa di 4/6) e Parte_1 [...]
(comproprietaria dei beni quanto alla quota indivisa di 1/6), da un lato, e Parte_2 CP_5
e per lui la sua TÀ (comproprietario dei beni quanto alla quota indivisa di 1/6),
[...] CP_5 dall'altro lato;
2) assegna i beni di cui al punto 1) che precede, in comunione indivisa, a e Parte_1 [...]
in particolare: Parte_2
i) assegnando a (già comproprietaria dei beni quanto alla quota indivisa di 4/6, che Parte_1 resta nella sua titolarità) la ulteriore quota indivisa di 1/12, pari alla metà della quota indivisa di 1/6 Cont nella titolarità di e per lui della sua TÀ TE;
CP_5
ii) assegnando a (già comproprietaria dei beni quanto alla quota indivisa Parte_2 di 1/6, che resta nella sua titolarità) la ulteriore quota indivisa di 1/12, pari alla metà della quota indivisa di 1/6 nella titolarità di e per lui della sua TÀ ; CP_5 CP_5
3) accerta e dichiara che per effetto della presente divisione è comproprietaria Parte_1
pagina 13 di 14 quanto alla quota indivisa di 3/4 dei beni immobili catastalmente identificati come segue:
a) Comune di Montecchio Precalcino, Catasto Fabbricati, Foglio 3, mappale n. 157, sub. 4;
b) Comune di Montecchio Precalcino, Catasto Fabbricati, Foglio 3, mappale n. 157, sub 9;
4) accerta e dichiara che per effetto della presente divisione è Parte_2 Parte_2 comproprietaria quanto alla quota indivisa di 1/4 dei beni immobili catastalmente identificati come segue:
a) Comune di Montecchio Precalcino, Catasto Fabbricati, Foglio 3, mappale n. 157, sub. 4;
b) Comune di Montecchio Precalcino, Catasto Fabbricati, Foglio 3, mappale n. 157, sub 9;
5) condanna e in solido, a corrispondere l'importo di Parte_1 Parte_2
€ 12.568,98 al Curatore dell'TÀ TE di , a titolo di conguaglio;
CP_5
6) ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza;
7) ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione dell'ipoteca come di seguito emarginata: Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Vicenza – Territorio, Servizio di
Pubblicità Immobiliare, Presentazione n. 47 del 27.01.2012, Reg. gen. n. 1975, Reg. part. n. 214, nella sola parte in cui essa grava sui beni immobili catastalmente identificati come segue: Comune di
Montecchio Precalcino, Catasto Fabbricati, Foglio 3, mappali n. 157, sub. 4 e n. 157, sub. 8;
8) ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione dell'ipoteca come di seguito emarginata: Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Vicenza – Territorio, Servizio di
Pubblicità Immobiliare, Presentazione n. 47 del 23.04.2013, Reg. gen. n. 7715, Reg. part. n. 979, nella sola parte in cui essa grava sui beni immobili catastalmente identificati come segue: Comune di
Montecchio Precalcino, Catasto Fabbricati, Foglio 3, mappali n. 157, sub. 4 e n. 157, sub. 9;
9) compensa tra le parti le spese di lite, come da parte motiva.
Sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e allegata al verbale d'udienza.
Vicenza, 18/12/2025
Il Giudice dr.ssa Elisa Zambelli
pagina 14 di 14
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi, 18/12/2025, alle ore 12,26, innanzi al Giudice dr.ssa Elisa Zambelli, sono comparsi: per , l'Avv. MASSIGNANI LUCA;
Parte_1 Parte_2 per nessuno;
Controparte_1 per l'avv. ANDREA NARDIN, in sostituzione Controparte_2 dell'Avv. CI RL.
L'Avv. e l'Avv. Nardin si riportano alle memorie conclusive depositate ed insistono per Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
L'Avv. lette le note conclusive di , eccepisce che il Parte_1 Controparte_2 creditore ipotecario nel giudizio di divisione non ha il potere di opporsi alla richiesta di assegnazione avanzata dai condividenti. Fa riferimento in proposito alla sentenza del Tribunale di Bologna del
10.02.2025, che dimette in copia cartacea.
L'Avv. Nardin precisa che l'opposizione alla richiesta di assegnazione deriva dal fatto che secondo quanto verificato da il valore di stima indicato dal CTU non è corretto, poiché non ha CP_3 valorizzato l'immobile di categoria D1.
Il Giudice preso atto, si ritira in camera di consiglio e provvede come da provvedimento di seguito esteso, del quale dà lettura in aula alle ore 17,40.
Il Giudice dr.ssa Elisa Zambelli
pagina 1 di 14
N. R.G. 3767/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dr.ssa Elisa Zambelli, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al n. R.G. 3767/2021 promosso da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , con il patrocinio dell'Avv. MASSIGNANI LUCA ed elettivamente C.F._2 domiciliate presso il suo studio in Vicenza, Piazza G. Matteotti n. 6
ATTRICI contro
(C.F. ) CP_4 C.F._3
CONVENUTA CONTUMACE
(C.F. ), nella sua qualità di Curatore dell' Controparte_1 C.F._4 [...]
(C.F. ) Controparte_5 C.F._5
CONVENUTA CONTUMACE
(P. IVA ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 P.IVA_1
CI RL ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Venini n. 38/2
CONVENUTA nel quale
( , come sopra rappresentata e Parte_2 C.F._2 domiciliata, si è costituita in giudizio in data 05.09.2025 anche quale erede di universale della convenuta contumace , deceduta in data 18.12.2023 CP_4
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come verbale dell'odierna udienza di discussione.
pagina 2 di 14 Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2 CP_4
l'Avv. , nella sua qualità di Curatore dell' , e Controparte_1 Controparte_5 [...]
. Controparte_2
Il giudizio così promosso veniva iscritto in data 22.06.2021 al n. R.G. 3767/2021.
1.1. In atto di citazione veniva dedotto:
- che , deceduto in data 24.04.1972, aveva lasciato in eredità alle figlie Persona_1 Parte_3
e la piena proprietà, quanto alla rispettiva quota indivisa di 1/2, di due immobili siti Controparte_6 in Comune di Montecchio Precalcino ed ivi censiti (all'epoca di promozione del presente giudizio) al
Foglio 3 del Catasto Fabbricati con i mappali n. 157, sub. 4 e n. 157, sub. 9 (doc. 2);
- che era deceduta in data 03.10.2004, lasciando la predetta quota di 1/2 di piena Controparte_6 proprietà di sua spettanza ai fratelli e (docc. 3 e 4), i Parte_3 CP_5 Controparte_7 quali all'esito della devoluzione erano pertanto divenuti comproprietari dei beni quanto alla rispettiva quota di 4/6 (così per 1/2 + 1/6), di 1/6 (così per ) e di 1/6 (così per Parte_3 CP_5 [...]
; CP_7
- che era deceduto in data 29.01.2020 e che la quota di 1/6 di piena proprietà di sua Controparte_7 spettanza era stata devoluta per legge a sua moglie e a sua figlia CP_4 Parte_2
, le quali erano dunque divenute comproprietarie dei beni quanto alla rispettiva quota di 1/12;
[...]
(docc. 6 e 7);
- che era deceduta in data 05.09.2019 e che la quota di 4/6 di piena proprietà dei beni Parte_3 di sua spettanza era stata interamente devoluta per legge a sua figlia (docc. 8 e 9); Parte_1
- che era infine deceduto in data 09.09.2017 e che la sua eredità, non essendo stata CP_5 accettata da alcuno, era stata dichiarata giacente in data 12.05.2018 dal Tribunale di Vicenza, che aveva nominato quale Curatore dell' l'Avv. (doc. 1); Controparte_5 Controparte_1
- che in forza delle successioni ora indicate comproprietarie dei beni erano dunque Parte_1 quanto alla quota indivisa di 4/6, quanto alla quota indivisa di 1/12, e Parte_2
quanto alla quota indivisa di 1/12, mentre la rimanente quota indivisa di 1/6 era CP_4 compresa nel compendio ereditario relitto da . CP_5
1.2. Tanto premesso, le attrici chiedevano lo scioglimento della comunione avente ad oggetto i beni immobili sopra indicati e la divisione dei beni medesimi, all'uopo evocando in giudizio CP_4
e il Curatore dell'TÀ .
[...] Controparte_5
Segnalato che i beni, quanto alla quota indivisa di 1/6 di spettanza di erano CP_5 gravati da ipoteche iscritte nel 2012 e nel 2013 in favore di TA NO PA (doc. 36), le attrici pagina 3 di 14 evocavano infine in giudizio anche ai sensi dell'art. 1113, co. 3 c.c. Controparte_2
2. e il Curatore dell'TÀ di non si costituivano in CP_4 CP_5 CP_5 giudizio e all'udienza del 18.01.2022 veniva dichiarata la loro contumacia.
3. Si costituiva per contro in giudizio , che dava atto di essere Controparte_2 subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici già facenti capo alle società del Gruppo TA, a norma dell'art. 1, co. 3 del D.L. n. 193/2016, e confermava l'esistenza di due ipoteche iscritte a suo favore e contro sulla quota indivisa di 1/6 di piena proprietà di spettanza di quest'ultimo CP_5 quanto ai beni immobili per cui è causa – ipoteche così emarginate:
- Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Vicenza – Territorio, Servizio di Pubblicità
Immobiliare, Presentazione n. 47 del 27.01.2012, Reg. gen. n. 1975, Reg. part. n. 214 (doc. 5);
- Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Vicenza – Territorio, Servizio di Pubblicità
Immobiliare, Presentazione n. 47 del 23.04.2013, Reg. gen. n. 7715, Reg. part. n. 979 (doc. 51);
3.1. Ciò detto, chiedeva che, in caso di vendita degli Controparte_2 immobili o di loro assegnazione ad un comproprietario, venisse disposta in suo favore “l'assegnazione
… della somma in tal modo ricavata, sino a concorrenza del proprio credito, per complessivi €
627.768,34, nei confronti di Sig. ” (comparsa, pag. 4). CP_5
4. All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., con ordinanza del 04.10.2022 veniva disposto procedersi a consulenza tecnica per la descrizione dei beni, la quantificazione del loro valore e la predisposizione di un progetto divisionale.
Il CTU all'uopo nominato NG. depositava in data 31.05.2023 la relazione Persona_2 peritale, dalla quale emergeva la parziale non conformità edilizia dei beni.
4.1. Con successiva ordinanza del 07.07.2023 veniva dunque affidato al CTU Geom. Per_3
l'incarico di procedere alla regolarizzazione dei beni.
[...] 1 Va segnalato che l'ipoteca del 27.01.2012, n. 1975/214 è stata iscritta, contro , sulla quota indivisa di 1/6 di CP_5 piena proprietà dei beni immobili siti in Montecchio Precalcino e ivi identificati al Foglio 3 del Catasto Fabbricati con i mappali n. 157, sub. 4 e n. 157, sub.
8. L'ipoteca del 23.04.201, n. 7715/979 è stata iscritta, contro , sulla CP_5 quota indivisa di 1/6 di piena proprietà dei beni immobili siti in Montecchio Precalcino e ivi identificati al Foglio 3 del Catasto Fabbricati con i mappali n. 157, sub. 4 e n. 157, sub.
9. Le due iscrizioni ipotecarie gravano dunque entrambe sul bene immobile di cui al mappale n. 157, sub. 4 e parrebbero poi gravare sul bene immobile di cui al mappale n. 157, sub. 8 (così l'iscrizione del 2012) e sul bene immobile di cui al mappale n. 157 sub. 9 (così l'iscrizione del 2013). Va tuttavia rilevato che il mappale n. 157, sub. 8 e il mappale n. 157, sub. 9 identificano, invero, il medesimo bene. Le visure catastali storiche prodotte in giudizio dalle attrici in allegato alla comparsa conclusionale depositata in data 14.11.2025 confermano infatti che il mappale n. 157, sub. 8 (a propria volta derivante da variazione che ha determinato la soppressione, tra gli altri, del mappale n. 157, sub. 5, indicato nella trascrizione della denuncia di successione di ) è stato soppresso Persona_4 nel 2012, con la variazione catastale che ha originato, tra l'altro, il mappale n. 157, sub.
9. Va dunque concluso che le due iscrizioni ipotecarie gravano sui medesimi beni (i beni per cui è causa) che, all'esito delle variazioni catastali tutte segnalate nelle visure catastali storiche depositate dalle attrici, all'epoca della promozione del presente giudizio erano catastalmente identificati come già indicato: Comune di Montecchio Precalcino, Catasto Fabbricati, Foglio 3, mappali n. 157, sub. 4 e n. 157, sub. 9 (relazione NG. , pag. 8). Per_2 pagina 4 di 14 In data 18.06.2025 il CTU depositava la relazione peritale, nella quale ripercorreva gli interventi effettuati dalle attrici e concludeva rilevando che, all'esito di tali interventi, gli immobili oggetto di causa erano “conformi allo stato autorizzato e alla descrizione planimetrica catastale agli atti”
(relazione Geom. pag. 32). Per_3
Cont 4.2. Con comparsa depositata in data 05.09.2025 dichiarava Parte_2
l'intervenuto decesso della madre (deceduta in data 18.12.2023, senza lasciare CP_4 disposizioni di ultima volontà) e si costituiva in giudizio quale sua erede universale (docc. 28, 29 e 30).
4.3. Dato atto che, per effetto della morte di , la quota di comproprietà dei beni CP_4 per cui è causa in capo a era divenuta pari ad 1/6 (1/12 + 1/12); che il Parte_2
CTU NG. aveva concluso per la non comoda divisibilità dei beni medesimi;
che i beni erano Per_2 stati interamente regolarizzati, sì che nulla più ostava alla loro divisione: per tutte queste ragioni, le attrici nella comparsa di costituzione predetta chiedevano:
- che i beni oggetto di causa venissero loro assegnati in comunione indivisa;
- che la quota di spettanza di (1/6) venisse loro assegnata in parti uguali e, dunque, CP_5 quanto alla rispettiva quota indivisa di 1/12, sì da portare a 1/4 (1/6 + 1/12) la quota di comproprietà facente capo a e a 3/4 (4/6 + 1/12) la quota di comproprietà facente capo Parte_2
a Parte_1
- che il conguaglio dovuto a (e per lui all' ) fosse quantificato CP_5 Controparte_5 addebitando al condividente la quota di sua spettanza (1/6) delle spese da loro sostenute in corso di causa per:
i) la consulenza tecnica dell'NG. : spese pari a complessivi € 4.080,64 (docc. 31/34 Persona_2 attrici);
ii) la consulenza tecnica del Geom. spese pari a complessivi € 2.977,72 (come da Persona_3 documentazione depositata dalle attrici in data 11.09.2025);
iii) la sanatoria dei beni: spese pari a complessivi € 35.527,76, secondo quanto verificato dal CTU
Geom. nel corso dell'accertamento peritale (relazione peritale Geom. pagg. 29 e 30 Persona_3 Per_3
e conclusioni).
4.4. All'udienza dell'11.09.2025 il Giudice, preso atto della richiesta di assegnazione avanzata dalle attrici, rinviava il giudizio per la discussione sul progetto divisionale di cui alla comparsa attorea del 05.09.2025, ponendo a carico di parte attrice la notificazione al Curatore dell'TÀ TE del provvedimento di fissazione d'udienza.
All'udienza del 09.10.2025 non comparivano né né il Controparte_2
Curatore dell'TÀ TE e il giudizio veniva dunque rinviato per la precisazione delle pagina 5 di 14 conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
4.5. Si è dunque tenuta in data odierna l'udienza di discussione.
Le attrici hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni che qui si ritrascrivono: “ogni altra contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta e disattesa accertato e dichiarato che le unità immobiliari site in MONTECCHIO PRECALCINO (VI) Via Strada Romana così identificate: Catasto
FABBRICATI, Sezione urbana - Foglio 3 Particella 157 Subalterno 4 Natura A3 Consistenza 5,5 vani;
Catasto FABBRICATI Sezione urbana - Foglio 3 Particella 157 Subalterno 9 Natura D1 civico 7 sono in comproprietà, per i titoli tutti indicati negli scritti difensivi, per la quota di 2/3 della sig.ra
per la quota 1/6 della sig.ra (avendo la Parte_1 Parte_2 stessa aggiunto alla propria quota di 1/12 quella sempre di 1/12 ereditata dalla sig.ra CP_4
, per la quota di 1/6 dell'eredità giacente di nato a [...] il
[...] CP_5
29/07/1929, residente in vita a Vicenza Contra' Corpus Domini n.73, e deceduto in Vicenza il
09/09/2017, in persona del Curatore avv. con studio professionale in Vicenza viale Controparte_1
Riviera Berica n.287; dichiararsi lo scioglimento della comunione sugli immobili sopra descritti ex artt. 784 c.c., e stante la non comoda divisibilità del compendio, disporre l'assegnazione dell'immobile oggetto di divisione alle attrici in comunione indivisa, ex art. 720 cc, in modo che la quota dalla
Curatela dell'eredità sia attribuita alle attrici in pari misura, quindi 1/12 ciascuna. Per CP_5 effetto le stesse diverranno quindi titolari di una quota indivisa dell'immobile pari a ¾ la sig.ra
[...]
e ¼ la sig.ra ; disporsi a favore della Curatela dell'TÀ Parte_1 Parte_2
TE il conguaglio corrispondente alla quota di 1/6 del valore dell'immobile, detratte le spese sopportate per il presente giudizio e per la sanatoria dell'immobile, quota quindi complessivamente pari a euro 12.568,98 (1/6 di euro 75.413,88), e stabilirsi che tale importo venga corrisposto direttamente al creditore ipotecario in conformità alle richieste svolte dallo stesso o in subordine alla curatela dell'eredità giacente. Ordinarsi la cancellazione, ex art. 2825 cc: sia dell'ipoteca iscritta con nota Registro generale n. 1975, Registro particolare n. 214, Presentazione n. 47 del 27/01/2012 (doc.
36 già doc. 5 agenzia ) a favore EQUITALIA NORD SPA, MILANO (MI), Codice fiscale CP_2
limitatamente a quella iscritta sull'unità negoziale n. 2 della nota, gravante sugli P.IVA_2 immobili: immobile n. 1, Comune F465 - MONTECCHIO PRECALCINO (VI) Catasto FABBRICATI
Sezione urbana - Foglio 3 Particella 157 Subalterno 8 Natura D1 - OPIFICI Consistenza - Immobile 2,
Comune F465 - MONTECCHIO PRECALCINO (VI) Catasto FABBRICATI Sezione urbana - Foglio 3
Particella 157 Subalterno 4 Natura A3 - ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICO Consistenza 5,5 vani;
sia dell'ipoteca iscritta con nota Reg Generale n. 7715 Reg. Particolare, n. 979 del 23.4.2013 a favore
EQUITALIA NORD SPA, MILANO (MI), Codice fiscale (doc. 5 , doc. 36 P.IVA_2 Controparte_2
pagina 6 di 14 da noi prodotta con le note autorizzate del 5 settembre 2025) limitatamente a quella iscritta sull'unità negoziale n. 2 della nota, gravante sugli immobili: - Immobile n. 1, Comune F465 - MONTECCHIO
PRECALCINO (VI) Catasto FABBRICATI Sezione urbana - Foglio 3 Particella 157 Subalterno 9
Natura D1 - OPIFICI Consistenza - Immobile n. 2, Comune F465 - MONTECCHIO PRECALCINO
(VI) Catasto FABBRICATI Sezione urbana - Foglio 3 Particella 157 Subalterno 4 Natura A3 -
ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICO Consistenza 5,5 vani. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
ha concluso come segue: “Voglia Codesto On.le Tribunale, Controparte_2 in virtù delle iscrizioni ipotecarie di , in caso di vendita dell'immobile oggetto di causa o di sua CP_3 attribuzione a uno solo dei coeredi, disporre l'assegnazione a favore di Controparte_8
(P. IVA. 13756881002) della somma in tal modo ricavata, sino a concorrenza del
[...] proprio credito. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
* * *
5. e hanno promosso il giudizio in scrutinio per Parte_1 Parte_2 addivenire allo scioglimento della comunione avente ad oggetto i beni immobili indicati in premesse, catastalmente identificati come segue:
- Comune di Montecchio Precalcino, Catasto Fabbricati, Foglio 3, mappale n. 157, sub. 4;
- Comune di Montecchio Precalcino, Catasto Fabbricati, Foglio 3, mappale n. 157, sub 9.
Secondo quanto verificato dal CTU NG. , si tratta di un “fabbricato di antica fattura Per_2 risalente ai primi del '900”, a destinazione residenziale (così il sub. 4), e di “un annesso contiguo, adibito ad attività produttiva, risalente agli anni '70” (così il sub 9: relazione NG. , pag. 7). Per_2
5.1. All'epoca della promozione del giudizio, comproprietari dei beni erano:
- quanto alla quota indivisa di 4/6, a lei pervenuta iure successionis dalla madre Parte_1 [...]
(doc. 9), la quale, da par sua, ne era divenuta titolare succedendo al padre Parte_3 Persona_1
(doc. 2) e alla sorella (doc. 4); Controparte_6
- quanto alla quota indivisa di 1/12, a lei pervenuta iure successionis dal Parte_2 padre (doc. 7), il quale, da par sua, ne era divenuto titolare succedendo alla sorella Controparte_7 [...]
(doc. 4), erede di (doc. 2); CP_6 Persona_1
- Grassetto Essa, quanto alla quota indivisa di 1/12, a lei pervenuta iure successionis dal marito
[...]
(doc. 7), il quale, da par sua, ne era divenuto titolare succedendo alla sorella CP_7 CP_6
(doc. 4), erede di (doc. 2);
[...] Persona_1
- (e per lui la sua TÀ TE), quanto alla quota indivisa di 1/6, a lui pervenuta CP_5
pagina 7 di 14 iure successionis dalla sorella (doc. 4), erede di (doc. 2). Controparte_6 Persona_1
5.2. è deceduta in corso di causa, in data 18.12.2023 (doc. 28 attrici). CP_4
La sua eredità è stata devoluta per legge all'unica sua figlia (doc. Parte_2
29 attrici).
Per quanto consta, ha presentato la relativa dichiarazione di Parte_2 successione (doc. 30 attrici), ha proceduto alla conseguente voltura catastale (allegato I, comparsa conclusionale attrici) e si è qualificata erede della madre nel presente giudizio.
Va dunque concluso che ha certamente accettato l'eredità relitta Parte_2 dalla madre . CP_4
5.3. Il compendio ereditario relitto dalla de cuius comprendeva, come detto, la quota indivisa di
1/12 di piena proprietà dei beni per cui è qui causa. Tale quota è stata dunque interamente devoluta a
Parte_2
Ne discende che, alla data attuale, comproprietari dei beni per cui è causa sono:
- quanto alla quota indivisa di 4/6; Parte_1
- quanto alla quota indivisa di 1/6 (1/12 + 1/12); Parte_2
- (e per lui la sua TÀ , quanto alla quota indivisa di 1/6. CP_5 CP_5
*
6. Tanto accertato, la domanda di scioglimento della comunione proposta dalle attrici va senz'altro accolta.
6.1. Venendo, allora, all'esame della domanda di divisione, il CTU NG. ha quantificato Per_2 in € 118.000,00 il valore dei beni per cui è causa, che egli ha reputato non comodamente divisibili – a tal riguardo rilevando che “un ipotetico frazionamento” dei beni “risulterebbe privo di logica commerciale, sia sotto il profilo tecnico che urbanistico, non consentendo la suddivisione in unità con un accettabile grado di fruibilità ed utilizzo” (relazione NG. , pag. 33). Per_2
Si tratta di conclusione condivisibile e non contestata dalle parti.
6.2. La richiesta delle attrici, che nella comparsa depositata in data 05.09.2025 hanno chiesto congiuntamente l'assegnazione dei beni, va pertanto accolta, essendo conforme al dettato dell'art. 720
c.c. e, per altro, coerente con la finalità liquidatoria dell' , che non ha all'evidenza Controparte_5 alcun interesse a divenire proprietaria esclusiva dei beni, o di una porzione di essi, e a corrispondere i relativi, eventuali conguagli ai rimanenti comproprietari.
6.3. Non coglie d'altro canto nel segno quanto dedotto da , Controparte_2 che nella memoria conclusiva depositata in data 14.11.2025 ha dichiarato di opporsi all'assegnazione richiesta dalle attrici poiché, si legge nella memoria, l'assegnazione sarebbe “peggiorativa rispetto a pagina 8 di 14 quanto potrebbe ottenere a seguito di vendita dell'immobile in sede giudiziaria”. CP_3
Si tratta di deduzione cui non può darsi seguito, per una pluralità di concorrenti ragioni.
Gli immobili per cui è causa sono stati ritenuti non divisibili dal CTU NG. e tale Per_2 conclusione non è stata in alcun modo contestata da , la quale, del Controparte_2 resto, non ha apportato al giudizio alcun elemento atto a dimostrare che i beni sarebbero invero divisibili. L'assegnazione dei beni alle attrici, che tale assegnazione hanno richiesto, è dunque conforme al dettato dell'art. 720 c.c. che, come noto, configura la vendita dei beni all'incanto quale extrema ratio, alla quale fare ricorso laddove, posta l'esistenza di beni non comodamente divisibili,
l'opzione della loro assegnazione per l'intero a uno o più condividenti non sia praticabile, per via dell'assenza di una richiesta di assegnazione avanzata dal condividente (o dai condividenti).
Non può d'altro canto assumersi che, in caso di vendita, i beni potrebbero essere trasferiti ad un prezzo maggiore, rispetto al valore stimato dal CTU e posto a base dell'assegnazione. Si può in effetti presumere il contrario, cioè a dire che, in caso di vendita, il valore dei beni verrebbe svilito (oltre che gravato dai costi della procedura). E, in ogni caso, l'art. 720 c.c. non contempla affatto, quale criterio atto a determinare la conclusione di un giudizio di divisione con l'assegnazione dei beni, piuttosto che con la loro vendita, il profilo tratteggiato (assai sinteticamente) da Controparte_2
V'è, infine, da rilevare che all'udienza odierna ha motivato la Controparte_2 propria opposizione all'assegnazione rilevando che il CTU avrebbe per così dire sottostimato il valore dei beni per cui è causa, non prendendo in considerazione il valore del fabbricato avente destinazione
D1. Si tratta, nuovamente, di deduzione cui non può darsi seguito.
Il CTU NG. , nella propria stima, non ha affatto “dimenticato” il fabbricato D1. Ben Per_2 diversamente il CTU, esaminato il fabbricato alla stregua della regolamentazione urbanistico-edilizia comunale, ha ritenuto sussistente una marcata “indeterminatezza in ordine all'ammissibilità di un utilizzo pieno della superficie artigianale degli ampliamenti degli anni '70” e, sulla scorta di tale valutazione e di una complessiva ponderazione del compendio, è giunto a quantificarne in € 118.000,00 il valore (relazione NG. , pag. 24 e ss.). Per_2
Ebbene, la stima operata dal CTU non è stata in alcun modo contestata da Controparte_2
, né nel corso dell'udienza del 06.06.2023, fissata per esame della relazione peritale;
né nel
[...] corso delle numerose, successive udienze;
né nel corso dell'udienza del 09.10.2025, appositamente fissata per la discussione del “progetto” divisionale proposto dalle attrici;
né, infine, nella memoria conclusiva depositata in data 14.11.2025. Soltanto all'udienza odierna, dunque, Controparte_2
ha introdotto una sorta di contestazione della stima del consulente tecnico, senza tuttavia
[...] supportare la propria contestazione con oggettivi elementi di riscontro, atti anche solo a far revocare in pagina 9 di 14 dubbio la correttezza della conclusione rassegnata dal CTU NG. – e, al contempo, senza Per_2 nemmeno avanzare istanza di richiamo del CTU a chiarimenti (o di rinnovazione della consulenza tecnica).
L'opposizione all'assegnazione spiegata da va dunque Controparte_2 senz'altro rigettata.
6.4. Va allora dichiarato lo scioglimento della comunione avente ad oggetto i beni per cui è causa, esistente tra e da un lato, e , e per Parte_1 Parte_2 Parte_2 CP_5 lui la sua TÀ TE, dall'altro lato.
Ai sensi dell'art. 720 c.c., va disposta l'attribuzione dei beni, in comunione indivisa, a e a Parte_1 Parte_2
La quota indivisa di 1/6 di piena proprietà nella titolarità di e per lui della sua CP_5
TÀ TE va assegnata in parti uguali a e a , Parte_1 Parte_2 secondo quanto dalle stesse richiesto.
All'esito della divisione e della predetta assegnazione, dunque, diviene Parte_1 comproprietaria dei beni quanto alla quota indivisa di 3/4 (4/6 + 1/12) e dal Parte_2 diviene comproprietaria dei beni quanto alla quota indivisa di 1/4 (1/6 + 1/12).
6.5. Essendo pari ad € 118.000,00 il valore dei beni per cui è causa, per l'intero, il valore della quota di 1/6 nella titolarità di e per lui della sua TÀ TE va quantificato in € CP_5
19.666,67.
e in solido, sono dunque tenute a Parte_1 Parte_2 corrispondere all' l'importo di € 19.666,67 a titolo di conguaglio. Controparte_5
Merita tuttavia accoglimento la loro richiesta, volta a ripartire pro quota tra i condividenti le spese di consulenza e tecniche, che esse hanno sostenuto (e interamente anticipato) in corso di causa. Si tratta infatti di spese sostenute in funzione della divisione e, dunque, nell'interesse di tutti i comproprietari.
Secondo quanto già rilevato in premesse, tali spese ammontano a complessivi € 42.586,12 (€
4.080,64 per la consulenza tecnica dell'NG. + € 2.977,72 per la consulenza tecnica del Geom. Per_2
+ € 35.527,76 per oneri e spese di sanatoria). Per_3
La quota di 1/6 delle spese predette, facente capo all' , è pari ad € 7.097,69. Controparte_5
Operata la compensazione tra l'importo di € 19.666,67, dovuto in pagamento dalle attrici a titolo di conguaglio, e l'importo di € 7.097,69, dovuto in pagamento dall' a titolo di Controparte_5 compartecipazione pro quota alle spese di consulenza e tecniche, si addiviene all'importo di €
12.568,98, che le attrici, in solido, vanno condannate a corrispondere all' a titolo di Controparte_5
pagina 10 di 14 conguaglio.
*
7. Non merita infatti accoglimento la domanda avanzata da , Controparte_2 che ha chiesto che, in caso di assegnazione dei beni per l'intero ad un condividente, l'importo dovuto in pagamento alla a titolo di conguaglio venisse direttamente versato Controparte_9 dall'assegnatario ad essa , a parziale soddisfacimento del debito Controparte_2 garantito dalle due ipoteche del 2012 e del 2013 iscritte sui beni oggetto di assegnazione.
Valga considerare a tal riguardo quanto segue.
7.1. I beni per cui è causa vengono qui assegnati in piena proprietà alle attrici, che non sono gravate dai debiti garantiti dalle ipoteche indicate in premesse, iscritte nel 2012 e nel 2013, a favore di
TA NO e contro , sulla quota indivisa di 1/6 dei beni di proprietà di quest'ultimo. CP_5
Di tali iscrizioni ipoteche va dunque ordinata la cancellazione, in ossequio al principio per il quale “ove il bene indiviso, gravato da ipoteca costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti alla comunione, sia stato assegnato ad un condividente diverso da quello che ha concesso l'ipoteca, lo stesso - al di fuori delle eccezioni previste dall'art. 2825 c.c. deve pervenire all'assegnatario libero dai pesi imposti da colui che, "a posteriori", è risultato privo della facoltà di disporli, attesa la natura dichiarativa e l'effetto retroattivo della divisione” (Cass. civ. n. 1062/1979).
7.2. Ciò detto, trova applicazione nel caso di specie l'art. 2825, co. 4 c.c., per il quale, nel caso in cui vi sia stata iscrizione d'ipoteca sulla quota indivisa di un bene in comunione contro uno dei partecipanti alla comunione e all'esito dello scioglimento della comunione al comproprietario/debitore venga assegnata una somma di denaro in luogo di beni in natura, il creditore ipotecario può “far valere” le proprie “ragioni su tale somma, con prelazione determinata dalla data di iscrizione … dei rispettivi titoli, nel limite però del valore dei beni precedentemente ipotecati”.
7.3. Ritiene la scrivente che da tale disposizione non discenda, per il creditore ipotecario, il diritto di azionare in seno al giudizio di divisione la pretesa di assegnazione dell'importo dovuto in pagamento a titolo di conguaglio al (già) condividente suo debitore.
7.4. Il giudizio di divisione è infatti giudizio che ha ad oggetto, esclusivamente, lo scioglimento della comunione e la conseguente divisione dei beni in comunione.
A norma dell'art. 1113 c.c., come noto, il creditore iscritto può essere chiamato nel giudizio di divisione.
La sua chiamata costituisce tuttavia un mero onere, essendo essa volta a rendere la divisione opponibile al creditore medesimo. La partecipazione del creditore iscritto al giudizio di divisione è
d'altro canto atta a consentire al creditore iscritto di vigilare sullo svolgimento del procedimento pagina 11 di 14 divisionale – il tutto fermo restando il principio, pacifico, per il quale il creditore non è parte necessaria del giudizio di divisione e l'ulteriore principio, pure pacifico, per il quale, anche laddove divenga parte del giudizio di divisione, il creditore iscritto vi partecipa “senza avere alcun potere dispositivo” (così, tra le molte altre, Cass. civ. n. 19529/2012).
Quelli indicati essendo, rispettivamente, l'oggetto del giudizio di divisione e la ratio del coinvolgimento in esso del creditore iscritto, va escluso che il giudizio di divisione possa conoscere, al proprio interno, una sorta di incidente di esecuzione, finalizzato al soddisfacimento coattivo del creditore iscritto, essendo tale incidente di esecuzione estraneo al thema decidendum del giudizio di divisione, oltre che non contemplato da alcuna norma.
Conferma la conclusione qui raggiunta la considerazione per la quale il processo esecutivo, quale che esso sia, mira alla realizzazione forzosa del credito mediante l'assegnazione al creditore di beni di cui il debitore è proprietario o del prezzo ritratto dalla loro vendita. Il processo esecutivo presuppone dunque necessariamente la titolarità, in capo al debitore esecutato, del bene sottoposto ad esecuzione. Ebbene, il giudizio di divisione comporta certamente l'assegnazione al condividente (che sia al contempo debitore del creditore iscritto) di una porzione dei beni in comunione o di una somma di denaro che tenga luogo del valore di tale porzione. Gli effetti del giudizio di divisione si consolidano tuttavia in capo al condividente soltanto con il passaggio in giudicato della sentenza di divisione: e tanto conferma che l'assegnazione, al creditore iscritto, del bene assegnato al condividente/debitore o del denaro a lui dovuto a titolo di conguaglio non può avvenire in seno al giudizio di divisione, che a tutto voler concedere costituisce esclusivamente il presupposto dal quale può prendere le mosse la
(futura) iniziativa intrapresa dal creditore per il soddisfacimento del proprio credito.
7.5. L'art. 2825, co. 4 c.c. non disciplina dunque (né legittima) lo svolgimento di un non meglio precisato incidente di esecuzione in seno al giudizio di divisione.
Il comma quarto dell'art. 2825 c.c. indica, per contro, quali siano gli effetti che l'esito del giudizio di divisione può spiegare sulle garanzie vantate dal creditore nei confronti del debitore (già) condividente e, in particolare, disciplina una fattispecie di surrogazione reale assimilabile a quelle previste dall'art. 2742 c.c. e dall'art. 2815 c.c.
Detto altrimenti. Se il creditore del condividente ha iscritto ipoteca, come nel caso di specie, sulla quota indivisa del bene in comunione e all'esito del giudizio di divisione al condividente suo debitore non viene assegnato né il bene medesimo, né una sua porzione, si verifica un evento che è sostanzialmente parificabile al perimento (un perimento giuridico: così Cass. civ. n.1693/2006, in una fattispecie assimilabile) del bene ipotecato: perimento dal quale dovrebbe conseguire l'estinzione dell'ipoteca a norma dell'art. 2878, n. 4 c.c. In mancanza, dunque, della previsione di cui all'art. 2825, pagina 12 di 14 co. 4 c.c., in una simile fattispecie il creditore iscritto vedrebbe irrimediabilmente compromessa la garanzia del proprio credito. Ed è proprio per evitare una simile compromissione che l'art. 2825, co. 4
c.c. stabilisce che il creditore (già iscritto) può far valere le proprie ragioni (non più sull'immobile, assegnato ad altri condividenti che non sono suoi debitori, ma) sulle somme dovute a titolo di conguaglio al suo debitore, sulle quali egli vanta un diritto di prelazione determinato dalla data della iscrizione d'ipoteca.
7.6. In conclusione, dunque, nel caso di specie questo Giudice deve limitarsi a disporre la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e la condanna delle attrici al pagamento del conguaglio in favore del Curatore dell'TÀ TE. E sarà onere del creditore ipotecario tutelare le proprie ragioni (che per altro non compete a questo Giudice accertare), attivando le iniziative all'uopo ritenute necessarie.
*
8. Atteso l'oggetto e l'esito del giudizio, che non vede la soccombenza di alcuna delle parti, le spese di lite (al netto delle spese per consulenza tecniche, già ripartite tra le parti nei termini sopra indicati) vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 3767/2021:
1) dichiara lo scioglimento della comunione avente ad oggetto i beni immobili catastalmente identificati come segue: a) Comune di Montecchio Precalcino, Catasto Fabbricati, Foglio 3, mappale n.
157, sub. 4; b) Comune di Montecchio Precalcino, Catasto Fabbricati, Foglio 3, mappale n. 157, sub 9, esistente tra (comproprietaria dei beni quanto alla quota indivisa di 4/6) e Parte_1 [...]
(comproprietaria dei beni quanto alla quota indivisa di 1/6), da un lato, e Parte_2 CP_5
e per lui la sua TÀ (comproprietario dei beni quanto alla quota indivisa di 1/6),
[...] CP_5 dall'altro lato;
2) assegna i beni di cui al punto 1) che precede, in comunione indivisa, a e Parte_1 [...]
in particolare: Parte_2
i) assegnando a (già comproprietaria dei beni quanto alla quota indivisa di 4/6, che Parte_1 resta nella sua titolarità) la ulteriore quota indivisa di 1/12, pari alla metà della quota indivisa di 1/6 Cont nella titolarità di e per lui della sua TÀ TE;
CP_5
ii) assegnando a (già comproprietaria dei beni quanto alla quota indivisa Parte_2 di 1/6, che resta nella sua titolarità) la ulteriore quota indivisa di 1/12, pari alla metà della quota indivisa di 1/6 nella titolarità di e per lui della sua TÀ ; CP_5 CP_5
3) accerta e dichiara che per effetto della presente divisione è comproprietaria Parte_1
pagina 13 di 14 quanto alla quota indivisa di 3/4 dei beni immobili catastalmente identificati come segue:
a) Comune di Montecchio Precalcino, Catasto Fabbricati, Foglio 3, mappale n. 157, sub. 4;
b) Comune di Montecchio Precalcino, Catasto Fabbricati, Foglio 3, mappale n. 157, sub 9;
4) accerta e dichiara che per effetto della presente divisione è Parte_2 Parte_2 comproprietaria quanto alla quota indivisa di 1/4 dei beni immobili catastalmente identificati come segue:
a) Comune di Montecchio Precalcino, Catasto Fabbricati, Foglio 3, mappale n. 157, sub. 4;
b) Comune di Montecchio Precalcino, Catasto Fabbricati, Foglio 3, mappale n. 157, sub 9;
5) condanna e in solido, a corrispondere l'importo di Parte_1 Parte_2
€ 12.568,98 al Curatore dell'TÀ TE di , a titolo di conguaglio;
CP_5
6) ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza;
7) ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione dell'ipoteca come di seguito emarginata: Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Vicenza – Territorio, Servizio di
Pubblicità Immobiliare, Presentazione n. 47 del 27.01.2012, Reg. gen. n. 1975, Reg. part. n. 214, nella sola parte in cui essa grava sui beni immobili catastalmente identificati come segue: Comune di
Montecchio Precalcino, Catasto Fabbricati, Foglio 3, mappali n. 157, sub. 4 e n. 157, sub. 8;
8) ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione dell'ipoteca come di seguito emarginata: Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Vicenza – Territorio, Servizio di
Pubblicità Immobiliare, Presentazione n. 47 del 23.04.2013, Reg. gen. n. 7715, Reg. part. n. 979, nella sola parte in cui essa grava sui beni immobili catastalmente identificati come segue: Comune di
Montecchio Precalcino, Catasto Fabbricati, Foglio 3, mappali n. 157, sub. 4 e n. 157, sub. 9;
9) compensa tra le parti le spese di lite, come da parte motiva.
Sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e allegata al verbale d'udienza.
Vicenza, 18/12/2025
Il Giudice dr.ssa Elisa Zambelli
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